TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/05/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA
. 2506/2024 del Registro Generale e promossa da
, con gli avv.ti ZECCA MARIA GRAZIA e PICCOLO SARAH Parte_1
Ricorrente nfronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
*** FATTO E DIRITTO Il ricorrente ha chi riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e ndanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
L' ha contest avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Il CTU ha infatti rilevato a carico dell'istante un aggravamento, concludendo nel senso che l'attuale quadro patologico determina la necessità di assistenza continua, stante l'incapacità di svolgere autonomamente gli atti della vita, da MARZO 2024. Si riportano di seguito le risposte ai quesiti: “artrosi poliarticolare ad elevata incidenza funzionale: patologia degenerativa dell'apparato osteoarticolare caratterizzata da riduzione della motilità dei segmenti interessati;
nel caso in esame estrinsecantesi a livello del rachide in toto e delle grosse articolazioni di aaii e responsabile della severa limitazione funzionale in merito ad assunzione della stazione eretta, realizzazione dei passaggi posturali e deambulazione che richiede assistenza da parte di terzi;
gammopatia monoclonale: condizione ematologica di significato incondizionato generalmente benigna, dovuta alla proliferazione eccessiva di plasmacellule che producono gli anticorpi;
nel caso in esame in follow-up clinico negativo con prognosi favorevole;
distiroidismo: (cod. 9322 = 10%) patologia dell'apparato endocrino caratterizzata da una alterata produzione di ormoni tiroidei;
nel caso in esame adeguatamente controllata da terapia ormonale sostitutiva. broncopneumopatia cronica enfisematosa: patologia dell'apparato respiratorio caratterizzata da una alterazione della capacità ventilatoria;
nel caso in esame estrinsecantesi in modalità enfisematosa, oggetto di presa in carico da parte di specialista pneumologo, moderatamente controllata da terapia medica;
cardiopatia ischemico-ipertensiva: patologia dell'apparato cardiocircolatorio sostenuta da elevati valori di pressione arteriosa e da ridotto flusso ematico attraverso l'albero coronarico;
nel caso in esame oggetto di sostituzione valvolare aortica;
attualmente gravata da moderate complicanze emodinamiche e solo parzialmente compensata da terapia medica;
arteriopatia obliterante cronica e aaii: patologia vascolare che determina un'ostruzione più o meno ampia a livello delle arterie deputate al passaggio del sangue verso arti e tessuti periferici;
nel caso in esame interessante la vascolarizzazione degli aaii e responsabile, insieme con la patologia osteoarticolare, delle difficoltà nella deambulazione rilevate durante la valutazione. Invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua nello svolgimento dei normali atti della vita quotidiana;
la decorrenza di tale riconoscimento dal marzo 2024, epoca presunta del peggioramento del quadro clinico generale e di quello osteoarticolare in particolare determinate per il diritto al beneficio.” Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari (punto 45), per cui l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere demandato all' e il p nto della prestazione è subordinato all'esito positivo di tale verifica CP_1 da dell' . In considerazione della decorrenza del diritto, successiva sia alla Pt_2 domanda amministrativa che al ricorso giudiziario, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. ente pronuncia ul ricorso proposto in data 26.02.2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara e all'indennità di pagnamento con decorrenza da MARZO 2024 e condanna l' al pagamento della prestazione oltre CP_1 interessi o rivalutazione, previa verifica a c ll'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Compensa tra le parti le spese di io.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 22.05.2025 Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo