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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/09/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4745 /2025 V.G.
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai signori Magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 4745/2025 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
6.5.2025 da
, con l'avv. Zecchin Mario, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Zecchin Mario, come da mandato in atti;
CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e a RI (PD) il 02/06/2007 trascritto nei Registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di RI al n. 5 parte II serie A anno 2007.
2) Le parti dichiarano di non avere pretese di assegno divorzile l'una dall'altra.”
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il 2.6.2007 in Parte_1 CP_1
RI (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 5 anno 2007.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
19.4.2013 e la separazione è stata omologata il 13.5.2013.
1 Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 3.6. 2025 e per la successiva udienza del 26.6.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), L.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità, si prende atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e contratto il 2.6.2007 in RI (PD) e Parte_1 CP_1
trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 5 anno 2007 del Comune di
RI (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, riportati in epigrafe;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
2
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai signori Magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 4745/2025 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
6.5.2025 da
, con l'avv. Zecchin Mario, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Zecchin Mario, come da mandato in atti;
CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e a RI (PD) il 02/06/2007 trascritto nei Registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di RI al n. 5 parte II serie A anno 2007.
2) Le parti dichiarano di non avere pretese di assegno divorzile l'una dall'altra.”
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il 2.6.2007 in Parte_1 CP_1
RI (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 5 anno 2007.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
19.4.2013 e la separazione è stata omologata il 13.5.2013.
1 Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 3.6. 2025 e per la successiva udienza del 26.6.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), L.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità, si prende atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e contratto il 2.6.2007 in RI (PD) e Parte_1 CP_1
trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 5 anno 2007 del Comune di
RI (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, riportati in epigrafe;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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