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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1760/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1760/2018 R.G. vertente tra già Parte_1 Parte_2
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Federico Jorio;
appellante
e
(P. I.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Zagarese;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 564/2018 del Tribunale di ST, pubblicata il 20.06.2018, avente ad oggetto opposizione a D.I..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento dello spiegato appello: riformare la sentenza emessa dal
Tribunale di ST n. 564 del 20 giugno 2018 notificata il 24 luglio 2018 a mezzo pec limitatamente ai capi indicati ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 e per l'effetto
1 accertare e dichiarare il diritto di credito fatto valere nel primitivo decreto ingiuntivo opposto e reiterato in sede di opposizione, e per l'effetto rigettare la spiegata domanda di primo grado per come ex adverso formulata. Con condanna alle spese ed alle competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l' On. Corte d'Appello di Catanzaro, rigettata ogni contraria istanza, a conferma della sentenza n. 564/2018 emessa dal Tribunale
Ordinario di ST in data 20.6.2018;- preliminarmente dichiarare inammissibile l' appello per violazione della L. 134/2012 la sentenza di I grado n.
564/2018, emessa dal Tribunale di ST in data 20.6.2018 , con conseguente conferma della revoca del decreto ingiuntivo 346/2013 emesso dal Tribunale di
ST - con il favore delle distraende spese e competenze del doppio grado di giudizio, gradatamente da compensarsi”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso del 26.07.2013 chiedeva al Tribunale di ST Parte_1 ingiunzione di pagamento nei confronti della per la somma di € CP_1
81.027,00 a titolo di corrispettivo per prestazioni di consulenza e progettazione economico-finanziaria, nonché di gestione dell'istruttoria della procedura finalizzata all'ottenimento di un finanziamento pubblico concesso a aderente al CP_1
giusta contratto di programma sottoscritto in data Parte_3
16.12.2002 tra il Ministero delle Attività Produttive, il citato e le imprese Parte_3 consorziate, incarico conferito in data 23.10.2002 in relazione al quale era stato convenuto un compenso pari al 2,7% oltre Iva dell'investimento complessivamente previsto. Esponeva che aderente al aveva ceduto CP_1 Parte_3
a favore di quale suo general contractor, il contributo pubblico decretato e CP_2 concesso;
che con contratto di espromissione del 16.01.2006 Imcos s.r.l. aveva assunto a suo carico il pagamento delle prestazioni fornite da al Pt_1 Parte_3
tra cui la , obbligandosi a corrispondere il compenso pattuito al
[...] CP_1 momento dell'erogazione della prima rata di finanziamento;
che all'art. 3 del contratto di espromissione era stato convenuto di non liberare il debitore originario;
che il credito maturato da isultava dall'estratto autentico del libro giornale. Pt_1
Il Tribunale adito, con decreto n. 346/2013, ordinava alla di pagare CP_1 alla la sopracitata somma richiesta, oltre interessi di mora, spese e Parte_1 competenze di procedura.
2 Avverso detto decreto proponeva opposizione la deducendo: di non CP_1 aver mai aderito al ma al diverso Imprese Parte_3 Parte_3 Parte_3 avente P.I. e di non aver mai conferito alcun incarico a E.R.M. già P.IVA_3
, come peraltro dimostrato dalla mancanza in atti del presunto Parte_2 mandato;
di non aver partecipato all'atto di espromissione del 16.01.2006; di non aver mai ricevuto regolare fattura;
che il credito era comunque prescritto. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'avversa pretesa, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva la hiedendo il rigetto dell'opposizione, perché infondata in Pt_1 fatto e in diritto.
Con la prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. chiedeva anche il CP_1 risarcimento per il danno all'immagine, mentre con la terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. eccepiva l'improcedibilità per l'assenza di nel Pt_1 procedimento di mediazione.
La causa veniva istruita documentalmente e con sentenza n. 564/2018 il Tribunale così statuiva: “
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo
n. 346/2013 emesso dal Tribunale di ST in data 4 ottobre 2013 e rigetta la domanda proposta da parte opposta;
2. Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte da parte opponente;
3. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opponente;
4. Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opponente per il presente giudizio che liquida in euro 442,58 per esborsi ed euro 7.900,00 (di cui euro 2.400,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 4.000,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Ettore Zagarese”.
Segnatamente, il Tribunale, respinta l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per omessa presenza di l tentativo di mediazione, dichiarava Pt_1
l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte da parte opponente per la prima volta soltanto con le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., quindi tardivamente.
Accoglieva, invece, l'opposizione ritenendo che la società opposta non avesse assolto all'onere di provare il titolo posto a fondamento della pretesa azionata. Al riguardo osservava innanzitutto che al contratto di espromissione del 16 gennaio
2006 non aveva partecipato la società opponente, per cui il contratto stesso non
3 vincolava in alcun modo . Rilevava poi che anche la lettera di mandato del CP_1
23.10.2002 prodotta da on la seconda memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, Pt_1
c.p.c. doveva ritenersi del tutto inefficace, in quanto sottoscritta da soggetto privo della rappresentanza della società opponente, tale . Evidenziava Persona_1 che dall'esame della visura storica della società opponente risultava che all'epoca del rilascio del citato mandato l'amministratore unico e legale rappresentante di era , in carica dal 9 febbraio 1998 al 27 dicembre 2005; che CP_1 Persona_2 inoltre il citato , nel qualificarsi legale rappresentante della , ne Per_1 CP_1 indicava la sede in Cosenza, via Panebianco n. 293, mentre dalla visura storica della società opponente risultava che la stessa aveva sempre avuto sede in Corigliano e precisamente, al 23 ottobre 2002, in via San Francesco d'Assisi; che oltretutto, per quanto era dato leggere nell'estratto del libro giornale depositato da n sede Pt_1 monitoria, al civico n. 293 di via Panebianco in Cosenza si trovava la sede della società , vale a dire il soggetto al quale avrebbe conferito il Parte_2 CP_1 mandato in controversia. Il giudice di prime cure escludeva poi che la prova del titolo potesse trarsi dalle scritture contabili depositate da parte opposta in sede monitoria, in quanto inattendibili. Osservava, in particolare, che non era stato depositato un estratto autentico di dette scritture e che all'indicazione nel registro contabile del credito verso , datata 31 dicembre 2002, non corrispondeva l'emissione di CP_1 alcuna fattura, essendo l'unico atto prodotto una nota pro-forma del 12 novembre
2007 emessa da non da . Pt_1 Parte_2
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
24.09.2018, denunciando: violazione dell'art. 112 e 115 c.p.c. - errata Parte_1 qualificazione della prova – mancata contestazione della pretesa fatta valere. Il
Tribunale aveva commesso un errore decisivo affermando che al contratto di espromissione del 16 gennaio 2006 la non aveva partecipato. Rilevava CP_1
l'appellante che dalla mera lettura di detto contratto si evinceva che: a) la CP_1 aveva inteso partecipare all'accordo contrattuale attraverso un procuratore,
[...]
, costituitosi anche per altre società intervenute;
b) tra i firmatari del CP_3 contratto di espromissione vi era anche il dott. , il quale, sebbene fosse Persona_2 costituto quale rappresentante della , all'epoca rivestiva Controparte_4 la qualifica di legale rappresentante della L'art. 2 del contratto di CP_1 espromissione statuiva inequivocabilmente l'assunzione da parte della Imcos s.r.l. di tutti i debiti nei confronti della società opposta e l'art. 3 prevedeva espressamente
4 che: “la (ora e la Parte_2 Parte_1 Controparte_4
dichiarano di non liberare i debitori originari dalle loro obbligazioni, pertanto
[...] la IMCOS S.R.L. assume irrevocabilmente il predetto debito complessivamente inteso in via solidale con la (…) con espressa rinuncia delle CP_1 espromissarie a qualsivoglia forma di preventiva escussione”. Quanto al contratto di mandato, osservava l'appellante che lo stesso non solo non era mai stato formalmente disconosciuto dalla avversa difesa, ma era stato integralmente attuato ed i suoi benefici erano stati fatti propri dalla società appellata. Lo stesso contratto di mandato era stato concluso con due mandatari, la e la società Parte_1 [...] di RA , quest'ultimo intervenuto anche quale amministratore e CP_4 Per_2 legale rappresentante della Inoltre la nel corso del giudizio CP_1 CP_1 non aveva mai negato di aver percepito i finanziamenti provenienti dal contratto di programma, per la cui partecipazione era stato conferito specifico mandato alla
[...]
Pertanto, una volta ricevuta la prima tranche di finanziamento da Parte_2 parte del Ministero, la avrebbe dovuto corrispondere immediatamente gli CP_1 importi dovuti alla a titolo di compenso per l'attività di cui aveva Parte_1 beneficiato. In presenza di una non contestazione/ammissione da parte della società opponente, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provata la pretesa creditizia fatta valere mediante il decreto ingiuntivo opposto, in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.. Inoltre risultava documentalmente smentita l'ulteriore circostanza asserita dalla società opponente e relativa alla sua mancata adesione al Quanto alla attendibilità delle scritture contabili, Parte_3 ad avviso dell'appellante, la sentenza presentava una serie di incongruenze. La società all'epoca dei fatti aveva registrato nelle Parte_1 Parte_2 proprie scritture contabili tra i ricavi il credito che avrebbe dovuto fatturare all'atto del suo effettivo incasso come “fattura da emettere”; a tale primo profilo, del tutto trascurato dal Tribunale di primo grado, se ne aggiungeva un secondo, rappresentato dal fatto che la dichiarazione di conformità resa dal creditore procedente ed autenticata dal notaio, costituiva un atto idoneo a dimostrare la attendibilità della scrittura contabile e per esso del credito, atteso che trattavasi di bilanci approvati e depositati presso la Camera di Commercio, dotati quindi di una certa fede privilegiata;
a nulla rilevava il fatto che il creditore avesse prodotto una nota pro- forma, atteso che la in quanto assoggettata al principio di cassa e non di Parte_1 competenza, era tenuta ad emettere la relativa fattura allorquando si realizzava
5 l'incasso ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72. Chiedeva, quindi, previa concessione della sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, che in riforma di detta sentenza venisse accertato e dichiarato il diritto di credito fatto valere nel primitivo decreto ingiuntivo opposto e reiterato in sede di opposizione.
Si costituiva in data 22.01.2019 la la quale eccepiva la inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e comunque la sua infondatezza, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 04.02.2029, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 22.01.2019, la Corte dichiarava inammissibile la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del 13.07.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 30.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari.
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
6 § 3. Le valutazioni della Corte.
3.1. L'appello non è meritevole di accoglimento.
Correttamente il giudice di primo grado ha escluso qualsivoglia efficacia nei confronti della del contratto di espromissione del 16.01.2006. Assume CP_1
l'appellante che la avrebbe partecipato all'accordo contrattuale CP_1 attraverso un procuratore, , costituitosi anche per altre società CP_3 intervenute e che tra i firmatari del contratto di espromissione vi era anche il dott.
, il quale, sebbene fosse costituto quale rappresentante della Persona_2 [...] di , all'epoca rivestiva la qualifica di legale rappresentante della CP_4 Persona_2
CP_1
Detti rilievi sono privi di pregio. Invero, dall'esame del contratto del 16.10.2006 si evince che allo stesso hanno partecipato unicamente la (poi Parte_2
Contro
, la , in persona del legale rappresentante Pt_1 Controparte_4
e la Imcos s.r.l.; non vi è traccia della partecipazione di tale Persona_2 CP_3
il sig. è intervenuto nella qualità di legale rappresentante della
[...] Persona_2 di e comunque all'epoca non rivestiva la carica di legale CP_4 Persona_2 rappresentane della per essere cessato con atto del 16/12/2005 trascritto presso CP_1 la Camera di Commercio in data 27/12/2005.
3.2. Infondate si appalesano anche le censure svolte dall'appellante con riferimento alla ritenuta inefficacia della lettera di mandato del 23.10.2002. Osserva, innanzitutto, la Corte che la società oggi appellata con l'opposizione a decreto ingiuntivo ha disconosciuto di aver mai conferito incarico alla er la gestione Pt_1 della procedura di finanziamento, il che smentisce l'assunto dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di applicare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.. Né l'operatività di detto principio può farsi discendere dal fatto che la nel corso del giudizio non avrebbe mai negato di aver percepito i CP_1 finanziamenti provenienti dal contratto di programma del 16.12.2002, in quanto ciò che risulta controverso è l'attività di consulenza e assistenza asseritamente svolta dalla n favore della . Pt_1 CP_1
Ciò posto, la società appellante nulla ha dedotto in ordine alle anomalie evidenziate dal giudice di prime cure a sostegno della inefficacia del mandato del
23.10.2002 (mancanza della qualità di legale rappresentante in capo a Per_1
, soggetto del tutto assente dalla compagine societaria, e indicazione da
[...] parte dello stesso della sede della , anzichè in Corigliano, in Cosenza, via CP_1
7 Panebianco n. 293, che era invece la sede della ). Si deve quindi Parte_2 concordare col primo giudice nel ritenere che il mandato del 23.10.2002 non possa essere validamente invocato quale prova del credito azionato in monitorio.
3.3. Con un ulteriore argomento parte appellante afferma che il primo giudice è incorso in errore allorquando ha escluso l'attendibilità delle scritture contabili da essa depositate poiché non sarebbe stato prodotto un estratto autentico delle stesse, avendo il notaio soltanto attestato la dichiarazione di conformità resa dal legale rappresentante della società, e nella contabilità della non sarebbe stata CP_1 registrata alcuna fattura emessa della che si era limitata a produrre una Parte_1 nota pro-forma del 12 novembre 2007. Dichiara infatti la di avere Parte_1 registrato nelle proprie scritture contabili tra i ricavi il credito che avrebbe dovuto fatturare all'atto del suo effettivo incasso come “fattura da emettere”; che in quanto assoggettata al principio di cassa e non di competenza, era tenuta ad emettere la relativa fattura allorquando si fosse realizzato l'incasso ai sensi dell'art. 6 del DPR
633/72; che la dichiarazione di conformità resa dal creditore procedente ed autenticata dal notaio costituiva un atto idoneo a dimostrare l'attendibilità della scrittura contabile e per esso del credito, trattandosi di bilanci approvati e depositati presso la Camera di Commercio, dotati quindi di una certa fede privilegiata.
Neanche tale ultima censura coglie nel segno.
Circa l'efficacia delle scritture contabili, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno normalmente prova contro l'imprenditore che le produce;
esse possono far prova anche a favore dell'imprenditore solo nel senso di concorrere, quale mero elemento indiziario, a concretare, insieme con altre risultanze, una valida prova per presunzione (cfr. Cass. 9968/2016).
Nel caso di specie, c'è una contestazione precisa che inerisce il conferimento dell'incarico e lo svolgimento della prestazione, di fronte alla quale i soli estratti non possono supplire la piena prova.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata dev'essere integralmente confermata.
4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza, pertanto l'appellante, va condannata alla rifusione CP_5 delle spese del secondo grado di giudizio in favore della CP_1
8 Tenuto conto delle questioni trattate, della natura della presente pronuncia e dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornato con D.M. 147/2022, esse paiono congruamente liquidabili in complessivi €7.160,00, oltre accessori.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma
1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione notificata il 24 settembre 2018, nei confronti di in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di ST n. 564/2018 pubblicata in data 20.06.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Ettore Zagarese dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1760/2018 R.G. vertente tra già Parte_1 Parte_2
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Federico Jorio;
appellante
e
(P. I.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Zagarese;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 564/2018 del Tribunale di ST, pubblicata il 20.06.2018, avente ad oggetto opposizione a D.I..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, in accoglimento dello spiegato appello: riformare la sentenza emessa dal
Tribunale di ST n. 564 del 20 giugno 2018 notificata il 24 luglio 2018 a mezzo pec limitatamente ai capi indicati ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 e per l'effetto
1 accertare e dichiarare il diritto di credito fatto valere nel primitivo decreto ingiuntivo opposto e reiterato in sede di opposizione, e per l'effetto rigettare la spiegata domanda di primo grado per come ex adverso formulata. Con condanna alle spese ed alle competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l' On. Corte d'Appello di Catanzaro, rigettata ogni contraria istanza, a conferma della sentenza n. 564/2018 emessa dal Tribunale
Ordinario di ST in data 20.6.2018;- preliminarmente dichiarare inammissibile l' appello per violazione della L. 134/2012 la sentenza di I grado n.
564/2018, emessa dal Tribunale di ST in data 20.6.2018 , con conseguente conferma della revoca del decreto ingiuntivo 346/2013 emesso dal Tribunale di
ST - con il favore delle distraende spese e competenze del doppio grado di giudizio, gradatamente da compensarsi”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso del 26.07.2013 chiedeva al Tribunale di ST Parte_1 ingiunzione di pagamento nei confronti della per la somma di € CP_1
81.027,00 a titolo di corrispettivo per prestazioni di consulenza e progettazione economico-finanziaria, nonché di gestione dell'istruttoria della procedura finalizzata all'ottenimento di un finanziamento pubblico concesso a aderente al CP_1
giusta contratto di programma sottoscritto in data Parte_3
16.12.2002 tra il Ministero delle Attività Produttive, il citato e le imprese Parte_3 consorziate, incarico conferito in data 23.10.2002 in relazione al quale era stato convenuto un compenso pari al 2,7% oltre Iva dell'investimento complessivamente previsto. Esponeva che aderente al aveva ceduto CP_1 Parte_3
a favore di quale suo general contractor, il contributo pubblico decretato e CP_2 concesso;
che con contratto di espromissione del 16.01.2006 Imcos s.r.l. aveva assunto a suo carico il pagamento delle prestazioni fornite da al Pt_1 Parte_3
tra cui la , obbligandosi a corrispondere il compenso pattuito al
[...] CP_1 momento dell'erogazione della prima rata di finanziamento;
che all'art. 3 del contratto di espromissione era stato convenuto di non liberare il debitore originario;
che il credito maturato da isultava dall'estratto autentico del libro giornale. Pt_1
Il Tribunale adito, con decreto n. 346/2013, ordinava alla di pagare CP_1 alla la sopracitata somma richiesta, oltre interessi di mora, spese e Parte_1 competenze di procedura.
2 Avverso detto decreto proponeva opposizione la deducendo: di non CP_1 aver mai aderito al ma al diverso Imprese Parte_3 Parte_3 Parte_3 avente P.I. e di non aver mai conferito alcun incarico a E.R.M. già P.IVA_3
, come peraltro dimostrato dalla mancanza in atti del presunto Parte_2 mandato;
di non aver partecipato all'atto di espromissione del 16.01.2006; di non aver mai ricevuto regolare fattura;
che il credito era comunque prescritto. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'avversa pretesa, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva la hiedendo il rigetto dell'opposizione, perché infondata in Pt_1 fatto e in diritto.
Con la prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. chiedeva anche il CP_1 risarcimento per il danno all'immagine, mentre con la terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. eccepiva l'improcedibilità per l'assenza di nel Pt_1 procedimento di mediazione.
La causa veniva istruita documentalmente e con sentenza n. 564/2018 il Tribunale così statuiva: “
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo
n. 346/2013 emesso dal Tribunale di ST in data 4 ottobre 2013 e rigetta la domanda proposta da parte opposta;
2. Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte da parte opponente;
3. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opponente;
4. Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opponente per il presente giudizio che liquida in euro 442,58 per esborsi ed euro 7.900,00 (di cui euro 2.400,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 4.000,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Ettore Zagarese”.
Segnatamente, il Tribunale, respinta l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per omessa presenza di l tentativo di mediazione, dichiarava Pt_1
l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte da parte opponente per la prima volta soltanto con le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., quindi tardivamente.
Accoglieva, invece, l'opposizione ritenendo che la società opposta non avesse assolto all'onere di provare il titolo posto a fondamento della pretesa azionata. Al riguardo osservava innanzitutto che al contratto di espromissione del 16 gennaio
2006 non aveva partecipato la società opponente, per cui il contratto stesso non
3 vincolava in alcun modo . Rilevava poi che anche la lettera di mandato del CP_1
23.10.2002 prodotta da on la seconda memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, Pt_1
c.p.c. doveva ritenersi del tutto inefficace, in quanto sottoscritta da soggetto privo della rappresentanza della società opponente, tale . Evidenziava Persona_1 che dall'esame della visura storica della società opponente risultava che all'epoca del rilascio del citato mandato l'amministratore unico e legale rappresentante di era , in carica dal 9 febbraio 1998 al 27 dicembre 2005; che CP_1 Persona_2 inoltre il citato , nel qualificarsi legale rappresentante della , ne Per_1 CP_1 indicava la sede in Cosenza, via Panebianco n. 293, mentre dalla visura storica della società opponente risultava che la stessa aveva sempre avuto sede in Corigliano e precisamente, al 23 ottobre 2002, in via San Francesco d'Assisi; che oltretutto, per quanto era dato leggere nell'estratto del libro giornale depositato da n sede Pt_1 monitoria, al civico n. 293 di via Panebianco in Cosenza si trovava la sede della società , vale a dire il soggetto al quale avrebbe conferito il Parte_2 CP_1 mandato in controversia. Il giudice di prime cure escludeva poi che la prova del titolo potesse trarsi dalle scritture contabili depositate da parte opposta in sede monitoria, in quanto inattendibili. Osservava, in particolare, che non era stato depositato un estratto autentico di dette scritture e che all'indicazione nel registro contabile del credito verso , datata 31 dicembre 2002, non corrispondeva l'emissione di CP_1 alcuna fattura, essendo l'unico atto prodotto una nota pro-forma del 12 novembre
2007 emessa da non da . Pt_1 Parte_2
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
24.09.2018, denunciando: violazione dell'art. 112 e 115 c.p.c. - errata Parte_1 qualificazione della prova – mancata contestazione della pretesa fatta valere. Il
Tribunale aveva commesso un errore decisivo affermando che al contratto di espromissione del 16 gennaio 2006 la non aveva partecipato. Rilevava CP_1
l'appellante che dalla mera lettura di detto contratto si evinceva che: a) la CP_1 aveva inteso partecipare all'accordo contrattuale attraverso un procuratore,
[...]
, costituitosi anche per altre società intervenute;
b) tra i firmatari del CP_3 contratto di espromissione vi era anche il dott. , il quale, sebbene fosse Persona_2 costituto quale rappresentante della , all'epoca rivestiva Controparte_4 la qualifica di legale rappresentante della L'art. 2 del contratto di CP_1 espromissione statuiva inequivocabilmente l'assunzione da parte della Imcos s.r.l. di tutti i debiti nei confronti della società opposta e l'art. 3 prevedeva espressamente
4 che: “la (ora e la Parte_2 Parte_1 Controparte_4
dichiarano di non liberare i debitori originari dalle loro obbligazioni, pertanto
[...] la IMCOS S.R.L. assume irrevocabilmente il predetto debito complessivamente inteso in via solidale con la (…) con espressa rinuncia delle CP_1 espromissarie a qualsivoglia forma di preventiva escussione”. Quanto al contratto di mandato, osservava l'appellante che lo stesso non solo non era mai stato formalmente disconosciuto dalla avversa difesa, ma era stato integralmente attuato ed i suoi benefici erano stati fatti propri dalla società appellata. Lo stesso contratto di mandato era stato concluso con due mandatari, la e la società Parte_1 [...] di RA , quest'ultimo intervenuto anche quale amministratore e CP_4 Per_2 legale rappresentante della Inoltre la nel corso del giudizio CP_1 CP_1 non aveva mai negato di aver percepito i finanziamenti provenienti dal contratto di programma, per la cui partecipazione era stato conferito specifico mandato alla
[...]
Pertanto, una volta ricevuta la prima tranche di finanziamento da Parte_2 parte del Ministero, la avrebbe dovuto corrispondere immediatamente gli CP_1 importi dovuti alla a titolo di compenso per l'attività di cui aveva Parte_1 beneficiato. In presenza di una non contestazione/ammissione da parte della società opponente, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provata la pretesa creditizia fatta valere mediante il decreto ingiuntivo opposto, in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.. Inoltre risultava documentalmente smentita l'ulteriore circostanza asserita dalla società opponente e relativa alla sua mancata adesione al Quanto alla attendibilità delle scritture contabili, Parte_3 ad avviso dell'appellante, la sentenza presentava una serie di incongruenze. La società all'epoca dei fatti aveva registrato nelle Parte_1 Parte_2 proprie scritture contabili tra i ricavi il credito che avrebbe dovuto fatturare all'atto del suo effettivo incasso come “fattura da emettere”; a tale primo profilo, del tutto trascurato dal Tribunale di primo grado, se ne aggiungeva un secondo, rappresentato dal fatto che la dichiarazione di conformità resa dal creditore procedente ed autenticata dal notaio, costituiva un atto idoneo a dimostrare la attendibilità della scrittura contabile e per esso del credito, atteso che trattavasi di bilanci approvati e depositati presso la Camera di Commercio, dotati quindi di una certa fede privilegiata;
a nulla rilevava il fatto che il creditore avesse prodotto una nota pro- forma, atteso che la in quanto assoggettata al principio di cassa e non di Parte_1 competenza, era tenuta ad emettere la relativa fattura allorquando si realizzava
5 l'incasso ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72. Chiedeva, quindi, previa concessione della sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, che in riforma di detta sentenza venisse accertato e dichiarato il diritto di credito fatto valere nel primitivo decreto ingiuntivo opposto e reiterato in sede di opposizione.
Si costituiva in data 22.01.2019 la la quale eccepiva la inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e comunque la sua infondatezza, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 04.02.2029, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 22.01.2019, la Corte dichiarava inammissibile la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del 13.07.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 30.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari.
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
6 § 3. Le valutazioni della Corte.
3.1. L'appello non è meritevole di accoglimento.
Correttamente il giudice di primo grado ha escluso qualsivoglia efficacia nei confronti della del contratto di espromissione del 16.01.2006. Assume CP_1
l'appellante che la avrebbe partecipato all'accordo contrattuale CP_1 attraverso un procuratore, , costituitosi anche per altre società CP_3 intervenute e che tra i firmatari del contratto di espromissione vi era anche il dott.
, il quale, sebbene fosse costituto quale rappresentante della Persona_2 [...] di , all'epoca rivestiva la qualifica di legale rappresentante della CP_4 Persona_2
CP_1
Detti rilievi sono privi di pregio. Invero, dall'esame del contratto del 16.10.2006 si evince che allo stesso hanno partecipato unicamente la (poi Parte_2
Contro
, la , in persona del legale rappresentante Pt_1 Controparte_4
e la Imcos s.r.l.; non vi è traccia della partecipazione di tale Persona_2 CP_3
il sig. è intervenuto nella qualità di legale rappresentante della
[...] Persona_2 di e comunque all'epoca non rivestiva la carica di legale CP_4 Persona_2 rappresentane della per essere cessato con atto del 16/12/2005 trascritto presso CP_1 la Camera di Commercio in data 27/12/2005.
3.2. Infondate si appalesano anche le censure svolte dall'appellante con riferimento alla ritenuta inefficacia della lettera di mandato del 23.10.2002. Osserva, innanzitutto, la Corte che la società oggi appellata con l'opposizione a decreto ingiuntivo ha disconosciuto di aver mai conferito incarico alla er la gestione Pt_1 della procedura di finanziamento, il che smentisce l'assunto dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di applicare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.. Né l'operatività di detto principio può farsi discendere dal fatto che la nel corso del giudizio non avrebbe mai negato di aver percepito i CP_1 finanziamenti provenienti dal contratto di programma del 16.12.2002, in quanto ciò che risulta controverso è l'attività di consulenza e assistenza asseritamente svolta dalla n favore della . Pt_1 CP_1
Ciò posto, la società appellante nulla ha dedotto in ordine alle anomalie evidenziate dal giudice di prime cure a sostegno della inefficacia del mandato del
23.10.2002 (mancanza della qualità di legale rappresentante in capo a Per_1
, soggetto del tutto assente dalla compagine societaria, e indicazione da
[...] parte dello stesso della sede della , anzichè in Corigliano, in Cosenza, via CP_1
7 Panebianco n. 293, che era invece la sede della ). Si deve quindi Parte_2 concordare col primo giudice nel ritenere che il mandato del 23.10.2002 non possa essere validamente invocato quale prova del credito azionato in monitorio.
3.3. Con un ulteriore argomento parte appellante afferma che il primo giudice è incorso in errore allorquando ha escluso l'attendibilità delle scritture contabili da essa depositate poiché non sarebbe stato prodotto un estratto autentico delle stesse, avendo il notaio soltanto attestato la dichiarazione di conformità resa dal legale rappresentante della società, e nella contabilità della non sarebbe stata CP_1 registrata alcuna fattura emessa della che si era limitata a produrre una Parte_1 nota pro-forma del 12 novembre 2007. Dichiara infatti la di avere Parte_1 registrato nelle proprie scritture contabili tra i ricavi il credito che avrebbe dovuto fatturare all'atto del suo effettivo incasso come “fattura da emettere”; che in quanto assoggettata al principio di cassa e non di competenza, era tenuta ad emettere la relativa fattura allorquando si fosse realizzato l'incasso ai sensi dell'art. 6 del DPR
633/72; che la dichiarazione di conformità resa dal creditore procedente ed autenticata dal notaio costituiva un atto idoneo a dimostrare l'attendibilità della scrittura contabile e per esso del credito, trattandosi di bilanci approvati e depositati presso la Camera di Commercio, dotati quindi di una certa fede privilegiata.
Neanche tale ultima censura coglie nel segno.
Circa l'efficacia delle scritture contabili, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno normalmente prova contro l'imprenditore che le produce;
esse possono far prova anche a favore dell'imprenditore solo nel senso di concorrere, quale mero elemento indiziario, a concretare, insieme con altre risultanze, una valida prova per presunzione (cfr. Cass. 9968/2016).
Nel caso di specie, c'è una contestazione precisa che inerisce il conferimento dell'incarico e lo svolgimento della prestazione, di fronte alla quale i soli estratti non possono supplire la piena prova.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata dev'essere integralmente confermata.
4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza, pertanto l'appellante, va condannata alla rifusione CP_5 delle spese del secondo grado di giudizio in favore della CP_1
8 Tenuto conto delle questioni trattate, della natura della presente pronuncia e dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornato con D.M. 147/2022, esse paiono congruamente liquidabili in complessivi €7.160,00, oltre accessori.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma
1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione notificata il 24 settembre 2018, nei confronti di in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di ST n. 564/2018 pubblicata in data 20.06.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Ettore Zagarese dichiaratosi antistatario.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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