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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 980/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MEO ATTILIO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. NIVOLA MARIO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: revoca Reddito cittadinanza-Ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 13/05/2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto al fine di ottenere l'ANNULLAMENTO delle comunicazioni del 10.11.2023 (cfr. allegato n.01) e 11.11.2023 (cfr. allegato n.02), notificate rispettivamente il 28.11.2023 e 20.11.2023, a mezzo delle quali si è dato atto della revoca del reddito/pensione di cittadinanza percepito dal Sig. e, con la Parte_1
missiva del 10.11 c.a., richiesta la restituzione della somma percepita e non dovuta pari ad € 16.133,76.
Il ricorrente esponeva che, a seguito della comunicazione datata 11.11.2023, l'
[...]
revocava il beneficio e comunicava all'interessato Controparte_2 che “…il beneficio relativo alla domanda di Reddito di cittadinanza (RdC)/Pensione di cittadinanza (PdC) Protocollo n. presentata in data CodiceFiscale_2
16/01/2022, è stato revocato per le seguenti motivazioni: - Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 159/2013…”; che, invece, con missiva del 10.11.2023, l' chiedeva al Sig. Controparte_2
la restituzione dell'intero importo percepito per un totale di € 16.133,76. Parte_1
Il ricorrente, con il proposto ricorso giudiziale, eccepiva il difetto di motivazione dei provvedimenti di revoca della prestazione e di ripetizione di indebito. Nel merito, evidenziava la sussistenza di tutti i requisiti si legge per il godimento del beneficio, precisando che nelle DSU (dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE) dell'anno 2022 e 2023 aveva dichiarato che il proprio nucleo familiare era composto, oltre che da sé stesso, dalle seguenti persone: • (c.f. Parte_2
) -madre- e (c.f. ) – C.F._3 Parte_3 C.F._4
fratello-; mentre nel nucleo familiare non era stata dichiarata la presenza del padre,
, stante l'intervenuta separazione consensuale tra i coniugi, Controparte_3
disposta con Decreto di Omologa (n. cronol. 7084/2019) emesso dal Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto nel giudizio R.G. n. 1496/2019 in data 16.10.2019.
Evidenziava altresì che la carente registrazione presso gli Uffici dello Stato Civile del
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto non era a sé imputabile, posto che nel provvedimento giudiziario, il Tribunale disponeva “…ordina che la cancelleria trasmetta copia autentica di questo decreto…al competente ufficiale di Stato Civile del
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto per la prescritta annotazione…”.
Il ricorrente chiedeva, quindi, di: Preliminarmente, ACCERTARE e DICHIARARE il palese difetto di motivazione, essendo assenti le ragioni per cui si è ritenuto l'oggi ricorrente carente dei presupposti, ai sensi dell'art. 3, commi 1, 3 – lettera a) e 5, DPCM
159/2013, per percepire il reddito/pensione di cittadinanza, nonché quale elemento avrebbe omesso o erroneamente indicato nelle DSU degli anni 2022 e 2023, allegate alla richiesta di percezione del reddito/pensione di cittadinanza;
• ACCERTARE e
DICHIARARE, nel merito, che il Sig. aveva i presupposti, ai sensi Parte_1 dell'art. 3, commi 1, 3 – lettera a) e 5, DPCM 159/2013, per percepire il reddito/pensione di cittadinanza dalla domanda amministrativa sino alla scadenza dello stesso – negata erroneamente dall' Controparte_4 per non veridicità del nucleo dichiarato in DSU;
• CONDANNARE l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
a pagare i ratei mensili non corrisposti al richiedente e dovuti dall'intervenuto provvedimento di revoca, oggi opposto, sino alla scadenza della domanda amministrativa o quella di legge;
• ACCERTARE e DICHIARARE l'irrepetibilità della somma pari ad € 16.133,76 erogata dall' in favore del Sig. , per CP_1 Parte_1 le ragioni in parte motivata e, quindi, annullare il relativo provvedimento restitutorio;
• CONDANNARE l' al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente CP_1 giudizio, oltre accessori di legge, disponendo, ai sensi dell'art. 93, I° comma, c.p.c., che queste vengano distratte direttamente in favore dell'antistatario procuratore. CP_ Si è costituito l' con memoria depositata il 24.01.2025 contestando i motivi dedotti da parte ricorrente, evidenziando in particolare che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. A del DL 4/19, l'esclusione del coniuge dal nucleo familiare per il caso di separazione o divorzio opera solo ove egli non risieda più nella stessa abitazione e, nell'ipotesi di separazione o divorzio avvenuti successivamente al 1° settembre 2018, qualora il cambio di residenza sia certificato da apposito verbale della polizia locale.
La causa, alla udienza del 05.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte è decisa come segue.
2- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 2, comma 5, del DL n. 4/2019, prevede che: “
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare
è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione (…)”.
A sua volta, l'art. 3, commi 3 del DPCM n. 159/2013, ha previsto che “3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della
separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
(…). Nella presente fattispecie, parte ricorrente ha documentato (cfr all. 7 del ricorso) che tra il padre e la madre è intervenuta Controparte_3 Parte_2
separazione consensuale omologata, giusta Decreto di Omologa del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto n. cronol. 7084/2019 reso nel giudizio R.G. n. 1496/2019 depositato in data 16.10.2019.
Ritiene il Tribunale che non sia dirimente, ai fini della negazione del beneficio, che il cambio di residenza del padre non risulti attestato da verbale di polizia locale, considerato che: a) il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi è intervenuto anni prima (2019) rispetto alla compilazione della DSU ( 2022 e 2023) e della presentazione della domanda di concessione del beneficio da parte del ricorrente e
CP_ b) dalla relazione della Guardia di Finanza allegata dall' (cfr all. 1) e dagli accertamenti eseguiti, tramite riscontri all'Ufficio Anagrafe del Comune di Milazzo, risulta che il padre sia residente dal 21.10.2020 in Milazzo, Controparte_3
Via Trinità dei Monti n. 48, luogo diverso dalla residenza anagrafica del ricorrente
(Milazzo via XX Settembre n. 50).
Ciò posto, il ricorso merita accoglimento, essendo intervenuta separazione consensuale omologata in data 16.10.2019, antecedente alle domande del 2022 e 2023, e risultando, dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza che il padre sia residente dal
21.10.2020 in altro luogo (Milazzo, via Trinità n. 48), rispetto al nucleo familiare del richiedente.
Tanto considerato, in assenza di ulteriori ragioni ostative alla concessione del beneficio, deve ritenersi e dichiararsi che il ricorrente era in possesso dei presupposti di legge per il godimento del reddito di cittadinanza. Consegue, quindi, la condanna dell'
[...]
a pagare i ratei mensili non corrisposti al Controparte_4
richiedente in ragione del provvedimento di revoca, come per legge e la declaratoria di irripetibilità della somma pari ad € 16.133,76 oggetto del provvedimento di ripetizione di indebito del 10.11.2023.
3- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 980/2024 RG, così provvede:
1) accerta e dichiara che sussistevano, in capo al ricorrente , i Parte_1
requisiti di legge per il godimento del beneficio del reddito di cittadinanza e, per
CP_ l'effetto, condanna l' in persona del legale rapp.te pro tempore alla corresponsione, in favore del ricorrente, dei ratei non corrisposti in conseguenza del provvedimento di revoca, come per legge;
2) dichiara irripetibili le somme oggetto del provvedimento di ripetizione d'indebito del
10.11.2023 d'importo pari ad € 16.133,76; CP_ 3) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in €
2.695,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Attilio
Meo, ex art. 93 c.p.c..
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 21/02/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano