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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2024, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RO ON nato a [...] il [...] CI UA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore generale, che si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito gli Avvocati DANIELE CAMEROTA, che ha depositato conclusioni scritte e note spese alle quali si riporta e l'Avv. MARINA CONDOLEO, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3200 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 13/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 20 aprile 2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa il 5 ottobre 2016 dal Tribunale di Napoli, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti comuni a SQ CO e NT PA e ha rideterminato in mitius la pena a loro irrogata, confermando nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità in concorso per i reati, entrambi commessi in danno di Giuseppe LE, di usura - di cui al capo v (artt. 110, 81, secondo comma, 644, quinto comma, n. 4, cod. pen.) ed estorsione, di cui al capo z (art. 629, secondo comma, in riferimento all'art. 628, terzo comma, cod. pen., nonché art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con I. n. 203 del 1991), quest'ultimo contestato in concorso pure con NC NE, separatamente giudicato. Sin dal primo grado del giudizio, è stata ritenuta sussistente -si ripete, solo con riguardo al reato di estorsione di cui al capo z)- l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., del metodo mafioso. 2. Avverso la sentenza di appello, è stato proposto, nell'interesse degli imputati, ricorso per cassazione per i motivi di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità degli imputati per il delitto di cui al capo z), con riguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa, ossia del LE. A tal proposito, si osserva: a) che nelle intercettazioni dei dialoghi tra quest'ultimo e il NE non vi è alcun riferimento ai ricorrenti e che i Giudici di merito avrebbero dovuto valutare anzitutto se, dall'istruttoria dibattimentale, fosse emerso un legame tra costoro e NC NE, in vista della valutazione di attendibilità della persona offesa;
b) che il collegamento, non documentato in alcun modo, tra il CO - che, secondo il LE, avrebbe prestato del denaro a quest'ultimo, chiedendo, prima, al PA e, poi, al NE di provvedere per suo conto all'incasso delle somme - e il NE, era stato ritenuto dimostrato da un'intercettazione tra il medesimo NE e un terzo soggetto, i quali, in data 11 novembre 2009, si erano recati in via Montagna Spaccata, n. 459, dove insisteva l'attività commerciale del figlio del CO: in quell'occasione, tuttavia, il CO non era presente;
c) che il dato era equivoco e spiegabile con l'attività estorsiva contestata al NE e al suo interlocutore;
d) che, d'altra parte, l'attività estorsiva in danno del LE da parte del NE era iniziata il successivo mese di dicembre del 2009; e) che la persona offesa LE, in disparte le difformità tra quanto dichiarato in fase di indagini e quanto riferito con «enorme difficoltà» in sede dibattimentale, non era stata in grado di ricostruire il tasso di 1 interesse applicato e l'esatto importo restituito al CO e aveva affermato di avere conosciuto il NE nel dicembre del 2009, quando invece da un distinto capo di imputazione (aa) emergeva una condotta estorsiva in suo danno, posta in essere dal medesimo NE e risalente al 2007, il che dimostrerebbe il difetto di credibilità della persona offesa e la illogicità della motivazione;
f) che illogicamente la sentenza impugnata aveva escluso un intento calunniatorio del LE, pur dando atto dell'esistenza di un giudizio civile promosso dal CO per il recupero delle somme prestate al LE, senza applicazione di alcun tasso di interesse. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (ora, art. 416-bis.1 cod. pen.), dal momento che era stato solo il NE a far riferimento alla sua appartenenza al clan, senza che il CO e il PA, mai inseriti in contesti criminali (giacché, anzi, il primo aveva anche denunciato episodi estorsivi in suo danno) fossero presenti. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta assoluta assenza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale si contestava la sussistenza dei presupposti di applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 644, quinto comma, n. 4, cod. pen. 3. Sono stati trasmessi motivi aggiunti nell'interesse del PA, con i quali: a) sub specie di vizio di motivazione, si contesta il concorso del ricorrente nel reato di usura, sia perché è illogico ritenere rispondente al vero la circostanza - emersa a sei anni dal prestito iniziale - che il denaro utilizzato per il prestito al LE fosse stato realmente fornito anche dal PA (detenuto alla data in cui è stato concesso), sia perché, in ogni caso, il tentativo di recupero posto in essere, secondo la persona offesa, dal ricorrente non era andato a buon fine, con la conseguenza che la condotta, alla stregua della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 42849 del 24/06/2014, Lagala, Rv. 262308), non può essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 