Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 843/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 3418/24 del Tribunale di Milano, est. dott. Nicola Di Leo, decisa alla udienza collegiale del 16/1/25 e promossa
DA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. con Parte_1 P.IVA_1 sede in Barberino Tavarnelle (FI), Via Cristoforo Colombo, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Michelotti, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Benedetta Barberino e domiciliata presso il loro studio in Poggibonsi (SI), Via del Commercio 25A come da mandato in atto separato
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , nato il [...] a [...] e CP_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso, per delega in calce alla memoria di costituzione di secondo grado, dall'Avv. Roberta Marino e dall'Avv. Vanessa Talarico, unitamente e/o disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Podgora, 7
APPELLATO
CONTRO
(c.f. Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
E CONTRO
(c.f. Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“Piaccia all''Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, per le causali di cui in premessa contrariis reiectis, nel merito : per le causali di cui in premessa, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 3418/2024 emessa dal GULP del Tribunale di Milano, Dott. Nicola di Leo, in data 03/07/2024 e pubblicata il 04/07/2024 nella causa n. 10428/2023, depositata in Cancelleria in pari data, individuando il livello corrispondente alle mansioni del lavoratore all'interno del CCNL Agenzie di sicurezza sussidiaria e degli istituti investigativi e di sicurezza per lo svolgimento di mansioni di addetto alla guardiania non armata e sulla base di tale individuazione, calcolare il diritto al trattamento ex art 36 Cost. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio e/o compensazione anche parziale.”
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione: CP_1
“In via preliminare
1) Dichiarare, per tutte le ragioni in narrativa, inammissibile il ricorso in appello con conseguente conferma della sentenza n. 3418/24 Tribunale di Milano Sezione Lavoro. nel merito:
2) Rigettare le domande tutte proposte con il ricorso in appello poiché infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente
3) Confermare integralmente l'appellata sentenza di primo grado del Tribunale di Milano - Giudice del Lavoro dott. Di Leo.
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, nella contumacia di
[...]
decidendo sul ricorso presentato da Controparte_3 CP_1
- dipendente di con contratto part-time
[...] Parte_2
43,48% (20 ore settimanali), inquadramento nel livello 7^ del CCNL Agenzie di sicurezza sussidiaria e degli istituti investigativi e di sicurezza, qualifica di operaio e mansioni di “addetto alla guardiania non armata” presso la committente,
dal 10/08/18 fino al 30/6/21 per poi Controparte_3 essere assunto, a parità di condizioni economiche e con gli stessi compiti, da il 2/7/21 – con sentenza parziale: 1) accertava il diritto di Parte_1 CP_1 Contr
al versamento dell' ed all'inquadramento nel 6^ livello del CCNL
[...]
Agenzie di sicurezza sussidiaria e degli istituti investigativi e di sicurezza dal 10/8/20 al 1/7/21 nel rapporto con e dal Parte_2
2/7/21 al deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c. (3/11/23) nel rapporto con
2) accertava il diritto del ricorrente a una retribuzione minima e Parte_1 sufficiente ex articolo 36 Cost., conforme a un trattamento corrispondente al 2^ livello del CCNL Multiservizi, da applicarsi al fine della verifica delle differenze retributive nel trattamento minimo costituzionale per il periodo dal 10/8/20 al
3/11/23; 3) riservava alla pronuncia definitiva anche la regolamentazione sulle spese di lite. Sulle domande relative all'EGR ed al livello superiore rispetto a quello assegnato, osservava (lettera B) che al , assunto presso non CP_1 Parte_2 era stato “riconosciuto né l'EGR di € 0,60 orarie dopo i primi 24 mesi al 7° livello, come previsto dall'art. 67 del CCNL, né il passaggio al 6° livello dopo i primi 24 mesi di permanenza al 7°, come indicato dall'art. 22 del CCNL applicato. Infatti, prevede tale norma che appartengono al settimo livello “i lavoratori con mansioni del 6° Livello per i primi 24 mesi”. Ora, nel verificare il corretto inquadramento attoreo, si deve rilevare che, nell'atto introduttivo del giudizio, ha allegato che, dal lunedì al venerdì, è stato addetto al controllo degli CP_1 accessi, poiché l'ingresso sarebbe stato consentito ai soli autorizzati. Al sabato, ha, poi, avuto il compito di effettuare, ogni ora, una verifica della merce presente nel piazzale, riportando sull'apposito schedario il numero di sigillo presente su ogni bancale. Tali deduzioni non sono state contestate in modo specifico dalle convenute e si debbono ritenere quindi comprovate. Ciò posto, si deve ritenere che tali attività debbano considerarsi conformi al VI livello del CCNL suddetto che contempla i “lavoratori che eseguono lavori qualificati con basilari conoscenze e capacità tecnico pratiche semplici”. Si deve, infatti, ritenere che le incombenze appena descritte corrispondano certamente a un lavoro connotato da basilari conoscenze e capacità tecnico pratiche semplici, proprie del VI livello, cosicché, dopo 24 mesi, compete l'attribuzione di tale inquadramento, ex articolo 22 del CCNL Il ricorrente, assunto il 10/08/2018, aveva, conseguentemente, il diritto al passaggio al VI livello del CCNL presso la dal 10/8/20 e, dunque, all'assunzione nel VI livello Parte_2 conseguito, dal 2 luglio 2021, anche da parte della non essendo in contestazione che Parte_1 abbia sempre lavorato nell'appalto di via Fantoli a Milano (cap. 5 ric.) e potendosi, quindi, ritenere, in assenza di differenti deduzioni da parte delle resistenti, che avesse già conseguito, a tale ultima data, l'esperienza prevista dalla norma contrattuale (art. 22) anche per l'assunzione da parte di tale convenuta nel livello VI.” Sulla domanda relativa all'applicazione dell'art. 36 C. (lettera C), richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia, provvedeva a calcolare la retribuzione mensile netta ottenuta da un lavoratore a tempo pieno con l'applicazione del CCNL Agenzie di sicurezza sussidiaria e degli istituti investigativi e di sicurezza:
“la retribuzione netta, dedotto il 21% di oneri fiscali e il 9,19% di contribuzione a carico del lavoratore (ex art. 2115 cc), corrisponde a euro 713,45 fino al 10 agosto 2020 e a euro 818,17 per il periodo successivo (si tratta di somme che derivano da un calcolo che trae origine dalla retribuzione oraria di cui alle buste paga di cui al doc. 3 ric., con il risultato finale di importi peraltro analoghi, fino al 2020, a quelli calcolati dalla parte attorea sulla base dei medesimi statini retributivi nell'atto depositato il 9 febbraio 2024, non specificamente contestati dalle resistenti. Aumentando, comunque, con la tredicesima mensilità tali importi, si raggiunge una retribuzione di euro 772,91 netti mensili fino al 10 agosto 2020 e di euro 886,35 netti per il periodo successivo, per un dipendente a tempo pieno. Peraltro, in realtà, la retribuzione mensile indicata nel contratto collettivo sarebbe anche inferiore a quella finora considerata dal 10.8.20 in avanti, corrispondendo a euro 1054 lordi (€ 735,79 netti) per il VI livello (cfr. art. 69 del CCNL: doc. 8 ric.).”. Precisato che nell'effettuare il raffronto ex art. 36 C. non si potevano considerare tutte le circostanze del caso concreto, ma l'ipotesi “di un lavoratore genericamente inteso che abiti nel Nord Italia e che possa avere una famiglia e una normale vita di relazione “ e di una famiglia costituita, quanto meno, dalla presenza di due genitori entrambi occupati e di almeno un figlio con un onere di mantenimento di questo ultimo a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%, appariva congruo “confrontare la retribuzione percepita dalla parte attorea con la “media” che vi sia tra la soglia di povertà di un lavoratore senza figli e di un lavoratore con un figlio. Tale media, viene, infatti, a computare la retribuzione minima del lavoratore per sé e il 50% di mantenimento per un figlio (restando il residuo 50% a carico dell'altro genitore). Sicché, eseguiti i conteggi (cfr. l'atto depositato da parte attorea il 9 febbraio 2024 con i relativi allegati, doc. 27 – 29 ric.), risultano come valore di riferimento, nel Nord Italia, per una persona che, in un centro abitato di densità non superiore a 50.000 persone (ambito territoriale più prudenziale tra quelli confrontati nelle tabelle Istat), per una persona che debba mantenere al 50% un figlio, i seguenti dati: per il 2018 euro 880,01, per il 2019 € 885,36, per il 2020 € 885,68, euro 984,20 per il 2021 ed euro 1.128,02 per il 2022. Quest'ultime due annualità, non risultando, nel documento attoreo del 9.2.24, i dati per le stesse per la soglia Istat “per il lavoratore con un figlio”, sono ottenute con una equazione rispetto alle annualità precedenti con i seguenti dati 753,87:1.017,49= 837,91:X Si raggiunge, così, il risultato di € 1.130,91 per un lavoratore con un figlio nel 2021, con la media poi effettuata con il dato del lavoratore senza figli, che porta a € 984,20. Analogo conteggio è stato realizzato per il 2022. La somma derivante dalla applicazione del CCNL Agenzie di sicurezza sussidiaria e degli istituti investigativi e di sicurezza individuata nella precedente parte della motivazione (pari a euro 772,91 netti mensili per un full time fino al 10 agosto 2020 e a euro 886,35 netti per il periodo successivo. Nel 2020, annualità con una duplice diversa retribuzione per il passaggio di livello, si considera il primo dato di riferimento trattandosi di quasi 8/12 della retribuzione fino al 10 agosto 2020, ponendosi, dunque, il percepito ancora una volta sotto la soglia Istat di povertà), risulta, dunque, sempre inferiore alla soglia di povertà Istat, così individuata anno per anno. Si può, poi, rilevare che, anche i parametri NA e CI richiamati nel ricorso confermano come la retribuzione offerta da tale contrattazione collettiva risulti insufficiente rispetto al parametro di cui all'articolo 36 Cost., in conformità all'indirizzo della Corte di cassazione fatto da ultimo proprio nella sentenza n. 28321/2023. Sicché, il trattamento retributivo offerto alla parte attorea negli anni di riferimento risulta in violazione di una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 36 Cost..” Posto tale accertamento, l'indagine passava alla individuazione del CCNL idoneo in sostituzione del CCNL Agenzie di sicurezza sussidiaria e degli istituti investigativi e di sicurezza e la scelta ricadeva sul CCNL che CP_5 contemplava le mansioni svolte da parte ricorrente e che prevedeva la possibilità di un orario normale analogo a quello applicato dal datore di lavoro (cfr. art. 32), per 45 ore settimanali:” Infatti, occorre osservare come, per i lavoratori inquadrati nel VII e nel VI livello del CCNL Agenzie di sicurezza sussidiaria e degli istituti investigativi e di sicurezza, siano previste rispettivamente 46 e 45 ore settimanali (art. 50), cosicché in ragione di tale statuizione, appare congruo applicare, quale parametro sostitutivo conforme all'articolo 36 Cost., il CCNL Multiservizi, che pure prevede la possibilità di un orario a 45 ore settimanali (art. 32), con riguardo alla retribuzione del II livello, nel quale rientrano “i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione”. Tra i profili richiamati da tale livello vi sono, peraltro, quei "lavoratori che effettuano attività di controllo di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature con strumenti preregolati e/o predisposti” (cfr. doc. 16 ric.), nell'ambito del quale appare possano ben collocarsi le mansioni prospettate da parte ricorrente nella descrizione insita nelll'atto introduttivo del giudizio e non contestata…..”, riservando al proseguo del giudizio la decisione sul quantum debeatur e sulla eventuale responsabilità solidale di Controparte_3
[...]
Acquisiti i conteggi elaborati dalle parti nel rispetto del contraddittorio, con la sentenza definitiva n. 3418/24 il Tribunale di Milano 1) accertava il diritto del ricorrente ad un trattamento corrispondente ex art. 36 C. ai minimi del 2^ livello del CCNL Multiservizi anche per il proseguimento della relazione lavorativa dopo il 3/11/23; 2) condannava al versamento a favore del ricorrente: A) dell'importo di € 1.291,02 lordi per il periodo dal 10/8/20 al 1/7/21 da parte di Parte_2
B) dell'importo di € 3.338,01 lordi per il periodo dal 2/7/21 al 3/11/23 da parte di Parte_1
C) dell'importo di € 4.217,97 lordi per il periodo dal 10/8/20 all'1/7/21 da parte di Parte_2
D) dell'importo di € 6403,04 lordi per il periodo dal 2/7/21 al 3/11/23 da parte di il tutto oltre a rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al Parte_1 saldo;
3) condannava, in solido, a versare al Controparte_3 ricorrente le somme dovute da per il periodo dal Parte_2
10/8/20 all'1/7/21 e da per il periodo dal 2/7/21 al 3/11/23; Parte_1
4) poneva le spese di lite sostenute dal ricorrente - liquidate complessivamente in
€ 5.000, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e Cpa e contributo unificato, se versato e dovuto - a carico delle società resistenti, in solido tra loro. Il giudice a quo dava atto del fatto che il conteggio del 21/5/24 elaborato dal ricorrente era stato controllato dalla difesa dalle società resistenti senza contestazioni, salvo che per la parte relativa al capo B) per il profilo dell'entità Contr dell' con eccezione poi rinunciata da parte delle citate società (cfr. il verbale e la nota del 26 giugno 2024): “Si tratta di un conteggio correttamente elaborato distintamente a seconda dei diversi periodi e con separazione degli importi dovuti dalla
[...]
e dalla non potendosi accogliere alcuna domanda di Parte_2 Parte_1 responsabilità solidale per i debiti dell'una rispetto all'altra di tali resistenti, non essendo stata prospettata alcuna delle fattispecie per cui sia previsto un simile effetto nell'ambito del ricorso…. Con riguardo alle somme dovute dalla per il periodo dal 2.07.2021 al 3.11.2023 è stato, Parte_1 poi, accertato un rapporto d'appalto con la anche per Controparte_3 la unità di via Fantoli a Milano (cfr. il contratto depositato il 21 maggio 2024 e il doc. 5 ric.) dove lavorava il ricorrente, cosicché, trattandosi di obbligazioni di carattere certamente retributivo, risulta sussistente in capo a tale convenuta la responsabilità solidale ex articolo 29 del dlgs. n. 276/03. Con riguardo, poi, agli importi di cui è debitore la per il periodo dal Parte_2
10 agosto 2020 al 1 luglio 2021, ugualmente, in data 17 giugno 2024, è stato prodotto dalle resistenti il contratto di appalto per la unità di via Fantoli a Milano, che, per quanto riferito a un periodo differente e antecedente, si deve ritenere fosse effettivamente ancora sussistente con la committente come affermato dai difensori delle parti Controparte_3
(cfr. Il verbale del 25 giugno 2024), considerato, a ulteriore supporto, anche il comportamento processuale di quest'ultima che non ha ritenuto di costituirsi per contestare tale assunto attoreo. Infine, come richiesto dalla difesa di , occorre ancora provvedere alla domanda di CP_1 cui al capo 2 delle conclusioni del ricorso, con il riconoscimento del diritto a una retribuzione minima conforme all'articolo 36 Cost. anche per il prosieguo del rapporto di lavoro dopo il deposito dell'atto introduttivo del giudizio del 3 novembre 2023.”
ha proposto appello, affidandosi a due ordini di censure. Parte_1
motivo impugna la sentenza definitiva n. 3418/24 del Tribunale di Milano per “errata e/o insufficiente e/o omessa motivazione circa la carenza di legittimazione passiva della società ” Controparte_6
Rileva che il giudice a quo non ha affrontato l'eccezione di carenza di Contr legittimazione passiva della convenuta ritenendola anzi obbligata in solido al pagamento ex art 29 D.L.vo n. 276/03, “in quanto considerata committente per il solo Part fatto di aver stipulato un contratto di appalto con la , datore di lavoro del ricorrente. Cont Va precisato che la società ha un rapporto di semplice somministrazione ex art 1677, senza soluzione di continuità. L'art.29 d.lgs. 276/2003 regola la responsabilità solidale nell'ambito dell'appalto di opere o servizi a carico del committente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro- appaltatore e per le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali. La nuova formulazione dell'art. 1677 c.c. (prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose) dispone infatti che: “Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”. La norma, così come riformulata, determina – per i lavoratori coinvolti nei servizi di logistica – l'inapplicabilità del regime di responsabilità solidale tra committente e appaltatore per i crediti dei lavoratori sancito dall'art. 29, d.lgs. n. 276/03 in favore dell'applicabilità delle norme che disciplinano i meri contratti di trasporto, per i quali non vige il regime di responsabilità solidale tra committenti, appaltatori e subappaltatori. Il Sig. ha avuto un contratto di lavoro dapprima con la e CP_1 Parte_2 successivamente, in essere, con la e bisogna chiarire che le stesse hanno adempiuto Parte_1 sempre ai pagamenti delle retribuzioni del lavoratore. Il lavoratore NON HA MAI AVUTO ALCUN Cont RAPPORTO CON pertanto si ritiene che vi sia carenza di legittimazione passiva della ” CP_7
