TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3500/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3500/2023 R.G. promossa da:
P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Andrea GHELLI, presso il cui studio - in Firenze, Via XX Settembre n. 60 - è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa per procura allegata alla Controparte_1 C.F._1 comparsa di costituzione dagli Avv.ti Matteo CORSI ed Andrea DI GREGORIO presso il cui studio
- in Firenze, Via del Ghirlandaio n. 29 - è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni delle parti
Come in atti
Ragioni in fatto ed in diritto ha convenuto in giudizio e la Parte_1 Controparte_2 moglie chiedendo che venisse revocato ex art. 2901 cod. civ. l'atto di Controparte_1 compravendita a rogito del Notaio del 28.6.2018 (doc. n. 13 fascicolo Persona_1 parte attrice), con il quale il aveva venduto alla moglie al prezzo di € 70.853,00, CP_2 CP_1 un appartamento e un box auto situati nel comune di Bagno a Ripoli, deducendo come il suddetto atto dispositivo sia stato pregiudizievole per le proprie ragioni creditorie.
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto: a) di essere creditrice della società
e di , quale fideiussore della suddetta società; b) che il Parte_2 Controparte_2 CP_2 con l'atto dispositivo del 28.6.2018, aveva ceduto gli unici due immobili di sua proprietà alla moglie con lui convivente (doc.ti n. 14 e 15); c) che il prezzo di € 70.853,00 Controparte_1 pattuito per la vendita (un appartamento e un box auto) era palesemente incongruo rispetto ai valori di mercato indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), che individuava il giusto prezzo approssimativamente tra € 200.000,00 e € 250.000,00; d) che sussistono nella fattispecie i requisiti di cui all'art. 2901 cod. civ.. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea;
nello Controparte_1 specifico, ha dedotto che: a) l'immobile oggetto di revocatoria era stato dalla stessa acquistato nel
1978, prima del matrimonio, ed era stato poi ceduto alla suocera nell'ottobre del 1985 (doc. n. 11 fascicolo parte convenuta); era stato poi acquistato un altro immobile, fuori dalla comunione legale;
successivamente, nel 2012, alla morte della suocera, l'immobile, oggetto di revocatoria, era passato per successione legittima al marito che però, di fatto, non ne aveva mai disposto Controparte_2 dal momento che era sempre stato gestito dalla stessa (cfr. pag. 8 comparsa di
CP_1 costituzione;
b) nel 2018, ella aveva deciso di «re-intestarsi la proprietà» dell'immobile
CP_1 de quo (cfr. pag. 9 comparsa di costituzione , pertanto la compravendita oggetto del
CP_1 giudizio di revocatoria aveva «finalità restitutoria» di un bene che era sempre appartenuto alla famiglia non aveva la finalità di sottrarre il bene alla garanzia della c) il prezzo,
CP_1 Pt_1 pattuito in € 70.853,00, era stato corrisposto mediante due assegni bancari (doc. n. 8 fascicolo ed era congruo al valore del bene, dal momento che ella stessa aveva sostenuto CP_1 personalmente la manutenzione del medesimo bene con ingenti spese di ristrutturazione che portavano «ad escludere nell'ammontare del corrispettivo della compravendita un significativo squilibrio del sinallagma» (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione;
d) il «al CP_1 CP_2 momento della suddetta retrocessione dell'immobile in favore della propria moglie», era titolare del
50% delle quote di partecipazione al capitale della e tale società, all'epoca Parte_2 dell'atto dispositivo, si trovava «in attivo ed in costante crescita»; a tal proposito, ha allegato nota integrativa al bilancio del 2019, riferito all'anno di esercizio 2018 (cfr. doc. 10); e) nella fattispecie, non sussistono, dunque, le condizioni richieste dal''art. 2901 cod. civ., id est la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (scientia damni) e la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio che l'atto poteva arrecare al creditore (consilium fraudis);
Il Giudice, con provvedimento del 10.7.2023, rilevata la mancata costituzione del Controparte_2
(ritualmente vocato in giudizio), ne ha dichiarato la contumacia, concedendo i termini di cui all'art. 183, co. 6, cod. proc. civ..
Successivamente al deposito delle memorie, il Giudice ha ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti richiesto da parte attrice e la prova per testi richiesta da parte convenuta sulle circostanze di cui ai capi della memoria istruttoria depositata il 9.10.2023, ad esclusione dei capitoli 1, 2, 5 - in quanto documentali - e si è riservato di decidere sulla richiesta di C.T.U. all'esito dell'istruttoria.
All'udienza del 12.2.2024 è stato espletato l'interrogatorio formale di e si è Controparte_1 proceduto all'escussione del teste all'udienza in data 8.4.2024 è stato espletato Testimone_1
l'interrogatorio formale del convenuto contumace . Controparte_2
All'esito dell'istruttoria, ritenuta superflua la C.T.U. richiesta, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.3.2025.
Il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo, con provvedimento del 14.4.2025, ha fissato l'udienza odierna per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
All'udienza in data odierna, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è dunque passata in decisione ex art. 281 sexies cod. proc. civ. sulle conclusioni rassegnate in epigrafe.
******
La domanda di parte attrice è fondata e va dunque accolta per le seguenti ragioni. Preliminarmente, si deve rilevare che le parti necessarie del giudizio di revocatoria ordinaria sono il creditore, il debitore e il destinatario dell'atto dispositivo patrimoniale ritenuto pregiudizievole per le contrapposte ragioni credito (cfr. ex multis, Cass. n. 23068/2011).
Nel caso di specie, tali soggetti sono stati ritualmente convenuti nel presente procedimento da parte attrice, sebbene abbia liberamente scelto di non partecipare attivamente al Controparte_2 giudizio;
la presente decisione è comunque opponibile anche nei confronti della predetta parte contumace.
Ciò premesso, l'azione revocatoria ordinaria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, come descritte al primo comma dell'art. 2901 cod. civ.:
1) la sussistenza di un valido rapporto di credito (o anche solo di una ragione di credito) tra il soggetto che agisce in revocatoria e il soggetto disponente;
2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni);
4) il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio (e, inoltre, per gli atti dispositivi a titolo oneroso, la participatio fraudi del terzo acquirente, laddove, ove egli fosse in buona fede, non sarebbe pregiudicato dall'azione revocatoria, salvo il caso di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto, ai sensi dell'art. 2901, co. 4, cod. civ.);
5) nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo (col concorso del terzo, in caso di atto a titolo oneroso) al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. animus nocendi).
Nel caso di specie, rilevano le considerazioni che seguono.
In merito alla ragione di credito dedotta da parte attrice a seguito di fideiussione prestata dal per le obbligazioni della società assunte nei confronti della Controparte_2 Parte_2
è necessario precisare che, in via generale, per l'accoglimento dell'azione CP_3 revocatoria ordinaria, è sufficiente l'esistenza di una legittima ragione o aspettativa di credito, non occorrendo necessariamente un credito certo, liquido ed esigibile, accertato in sede giudiziale.
L'azione revocatoria può essere pertanto esperita, anche per tutelare crediti condizionati, non scaduti o soltanto eventuali, nonché per tutelare crediti che non siano liquidi, ossia determinabili nel loro ammontare né facilmente liquidabili (Cass., SS.UU. n. 9440/2004; Cass. n. 1129/2012). Ciò in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori (Cass. n.24757/2008). Pertanto, nella nozione lata di credito accolta dall'art. 2901 cod. civ. deve considerarsi ricompresa la garanzia fideiussoria prestata dal convenuto adeguatamente documentata da parte attrice (doc. dal n. 1 al n. 9). CP_2
Nell'ipotesi di fideiussione, ciò che rileva ai fini della revocabilità dell'atto dispositivo è il momento in cui il fideiussore ha assunto l'obbligazione nei confronti del creditore garantito. Ciò in conformità con la funzione della garanzia fideiussoria, che realizza un allargamento della base patrimoniale aggredibile da parte del creditore, ponendo accanto a quella fornita dal debitore originario anche quella del fideiussore (Cass. n. 7250/2013).
Ne consegue che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse alla restituzione di un finanziamento, «gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla concessione del credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901 cc, n.1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni)» (in tal senso, Cass. n. 8680/2009 e n. 3676/2011).
La prova relativa al presupposto della scientia damni, peraltro, riguarda un fatto di per sé impalpabile, attinente a quanto avvenuto in interiore homine in ordine alla determinazione soggettiva ad effettuare una disposizione patrimoniale in pregiudizio delle ragioni del creditore, normalmente non acquisibile in termini di prova certa. La prova presuntiva, al riguardo, rappresenta il più comune mezzo a disposizione perché in null'altro consiste se non in un ragionamento logico- deduttivo che, sulla base di fatti noti, consente di risalire a fatti ignoti. Invero, se è vero che la prova presuntiva non può essere svilita ad una mera massima di esperienza, è altresì vero che essa può essere cercata anche d'ufficio, una volta che la parte abbia dedotto e provato i fatti noti che ne possono costituire il fondamento. Pertanto, quando i fatti noti siano ritualmente entrati nel materiale utilizzabile ai fini della decisione, il giudice deve comunque procedere a quel ragionamento: vuoi per trarne la prova dei fatti allegati da una parte;
vuoi per concludere che i fatti noti di cui dispone sono privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e non consentono di risalire al fatto ignorato (Cass., Sez. III, sent. n. 17058 del 11.7.2017; Cass., Sez. III, sent. n. 2788 del 31.1.2019).
Anche in questo caso, incombe sulla parte a cui sfavore gravano le presunzioni iuris tantum di dare la prova contraria ed idonea a vincerle, con valutazione spettante comunque al giudice di merito, anche nel caso in cui detta prova risulti difficilmente ottenibile (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 13546 del 12.6.2006).
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che il ebbe a garantire la società Controparte_2
della quale era il legale rappresentante, con una fideiussione omnibus a favore Parte_2 di parte attrice in data 2.8.2017 (doc. n. 8) «per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura già consentite o che venissero in seguito consentite …. quali ad esempio aperture di credito … anticipazioni su titoli o su merci, sconto o negoziazione di cambiali o documenti ….», fino alla concorrenza dell'importo di
€ 72.000,00.
In data 17.1.2018 (doc. n. 8 b), rinegoziò, ampliandola fino a € 90.000,00, la Controparte_2 fideiussione originaria del 2.8.2017, ferme restando tutte le pattuizioni già concordate.
Dopo appena cinque mesi, con l'atto dispositivo del 28.6.2018, il si è spogliato degli unici CP_2 due immobili di proprietà (doc. n. 14), un appartamento e un box auto, situati nel comune di Bagno
a Ripoli, trasferendoli alla moglie al prezzo di € 70.853,00. Controparte_1
Successivamente, la società ha ottenuto da parte attrice, in data 23.12.2020, un Parte_2 ulteriore finanziamento di € 75.000,00 (doc. n. 6), sempre con la garanzia del convenuto CP_2 poi risolto per mancato adempimento in data 2.12.2021, dopo appena un anno (doc. n. 5 e 6).
Rilevante appare, inoltre, l'intervenuto fallimento della società in data Parte_2
5.11.2021 (doc. n. 7), circostanza che certifica l'aggravarsi dell'esposizione debitoria nei confronti della banca e/o l'assunzione di nuovi debiti dopo che il fideiussore della società nei CP_2 confronti della banca, si era spossessato dei beni di sua proprietà.
La successione temporale degli eventi (sottoscrizione della fideiussione in data 2.8.2017 per debito futuro per ottenere credito per la società dallo stesso amministrata, rinegoziazione del CP_2
17.1.2018 con ampliamento del credito, atto di trasferimento degli unici due immobili di proprietà del in data 28.6.2018, successiva ulteriore accensione di un nuovo finanziamento a favore CP_2 della società in data 23.12.2020, fallimento della porta a Parte_2 Parte_2 ritenere che l'atto impugnato sia stato posto in essere dal proprio per vanificare la garanzia CP_2 prestata alla banca, precedentemente all'atto dispositivo, per ottenere credito a favore della società, credito che è stato ulteriormente ampliato successivamente, nell'evidente consapevolezza di aver già sottratto tutti i beni di proprietà alla possibile aggressione del creditore al quale aveva prestato la garanzia.
Osserva il Tribunale che il fideiussore, per il fatto stesso di avere prestato la propria garanzia per un debito altrui, non può porre in essere atti dispositivi del proprio patrimonio invocando poi, a fronte dell'azione revocatoria da parte del creditore, una presunta non conoscenza dell'inadempimento del debitore principale, o dedurre che il debitore principale era solvibile all'epoca dell'atto dispositivo, in quanto consapevole che, con l 'assunzione della qualifica di fideiussore volontario, ogni suo atto è idoneo a diminuire, anche solo potenzialmente, le garanzie pattiziamente assunte. L'anteriorità dell'assunzione della qualifica di fideiussore rispetto all'atto dispositivo, non può che certificare la scientia damni richiesta per l'azione revocatoria, come nella fattispecie, in cui risulta documentato che l'atto dispositivo è successivo alla fideiussione prestata.
Pertanto, non colgono nel segno le difese della convenuta in merito alla dedotta solvibilità della società al momento dell'atto dispositivo posto in essere dal a favore Parte_2 CP_2 della moglie che escluderebbe la sussistenza della scientia damni. CP_1
Inoltre, l'atto dispositivo, posto in essere entro la cerchia di rapporti familiari è facile terreno di condiscendenza per operazioni giuridiche finalizzate all'elusione della garanzia patrimoniale dei creditori.
Le circostanze sopra esposte costituiscono indizi precisi e concordanti non solo del fatto che il e la moglie abbiano posto in essere l 'atto di disposizione nella piena CP_2 CP_1 consapevolezza di ledere la garanzia patrimoniale della banca creditrice ma altresì del fatto che all'atto in questione non era sottesa alcuna ragione diversa dall'intento di rendere impossibile, o comunque intralciare, l'aggressione del bene in questione.
Del resto, la stessa ha dichiarato di aver sempre avuto la disponibilità Controparte_1 dell'immobile, anche dopo averlo venduto alla suocera nel 1985 e, successivamente, anche da quando nel 2012 era rientrato nel patrimonio del marito per successione legittima;
la stessa ha aggiunto di averlo concesso in uso alla sorella, affermando di essersi da sempre occupata della gestione e dell'amministrazione del bene, donde - alla luce di tale circostanza - mal si comprende la necessità di «reinnestarselo», come dedotto dalla convenuta, che non trova alcuna plausibile spiegazione se non quella di sottrarre il bene alla giusta soddisfazione della banca creditrice.
D'altronde, la participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass., Sez. VI,
26.1.2016, n. 1404).
Come noto, è infatti pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che «in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.
La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato» (cfr. Cass. n.
16221/2019, Cass. n. 6702/18). La mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), trattandosi di uno stato soggettivo, può essere provata - come sopra già rilevato - anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. n. 966/2007; n. 16221/2019).
Non coglie nel segno la difesa della convenuta addove allega la sentenza n. 1563/2023, CP_1 del Tribunale di Firenze, con la quale era stata respinta l'azione revocatoria promossa da un altro creditore sullo stesso atto dispositivo, in quanto in quel caso il Tribunale non ha ritenuto sussistere la preordinazione dolosa del e della essendo il credito da tutelare sorto dopo la CP_2 CP_1 conclusione dell'atto dispositivo, mentre nella fattispecie in esame risulta documentato che l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito.
Sussiste inoltre nella fattispecie anche l'elemento oggettivo richiesto per l'azione revocatoria, id est
l'eventus damni, dovendosi sul punto precisare che, al fine di valutarne la sussistenza, non è necessaria la prova di una prospettiva di danno effettiva ed attuale, ma è sufficiente che, in conseguenza dell'attività dispositiva posta fraudolentemente in essere dal debitore, si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia all'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti sia infruttuosa (cfr. Cass. n. 16464/2009).
Come noto, infatti è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso anche da questo Giudice, nel ritenere che «il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore» (cfr. Cass. n. 16221/2019, nonché Cass.
n. 13172/2017).
L'onere della prova del creditore si restringe alla dimostrazione di una variazione rilevante del patrimonio del disponente, mentre sarà quest'ultimo a dover dimostrare che, anche dopo l'atto di disposizione patrimoniale, non sussiste un apprezzabile rischio di più incerta o difficile realizzazione del credito, documentando la natura e l'entità del proprio residuo patrimonio, quale garanzia generica per i creditori (cfr., ex multis, Cass. n. 8345/2018 e Cass. n. 21808/2015).
Nel caso di specie, - rimasto contumace - non ha fornito idonea e concreta prova di Controparte_2 potere, con l'eventuale residuo patrimonio, soddisfare le pretese creditorie di parte attrice. Pertanto, risulta sussistente il requisito dell'eventus damni.
Rispetto a tali emergenze, nessuna rilevanza assumono le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da e e dalla teste escussi nel corso Controparte_1 Controparte_2 Testimone_1 dell'istruttoria.
La si è invero limitata a riferire di non avere ricevuto dal marito alcuna comunicazione CP_1 in merito all'aggravarsi della situazione della negando che il marito le avesse Parte_2 anzi rappresentato alcuna preoccupazione al riguardo;
analogamente il ha negato di avere CP_2 nel 2018 riferito alla moglie che la situazione finanziaria della si era aggravata. Parte_2
La ha poi dichiarato di avere lavorato, come addetta all'amministrazione”, alle Tes_1 dipendenze della società dal 1984 e sino alla dichiarazione di fallimento, Parte_2 escludendo che la bbia mai rivestito alcun ruolo nella società. CP_1 Ebbene, rispetto all'oggetto della controversia, le ridette dichiarazioni non appaiono idonee a minare in alcun modo il panorama probatorio acquisito al giudizio.
Per tutte le predette ragioni ed in conclusione, la domanda ex art. 2901 cod. civ. è dunque fondata e merita accoglimento, posto che l'azione revocatoria ordinaria ha proprio la funzione di ricostituire la generica garanzia patrimoniale del debitore, di cui all'art. 2740 cod. civ., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase in base al valore della controversia ed all'attività effettivamente svolta.
Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza delle parti convenute in solido tra loro, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 3500/2023 R.G., così provvede:
- accoglie la domanda revocatoria spiegata da parte attrice e, per l'effetto, giusto il disposto dell'art. 2901 cod. civ., dichiara inefficace nei confronti della parte attrice Parte_1 il seguente atto dispositivo: compravendita a rogito del Notaio
[...] [...]
in data 28.6.2018, Rep. 764, Racc. 484, registrato a Viareggio il Persona_2
20.7.2018 e trascritto il 20.7.2018 alla Conservatoria dei RR.II di Firenze (Reg. Gen. 31175, Reg.
Part. 22282), con il quale ha ceduto a il diritto di proprietà pari Controparte_2 Controparte_1 all'intero sui seguenti beni: appartamento per civile abitazione facente parte di più ampio fabbricato e più precisamente unità immobiliare posta in Bagno a Ripoli, con accesso dal numero civico 70/B di Via di Tizzano, al piano secondo, composto da quattro vani, compreso cucina, oltre servizio e accessori, con annesso locale ad uso box-ripostiglio, posto al piano seminterrato del predetto fabbricato, con annesso da rampa condominiale e dalla superficie di circa mq. 19. Il tutto rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Bagno a Ripoli nel foglio 42, particella 54, sub.
4, cat. A/2 di 3^, vani 5,5, rendita catastale €. 511,29 (l'abitazione); particella 54, sub. 19, cat. C/6 di 4^, consistenza mq. 19, rendita catastale € 51,03 (la rimessa);
- ordina al Conservatore dei Registri immobiliari competente per territorio l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione del sopra indicato atto;
- condanna i convenuti e in solido tra loro, a rifondere a parte Controparte_2 Controparte_1 attrice le spese di lite, che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre € 759,00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge e successive occorrende.
Firenze, 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3500/2023 R.G. promossa da:
P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Andrea GHELLI, presso il cui studio - in Firenze, Via XX Settembre n. 60 - è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa per procura allegata alla Controparte_1 C.F._1 comparsa di costituzione dagli Avv.ti Matteo CORSI ed Andrea DI GREGORIO presso il cui studio
- in Firenze, Via del Ghirlandaio n. 29 - è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni delle parti
Come in atti
Ragioni in fatto ed in diritto ha convenuto in giudizio e la Parte_1 Controparte_2 moglie chiedendo che venisse revocato ex art. 2901 cod. civ. l'atto di Controparte_1 compravendita a rogito del Notaio del 28.6.2018 (doc. n. 13 fascicolo Persona_1 parte attrice), con il quale il aveva venduto alla moglie al prezzo di € 70.853,00, CP_2 CP_1 un appartamento e un box auto situati nel comune di Bagno a Ripoli, deducendo come il suddetto atto dispositivo sia stato pregiudizievole per le proprie ragioni creditorie.
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto: a) di essere creditrice della società
e di , quale fideiussore della suddetta società; b) che il Parte_2 Controparte_2 CP_2 con l'atto dispositivo del 28.6.2018, aveva ceduto gli unici due immobili di sua proprietà alla moglie con lui convivente (doc.ti n. 14 e 15); c) che il prezzo di € 70.853,00 Controparte_1 pattuito per la vendita (un appartamento e un box auto) era palesemente incongruo rispetto ai valori di mercato indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), che individuava il giusto prezzo approssimativamente tra € 200.000,00 e € 250.000,00; d) che sussistono nella fattispecie i requisiti di cui all'art. 2901 cod. civ.. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea;
nello Controparte_1 specifico, ha dedotto che: a) l'immobile oggetto di revocatoria era stato dalla stessa acquistato nel
1978, prima del matrimonio, ed era stato poi ceduto alla suocera nell'ottobre del 1985 (doc. n. 11 fascicolo parte convenuta); era stato poi acquistato un altro immobile, fuori dalla comunione legale;
successivamente, nel 2012, alla morte della suocera, l'immobile, oggetto di revocatoria, era passato per successione legittima al marito che però, di fatto, non ne aveva mai disposto Controparte_2 dal momento che era sempre stato gestito dalla stessa (cfr. pag. 8 comparsa di
CP_1 costituzione;
b) nel 2018, ella aveva deciso di «re-intestarsi la proprietà» dell'immobile
CP_1 de quo (cfr. pag. 9 comparsa di costituzione , pertanto la compravendita oggetto del
CP_1 giudizio di revocatoria aveva «finalità restitutoria» di un bene che era sempre appartenuto alla famiglia non aveva la finalità di sottrarre il bene alla garanzia della c) il prezzo,
CP_1 Pt_1 pattuito in € 70.853,00, era stato corrisposto mediante due assegni bancari (doc. n. 8 fascicolo ed era congruo al valore del bene, dal momento che ella stessa aveva sostenuto CP_1 personalmente la manutenzione del medesimo bene con ingenti spese di ristrutturazione che portavano «ad escludere nell'ammontare del corrispettivo della compravendita un significativo squilibrio del sinallagma» (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione;
d) il «al CP_1 CP_2 momento della suddetta retrocessione dell'immobile in favore della propria moglie», era titolare del
50% delle quote di partecipazione al capitale della e tale società, all'epoca Parte_2 dell'atto dispositivo, si trovava «in attivo ed in costante crescita»; a tal proposito, ha allegato nota integrativa al bilancio del 2019, riferito all'anno di esercizio 2018 (cfr. doc. 10); e) nella fattispecie, non sussistono, dunque, le condizioni richieste dal''art. 2901 cod. civ., id est la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (scientia damni) e la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio che l'atto poteva arrecare al creditore (consilium fraudis);
Il Giudice, con provvedimento del 10.7.2023, rilevata la mancata costituzione del Controparte_2
(ritualmente vocato in giudizio), ne ha dichiarato la contumacia, concedendo i termini di cui all'art. 183, co. 6, cod. proc. civ..
Successivamente al deposito delle memorie, il Giudice ha ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti richiesto da parte attrice e la prova per testi richiesta da parte convenuta sulle circostanze di cui ai capi della memoria istruttoria depositata il 9.10.2023, ad esclusione dei capitoli 1, 2, 5 - in quanto documentali - e si è riservato di decidere sulla richiesta di C.T.U. all'esito dell'istruttoria.
All'udienza del 12.2.2024 è stato espletato l'interrogatorio formale di e si è Controparte_1 proceduto all'escussione del teste all'udienza in data 8.4.2024 è stato espletato Testimone_1
l'interrogatorio formale del convenuto contumace . Controparte_2
All'esito dell'istruttoria, ritenuta superflua la C.T.U. richiesta, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.3.2025.
Il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo, con provvedimento del 14.4.2025, ha fissato l'udienza odierna per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
All'udienza in data odierna, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è dunque passata in decisione ex art. 281 sexies cod. proc. civ. sulle conclusioni rassegnate in epigrafe.
******
La domanda di parte attrice è fondata e va dunque accolta per le seguenti ragioni. Preliminarmente, si deve rilevare che le parti necessarie del giudizio di revocatoria ordinaria sono il creditore, il debitore e il destinatario dell'atto dispositivo patrimoniale ritenuto pregiudizievole per le contrapposte ragioni credito (cfr. ex multis, Cass. n. 23068/2011).
Nel caso di specie, tali soggetti sono stati ritualmente convenuti nel presente procedimento da parte attrice, sebbene abbia liberamente scelto di non partecipare attivamente al Controparte_2 giudizio;
la presente decisione è comunque opponibile anche nei confronti della predetta parte contumace.
Ciò premesso, l'azione revocatoria ordinaria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, come descritte al primo comma dell'art. 2901 cod. civ.:
1) la sussistenza di un valido rapporto di credito (o anche solo di una ragione di credito) tra il soggetto che agisce in revocatoria e il soggetto disponente;
2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni);
4) il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio (e, inoltre, per gli atti dispositivi a titolo oneroso, la participatio fraudi del terzo acquirente, laddove, ove egli fosse in buona fede, non sarebbe pregiudicato dall'azione revocatoria, salvo il caso di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto, ai sensi dell'art. 2901, co. 4, cod. civ.);
5) nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo (col concorso del terzo, in caso di atto a titolo oneroso) al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. animus nocendi).
Nel caso di specie, rilevano le considerazioni che seguono.
In merito alla ragione di credito dedotta da parte attrice a seguito di fideiussione prestata dal per le obbligazioni della società assunte nei confronti della Controparte_2 Parte_2
è necessario precisare che, in via generale, per l'accoglimento dell'azione CP_3 revocatoria ordinaria, è sufficiente l'esistenza di una legittima ragione o aspettativa di credito, non occorrendo necessariamente un credito certo, liquido ed esigibile, accertato in sede giudiziale.
L'azione revocatoria può essere pertanto esperita, anche per tutelare crediti condizionati, non scaduti o soltanto eventuali, nonché per tutelare crediti che non siano liquidi, ossia determinabili nel loro ammontare né facilmente liquidabili (Cass., SS.UU. n. 9440/2004; Cass. n. 1129/2012). Ciò in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori (Cass. n.24757/2008). Pertanto, nella nozione lata di credito accolta dall'art. 2901 cod. civ. deve considerarsi ricompresa la garanzia fideiussoria prestata dal convenuto adeguatamente documentata da parte attrice (doc. dal n. 1 al n. 9). CP_2
Nell'ipotesi di fideiussione, ciò che rileva ai fini della revocabilità dell'atto dispositivo è il momento in cui il fideiussore ha assunto l'obbligazione nei confronti del creditore garantito. Ciò in conformità con la funzione della garanzia fideiussoria, che realizza un allargamento della base patrimoniale aggredibile da parte del creditore, ponendo accanto a quella fornita dal debitore originario anche quella del fideiussore (Cass. n. 7250/2013).
Ne consegue che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse alla restituzione di un finanziamento, «gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla concessione del credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901 cc, n.1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni)» (in tal senso, Cass. n. 8680/2009 e n. 3676/2011).
La prova relativa al presupposto della scientia damni, peraltro, riguarda un fatto di per sé impalpabile, attinente a quanto avvenuto in interiore homine in ordine alla determinazione soggettiva ad effettuare una disposizione patrimoniale in pregiudizio delle ragioni del creditore, normalmente non acquisibile in termini di prova certa. La prova presuntiva, al riguardo, rappresenta il più comune mezzo a disposizione perché in null'altro consiste se non in un ragionamento logico- deduttivo che, sulla base di fatti noti, consente di risalire a fatti ignoti. Invero, se è vero che la prova presuntiva non può essere svilita ad una mera massima di esperienza, è altresì vero che essa può essere cercata anche d'ufficio, una volta che la parte abbia dedotto e provato i fatti noti che ne possono costituire il fondamento. Pertanto, quando i fatti noti siano ritualmente entrati nel materiale utilizzabile ai fini della decisione, il giudice deve comunque procedere a quel ragionamento: vuoi per trarne la prova dei fatti allegati da una parte;
vuoi per concludere che i fatti noti di cui dispone sono privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e non consentono di risalire al fatto ignorato (Cass., Sez. III, sent. n. 17058 del 11.7.2017; Cass., Sez. III, sent. n. 2788 del 31.1.2019).
Anche in questo caso, incombe sulla parte a cui sfavore gravano le presunzioni iuris tantum di dare la prova contraria ed idonea a vincerle, con valutazione spettante comunque al giudice di merito, anche nel caso in cui detta prova risulti difficilmente ottenibile (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 13546 del 12.6.2006).
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che il ebbe a garantire la società Controparte_2
della quale era il legale rappresentante, con una fideiussione omnibus a favore Parte_2 di parte attrice in data 2.8.2017 (doc. n. 8) «per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura già consentite o che venissero in seguito consentite …. quali ad esempio aperture di credito … anticipazioni su titoli o su merci, sconto o negoziazione di cambiali o documenti ….», fino alla concorrenza dell'importo di
€ 72.000,00.
In data 17.1.2018 (doc. n. 8 b), rinegoziò, ampliandola fino a € 90.000,00, la Controparte_2 fideiussione originaria del 2.8.2017, ferme restando tutte le pattuizioni già concordate.
Dopo appena cinque mesi, con l'atto dispositivo del 28.6.2018, il si è spogliato degli unici CP_2 due immobili di proprietà (doc. n. 14), un appartamento e un box auto, situati nel comune di Bagno
a Ripoli, trasferendoli alla moglie al prezzo di € 70.853,00. Controparte_1
Successivamente, la società ha ottenuto da parte attrice, in data 23.12.2020, un Parte_2 ulteriore finanziamento di € 75.000,00 (doc. n. 6), sempre con la garanzia del convenuto CP_2 poi risolto per mancato adempimento in data 2.12.2021, dopo appena un anno (doc. n. 5 e 6).
Rilevante appare, inoltre, l'intervenuto fallimento della società in data Parte_2
5.11.2021 (doc. n. 7), circostanza che certifica l'aggravarsi dell'esposizione debitoria nei confronti della banca e/o l'assunzione di nuovi debiti dopo che il fideiussore della società nei CP_2 confronti della banca, si era spossessato dei beni di sua proprietà.
La successione temporale degli eventi (sottoscrizione della fideiussione in data 2.8.2017 per debito futuro per ottenere credito per la società dallo stesso amministrata, rinegoziazione del CP_2
17.1.2018 con ampliamento del credito, atto di trasferimento degli unici due immobili di proprietà del in data 28.6.2018, successiva ulteriore accensione di un nuovo finanziamento a favore CP_2 della società in data 23.12.2020, fallimento della porta a Parte_2 Parte_2 ritenere che l'atto impugnato sia stato posto in essere dal proprio per vanificare la garanzia CP_2 prestata alla banca, precedentemente all'atto dispositivo, per ottenere credito a favore della società, credito che è stato ulteriormente ampliato successivamente, nell'evidente consapevolezza di aver già sottratto tutti i beni di proprietà alla possibile aggressione del creditore al quale aveva prestato la garanzia.
Osserva il Tribunale che il fideiussore, per il fatto stesso di avere prestato la propria garanzia per un debito altrui, non può porre in essere atti dispositivi del proprio patrimonio invocando poi, a fronte dell'azione revocatoria da parte del creditore, una presunta non conoscenza dell'inadempimento del debitore principale, o dedurre che il debitore principale era solvibile all'epoca dell'atto dispositivo, in quanto consapevole che, con l 'assunzione della qualifica di fideiussore volontario, ogni suo atto è idoneo a diminuire, anche solo potenzialmente, le garanzie pattiziamente assunte. L'anteriorità dell'assunzione della qualifica di fideiussore rispetto all'atto dispositivo, non può che certificare la scientia damni richiesta per l'azione revocatoria, come nella fattispecie, in cui risulta documentato che l'atto dispositivo è successivo alla fideiussione prestata.
Pertanto, non colgono nel segno le difese della convenuta in merito alla dedotta solvibilità della società al momento dell'atto dispositivo posto in essere dal a favore Parte_2 CP_2 della moglie che escluderebbe la sussistenza della scientia damni. CP_1
Inoltre, l'atto dispositivo, posto in essere entro la cerchia di rapporti familiari è facile terreno di condiscendenza per operazioni giuridiche finalizzate all'elusione della garanzia patrimoniale dei creditori.
Le circostanze sopra esposte costituiscono indizi precisi e concordanti non solo del fatto che il e la moglie abbiano posto in essere l 'atto di disposizione nella piena CP_2 CP_1 consapevolezza di ledere la garanzia patrimoniale della banca creditrice ma altresì del fatto che all'atto in questione non era sottesa alcuna ragione diversa dall'intento di rendere impossibile, o comunque intralciare, l'aggressione del bene in questione.
Del resto, la stessa ha dichiarato di aver sempre avuto la disponibilità Controparte_1 dell'immobile, anche dopo averlo venduto alla suocera nel 1985 e, successivamente, anche da quando nel 2012 era rientrato nel patrimonio del marito per successione legittima;
la stessa ha aggiunto di averlo concesso in uso alla sorella, affermando di essersi da sempre occupata della gestione e dell'amministrazione del bene, donde - alla luce di tale circostanza - mal si comprende la necessità di «reinnestarselo», come dedotto dalla convenuta, che non trova alcuna plausibile spiegazione se non quella di sottrarre il bene alla giusta soddisfazione della banca creditrice.
D'altronde, la participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass., Sez. VI,
26.1.2016, n. 1404).
Come noto, è infatti pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che «in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.
La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato» (cfr. Cass. n.
16221/2019, Cass. n. 6702/18). La mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), trattandosi di uno stato soggettivo, può essere provata - come sopra già rilevato - anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. n. 966/2007; n. 16221/2019).
Non coglie nel segno la difesa della convenuta addove allega la sentenza n. 1563/2023, CP_1 del Tribunale di Firenze, con la quale era stata respinta l'azione revocatoria promossa da un altro creditore sullo stesso atto dispositivo, in quanto in quel caso il Tribunale non ha ritenuto sussistere la preordinazione dolosa del e della essendo il credito da tutelare sorto dopo la CP_2 CP_1 conclusione dell'atto dispositivo, mentre nella fattispecie in esame risulta documentato che l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito.
Sussiste inoltre nella fattispecie anche l'elemento oggettivo richiesto per l'azione revocatoria, id est
l'eventus damni, dovendosi sul punto precisare che, al fine di valutarne la sussistenza, non è necessaria la prova di una prospettiva di danno effettiva ed attuale, ma è sufficiente che, in conseguenza dell'attività dispositiva posta fraudolentemente in essere dal debitore, si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia all'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti sia infruttuosa (cfr. Cass. n. 16464/2009).
Come noto, infatti è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso anche da questo Giudice, nel ritenere che «il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore» (cfr. Cass. n. 16221/2019, nonché Cass.
n. 13172/2017).
L'onere della prova del creditore si restringe alla dimostrazione di una variazione rilevante del patrimonio del disponente, mentre sarà quest'ultimo a dover dimostrare che, anche dopo l'atto di disposizione patrimoniale, non sussiste un apprezzabile rischio di più incerta o difficile realizzazione del credito, documentando la natura e l'entità del proprio residuo patrimonio, quale garanzia generica per i creditori (cfr., ex multis, Cass. n. 8345/2018 e Cass. n. 21808/2015).
Nel caso di specie, - rimasto contumace - non ha fornito idonea e concreta prova di Controparte_2 potere, con l'eventuale residuo patrimonio, soddisfare le pretese creditorie di parte attrice. Pertanto, risulta sussistente il requisito dell'eventus damni.
Rispetto a tali emergenze, nessuna rilevanza assumono le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da e e dalla teste escussi nel corso Controparte_1 Controparte_2 Testimone_1 dell'istruttoria.
La si è invero limitata a riferire di non avere ricevuto dal marito alcuna comunicazione CP_1 in merito all'aggravarsi della situazione della negando che il marito le avesse Parte_2 anzi rappresentato alcuna preoccupazione al riguardo;
analogamente il ha negato di avere CP_2 nel 2018 riferito alla moglie che la situazione finanziaria della si era aggravata. Parte_2
La ha poi dichiarato di avere lavorato, come addetta all'amministrazione”, alle Tes_1 dipendenze della società dal 1984 e sino alla dichiarazione di fallimento, Parte_2 escludendo che la bbia mai rivestito alcun ruolo nella società. CP_1 Ebbene, rispetto all'oggetto della controversia, le ridette dichiarazioni non appaiono idonee a minare in alcun modo il panorama probatorio acquisito al giudizio.
Per tutte le predette ragioni ed in conclusione, la domanda ex art. 2901 cod. civ. è dunque fondata e merita accoglimento, posto che l'azione revocatoria ordinaria ha proprio la funzione di ricostituire la generica garanzia patrimoniale del debitore, di cui all'art. 2740 cod. civ., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase in base al valore della controversia ed all'attività effettivamente svolta.
Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza delle parti convenute in solido tra loro, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 3500/2023 R.G., così provvede:
- accoglie la domanda revocatoria spiegata da parte attrice e, per l'effetto, giusto il disposto dell'art. 2901 cod. civ., dichiara inefficace nei confronti della parte attrice Parte_1 il seguente atto dispositivo: compravendita a rogito del Notaio
[...] [...]
in data 28.6.2018, Rep. 764, Racc. 484, registrato a Viareggio il Persona_2
20.7.2018 e trascritto il 20.7.2018 alla Conservatoria dei RR.II di Firenze (Reg. Gen. 31175, Reg.
Part. 22282), con il quale ha ceduto a il diritto di proprietà pari Controparte_2 Controparte_1 all'intero sui seguenti beni: appartamento per civile abitazione facente parte di più ampio fabbricato e più precisamente unità immobiliare posta in Bagno a Ripoli, con accesso dal numero civico 70/B di Via di Tizzano, al piano secondo, composto da quattro vani, compreso cucina, oltre servizio e accessori, con annesso locale ad uso box-ripostiglio, posto al piano seminterrato del predetto fabbricato, con annesso da rampa condominiale e dalla superficie di circa mq. 19. Il tutto rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Bagno a Ripoli nel foglio 42, particella 54, sub.
4, cat. A/2 di 3^, vani 5,5, rendita catastale €. 511,29 (l'abitazione); particella 54, sub. 19, cat. C/6 di 4^, consistenza mq. 19, rendita catastale € 51,03 (la rimessa);
- ordina al Conservatore dei Registri immobiliari competente per territorio l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione del sopra indicato atto;
- condanna i convenuti e in solido tra loro, a rifondere a parte Controparte_2 Controparte_1 attrice le spese di lite, che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre € 759,00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge e successive occorrende.
Firenze, 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.