644 cod. pen.; b) sub specie di vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, si osserva, quanto al delitto di estorsione, che quando, nel dicembre 2009, il NE si era recato presso il LE per recuperare il credito, il PA era detenuto da vari mesi, ossia dal maggio dello stesso anno e su tale profilo la sentenza impugnata non avrebbe argomentato adeguatamente, considerato pure che, nel dialogo richiamato dai Giudici di merito, NC NE e ED RO farebbero esclusivo riferimento al CO e non al PA, mancando la prova della colpevolezza di quest'ultimo; c) si lamenta violazione del divieto di reformatio in peius, per avere la Corte territoriale, nel rimodulare la pena a seguito del giudizio di equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche, applicato, ai sensi 2 rYg dell'art. 7 d.l. 152 del 1991, un aumento di pena di un anno e otto mesi di reclusione e di euro 400,00 di multa, rispetto all'originario aumento di sei mesi di reclusione e di 1.000,00 euro di multa;
d) si insiste nell'eccezione processuale svolta con l'atto di appello, per «omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso del giudizio di primo grado e dell'appello»: si rileva che i difensori nominati dall'imputato, detenuto per altra causa nel corso del giudizio di primo grado presso il carcere di Frosinone, non avevano mai ricevuto «alcuna notifica del giudizio de quo», a nulla rilevando la mancata dimostrazione della nomina di un diverso difensore di fiducia. Inoltre, l'appello era stato sottoscritto «da uno solo dei sovra citati difensori (Avv. Mazzola e Avv. Donzelli)» e tuttavia la notifica non era stata fatta ad entrambi. 4. Il procedimento, scaturente dalla separazione delle posizioni processuali del PA e del CO disposta, a seguito di richiesta di rinvio per legittimo impedimento, all'udienza del 4 luglio 2023, è stato trattato oralmente all'udienza del 13 settembre 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente esaminata la doglianza di carattere processuale prospettata nel quarto motivo aggiunto, che è inammissibile, in primis perché non deduce con chiarezza il fatto processuale posto a fondamento dell'eccezione. A quanto si può desumere, uno dei difensori del PA (il motivo aggiunto prima deduce del tutto genericamente, e senza alcuna indicazione nominativa, che "i difensori nominati non hanno mai ricevuto alcuna notifica del giudizio de quo", di poi afferma che la notifica non è stata fatta ad entrambi i difensori e, in particolare, al difensore di fiducia nominato dal PA mentre era detenuto;
in effetti la sequenza logica delle argomentazioni e della stessa risposta della Corte territoriale appare limitare l'eccezione alla mancata notifica al secondo difensore) non ha ricevuto la notifica del decreto di citazione. La Corte territoriale, sul punto, ha replicato che non emergeva documentazione dell'intervenuta nomina di un difensore diverso da quello che aveva assistito l'imputato in primo grado. Il tema è eluso dal motivo aggiunto, che si limita a sostenere - ma senza indicare alcuna ragione al riguardo - che l'obiezione della sentenza impugnata sarebbe irrilevante. Ferma l'inammissibilità per l'assoluta genericità di prospettazione alla stregua delle considerazioni sopra ricordate, va aggiunto che, comunque, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, in caso di omesso avviso di fissazione udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a 3 regime intermedio, che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, sicché la mancata proposizione dell'eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, sia presente o non (v., ad es., Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018, Intoppa, Rv. 274620 - 01). 2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile, dal momento che, in linea generale, le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non necessitano dì riscontri esterni, funzionali soltanto al vaglio di credibilità del testimone (v., ad es., Sez. 1, n. 7898 del 12/12/2019, dep. 2020, Hamil, Rv. 278499 - 03). In tale contesto, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano, nella sostanza, rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Ora, i profili fattuali evidenziati in ricorso, oltre a dedurre in termini assertivi - ossia, senza un puntuale aggancio ad obbiettive risultanze processuali - plurime considerazioni destinate semplicemente a prospettare una diversa ricostruzione difensiva dei fatti, sono privi di qualunque significato utile a destrutturare l'impianto logico delle argomentazioni dei giudici di merito (v. in particolare, da pag. 117 della 4 sentenza di primo grado, alla quale rinvia la decisione impugnata): ad esempio, dalla mancata prova diretta - frutto, in altri termini, di percezione diretta comunque conseguita - di un rapporto tra il NE e il CO, si pretende di trarre una smentita delle affermazioni della persona offesa, mentre, a tutto voler concedere, tale dato costituisce l'assenza di un riscontro, della cui sussistenza non si ravvisa, per quanto sopra detto, alcuna necessità. 3. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Va premesso che la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da . colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 - 02). Premesso che negli appelli proposti negli interessi degli attuali ricorrenti, il tema della consapevolezza delle modalità d'azione del NE non è oggetto di rilievi specifici, in ogni caso, e con valore assorbente, si osserva che del tutto razionalmente i Giudici di merito hanno correlato l'attribuzione della circostanza aggravante agli imputati in ragione del loro essersi affidati a un soggetto, la cui "affidabilità esecutiva" poteva logicamente essere fondata, secondo una valutazione ex ante, proprio in ragione delle modalità non ortodosse di richiesta dei pagamenti. 4. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata dà atto che la persona offesa era un commerciante ortofrutticolo in difficoltà economiche (v. p. 12). Ora, l'art. 644, quinto comma, n. 4, cod. pen. ha appunto riguardo al reato commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale e tale era il LE (v., tra 'l'altro, p. 124 e 128 della sentenza di primo grado). 5. Esaminando i restanti motivi aggiunti (al netto del quarto, esaminato supra sub 1), occorre premettere che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione. (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01). 5 In ogni caso - e per mera completezza, dal momento che il superiore rilievo è assorbente -, il primo motivo denuncia vizi motivazionali attraverso doglianze che in termini aspecifici investono la ricostruzione dei fatti, aspirando, per quanto sopra detto, ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in questa sede. Al riguardo, il ricorrente rammenta le conclusioni di questa Corte, secondo la quale risponde del delitto di concorso in usura - reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata -, il soggetto che, in un momento successivo alla formazione del patto usurario, ricevuto l'incarico di recuperare il credito, riesca ad ottenerne il pagamento, laddove invece, se il recupero non avviene, l'incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, atteso che, in tali casi, il momento consumativo dell'usura rimane quello originario della pattuizione (Sez. 5, n. 42849 del 24/06/2014, Lagala, Rv. 262308 - 01). Ora, a p. 128 della sentenza di primo grado emerge che il PA ha ammesso di aver consegnato al CO un assegno di 2.500 euro che il LE gli aveva dato. Il secondo e il terzo motivo aggiunto sono del tutto estranei ai profili di censura dedotti con il ricorso originario. 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in 'favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile associazione Pianura per la legalità, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/09/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore generale, che si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito gli Avvocati DANIELE CAMEROTA, che ha depositato conclusioni scritte e note spese alle quali si riporta e l'Avv. MARINA CONDOLEO, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3200 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 13/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 20 aprile 2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa il 5 ottobre 2016 dal Tribunale di Napoli, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti comuni a SQ CO e NT PA e ha rideterminato in mitius la pena a loro irrogata, confermando nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità in concorso per i reati, entrambi commessi in danno di Giuseppe LE, di usura - di cui al capo v (artt. 110, 81, secondo comma, 644, quinto comma, n. 4, cod. pen.) ed estorsione, di cui al capo z (art. 629, secondo comma, in riferimento all'art. 628, terzo comma, cod. pen., nonché art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con I. n. 203 del 1991), quest'ultimo contestato in concorso pure con NC NE, separatamente giudicato. Sin dal primo grado del giudizio, è stata ritenuta sussistente -si ripete, solo con riguardo al reato di estorsione di cui al capo z)- l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., del metodo mafioso. 2. Avverso la sentenza di appello, è stato proposto, nell'interesse degli imputati, ricorso per cassazione per i motivi di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità degli imputati per il delitto di cui al capo z), con riguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa, ossia del LE. A tal proposito, si osserva: a) che nelle intercettazioni dei dialoghi tra quest'ultimo e il NE non vi è alcun riferimento ai ricorrenti e che i Giudici di merito avrebbero dovuto valutare anzitutto se, dall'istruttoria dibattimentale, fosse emerso un legame tra costoro e NC NE, in vista della valutazione di attendibilità della persona offesa;
b) che il collegamento, non documentato in alcun modo, tra il CO - che, secondo il LE, avrebbe prestato del denaro a quest'ultimo, chiedendo, prima, al PA e, poi, al NE di provvedere per suo conto all'incasso delle somme - e il NE, era stato ritenuto dimostrato da un'intercettazione tra il medesimo NE e un terzo soggetto, i quali, in data 11 novembre 2009, si erano recati in via Montagna Spaccata, n. 459, dove insisteva l'attività commerciale del figlio del CO: in quell'occasione, tuttavia, il CO non era presente;
