Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00589/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01115/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2024, proposto da UI ME EU, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pettinau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Furcas e Stefania Sotgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Inps Direzione Provinciale Sassari, non costituitasi in giudizio;
in punto
ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n° 358/2024 del TAR Sardegna – I sezione, con la quale è stato riconosciuto al ricorrente il diritto al beneficio di cui all’art 6 bis, d.l. n. 387/1987, come convertito;
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 il pres. Marco Buricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto che:
FATTO e DIRITTO
parte ricorrente, in data 27.5.2025, ha depositato una memoria con la quale ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con liquidazione delle spese in favore del procuratore antistatario, in quanto risulta che al ricorrente è stato riconosciuto il beneficio invocato;
nella camera di consiglio del 25.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente rappresentato che solo successivamente alla proposizione del ricorso ha potuto acquisire e verificare la documentazione da cui risulta il pieno riconoscimento del diritto azionato;
in considerazione della particolare evoluzione del giudizio e della non immediata chiarezza delle posizioni sostanziali all’origine della lite, si ritiene sussistano eccezionali e giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Roberto Montixi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO