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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 24/12/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 548/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 548/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTONI Parte_1 C.F._1 NI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMINICI Controparte_1 C.F._2 PAOLO
CONVENUTO/I
OGGETTO: Divisione beni non caduti in successione
Conclusioni:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa,
[I] rilevata la proprietà esclusiva in capo all'attore Sig. sopra generalizzato, Parte_1
dei beni immobili di cui sopra al paragrafo n.3 (pag.3 del presente atto di citazione) e paragrafo n.4
(pag. 8 del presente atto di citazione) e che, dunque, l'asse patrimoniale oggetto di divisione con la coniuge Sig.ra sopra generalizzata, è costituito unicamente dall'immobile Controparte_1
indicato sopra al paragrafo n.5 (pag.9 del presente atto di citazione), sito in Urbino, Località
Tortorina, già Via E. Bernini, oggi Via Cavazzoni s.n., e precisamente «l'unità immobiliare ad uso turistico-alberghiera, facente parte dell'edificio denominato “4”, tipologia “F”, distinta col numero interno quattro (4), composta di due camere, una cucina e un bagno, censito al N.C.E.U. al foglio 113, pagina 1 di 25 con il mappale 470/9, piano terreno, categoria A/3 (A/73), Classe 2^, vani tre e mezzo (3,5), r.c. £
455.000, partita 5154, con annesso posto macchina esterno, censito al N.C.E.U. al foglio 113, con il mappale 475/10, piano terreno, categoria C/6, Classe 1^, metri quadrati undici (mq.11), r.c. £ 80.300, partita 5154 citata, confini: scoperto comune da due lati, Rosati, Sarlo», nonché accessori e pertinenze ad esso relativi, si proceda alla divisione immobiliare giudiziale dell'asse medesimo, tenendo in debito conto l'indennità di occupazione (di cui sopra al paragrafo n.6 pag.10 del presente atto di citazione), da quantificarsi in via equitativa, dovuta dalla Sig.ra al Sig. Controparte_1 Parte_1
per l'occupazione abusiva dell'appartamento sito in Frontino, Via Frigino n.134, piano
[...]
primo (ex casa familiare), di proprietà esclusiva del medesimo a decorrere dal Parte_1
19/11/2019 (data di emissione dell'ordinanza presidenziale in sede di separazione), fino all'effettivo rilascio.
[II] In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CAP nella misura di legge e successive occorrende, ivi comprese spese di registro e competenze e costi di esecuzione.”
Per parte convenuta:
“In via preliminare ed in rito dichiarare improcedibile la domanda di parte avversaria per mancato esperimento della procedura di mediazione;
Nel merito rigettare la domanda attorea di divisione del solo appartamento in Urbino e di riconoscimento di una indennità di occupazione della casa coniugale;
In via preliminare e pregiudiziale riconvenzionale:
I) dichiarare e/o accertare che tra e dall'anno 1995 in poi si é Parte_1 Controparte_1
costituita una impresa familiare ai sensi dell'art.230 bis c.c., avente ad oggetto la costituzione,
l'avviamento e la conduzione dell'attività di ristorante/agriturismo denominato “Il Biancospino” corrente in Frontino (PU), Loc. Frigino n.134 e, per l'effetto, determinare e liquidare in misura percentuale eventualmente anche equitativa, l'entità e/o il valore della quota di partecipazione al
pagina 2 di 25 valore dell'impresa, agli utili, agli acquisti ed agli incrementi della azienda stessa di spettanza della convenuta;
Controparte_1
II) quantificare e liquidare in misura proporzionale all'entità della quota accertata di partecipazione alla impresa familiare, la quota spettante alla Sig.ra nell'ambito del presente Controparte_1
giudizio di divisione immobiliare, e per l'effetto, in ogni caso
III) previa formazione anche in seguito ad espletanda C.T.U., delle rispettive quote e/o porzioni e/o attribuzioni di beni che saranno quantificate, individuate e determinate in corso di causa considerata altresì la quota -da liquidarsi- di partecipazione all'impresa famigliare da parte della convenuta, ordinare e/o disporre la divisione immobiliare di tutti i beni in comproprietà tra i coniugi di cui alla esposta narrativa (pagg.12-13-14), divisione da effettuarsi in natura con contestuale assegnazione in via esclusiva, con effetto costitutivo, in favore della Sig.ra -con l'aggiunta degli Controparte_1
eventuali conguagli in denaro in favore della stessa-
- dell'intero appartamento -casa famigliare- posto al piano primo rialzato dell'immobile sito in
Frontino alla Via Frigino n.134 distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Frontino al foglio 9 particella 142, sub.3 (categoria A/3, classe U, consistenza 9,5 vani, rendita 382,69);
- di una porzione del pertinenziale magazzino di legno distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Frontino al foglio 8 particella 783 (categoria C/2, classe U, consistenza 100 metri cubi, rendita
129,11) nonché di una porzione della legnaia annessa al medesimo magazzino;
- di una porzione del pertinenziale giardino e, specificamente, quella collocata nella parte antistante/laterale il magazzino di cui sopra.
In via subordinata, solo per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di condanna ad una indennità di occupazione della casa famigliare, condannare il in favore della Parte_1
moglie al pagamento di una indennità di occupazione e/o godimento di tutto il residuo compendio immobiliare (ristorante di famiglia ed immobile nel quale la medesima attività è esercitata;
magazzino; fienile;
garage; terreni agricoli) esclusivamente goduto dal predetto, quanto meno a decorrere dal
19/11/2019 sino all'effettivo rilascio.
Ordinare al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari ed al Conservatore del Catasto di procedere alle conseguenti trascrizioni e volturazioni, con esonero dei predetti Pubblici Ufficiali da
pagina 3 di 25 ogni responsabilità in merito;
Con vittoria di spese, onorari e funzioni.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 27 luglio 2020 e regolarmente notificato, il signor Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Urbino la signora per ottenere lo
[...] Controparte_1
scioglimento della comunione legale e la divisione del patrimonio immobiliare acquisito durante il matrimonio. La vicenda trae origine dal matrimonio concordatario contratto dalle parti il 15 maggio
1983 a Frontino, celebrato in regime di comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 177 del c.c.
La comunione legale tra i coniugi si era successivamente sciolta per effetto della separazione personale pronunciata con ordinanza presidenziale del 19 novembre 2019 del Tribunale di Urbino, conformemente a quanto previsto dall'art. 191 del codice civile, come modificato dalla legge n. 55 del
2015, che stabilisce lo scioglimento automatico della comunione nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. Tale principio trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati determina il momento in cui si scioglie la comunione tra i coniugi, legittimando conseguentemente la richiesta di divisione dei beni comuni”.
Il compendio immobiliare oggetto della domanda di divisione risulta costituito da tre distinti nuclei acquisitivi, tutti riconducibili al periodo di vigenza della comunione legale. Il primo nucleo è rappresentato dagli immobili acquisiti con atto notaio del 26 maggio 1987 Rep. 60017, Per_1
consistenti in terreni agricoli di varia natura e coltura con annesso fabbricato rurale, situati in Comune di Frontino, località Frigino e Ca Pier Marco. Questi beni erano stati acquisiti dal signor Parte_1
insieme al fratello con l'aiuto economico del loro padre , nell'ambito di un progetto Per_2 CP_2
originariamente finalizzato alla realizzazione di una struttura ricettiva a destinazione agrituristica, come risulta dalle concessioni edilizie del 30 marzo 1993 e del 21 luglio 1994.
Il secondo nucleo immobiliare è costituito dai beni entrati nella comunione con successivo atto del 30 dicembre 1997 Rep. 66282, attraverso il quale il rapporto dei due fratelli con il genitore padre CP_2
veniva regolato mediante l'acquisizione di ulteriori appezzamenti di terreno agricolo verso un pagina 4 di 25 corrispettivo costituito, in parte, da una rendita vitalizia in favore del padre e, in parte, da prestazioni in natura consistenti nell'assistenza e cura vita natural durante.
Il terzo e ultimo nucleo è rappresentato dall'immobile entrato con successivo atto del 16 luglio 1999
Rep. 39871, consistente nell'appartamento sito in Urbino, Località Tortorina, Via E. Bernini, acquisito dalle parti con atto notaio al prezzo di lire 130.000.000 pari agli attuali 67.145,69 euro, CP_3
comprensivo di garage e posto macchina esterno.
L'attore quindi chiedeva al Tribunale di rilevare la proprietà esclusiva in capo al signor Parte_1
degli immobili indicati e di procedere alla divisione immobiliare giudiziale dell'asse
[...]
patrimoniale oggetto di divisione con la coniuge signora tenendo in debito conto Controparte_1
l'indennità di occupazione dovuta dalla convenuta per l'occupazione abusiva dell'appartamento sito in
Frontino, Via Frigino, 134, piano primo, a decorrere dal 19 novembre 2019 fino all'effettivo rilascio.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 24 novembre 2020, la convenuta CP_1
si costituiva in giudizio, offrendo una ricostruzione dei fatti radicalmente diversa da quella
[...]
proposta dall'attore. Fin dalle prime pagine, la convenuta ha evidenziato come l'atto di citazione ometta volutamente una parte essenziale della realtà patrimoniale della famiglia, fondata non su un unico bene – l'appartamento di Urbino – ma su un compendio immobiliare ben più ampio, ubicato principalmente nel Comune di Frontino e acquistato durante il matrimonio. La convenuta infatti documentava, mediante la produzione dei relativi atti notarili e delle visure catastali, che numerosi immobili – tra cui il ristorante di famiglia, l'abitazione coniugale, vari magazzini, pertinenze e terreni – risultano intestati ad entrambi i coniugi e sono stati acquistati in costanza di matrimonio, rientrando a pieno titolo nella comunione legale. Da ciò deriva, secondo la convenuta, l'assoluta infondatezza dell'assunto attoreo secondo cui tali beni sarebbero da considerare personali: l'attore non ha allegato, né tantomeno provato, che essi ricadano nelle eccezioni di cui all'art. 179 c.c. Proprio per questo, la convenuta ha richiesto che il giudizio di divisione venisse esteso a tutti i beni caduti in comunione, contestando l'idea – da lei definita artificiosa – di limitare la divisione al solo immobile di Urbino. La ricostruzione dell'attore, infatti, ridurrebbe il patrimonio comune a un solo cespite, ignorando la reale entità e struttura del compendio familiare. La convenuta inoltre respingeva la domanda dell'attore relativa all'indennità di occupazione, osservando come non sia mai esistita alcuna occupazione abusiva pagina 5 di 25 della casa coniugale: al contrario, la vi ha continuato a vivere quale legittima comproprietaria, CP_1
senza che l'attore abbia mai dimostrato una volontà di rientrarvi o un impedimento ad esercitare il proprio diritto. In via riconvenzionale, la convenuta articolava un complesso quadro di rapporti economici e lavorativi, chiedendo di accertare l'esistenza, sin dal 1995, di un'impresa familiare legata all'attività di ristorazione svolta dalla famiglia, nella quale ella afferma di aver prestato un contributo continuativo, quotidiano e determinante. In ragione di tale contributo, chiedeva il riconoscimento della propria quota di partecipazione agli utili e agli incrementi patrimoniali dell'impresa. La convenuta inoltre richiamava le vendite di beni immobili effettuate dall'attore senza il suo consenso, chiedendone l'inefficacia nei propri confronti e la restituzione delle somme che gli atti dispositivi hanno prodotto a favore esclusivo del in violazione delle norme sulla comunione legale. Sottolineava, infine, il Parte_1
comportamento processuale dell'attore, che avrebbe tentato di introdurre documentazione in modo tardivo e non conforme al sistema delle preclusioni, chiedendone l'inammissibilità.
All'udienza di prima comparizione del 18 dicembre 2020, la difesa dell'attore eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità di entrambe le domande riconvenzionali mentre la convenuta insisteva nella sollevata eccezione di improcedibilità per mancato svolgimento dell'obbligatoria mediazione trattandosi di divisione, contestando le avverse eccezioni. Il Giudice, rilevato che la materia di cui al presente procedimento rientra tra le materie per le quali è necessario il preventivo svolgimento del procedimento di mediazione, visto l'art. 5 del Dlgs 28/2010, assegnava alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 16 aprile
2021.
Alla successiva udienza del 16 aprile 2021 – nel corso della quale comparivano personalmente le parti e i rispettivi procuratori – veniva dato atto dell'avvenuto tentativo di mediazione e del suo esito infruttuoso. L'attore insisteva nelle proprie eccezioni preliminari e nel rigetto delle domande riconvenzionali;
la convenuta ribadiva, riportandosi alla comparsa, le proprie richieste sia in punto di divisione dell'intero compendio sia in punto di impresa familiare. Il giudice assegnava quindi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando all'udienza del 24 settembre 2021 per l'ammissione delle prove istruttorie.
pagina 6 di 25 All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudizio proseguiva con la trattazione delle istanze istruttorie formulate da entrambe le parti.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 settembre 2021, il
Giudice esaminava preliminarmente le richieste istruttorie, affrontando altresì la questione posta dalla convenuta circa la domanda riconvenzionale relativa all'accertamento dell'esistenza di una impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis c.c. Il Giudice evidenziava che tale domanda, per la sua natura, dovrebbe essere trattata con il rito del lavoro ex art. 409 c.p.c., riservandosi, previo contraddittorio tra le parti, la possibilità di procedere alla separazione della stessa dal giudizio principale e alla trasmissione al giudice specializzato, ai sensi degli artt. 103, 104 e 426 c.p.c. Esaminate nel merito le deduzioni istruttorie, il Giudice dichiarava inammissibili vari capitoli di prova orale formulati dalla convenuta nella seconda memoria, ritenuti privi di previa allegazione e dunque non riconducibili al thema probandum già delineato. Sono stati parimenti dichiarati inammissibili, con riguardo alla terza memoria attorea, i capitoli che non costituivano prova contraria rispetto a quelli dedotti dalla controparte, surplus probatorio non consentito nell'ultima scansione difensiva prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. Con il medesimo provvedimento il Giudice disponeva sull'istanza di esibizione formulata dal convenuto, rigettandola in quanto la documentazione richiesta risultava già depositata in atti;
parimenti è stata ritenuta inammissibile la richiesta di esibizione del contratto di affitto di fondi rustici stipulato dall'attore in favore del fratello , trattandosi di documento ritenuto non Per_2
pertinente rispetto all'oggetto dell'accertamento. Infine, il Giudice riteneva superflua l'audizione del geom. quale teste, stante l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio in materia di Tes_1
valutazione immobiliare.
Nel corso dell'udienza fissata per la trattazione delle istanze istruttorie, il Giudice esaminava l'istanza presentata dalla convenuta in data 22 febbraio 2022, nella quale venivano sollevate varie CP_1
contestazioni rispetto all'ordinanza istruttoria già emessa.
Dall'esame dell'istanza ex art. 177 c.p.c. proposta da , emergeva che la Controparte_1
doglianza relativa alla mancata esclusione dei documenti prodotti con la terza memoria ex art. 183
c.p.c. non risultava fondata. Il giudice osservava infatti che i documenti si configuravano come prove pagina 7 di 25 precostituite e che, pertanto, la loro produzione poteva avvenire liberamente, senza necessità di autorizzazione preventiva, mentre la loro utilizzabilità probatoria avrebbe trovato collocazione in sede decisoria, con particolare riguardo al rispetto delle preclusioni istruttorie. Non apparivano fondate nemmeno le censure relative al mancato accoglimento di alcuni capitoli di prova: il capitolo n. 2 atteneva a fatti non contestati, mentre i capitoli nn. 20, 21 e 22 riguardavano circostanze estranee al thema decidendum, poiché non dedotte compiutamente nei pregressi atti difensivi. Il giudice rilevava tuttavia l'esigenza di emendare l'ordinanza precedente nella parte in cui ammetteva i capitoli di prova nn. 15, 16, 17 e 19, che si rivelavano superflui. Le circostanze in essi prospettate – relative al contributo di alla costruzione o ristrutturazione dell'immobile – non incidevano Controparte_1
infatti sulla titolarità dominicale del bene, che restava regolata dal principio dell'accessione ex art. 934
c.c. L'acquisto della proprietà della costruzione da parte del proprietario del suolo avveniva a titolo originario, senza necessità di una manifestazione di volontà; al coniuge non proprietario che avesse contribuito alle spese spettava unicamente la ripetizione delle somme ai sensi dell'art. 2033 c.c., secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità. Venivano altresì rigettate le istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. poiché la richiesta di documentazione contabile risultava generica, mentre, quanto al contratto di affitto del fondo rustico stipulato in favore di , mancava Persona_3
qualsiasi allegazione o prova della forma scritta, unico presupposto che avrebbe consentito di ritenere l'atto rilevante ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c. Infine, il giudice rinnovava alle parti l'invito a valutare una definizione transattiva dell'intero contenzioso, segnalando che, all'esito dell'assunzione delle prove orali, avrebbe adottato le determinazioni eventualmente necessarie ai sensi degli artt. 40,
103, 104, 187 e 785 c.p.c. Il Giudice chiariva altresì che non sussistevano ragioni ostative alla fonoregistrazione delle deposizioni, con spese a carico della parte richiedente.
All'udienza del 25 marzo 2022 comparivano personalmente entrambe le parti, assistite dai rispettivi difensori, e chiedevano che si procedesse con l'assunzione della prova testimoniale già ammessa. Il Giudice procedeva dunque alla chiamata dei testi indicati dalle parti. Veniva dapprima escusso il teste , il quale, previa identificazione e ammonimento di rito, rendeva Testimone_2
dichiarazioni sui capitoli di prova formulati ed ammessi. L'esame avveniva mediante fonoregistrazione, come richiesto. Il teste, fornitore dell'agriturismo da lunga data, riferiva di avere visto negli anni pagina 8 di 25 novanta impegnato personalmente nei lavori di ristrutturazione dell'immobile di Parte_1
Frontino, mentre non ricordava con certezza la presenza del fratello;
confermava comunque Per_2
che vi lavorava con continuità e con propri mezzi. dichiarava inoltre che, nei Pt_1 Tes_2
primi anni di avviamento del ristorante, non ricordava di avere visto la sig.ra lavorare, mentre CP_1
negli anni successivi la vedeva talvolta in cucina, dove prestava un aiuto saltuario. Egli affermava poi che la gestione degli acquisti, dei rapporti con i fornitori, delle prenotazioni e dell'organizzazione complessiva del ristorante faceva capo esclusivamente a con il quale aveva sempre trattato Pt_1
per ordini e pagamenti. Quanto alla presenza della il teste ricordava alcuni periodi in cui non CP_1
la vedeva affatto, rilevando in particolare un'assenza nel 2017, sebbene senza precisione sulle date;
aggiungeva che negli ultimi tre-quattro anni non l'aveva più incontrata nel ristorante.
Veniva poi escusso fratello dell'attore, il quale confermava integralmente che i Persona_3
lavori di ristrutturazione dell'ex casa familiare e dell'agriturismo, tra il 1988 e il 1995, erano stati eseguiti personalmente dai due fratelli e a loro spese. Dichiarava che essi avevano realizzato anche le pertinenze indicate (fienile, garage, magazzino, legnaia) e che la moglie del fratello non aveva partecipato ai lavori. Quanto alle attività successive, riferiva di non avere conoscenza diretta Per_2
dell'impegno lavorativo della negli anni recenti, né degli orari, né della cessazione del CP_1
rapporto lavorativo. Infine, deponeva fornitore dell'agriturismo dal 1997, la quale Testimone_3
dichiarava che, dal suo punto di osservazione, i coniugi e conducevano insieme il Parte_1 CP_1
ristorante quantomeno dal 1997 fino alla crisi coniugale. La teste riferiva di avere visto la CP_1
lavorare in cucina e di avere con lei frequenti contatti per gli ordinativi, sebbene non potesse precisare quali mansioni svolgesse in modo stabile né se collaborasse anche in sala. Confermava che era ad occuparsi della sala e della pizzeria, mentre sugli aspetti amministrativi non aveva Pt_1
conoscenza. Riconosceva poi che, in un periodo compreso tra il 2014 e il 2016-2017, la aveva CP_1
gestito da sola il ristorante durante l'assenza del marito, anche se non continuativamente. Non sapeva quando la avesse definitivamente cessato la collaborazione, ma dichiarava che da “due anni e CP_1
mezzo o tre” non la vedeva più nel locale, comunque da prima del Covid.
Alla successiva udienza del 15 luglio 2022 venivano escusse due testimoni, entrambe legate ai coniugi da un rapporto di amicizia di lunga data e quindi in grado di riferire sulle modalità concrete con pagina 9 di 25 cui si era svolta la loro vita familiare e lavorativa. La teste riferiva che conosceva bene i Tes_4
coniugi e che li frequentava regolarmente. Secondo il suo ricordo, i due coniugi avevano costituito e gestivano insieme il ristorante–agriturismo “Il Biancospino” sin dall'apertura. Dichiarava di trovare sempre la sig.ra in cucina quando si recava a farle visita, mediamente una volta al mese o ogni CP_1
quindici giorni;
tuttavia, non sapeva dire quante ore la stessa lavorasse quotidianamente, né aveva conoscenza diretta delle mansioni amministrative, contabili o gestionali del marito o della moglie. La teste confermava inoltre che, negli anni in cui il sig. si trovava in Spagna (2014–2016/2017), Parte_1
la sig.ra si occupava da sola del ristorante, mentre successivamente, al rientro del marito, la CP_1
gestione era tornata ad essere condivisa. Riferiva anche che la sig.ra si era poi allontanata dal CP_1
lavoro nel ristorante quando era emersa l'intenzione del marito di inserire una nuova compagna nell'attività. Quanto al periodo successivo, la teste sapeva soltanto che il locale era gestito dal sig.
senza conoscenza diretta del ruolo della nuova compagna. Su altri aspetti (quali la Parte_1
contabilità, il conto corrente, l'uso del denaro di cassa, la realizzazione del garage del 2002) la teste dichiarava di non sapere nulla.
La teste anch'essa amica di entrambi, confermava di conoscere la storia familiare e Tes_5
lavorativa della coppia da molti anni. Dichiarava di avere visto i coniugi lavorare insieme nel ristorante sin dalla sua apertura e affermava che la sig.ra aveva lavorato in modo continuativo e CP_1
quotidiano, anche per molte ore, all'interno del locale. A suo dire, la frequentazione era molto assidua
(fino a tre o quattro volte a settimana), e questo le permetteva di vedere spesso la sig.ra CP_1
impegnata in cucina, nonché di aiutarla talvolta nella preparazione di alcuni piatti. La teste affermava che la sig.ra svolgeva le funzioni tipiche della cucina — cuoca, ordinativi, rapporti con i CP_1
fornitori — mentre il sig. si occupava della sala e della pizzeria. Non aveva invece Parte_1
conoscenza degli aspetti amministrativi, contabili o della gestione del conto corrente. Anche Tes_5
confermava che, durante il periodo di permanenza del marito in Spagna (2014–2016/2017), la sig.ra gestiva da sola il ristorante. Riferiva inoltre di sapere, sulla base dei loro contatti personali CP_1
quotidiani nel periodo di crisi, che la sig.ra aveva lasciato l'attività quando il marito aveva CP_1
manifestato la volontà di coinvolgere la nuova compagna. In merito alla gestione attuale del locale,
pagina 10 di 25 dichiarava di esserne informata solo per sentito dire. Quanto alla realizzazione del garage, la teste affermava di non conoscere date o modalità precise, trattandosi di una sua semplice supposizione.
Nel corso dell'udienza del 21 ottobre 2022 venivano escussi cinque testimoni: Tes_6
, e Il teste fornitore
[...] Tes_7 Testimone_8 Tes_9 Testimone_10 Tes_6
del ristorante “Il Biancospino” sin dai tardi anni '90, dichiarava di non avere alcuna conoscenza diretta sui lavori di ristrutturazione dell'immobile né sulla presenza o meno della sig.ra nei primi CP_1
anni di attività. Egli riferiva che, nelle rare occasioni in cui effettuava personalmente le consegne, trovava normalmente il sig. che si occupava degli ordinativi e dei pagamenti. Non Parte_1
era invece in grado di riferire alcunchè circa le mansioni svolte dalla sig.ra gli orari di lavoro, CP_1
l'organizzazione interna del personale, né sui periodi di eventuale assenza della stessa.
Il teste commercialista e ragioniere del ristorante fino al 31 dicembre 2010, confermava Tes_7
che tutti i rapporti amministrativi e contabili erano gestiti dal sig. dal quale riceveva le fatture Parte_1
e la documentazione necessaria. Dichiarava che, per quanto gli risultava, la sig.ra dava un CP_1
aiuto saltuario in cucina, informazione appresa principalmente dal sig. poiché lui si recava Parte_1
raramente presso il locale. Confermava la presenza di dipendenti in cucina. Escludeva che la sig.ra percepisse uno stipendio come dipendente negli anni di sua competenza, risultando assicurata CP_1
come collaboratrice nel settore agricolo. Non era invece in grado di riferire nulla sui periodi successivi al 2010, né sugli orari o sull'eventuale cessazione della collaborazione della sig.ra dal 2014 in CP_1
poi.
Il fratello dell'attore, confermava che i lavori di ristrutturazione Testimone_8
dell'immobile (abitazione, ristorante e pertinenze) tra il 1988 e il 1995 erano stati eseguiti dai fratelli e , a loro cura e con il loro lavoro personale, sotto la supervisione del padre. Non Pt_1 Per_2
poteva però riferire se la sig.ra avesse contribuito economicamente o lavorativamente. Circa CP_1
l'attività del ristorante, dichiarava di avere visto la sig.ra talvolta presente, senza però poter CP_1
dire se lavorasse in modo continuativo, non conoscendo i suoi orari né le sue mansioni. Riconosceva che il fratello sembrava occuparsi delle principali scelte gestionali. Non aveva conoscenza Pt_1
pagina 11 di 25 diretta dell'andamento successivo, né dei periodi di allontanamento della sig.ra o della CP_1
cessazione della sua attività nel 2018.
La teste amica di vecchia data della coppia, confermava che marito e moglie Tes_9
avevano costituito insieme il ristorante e che la sig.ra lavorava nel locale almeno dal 1995. La CP_1
teste affermava che, ogni volta che si vedevano, la sig.ra risultava impegnata in cucina;
CP_1
riferiva inoltre di sapere, anche per confidenze tra amiche, che la stessa dedicava molte ore al lavoro.
Riconosceva che la aveva svolto mansioni di cucina e collaborava con il personale. CP_1
Confermava altresì che, durante il periodo in cui il sig. si trovava in Spagna (2014– Parte_1
2016/2017), la gestiva da sola il ristorante, e che dopo il ritorno del marito riprendevano a CP_1
lavorare insieme. La teste dichiarava infine di sapere che la si era allontanata dall'attività CP_1
quando il marito aveva iniziato a coinvolgere la nuova compagna. Su aspetti amministrativi, contabili o sulla realizzazione del garage del 2002, la teste non aveva conoscenza.
La teste anch'essa amica di entrambe le parti, confermava che i coniugi avevano avviato Tes_10
insieme il ristorante e che la sig.ra lavorava stabilmente in cucina sin dagli anni '90. CP_1
Dichiarava di avere visto frequentemente la impegnata nella preparazione dei pasti e nei CP_1
rapporti con il personale, mentre il sig. si occupava della sala. Confermava inoltre che, Parte_1
durante il periodo trascorso dal marito in Spagna, la gestione del ristorante era in capo alla sola e che successivamente i coniugi avevano ripreso a lavorare insieme. La teste non era in grado CP_1
di riferire con precisione sulla cessazione dell'attività della né sulla presenza della nuova CP_1
compagna nell'impresa. Nessuna conoscenza personale era riferita sugli aspetti amministrativi o contabili.
Con ordinanza del 2 novembre 2022, il Giudice rilevava la necessità di ridurre il numero complessivo dei testimoni da assumere, accogliendo le osservazioni di parte attrice circa l'opportunità di limitare ulteriormente la prova orale. Il Giudice evidenziava infatti come, allo stato, risultassero già escussi cinque testi dell'attore e quattro della convenuta, disponendo pertanto che la prosecuzione dell'istruttoria avvenisse mediante l'escussione di un ulteriore testimone per parte.
pagina 12 di 25 A seguito di tale provvedimento, il Giudice, con decreto del 4 novembre 2022, fissava l'udienza per il 1° febbraio 2023, stabilendo che la prova si svolgesse tramite fonoregistrazione, come già avvenuto nelle precedenti udienze istruttorie. In siffatta sede, , figlio dei coniugi, Persona_4
riferiva innanzitutto di conoscere direttamente la realtà familiare e lavorativa dei genitori. Egli affermava che la madre, sig.ra lavorava nel ristorante sin dagli anni '90, occupandosi CP_1
prevalentemente della cucina e delle attività quotidiane legate alla preparazione dei pasti. Secondo il suo ricordo, la madre era presente in maniera stabile e continuativa, mentre il padre si occupava maggiormente della sala e dei rapporti con i clienti. Il teste dichiarava inoltre che, durante il periodo in cui il padre si era trasferito in Spagna, la madre gestiva da sola il ristorante, assumendosi ogni incombenza quotidiana e lavorando molte ore al giorno. Riferiva poi che la madre aveva progressivamente lasciato l'attività quando era insorta la crisi coniugale e si era allontanata dalla casa familiare. La sua deposizione veniva contestata dalla parte attrice, che chiedeva la trasmissione degli atti in Procura per presunta falsa testimonianza, limitatamente al tema della data in cui il teste aveva cessato di abitare nella casa familiare, ritenuta rilevante ai fini della genuinità della sua percezione dei fatti.
, dipendente del ristorante dal 2008 al 2015, riferiva di avere lavorato a Testimone_11
stretto contatto con entrambe le parti. Egli ricordava che il sig. si occupava Parte_1
prevalentemente della sala e della pizzeria, ricevendo i clienti e coordinando l'attività esterna, mentre la sig.ra lavorava stabilmente in cucina, dove era quotidianamente presente. Il teste precisava CP_1
che la sig.ra svolgeva le mansioni tipiche del ruolo: preparazione dei piatti, supervisione della CP_1
cucina, gestione delle scorte e dei rapporti con i fornitori. Riferiva anche che, nei periodi di maggiore affluenza o difficoltà organizzative, la rimaneva spesso fino a tardi, evidenziando un impegno CP_1
significativo e continuativo. Quanto agli aspetti amministrativi e contabili del ristorante, il teste dichiarava di non avere alcuna conoscenza, non essendo parte delle sue mansioni. Riconosceva infine che, nel periodo della crisi coniugale, la presenza della si era ridotta fino a cessare. CP_1
All'esito dell'udienza del 1° febbraio 2023 le parti depositavano note e repliche autorizzate incentrate sull'ammissibilità e sulla rilevanza dei documenti prodotti dall'attore, in particolare dell'atto notarile del 13 dicembre 2022 qualificato come “accertamento di donazione indiretta” e dell'estratto pagina 13 di 25 contributivo INPS. La convenuta ne eccepiva la tardività, sostenendo che tali documenti non potessero qualificarsi come sopravvenuti ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., e che l'atto notarile risultasse redatto con finalità strumentali al presente giudizio, oltre a non essere opponibile al coniuge non intervenuto;
richiamava, a supporto, un articolato parere notarile che confermava l'intervenuta caduta in comunione legale dell'acquisto del 1997 e l'inopponibilità dell'atto del 2022 alla moglie. La convenuta richiamava inoltre gli atti dispositivi compiuti dall'attore nel 2022 (due vendite e un trust), ritenendoli inopponibili o annullabili per mancata partecipazione della comproprietaria e chiedendo che anche tali beni fossero inclusi nell'accertamento tecnico richiesto ai fini della divisione. Nelle proprie repliche, l'attore sosteneva invece l'ammissibilità dei documenti prodotti, rilevando che l'atto notarile era stato formato successivamente allo spirare dei termini ex art. 183 c.p.c. e dunque non potenzialmente producibile prima, secondo la giurisprudenza che ammette la produzione di documenti sopravvenuti. Nel merito, l'attore ribadiva che l'acquisto del 1997 integrasse una donazione indiretta, con esclusione dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179, lett. b), c.c., e contestava radicalmente il parere notarile prodotto dalla convenuta, ritenendolo giuridicamente errato e non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di donazioni indirette e loro opponibilità. La convenuta, nelle ulteriori repliche del 13 marzo 2023, confermava la richiesta di divisione dell'intero compendio immobiliare ricaduto in comunione legale e ribadiva l'inopponibilità dell'atto notarile del
2022 e degli atti dispositivi compiuti dall'attore, richiedendo che la consulenza tecnica d'ufficio avesse ad oggetto tutti i beni caduti in comproprietà, compresi quelli successivamente alienati.
Il Tribunale, con ordinanza del 15 giugno 2023, ritenuta la connessione tra la domanda di divisione e la domanda riconvenzionale in materia di impresa familiare, disponeva il mutamento del rito e la rimessione del fascicolo al giudice del lavoro competente. Successivamente, con provvedimento del 9 novembre 2023, il giudice disponeva la separazione delle due domande, trattenendo la trattazione della domanda principale di divisione immobiliare innanzi alla sezione civile e rimettendo al giudice del lavoro la sola domanda riconvenzionale, confermando l'udienza già fissata per la prosecuzione del giudizio. In esecuzione di tale decisione, riassumeva la Parte_1
causa con ricorso depositato il 22 novembre 2023, chiedendo la fissazione dell'udienza.
pagina 14 di 25 Con decreto del 26 gennaio 2024, il Giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti per il
10 maggio 2024, disponendo la notificazione del ricorso e del decreto entro il 25 febbraio 2024. Si costituiva quindi , la quale si riportava integralmente a tutte le difese già svolte nei Controparte_1
precedenti atti, ribadendo la propria domanda riconvenzionale e riproponendo la richiesta di divisione dell'intero compendio immobiliare in comproprietà tra i coniugi, così come risultante dai titoli prodotti.
La convenuta ricordava come gli acquisti del 1997 fossero caduti nella comunione legale, circostanza confermata dai relativi atti notarili e dalle visure catastali;
ribadiva inoltre l'inammissibilità del tentativo dell'attore di escludere parte dei beni dalla comunione mediante il successivo atto notarile di
“accertamento di donazione indiretta” stipulato nel 2022, definito privo di effetti nei confronti del coniuge non intervenuto alla stipula. La convenuta richiamava altresì le due compravendite intervenute nel 2022 in favore del fratello dell'attore, poste in essere in pendenza del giudizio e riguardanti beni immobili formalmente ricadenti nella comproprietà coniugale. Evidenziava che tali alienazioni, avvenute senza il consenso della comproprietaria, erano valse a sottrarre dal compendio beni oggetto di divisione, con incameramento integrale del prezzo da parte dell'attore. Per tale ragione rappresentava di avere introdotto autonomo giudizio risarcitorio e chiedeva la riunione dei due procedimenti per evidente connessione. In merito alla domanda attorea, la convenuta ribadiva che la divisione non potesse limitarsi al solo appartamento di Urbino, ma dovesse necessariamente riguardare tutto il patrimonio immobiliare maturato nel corso del matrimonio e ancora esistente (o comunque alienato dall'attore), richiedendone la formazione delle quote sulla base di CTU estimativa. Insisteva altresì per l'assegnazione dell'abitazione familiare in Frontino, nella quale ella aveva sempre vissuto, e per la regolazione dei diritti di godimento sugli ulteriori immobili ancora nella disponibilità esclusiva dell'attore. Quanto alla pretesa attorea di ottenere un'indennità per l'asserita occupazione dell'immobile da parte della convenuta, quest'ultima ne contestava radicalmente i presupposti, evidenziando come l'attore avesse invece goduto in via esclusiva dell'intero compendio produttivo e rurale, per il quale richiedeva, in via subordinata, la condanna del medesimo al pagamento di una corrispondente indennità.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., le parti ribadivano le rispettive posizioni sulla ricostruzione dei fatti e sull'estensione della comunione legale. L'attrice insisteva CP_1
pagina 15 di 25 nell'affermare che l'intero compendio immobiliare – comprendente la casa coniugale, l'immobile sede dell'attività di ristorazione, il garage, il magazzino, il fienile, vari terreni agricoli e l'appartamento di
Urbino – risultasse in comproprietà per titoli notarili, e contestava le deduzioni del convenuto circa un preteso godimento esclusivo da parte sua, ricordando invece come il avesse abbandonato Parte_1
l'abitazione sin dal 2014 e ne facesse solo uso occasionale secondo quanto limitatamente consentito nell'ambito del giudizio possessorio.
Il convenuto nelle proprie memorie, insisteva invece nel sostenere che l'attrice avesse Parte_1
ampliato inammissibilmente l'oggetto del giudizio, reiterando anche l'eccezione di litispendenza o continenza tra la presente causa risarcitoria e il giudizio di divisione immobiliare pendente tra le stesse parti (RG 548/2020). A suo dire, la domanda di accertamento della comproprietà dei beni coincideva con quella già formulata nel giudizio divisorio, sicché vi sarebbe stato il rischio di giudicati contrastanti;
da ciò faceva discendere la richiesta di cancellazione dal ruolo o, in subordine, di sospensione o di riassunzione avanti al giudice preventivamente adito.
La contestava le eccezioni preliminari, rilevando l'inapplicabilità dell'art. 39 c.p.c. poiché CP_1
entrambi i giudizi pendevano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario;
osservava inoltre che le due controversie non presentavano identità di petitum e causa petendi, riguardando l'una la divisione e l'altra il risarcimento dei danni per le vendite del 2022 compiute dal senza il consenso della Parte_1
comproprietaria. Richiedeva pertanto la riunione ex art. 274 c.p.c., stante la connessione tra domanda risarcitoria e beni oggetto del giudizio divisorio.
All'udienza del 10 maggio 2024, il convenuto eccepiva l'inammissibilità della comparsa di costituzione della nel giudizio n. 548/2020, nonché dei documenti prodotti, mentre l'attrice ne CP_1
rivendicava la piena ammissibilità trattandosi di atti difensivi e documenti sopravvenuti. Le parti ribadivano, inoltre, le rispettive richieste istruttorie e di merito in ordine sia alla divisione sia alle vendite del 2022. Il giudice si riservava, assegnando termine per note di replica.
Con decreto del 12 settembre 2024, preso atto dell'ordinanza presidenziale del 16 luglio 2024, il
Tribunale disponeva la riunione del presente procedimento con il giudizio n. 725/2023, ritenendo opportuno un esame congiunto delle due cause. Considerata la necessità di definire prioritariamente il pagina 16 di 25 diritto dei condividenti alla divisione, il giudice fissava l'udienza del 7 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni, prevedendone lo svolgimento a trattazione scritta e assegnando il relativo termine per il deposito delle note difensive.
All'udienza del 7 febbraio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note contenenti le conclusioni finali, conformemente al provvedimento del 12 settembre 2024. In quell'occasione il
Giudice prendeva atto del regolare deposito delle note e tratteneva la causa in decisione, riservandosi la successiva adozione del provvedimento fuori udienza, disponendo contestualmente la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Nel frattempo, veniva ricordato come, con provvedimento presidenziale del 16 luglio 2024, fosse stata disposta la riunione della causa n. 725/2023 R.G. al giudizio principale n. 548/2020, con efficacia sull'oggetto del contendere e sulle rispettive conclusioni. Le parti, nelle note scritte, davano atto delle modifiche dell'oggetto della lite conseguenti alla separazione della causa relativa alla presunta impresa familiare
(ora autonomamente trattata sotto il n. 175/2023 R.G.) e all'inserimento, invece, della distinta azione
R.G. 725/2023, promossa da per ottenere la declaratoria di illegittimità delle vendite compiute CP_1
da nel 2022. Parte_1
Successivamente, nei termini assegnati, le parti depositavano le comparse conclusionali.
La convenuta nella propria conclusionale, ricostruiva analiticamente la sequenza degli CP_1
acquisti immobiliari intervenuti tra il 1987 e il 1999, sostenendo che – ad eccezione del primo atto notarile del 1987, espressamente escluso dalla comunione – tutti gli ulteriori acquisti del 1997 e del
1999 fossero automaticamente confluiti nella comunione legale, in quanto posti in essere dal coniuge durante il matrimonio e senza alcuna clausola di esclusione. La difesa ribadiva che la Parte_1
comproprietà era dimostrata “per tabulas” dagli atti notarili prodotti e che, pertanto, aveva CP_1
diritto alla divisione dell'intero compendio immobiliare, e non del solo appartamento di Urbino come richiesto dall'attore. Evidenziava inoltre che i beni successivamente alienati da nel 2022 – in Parte_1
favore del fratello – erano stati venduti illegittimamente, poiché rientranti nella comunione con Per_2
pagina 17 di 25 la moglie, e chiedeva pertanto che le somme riscosse dall'attore fossero attribuite pro-quota alla convenuta oppure computate in sede di formazione delle quote divisionali.
Dal canto suo, l'attore nella propria conclusionale e nella successiva memoria di Parte_1
replica, contestava integralmente la tesi avversaria, sostenendo che la convenuta avesse tardivamente articolato le proprie deduzioni e che molte delle eccezioni sollevate fossero inammissibili poiché nuove. Ribadiva che i beni oggetto degli atti del 1997 non erano mai entrati a far parte del patrimonio comune della coppia, trattandosi – secondo la sua prospettazione – di acquisti effettuati nella sfera esclusiva dell'attore in forza di pregressi assetti familiari e operazioni di divisione e permuta con il fratello. Inoltre, insisteva sulla validità dell'atto ricognitivo del 2022, volto a qualificare come donazione indiretta uno degli acquisti del 1997, affermando che tale ricostruzione escludeva la partecipazione della moglie al diritto di proprietà. Contestava infine la ricostruzione delle vendite del
2022, sostenendone la piena legittimità.
Le parti depositavano poi le memorie di replica ex art. 190 c.p.c.:
– la difesa ribadiva l'infondatezza delle argomentazioni attoree, chiarendo di non avere mai CP_1
inteso duplicare domande o somme e spiegando come le richieste risarcitorie relative alle vendite illecite si coordinassero coerentemente con la domanda di divisione;
– la difesa insisteva invece sull'inammissibilità delle eccezioni avversarie e sulla Parte_1
ricostruzione per cui tutti i beni diversi dall'immobile di Urbino dovessero considerarsi personali.
All'esito del deposito degli scritti conclusivi e delle repliche, il Giudice dichiarava la causa trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla mediazione obbligatoria
La questione preliminare relativa all'espletamento della mediazione obbligatoria deve ritenersi superata, come risulta dai verbali di udienza depositati agli atti. Le parti hanno infatti assolto all'onere pagina 18 di 25 previsto dall'art. 5 c. 1 bis D. lgs 28/2010 per le controversie in materia di divisione, con esito negativo come documentato dai verbali prodotti dalla convenuta.
2. Sulle questioni preliminari — ammissibilità delle domande e delle eccezioni
Le eccezioni preliminari sollevate dalle parti non risultano fondate.
Non merita accoglimento l'eccezione di parte attrice circa l'inammissibilità delle difese e delle produzioni della convenuta, poiché, come chiarito da costante giurisprudenza, la riassunzione del processo in seguito a sospensione determina la prosecuzione del giudizio nella fase in cui esso si trovava al momento dell'interruzione, e non consente di introdurre domande nuove, ma nemmeno impone alle parti di riprodurre integralmente quanto già articolato prima della sospensione. La convenuta si è limitata a riproporre le stesse domande già formulate nella precedente comparsa di risposta, ampliandone l'argomentazione alla luce degli atti dispositivi sopravvenuti nel 2022, introdotti nel processo dopo la loro conoscenza: tali integrazioni risultano pertanto ammissibili.
Parimenti infondata è l'eccezione di novità delle eccezioni attoree relative alla natura personale di alcuni beni: esse costituiscono la naturale prosecuzione delle difese già svolte e non alterano il thema decidendum.
3. Sulla natura dei beni e sul regime della comunione legale
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della natura dei beni immobili e aziendali facenti parte del compendio denominato “Il Biancospino”, nonché la verifica dell'efficacia e opponibilità degli atti dispositivi posti in essere dal convenuto, , nel corso del 2022 e successivamente nel Parte_1
2023.
Ai sensi degli artt. 177 ss. c.c., ricadono nella comunione legale tutti gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio, salvo che non sia stata resa – nell'atto di acquisto – l'espressa dichiarazione di esclusione prevista dall'art. 179, comma 1, lett. f), c.c. Dagli atti notarili del 30.12.1997 (Rep. 66282 e
66283), del 16.07.1999 e dalle correlate visure catastali emerge con chiarezza che le acquisizioni immobiliari oggetto di causa vennero effettuate in costanza di matrimonio e senza alcuna dichiarazione pagina 19 di 25 di esclusione della comunione legale. Gli atti stessi riportano che l'acquisto veniva effettuato da coniugati in regime di comunione e non contengono menzioni sulla provenienza personale delle somme impiegate. La relazione tecnica del geom. conferma tale ricostruzione, evidenziando la piena Tes_1
unitarietà del compendio edilizio e rurale e la sua evoluzione pluriennale riferibile all'attività lavorativa e familiare dei coniugi, non attribuibile a un patrimonio esclusivo del solo Analoga Parte_1
conclusione deriva dalle visure immobiliari storiche, che mostrano la costante intestazione congiunta dei beni o comunque la loro riconducibilità ad acquisti effettuati durante il matrimonio senza atti di esclusione validamente formati. Il quadro probatorio è ulteriormente corroborato dalla stima immobiliare del 2016, che individua e descrive in modo unitario la consistenza del compendio – comprensivo di ristorante, magazzini, pertinenze, fienili, terreni e abitazioni – riconducendolo a una gestione familiare e non ad un'impresa personale esclusiva. Di conseguenza, l'intero compendio immobiliare oggetto di causa deve ritenersi soggetto alla presunzione legale di comunione, che non risulta superata da alcun elemento probatorio idoneo.
4. Sulla pretesa “donazione indiretta” e sull'atto notarile del 13.12.2022
L'attore richiama l'atto di “accertamento di donazione indiretta” stipulato in data 13.12.2022, volto a qualificare retroattivamente l'acquisto del 1997 come liberalità paterna. Tale atto è giuridicamente irrilevante nel presente giudizio. In primo luogo, l'accertamento della liberalità indiretta non può essere effettuato venticinque anni dopo l'atto di acquisto mediante dichiarazione unilaterale non condivisa dal coniuge. In secondo luogo, la donazione indiretta, per essere opponibile alla comunione, deve risultare dall'atto originario, accompagnata da dichiarazione del coniuge acquirente resa al notaio ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.c. Nessuna di tali condizioni risulta soddisfatta. L'atto del 1997 palesemente non è una donazione indiretta, che - come dice l'art. 809 c.c. - presuppone comunque l'animus donandi, che in questo caso evidentemente non c'è, dato che ci sono delle controprestazioni a carico dell'attore
(vitalizio al padre e promesse di cure).
Pertanto, ogni riferimento alla donazione indiretta deve considerarsi inidoneo a superare la presunzione legale di comunione.
pagina 20 di 25
5. Sugli atti dispositivi del 2022: vendite e trust
Nel corso del 2022, ha posto in essere: Parte_1
l'atto di vendita del 29/04/2022 (trascritto al n. 1919)
l'atto di vendita del 17/05/2022 (trascritto al n. 2266)
l'atto istitutivo del Trust “Il Biancospino” (trascrizione del 23.05.2022)
Tutti tali atti risultano unilaterali e privi del consenso del coniuge comproprietario.
Ai sensi degli artt. 184 e 191 c.c., l'atto dispositivo su bene comune, compiuto senza il necessario consenso, è annullabile su domanda del coniuge pretermesso, e la trascrizione non ne rende l'atto opponibile. Il Trust non ha natura traslativa opponibile al coniuge, anzi il disponente vi dichiara espressamente che l'atto “non pregiudica eventuali diritti del coniuge”, riconoscendo indirettamente l'esistenza della comunione. L'alienazione di quote del compendio in favore di un familiare non modifica la natura comune dei beni, ma comporta: la ricostruzione della massa ex art. 728 c.c., la valutazione dei beni alienati tramite CTU, il diritto dell'attrice all'indennizzo per equivalente.
6. Sull'atto di revoca del Trust del 04.12.2023
L'atto di revoca del Trust “Il Biancospino”, registrato l'11.12.2023 e annotato a Urbino, conferma che il disponente aveva trasferito beni gravati da vincoli di comunione e che tali atti erano oggetto di contestazione nel presente giudizio. Lo stesso atto ricostruisce puntualmente il contenuto originario del trust e ribadisce la necessità di rimuovere formalmente il vincolo sui beni del compendio in quanto ritenuto inefficace verso terzi e verso il coniuge comproprietario.
Tale revoca, lungi dal sostenere la tesi del conferma indirettamente: l'illegittimità dei Parte_1
trasferimenti precedenti;
l'impossibilità di sottrarre i beni alla communio tramite trust e l'esistenza dei diritti della convenuta sui medesimi beni.
7. Sul contratto di locazione del 07.11.2023
La produzione del contratto di locazione agevolata stipulato dal con terzi nel 2023 per un Parte_1
immobile sito in Carpegna non ha alcuna rilevanza ai fini dell'opponibilità dei diritti della convenuta sugli immobili del compendio. Esso dimostra unicamente che l'attore: disponeva autonomamente di un pagina 21 di 25 diverso immobile nel 2023; non aveva necessità abitativa rispetto ai beni del compendio comune;
riconosceva di disporre di un proprio alloggio autonomo, circostanza incompatibile con la richiesta di indennità di occupazione sulla casa coniugale. L'atto conferma quindi l'infondatezza della domanda di indennizzo, priva del presupposto dell'uso “esclusivo” e “abusivo” da parte della convenuta.
8. Sulla irrilevanza delle annotazioni dei Carabinieri del 2019
Le annotazioni delle Stazioni CC Carpegna e Sassocorvaro del febbraio 2019 riguardano la crisi coniugale, ma non recano alcun accertamento su intestazioni patrimoniali o sulla natura dei beni. Esse confermano soltanto che la sig.ra non occupava abusivamente l'immobile nel 2019, ma vi CP_1
risiedeva quale coniuge legittimo, con pieno titolo. Sono pertanto irrilevanti rispetto alla determinazione del regime patrimoniale.
9. Sull'atto di “accertamento di donazione indiretta” del 13.12.2022
L'attore invoca l'atto notarile del 13.12.2022 (doc. 066: ) quale prova della natura personale dei beni, sostenendo che gli acquisti del 1997 costituirebbero donazione indiretta da parte dei genitori. Il documento, tuttavia, è un negozio di accertamento successivo, non un atto traslativo. Come noto, gli atti di accertamento della natura donativa non possono modificare la natura del titolo originario.
Peraltro, nel caso in esame, manca l'intervento contestuale delle parti danti causa, necessario per la validità dell'accertamento di donazione indiretta;
che la Cassazione (sent. n. 4523/2022) considera tardivi tali accertamenti posti a distanza di oltre 20 anni. Ne deriva che l'atto del 2022 non ha alcuna efficacia ai fini della qualificazione dei beni come personali.
10. Sull'indennità di occupazione
La richiesta di indennità di occupazione formulata dall'attore deve essere valutata alla luce dei principi consolidati secondo cui il comproprietario che gode esclusivamente del bene comune è tenuto a corrispondere agli altri comproprietari un'indennità solo quando questi abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene e tale richiesta sia stata rifiutata. Nel caso di specie, la convenuta ha continuato ad pagina 22 di 25 occupare l'ex casa familiare dopo la separazione, ma tale occupazione trova giustificazione nella necessità abitativa e nell'assenza di un provvedimento di assegnazione che ne disciplini diversamente l'uso.
11. Sulle deposizioni testimoniali
Dalle deposizioni raccolte nel corso delle varie udienze emerge un quadro complessivo piuttosto omogeneo circa la gestione del ristorante “Il Biancospino” ed il ruolo svolto dalle parti. I fornitori che avevano frequentato l'esercizio per molti anni riferivano di avere sempre avuto come interlocutore principale il sig. il quale si occupava abitualmente degli ordini, dei pagamenti e Parte_1
dei rapporti commerciali. Pur essendo meno informati sugli aspetti interni dell'organizzazione quotidiana, essi ricordavano però di vedere con regolarità la sig.ra all'interno della cucina, CP_1
dove appariva svolgere le attività tipiche della preparazione dei pasti e del funzionamento del reparto cucina;
alcuni aggiungevano che, nei periodi in cui il sig. si trovava all'estero, era la Parte_1 CP_1
a essere stabilmente presente e a portare avanti da sola l'attività quotidiana. Un quadro ancora più dettagliato proveniva dalle testimoni amiche della coppia, che frequentavano l'abitazione e il ristorante da molti anni. Secondo tali deposizioni, la sig.ra aveva lavorato nel ristorante sin dagli anni CP_1
'90, impegnandosi soprattutto in cucina e svolgendo un'attività quotidiana e continuativa. Esse confermavano che, durante l'assenza del marito, la aveva gestito interamente l'attività e che, CP_1
solo in coincidenza con la crisi coniugale e con l'ingresso di una nuova compagna nella vita del la stessa si era gradualmente allontanata dal ristorante fino a interrompere del tutto la propria Parte_1
presenza. Le testimoni dichiaravano anche di non avere conoscenza degli aspetti amministrativi o contabili, poiché questi risultavano gestiti esclusivamente dal sig. Ulteriori conferme Parte_1
sull'aspetto operativo provenivano dalla deposizione dell'ex dipendente che aveva lavorato Tes_11
nel ristorante per molti anni e che ricordava chiaramente la presenza quotidiana della in CP_1
cucina, spesso fino a tarda serata e con un impegno costante, mentre il sig. si occupava della Parte_1
sala e del contatto diretto con la clientela. Anche il dipendente, tuttavia, confermava che la parte amministrativa era svolta dal titolare. Diversa era la posizione dei familiari del sig. i quali Parte_1
riferivano soprattutto notizie sulle attività edilizie svolte negli anni precedenti l'apertura del ristorante. I pagina 23 di 25 fratelli dell'attore dichiaravano infatti che i lavori di ristrutturazione dell'immobile – abitazione, pertinenze e locali poi adibiti a ristorante – erano stati eseguiti interamente dai due fratelli, senza intervento della sig.ra e sotto la supervisione del padre. Quanto invece al lavoro nel ristorante CP_1
negli anni successivi, essi affermavano di avere visto la presente, ma senza poter definire la CP_1
frequenza o la continuità del suo impegno, né gli orari o la natura delle mansioni svolte. Il figlio
, che viveva nella casa familiare fino a un certo momento, confermava la presenza quotidiana Per_4
della madre nel ristorante e ne descriveva un ruolo centrale nella cucina e nella gestione operativa, soprattutto durante il periodo in cui il padre si trovava all'estero. Riferiva inoltre che la madre si era allontanata dall'attività in corrispondenza della crisi familiare. La sua deposizione veniva contestata dall'attore limitatamente alla data in cui egli aveva lasciato l'abitazione, ritenuta rilevante ai fini dell'attendibilità del ricordo dei fatti più recenti. Nel complesso, la ricostruzione offerta dai testimoni appare coerente quanto ai ruoli svolti da ciascuno, pur con differente grado di conoscenza e precisione a seconda della posizione di ciascun teste.
13. Sulla necessità di CTU estimativa
Considerato l'elevato numero di immobili, fabbricati e terreni, le trasformazioni intervenute nel tempo;
le alienazioni illegittime del 2022, la documentazione tecnica già prodotta (relazione stime, Tes_1
planimetrie), risulta necessario l'espletamento di una CTU estimativa ai sensi degli artt. 720, 722 e 728
c.c. per la ricostruzione della massa comune e la valutazione dei beni alienati.
14. Sulle spese di lite.
Considerata la prosecuzione dell'attività istruttoria le spese saranno regolate alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 24 di 25 1. DICHIARA che tutti i beni immobili oggetto degli atti notarili del 30.12.1997 (rep. nn. 66282
e 66283), nonché dell'atto del 16.07.1999, e le relative pertinenze, accessori, magazzini e terreni, rientrano nella comunione legale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
ai sensi degli artt. 177 e ss. cod. civ., non essendo stata fornita la prova della loro natura personale ai sensi dell'art. 179 cod. civ.;
2. RIGETTA la domanda attorea volta all'accertamento della natura personale dei beni immobili e delle relative costruzioni, nonché quella fondata sull'asserita donazione indiretta e/o destinazione dei beni all'impresa preesistente ai sensi dell'art. 178 cod. civ.;
3. DICHIARA l'annullabilità, ai sensi degli artt. 184 e 191 c.c., degli atti di alienazione compiuti dall'attore: in data 29 aprile 2022, trascritto al n. 1919/2022, in data 17 maggio 2022, trascritto al n. 2266/2022, nonché di ogni altro atto dispositivo unilaterale successivamente compiuto sul compendio comune, ivi compreso l'atto istitutivo del Trust “Il Biancospino” e la relativa revoca;
4. RIGETTA la domanda dell'attore volta al riconoscimento di un'indennità di occupazione in relazione all'immobile adibito a casa coniugale;
5. ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara che la divisione giudiziale deve riguardare l'intero compendio immobiliare comune, come sopra individuato, e non già il solo immobile sito nel Comune di Urbino;
6. DISPONE con separata ordinanza in merito al prosieguo del giudizio;
7. spese di lite alla sentenza definitiva.
Urbino, lì 24 dicembre 2025
Il Giudice on.
dott.ssa Anna Mercuri
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 548/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTONI Parte_1 C.F._1 NI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMINICI Controparte_1 C.F._2 PAOLO
CONVENUTO/I
OGGETTO: Divisione beni non caduti in successione
Conclusioni:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa,
[I] rilevata la proprietà esclusiva in capo all'attore Sig. sopra generalizzato, Parte_1
dei beni immobili di cui sopra al paragrafo n.3 (pag.3 del presente atto di citazione) e paragrafo n.4
(pag. 8 del presente atto di citazione) e che, dunque, l'asse patrimoniale oggetto di divisione con la coniuge Sig.ra sopra generalizzata, è costituito unicamente dall'immobile Controparte_1
indicato sopra al paragrafo n.5 (pag.9 del presente atto di citazione), sito in Urbino, Località
Tortorina, già Via E. Bernini, oggi Via Cavazzoni s.n., e precisamente «l'unità immobiliare ad uso turistico-alberghiera, facente parte dell'edificio denominato “4”, tipologia “F”, distinta col numero interno quattro (4), composta di due camere, una cucina e un bagno, censito al N.C.E.U. al foglio 113, pagina 1 di 25 con il mappale 470/9, piano terreno, categoria A/3 (A/73), Classe 2^, vani tre e mezzo (3,5), r.c. £
455.000, partita 5154, con annesso posto macchina esterno, censito al N.C.E.U. al foglio 113, con il mappale 475/10, piano terreno, categoria C/6, Classe 1^, metri quadrati undici (mq.11), r.c. £ 80.300, partita 5154 citata, confini: scoperto comune da due lati, Rosati, Sarlo», nonché accessori e pertinenze ad esso relativi, si proceda alla divisione immobiliare giudiziale dell'asse medesimo, tenendo in debito conto l'indennità di occupazione (di cui sopra al paragrafo n.6 pag.10 del presente atto di citazione), da quantificarsi in via equitativa, dovuta dalla Sig.ra al Sig. Controparte_1 Parte_1
per l'occupazione abusiva dell'appartamento sito in Frontino, Via Frigino n.134, piano
[...]
primo (ex casa familiare), di proprietà esclusiva del medesimo a decorrere dal Parte_1
19/11/2019 (data di emissione dell'ordinanza presidenziale in sede di separazione), fino all'effettivo rilascio.
[II] In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CAP nella misura di legge e successive occorrende, ivi comprese spese di registro e competenze e costi di esecuzione.”
Per parte convenuta:
“In via preliminare ed in rito dichiarare improcedibile la domanda di parte avversaria per mancato esperimento della procedura di mediazione;
Nel merito rigettare la domanda attorea di divisione del solo appartamento in Urbino e di riconoscimento di una indennità di occupazione della casa coniugale;
In via preliminare e pregiudiziale riconvenzionale:
I) dichiarare e/o accertare che tra e dall'anno 1995 in poi si é Parte_1 Controparte_1
costituita una impresa familiare ai sensi dell'art.230 bis c.c., avente ad oggetto la costituzione,
l'avviamento e la conduzione dell'attività di ristorante/agriturismo denominato “Il Biancospino” corrente in Frontino (PU), Loc. Frigino n.134 e, per l'effetto, determinare e liquidare in misura percentuale eventualmente anche equitativa, l'entità e/o il valore della quota di partecipazione al
pagina 2 di 25 valore dell'impresa, agli utili, agli acquisti ed agli incrementi della azienda stessa di spettanza della convenuta;
Controparte_1
II) quantificare e liquidare in misura proporzionale all'entità della quota accertata di partecipazione alla impresa familiare, la quota spettante alla Sig.ra nell'ambito del presente Controparte_1
giudizio di divisione immobiliare, e per l'effetto, in ogni caso
III) previa formazione anche in seguito ad espletanda C.T.U., delle rispettive quote e/o porzioni e/o attribuzioni di beni che saranno quantificate, individuate e determinate in corso di causa considerata altresì la quota -da liquidarsi- di partecipazione all'impresa famigliare da parte della convenuta, ordinare e/o disporre la divisione immobiliare di tutti i beni in comproprietà tra i coniugi di cui alla esposta narrativa (pagg.12-13-14), divisione da effettuarsi in natura con contestuale assegnazione in via esclusiva, con effetto costitutivo, in favore della Sig.ra -con l'aggiunta degli Controparte_1
eventuali conguagli in denaro in favore della stessa-
- dell'intero appartamento -casa famigliare- posto al piano primo rialzato dell'immobile sito in
Frontino alla Via Frigino n.134 distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Frontino al foglio 9 particella 142, sub.3 (categoria A/3, classe U, consistenza 9,5 vani, rendita 382,69);
- di una porzione del pertinenziale magazzino di legno distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Frontino al foglio 8 particella 783 (categoria C/2, classe U, consistenza 100 metri cubi, rendita
129,11) nonché di una porzione della legnaia annessa al medesimo magazzino;
- di una porzione del pertinenziale giardino e, specificamente, quella collocata nella parte antistante/laterale il magazzino di cui sopra.
In via subordinata, solo per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di condanna ad una indennità di occupazione della casa famigliare, condannare il in favore della Parte_1
moglie al pagamento di una indennità di occupazione e/o godimento di tutto il residuo compendio immobiliare (ristorante di famiglia ed immobile nel quale la medesima attività è esercitata;
magazzino; fienile;
garage; terreni agricoli) esclusivamente goduto dal predetto, quanto meno a decorrere dal
19/11/2019 sino all'effettivo rilascio.
Ordinare al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari ed al Conservatore del Catasto di procedere alle conseguenti trascrizioni e volturazioni, con esonero dei predetti Pubblici Ufficiali da
pagina 3 di 25 ogni responsabilità in merito;
Con vittoria di spese, onorari e funzioni.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 27 luglio 2020 e regolarmente notificato, il signor Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Urbino la signora per ottenere lo
[...] Controparte_1
scioglimento della comunione legale e la divisione del patrimonio immobiliare acquisito durante il matrimonio. La vicenda trae origine dal matrimonio concordatario contratto dalle parti il 15 maggio
1983 a Frontino, celebrato in regime di comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 177 del c.c.
La comunione legale tra i coniugi si era successivamente sciolta per effetto della separazione personale pronunciata con ordinanza presidenziale del 19 novembre 2019 del Tribunale di Urbino, conformemente a quanto previsto dall'art. 191 del codice civile, come modificato dalla legge n. 55 del
2015, che stabilisce lo scioglimento automatico della comunione nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. Tale principio trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati determina il momento in cui si scioglie la comunione tra i coniugi, legittimando conseguentemente la richiesta di divisione dei beni comuni”.
Il compendio immobiliare oggetto della domanda di divisione risulta costituito da tre distinti nuclei acquisitivi, tutti riconducibili al periodo di vigenza della comunione legale. Il primo nucleo è rappresentato dagli immobili acquisiti con atto notaio del 26 maggio 1987 Rep. 60017, Per_1
consistenti in terreni agricoli di varia natura e coltura con annesso fabbricato rurale, situati in Comune di Frontino, località Frigino e Ca Pier Marco. Questi beni erano stati acquisiti dal signor Parte_1
insieme al fratello con l'aiuto economico del loro padre , nell'ambito di un progetto Per_2 CP_2
originariamente finalizzato alla realizzazione di una struttura ricettiva a destinazione agrituristica, come risulta dalle concessioni edilizie del 30 marzo 1993 e del 21 luglio 1994.
Il secondo nucleo immobiliare è costituito dai beni entrati nella comunione con successivo atto del 30 dicembre 1997 Rep. 66282, attraverso il quale il rapporto dei due fratelli con il genitore padre CP_2
veniva regolato mediante l'acquisizione di ulteriori appezzamenti di terreno agricolo verso un pagina 4 di 25 corrispettivo costituito, in parte, da una rendita vitalizia in favore del padre e, in parte, da prestazioni in natura consistenti nell'assistenza e cura vita natural durante.
Il terzo e ultimo nucleo è rappresentato dall'immobile entrato con successivo atto del 16 luglio 1999
Rep. 39871, consistente nell'appartamento sito in Urbino, Località Tortorina, Via E. Bernini, acquisito dalle parti con atto notaio al prezzo di lire 130.000.000 pari agli attuali 67.145,69 euro, CP_3
comprensivo di garage e posto macchina esterno.
L'attore quindi chiedeva al Tribunale di rilevare la proprietà esclusiva in capo al signor Parte_1
degli immobili indicati e di procedere alla divisione immobiliare giudiziale dell'asse
[...]
patrimoniale oggetto di divisione con la coniuge signora tenendo in debito conto Controparte_1
l'indennità di occupazione dovuta dalla convenuta per l'occupazione abusiva dell'appartamento sito in
Frontino, Via Frigino, 134, piano primo, a decorrere dal 19 novembre 2019 fino all'effettivo rilascio.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 24 novembre 2020, la convenuta CP_1
si costituiva in giudizio, offrendo una ricostruzione dei fatti radicalmente diversa da quella
[...]
proposta dall'attore. Fin dalle prime pagine, la convenuta ha evidenziato come l'atto di citazione ometta volutamente una parte essenziale della realtà patrimoniale della famiglia, fondata non su un unico bene – l'appartamento di Urbino – ma su un compendio immobiliare ben più ampio, ubicato principalmente nel Comune di Frontino e acquistato durante il matrimonio. La convenuta infatti documentava, mediante la produzione dei relativi atti notarili e delle visure catastali, che numerosi immobili – tra cui il ristorante di famiglia, l'abitazione coniugale, vari magazzini, pertinenze e terreni – risultano intestati ad entrambi i coniugi e sono stati acquistati in costanza di matrimonio, rientrando a pieno titolo nella comunione legale. Da ciò deriva, secondo la convenuta, l'assoluta infondatezza dell'assunto attoreo secondo cui tali beni sarebbero da considerare personali: l'attore non ha allegato, né tantomeno provato, che essi ricadano nelle eccezioni di cui all'art. 179 c.c. Proprio per questo, la convenuta ha richiesto che il giudizio di divisione venisse esteso a tutti i beni caduti in comunione, contestando l'idea – da lei definita artificiosa – di limitare la divisione al solo immobile di Urbino. La ricostruzione dell'attore, infatti, ridurrebbe il patrimonio comune a un solo cespite, ignorando la reale entità e struttura del compendio familiare. La convenuta inoltre respingeva la domanda dell'attore relativa all'indennità di occupazione, osservando come non sia mai esistita alcuna occupazione abusiva pagina 5 di 25 della casa coniugale: al contrario, la vi ha continuato a vivere quale legittima comproprietaria, CP_1
senza che l'attore abbia mai dimostrato una volontà di rientrarvi o un impedimento ad esercitare il proprio diritto. In via riconvenzionale, la convenuta articolava un complesso quadro di rapporti economici e lavorativi, chiedendo di accertare l'esistenza, sin dal 1995, di un'impresa familiare legata all'attività di ristorazione svolta dalla famiglia, nella quale ella afferma di aver prestato un contributo continuativo, quotidiano e determinante. In ragione di tale contributo, chiedeva il riconoscimento della propria quota di partecipazione agli utili e agli incrementi patrimoniali dell'impresa. La convenuta inoltre richiamava le vendite di beni immobili effettuate dall'attore senza il suo consenso, chiedendone l'inefficacia nei propri confronti e la restituzione delle somme che gli atti dispositivi hanno prodotto a favore esclusivo del in violazione delle norme sulla comunione legale. Sottolineava, infine, il Parte_1
comportamento processuale dell'attore, che avrebbe tentato di introdurre documentazione in modo tardivo e non conforme al sistema delle preclusioni, chiedendone l'inammissibilità.
All'udienza di prima comparizione del 18 dicembre 2020, la difesa dell'attore eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità di entrambe le domande riconvenzionali mentre la convenuta insisteva nella sollevata eccezione di improcedibilità per mancato svolgimento dell'obbligatoria mediazione trattandosi di divisione, contestando le avverse eccezioni. Il Giudice, rilevato che la materia di cui al presente procedimento rientra tra le materie per le quali è necessario il preventivo svolgimento del procedimento di mediazione, visto l'art. 5 del Dlgs 28/2010, assegnava alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 16 aprile
2021.
Alla successiva udienza del 16 aprile 2021 – nel corso della quale comparivano personalmente le parti e i rispettivi procuratori – veniva dato atto dell'avvenuto tentativo di mediazione e del suo esito infruttuoso. L'attore insisteva nelle proprie eccezioni preliminari e nel rigetto delle domande riconvenzionali;
la convenuta ribadiva, riportandosi alla comparsa, le proprie richieste sia in punto di divisione dell'intero compendio sia in punto di impresa familiare. Il giudice assegnava quindi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando all'udienza del 24 settembre 2021 per l'ammissione delle prove istruttorie.
pagina 6 di 25 All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudizio proseguiva con la trattazione delle istanze istruttorie formulate da entrambe le parti.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 settembre 2021, il
Giudice esaminava preliminarmente le richieste istruttorie, affrontando altresì la questione posta dalla convenuta circa la domanda riconvenzionale relativa all'accertamento dell'esistenza di una impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis c.c. Il Giudice evidenziava che tale domanda, per la sua natura, dovrebbe essere trattata con il rito del lavoro ex art. 409 c.p.c., riservandosi, previo contraddittorio tra le parti, la possibilità di procedere alla separazione della stessa dal giudizio principale e alla trasmissione al giudice specializzato, ai sensi degli artt. 103, 104 e 426 c.p.c. Esaminate nel merito le deduzioni istruttorie, il Giudice dichiarava inammissibili vari capitoli di prova orale formulati dalla convenuta nella seconda memoria, ritenuti privi di previa allegazione e dunque non riconducibili al thema probandum già delineato. Sono stati parimenti dichiarati inammissibili, con riguardo alla terza memoria attorea, i capitoli che non costituivano prova contraria rispetto a quelli dedotti dalla controparte, surplus probatorio non consentito nell'ultima scansione difensiva prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. Con il medesimo provvedimento il Giudice disponeva sull'istanza di esibizione formulata dal convenuto, rigettandola in quanto la documentazione richiesta risultava già depositata in atti;
parimenti è stata ritenuta inammissibile la richiesta di esibizione del contratto di affitto di fondi rustici stipulato dall'attore in favore del fratello , trattandosi di documento ritenuto non Per_2
pertinente rispetto all'oggetto dell'accertamento. Infine, il Giudice riteneva superflua l'audizione del geom. quale teste, stante l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio in materia di Tes_1
valutazione immobiliare.
Nel corso dell'udienza fissata per la trattazione delle istanze istruttorie, il Giudice esaminava l'istanza presentata dalla convenuta in data 22 febbraio 2022, nella quale venivano sollevate varie CP_1
contestazioni rispetto all'ordinanza istruttoria già emessa.
Dall'esame dell'istanza ex art. 177 c.p.c. proposta da , emergeva che la Controparte_1
doglianza relativa alla mancata esclusione dei documenti prodotti con la terza memoria ex art. 183
c.p.c. non risultava fondata. Il giudice osservava infatti che i documenti si configuravano come prove pagina 7 di 25 precostituite e che, pertanto, la loro produzione poteva avvenire liberamente, senza necessità di autorizzazione preventiva, mentre la loro utilizzabilità probatoria avrebbe trovato collocazione in sede decisoria, con particolare riguardo al rispetto delle preclusioni istruttorie. Non apparivano fondate nemmeno le censure relative al mancato accoglimento di alcuni capitoli di prova: il capitolo n. 2 atteneva a fatti non contestati, mentre i capitoli nn. 20, 21 e 22 riguardavano circostanze estranee al thema decidendum, poiché non dedotte compiutamente nei pregressi atti difensivi. Il giudice rilevava tuttavia l'esigenza di emendare l'ordinanza precedente nella parte in cui ammetteva i capitoli di prova nn. 15, 16, 17 e 19, che si rivelavano superflui. Le circostanze in essi prospettate – relative al contributo di alla costruzione o ristrutturazione dell'immobile – non incidevano Controparte_1
infatti sulla titolarità dominicale del bene, che restava regolata dal principio dell'accessione ex art. 934
c.c. L'acquisto della proprietà della costruzione da parte del proprietario del suolo avveniva a titolo originario, senza necessità di una manifestazione di volontà; al coniuge non proprietario che avesse contribuito alle spese spettava unicamente la ripetizione delle somme ai sensi dell'art. 2033 c.c., secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità. Venivano altresì rigettate le istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. poiché la richiesta di documentazione contabile risultava generica, mentre, quanto al contratto di affitto del fondo rustico stipulato in favore di , mancava Persona_3
qualsiasi allegazione o prova della forma scritta, unico presupposto che avrebbe consentito di ritenere l'atto rilevante ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c. Infine, il giudice rinnovava alle parti l'invito a valutare una definizione transattiva dell'intero contenzioso, segnalando che, all'esito dell'assunzione delle prove orali, avrebbe adottato le determinazioni eventualmente necessarie ai sensi degli artt. 40,
103, 104, 187 e 785 c.p.c. Il Giudice chiariva altresì che non sussistevano ragioni ostative alla fonoregistrazione delle deposizioni, con spese a carico della parte richiedente.
All'udienza del 25 marzo 2022 comparivano personalmente entrambe le parti, assistite dai rispettivi difensori, e chiedevano che si procedesse con l'assunzione della prova testimoniale già ammessa. Il Giudice procedeva dunque alla chiamata dei testi indicati dalle parti. Veniva dapprima escusso il teste , il quale, previa identificazione e ammonimento di rito, rendeva Testimone_2
dichiarazioni sui capitoli di prova formulati ed ammessi. L'esame avveniva mediante fonoregistrazione, come richiesto. Il teste, fornitore dell'agriturismo da lunga data, riferiva di avere visto negli anni pagina 8 di 25 novanta impegnato personalmente nei lavori di ristrutturazione dell'immobile di Parte_1
Frontino, mentre non ricordava con certezza la presenza del fratello;
confermava comunque Per_2
che vi lavorava con continuità e con propri mezzi. dichiarava inoltre che, nei Pt_1 Tes_2
primi anni di avviamento del ristorante, non ricordava di avere visto la sig.ra lavorare, mentre CP_1
negli anni successivi la vedeva talvolta in cucina, dove prestava un aiuto saltuario. Egli affermava poi che la gestione degli acquisti, dei rapporti con i fornitori, delle prenotazioni e dell'organizzazione complessiva del ristorante faceva capo esclusivamente a con il quale aveva sempre trattato Pt_1
per ordini e pagamenti. Quanto alla presenza della il teste ricordava alcuni periodi in cui non CP_1
la vedeva affatto, rilevando in particolare un'assenza nel 2017, sebbene senza precisione sulle date;
aggiungeva che negli ultimi tre-quattro anni non l'aveva più incontrata nel ristorante.
Veniva poi escusso fratello dell'attore, il quale confermava integralmente che i Persona_3
lavori di ristrutturazione dell'ex casa familiare e dell'agriturismo, tra il 1988 e il 1995, erano stati eseguiti personalmente dai due fratelli e a loro spese. Dichiarava che essi avevano realizzato anche le pertinenze indicate (fienile, garage, magazzino, legnaia) e che la moglie del fratello non aveva partecipato ai lavori. Quanto alle attività successive, riferiva di non avere conoscenza diretta Per_2
dell'impegno lavorativo della negli anni recenti, né degli orari, né della cessazione del CP_1
rapporto lavorativo. Infine, deponeva fornitore dell'agriturismo dal 1997, la quale Testimone_3
dichiarava che, dal suo punto di osservazione, i coniugi e conducevano insieme il Parte_1 CP_1
ristorante quantomeno dal 1997 fino alla crisi coniugale. La teste riferiva di avere visto la CP_1
lavorare in cucina e di avere con lei frequenti contatti per gli ordinativi, sebbene non potesse precisare quali mansioni svolgesse in modo stabile né se collaborasse anche in sala. Confermava che era ad occuparsi della sala e della pizzeria, mentre sugli aspetti amministrativi non aveva Pt_1
conoscenza. Riconosceva poi che, in un periodo compreso tra il 2014 e il 2016-2017, la aveva CP_1
gestito da sola il ristorante durante l'assenza del marito, anche se non continuativamente. Non sapeva quando la avesse definitivamente cessato la collaborazione, ma dichiarava che da “due anni e CP_1
mezzo o tre” non la vedeva più nel locale, comunque da prima del Covid.
Alla successiva udienza del 15 luglio 2022 venivano escusse due testimoni, entrambe legate ai coniugi da un rapporto di amicizia di lunga data e quindi in grado di riferire sulle modalità concrete con pagina 9 di 25 cui si era svolta la loro vita familiare e lavorativa. La teste riferiva che conosceva bene i Tes_4
coniugi e che li frequentava regolarmente. Secondo il suo ricordo, i due coniugi avevano costituito e gestivano insieme il ristorante–agriturismo “Il Biancospino” sin dall'apertura. Dichiarava di trovare sempre la sig.ra in cucina quando si recava a farle visita, mediamente una volta al mese o ogni CP_1
quindici giorni;
tuttavia, non sapeva dire quante ore la stessa lavorasse quotidianamente, né aveva conoscenza diretta delle mansioni amministrative, contabili o gestionali del marito o della moglie. La teste confermava inoltre che, negli anni in cui il sig. si trovava in Spagna (2014–2016/2017), Parte_1
la sig.ra si occupava da sola del ristorante, mentre successivamente, al rientro del marito, la CP_1
gestione era tornata ad essere condivisa. Riferiva anche che la sig.ra si era poi allontanata dal CP_1
lavoro nel ristorante quando era emersa l'intenzione del marito di inserire una nuova compagna nell'attività. Quanto al periodo successivo, la teste sapeva soltanto che il locale era gestito dal sig.
senza conoscenza diretta del ruolo della nuova compagna. Su altri aspetti (quali la Parte_1
contabilità, il conto corrente, l'uso del denaro di cassa, la realizzazione del garage del 2002) la teste dichiarava di non sapere nulla.
La teste anch'essa amica di entrambi, confermava di conoscere la storia familiare e Tes_5
lavorativa della coppia da molti anni. Dichiarava di avere visto i coniugi lavorare insieme nel ristorante sin dalla sua apertura e affermava che la sig.ra aveva lavorato in modo continuativo e CP_1
quotidiano, anche per molte ore, all'interno del locale. A suo dire, la frequentazione era molto assidua
(fino a tre o quattro volte a settimana), e questo le permetteva di vedere spesso la sig.ra CP_1
impegnata in cucina, nonché di aiutarla talvolta nella preparazione di alcuni piatti. La teste affermava che la sig.ra svolgeva le funzioni tipiche della cucina — cuoca, ordinativi, rapporti con i CP_1
fornitori — mentre il sig. si occupava della sala e della pizzeria. Non aveva invece Parte_1
conoscenza degli aspetti amministrativi, contabili o della gestione del conto corrente. Anche Tes_5
confermava che, durante il periodo di permanenza del marito in Spagna (2014–2016/2017), la sig.ra gestiva da sola il ristorante. Riferiva inoltre di sapere, sulla base dei loro contatti personali CP_1
quotidiani nel periodo di crisi, che la sig.ra aveva lasciato l'attività quando il marito aveva CP_1
manifestato la volontà di coinvolgere la nuova compagna. In merito alla gestione attuale del locale,
pagina 10 di 25 dichiarava di esserne informata solo per sentito dire. Quanto alla realizzazione del garage, la teste affermava di non conoscere date o modalità precise, trattandosi di una sua semplice supposizione.
Nel corso dell'udienza del 21 ottobre 2022 venivano escussi cinque testimoni: Tes_6
, e Il teste fornitore
[...] Tes_7 Testimone_8 Tes_9 Testimone_10 Tes_6
del ristorante “Il Biancospino” sin dai tardi anni '90, dichiarava di non avere alcuna conoscenza diretta sui lavori di ristrutturazione dell'immobile né sulla presenza o meno della sig.ra nei primi CP_1
anni di attività. Egli riferiva che, nelle rare occasioni in cui effettuava personalmente le consegne, trovava normalmente il sig. che si occupava degli ordinativi e dei pagamenti. Non Parte_1
era invece in grado di riferire alcunchè circa le mansioni svolte dalla sig.ra gli orari di lavoro, CP_1
l'organizzazione interna del personale, né sui periodi di eventuale assenza della stessa.
Il teste commercialista e ragioniere del ristorante fino al 31 dicembre 2010, confermava Tes_7
che tutti i rapporti amministrativi e contabili erano gestiti dal sig. dal quale riceveva le fatture Parte_1
e la documentazione necessaria. Dichiarava che, per quanto gli risultava, la sig.ra dava un CP_1
aiuto saltuario in cucina, informazione appresa principalmente dal sig. poiché lui si recava Parte_1
raramente presso il locale. Confermava la presenza di dipendenti in cucina. Escludeva che la sig.ra percepisse uno stipendio come dipendente negli anni di sua competenza, risultando assicurata CP_1
come collaboratrice nel settore agricolo. Non era invece in grado di riferire nulla sui periodi successivi al 2010, né sugli orari o sull'eventuale cessazione della collaborazione della sig.ra dal 2014 in CP_1
poi.
Il fratello dell'attore, confermava che i lavori di ristrutturazione Testimone_8
dell'immobile (abitazione, ristorante e pertinenze) tra il 1988 e il 1995 erano stati eseguiti dai fratelli e , a loro cura e con il loro lavoro personale, sotto la supervisione del padre. Non Pt_1 Per_2
poteva però riferire se la sig.ra avesse contribuito economicamente o lavorativamente. Circa CP_1
l'attività del ristorante, dichiarava di avere visto la sig.ra talvolta presente, senza però poter CP_1
dire se lavorasse in modo continuativo, non conoscendo i suoi orari né le sue mansioni. Riconosceva che il fratello sembrava occuparsi delle principali scelte gestionali. Non aveva conoscenza Pt_1
pagina 11 di 25 diretta dell'andamento successivo, né dei periodi di allontanamento della sig.ra o della CP_1
cessazione della sua attività nel 2018.
La teste amica di vecchia data della coppia, confermava che marito e moglie Tes_9
avevano costituito insieme il ristorante e che la sig.ra lavorava nel locale almeno dal 1995. La CP_1
teste affermava che, ogni volta che si vedevano, la sig.ra risultava impegnata in cucina;
CP_1
riferiva inoltre di sapere, anche per confidenze tra amiche, che la stessa dedicava molte ore al lavoro.
Riconosceva che la aveva svolto mansioni di cucina e collaborava con il personale. CP_1
Confermava altresì che, durante il periodo in cui il sig. si trovava in Spagna (2014– Parte_1
2016/2017), la gestiva da sola il ristorante, e che dopo il ritorno del marito riprendevano a CP_1
lavorare insieme. La teste dichiarava infine di sapere che la si era allontanata dall'attività CP_1
quando il marito aveva iniziato a coinvolgere la nuova compagna. Su aspetti amministrativi, contabili o sulla realizzazione del garage del 2002, la teste non aveva conoscenza.
La teste anch'essa amica di entrambe le parti, confermava che i coniugi avevano avviato Tes_10
insieme il ristorante e che la sig.ra lavorava stabilmente in cucina sin dagli anni '90. CP_1
Dichiarava di avere visto frequentemente la impegnata nella preparazione dei pasti e nei CP_1
rapporti con il personale, mentre il sig. si occupava della sala. Confermava inoltre che, Parte_1
durante il periodo trascorso dal marito in Spagna, la gestione del ristorante era in capo alla sola e che successivamente i coniugi avevano ripreso a lavorare insieme. La teste non era in grado CP_1
di riferire con precisione sulla cessazione dell'attività della né sulla presenza della nuova CP_1
compagna nell'impresa. Nessuna conoscenza personale era riferita sugli aspetti amministrativi o contabili.
Con ordinanza del 2 novembre 2022, il Giudice rilevava la necessità di ridurre il numero complessivo dei testimoni da assumere, accogliendo le osservazioni di parte attrice circa l'opportunità di limitare ulteriormente la prova orale. Il Giudice evidenziava infatti come, allo stato, risultassero già escussi cinque testi dell'attore e quattro della convenuta, disponendo pertanto che la prosecuzione dell'istruttoria avvenisse mediante l'escussione di un ulteriore testimone per parte.
pagina 12 di 25 A seguito di tale provvedimento, il Giudice, con decreto del 4 novembre 2022, fissava l'udienza per il 1° febbraio 2023, stabilendo che la prova si svolgesse tramite fonoregistrazione, come già avvenuto nelle precedenti udienze istruttorie. In siffatta sede, , figlio dei coniugi, Persona_4
riferiva innanzitutto di conoscere direttamente la realtà familiare e lavorativa dei genitori. Egli affermava che la madre, sig.ra lavorava nel ristorante sin dagli anni '90, occupandosi CP_1
prevalentemente della cucina e delle attività quotidiane legate alla preparazione dei pasti. Secondo il suo ricordo, la madre era presente in maniera stabile e continuativa, mentre il padre si occupava maggiormente della sala e dei rapporti con i clienti. Il teste dichiarava inoltre che, durante il periodo in cui il padre si era trasferito in Spagna, la madre gestiva da sola il ristorante, assumendosi ogni incombenza quotidiana e lavorando molte ore al giorno. Riferiva poi che la madre aveva progressivamente lasciato l'attività quando era insorta la crisi coniugale e si era allontanata dalla casa familiare. La sua deposizione veniva contestata dalla parte attrice, che chiedeva la trasmissione degli atti in Procura per presunta falsa testimonianza, limitatamente al tema della data in cui il teste aveva cessato di abitare nella casa familiare, ritenuta rilevante ai fini della genuinità della sua percezione dei fatti.
, dipendente del ristorante dal 2008 al 2015, riferiva di avere lavorato a Testimone_11
stretto contatto con entrambe le parti. Egli ricordava che il sig. si occupava Parte_1
prevalentemente della sala e della pizzeria, ricevendo i clienti e coordinando l'attività esterna, mentre la sig.ra lavorava stabilmente in cucina, dove era quotidianamente presente. Il teste precisava CP_1
che la sig.ra svolgeva le mansioni tipiche del ruolo: preparazione dei piatti, supervisione della CP_1
cucina, gestione delle scorte e dei rapporti con i fornitori. Riferiva anche che, nei periodi di maggiore affluenza o difficoltà organizzative, la rimaneva spesso fino a tardi, evidenziando un impegno CP_1
significativo e continuativo. Quanto agli aspetti amministrativi e contabili del ristorante, il teste dichiarava di non avere alcuna conoscenza, non essendo parte delle sue mansioni. Riconosceva infine che, nel periodo della crisi coniugale, la presenza della si era ridotta fino a cessare. CP_1
All'esito dell'udienza del 1° febbraio 2023 le parti depositavano note e repliche autorizzate incentrate sull'ammissibilità e sulla rilevanza dei documenti prodotti dall'attore, in particolare dell'atto notarile del 13 dicembre 2022 qualificato come “accertamento di donazione indiretta” e dell'estratto pagina 13 di 25 contributivo INPS. La convenuta ne eccepiva la tardività, sostenendo che tali documenti non potessero qualificarsi come sopravvenuti ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., e che l'atto notarile risultasse redatto con finalità strumentali al presente giudizio, oltre a non essere opponibile al coniuge non intervenuto;
richiamava, a supporto, un articolato parere notarile che confermava l'intervenuta caduta in comunione legale dell'acquisto del 1997 e l'inopponibilità dell'atto del 2022 alla moglie. La convenuta richiamava inoltre gli atti dispositivi compiuti dall'attore nel 2022 (due vendite e un trust), ritenendoli inopponibili o annullabili per mancata partecipazione della comproprietaria e chiedendo che anche tali beni fossero inclusi nell'accertamento tecnico richiesto ai fini della divisione. Nelle proprie repliche, l'attore sosteneva invece l'ammissibilità dei documenti prodotti, rilevando che l'atto notarile era stato formato successivamente allo spirare dei termini ex art. 183 c.p.c. e dunque non potenzialmente producibile prima, secondo la giurisprudenza che ammette la produzione di documenti sopravvenuti. Nel merito, l'attore ribadiva che l'acquisto del 1997 integrasse una donazione indiretta, con esclusione dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179, lett. b), c.c., e contestava radicalmente il parere notarile prodotto dalla convenuta, ritenendolo giuridicamente errato e non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di donazioni indirette e loro opponibilità. La convenuta, nelle ulteriori repliche del 13 marzo 2023, confermava la richiesta di divisione dell'intero compendio immobiliare ricaduto in comunione legale e ribadiva l'inopponibilità dell'atto notarile del
2022 e degli atti dispositivi compiuti dall'attore, richiedendo che la consulenza tecnica d'ufficio avesse ad oggetto tutti i beni caduti in comproprietà, compresi quelli successivamente alienati.
Il Tribunale, con ordinanza del 15 giugno 2023, ritenuta la connessione tra la domanda di divisione e la domanda riconvenzionale in materia di impresa familiare, disponeva il mutamento del rito e la rimessione del fascicolo al giudice del lavoro competente. Successivamente, con provvedimento del 9 novembre 2023, il giudice disponeva la separazione delle due domande, trattenendo la trattazione della domanda principale di divisione immobiliare innanzi alla sezione civile e rimettendo al giudice del lavoro la sola domanda riconvenzionale, confermando l'udienza già fissata per la prosecuzione del giudizio. In esecuzione di tale decisione, riassumeva la Parte_1
causa con ricorso depositato il 22 novembre 2023, chiedendo la fissazione dell'udienza.
pagina 14 di 25 Con decreto del 26 gennaio 2024, il Giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti per il
10 maggio 2024, disponendo la notificazione del ricorso e del decreto entro il 25 febbraio 2024. Si costituiva quindi , la quale si riportava integralmente a tutte le difese già svolte nei Controparte_1
precedenti atti, ribadendo la propria domanda riconvenzionale e riproponendo la richiesta di divisione dell'intero compendio immobiliare in comproprietà tra i coniugi, così come risultante dai titoli prodotti.
La convenuta ricordava come gli acquisti del 1997 fossero caduti nella comunione legale, circostanza confermata dai relativi atti notarili e dalle visure catastali;
ribadiva inoltre l'inammissibilità del tentativo dell'attore di escludere parte dei beni dalla comunione mediante il successivo atto notarile di
“accertamento di donazione indiretta” stipulato nel 2022, definito privo di effetti nei confronti del coniuge non intervenuto alla stipula. La convenuta richiamava altresì le due compravendite intervenute nel 2022 in favore del fratello dell'attore, poste in essere in pendenza del giudizio e riguardanti beni immobili formalmente ricadenti nella comproprietà coniugale. Evidenziava che tali alienazioni, avvenute senza il consenso della comproprietaria, erano valse a sottrarre dal compendio beni oggetto di divisione, con incameramento integrale del prezzo da parte dell'attore. Per tale ragione rappresentava di avere introdotto autonomo giudizio risarcitorio e chiedeva la riunione dei due procedimenti per evidente connessione. In merito alla domanda attorea, la convenuta ribadiva che la divisione non potesse limitarsi al solo appartamento di Urbino, ma dovesse necessariamente riguardare tutto il patrimonio immobiliare maturato nel corso del matrimonio e ancora esistente (o comunque alienato dall'attore), richiedendone la formazione delle quote sulla base di CTU estimativa. Insisteva altresì per l'assegnazione dell'abitazione familiare in Frontino, nella quale ella aveva sempre vissuto, e per la regolazione dei diritti di godimento sugli ulteriori immobili ancora nella disponibilità esclusiva dell'attore. Quanto alla pretesa attorea di ottenere un'indennità per l'asserita occupazione dell'immobile da parte della convenuta, quest'ultima ne contestava radicalmente i presupposti, evidenziando come l'attore avesse invece goduto in via esclusiva dell'intero compendio produttivo e rurale, per il quale richiedeva, in via subordinata, la condanna del medesimo al pagamento di una corrispondente indennità.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., le parti ribadivano le rispettive posizioni sulla ricostruzione dei fatti e sull'estensione della comunione legale. L'attrice insisteva CP_1
pagina 15 di 25 nell'affermare che l'intero compendio immobiliare – comprendente la casa coniugale, l'immobile sede dell'attività di ristorazione, il garage, il magazzino, il fienile, vari terreni agricoli e l'appartamento di
Urbino – risultasse in comproprietà per titoli notarili, e contestava le deduzioni del convenuto circa un preteso godimento esclusivo da parte sua, ricordando invece come il avesse abbandonato Parte_1
l'abitazione sin dal 2014 e ne facesse solo uso occasionale secondo quanto limitatamente consentito nell'ambito del giudizio possessorio.
Il convenuto nelle proprie memorie, insisteva invece nel sostenere che l'attrice avesse Parte_1
ampliato inammissibilmente l'oggetto del giudizio, reiterando anche l'eccezione di litispendenza o continenza tra la presente causa risarcitoria e il giudizio di divisione immobiliare pendente tra le stesse parti (RG 548/2020). A suo dire, la domanda di accertamento della comproprietà dei beni coincideva con quella già formulata nel giudizio divisorio, sicché vi sarebbe stato il rischio di giudicati contrastanti;
da ciò faceva discendere la richiesta di cancellazione dal ruolo o, in subordine, di sospensione o di riassunzione avanti al giudice preventivamente adito.
La contestava le eccezioni preliminari, rilevando l'inapplicabilità dell'art. 39 c.p.c. poiché CP_1
entrambi i giudizi pendevano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario;
osservava inoltre che le due controversie non presentavano identità di petitum e causa petendi, riguardando l'una la divisione e l'altra il risarcimento dei danni per le vendite del 2022 compiute dal senza il consenso della Parte_1
comproprietaria. Richiedeva pertanto la riunione ex art. 274 c.p.c., stante la connessione tra domanda risarcitoria e beni oggetto del giudizio divisorio.
All'udienza del 10 maggio 2024, il convenuto eccepiva l'inammissibilità della comparsa di costituzione della nel giudizio n. 548/2020, nonché dei documenti prodotti, mentre l'attrice ne CP_1
rivendicava la piena ammissibilità trattandosi di atti difensivi e documenti sopravvenuti. Le parti ribadivano, inoltre, le rispettive richieste istruttorie e di merito in ordine sia alla divisione sia alle vendite del 2022. Il giudice si riservava, assegnando termine per note di replica.
Con decreto del 12 settembre 2024, preso atto dell'ordinanza presidenziale del 16 luglio 2024, il
Tribunale disponeva la riunione del presente procedimento con il giudizio n. 725/2023, ritenendo opportuno un esame congiunto delle due cause. Considerata la necessità di definire prioritariamente il pagina 16 di 25 diritto dei condividenti alla divisione, il giudice fissava l'udienza del 7 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni, prevedendone lo svolgimento a trattazione scritta e assegnando il relativo termine per il deposito delle note difensive.
All'udienza del 7 febbraio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note contenenti le conclusioni finali, conformemente al provvedimento del 12 settembre 2024. In quell'occasione il
Giudice prendeva atto del regolare deposito delle note e tratteneva la causa in decisione, riservandosi la successiva adozione del provvedimento fuori udienza, disponendo contestualmente la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Nel frattempo, veniva ricordato come, con provvedimento presidenziale del 16 luglio 2024, fosse stata disposta la riunione della causa n. 725/2023 R.G. al giudizio principale n. 548/2020, con efficacia sull'oggetto del contendere e sulle rispettive conclusioni. Le parti, nelle note scritte, davano atto delle modifiche dell'oggetto della lite conseguenti alla separazione della causa relativa alla presunta impresa familiare
(ora autonomamente trattata sotto il n. 175/2023 R.G.) e all'inserimento, invece, della distinta azione
R.G. 725/2023, promossa da per ottenere la declaratoria di illegittimità delle vendite compiute CP_1
da nel 2022. Parte_1
Successivamente, nei termini assegnati, le parti depositavano le comparse conclusionali.
La convenuta nella propria conclusionale, ricostruiva analiticamente la sequenza degli CP_1
acquisti immobiliari intervenuti tra il 1987 e il 1999, sostenendo che – ad eccezione del primo atto notarile del 1987, espressamente escluso dalla comunione – tutti gli ulteriori acquisti del 1997 e del
1999 fossero automaticamente confluiti nella comunione legale, in quanto posti in essere dal coniuge durante il matrimonio e senza alcuna clausola di esclusione. La difesa ribadiva che la Parte_1
comproprietà era dimostrata “per tabulas” dagli atti notarili prodotti e che, pertanto, aveva CP_1
diritto alla divisione dell'intero compendio immobiliare, e non del solo appartamento di Urbino come richiesto dall'attore. Evidenziava inoltre che i beni successivamente alienati da nel 2022 – in Parte_1
favore del fratello – erano stati venduti illegittimamente, poiché rientranti nella comunione con Per_2
pagina 17 di 25 la moglie, e chiedeva pertanto che le somme riscosse dall'attore fossero attribuite pro-quota alla convenuta oppure computate in sede di formazione delle quote divisionali.
Dal canto suo, l'attore nella propria conclusionale e nella successiva memoria di Parte_1
replica, contestava integralmente la tesi avversaria, sostenendo che la convenuta avesse tardivamente articolato le proprie deduzioni e che molte delle eccezioni sollevate fossero inammissibili poiché nuove. Ribadiva che i beni oggetto degli atti del 1997 non erano mai entrati a far parte del patrimonio comune della coppia, trattandosi – secondo la sua prospettazione – di acquisti effettuati nella sfera esclusiva dell'attore in forza di pregressi assetti familiari e operazioni di divisione e permuta con il fratello. Inoltre, insisteva sulla validità dell'atto ricognitivo del 2022, volto a qualificare come donazione indiretta uno degli acquisti del 1997, affermando che tale ricostruzione escludeva la partecipazione della moglie al diritto di proprietà. Contestava infine la ricostruzione delle vendite del
2022, sostenendone la piena legittimità.
Le parti depositavano poi le memorie di replica ex art. 190 c.p.c.:
– la difesa ribadiva l'infondatezza delle argomentazioni attoree, chiarendo di non avere mai CP_1
inteso duplicare domande o somme e spiegando come le richieste risarcitorie relative alle vendite illecite si coordinassero coerentemente con la domanda di divisione;
– la difesa insisteva invece sull'inammissibilità delle eccezioni avversarie e sulla Parte_1
ricostruzione per cui tutti i beni diversi dall'immobile di Urbino dovessero considerarsi personali.
All'esito del deposito degli scritti conclusivi e delle repliche, il Giudice dichiarava la causa trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla mediazione obbligatoria
La questione preliminare relativa all'espletamento della mediazione obbligatoria deve ritenersi superata, come risulta dai verbali di udienza depositati agli atti. Le parti hanno infatti assolto all'onere pagina 18 di 25 previsto dall'art. 5 c. 1 bis D. lgs 28/2010 per le controversie in materia di divisione, con esito negativo come documentato dai verbali prodotti dalla convenuta.
2. Sulle questioni preliminari — ammissibilità delle domande e delle eccezioni
Le eccezioni preliminari sollevate dalle parti non risultano fondate.