c) che il dato era equivoco e spiegabile con l'attività estorsiva contestata al NE e al suo interlocutore;
d) che, d'altra parte, l'attività estorsiva in danno del LE da parte del NE era iniziata il successivo mese di dicembre del 2009; e) che la persona offesa LE, in disparte le difformità tra quanto dichiarato in fase di indagini e quanto riferito con «enorme difficoltà» in sede dibattimentale, non era stata in grado di ricostruire il tasso di 1 interesse applicato e l'esatto importo restituito al CO e aveva affermato di avere conosciuto il NE nel dicembre del 2009, quando invece da un distinto capo di imputazione (aa) emergeva una condotta estorsiva in suo danno, posta in essere dal medesimo NE e risalente al 2007, il che dimostrerebbe il difetto di credibilità della persona offesa e la illogicità della motivazione;
f) che illogicamente la sentenza impugnata aveva escluso un intento calunniatorio del LE, pur dando atto dell'esistenza di un giudizio civile promosso dal CO per il recupero delle somme prestate al LE, senza applicazione di alcun tasso di interesse. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (ora, art. 416-bis.1 cod. pen.), dal momento che era stato solo il NE a far riferimento alla sua appartenenza al clan, senza che il CO e il PA, mai inseriti in contesti criminali (giacché, anzi, il primo aveva anche denunciato episodi estorsivi in suo danno) fossero presenti. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta assoluta assenza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale si contestava la sussistenza dei presupposti di applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 644, quinto comma, n. 4, cod. pen. 3. Sono stati trasmessi motivi aggiunti nell'interesse del PA, con i quali: a) sub specie di vizio di motivazione, si contesta il concorso del ricorrente nel reato di usura, sia perché è illogico ritenere rispondente al vero la circostanza - emersa a sei anni dal prestito iniziale - che il denaro utilizzato per il prestito al LE fosse stato realmente fornito anche dal PA (detenuto alla data in cui è stato concesso), sia perché, in ogni caso, il tentativo di recupero posto in essere, secondo la persona offesa, dal ricorrente non era andato a buon fine, con la conseguenza che la condotta, alla stregua della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 42849 del 24/06/2014, Lagala, Rv. 262308), non può essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 644 cod. pen.; b) sub specie di vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, si osserva, quanto al delitto di estorsione, che quando, nel dicembre 2009, il NE si era recato presso il LE per recuperare il credito, il PA era detenuto da vari mesi, ossia dal maggio dello stesso anno e su tale profilo la sentenza impugnata non avrebbe argomentato adeguatamente, considerato pure che, nel dialogo richiamato dai Giudici di merito, NC NE e ED RO farebbero esclusivo riferimento al CO e non al PA, mancando la prova della colpevolezza di quest'ultimo; c) si lamenta violazione del divieto di reformatio in peius, per avere la Corte territoriale, nel rimodulare la pena a seguito del giudizio di equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche, applicato, ai sensi 2 rYg dell'art. 7 d.l. 152 del 1991, un aumento di pena di un anno e otto mesi di reclusione e di euro 400,00 di multa, rispetto all'originario aumento di sei mesi di reclusione e di 1.000,00 euro di multa;
d) si insiste nell'eccezione processuale svolta con l'atto di appello, per «omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso del giudizio di primo grado e dell'appello»: si rileva che i difensori nominati dall'imputato, detenuto per altra causa nel corso del giudizio di primo grado presso il carcere di Frosinone, non avevano mai ricevuto «alcuna notifica del giudizio de quo», a nulla rilevando la mancata dimostrazione della nomina di un diverso difensore di fiducia. Inoltre, l'appello era stato sottoscritto «da uno solo dei sovra citati difensori (Avv. Mazzola e Avv. Donzelli)» e tuttavia la notifica non era stata fatta ad entrambi. 4. Il procedimento, scaturente dalla separazione delle posizioni processuali del PA e del CO disposta, a seguito di richiesta di rinvio per legittimo impedimento, all'udienza del 4 luglio 2023, è stato trattato oralmente all'udienza del 13 settembre 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente esaminata la doglianza di carattere processuale prospettata nel quarto motivo aggiunto, che è inammissibile, in primis perché non deduce con chiarezza il fatto processuale posto a fondamento dell'eccezione. A quanto si può desumere, uno dei difensori del PA (il motivo aggiunto prima deduce del tutto genericamente, e senza alcuna indicazione nominativa, che "i difensori nominati non hanno mai ricevuto alcuna notifica del giudizio de quo", di poi afferma che la notifica non è stata fatta ad entrambi i difensori e, in particolare, al difensore di fiducia nominato dal PA mentre era detenuto;
in effetti la sequenza logica delle argomentazioni e della stessa risposta della Corte territoriale appare limitare l'eccezione alla mancata notifica al secondo difensore) non ha ricevuto la notifica del decreto di citazione. La Corte territoriale, sul punto, ha replicato che non emergeva documentazione dell'intervenuta nomina di un difensore diverso da quello che aveva assistito l'imputato in primo grado. Il tema è eluso dal motivo aggiunto, che si limita a sostenere - ma senza indicare alcuna ragione al riguardo - che l'obiezione della sentenza impugnata sarebbe irrilevante. Ferma l'inammissibilità per l'assoluta genericità di prospettazione alla stregua delle considerazioni sopra ricordate, va aggiunto che, comunque, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, in caso di omesso avviso di fissazione udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a 3 regime intermedio, che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, sicché la mancata proposizione dell'eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, sia presente o non (v., ad es., Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018, Intoppa, Rv. 274620 - 01). 2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile, dal momento che, in linea generale, le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non necessitano dì riscontri esterni, funzionali soltanto al vaglio di credibilità del testimone (v., ad es., Sez. 1, n. 7898 del 12/12/2019, dep. 2020, Hamil, Rv. 278499 - 03). In tale contesto, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano, nella sostanza, rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Ora, i profili fattuali evidenziati in ricorso, oltre a dedurre in termini assertivi - ossia, senza un puntuale aggancio ad obbiettive risultanze processuali - plurime considerazioni destinate semplicemente a prospettare una diversa ricostruzione difensiva dei fatti, sono privi di qualunque significato utile a destrutturare l'impianto logico delle argomentazioni dei giudici di merito (v. in particolare, da pag. 117 della 4 sentenza di primo grado, alla quale rinvia la decisione impugnata): ad esempio, dalla mancata prova diretta - frutto, in altri termini, di percezione diretta comunque conseguita - di un rapporto tra il NE e il CO, si pretende di trarre una smentita delle affermazioni della persona offesa, mentre, a tutto voler concedere, tale dato costituisce l'assenza di un riscontro, della cui sussistenza non si ravvisa, per quanto sopra detto, alcuna necessità. 3. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Va premesso che la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da . colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 - 02). Premesso che negli appelli proposti negli interessi degli attuali ricorrenti, il tema della consapevolezza delle modalità d'azione del NE non è oggetto di rilievi specifici, in ogni caso, e con valore assorbente, si osserva che del tutto razionalmente i Giudici di merito hanno correlato l'attribuzione della circostanza aggravante agli imputati in ragione del loro essersi affidati a un soggetto, la cui "affidabilità esecutiva" poteva logicamente essere fondata, secondo una valutazione ex ante, proprio in ragione delle modalità non ortodosse di richiesta dei pagamenti. 4. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata dà atto che la persona offesa era un commerciante ortofrutticolo in difficoltà economiche (v. p. 12). Ora, l'art. 644, quinto comma, n. 4, cod. pen. ha appunto riguardo al reato commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale e tale era il LE (v., tra 'l'altro, p. 124 e 128 della sentenza di primo grado). 5. Esaminando i restanti motivi aggiunti (al netto del quarto, esaminato supra sub 1), occorre premettere che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione. (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01). 5 In ogni caso - e per mera completezza, dal momento che il superiore rilievo è assorbente -, il primo motivo denuncia vizi motivazionali attraverso doglianze che in termini aspecifici investono la ricostruzione dei fatti, aspirando, per quanto sopra detto, ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in questa sede. Al riguardo, il ricorrente rammenta le conclusioni di questa Corte, secondo la quale risponde del delitto di concorso in usura - reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata -, il soggetto che, in un momento successivo alla formazione del patto usurario, ricevuto l'incarico di recuperare il credito, riesca ad ottenerne il pagamento, laddove invece, se il recupero non avviene, l'incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, atteso che, in tali casi, il momento consumativo dell'usura rimane quello originario della pattuizione (Sez. 5, n. 42849 del 24/06/2014, Lagala, Rv. 262308 - 01). Ora, a p. 128 della sentenza di primo grado emerge che il PA ha ammesso di aver consegnato al CO un assegno di 2.500 euro che il LE gli aveva dato. Il secondo e il terzo motivo aggiunto sono del tutto estranei ai profili di censura dedotti con il ricorso originario. 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in 'favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile associazione Pianura per la legalità, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/09/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente