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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 9723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9723 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 24018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, alla via Flaminia, n. 334, presso lo studio degli avv.ti Damaso
PATTUMELLI e Daniele DI BELLA, che la rappresentano e difendono in vir- tù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dal funzionario dott. Federico MANCINI, in virtù di de- lega del Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: assegno - pensione – assegno mensile ex art. 13 l. 118/1971
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 2 luglio 2025, ha esposto che Parte_1 il Tribunale di Roma, sez. lavoro, con decreto dell'11 novembre 2024 (r.g. n.
19197/2024), ha accertato in suo favore il possesso del requisito sanitario di cui all'art. 13 della legge n. 118/1971 sin dalla data della domanda ammini-
1 strativa del 25 ottobre 2022; che il 22 novembre 2024 il predetto decreto è sta- to notificato all' ed è stata altresì inviata all' tutta la documenta- CP_1 CP_2
zione necessaria al pagamento della prestazione richiesta (c.d. modello AP70); che nell'anno 2024 ella non era in possesso del requisito reddituale per poter fruire della prestazione;
che, invece, attualmente, come anche prima del 2024, ella si trova e si è trovata in stato di bisogno;
che non svolge alcuna attività la- vorativa sin dalla data della domanda amministrativa;
e che, nonostante il de- corso del termine di 120 giorni stabilito dalla legge, non è stato eseguito alcun pagamento.
La ricorrente, assumendo quindi di essere in possesso anche del requisito socio-economico relativo alla condizione reddituale ed alla inattività lavorati- va, salvo che per l'anno 2024, ha pertanto richiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegno mensile di cui all'art. 13 l. n. 118/1971, in misura di legge per il periodo dal 01-11-2022 al 31-12-2023 e poi dal 01-01-2025 ovve- ro dalla data ritenuta equa e di giustizia, e, per l'effetto, di condannare l' CP_1 al pagamento dei ratei maturati e maturandi della prestazione riconosciuta, ol- tre gli interessi legali dalle scadenze fino al saldo.
L' , costituitosi il 9 settembre 2025, sull'assunto che la ricorrente CP_1
avrebbe proposto azione per l'accertamento dei requisiti medico-legali stabiliti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e richia- mato l'esito negativo dell'accertamento amministrativo effettuato il 21 no- vembre 2023, ha dedotto che la ha già proposto ricorso iscritto con il Pt_1
n. R.G. 19197/24, avente ad oggetto l'impugnazione del verbale emesso per la stessa domanda del 25.10.2022, relativa al riconoscimento dell'assegno mensi- le di assistenza, definito con decreto di omologazione sfavorevole per l'Istituto emesso in data 11.11.2024, con cui la prestazione richiesta è stata riconosciuta a partire dalla data della domanda. Ha quindi eccepito l'insussistenza dell'interesse ad agire poiché la prestazione richiesta è stata già riconosciuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Si deve osservare che, contrariamente a quanto asserito dall' e CP_2 come chiaramente enunciato nel ricorso, la non intende certo ottenere Pt_1
nuovamente in questa sede l'accertamento dello stato di invalidità necessario per fruire dell'assegno mensile di assistenza dalla data della domanda ammini- strativa del 25 ottobre 2022, avendo appunto già conseguito ciò per effetto di decreto di omologa emesso da questo Tribunale l'11 novembre 2024 all'esito del procedimento n. R.G. 19197/2024. Ella, invece, si duole del fatto che, no- nostante abbia notificati all' il detto decreto ed il modulo occorrente per CP_2
l'attribuzione del beneficio assistenziale fondato sullo stato di invalidità e sulla presenza dei c.d. requisiti socio-economici, l' sia rimasto inerte pur dopo CP_1 il decorso del termine di 120 giorni fissato dall'art. 445-bis c.p.c. per la liqui- dazione della prestazione.
Tanto premesso, si ricorda che l'art. 13 della legge n. 118/1971, come sostituito dall'art. 1, comma 35, L. n. 247/2007, rubricato “Assegno mensile”, recita:
“
1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessanta- quattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono at- tività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro 242,84 CP_1 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per
l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all' ai CP_1
sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presiden- te della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione ven- ga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva”.
Si rammenta poi che l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. n. 118/1971, è subordinata al possesso di redditi non superiori ad un
3 determinato limite (art. 14-septies, d.l. n. 663/1979, convertito in legge n.
33/1980).
Il legislatore è intervenuto per definire il requisito della inattività lavora- tiva: l'art. 12 ter del D.L. 146/2021, conv. in legge n. 215/2021, ha invero sta- bilito che “Il requisito dell'inattività lavorativa previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il rico- noscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13”.
In particolare, per gli anni 2023 e 2025 l'invalido ha diritto all'assegno mensile a condizione che il suo redito non sia superiore ad €5.391,88 e ad
€5.771,35 (v. all. 2 alla Circolare n. 23 del 28.01.2025). CP_1
Posto che la stessa ricorrente riconosce di aver percepito nell'anno 2024 redditi superiori al limite di legge, deve invece darsi atto che, come appare da apposita certificazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate il 10.6.2025 (doc. 6 produzione ricorrente), la nell'anno 2022 ha percepito redditi per Pt_1
€338,00 e nel 2023 non ha percepito alcunché.
Inoltre, nell'anno corrente, posto che dall'estratto contributivo emesso il
1° luglio 2025 (doc. 7 produzione ricorrente), risulta che la ricorrente ha per- cepito soltanto il trattamento NASpI per il periodo 1.1.2025-16.03.2025 per l'importo di €2.104,08, e tenuto conto della mancanza di ogni contestazione da parte del convenuto, può ritenersi appunto che non fruisca di altri redditi e che non presti alcuna attività lavorativa per la quale fruisca di compensi superiori ai limiti di legge.
Deve quindi dichiararsi che la ricorrente ha diritto all'assegno mensile di assistenza dal 1° novembre 2022, primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa e deve condannarsi l al pagamento dei relativi ratei maturati dal 1° novembre 2022 al 31 CP_2
4 dicembre 2023 nonché a decorrere dal 1° gennaio 2025, oltre interessi legali
(ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia supe- riore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T., giusta quanto prevede l'art. 16, comma 6 della legge n.
412/1991) sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di presenta- zione della domanda amministrativa dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 nel loro valo- re mimino per controversie di valore compreso tra €5.200,00 ed €26.000,00 giacché, avuto riguardo al criterio stabilito dall'art. 13, 1° comma, c.p.c. (cfr.
Cass. civ., sez. un., 21/05/2015, n. 10454), due annualità della prestazione do- vuta ammontano ad importo compreso tra i detti limiti (l'importo dell'assegno mensile per l'anno 2023 ammonta ad €4.080,83: v. circolare n. 23 del CP_1
28.01.2025).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del cit. D.M. n. 55/2014), oltre contributo unificato versato, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 2 luglio 2025, così provvede: Parte_1
1. - accertato che ha diritto di percepire l'assegno mensile Parte_1
di assistenza a decorrere dal 1° novembre 2022, condanna l' al pa- CP_1 gamento, a favore della ricorrente, dei relativi ratei maturati dal 1° no- vembre 2022 al 31 dicembre 2023 nonché a decorrere dal 1° gennaio
5 2025, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda am- ministrativa dalle singole scadenze fino al soddisfo;
2. - condanna l' al pagamento, in favore degli avv.ti Damaso CP_1
PATTUMELLI e Daniele DI BELLA, procuratori antistatari, delle spese di lite che liquida in complessivi €2.143,00#, di cui €280,00# per spese generali ed €1.864,00# per compensi, oltre contributo unificato versato di
€43,00, IVA e CPA.
Roma, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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