Non merita accoglimento l'eccezione di parte attrice circa l'inammissibilità delle difese e delle produzioni della convenuta, poiché, come chiarito da costante giurisprudenza, la riassunzione del processo in seguito a sospensione determina la prosecuzione del giudizio nella fase in cui esso si trovava al momento dell'interruzione, e non consente di introdurre domande nuove, ma nemmeno impone alle parti di riprodurre integralmente quanto già articolato prima della sospensione. La convenuta si è limitata a riproporre le stesse domande già formulate nella precedente comparsa di risposta, ampliandone l'argomentazione alla luce degli atti dispositivi sopravvenuti nel 2022, introdotti nel processo dopo la loro conoscenza: tali integrazioni risultano pertanto ammissibili.
Parimenti infondata è l'eccezione di novità delle eccezioni attoree relative alla natura personale di alcuni beni: esse costituiscono la naturale prosecuzione delle difese già svolte e non alterano il thema decidendum.
3. Sulla natura dei beni e sul regime della comunione legale
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della natura dei beni immobili e aziendali facenti parte del compendio denominato “Il Biancospino”, nonché la verifica dell'efficacia e opponibilità degli atti dispositivi posti in essere dal convenuto, , nel corso del 2022 e successivamente nel Parte_1
2023.
Ai sensi degli artt. 177 ss. c.c., ricadono nella comunione legale tutti gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio, salvo che non sia stata resa – nell'atto di acquisto – l'espressa dichiarazione di esclusione prevista dall'art. 179, comma 1, lett. f), c.c. Dagli atti notarili del 30.12.1997 (Rep. 66282 e
66283), del 16.07.1999 e dalle correlate visure catastali emerge con chiarezza che le acquisizioni immobiliari oggetto di causa vennero effettuate in costanza di matrimonio e senza alcuna dichiarazione pagina 19 di 25 di esclusione della comunione legale. Gli atti stessi riportano che l'acquisto veniva effettuato da coniugati in regime di comunione e non contengono menzioni sulla provenienza personale delle somme impiegate. La relazione tecnica del geom. conferma tale ricostruzione, evidenziando la piena Tes_1
unitarietà del compendio edilizio e rurale e la sua evoluzione pluriennale riferibile all'attività lavorativa e familiare dei coniugi, non attribuibile a un patrimonio esclusivo del solo Analoga Parte_1
conclusione deriva dalle visure immobiliari storiche, che mostrano la costante intestazione congiunta dei beni o comunque la loro riconducibilità ad acquisti effettuati durante il matrimonio senza atti di esclusione validamente formati. Il quadro probatorio è ulteriormente corroborato dalla stima immobiliare del 2016, che individua e descrive in modo unitario la consistenza del compendio – comprensivo di ristorante, magazzini, pertinenze, fienili, terreni e abitazioni – riconducendolo a una gestione familiare e non ad un'impresa personale esclusiva. Di conseguenza, l'intero compendio immobiliare oggetto di causa deve ritenersi soggetto alla presunzione legale di comunione, che non risulta superata da alcun elemento probatorio idoneo.
4. Sulla pretesa “donazione indiretta” e sull'atto notarile del 13.12.2022
L'attore richiama l'atto di “accertamento di donazione indiretta” stipulato in data 13.12.2022, volto a qualificare retroattivamente l'acquisto del 1997 come liberalità paterna. Tale atto è giuridicamente irrilevante nel presente giudizio. In primo luogo, l'accertamento della liberalità indiretta non può essere effettuato venticinque anni dopo l'atto di acquisto mediante dichiarazione unilaterale non condivisa dal coniuge. In secondo luogo, la donazione indiretta, per essere opponibile alla comunione, deve risultare dall'atto originario, accompagnata da dichiarazione del coniuge acquirente resa al notaio ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.c. Nessuna di tali condizioni risulta soddisfatta. L'atto del 1997 palesemente non è una donazione indiretta, che - come dice l'art. 809 c.c. - presuppone comunque l'animus donandi, che in questo caso evidentemente non c'è, dato che ci sono delle controprestazioni a carico dell'attore
(vitalizio al padre e promesse di cure).
Pertanto, ogni riferimento alla donazione indiretta deve considerarsi inidoneo a superare la presunzione legale di comunione.
pagina 20 di 25
5. Sugli atti dispositivi del 2022: vendite e trust
Nel corso del 2022, ha posto in essere: Parte_1
l'atto di vendita del 29/04/2022 (trascritto al n. 1919)
l'atto di vendita del 17/05/2022 (trascritto al n. 2266)
l'atto istitutivo del Trust “Il Biancospino” (trascrizione del 23.05.2022)
Tutti tali atti risultano unilaterali e privi del consenso del coniuge comproprietario.
Ai sensi degli artt. 184 e 191 c.c., l'atto dispositivo su bene comune, compiuto senza il necessario consenso, è annullabile su domanda del coniuge pretermesso, e la trascrizione non ne rende l'atto opponibile. Il Trust non ha natura traslativa opponibile al coniuge, anzi il disponente vi dichiara espressamente che l'atto “non pregiudica eventuali diritti del coniuge”, riconoscendo indirettamente l'esistenza della comunione. L'alienazione di quote del compendio in favore di un familiare non modifica la natura comune dei beni, ma comporta: la ricostruzione della massa ex art. 728 c.c., la valutazione dei beni alienati tramite CTU, il diritto dell'attrice all'indennizzo per equivalente.
6. Sull'atto di revoca del Trust del 04.12.2023
L'atto di revoca del Trust “Il Biancospino”, registrato l'11.12.2023 e annotato a Urbino, conferma che il disponente aveva trasferito beni gravati da vincoli di comunione e che tali atti erano oggetto di contestazione nel presente giudizio. Lo stesso atto ricostruisce puntualmente il contenuto originario del trust e ribadisce la necessità di rimuovere formalmente il vincolo sui beni del compendio in quanto ritenuto inefficace verso terzi e verso il coniuge comproprietario.
Tale revoca, lungi dal sostenere la tesi del conferma indirettamente: l'illegittimità dei Parte_1
trasferimenti precedenti;
l'impossibilità di sottrarre i beni alla communio tramite trust e l'esistenza dei diritti della convenuta sui medesimi beni.
7. Sul contratto di locazione del 07.11.2023
La produzione del contratto di locazione agevolata stipulato dal con terzi nel 2023 per un Parte_1
immobile sito in Carpegna non ha alcuna rilevanza ai fini dell'opponibilità dei diritti della convenuta sugli immobili del compendio. Esso dimostra unicamente che l'attore: disponeva autonomamente di un pagina 21 di 25 diverso immobile nel 2023; non aveva necessità abitativa rispetto ai beni del compendio comune;
riconosceva di disporre di un proprio alloggio autonomo, circostanza incompatibile con la richiesta di indennità di occupazione sulla casa coniugale. L'atto conferma quindi l'infondatezza della domanda di indennizzo, priva del presupposto dell'uso “esclusivo” e “abusivo” da parte della convenuta.
8. Sulla irrilevanza delle annotazioni dei Carabinieri del 2019
Le annotazioni delle Stazioni CC Carpegna e Sassocorvaro del febbraio 2019 riguardano la crisi coniugale, ma non recano alcun accertamento su intestazioni patrimoniali o sulla natura dei beni. Esse confermano soltanto che la sig.ra non occupava abusivamente l'immobile nel 2019, ma vi CP_1
risiedeva quale coniuge legittimo, con pieno titolo. Sono pertanto irrilevanti rispetto alla determinazione del regime patrimoniale.
9. Sull'atto di “accertamento di donazione indiretta” del 13.12.2022
L'attore invoca l'atto notarile del 13.12.2022 (doc. 066: ) quale prova della natura personale dei beni, sostenendo che gli acquisti del 1997 costituirebbero donazione indiretta da parte dei genitori. Il documento, tuttavia, è un negozio di accertamento successivo, non un atto traslativo. Come noto, gli atti di accertamento della natura donativa non possono modificare la natura del titolo originario.
Peraltro, nel caso in esame, manca l'intervento contestuale delle parti danti causa, necessario per la validità dell'accertamento di donazione indiretta;
che la Cassazione (sent. n. 4523/2022) considera tardivi tali accertamenti posti a distanza di oltre 20 anni. Ne deriva che l'atto del 2022 non ha alcuna efficacia ai fini della qualificazione dei beni come personali.
10. Sull'indennità di occupazione
La richiesta di indennità di occupazione formulata dall'attore deve essere valutata alla luce dei principi consolidati secondo cui il comproprietario che gode esclusivamente del bene comune è tenuto a corrispondere agli altri comproprietari un'indennità solo quando questi abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene e tale richiesta sia stata rifiutata. Nel caso di specie, la convenuta ha continuato ad pagina 22 di 25 occupare l'ex casa familiare dopo la separazione, ma tale occupazione trova giustificazione nella necessità abitativa e nell'assenza di un provvedimento di assegnazione che ne disciplini diversamente l'uso.
11. Sulle deposizioni testimoniali
Dalle deposizioni raccolte nel corso delle varie udienze emerge un quadro complessivo piuttosto omogeneo circa la gestione del ristorante “Il Biancospino” ed il ruolo svolto dalle parti. I fornitori che avevano frequentato l'esercizio per molti anni riferivano di avere sempre avuto come interlocutore principale il sig. il quale si occupava abitualmente degli ordini, dei pagamenti e Parte_1
dei rapporti commerciali. Pur essendo meno informati sugli aspetti interni dell'organizzazione quotidiana, essi ricordavano però di vedere con regolarità la sig.ra all'interno della cucina, CP_1
dove appariva svolgere le attività tipiche della preparazione dei pasti e del funzionamento del reparto cucina;
alcuni aggiungevano che, nei periodi in cui il sig. si trovava all'estero, era la Parte_1 CP_1
a essere stabilmente presente e a portare avanti da sola l'attività quotidiana. Un quadro ancora più dettagliato proveniva dalle testimoni amiche della coppia, che frequentavano l'abitazione e il ristorante da molti anni. Secondo tali deposizioni, la sig.ra aveva lavorato nel ristorante sin dagli anni CP_1
'90, impegnandosi soprattutto in cucina e svolgendo un'attività quotidiana e continuativa. Esse confermavano che, durante l'assenza del marito, la aveva gestito interamente l'attività e che, CP_1
solo in coincidenza con la crisi coniugale e con l'ingresso di una nuova compagna nella vita del la stessa si era gradualmente allontanata dal ristorante fino a interrompere del tutto la propria Parte_1
presenza. Le testimoni dichiaravano anche di non avere conoscenza degli aspetti amministrativi o contabili, poiché questi risultavano gestiti esclusivamente dal sig. Ulteriori conferme Parte_1
sull'aspetto operativo provenivano dalla deposizione dell'ex dipendente che aveva lavorato Tes_11
nel ristorante per molti anni e che ricordava chiaramente la presenza quotidiana della in CP_1
cucina, spesso fino a tarda serata e con un impegno costante, mentre il sig. si occupava della Parte_1
sala e del contatto diretto con la clientela. Anche il dipendente, tuttavia, confermava che la parte amministrativa era svolta dal titolare. Diversa era la posizione dei familiari del sig. i quali Parte_1
riferivano soprattutto notizie sulle attività edilizie svolte negli anni precedenti l'apertura del ristorante. I pagina 23 di 25 fratelli dell'attore dichiaravano infatti che i lavori di ristrutturazione dell'immobile – abitazione, pertinenze e locali poi adibiti a ristorante – erano stati eseguiti interamente dai due fratelli, senza intervento della sig.ra e sotto la supervisione del padre. Quanto invece al lavoro nel ristorante CP_1
negli anni successivi, essi affermavano di avere visto la presente, ma senza poter definire la CP_1
frequenza o la continuità del suo impegno, né gli orari o la natura delle mansioni svolte. Il figlio
, che viveva nella casa familiare fino a un certo momento, confermava la presenza quotidiana Per_4
della madre nel ristorante e ne descriveva un ruolo centrale nella cucina e nella gestione operativa, soprattutto durante il periodo in cui il padre si trovava all'estero. Riferiva inoltre che la madre si era allontanata dall'attività in corrispondenza della crisi familiare. La sua deposizione veniva contestata dall'attore limitatamente alla data in cui egli aveva lasciato l'abitazione, ritenuta rilevante ai fini dell'attendibilità del ricordo dei fatti più recenti. Nel complesso, la ricostruzione offerta dai testimoni appare coerente quanto ai ruoli svolti da ciascuno, pur con differente grado di conoscenza e precisione a seconda della posizione di ciascun teste.
13. Sulla necessità di CTU estimativa
Considerato l'elevato numero di immobili, fabbricati e terreni, le trasformazioni intervenute nel tempo;
le alienazioni illegittime del 2022, la documentazione tecnica già prodotta (relazione stime, Tes_1
planimetrie), risulta necessario l'espletamento di una CTU estimativa ai sensi degli artt. 720, 722 e 728
c.c. per la ricostruzione della massa comune e la valutazione dei beni alienati.
14. Sulle spese di lite.
Considerata la prosecuzione dell'attività istruttoria le spese saranno regolate alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 24 di 25 1. DICHIARA che tutti i beni immobili oggetto degli atti notarili del 30.12.1997 (rep. nn. 66282
e 66283), nonché dell'atto del 16.07.1999, e le relative pertinenze, accessori, magazzini e terreni, rientrano nella comunione legale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
ai sensi degli artt. 177 e ss. cod. civ., non essendo stata fornita la prova della loro natura personale ai sensi dell'art. 179 cod. civ.;
2. RIGETTA la domanda attorea volta all'accertamento della natura personale dei beni immobili e delle relative costruzioni, nonché quella fondata sull'asserita donazione indiretta e/o destinazione dei beni all'impresa preesistente ai sensi dell'art. 178 cod. civ.;
3. DICHIARA l'annullabilità, ai sensi degli artt. 184 e 191 c.c., degli atti di alienazione compiuti dall'attore: in data 29 aprile 2022, trascritto al n. 1919/2022, in data 17 maggio 2022, trascritto al n. 2266/2022, nonché di ogni altro atto dispositivo unilaterale successivamente compiuto sul compendio comune, ivi compreso l'atto istitutivo del Trust “Il Biancospino” e la relativa revoca;
4. RIGETTA la domanda dell'attore volta al riconoscimento di un'indennità di occupazione in relazione all'immobile adibito a casa coniugale;
5. ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara che la divisione giudiziale deve riguardare l'intero compendio immobiliare comune, come sopra individuato, e non già il solo immobile sito nel Comune di Urbino;
6. DISPONE con separata ordinanza in merito al prosieguo del giudizio;
7. spese di lite alla sentenza definitiva.
Urbino, lì 24 dicembre 2025
Il Giudice on.
dott.ssa Anna Mercuri
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