Con il secondo motivo impugna la sentenza definitiva n. 3418/24 del Tribunale di Milano per “Violazione e/o errata interpretazione dell'art. 112 c.p.c., per violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in relazione alla errata applicazione del CCNL nel caso di specie” nella parte in cui “viene applicato un trattamento ed un calcolo fondato sulla base di un CCNL del tutto estraneo al caso di specie.” Osserva che “Il Giudice di prime cure ha ritenuto che, per la retribuzione ex art 36 Cost., fosse applicato il CCNL multiservizi e non quello per cui il Sig. è stato assunto, ossia il CCNL CP_1 agenzia di sicurezza sussidiaria e degli istituti investigativi e di sicurezza, OMETTENDO di spiegare le ragioni di questo diverso inquadramento. Infatti il Sig. ha sempre svolto attività di CP_1 controllo e di sicurezza e una eventuale differenza retributiva avrebbe dovuto essere calibrata all'interno di quel contratto collettivo. In altre parole, il Tribunale avrebbe dovuto prendere in esame il CCNL previsto tra le parti e rintracciare un diverso e più alto livello all'interno di quel contratto, evitando di applicare un diverso contratto collettivo che non ha nulla a che vedere con le mansioni ed i compiti del lavoratore. Si ritiene quindi che il Tribunale di prime cure abbia esorbitato dalle sue prerogative, peraltro creando un precedente che per la società esponente rischia di essere molto pericoloso. Infatti sulla scorta della pronuncia del Tribunale di prime cure potrebbero innestarsi altri ricorsi di colleghi del , pronti a vedersi riconoscere un diverso e migliore trattamento economico, CP_1 invocando il CCNL Multiservizi. E' chiaro che la sentenza impugnata espone la società ad un rischio elevatissimo ed ingiusto, dal momento che il CCNL applicato è quello corretto e perfettamente Cont aderente alla tipologia di lavoro eseguito nell'appalto con ”
resiste in giudizio per la conferma della pronuncia gravata. CP_1
In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso in appello, poiché non in linea con le disposizioni della riforma Cartabia, che richiede la specifica dettagliata indicazione delle parti della sentenza delle quali si domanda la riforma. “Sulla carenza di legittimazione passiva di , l'appellato Controparte_3 espone che ha corrisposto una parte del Controparte_3 dovuto dopo la notifica della sentenza ed in seguito all'azione esecutiva e che non ha impugnato la decisione di primo grado (come anche , Parte_2 che è dunque divenuta definitiva nei suoi confronti. Rileva che l'appellante ha eccepito sine titulo la carenza di legittimazione passiva Contr di e che il Giudice di prime cure ha, con la sentenza non definitiva, comunque superato l'eccezione in questione, rinviando la causa per Contr l'accertamento della responsabilità solidale di
“Sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, deduce non vi è alcun dubbio in ordine alle mansioni svolte e che non è per questo necessario svolgere alcuna indagine in merito;
ed inoltre che non corrisponde al vero quanto sostenuto dall'appellante in relazione al vizio di motivazione sul punto. Espone che il giudice a quo non ha applicato un CCNL diverso dal CCNL Agenzia di Sicurezza Sussidiaria deciso dal datore di lavoro, ma che ha dichiarato il diritto del lavoratore “ad una retribuzione minima e sufficiente ex articolo 36 Cost., conforme a un trattamento corrispondente al II livello del CCNL Multiservizi” . A tal proposito, osserva che la scelta del CCNL Multiservizi, quale parametro di riferimento per individuare il corretto trattamento retributivo è stata sufficientemente ed adeguatamente motivata dal giudice di prime cure, che ha a suo parere dato contezza del ragionamento logico-giuridico: “La scelta ricade sul CCNL Multiservizi in quanto contempla le mansioni svolte da parte ricorrente e per il fatto che prevede la possibilità di un orario normale analogo a quello applicato dal datore di lavoro (…). Tra i profili richiamati da tale livello vi sono, peraltro, quei lavoratori che effettuano attività di controllo di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature con strumenti preregolati e/o predisposti (cfr. doc. 16 ric.), nell'ambito del quale appare possano ben collocarsi le mansioni prospettate da parte ricorrente nella descrizione insita nell'atto introduttivo del giudizio e non contestata”. Infine, lamentava la pretestuosità della domanda della società appellante, relativamente alla richiesta di calcolare il diritto al trattamento ex art. 36 Cost. sulla base di un livello corrispondente alle mansioni del lavoratore all'interno del CCNL Agenzie di sicurezza sussidiaria e degli istituti investigativi e di sicurezza, per lo svolgimento di mansioni di addetto alla guardiania non armata, rilevando come sia stata già proposta e di fatto decisa in primo grado. Si è proceduto in contumacia di e di Parte_2 [...]
Controparte_8
All'esito della discussione orale, la causa è stata decisa alla udienza del 16/1/25 con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Violazione dell'art. 434 c.p.c. Va disattesa l'eccezione di inammissibilità, atteso che ad avviso di questa Corte e in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto avendo, il legislatore, statuito che i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente. Ne discende, pertanto, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno, ancora oggi, interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice restando, tuttavia, escluso - in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisone da contrapporre a quella del primo grado (cfr. Cass. SU n. 27199/17; Cass. n. 13535/18; Cass. n. 24262/20; Cass. 20066/21). Il presente gravame – da cui si evincono sia le parti da riformare, sia le relative doglianze – è dunque ammissibile.
Contr
*Carenza di legittimazione passiva di (I motivo) La censura è priva di pregio. Il Tribunale di Milano ha implicitamente disatteso detta eccezione nel momento in cui ha affermato la responsabilità di ai Controparte_8 sensi dell' art. 29 del D. L.vo n. 276/03 in forza dell'accertato contratto di appalto anche presso “la unità di via Fantoli a Milano (cfr. il contratto depositato il 21 maggio 2024 e il doc. 5 ric.) dove lavorava il ricorrente” per tutto il periodo di causa. Tale passaggio motivazionale non è stato peraltro specificamente aggredito per cui la committente è responsabile in solido per Controparte_3 le somme spettanti al lavoratore in forza del disposto citato.
*Applicazione del CCNL (II motivo) CP_5
La doglianza è infondat E' insito nella domanda diretta ad ottenere una retribuzione conforme al disposto dell'art. 36 C. il richiamo ai trattamenti economici previsti dai CCNL dei settori che hanno, nelle rispettive declaratorie, inquadramenti inerenti a mansioni analoghe e ciò è avvenuto anche nel caso concreto, avendo nel CP_1 ricorso ex art. 414 c.p.c. evidenziato come la sua retribuzione fosse stata ben inferiore rispetto a quella prevista dai CCNL similari (Pulizie/Multiservizi - Portierato e Commercio). Il giudice di prime cure ha inoltre puntualmente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto di riconoscere all'attuale appellato il trattamento previsto per il 2^ livello del CCNL e precisamente per l'orario lavorativo e per la CP_5 tipologia di attività riconducibile a detto inquadramento (“appare congruo applicare, quale parametro sostitutivo conforme all'articolo 36 Cost., il CCNL che pure prevede la CP_5 possibilità di un orario a 45 ore settimanali (art. 32), con riguardo alla retribuzione del II livello, nel quale rientrano “i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione”. ) Nessuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato è pertanto ravvisabile. Per queste considerazioni l'appello va rigettato, ogni altra questione assorbita. Le spese del grado sostenute da - liquidate ai sensi del D.M. CP_1
147/22, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (26.001- 52.000) e della assenza di istruttoria - seguono la soccombenza. Nulla per le spese del grado nei confronti delle parti appellate contumaci. L'attuale appellante è inoltre tenuta a versare l'ulteriore contributo unificato, atteso il disposto dell'art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3418/24 del Tribunale di Milano, che conferma. Condanna l'attuale appellante alle spese del grado sostenute dall'attuale appellato, che si liquidano in € 3.500,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge. Nulla per le spese del grado nei confronti delle parti appellate contumaci. Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge n. 228/2012. Milano, 16/1/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Susanna Mantovani dott. Giovanni Picciau