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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 23/06/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 67 – 1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Paola Di Francesco Presidente
Dott.ssa Sofia Gancitano Giudice rel.
Dott.ssa Benedetta Barbera Giudice nel procedimento n.r.g. 67/2025–1 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.01.1976 ed ivi residente in [...] beneficiario di amministrazione di sostegno, con domicilio eletto presso l'Avv. Lisa Guerra, amministratrice di sostegno, in
Rovigo alla Via Silvestri n. 89 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il giorno 19.05.2025, successivamente integrato il 11.06.2025;
ritenuto che
ricorre, ai sensi dell'art. 27 co. 3 lett. b) CCII, la competenza del Tribunale di
Rovigo, avuto riguardo alla residenza del ricorrente in Badia Polesine (RO), via Monte dei
Pegni n. 24/A; ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ex art. 2, comma 1 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria pari ad € Parte_1
137.334,17 (così come precisata dall'OC), risulta percepire un reddito da lavoro dipendente pari ad € 1.867,00 mensili (essendo dipendente a tempo indeterminato dal 09.02.1998 presso
“Elettrotest S.p.A.”, sita in piazza R. Riello n. 20/B a Badia Polesine (RO)); considerato che il debito trova la sua genesi principale in problematiche di ludopatia di cui era affetto il ricorrente e per le quali, nell'aprile 2021, si rivolse spontaneamente al SERD dell'Ulss
n. 5 di Rovigo per intraprendere un percorso di cura: in particolare, emerge dalla relazione dell'OC, che i debiti contratti dal ricorrente a causa della patologia di cui sopra ammontano
1 ad € 40.253,35 nei confronti di istituti finanziari ed € 90.000,00 nei confronti della madre,
[...]
e, solo in minima parte, sono costituiti da tributi non pagati;
CP_1 rilevato che dalla relazione dell'OC emerge che il ricorrente non risulta proprietario di beni immobili, ma solo di un'autovettura targata FL919DM dal valore di € 6.000,00, acquistata a seguito di autorizzazione del Giudice Tutelare del 07.04.2025 concessa per esigenze lavorative e di assistenza alla madre inferma del Wright, della quale si chiede l'esclusione dalla liquidazione. tenuto conto che il ricorrente mette a disposizione della procedura unicamente parte del reddito percepito;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OC, dott. , che ha verificato la completezza e l'attendibilità Persona_1
della documentazione prodotta dal ricorrente e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato il “fabbisogno familiare autocertificato” del debitore ricorrente, riprodotto nella relazione particolareggiata depositata, e da costui quantificato nella somma di € 1.355,00/mese, considerato anche il canone di locazione mensile pari a € 520,00;
ritenuto che
occorre procedere alla nomina del liquidatore il quale dovrà:
- nella formazione dello stato passivo, valutare la congruità del compenso chiesto dall'Avv. Lisa Guerra (per quest'ultima sulla scorta dei parametri previsti dal D.M.
55/2014, in base alle attività effettivamente svolte in favore del debitore, tenendo in considerazione eventuali accordi scritti solo se di data certa anteriore alla procedura, con collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 2) c.c.);
- al termine della procedura, ai sensi dell'art. 273 CCII, valutare la congruità del credito dedotto dall'OC (che sarà liquidato solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCII); ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, CCII;
P.Q.M.
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Monte dei Pegni n. 24/A nomina
2 Giudice Delegato la dott.ssa Sofia Gancitano e Liquidatore l'Avv. Stefania Traniello
Gradassi con studio in Rovigo, e dispone che quest'ultima accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;
ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito
“www.fallimentirovigo.com”; ordina la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati al ricorrente, se presenti, a cura del Liquidatore;
dà atto che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive, compresa la cessione del quinto in favore di Findomestic Banca S.p.A; dispone che risultino esclusi dalla liquidazione l'autovettura targata FL919DM e il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.200,00 mensili, con obbligo a carico di
[...]
di depositare nel conto corrente intestato alla procedura aperto a cura del Parte_1
Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopravvenire;
ordina al ricorrente di versare entro e non oltre il 30.06.2025 un fondo spese di € 800,00 nel conto corrente intestato alla procedura;
3 dispone che il Liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo
PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII
e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
4 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Così deciso in Rovigo nella Camera di Consiglio del 16.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Sofia Gancitano Paola Di Francesco
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Paola Di Francesco Presidente
Dott.ssa Sofia Gancitano Giudice rel.
Dott.ssa Benedetta Barbera Giudice nel procedimento n.r.g. 67/2025–1 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.01.1976 ed ivi residente in [...] beneficiario di amministrazione di sostegno, con domicilio eletto presso l'Avv. Lisa Guerra, amministratrice di sostegno, in
Rovigo alla Via Silvestri n. 89 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il giorno 19.05.2025, successivamente integrato il 11.06.2025;
ritenuto che
ricorre, ai sensi dell'art. 27 co. 3 lett. b) CCII, la competenza del Tribunale di
Rovigo, avuto riguardo alla residenza del ricorrente in Badia Polesine (RO), via Monte dei
Pegni n. 24/A; ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ex art. 2, comma 1 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria pari ad € Parte_1
137.334,17 (così come precisata dall'OC), risulta percepire un reddito da lavoro dipendente pari ad € 1.867,00 mensili (essendo dipendente a tempo indeterminato dal 09.02.1998 presso
“Elettrotest S.p.A.”, sita in piazza R. Riello n. 20/B a Badia Polesine (RO)); considerato che il debito trova la sua genesi principale in problematiche di ludopatia di cui era affetto il ricorrente e per le quali, nell'aprile 2021, si rivolse spontaneamente al SERD dell'Ulss
n. 5 di Rovigo per intraprendere un percorso di cura: in particolare, emerge dalla relazione dell'OC, che i debiti contratti dal ricorrente a causa della patologia di cui sopra ammontano
1 ad € 40.253,35 nei confronti di istituti finanziari ed € 90.000,00 nei confronti della madre,
[...]
e, solo in minima parte, sono costituiti da tributi non pagati;
CP_1 rilevato che dalla relazione dell'OC emerge che il ricorrente non risulta proprietario di beni immobili, ma solo di un'autovettura targata FL919DM dal valore di € 6.000,00, acquistata a seguito di autorizzazione del Giudice Tutelare del 07.04.2025 concessa per esigenze lavorative e di assistenza alla madre inferma del Wright, della quale si chiede l'esclusione dalla liquidazione. tenuto conto che il ricorrente mette a disposizione della procedura unicamente parte del reddito percepito;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OC, dott. , che ha verificato la completezza e l'attendibilità Persona_1
della documentazione prodotta dal ricorrente e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato il “fabbisogno familiare autocertificato” del debitore ricorrente, riprodotto nella relazione particolareggiata depositata, e da costui quantificato nella somma di € 1.355,00/mese, considerato anche il canone di locazione mensile pari a € 520,00;
ritenuto che
occorre procedere alla nomina del liquidatore il quale dovrà:
- nella formazione dello stato passivo, valutare la congruità del compenso chiesto dall'Avv. Lisa Guerra (per quest'ultima sulla scorta dei parametri previsti dal D.M.
55/2014, in base alle attività effettivamente svolte in favore del debitore, tenendo in considerazione eventuali accordi scritti solo se di data certa anteriore alla procedura, con collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 2) c.c.);
- al termine della procedura, ai sensi dell'art. 273 CCII, valutare la congruità del credito dedotto dall'OC (che sarà liquidato solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCII); ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, CCII;
P.Q.M.
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Monte dei Pegni n. 24/A nomina
2 Giudice Delegato la dott.ssa Sofia Gancitano e Liquidatore l'Avv. Stefania Traniello
Gradassi con studio in Rovigo, e dispone che quest'ultima accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;
ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito
“www.fallimentirovigo.com”; ordina la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati al ricorrente, se presenti, a cura del Liquidatore;
dà atto che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive, compresa la cessione del quinto in favore di Findomestic Banca S.p.A; dispone che risultino esclusi dalla liquidazione l'autovettura targata FL919DM e il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.200,00 mensili, con obbligo a carico di
[...]
di depositare nel conto corrente intestato alla procedura aperto a cura del Parte_1
Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopravvenire;
ordina al ricorrente di versare entro e non oltre il 30.06.2025 un fondo spese di € 800,00 nel conto corrente intestato alla procedura;
3 dispone che il Liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo
PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII
e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
4 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Così deciso in Rovigo nella Camera di Consiglio del 16.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Sofia Gancitano Paola Di Francesco
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