CA
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati: 1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1283/2023 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni alla persona,
TRA
rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Donato Biancofiore, giusto mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio in Mola di Bari;
appellante
e
in persona del Sindaco pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'Avv. Adriano Esposito, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bari;
appellato
All'udienza collegiale del 5/03/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter
c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate.
Il procuratore di parte appellante ha così concluso (note scritte del 4/3/2025): <…il sottoscritto procuratore si riporta integralmente al proprio atto di appello, da ritenersi in questa sede integralmente riprodotto, insistendo per le conclusioni in quella sede rassegnate che di seguito si ritrascrivono - In via istruttoria, si chiede all'Ecc.ma Corte, di revocare l'ordinanza del 15.07.2020, con la quale in primo grado veniva rigettata implicitamente la richiesta di ammissione di CTU, ritenendo la causa già matura per la decisione, ammettendo di conseguenza la richiesta
Consulenza Medica sulla SI.ra Parte_1
, atta a comprovare la conferma decisiva sulla
[...] riconducibilità di tutte le lesioni riportate dalla SI.ra
, con l'evento caduta del Parte_1
09.05.2014, così come descritto dalla stessa sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
In via definitiva e nel merito 1) accertare e dichiarare violazione di legge, in assenza di prova del caso fortuito e non avendo il
Giudicante di primo grado attribuito esatta valenza ai mezzi istruttori assunti;
2) accertare e dichiarare carente e/o errata ed illogica la motivazione della decisione;
3) per
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1 nella causazione del sinistro de quo;
4) in subordine e nella ipotesi in cui la Corte non ritenesse di disporre la CTU medica, accertare e dichiarare nel merito la responsabilità dell'accaduto in capo al 5) Controparte_1 accertare e dichiarare che in data 09.05.2014 ore 11.00 circa la SI.ra , percorreva a Parte_1
Mola di Bari il viale antistante l'ingresso del Cimitero;
6) accertare e dichiarare che a causa dell'insidia presente sul manto stradale perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo;
7) accertare e dichiarare che, a seguito dell'accaduto, la SI.ra , subiva una frattura Parte_1 all'omero destro e trauma contusivo dell'emicostato ed alla regione frontale dell'omero destro e trauma contusivo all'emicostato ed alla regione frontale, veniva ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti (philos Synthes 12.05.2014, emotrasfusione,
Rxgrafia di torace, omero, rachide cervicale, consulenza neurologica, emotrasfusione, E.C.G., esami ematochimici, terapia medica e medicazioni); 8) accertare e dichiarare che la SI.ra subiva un danno complessivo pari Parte_1 ad € 14.101,47 e sosteneva spese mediche per un totale di € 183,00; 9) per l'effetto condannare il Controparte_1 al risarcimento del danno in favore della SI.ra
[...]
quantificato in € 14.284,47 o di Parte_1 quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia dalla Ecc.ma Corte d'Appello adita;
10) porre le spese e competenze del presente giudizio, nonché quelle del primo grado, a carico dell' convenuto, distraendole in CP_2 favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario>.
Il procuratore dell'appellato ha così Controparte_1 concluso (note scritte del 30/1/2025): Il sottoscritto Avv.
Adriano Esposito, in qualità di difensore del
[...]
in persona del Sindaco in carica, nel CP_1 riportarsi alle difese articolate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.01.2024, nonché a quelle articolate nella comparsa conclusionale depositata il
19.12.2024, precisa le proprie conclusioni come qui di seguito riportate: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza gravata. Con vittoria delle spese di lite”. Chiede che la causa venga introitata per la decisione>.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1145, pubblicata il 31/3/2023, il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda proposta da Parte_1 nel contraddittorio con il
[...] Controparte_1
regolando secondo soccombenza le spese di lite.
[...]
Con la predetta domanda, parte attrice aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, il predetto CP_1 in persona del pro-tempore, chiedendone la CP_3 condanna al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell'incidente avvenuto il 9/5/2014, danni quantificati nella misura di € 14.284,47, oltre accessori di legge e spese di lite.
In particolare, l'istante aveva dedotto che quel giorno, percorrendo a piedi il viale antistante l'ingresso del cimitero, posto nel Comune di Mola di Bari, si era imbattuta in una buca ivi presente, che ne aveva provocato la rovinosa caduta al suolo. A causa di tale buca presente nel manto stradale, non visibile, né segnalata e pertanto costituente insidia e trabocchetto – stando all'assunto di parte attrice – la aveva subito gravi lesioni personali, per le quali Parte_1 era stata ricoverata presso il Presidio Ospedaliero di Monopoli, con diagnosi “frattura dell'omero destro e trauma contusivo all'emicostato ed alla regione frontale”, con postumi invalidanti permanenti nella misura del 7%.
Si era costituito in giudizio il Controparte_1 resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
Istruita con produzione documentale, interrogatorio formale dell'attrice e prova testimoniale,1 la causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata.
Il primo Giudice ha ritenuto priva di fondamento, perché non provata, la pretesa risarcitoria avanzata dalla . Parte_1
In particolare, richiamando i principi giurisprudenziali in tema di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., in capo ai
Comuni, per i danni causati da insidie stradali, pur ritenendo ricorrente a carico dell'Amministrazione Comunale convenuta il potere/dovere di controllo sulla strada, teatro dell'incidente, perché posto all'interno del perimetro urbano, il Tribunale ha valutato indimostrata l'allegazione secondo cui i danni subiti fossero derivati dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto, secondo
Testimone 1 Testi , , e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 rapporto di causalità con la cosa in custodia, ravvisando il caso fortuito, integrato dalla colpa del danneggiato, posto che la pericolosità della cosa - nella specie, il dissesto stradale - nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto entrato in contatto con la stessa, avrebbe imposto un obbligo massimo di cautela, stante l'alta prevedibilità del pericolo, con l'ordinaria diligenza.
In concreto, la visibilità della buca e il comportamento incauto tenuto dall'attrice (il percorso era alla stessa ben noto, essendo di ritorno dal cimitero dalla stessa strada;
la strada era perfettamente illuminata;
l'asfalto stradale era visibilmente sconnesso, a causa delle radici degli alberi, e tale situazione avrebbe dovuto indurre il pedone ad una maggiore attenzione nel movimento) avrebbe integrato il caso fortuito, idoneo a recidere il nesso di causalità tra la custodia della cosa ed il danno, con conseguente esclusione
– ad avviso del Tribunale - della responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. Ciò avrebbe anche escluso l'utilità, ai fini della decisione, della CTU medico-legale, invocata dall'attrice, dovendosi escludere ogni profilo di responsabilità in capo all'Amministrazione Comunale.
Avverso la sentenza ha proposto appello la soccombente, lamentando, in primo luogo, una non corretta valutazione del quadro probatorio, che avrebbe dovuto escludere la configurabilità del caso fortuito, invece erroneamente ravvisato dal primo Giudice. In particolare – ad avviso dell'appellante – il Tribunale avrebbe trascurato la presenza di diversi cipressi, lungo il viale del Cimitero Comunale, che con la propria ombra avrebbero oscurato il disavvallamento, nel quale era inciampata l'attrice, rendendolo non visibile e percepibile. Ciò avrebbe escluso il comportamento disattento dell'infortunata e, conseguentemente, il caso fortuito, essendo invece configurabile in concreto l'insidia/trabocchetto, causa dei danni riportati dalla
. Parte_1
Sempre ad avviso dell'appellante, le risultanze fotografiche avrebbero smentito le conclusioni tratte dal primo Giudice in ordine alla situazione dei luoghi ed alla ricostruzione delle cause dell'incidente: non sarebbe ravvisabile la situazione di disconnessione generale del manto stradale;
la buca sarebbe stata oscurata e resa invisibile all'occhio umano dalla uniforme e capillare presenza di ombra degli alberi. Tale ultima circostanza avrebbe trovato anche conferma diretta nelle deposizioni dei testi , e i Vigili Tes_5 Tes_3
. Tes_6
La scarsa visibilità della buca avrebbe smentito anche l'assunto, sostenuto in sentenza, secondo cui l'attrice, percorrendo la stessa strada all'andata, avrebbe avuto modo di rendersi conto della disconnessione del manto di asfalto.
Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante lamenta la carenza di motivazione, a sostengo della pronuncia di rigetto della domanda, in merito al ravvisato caso fortuito. Se è pur vero che il comportamento dell'infortunato possa astrattamente interrompere il nesso causale tra custodia della cosa e danno – sottolinea l'appellante – tale ipotesi presupporrebbe un comportamento del tutto anomalo dell'infortunato, certamente non configurabile nella fattispecie, ove, al più, avrebbe potuto ravvisarsi un concorso causale ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
Sarebbe stato preciso onere gravante sull'Amministrazione
Comunale offrire la prova che il danno si era verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto;
avrebbe cioè dovuto dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative
(art. 14 CdS) e in ossequio al principio generale del neminem laedere. In altri termini, il per poter andare esente CP_1 dall'obbligo risarcitorio avrebbe dovuto dimostrare che non vi era pericolosità nella strada e che la caduta era dipesa da colpa del danneggiato, il quale avrebbe potuto evitare il pericolo osservando l'ordinaria diligenza. Tale onere, ad avviso dell'appellante, non sarebbe stato assolto dalla Amministrazione Comunale.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'immotivato mancato approfondimento istruttorio, attraverso CTU medica, come sollecitato dall'attrice, ora appellante.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione Comunale appellata, deducendo l'infondatezza delle censure mosse ex adverso.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, all'udienza del 5/03/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni come sopra precisate dai procuratori delle parti.
Motivi della decisione
Ciò posto, ad avviso della Corte le doglianze dell'appellante, unitariamente considerate stante la loro intima connessione, sono prive di fondamento.
In punto di diritto, si richiama il principio enunciato più volte dal Supremo Collegio, correttamente applicato nella fattispecie dal primo Giudice, secondo cui l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.2
Orbene, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, il quadro probatorio acquisito agli atti di causa consente di escludere la responsabilità dell'Amministrazione Comunale per i danni sofferti dall'attrice ora appellante, alla quale è addebitabile un contegno non diligente, idoneo a recidere il nesso di causalità in presenza di caso fortuito.
A tal proposito, sono decisivi gli elementi presuntivi già apprezzati dal Tribunale in sentenza, che evidenziano come la buca esistente sul manto stradale era ben visibile, sia per le dimensioni, sia per la luce naturale che illuminava il manto stradale, in considerazione dell'ora (circa mezzogiorno) in cui è avvenuto l'incidente, sia per l'assenza di ostacoli idonei a impedire l'immediata visibilità della buca.
A tal riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, neanche attraverso la documentazione fotografica in atti si percepisce la presenza di ombra con modalità ed estensione tale da ostacolare l'immediata percezione dell'interruzione del manto stradale. Per altro, quest'ultimo, come già condivisibilmente sottolineato dal
Tribunale, era visibilmente alterato, a causa della presenza di sottostanti radici di alberi, sicchè la situazione di pericolo era palesa e non avrebbe potuto sfuggire all'attenzione della la quale, poco prima, nel recarsi al cimitero, Parte_1 aveva già percorso la stessa strada.
Ne deriva che, anche ad avviso della Corte, l'incauto contegno tenuto dall'infortunata, a fronte di un ostacolo ben visibile (nella specie costituito dalla buca), è idoneo ad integrare il caso fortuito, che esclude la responsabilità dell'Amministrazione Comunale, custode del bene demaniale.
Né, a smentire la ricostruzione dei fatti, nei sensi di cui sopra, soccorrono le deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado, le quali, per la genericità che le caratterizza, non offrono elementi per ricostruire esattamente la dinamica del sinistro, limitandosi a ribadire che, nelle note circostanze di tempo e di luogo, la Parte_1
“si imbatteva in una buca lì presente che ne provocava la rovinosa caduta”.3 D'altronde, il tenore delle deposizioni conferma quanto sopra già sottolineato in ordine alla visibilità della buca ed alle sue dimensioni (queste ultime specificate nella relazione di servizio della Polizia
Municipale in atti: cm 25 di larghezza, cm 15 di altezza e cm
5 di profondità), da cui è pienamente desumibile la disattenzione della nel procedere lungo la strada. Parte_1
L'insussistenza della responsabilità del custode
(Amministrazione Comunale) della strada, teatro dell'incidente, giustifica ampiamente la ritenuta ininfluenza, ai fini della decisione, dell'invocata CTU medico-legale, finalizzata soltanto ad appurare l'entità dei danni fisici riportati dalla , profilo logicamente conseguente Parte_1 all'accertamento della risarcibilità del danno, nella specie esclusa per le evidenziate ragioni.
Ne deriva l'integrale rigetto del gravame.
Le spese processuali del grado vanno regolate secondo il principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa desunto dalla domanda e della modesta complessità delle questioni trattate, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi. Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R.
11/2002.
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
in persona del pro-tempore, avverso CP_1 CP_3 la sentenza n. 1145, pubblicata il 31/3/2023, resa inter partes dal Tribunale di Bari, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Amministrazione Comunale, delle spese processuali del presente grado, liquidate per compensi in €
3.000,0, oltre accessori di legge;
c) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 12/3/2025.
Il Presidente rel./est.
Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. Cass. Sez. 3, n. 12663 del 09/05/2024. 3 Tale è il capitolo di prova desumibile dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
La Corte d'Appello di Bari
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati: 1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1283/2023 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni alla persona,
TRA
rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Donato Biancofiore, giusto mandato in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio in Mola di Bari;
appellante
e
in persona del Sindaco pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'Avv. Adriano Esposito, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bari;
appellato
All'udienza collegiale del 5/03/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter
c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate.
Il procuratore di parte appellante ha così concluso (note scritte del 4/3/2025): <…il sottoscritto procuratore si riporta integralmente al proprio atto di appello, da ritenersi in questa sede integralmente riprodotto, insistendo per le conclusioni in quella sede rassegnate che di seguito si ritrascrivono - In via istruttoria, si chiede all'Ecc.ma Corte, di revocare l'ordinanza del 15.07.2020, con la quale in primo grado veniva rigettata implicitamente la richiesta di ammissione di CTU, ritenendo la causa già matura per la decisione, ammettendo di conseguenza la richiesta
Consulenza Medica sulla SI.ra Parte_1
, atta a comprovare la conferma decisiva sulla
[...] riconducibilità di tutte le lesioni riportate dalla SI.ra
, con l'evento caduta del Parte_1
09.05.2014, così come descritto dalla stessa sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
In via definitiva e nel merito 1) accertare e dichiarare violazione di legge, in assenza di prova del caso fortuito e non avendo il
Giudicante di primo grado attribuito esatta valenza ai mezzi istruttori assunti;
2) accertare e dichiarare carente e/o errata ed illogica la motivazione della decisione;
3) per
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1 nella causazione del sinistro de quo;
4) in subordine e nella ipotesi in cui la Corte non ritenesse di disporre la CTU medica, accertare e dichiarare nel merito la responsabilità dell'accaduto in capo al 5) Controparte_1 accertare e dichiarare che in data 09.05.2014 ore 11.00 circa la SI.ra , percorreva a Parte_1
Mola di Bari il viale antistante l'ingresso del Cimitero;
6) accertare e dichiarare che a causa dell'insidia presente sul manto stradale perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo;
7) accertare e dichiarare che, a seguito dell'accaduto, la SI.ra , subiva una frattura Parte_1 all'omero destro e trauma contusivo dell'emicostato ed alla regione frontale dell'omero destro e trauma contusivo all'emicostato ed alla regione frontale, veniva ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti (philos Synthes 12.05.2014, emotrasfusione,
Rxgrafia di torace, omero, rachide cervicale, consulenza neurologica, emotrasfusione, E.C.G., esami ematochimici, terapia medica e medicazioni); 8) accertare e dichiarare che la SI.ra subiva un danno complessivo pari Parte_1 ad € 14.101,47 e sosteneva spese mediche per un totale di € 183,00; 9) per l'effetto condannare il Controparte_1 al risarcimento del danno in favore della SI.ra
[...]
quantificato in € 14.284,47 o di Parte_1 quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia dalla Ecc.ma Corte d'Appello adita;
10) porre le spese e competenze del presente giudizio, nonché quelle del primo grado, a carico dell' convenuto, distraendole in CP_2 favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario>.
Il procuratore dell'appellato ha così Controparte_1 concluso (note scritte del 30/1/2025): Il sottoscritto Avv.
Adriano Esposito, in qualità di difensore del
[...]
in persona del Sindaco in carica, nel CP_1 riportarsi alle difese articolate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.01.2024, nonché a quelle articolate nella comparsa conclusionale depositata il
19.12.2024, precisa le proprie conclusioni come qui di seguito riportate: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza gravata. Con vittoria delle spese di lite”. Chiede che la causa venga introitata per la decisione>.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1145, pubblicata il 31/3/2023, il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda proposta da Parte_1 nel contraddittorio con il
[...] Controparte_1
regolando secondo soccombenza le spese di lite.
[...]
Con la predetta domanda, parte attrice aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, il predetto CP_1 in persona del pro-tempore, chiedendone la CP_3 condanna al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell'incidente avvenuto il 9/5/2014, danni quantificati nella misura di € 14.284,47, oltre accessori di legge e spese di lite.
In particolare, l'istante aveva dedotto che quel giorno, percorrendo a piedi il viale antistante l'ingresso del cimitero, posto nel Comune di Mola di Bari, si era imbattuta in una buca ivi presente, che ne aveva provocato la rovinosa caduta al suolo. A causa di tale buca presente nel manto stradale, non visibile, né segnalata e pertanto costituente insidia e trabocchetto – stando all'assunto di parte attrice – la aveva subito gravi lesioni personali, per le quali Parte_1 era stata ricoverata presso il Presidio Ospedaliero di Monopoli, con diagnosi “frattura dell'omero destro e trauma contusivo all'emicostato ed alla regione frontale”, con postumi invalidanti permanenti nella misura del 7%.
Si era costituito in giudizio il Controparte_1 resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
Istruita con produzione documentale, interrogatorio formale dell'attrice e prova testimoniale,1 la causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata.
Il primo Giudice ha ritenuto priva di fondamento, perché non provata, la pretesa risarcitoria avanzata dalla . Parte_1
In particolare, richiamando i principi giurisprudenziali in tema di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., in capo ai
Comuni, per i danni causati da insidie stradali, pur ritenendo ricorrente a carico dell'Amministrazione Comunale convenuta il potere/dovere di controllo sulla strada, teatro dell'incidente, perché posto all'interno del perimetro urbano, il Tribunale ha valutato indimostrata l'allegazione secondo cui i danni subiti fossero derivati dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto, secondo
Testimone 1 Testi , , e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 rapporto di causalità con la cosa in custodia, ravvisando il caso fortuito, integrato dalla colpa del danneggiato, posto che la pericolosità della cosa - nella specie, il dissesto stradale - nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto entrato in contatto con la stessa, avrebbe imposto un obbligo massimo di cautela, stante l'alta prevedibilità del pericolo, con l'ordinaria diligenza.
In concreto, la visibilità della buca e il comportamento incauto tenuto dall'attrice (il percorso era alla stessa ben noto, essendo di ritorno dal cimitero dalla stessa strada;
la strada era perfettamente illuminata;
l'asfalto stradale era visibilmente sconnesso, a causa delle radici degli alberi, e tale situazione avrebbe dovuto indurre il pedone ad una maggiore attenzione nel movimento) avrebbe integrato il caso fortuito, idoneo a recidere il nesso di causalità tra la custodia della cosa ed il danno, con conseguente esclusione
– ad avviso del Tribunale - della responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. Ciò avrebbe anche escluso l'utilità, ai fini della decisione, della CTU medico-legale, invocata dall'attrice, dovendosi escludere ogni profilo di responsabilità in capo all'Amministrazione Comunale.
Avverso la sentenza ha proposto appello la soccombente, lamentando, in primo luogo, una non corretta valutazione del quadro probatorio, che avrebbe dovuto escludere la configurabilità del caso fortuito, invece erroneamente ravvisato dal primo Giudice. In particolare – ad avviso dell'appellante – il Tribunale avrebbe trascurato la presenza di diversi cipressi, lungo il viale del Cimitero Comunale, che con la propria ombra avrebbero oscurato il disavvallamento, nel quale era inciampata l'attrice, rendendolo non visibile e percepibile. Ciò avrebbe escluso il comportamento disattento dell'infortunata e, conseguentemente, il caso fortuito, essendo invece configurabile in concreto l'insidia/trabocchetto, causa dei danni riportati dalla
. Parte_1
Sempre ad avviso dell'appellante, le risultanze fotografiche avrebbero smentito le conclusioni tratte dal primo Giudice in ordine alla situazione dei luoghi ed alla ricostruzione delle cause dell'incidente: non sarebbe ravvisabile la situazione di disconnessione generale del manto stradale;
la buca sarebbe stata oscurata e resa invisibile all'occhio umano dalla uniforme e capillare presenza di ombra degli alberi. Tale ultima circostanza avrebbe trovato anche conferma diretta nelle deposizioni dei testi , e i Vigili Tes_5 Tes_3
. Tes_6
La scarsa visibilità della buca avrebbe smentito anche l'assunto, sostenuto in sentenza, secondo cui l'attrice, percorrendo la stessa strada all'andata, avrebbe avuto modo di rendersi conto della disconnessione del manto di asfalto.
Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante lamenta la carenza di motivazione, a sostengo della pronuncia di rigetto della domanda, in merito al ravvisato caso fortuito. Se è pur vero che il comportamento dell'infortunato possa astrattamente interrompere il nesso causale tra custodia della cosa e danno – sottolinea l'appellante – tale ipotesi presupporrebbe un comportamento del tutto anomalo dell'infortunato, certamente non configurabile nella fattispecie, ove, al più, avrebbe potuto ravvisarsi un concorso causale ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
Sarebbe stato preciso onere gravante sull'Amministrazione
Comunale offrire la prova che il danno si era verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto;
avrebbe cioè dovuto dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative
(art. 14 CdS) e in ossequio al principio generale del neminem laedere. In altri termini, il per poter andare esente CP_1 dall'obbligo risarcitorio avrebbe dovuto dimostrare che non vi era pericolosità nella strada e che la caduta era dipesa da colpa del danneggiato, il quale avrebbe potuto evitare il pericolo osservando l'ordinaria diligenza. Tale onere, ad avviso dell'appellante, non sarebbe stato assolto dalla Amministrazione Comunale.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'immotivato mancato approfondimento istruttorio, attraverso CTU medica, come sollecitato dall'attrice, ora appellante.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione Comunale appellata, deducendo l'infondatezza delle censure mosse ex adverso.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, all'udienza del 5/03/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni come sopra precisate dai procuratori delle parti.
Motivi della decisione
Ciò posto, ad avviso della Corte le doglianze dell'appellante, unitariamente considerate stante la loro intima connessione, sono prive di fondamento.
In punto di diritto, si richiama il principio enunciato più volte dal Supremo Collegio, correttamente applicato nella fattispecie dal primo Giudice, secondo cui l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.2
Orbene, come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, il quadro probatorio acquisito agli atti di causa consente di escludere la responsabilità dell'Amministrazione Comunale per i danni sofferti dall'attrice ora appellante, alla quale è addebitabile un contegno non diligente, idoneo a recidere il nesso di causalità in presenza di caso fortuito.
A tal proposito, sono decisivi gli elementi presuntivi già apprezzati dal Tribunale in sentenza, che evidenziano come la buca esistente sul manto stradale era ben visibile, sia per le dimensioni, sia per la luce naturale che illuminava il manto stradale, in considerazione dell'ora (circa mezzogiorno) in cui è avvenuto l'incidente, sia per l'assenza di ostacoli idonei a impedire l'immediata visibilità della buca.
A tal riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, neanche attraverso la documentazione fotografica in atti si percepisce la presenza di ombra con modalità ed estensione tale da ostacolare l'immediata percezione dell'interruzione del manto stradale. Per altro, quest'ultimo, come già condivisibilmente sottolineato dal
Tribunale, era visibilmente alterato, a causa della presenza di sottostanti radici di alberi, sicchè la situazione di pericolo era palesa e non avrebbe potuto sfuggire all'attenzione della la quale, poco prima, nel recarsi al cimitero, Parte_1 aveva già percorso la stessa strada.
Ne deriva che, anche ad avviso della Corte, l'incauto contegno tenuto dall'infortunata, a fronte di un ostacolo ben visibile (nella specie costituito dalla buca), è idoneo ad integrare il caso fortuito, che esclude la responsabilità dell'Amministrazione Comunale, custode del bene demaniale.
Né, a smentire la ricostruzione dei fatti, nei sensi di cui sopra, soccorrono le deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado, le quali, per la genericità che le caratterizza, non offrono elementi per ricostruire esattamente la dinamica del sinistro, limitandosi a ribadire che, nelle note circostanze di tempo e di luogo, la Parte_1
“si imbatteva in una buca lì presente che ne provocava la rovinosa caduta”.3 D'altronde, il tenore delle deposizioni conferma quanto sopra già sottolineato in ordine alla visibilità della buca ed alle sue dimensioni (queste ultime specificate nella relazione di servizio della Polizia
Municipale in atti: cm 25 di larghezza, cm 15 di altezza e cm
5 di profondità), da cui è pienamente desumibile la disattenzione della nel procedere lungo la strada. Parte_1
L'insussistenza della responsabilità del custode
(Amministrazione Comunale) della strada, teatro dell'incidente, giustifica ampiamente la ritenuta ininfluenza, ai fini della decisione, dell'invocata CTU medico-legale, finalizzata soltanto ad appurare l'entità dei danni fisici riportati dalla , profilo logicamente conseguente Parte_1 all'accertamento della risarcibilità del danno, nella specie esclusa per le evidenziate ragioni.
Ne deriva l'integrale rigetto del gravame.
Le spese processuali del grado vanno regolate secondo il principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa desunto dalla domanda e della modesta complessità delle questioni trattate, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi. Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R.
11/2002.
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
in persona del pro-tempore, avverso CP_1 CP_3 la sentenza n. 1145, pubblicata il 31/3/2023, resa inter partes dal Tribunale di Bari, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna parte appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Amministrazione Comunale, delle spese processuali del presente grado, liquidate per compensi in €
3.000,0, oltre accessori di legge;
c) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 12/3/2025.
Il Presidente rel./est.
Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. Cass. Sez. 3, n. 12663 del 09/05/2024. 3 Tale è il capitolo di prova desumibile dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado.