Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5886 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 16842/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 16842 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - vendita di cose mobili
TRA
(C.F./P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 P.IVA_1
dott. (C.F. , con sede in Napoli, alla Controparte_1 C.F._1
via Cintia n. 41, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Carlo Poerio n.
90, presso lo studio dell'avv. Domenico Festa (C.F. ), C.F._2 dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di opposizione;
PEC: Email_1
OPPONENTE
E
, (C.F. , in persona del legale rapp.te p.t. CP_2 P.IVA_2 CP_3
(C.F. con sede in Casandrino (NA) alla via
[...] C.F._3
Teverola n. 3, elettivamente domiciliata in Procida (NA) alla via Vittorio
Emanuele n. 276, presso lo studio degli avv.ti Luigi Mazzella
( ) e dell'avv. Giuseppe Retaggio CodiceFiscale_4
( ), dai quali è rappresentata e difesa, congiuntamente e C.F._5
PEC: Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come rassegnate in data 15.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
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L'opposizione proposta Srl è fondata e pertanto va accolta e il CP_4
decreto ingiuntivo opposto n. 3909/2023 del 04.06.2023 va revocato.
Preliminarmente è necessario sottolineare che nell'ambito del giudizio di opposizione monitorio occorre procedere a valutare la fondatezza della pretesa creditoria. L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore, che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente debitore quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
come
- 2 - secondo corollario discende che il giudice dell'opposizione non valuta più solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio, acquisito in corso di causa.
Tanto premesso, nel caso di specie, l'opposta non forniva sufficiente prova della sussistenza del proprio credito. Ed infatti, a fondamento della propria pretesa, la depositava in giudizio copia delle fatture n. 5645 del CP_2
27.10.2021, n. 5752 del 30.11.2021, n. 5782 del 29.12.2021, n. 57 del
31.01.2022, n. 569 del 28.02.2022 aventi ad oggetto la fornitura di materiali industriali venduti negli anni 2021/2022 alla per un totale di € Parte_1
9.254,77. Del pari depositava in giudizio i relativi documenti di trasporto e le bolle di consegna di detta merce (cfr. all.ti da 1 a 7 – fasc. parte opposta), nonché la Pec di sollecito di pagamento inviata all'opponente in data
28.11.2021 e rimasta dallo stesso inevasa (cfr. doc. 3 – fasc. parte opposta).
Tali documenti sono stati tutti impugnati e contestati dall'opponente.
Sul punto preme osservare che, nel giudizio di opposizione le fatture sono elementi che, se non corredati da ulteriori documenti probatori, non comprovano autonomamente la pretesa creditoria avanzata nella fase monitoria nel giudizio. Le semplici fatture, infatti, possono costituire prova dei crediti limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo, e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio di opposizione, essendo gli stessi documenti unilaterali e provenienti dalla parte che vuole giovarsene. Questi ultimi non possono, pertanto, costituire prova in favore della stessa, né determinare un'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui, come nella specie, la parte contro la quale sono prodotte, contesti il diritto anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
- 3 - A sostegno di tanto, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “la prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo può trarsi da qualsiasi documento degno di fede quanto all'autenticità, onde una simile prova può anche avere efficacia assoluta quanto all'esistenza e validità dei fatti giuridici che nel documento si trovano asseriti, restando salvo nel giudizio di opposizione, di cognizione piena, lo stabilire la completezza o meno della documentazione fornita dal creditore” (cfr. ex multis Cass. Civ.
13.07.1977 n. 3150 e Cass. Civ. n. 9685/2000).
Orbene, nel caso di specie, le fatture depositate in giudizio dall'opposta non possono essere ritenute idonee a fondare la sussistenza del credito dalla stessa vantato, non essendo le stesse supportate da ulteriori documenti probatori comprovanti l'avvenuta consegna della merce venduta.
Sul punto preme sottolineare che, in materia di contratto di vendita di beni mobili, come quello in esame, a fronte di specifica eccezione, l'onere di provare l'avvenuta consegna della merce spetta alla società fornitrice, la quale, nel caso di specie, non forniva sufficiente prova della effettiva consegna dei materiali venduti, né tanto meno, in assenza di contratto stipulato in forma scritta, della congruità dei prezzi applicati alla merce stessa.
Ed infatti la non depositava in giudizio alcuna documentazione CP_2 comprovante l'effettiva consegna del materiale oggetto di causa, come le ricevute di ricevimento della merce da parte del destinatario, la lista dei vettori affidatari o eventualmente il Tracking della spedizione correttamente effettuata alla ma depositava unicamente i D.D.T. e le relative Parte_1 bolle di consegna, documenti che, nella specie, non provano l'asserita consegna dei materiali oggetto della fornitura. Infatti, dalla lettura di detti documenti, come eccepito dall'opponente, non risulta alcuna sottoscrizione da parte della ed anzi, risulta in bianco il campo indicato come “Firma Parte_1 del Destinatario”.
Parimenti la firma riportata su detti documenti non risulta in alcun modo riconducibile al legale rappresentante della società opponente o ad altro
- 4 - soggetto all'uopo deputato dalla stessa, né tanto meno risulta che la società opposta abbia fornito in giudizio prova contraria di tanto.
A sostegno di ciò, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “in materia di onere della prova riguardante l'avvenuta consegna della merce in un contratto di fornitura, tale prova ricade sulla parte che afferma l'avvenuta consegna e può essere fornita con ogni mezzo, inclusa la prova testimoniale, salvo i limiti imposti dalla legge. In presenza di bolle di consegna la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, la parte può scegliere di proporre istanza do verificazione di scrittura privata ovvero provare la consegna con altri mezzi” (cfr. Cass. n.14594 del 22 giugno 2007). Ancora, “nel contratto di vendita di beni mobili, è onere del venditore fornire la prova dell'avvenuta consegna con ogni mezzo, come documenti di trasporto firmati dal destinatario o altri documenti equivalenti;
in mancanza della stessa e in caso di contestazione dell'acquirente, il venditore non può pretendere il pagamento del prezzo” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 15 gennaio 2018, n.
646; Cass. Civ., Sez. II, 10 luglio 2017, n. 16985).
Giova evidenziare che l'opposta si è costituita in giudizio tardivamente, non ha depositato alcuna memoria nei termini ex art. 171 ter cpc e dopo l'udienza del 18.04.2024 non è più comparsa e non ha neanche depositato memorie conclusionali.
Alla luce di tutto quanto suesposto l'opposizione proposta dalla va Parte_1
accolta e il decreto ingiuntivo n. 3909/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data 04.06.2023 va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, considerati i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e succ, mod. ed i minimi solo per l'agevole fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa
Annalisa Speranza, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società in persona del legale rapp.te p.t., nei Parte_1
- 5 - confronti della società in persona del legale rapp.te p.t., disattesa CP_2
ogni contraria istanza, così provvede:
Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., e per l'effetto: revoca il Decreto Ingiuntivo n. 3909/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data
04.06.2023, in persona della Dott.ssa Rotondaro;
condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle CP_2 spese di lite in favore della spese che si liquidano in € 5.077,00 per Parte_1
competenze, € 118,50 per contributo unificato, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A., se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Domenico Festa.
Così deciso in Napoli, il 12.06.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
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