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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 28/12/2023, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/12/2023
N. 00908/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NA AO EN, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Niccolaini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Demetrio Sgrignuoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del diniego di autorizzazione prot. 175113 del 5.11.2021 notificato l'8.11.2021 con cui si comunica che la richiesta di compatibilità paesaggistica relativa alle opere realizzate in parziale difformità o in assenza di autorizzazione sullo stabilimento balneare “Da Romano” in Lungomare Palombina non può essere autorizzato risultando non conforme: a) alla normativa del P.P.E. di Palombina ed in specie all'art. 6.3, che non consente la realizzazione di nuove costruzioni, norma tuttora in vigore ai sensi dell'art. 3 delle vigenti N.T.A. del P.R.G. del Comune di Ancona e dell'art. 17, c.1, della legge n. 1150 del 17.08.1942, ancorché il P.P.E. di Palombina sia decaduto; b) all'art. 167, c.4, lett. a) del D.Lgs. n.42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 157/2006 relativamente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, poiché i lavori, realizzati in assenza o difformità dell'A.P. hanno, nel caso di specie, determinato creazioni di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; c) dall'art. 8, c.3, Fascia B – aree in concessione del Piano Integrato di Gestione delle zone costiere, approvato con delibera dell'Assemblea Regionale n. 140 del 6.12.2019 che testualmente recita: “Nell'area compresa fra la fascia di arenile di cui al comma 1 e quella adibita ai servizi di spiaggia di cui al comma 4 possono essere posti: torrette d9i avvistamento, ombrelloni, sdraie, sedie, campi da gioco non pavimentati ed altri arredi mobili”;
- di ogni altro atto antecedente e/o conseguente, anche non conosciuto dalla ricorrente, che comunque leda gli interessi della stessa;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 1° marzo 2022:
- della comunicazione prot. n. 2519 del 10.01.2022 con cui è stata negata la sanatoria presentata in data 16.01.2018 per opere realizzate presso lo stabilimento balneare “Da Romano” a Palombina poiché l'intervento richiesto non risulterebbe conforme alla normativa in quanto “non è stato rilasciato l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, che costituisce presupposto necessario per il rilascio del permesso in sanatoria per opere eseguite in zona vincolata, per le motivazioni contenute nel provvedimento di diniego prot. 175113 del 5.11.2021 che qui si intendono richiamate; gli ampliamenti di superficie realizzati nella zona disciplinata dall'art. 6.3 del PPE di Palombina eccedono il limite di superficie massimo consentito in tale zona già saturato con il rilascio della concessione edilizia n. 108/2022 e successive varianti;
- di ogni altro atto antecedente e/o conseguente, anche non conosciuto dalla ricorrente, che comunque leda gli interessi della stessa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con il presente ricorso la sig.ra EN (nella spiegata qualità di titolare dello stabilimento balneare “Da Romano” di Palombina) ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Ancona le ha ingiunto la demolizione di alcuni manufatti abusivi utilizzati per la gestione della struttura ricettiva;
- nelle more del giudizio la ricorrente, da un lato ha presentato domanda di accertamento di conformità delle opere de quibus (doc. allegato n. 3 all’atto di motivi aggiunti), dall’altro lato ha manifestato la volontà di rimuovere alcune delle opere per cui è giudizio (docc. allegati nn. 1 e 2 al deposito del Comune del 28 dicembre 2022). Queste due concomitanti sopravvenienze hanno determinato per tre volte il differimento della trattazione della causa, in attesa della definizione della pratica di sanatoria;
- all’udienza del 6 dicembre 2023 il Collegio ha reso nota alle parti presenti la volontà di definire il giudizio per quanto attiene alle opere spontaneamente rimosse dalla sig.ra EN, visto che in parte qua è inutile tenere in piedi il processo. I difensori presenti non hanno frapposto al riguardo alcuna obiezione, evidenziando per il resto che la definizione della pratica di sanatoria è stata ritardata dal fatto che l’Autorità Portuale di Ancona, oberata di alcuni importanti adempimenti istituzionali, non ha ancora rilasciato il necessario parere;
- ciò detto, il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili con riguardo alle opere abusive che nelle more del giudizio la ricorrente ha rimosso spontaneamente, mentre per il resto la trattazione della causa va differita all’udienza pubblica del 9 ottobre 2024.
La pronuncia sulle spese va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- in parte li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse;
- per il resto dispone il differimento della trattazione della causa all’udienza pubblica del 9 ottobre 2024;
- rinvia al definitivo ogni altra pronuncia in rito, sul merito e sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Capitanio | Giuseppe Daniele |
IL SEGRETARIO