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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 4515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4515 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11892/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11892/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PEDERSINI Parte_1 C.F._1 EF, elettivamente domiciliato in VIA SANGERVASIO 11, BRESCIA (BS) presso il difensore avv. PEDERSINI EF
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OGNA Controparte_1 P.IVA_1 MICHAELA, elettivamente domiciliato in CONTRADA DELLE COSSERE 25, BRESCIA presso il difensore avv. OGNA MICHAELA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, in via preliminare,
– dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Mantova e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2930/2023 (n. 9682/2023 r.g.) emesso in data 31.07.2023 dal Tribunale di
RE, in quanto nullo poiché emesso da Giudice non competente e, conseguentemente, fissare il termine per la riassunzione dinnanzi al Giudice competente;
pagina 1 di 21 Nel merito, in via principale, accertati i fatti come in premessa,
– annullarsi e/o revocarsi e/o dichiararsi privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito azionato, attesi i motivi tutti di cui alla presente opposizioni e, comunque, rigettarsi tutte le domande avversarie;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della controparte, contenerlo nella sola somma di Euro 22.500,00 (o nelle misura maggiore o minore che l'Ecc.mo Giudicante riterrà dovuta) e/o ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite”.
Per Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Previ tutti gli accertamenti e declaratorie del caso, confermato il decreto ingiuntivo opposto, rigettarsi l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto, anche in accoglimento delle eccezioni sollevate e per i motivi svolti, e comunque in ogni caso condannarsi l'opponente a pagare in favore di la somma di Parte_1 Controparte_1
Euro 101.419,20 oltre interessi di legge dalla data della prima messa in mora, o della diversa somma emergente in corso di causa ed all'integrale rifusione delle spese di lite, e così anche le spese di CTU per Euro 976,00 e di CTP per Euro 183,00.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste nelle istanze istruttorie formulate nelle memorie n.2 e 3, opponendosi a quelle avversarie per i motivi dedotti in atti.
In particolare ci si oppone alle prove per testi dedotte da controparte in quanto il non ha Pt_1 impugnato la contravvenzione ex art.191/1 comma del Codice della Strada -per aver omesso di dare la precedenza al pedone che transitava sull'attraversamento pedonale- e pertanto gli è inibito fornire in questa sede prove contrarie a quanto statuito dai verbalizzanti.
Ci si oppone dunque ai capitoli avversari dedotti in citazione per i seguenti motivi:
Capitolo 1: ininfluente
Capitoli 2 e 3: ininfluenti e negativi
Capitoli 4 e 5: valutativi
Capitolo 6: contrario a quanto statuito nel prontuario
pagina 2 di 21 Capitolo 7: valutativo
Capitoli 8 e 9: Valutativi e vertono su circostanza negativa
Ci si oppone alle CTU cinematica in quanto esplorativa ed a quella tossicologica in quanto ininfluente ai fini del decidere.
Qualora il Giudice non ritenga esaustivo quanto emerge dal prontuario prodotto in atti, si chiede ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che in data 01.06.22 alle ore 14.24 la signora stava attraversando la Persona_1 carreggiata di Via San Zeno in RE, nella direzione indicata dalla freccia riprodotta nel doc. 20 che mi si rammostra?
2) Vero che, allorquando il pedone si trovava nella posizione raffigurata con una X Persona_1 sul doc.21 che mi si rammostra, l'autocarro Renault tg.EX769CC la travolgeva con il cofano anteriore come riprodotto nelle fotografie allegate al prontuario di cui al doc.3 monitorio che mi si rammostrano?
3) Vero che veniva scaraventata nel punto indicato dai verbalizzanti nel prontuario Persona_1 di cui al doc.3 monitorio che mi si rammostra?
Si indicano a testi i signori di RE (Bs), Via San Zeno, 131; Testimone_1 di RE, Via Luigi Abbiati, 16; di TO (Bs) Via Del Testimone_2 Testimone_3
Santuario, 67 nonché gli Agenti della Polizia Locale di RE verbalizzanti.
Si chiede sin d'ora abilitazione alla prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi, testi sopra indicati.
Seppur controparte non abbia contestato che abbia versato le somme comprovate dalle CP_1 schermate di cui ai docc.18 e 19, per tuziorismo difensivo si chiede ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
4) Vero che la minore formulava le proprie richieste risarcitorie sulla base della Persona_1 perizia medico legale Dott. che mi si rammostra- doc.25? Per_2
5) Vero che per scongiurare un contenzioso il danno veniva concordato nel 19% IP, oltre all'invalidità temporanea come da perizia Dott. ed al 5% di personalizzazione? Per_3
6) Vero che ha versato in favore di la somma di Euro Controparte_1 Persona_1
90.000,00 a titolo di risarcimento del danno occorsole a seguito del sinistro di causa del 01.06.22?
pagina 3 di 21 7) Vero che ho ricevuto da il pagamento della somma di Euro 11.419,20 a titolo Controparte_1 di compenso per l'assistenza prestata a seguito del sinistro di causa del 01.06.22 occorso alla minore
? Persona_1
Si indicano a testi il signor di RE, la signora di RE, l'Avv. Testimone_4 Testimone_5
Marcella Lazzari di RE, il Dott. presso Testimone_6 Controparte_1
Ci si oppone ai capitoli avversari dedotti della seconda memoria per i seguenti motivi:
Capitolo 1: negativo e comunque ininfluente, in quanto è per legge che sia fatto divieto guidare sotto
l'influenza di sostanze stupefacenti
Capitolo 2: ininfluente
Capitoli 3 e 4: ininfluenti e negativi
Capitoli 5 e 6 e 7: valutativi
Capitolo 8: contrario a quanto statuito nel prontuario
Capitolo 9: valutativo
Capitoli 10 e 11: valutativi e vertono su circostanza negativa
Nel denegato caso di loro ammissione si chiede abilitazione alla prova contraria indicando a testi i signori di RE (Bs), Via San Zeno, 131; di Testimone_1 Testimone_2
RE, Via Luigi Abbiati, 16; di TO (Bs) Via Del Santuario, 67 nonché gli Testimone_3
Agenti della Polizia Locale di RE verbalizzanti.
Sempre a prova contraria si chiede ammissione dei seguenti capitoli di prova, testi sopra indicati:
8) Vero che il signor per invertire la marcia, ha messo in atto una manovra di svolta a Tes_1 sinistra in un punto ben distante dal luogo ove è accaduto il sinistro (ma NON una inversione ad U) e comunque tempo prima dell'arrivo del ? Pt_1
9) Vero che la strada teatro del sinistro è divisa in due carreggiate da un'aiuola spartitraffico rialzata
e piantumata che impedisce di invertire la marcia nei pressi dell'attraversamento pedonale (cfr fotografie allegate al prontuario doc.3) ?
10) Vero che la manovra messa in atto dal signor ha omesso di intralciare la visuale Tes_1 dell'opponente in quanto al momento dell'urto tra il furgone condotto dal ed il pedone, Pt_1
l' si trovava già fermo sulla prima corsia est in prossimità dell'attraversamento pedonale Tes_1 per far transitare la Per_1
pagina 4 di 21 11) Vero che in quel mentre l' veniva affiancato dal furgone condotto dal il quale, Tes_1 Pt_1 incurante del pedone che aveva già attraversato le due corsie della semicarreggiata ovest e si trovava al centro della seconda semicarreggiata est percorsa dal , ha proseguito la marcia Pt_1 travolgendolo?”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio proponendo opposizione Parte_1 Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2930/2023 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di RE.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 101.419,20, oltre interessi e spese, a seguito dell'esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 144 cod. ass. da parte della compagnia assicuratrice, relativamente alla transazione intervenuta con
[...]
danneggiata nel sinistro stradale verificatosi in data 1.06.2022. Per_1
L'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quella del
Tribunale di Mantova, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., atteso che l'attore in opposizione risiede a Mantova.
Ha inoltre eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento all'emissione del decreto ingiuntivo e all'esercizio dell'azione di rivalsa, che avrebbe dovuto essere formulata nei confronti del proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro – in qualità di parte contraente del contratto di assicurazione – e non nei confronti del conducente dello stesso.
Ha rilevato la nullità della clausola di rivalsa poiché, avendo natura vessatoria, avrebbe dovuto essere specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c. Ha inoltre eccepito l'inoperatività della medesima clausola, in quanto il contratto prevede la rinuncia all'azione di rivalsa qualora il conducente del veicolo, al momento del sinistro, risulti sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Quanto al sinistro verificatosi, ha dedotto l'assenza di nesso di causalità tra quest'ultimo e l'utilizzo di sostanze stupefacenti da parte del conducente del veicolo, posto che il quantitativo di THC rinvenuto è ininfluente ai fini della capacità di guida.
Ha rilevato l'inopponibilità nei suoi confronti della transazione intervenuta tra la danneggiata e la compagnia assicuratrice, atteso che l'attore è un soggetto terzo che non è stato coinvolto nelle trattative e non ha pertanto potuto partecipare alla determinazione dell'entità dell'indennizzo accordato alla parte pagina 5 di 21 danneggiata, precisando che la convenuta opposta dovrà comunque dimostrare l'adeguatezza di quest'ultimo.
Infine, ha chiesto che, nel caso di accoglimento della domanda, l'importo riconosciuto a titolo di rivalsa sia contenuto nella somma di euro 22.500,00 a titolo di risarcimento del danno, in ragione del concorso colposo della parte danneggiata, con esclusione delle somme corrisposte dalla compagnia a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dalla parte danneggiata.
Ha inoltre chiesto il rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita rilevando l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza Controparte_1 territoriale del Tribunale adito sollevata da controparte, in ragione del foro alternativo previsto dall'art. 20 c.p.c., rappresentato dal luogo ove si è verificato l'illecito.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva, ha replicato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'azione di rivalsa può essere esercitata anche nei confronti del conducente del veicolo assicurato, ancorché quest'ultimo non sia una delle parti contraenti.
Con riferimento alla clausola di rivalsa, ha evidenziato che la stessa è stata oggetto di specifica sottoscrizione da parte dell'assicurato, contestandone in ogni caso la natura vessatoria e deducendone l'applicabilità nel caso di specie, precisando che la rinuncia alla rivalsa per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti riguarda esclusivamente il proprietario del veicolo (aziendale) e non il conducente dello stesso.
Relativamente alla fondatezza dell'azione di rivalsa, ha osservato come risulti irrilevante l'accertamento del nesso di causalità tra il sinistro e l'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del conducente, essendo a tal fine sufficiente la sola elevazione della contestazione per violazione dell'art. 187 c.d.s.
Ha pertanto concluso chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione proposta, formulando altresì istanza di concessione della provvisoria esecuzione.
Con ordinanza del 26.06.2024 è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed è stato ordinato ad danneggiata nel sinistro per cui è causa, di esibire in Persona_1 giudizio tutta la documentazione medica e relativa alle spese mediche inerenti il sinistro, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
pagina 6 di 21 La causa è stata poi istruita mediante l'espletamento di c.t.u. medico-legale, ed è stata successivamente rinviata all'udienza del 18.09.2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1 c.p.c., all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1.1 Sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di RE, sollevata dall'attore opponente, si osserva quanto segue.
L'opponente ha fondato la predetta eccezione sulla ritenuta natura contrattuale dell'azione esercitata dalla compagnia assicuratrice in sede monitoria, in quanto azione di rivalsa fondata su un preesistente rapporto assicurativo. Ha pertanto contestato che la competenza territoriale possa essere determinata in relazione al luogo dell'illecito (ovvero di verificazione del sinistro), dovendosi individuare secondo le regole generali in materia contrattuale e, in particolare, trovando applicazione nel caso di specie l'art. 18 c.p.c., che individua il foro generale delle persone fisiche, con conseguente radicamento della competenza presso il Tribunale di Mantova, essendo residente in [...]Parte_1
(MN).
Ciò osservato, giova rammentarsi che in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (cfr., ex multis,
Cass. Ord. 3.07.2018, n. 17311).
Declinando i predetti principi al caso di specie, non avendo l'opponente sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale in riferimento a tutti i concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt.
18 (o 19) e 20 c.p.c. né avendola formulata con l'indicazione dei giudici competenti in relazione a ciascuno dei criteri stessi, l'eccezione deve ritenersi inammissibile e la competenza radicata presso il giudice adito.
pagina 7 di 21 1.2 ha agito in sede monitoria a titolo di rivalsa nei confronti di Controparte_1 Pt_1
al fine di ottenere il rimborso delle somme corrisposte in favore di a
[...] Persona_1 seguito del sinistro occorso in data 1 giugno 2022 in RE, via San Zeno.
In tali circostanze di tempo e di luogo, è stata urtata dal veicolo RENAUL Traffic Persona_1 tg. EX769CC, di proprietà di e condotto dal convenuto allorché Controparte_2 Parte_1 la ragazza era intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali;
a seguito del sinistro, la Per_1 subiva gravi lesioni.
compagnia assicuratrice del veicolo condotto dal ha corrisposto Controparte_1 Pt_1 ad la somma di euro 90.000,00 a titolo di risarcimento, oltre ad euro 9.000,00 oltre Persona_1 accessori a titolo di spese legali, e così per complessivi euro 101.419,20.
In questa sede l'attrice agisce a titolo di rivalsa, ex art. 144, comma 2, C.d.A., nei confronti del conducente a carico del quale è stata ravvisata la violazione dell'art. 187 CdS, richiamando la Pt_1 previsione di cui all'art. 2 delle Condizioni Generali di Polizza, ritenendo il sinistro sia imputabile esclusivamente al Pt_1
1.3 ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento Parte_1 all'emissione del decreto ingiuntivo e all'esercizio dell'azione di rivalsa, ritenendo che la stessa avrebbe dovuto essere formulata nei confronti del proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro – in qualità di parte contraente del contratto di assicurazione – e non nei confronti del conducente dello stesso.
Tale prospettazione non risulta condivisibile, dovendosi ritenere corretta l'instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 144, comma 2, d.lgs. 209/2005 nei confronti del conducente Pt_1
benché non contraente della polizza, alla luce dei consolidati principii giurisprudenziali
[...] espressi dalla Suprema Corte di Cassazione.
I giudici di legittimità, invero, anche recentemente hanno confermato che “L'assicuratore che abbia pagato l'indennizzo al terzo danneggiato sol perché obbligato ex lege ha diritto di rivalsa "verso
l'assicurato" (art. 144, comma secondo, cod. ass.). L'assicurazione di responsabilità civile rientra nel ramo danni, e nell'assicurazione contro i danni l'"assicurato" è il titolare dell'interesse esposto al rischio (art. 1904 c.c.). Ma il rischio di impoverirsi per dovere risarcire la vittima di un sinistro stradale grava in egual misura sul conducente (art. 2054, commi primo e secondo, c.c.), sul
pagina 8 di 21 proprietario, sull'usufruttuario, sull'acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054, terzo comma,
c.c.) e infine sull'utilizzatore in leasing (art. 91 cod. strad.). E, poiché il contratto di assicurazione deve coprire necessariamente la responsabilità "di cui all'art. 2054 c.c." (così l'art. 122 cod. ass.), deve concludersi che, in mancanza di norme che consentano patti in deroga (ad es., l'art. 15 della Sezione II dell'Allegato al D.M. 11 marzo 2020 n. 54, che consente la clausola c.d. "di guida esclusiva"), tutti i suddetti soggetti rientrano nella categoria degli "assicurati", alla sola condizione che abbiano guidato il veicolo col consenso del proprietario. Di conseguenza, tutti loro potranno beneficiare della copertura assicurativa in caso di sinistro e tutti saranno esposti all'azione di rivalsa ex art. 144, secondo comma, cod. ass., quando ne ricorrano i presupposti. Nei suesposti termini il Collegio intende, da un lato, dare continuità all'orientamento ormai consolidato da molti anni in qua (ex aliis,
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17963 del 20/07/2017; Sez. 3, Sentenza n. 9948 del 20/04/2017; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 20766 del 14/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 08/02/2005; Sez. 3, Sentenza n.
6862 del 25/05/2000) e, dall'altro, ribadire l'insostenibilità del minoritario orientamento secondo cui il conducente di un veicolo a motore, che sia persona diversa tanto dal proprietario quanto dal contraente dell'assicurazione r.c.a., debba ritenersi "estraneo al rapporto assicurativo", con la conseguenza che né potrebbe beneficiare della copertura assicurativa (Sez. 3, Sentenza n. 6291 del
13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 3356 del 12/02/2010), né sarebbe esposto all'azione di rivalsa dell'assicuratore (Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 29/05/2003). A questo secondo orientamento non può essere data continuità, poiché si fonda su un assunto erroneo: quello secondo cui solo il proprietario
d'un veicolo a motore ha l'obbligo di stipulare l'assicurazione della r.c.a. Affermazione, quest'ultima, in contrasto con la chiara lettera dell'art. 122 cod. ass., che addossa il suddetto obbligo a carico di chiunque "metta in circolazione" un veicolo a motore. La censura in esame va dunque accolta in applicazione del principio di diritto, da ultimo in questa direzione enunciato da Cass. n. 4756 del
22/02/2024 secondo cui: "L'assicuratore della r.c.a. può esercitare il diritto di rivalsa di cui all'art.
144 cod. ass. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di "assicurato" ai sensi dell'art.
1904 c.c.: e dunque il proprietario o comproprietario, il conducente (salvo il caso della circolazione nolente domino), l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore in leasing, anche se tutti costoro siano persone diverso dal contraente della polizza".” (così, da ultimo, Cass.
28.04.2025, n. 11172).
pagina 9 di 21 Ne consegue che legittimato passivo (rectius titolare del diritto dal lato passivo) rispetto all'azione di rivalsa dell'assicuratore è l'assicurato, che corrisponde a qualsiasi soggetto che possa essere chiamato a rispondere dei danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza. Diversamente opinando
– spiega la Suprema Corte – laddove si aderisse all'orientamento minoritario (secondo il quale il conducente non contraente non sarebbe soggetto “assicurato” ex art. 1904 c.c. e quindi non sarebbe legittimato passivo rispetto all'azione di rivalsa dell'art. 144 d.lgs. citato), si avrebbe, sul piano pratico,
l'aberrante effetto di mandare – di fatto – esente da responsabilità il conducente, se diverso dal contraente della polizza, che si sia posto alla guida del veicolo in spregio alle norme del codice della strada;
in tal caso, infatti, verso il danneggiato, il conducente sarà tenuto indenne dall'assicuratore e, rispetto a quest'ultimo, non avrà da temere l'azione di rivalsa, accordata, secondo l'orientamento minoritario, nei soli confronti del contraente della polizza.
Al riguardo, deve rilevarsi ulteriormente che la Compagnia ha dato prova in giudizio della sussistenza del rapporto contrattuale tra la medesima e il proprietario del veicolo, mediante la Controparte_2 produzione in atti del contratto assicurativo n. 416.013.0000091343 (cf. docc. 14-15, fasc. conv. opp.); deve pertanto ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio con il titolare del diritto dal lato passivo inteso quale assicurato, nei termini poc'anzi richiamati.
1.4 L'opponente ha altresì eccepito la nullità della clausola di rivalsa, ritenuta avente natura vessatoria e che, per tale ragione, avrebbe dovuto essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c.
Nemmeno tale eccezione non può trovare accoglimento.
Deve ritenersi, invero, che le clausole in questione non siano di natura vessatoria e non necessitino di specifica copertura per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma secondo, dovendo essere qualificate quali clausole limitatrici dell'oggetto del contratto e non quali clausole limitatrici della responsabilità, alle quali si applica l'art. 1229 c.c.
Come è noto, quest'ultima disposizione normativa sancisce la nullità delle clausole che implicano una limitazione o un'esclusione della responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, con l'estensione della sanzione della nullità anche per le ipotesi di colpa lieve del debitore, nelle ipotesi in cui siano violati obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
pagina 10 di 21 Secondo la giurisprudenza, costituiscono clausole limitative della responsabilità quelle che limitano le conseguenze della colpa e dell'inadempimento o escludono il rischio garantito;
mentre rientrano nelle clausole che delimitano il rischio garantito quelle che concernono il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, specificando, segnatamente, il rischio garantito (in tal senso, ex multis, Cass. 29/5/2006, n.
12894; Cass. Civ. 4/2/2002, n. 1430).
Si è osservato che mentre le seconde individuano l'oggetto delle obbligazioni contrattuali, le prime regolano gli effetti del loro inadempimento. Al fine di precisare il discrimen fra le une e le altre, occorre porre in risalto come le clausole delimitatrici dell'oggetto del contratto di assicurazione escludono dal rischio garantito gli eventi dannosi caratterizzati da certi elementi della fattispecie, come, ad esempio, le modalità dell'accadimento, l'identità del danneggiato, le caratteristiche o la causa del danno, il tempo in cui esso si è verificato. Dunque, esse selezionano gli eventi indennizzabili rispetto agli altri sulla base delle circostanze di fatto relative all'evento dannoso.
Ricadono, per converso, nell'ambito di applicazione degli articoli 1229 c.c. e 1341 c.c. le clausole che si riferiscono ad elementi estranei all'evento dannoso per escludere la nascita dell'obbligazione risarcitoria. La giurisprudenza adotta un criterio contenutistico, ritenendo che la linea di confine vada ravvisata nel riferimento da parte delle clausole limitatrici della responsabilità ad eventi estrinseci rispetto all'evento dannoso che integra il sinistro e temporalmente successivi al suo verificarsi.
Alla luce dei principi richiamati deve ritenersi del tutto condividibile l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui non può reputarsi vessatoria la clausola di una polizza assicurativa che prevede il diritto di rivalsa dell'assicuratore, qualora si accerti che il conducente, al momento del sinistro, guidava in stato di ebrezza (cfr., ex multis, Cass. 26.05.2011, n.11373; più recentemente, Cass. 14.10.2019, n. 25785). La funzione di tale clausola, diretta a delimitare l'oggetto del rischio garantito e, di conseguenza, l'ammontare del premio e non piuttosto a ridurre l'ambito oggettivo di responsabilità dell'assicuratore, consiste nel determinare le condizioni minime necessarie al fine di rendere operativa la garanzia assicurativa.
Ne consegue che nel caso di specie la clausola contrattuale di cui all'art. 2 delle condizioni generali di polizza non può considerarsi vessatoria.
Si può richiamare anche la sentenza della Cassazione n. 23741/2009, la quale, oltre a ricordare la nota distinzione tra clausole limitatrici della responsabilità e quelle attinenti all'oggetto del contratto (“sono
pagina 11 di 21 da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto – e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma della suddetta norma – le clausole che riguardano il contenuto ed
i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito”), ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto non vessatoria la clausola di un contratto assicurativo con cui era stata prevista l'operatività dell'assicurazione per l'infortunio derivante dall'uso di vettura, a condizione che l'assicurato fosse abilitato alla guida della stessa ossia fosse munito di valida patente di guida. Tale clausola, infatti, concretizzava disposizioni di legge di natura imperativa riguardanti la circolazione e tendeva solamente a precisare e circoscrivere l'oggetto dell'obbligazione di garanzia.
1.5 L'opponente, inoltre, ha eccepito l'inoperatività della medesima clausola, sul rilievo che il contratto prevede la rinuncia all'azione di rivalsa qualora il conducente del veicolo, al momento del sinistro, risulti sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
L'eccezione di inoperatività della clausola che prevede la rivalsa non è fondata, atteso che, come risulta dal tenore letterale della previsione della rinuncia alla rivalsa - nel caso in cui il conducente sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti al momento del sinistro - essa è prevista solo in caso di veicoli trasporto cose intestati a società, a favore del proprietario del veicolo, ovvero del locatario nel caso di leasing, evidentemente nel caso in cui il conducente sia soggetto diverso dai predetti, come nel caso di specie.
2.1 Alla luce di quanto osservato, deve ritenersi che, in ragione delle previsioni contrattuali di cui trattasi, il conducente che guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è tenuto a rifondere la compagnia assicuratrice di tutte le somme da essa versate a terzi.
Nel caso di specie la circostanza che il guidasse dopo aver assunto sostanze stupefacenti Pt_1 emerge con certezza dalla copia degli atti redatti dalla polizia intervenuta, che attestano il fatto che allo stesso siano stati riscontrati i valori di seguito richiamati. Dalla documentazione in atti risulta, invero, che dopo aver riscontrato l'esito positivo per la sostanza “THC – 5” dell'accertamento preliminare per la verifica dell'assunzione di sostanze stupefacenti, effettuata nell'immediatezza del sinistro, la Polizia abbia proceduto all'accompagnamento del Cosenza, con il suo consenso, presso il Pronto Soccorso
pagina 12 di 21 degli Spedali Civili di RE per la sottoposizione a prelievo del sangue, con procedura cd “di massima urgenza”, i cui esiti, delle ore 19:37, indicavano: “a) Etanolo < 0,1 g/L; b) Cannabinoidi
Positivo (senza specifica di alcuna percentuale di sostanza)”. Dal referto relativo alla procedura cd
"ordinaria", attivata contestualmente a quella di "massima urgenza", successivamente inoltrato al
Nucleo Infortunistica Stradale del Comando risultavano i seguenti esiti: “a) ALC. CO (sangue) negativo g/L 0,03; b) THCCOOH (urine) POS > 200.00 ng/ml e THC (sangue) POS 3.90 ng/ml”; inoltre risulta che "L'analisi eseguita su sangue è risultata POSITIVA per IN (THC) e quindi compatibile con guida in stato di alterazione psico-fisica” (cfr. doc. 3 fasc. monitorio).
Ne consegue che sussistono i presupposti perché operi, nei confronti del Cosenza, l'art. 2 delle condizioni generali, già richiamato.
Né risultano condivisibili le argomentazioni dell'opponente circa l'assenza di nesso causale tra l'utilizzo di sostanze stupefacenti e il sinistro.
Sul punto devono richiamarsi i condivisibili principi giurisprudenziali espressi in relazione al rilievo della sussistenza dello stato di ebbrezza, secondo cui qualora le parti di un contratto abbiano subordinato taluni effetti - e in particolare la non operatività dell'assicurazione e l'insorgenza del diritto di rivalsa in favore dell'assicuratore - alla sussistenza dello stato di ebbrezza, deve ritenersi che esse abbiano fatto riferimento necessariamente alla nozione normativa di tale stato.
Dunque, in assenza di specificazioni convenzionali dello stato di ebbrezza, esso va identificato con lo stato di ebbrezza previsto dal Codice della Strada, atteso che lo “stato di ebbrezza”, quale presupposto di fatto a cui collegare effetti giuridici, è una nozione normativa e non naturalistica;
ne consegue che, per accertare l'esclusione dell'operatività della polizza e l'insorgenza del diritto di rivalsa dell'assicurazione è imprescindibile far riferimento alla definizione di “stato di ebbrezza” rilevante per l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice della Strada vigente all'epoca del sinistro (cfr., ex multis,
Cass. del 13.05.2021, n. 12900).
Ebbene, il principio richiamato trova certamente applicazione anche in relazione alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, essendo dunque sufficiente che sia stata elevata la relativa contravvenzione nei confronti del conducente.
Sempre in relazione all'ipotesi di guida in stato di ebbrezza, la giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha precisato che l'azione di rivalsa può essere esercitata a prescindere dal fatto che l'infrazione all'art.
pagina 13 di 21 186 del Codice della Strada sia stata in seguito confermata o meno dal giudice penale ovvero in sede di opposizione al verbale dal giudice civile, bastando a giustificarla la constatazione, posta in essere dagli agenti intervenuti a seguito del sinistro ed impressa sul verbale. Si è dunque affermato che la rivalsa può essere attivata dalla compagnia ove sia stata effettuata la contestazione dell'infrazione all'art. 186 C.d.S. nei confronti del conducente, non essendo necessario che detta contestazione superi il vaglio del giudice competente per accertarne la fondatezza (cfr., ex plurimis, Cass., 23.03.2022 n.
9418). Tali principi risultano certamente applicabili anche nel caso di accertamento dell'infrazione all'art. 187 C.d.S.
Nel caso di specie, a seguito dei controlli sullo stato psicofisico, gli agenti accertatori della Polizia
Locale – Nucleo Infortunistica Stradale di RE, intervenuti nell'immediatezza del sinistro, hanno proceduto a contestare a carico di la violazione di cui all'art. 187, comma 1 C.d.S. Parte_1
(guida in stato di alterazione correlata all'uso di sostanze psicotrope).
Dalle condizioni di polizza già richiamate deve quindi desumersi che l'esclusione dell'operatività della polizza opera solo che sia stata effettuata contestazione della violazione nei confronti dell'assicurato, non essendo necessario che tale contestazione sia oggetto di ulteriore vaglio da parte del giudice di merito, in presenza della relativa constatazione fatta dai verbalizzanti.
In applicazione dei principi richiamati, deve dunque ritenersi acclarato il diritto di
[...] alla restituzione, da parte del convenuto, di quanto versato alla danneggiata dal Controparte_1 sinistro oggetto di causa, a titolo di rivalsa, sulla scorta di quanto pattuito dalle parti.
2.2 Anche la circostanza che il sinistro sia addebitabile alla responsabilità del convenuto emerge in modo incontrovertibile dagli atti, posto che sia dagli accertamenti della Polizia intervenuta che dalle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti a sommarie informazioni Testimone_1 [...]
, lo stesso nonché il padre risulta acclarato che in data Tes_2 Parte_1 Persona_4
01/06/2022, alle ore 14:24 circa, allorché alla guida dell'autocarro Renault Trafic tg. Parte_1
EX769CC percorreva Via San Zeno, in RE, in direzione Sud-Nord all'interno della corsia di sinistra, abbia investito il pedone la quale era intenta ad attraversare la strada Persona_1 sull'attraversamento pedonale ivi presente, con direzione Ovest-Est. Risulta altresì che a seguito del violento urto la sia stata caricata sul cofano dell'autocarro, urtando con il capo il parabrezza Per_1
pagina 14 di 21 del veicolo e venendo poi proiettata a terra a molti metri di distanza (circa 32,13 metri dalla fine dell'attraversamento pedonale).
Non vi possono essere dubbi, dunque, quanto all'esclusiva responsabilità di nella Parte_1 determinazione del sinistro (a carico del quale, invero è stata rilevata anche l'infrazione dall'art. 191, comma 1 CdS, per aver omesso di dare la precedenza al pedone che transitava sull'attraversamento pedonale).
Come è noto, invero, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale trova applicazione la previsione di cui all'art. 2054, comma 1 c.c., in base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La responsabilità del conducente si presume, salvo questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento, o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
Nell'ipotesi di investimento di un pedone, in particolare, deve escludersi la responsabilità del conducente ai sensi dall'art. 2054 c.c. ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, tale da sorprendere il conducente, sicché l'automobilista si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso, dovendo pertanto escludersi la responsabilità del conducente ove risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento (in questo senso cfr., ex multis, Cass. 25.09.2014 n. 20307).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pagina 15 di 21 pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio per i pedoni;
cfr., sul punto, Cass. pen.,
12.10.2005 n. 44651; Cass. pen., 13.10.2005 n. 40908).
Fatta tale premessa, nel caso di specie deve ritenersi che non sia stata superata la presunzione di colpa del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c.; né è emersa alcuna circostanza idonea a far ritenere che il pedone abbia adottato una condotta imprudente o anomale, atteso che la stava Per_1 regolarmente attraversando la strada sulle strisce pedonali. Né può rilevare quanto dedotto dall'attore opponente in relazione alla condotta di guida tenuta da altro soggetto – che, secondo l'attore – gli avrebbe ostruito la visuale, trattandosi di mere allegazioni di parte prive di ogni supporto probatorio.
Ne consegue che deve ritenersi accertato che l'opponente è tenuto a rimborsare all'assicuratrice quanto da quest'ultima corrisposto alla danneggiata.
2.3 ha valutato i danni subiti da in conseguenza Controparte_1 Persona_1 dell'illecito del convenuto sulla base della propria perizia di parte (doc. 7 fascicolo monitorio), utilizzando le tabelle in uso al Tribunale di Milano. Ha pertanto concluso una transazione, autorizzata dal Giudice Tutelare, nella quale ha liquidato in euro 90.000,00 la somma corrisposta a titolo risarcitorio alla danneggiata, oltre ad euro 11.419,20 in favore a titolo di spese in favore dei procuratori
(accessori inclusi, cfr. docc.
8-10 fascicolo monitorio).
L'importo complessivo liquidato alla danneggiata a titolo risarcitorio, pari ad euro 90.000,00 secondo quanto previsto dalla transazione conclusa dalle parti risulta comprensivo di sorte, accessori e spese.
Più specificamente, la perizia del fiduciario della compagnia assicuratrice ha accertato una invalidità permanente in capo alla nella misura del 18%, e una invalidità temporanea totale per gg 45, Per_1 al 75% gg 20, al 50% per gg 40 e al 25% per ulteriori gg 60, oltre ad euro 176,80 per spese mediche documentate.
Attese le contestazioni sollevate dall'opponente in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale operata dalla compagnia in favore della si è ritenuto di disporsi c.t.u. medico- Per_1 legale nel presente giudizio, al fine di accertare la congruità degli importi risarcitori corrisposti da
Controparte_1
Il c.t.u. dott. ha dato atto della mancata presentazione della perizianda alla visita e ha Persona_5 proceduto agli accertamenti richiesti nei limiti di quanto emergente dalla documentazione in atti. Per tale ragione ha precisato che, poiché le conseguenze anatomo-funzionali delle lesioni sono state pagina 16 di 21 ricavabili soltanto dalla documentazione e non riscontrabili direttamente ed oggettivamente, ai fini della valutazione del danno temporaneo e del danno permanente ha potuto fornire soltanto valori indicativi espressi in un “range” fra possibile valore minimo e massimo.
Sulla base di tali premesse, il c.t.u. ha osservato che per quanto concerne il danno temporaneo, “si può ritenere esservi stata una inabilità temporanea biologica assoluta di 44 giorni al 100% (documentata con certezza dalle copie delle cartelle cliniche dei ricoveri) e successivamente, in relazione al decorso medio di casi analoghi, da 60 a 120 giorni di inabilità temporanea parziale al tasso medio del 50%”, non potendosi indicare il grado sofferenza senza un colloquio diretto (cfr. relazione c.t.u., pag. 23).
Per quanto riguarda i postumi permanenti, viste le “linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della Società Italiana di Medicina Legale e della Ass.ni
(SIMLA) ed. 2016 relative ai traumi cranici gravi, agli esiti cicatriziali e alle fratture rachidee, il c.t.u. ha ritenuto adeguata una valutazione del danno biologico complessiva compresa fra il 18% e il 20% dell'integrità psico-fisica totale, anche in questo caso non potendo indicare il grado sofferenza in assenza di un colloquio diretto con la danneggiata.
Questo giudice ritiene di condividere le risultanze della espletata c.t.u.
In punto di liquidazione del danno non patrimoniale giova rammentarsi che la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, non potendosi tuttavia attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
Nell'ambito del danno non patrimoniale, infatti, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte categorie di danno;
ne consegue che risulta necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte), imponendosi una valutazione congiunta di tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato sugli aspetti relazionali della vita, da ritenersi compresi nel danno biologico c.d. dinamico.
pagina 17 di 21 Sulla scorta di tali principi l'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano ha individuato i parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, confluiti nelle note “tabelle” espresse in moneta attuale, che sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (Cass.
7.06.2011 n.
12408; Cass. 30.06.2011 n. 14402; Cass. 20.04.2017, n. 9950).
Ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica esprime, pertanto, la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, restando preclusa la possibilità di un separato e autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie.
Deve altresì rammentarsi che le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un punto base di danno non patrimoniale, che si compone del “punto di danno biologico” (seconda colonna delle Tabelle) e di una componente ulteriore aggiuntiva (“aumento”, terza colonna delle Tabelle), indicata in termini percentuali: tali due componenti, sommate, costituiscono il punto base del danno non patrimoniale
(quarta colonna delle Tabelle). Nella relazione che accompagna tali Tabelle viene chiarito che la componente di cui alla seconda colonna è da intendersi quale “danno biologico standard”, quale lesione all'integrità psico-fisica, mentre la componente aggiuntiva (l'“aumento” percentuale) è da intendersi quale danno morale, vale a dire quale sofferenza soggettiva.
Ciò osservato, nel caso di specie, sulla base degli elementi in atti deve ritenersi che la componente del danno non patrimoniale relativa alla sofferenza interiore appaia congruamente compensata nei termini standard con i valori medi, riconosciuti in via presuntiva nella tabella milanese.
Tenuto conto delle accertate invalidità e dell'età della danneggiata (anni 15), delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei menzionati criteri tabellari adottati da questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico e da sofferenza soggettiva, si stima equo liquidare con le modalità che seguono il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute subito da Persona_1
In relazione alla liquidazione del danno biologico da inabilità temporanea, si ritiene equo attribuire il valore monetario medio di euro 120,00 per ogni giorno di inabilità assoluta, non ravvisandosi nel caso di specie elementi sufficienti a determinare un aumento oltre tale valore medio (secondo le tabelle pagina 18 di 21 all'epoca vigenti), e così liquidare l'importo di euro 10.680,00 (sulla base delle indicazioni del c.t.u. di
44 gg al 100% e 90 gg al 50%, quale media tra 60 e 120 gg).
Considerata la natura necessariamente approssimativa della valutazione effettuata dal c.t.u., in assenza di esame diretto sulla il c.t.u. ha indicato l'invalidità permanente in un range compreso tra il Per_1
18 e il 20%. Prendendosi quale valore intermedio il 19%, ne risulta una quantificazione del danno da invalidità permanente in euro 75.743,00; in caso di riconoscimento di una invalidità del 20%, sarebbe liquidabile un importo pari ad euro 82.917,00, e ciò senza alcuna personalizzazione.
Il c.t.u. ha altresì ritenuto la congruità delle spese mediche in atti, per complessivi euro 259,30, come liquidati dalla compagnia.
Pur non essendovi in atti elementi per valutare la correttezza del riconoscimento di una personalizzazione del 5%, e pur considerate le incertezze derivanti dalla valutazione approssimativa effettuata dal c.t.u., in assenza di esame diretto sulla persona della danneggiata, non può in ogni caso che ritenersi la congruità dell'importo complessivamente riconosciuto in favore della stessa da
[...]
pari ad euro 90.000,00, considerati tutti gli elementi in atti ed incluse le spese Controparte_1 mediche e gli accessori.
Alla luce di quanto osservato appare del tutto giustificato a termini di polizza l'indennizzo che
[...] ha corrisposto alla danneggiata e, di conseguenza, fondata la domanda di rivalsa Controparte_1 qui formulata, che deve pertanto trovare accoglimento, anche per quanto concerne le spese legali corrisposte dalla compagnia assicuratrice.
Ed invero, risultano del tutto generiche le contestazioni sollevate dall'opponente in relazione alla debenza e alla misura di tali spese – liquidate in euro 9.000,00 oltre accessori – considerato che le stesse risultano congruamente proporzionate al risarcimento riconosciuto.
Ne consegue che l'opposizione proposta da deve essere rigettata, con conseguente Parte_1 conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
pagina 19 di 21 4. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, a conferma dei provvedimenti istruttori emessi in corso di causa.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore del decisum, della media complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate in favore della convenuta opposta e a carico dell'opponente in complessivi euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate in via provvisoria in corso di causa, sono poste definitivamente a carico della parte opponente.
Parte attrice ha altresì richiesto il rimborso delle spese di c.t.p. per euro 183,00, in relazione all'attività svolta dal dott. (cfr. documenti prodotti in allegato alle note del 18.06.25). Per_3
La condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma unicamente quella della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass., 25.03.2003, n. 4357).
Nel caso di specie può pertanto essere riconosciuto a l'importo di euro Controparte_1
183,00, risultante dalla parcella depositata dalla parte, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il c.t.p.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2930/2023, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di RE;
- condanna la parte opponente a rifondere delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in complessivi euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre ad euro 183,00 per spese di c.t.p.;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico della parte opponente. pagina 20 di 21 Così deciso in RE il 16.10.2025
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11892/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PEDERSINI Parte_1 C.F._1 EF, elettivamente domiciliato in VIA SANGERVASIO 11, BRESCIA (BS) presso il difensore avv. PEDERSINI EF
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OGNA Controparte_1 P.IVA_1 MICHAELA, elettivamente domiciliato in CONTRADA DELLE COSSERE 25, BRESCIA presso il difensore avv. OGNA MICHAELA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, in via preliminare,
– dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Mantova e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2930/2023 (n. 9682/2023 r.g.) emesso in data 31.07.2023 dal Tribunale di
RE, in quanto nullo poiché emesso da Giudice non competente e, conseguentemente, fissare il termine per la riassunzione dinnanzi al Giudice competente;
pagina 1 di 21 Nel merito, in via principale, accertati i fatti come in premessa,
– annullarsi e/o revocarsi e/o dichiararsi privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito azionato, attesi i motivi tutti di cui alla presente opposizioni e, comunque, rigettarsi tutte le domande avversarie;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della controparte, contenerlo nella sola somma di Euro 22.500,00 (o nelle misura maggiore o minore che l'Ecc.mo Giudicante riterrà dovuta) e/o ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite”.
Per Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Previ tutti gli accertamenti e declaratorie del caso, confermato il decreto ingiuntivo opposto, rigettarsi l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto, anche in accoglimento delle eccezioni sollevate e per i motivi svolti, e comunque in ogni caso condannarsi l'opponente a pagare in favore di la somma di Parte_1 Controparte_1
Euro 101.419,20 oltre interessi di legge dalla data della prima messa in mora, o della diversa somma emergente in corso di causa ed all'integrale rifusione delle spese di lite, e così anche le spese di CTU per Euro 976,00 e di CTP per Euro 183,00.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste nelle istanze istruttorie formulate nelle memorie n.2 e 3, opponendosi a quelle avversarie per i motivi dedotti in atti.
In particolare ci si oppone alle prove per testi dedotte da controparte in quanto il non ha Pt_1 impugnato la contravvenzione ex art.191/1 comma del Codice della Strada -per aver omesso di dare la precedenza al pedone che transitava sull'attraversamento pedonale- e pertanto gli è inibito fornire in questa sede prove contrarie a quanto statuito dai verbalizzanti.
Ci si oppone dunque ai capitoli avversari dedotti in citazione per i seguenti motivi:
Capitolo 1: ininfluente
Capitoli 2 e 3: ininfluenti e negativi
Capitoli 4 e 5: valutativi
Capitolo 6: contrario a quanto statuito nel prontuario
pagina 2 di 21 Capitolo 7: valutativo
Capitoli 8 e 9: Valutativi e vertono su circostanza negativa
Ci si oppone alle CTU cinematica in quanto esplorativa ed a quella tossicologica in quanto ininfluente ai fini del decidere.
Qualora il Giudice non ritenga esaustivo quanto emerge dal prontuario prodotto in atti, si chiede ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che in data 01.06.22 alle ore 14.24 la signora stava attraversando la Persona_1 carreggiata di Via San Zeno in RE, nella direzione indicata dalla freccia riprodotta nel doc. 20 che mi si rammostra?
2) Vero che, allorquando il pedone si trovava nella posizione raffigurata con una X Persona_1 sul doc.21 che mi si rammostra, l'autocarro Renault tg.EX769CC la travolgeva con il cofano anteriore come riprodotto nelle fotografie allegate al prontuario di cui al doc.3 monitorio che mi si rammostrano?
3) Vero che veniva scaraventata nel punto indicato dai verbalizzanti nel prontuario Persona_1 di cui al doc.3 monitorio che mi si rammostra?
Si indicano a testi i signori di RE (Bs), Via San Zeno, 131; Testimone_1 di RE, Via Luigi Abbiati, 16; di TO (Bs) Via Del Testimone_2 Testimone_3
Santuario, 67 nonché gli Agenti della Polizia Locale di RE verbalizzanti.
Si chiede sin d'ora abilitazione alla prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi, testi sopra indicati.
Seppur controparte non abbia contestato che abbia versato le somme comprovate dalle CP_1 schermate di cui ai docc.18 e 19, per tuziorismo difensivo si chiede ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
4) Vero che la minore formulava le proprie richieste risarcitorie sulla base della Persona_1 perizia medico legale Dott. che mi si rammostra- doc.25? Per_2
5) Vero che per scongiurare un contenzioso il danno veniva concordato nel 19% IP, oltre all'invalidità temporanea come da perizia Dott. ed al 5% di personalizzazione? Per_3
6) Vero che ha versato in favore di la somma di Euro Controparte_1 Persona_1
90.000,00 a titolo di risarcimento del danno occorsole a seguito del sinistro di causa del 01.06.22?
pagina 3 di 21 7) Vero che ho ricevuto da il pagamento della somma di Euro 11.419,20 a titolo Controparte_1 di compenso per l'assistenza prestata a seguito del sinistro di causa del 01.06.22 occorso alla minore
? Persona_1
Si indicano a testi il signor di RE, la signora di RE, l'Avv. Testimone_4 Testimone_5
Marcella Lazzari di RE, il Dott. presso Testimone_6 Controparte_1
Ci si oppone ai capitoli avversari dedotti della seconda memoria per i seguenti motivi:
Capitolo 1: negativo e comunque ininfluente, in quanto è per legge che sia fatto divieto guidare sotto
l'influenza di sostanze stupefacenti
Capitolo 2: ininfluente
Capitoli 3 e 4: ininfluenti e negativi
Capitoli 5 e 6 e 7: valutativi
Capitolo 8: contrario a quanto statuito nel prontuario
Capitolo 9: valutativo
Capitoli 10 e 11: valutativi e vertono su circostanza negativa
Nel denegato caso di loro ammissione si chiede abilitazione alla prova contraria indicando a testi i signori di RE (Bs), Via San Zeno, 131; di Testimone_1 Testimone_2
RE, Via Luigi Abbiati, 16; di TO (Bs) Via Del Santuario, 67 nonché gli Testimone_3
Agenti della Polizia Locale di RE verbalizzanti.
Sempre a prova contraria si chiede ammissione dei seguenti capitoli di prova, testi sopra indicati:
8) Vero che il signor per invertire la marcia, ha messo in atto una manovra di svolta a Tes_1 sinistra in un punto ben distante dal luogo ove è accaduto il sinistro (ma NON una inversione ad U) e comunque tempo prima dell'arrivo del ? Pt_1
9) Vero che la strada teatro del sinistro è divisa in due carreggiate da un'aiuola spartitraffico rialzata
e piantumata che impedisce di invertire la marcia nei pressi dell'attraversamento pedonale (cfr fotografie allegate al prontuario doc.3) ?
10) Vero che la manovra messa in atto dal signor ha omesso di intralciare la visuale Tes_1 dell'opponente in quanto al momento dell'urto tra il furgone condotto dal ed il pedone, Pt_1
l' si trovava già fermo sulla prima corsia est in prossimità dell'attraversamento pedonale Tes_1 per far transitare la Per_1
pagina 4 di 21 11) Vero che in quel mentre l' veniva affiancato dal furgone condotto dal il quale, Tes_1 Pt_1 incurante del pedone che aveva già attraversato le due corsie della semicarreggiata ovest e si trovava al centro della seconda semicarreggiata est percorsa dal , ha proseguito la marcia Pt_1 travolgendolo?”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio proponendo opposizione Parte_1 Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2930/2023 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di RE.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 101.419,20, oltre interessi e spese, a seguito dell'esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 144 cod. ass. da parte della compagnia assicuratrice, relativamente alla transazione intervenuta con
[...]
danneggiata nel sinistro stradale verificatosi in data 1.06.2022. Per_1
L'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quella del
Tribunale di Mantova, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., atteso che l'attore in opposizione risiede a Mantova.
Ha inoltre eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento all'emissione del decreto ingiuntivo e all'esercizio dell'azione di rivalsa, che avrebbe dovuto essere formulata nei confronti del proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro – in qualità di parte contraente del contratto di assicurazione – e non nei confronti del conducente dello stesso.
Ha rilevato la nullità della clausola di rivalsa poiché, avendo natura vessatoria, avrebbe dovuto essere specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c. Ha inoltre eccepito l'inoperatività della medesima clausola, in quanto il contratto prevede la rinuncia all'azione di rivalsa qualora il conducente del veicolo, al momento del sinistro, risulti sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Quanto al sinistro verificatosi, ha dedotto l'assenza di nesso di causalità tra quest'ultimo e l'utilizzo di sostanze stupefacenti da parte del conducente del veicolo, posto che il quantitativo di THC rinvenuto è ininfluente ai fini della capacità di guida.
Ha rilevato l'inopponibilità nei suoi confronti della transazione intervenuta tra la danneggiata e la compagnia assicuratrice, atteso che l'attore è un soggetto terzo che non è stato coinvolto nelle trattative e non ha pertanto potuto partecipare alla determinazione dell'entità dell'indennizzo accordato alla parte pagina 5 di 21 danneggiata, precisando che la convenuta opposta dovrà comunque dimostrare l'adeguatezza di quest'ultimo.
Infine, ha chiesto che, nel caso di accoglimento della domanda, l'importo riconosciuto a titolo di rivalsa sia contenuto nella somma di euro 22.500,00 a titolo di risarcimento del danno, in ragione del concorso colposo della parte danneggiata, con esclusione delle somme corrisposte dalla compagnia a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dalla parte danneggiata.
Ha inoltre chiesto il rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita rilevando l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza Controparte_1 territoriale del Tribunale adito sollevata da controparte, in ragione del foro alternativo previsto dall'art. 20 c.p.c., rappresentato dal luogo ove si è verificato l'illecito.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva, ha replicato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'azione di rivalsa può essere esercitata anche nei confronti del conducente del veicolo assicurato, ancorché quest'ultimo non sia una delle parti contraenti.
Con riferimento alla clausola di rivalsa, ha evidenziato che la stessa è stata oggetto di specifica sottoscrizione da parte dell'assicurato, contestandone in ogni caso la natura vessatoria e deducendone l'applicabilità nel caso di specie, precisando che la rinuncia alla rivalsa per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti riguarda esclusivamente il proprietario del veicolo (aziendale) e non il conducente dello stesso.
Relativamente alla fondatezza dell'azione di rivalsa, ha osservato come risulti irrilevante l'accertamento del nesso di causalità tra il sinistro e l'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del conducente, essendo a tal fine sufficiente la sola elevazione della contestazione per violazione dell'art. 187 c.d.s.
Ha pertanto concluso chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione proposta, formulando altresì istanza di concessione della provvisoria esecuzione.
Con ordinanza del 26.06.2024 è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed è stato ordinato ad danneggiata nel sinistro per cui è causa, di esibire in Persona_1 giudizio tutta la documentazione medica e relativa alle spese mediche inerenti il sinistro, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
pagina 6 di 21 La causa è stata poi istruita mediante l'espletamento di c.t.u. medico-legale, ed è stata successivamente rinviata all'udienza del 18.09.2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1 c.p.c., all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1.1 Sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di RE, sollevata dall'attore opponente, si osserva quanto segue.
L'opponente ha fondato la predetta eccezione sulla ritenuta natura contrattuale dell'azione esercitata dalla compagnia assicuratrice in sede monitoria, in quanto azione di rivalsa fondata su un preesistente rapporto assicurativo. Ha pertanto contestato che la competenza territoriale possa essere determinata in relazione al luogo dell'illecito (ovvero di verificazione del sinistro), dovendosi individuare secondo le regole generali in materia contrattuale e, in particolare, trovando applicazione nel caso di specie l'art. 18 c.p.c., che individua il foro generale delle persone fisiche, con conseguente radicamento della competenza presso il Tribunale di Mantova, essendo residente in [...]Parte_1
(MN).
Ciò osservato, giova rammentarsi che in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (cfr., ex multis,
Cass. Ord. 3.07.2018, n. 17311).
Declinando i predetti principi al caso di specie, non avendo l'opponente sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale in riferimento a tutti i concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt.
18 (o 19) e 20 c.p.c. né avendola formulata con l'indicazione dei giudici competenti in relazione a ciascuno dei criteri stessi, l'eccezione deve ritenersi inammissibile e la competenza radicata presso il giudice adito.
pagina 7 di 21 1.2 ha agito in sede monitoria a titolo di rivalsa nei confronti di Controparte_1 Pt_1
al fine di ottenere il rimborso delle somme corrisposte in favore di a
[...] Persona_1 seguito del sinistro occorso in data 1 giugno 2022 in RE, via San Zeno.
In tali circostanze di tempo e di luogo, è stata urtata dal veicolo RENAUL Traffic Persona_1 tg. EX769CC, di proprietà di e condotto dal convenuto allorché Controparte_2 Parte_1 la ragazza era intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali;
a seguito del sinistro, la Per_1 subiva gravi lesioni.
compagnia assicuratrice del veicolo condotto dal ha corrisposto Controparte_1 Pt_1 ad la somma di euro 90.000,00 a titolo di risarcimento, oltre ad euro 9.000,00 oltre Persona_1 accessori a titolo di spese legali, e così per complessivi euro 101.419,20.
In questa sede l'attrice agisce a titolo di rivalsa, ex art. 144, comma 2, C.d.A., nei confronti del conducente a carico del quale è stata ravvisata la violazione dell'art. 187 CdS, richiamando la Pt_1 previsione di cui all'art. 2 delle Condizioni Generali di Polizza, ritenendo il sinistro sia imputabile esclusivamente al Pt_1
1.3 ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento Parte_1 all'emissione del decreto ingiuntivo e all'esercizio dell'azione di rivalsa, ritenendo che la stessa avrebbe dovuto essere formulata nei confronti del proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro – in qualità di parte contraente del contratto di assicurazione – e non nei confronti del conducente dello stesso.
Tale prospettazione non risulta condivisibile, dovendosi ritenere corretta l'instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 144, comma 2, d.lgs. 209/2005 nei confronti del conducente Pt_1
benché non contraente della polizza, alla luce dei consolidati principii giurisprudenziali
[...] espressi dalla Suprema Corte di Cassazione.
I giudici di legittimità, invero, anche recentemente hanno confermato che “L'assicuratore che abbia pagato l'indennizzo al terzo danneggiato sol perché obbligato ex lege ha diritto di rivalsa "verso
l'assicurato" (art. 144, comma secondo, cod. ass.). L'assicurazione di responsabilità civile rientra nel ramo danni, e nell'assicurazione contro i danni l'"assicurato" è il titolare dell'interesse esposto al rischio (art. 1904 c.c.). Ma il rischio di impoverirsi per dovere risarcire la vittima di un sinistro stradale grava in egual misura sul conducente (art. 2054, commi primo e secondo, c.c.), sul
pagina 8 di 21 proprietario, sull'usufruttuario, sull'acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054, terzo comma,
c.c.) e infine sull'utilizzatore in leasing (art. 91 cod. strad.). E, poiché il contratto di assicurazione deve coprire necessariamente la responsabilità "di cui all'art. 2054 c.c." (così l'art. 122 cod. ass.), deve concludersi che, in mancanza di norme che consentano patti in deroga (ad es., l'art. 15 della Sezione II dell'Allegato al D.M. 11 marzo 2020 n. 54, che consente la clausola c.d. "di guida esclusiva"), tutti i suddetti soggetti rientrano nella categoria degli "assicurati", alla sola condizione che abbiano guidato il veicolo col consenso del proprietario. Di conseguenza, tutti loro potranno beneficiare della copertura assicurativa in caso di sinistro e tutti saranno esposti all'azione di rivalsa ex art. 144, secondo comma, cod. ass., quando ne ricorrano i presupposti. Nei suesposti termini il Collegio intende, da un lato, dare continuità all'orientamento ormai consolidato da molti anni in qua (ex aliis,
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17963 del 20/07/2017; Sez. 3, Sentenza n. 9948 del 20/04/2017; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 20766 del 14/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 08/02/2005; Sez. 3, Sentenza n.
6862 del 25/05/2000) e, dall'altro, ribadire l'insostenibilità del minoritario orientamento secondo cui il conducente di un veicolo a motore, che sia persona diversa tanto dal proprietario quanto dal contraente dell'assicurazione r.c.a., debba ritenersi "estraneo al rapporto assicurativo", con la conseguenza che né potrebbe beneficiare della copertura assicurativa (Sez. 3, Sentenza n. 6291 del
13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 3356 del 12/02/2010), né sarebbe esposto all'azione di rivalsa dell'assicuratore (Sez. 3, Sentenza n. 8622 del 29/05/2003). A questo secondo orientamento non può essere data continuità, poiché si fonda su un assunto erroneo: quello secondo cui solo il proprietario
d'un veicolo a motore ha l'obbligo di stipulare l'assicurazione della r.c.a. Affermazione, quest'ultima, in contrasto con la chiara lettera dell'art. 122 cod. ass., che addossa il suddetto obbligo a carico di chiunque "metta in circolazione" un veicolo a motore. La censura in esame va dunque accolta in applicazione del principio di diritto, da ultimo in questa direzione enunciato da Cass. n. 4756 del
22/02/2024 secondo cui: "L'assicuratore della r.c.a. può esercitare il diritto di rivalsa di cui all'art.
144 cod. ass. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di "assicurato" ai sensi dell'art.
1904 c.c.: e dunque il proprietario o comproprietario, il conducente (salvo il caso della circolazione nolente domino), l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore in leasing, anche se tutti costoro siano persone diverso dal contraente della polizza".” (così, da ultimo, Cass.
28.04.2025, n. 11172).
pagina 9 di 21 Ne consegue che legittimato passivo (rectius titolare del diritto dal lato passivo) rispetto all'azione di rivalsa dell'assicuratore è l'assicurato, che corrisponde a qualsiasi soggetto che possa essere chiamato a rispondere dei danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza. Diversamente opinando
– spiega la Suprema Corte – laddove si aderisse all'orientamento minoritario (secondo il quale il conducente non contraente non sarebbe soggetto “assicurato” ex art. 1904 c.c. e quindi non sarebbe legittimato passivo rispetto all'azione di rivalsa dell'art. 144 d.lgs. citato), si avrebbe, sul piano pratico,
l'aberrante effetto di mandare – di fatto – esente da responsabilità il conducente, se diverso dal contraente della polizza, che si sia posto alla guida del veicolo in spregio alle norme del codice della strada;
in tal caso, infatti, verso il danneggiato, il conducente sarà tenuto indenne dall'assicuratore e, rispetto a quest'ultimo, non avrà da temere l'azione di rivalsa, accordata, secondo l'orientamento minoritario, nei soli confronti del contraente della polizza.
Al riguardo, deve rilevarsi ulteriormente che la Compagnia ha dato prova in giudizio della sussistenza del rapporto contrattuale tra la medesima e il proprietario del veicolo, mediante la Controparte_2 produzione in atti del contratto assicurativo n. 416.013.0000091343 (cf. docc. 14-15, fasc. conv. opp.); deve pertanto ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio con il titolare del diritto dal lato passivo inteso quale assicurato, nei termini poc'anzi richiamati.
1.4 L'opponente ha altresì eccepito la nullità della clausola di rivalsa, ritenuta avente natura vessatoria e che, per tale ragione, avrebbe dovuto essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c.
Nemmeno tale eccezione non può trovare accoglimento.
Deve ritenersi, invero, che le clausole in questione non siano di natura vessatoria e non necessitino di specifica copertura per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma secondo, dovendo essere qualificate quali clausole limitatrici dell'oggetto del contratto e non quali clausole limitatrici della responsabilità, alle quali si applica l'art. 1229 c.c.
Come è noto, quest'ultima disposizione normativa sancisce la nullità delle clausole che implicano una limitazione o un'esclusione della responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, con l'estensione della sanzione della nullità anche per le ipotesi di colpa lieve del debitore, nelle ipotesi in cui siano violati obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
pagina 10 di 21 Secondo la giurisprudenza, costituiscono clausole limitative della responsabilità quelle che limitano le conseguenze della colpa e dell'inadempimento o escludono il rischio garantito;
mentre rientrano nelle clausole che delimitano il rischio garantito quelle che concernono il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, specificando, segnatamente, il rischio garantito (in tal senso, ex multis, Cass. 29/5/2006, n.
12894; Cass. Civ. 4/2/2002, n. 1430).
Si è osservato che mentre le seconde individuano l'oggetto delle obbligazioni contrattuali, le prime regolano gli effetti del loro inadempimento. Al fine di precisare il discrimen fra le une e le altre, occorre porre in risalto come le clausole delimitatrici dell'oggetto del contratto di assicurazione escludono dal rischio garantito gli eventi dannosi caratterizzati da certi elementi della fattispecie, come, ad esempio, le modalità dell'accadimento, l'identità del danneggiato, le caratteristiche o la causa del danno, il tempo in cui esso si è verificato. Dunque, esse selezionano gli eventi indennizzabili rispetto agli altri sulla base delle circostanze di fatto relative all'evento dannoso.
Ricadono, per converso, nell'ambito di applicazione degli articoli 1229 c.c. e 1341 c.c. le clausole che si riferiscono ad elementi estranei all'evento dannoso per escludere la nascita dell'obbligazione risarcitoria. La giurisprudenza adotta un criterio contenutistico, ritenendo che la linea di confine vada ravvisata nel riferimento da parte delle clausole limitatrici della responsabilità ad eventi estrinseci rispetto all'evento dannoso che integra il sinistro e temporalmente successivi al suo verificarsi.
Alla luce dei principi richiamati deve ritenersi del tutto condividibile l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui non può reputarsi vessatoria la clausola di una polizza assicurativa che prevede il diritto di rivalsa dell'assicuratore, qualora si accerti che il conducente, al momento del sinistro, guidava in stato di ebrezza (cfr., ex multis, Cass. 26.05.2011, n.11373; più recentemente, Cass. 14.10.2019, n. 25785). La funzione di tale clausola, diretta a delimitare l'oggetto del rischio garantito e, di conseguenza, l'ammontare del premio e non piuttosto a ridurre l'ambito oggettivo di responsabilità dell'assicuratore, consiste nel determinare le condizioni minime necessarie al fine di rendere operativa la garanzia assicurativa.
Ne consegue che nel caso di specie la clausola contrattuale di cui all'art. 2 delle condizioni generali di polizza non può considerarsi vessatoria.
Si può richiamare anche la sentenza della Cassazione n. 23741/2009, la quale, oltre a ricordare la nota distinzione tra clausole limitatrici della responsabilità e quelle attinenti all'oggetto del contratto (“sono
pagina 11 di 21 da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto – e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma della suddetta norma – le clausole che riguardano il contenuto ed
i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito”), ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto non vessatoria la clausola di un contratto assicurativo con cui era stata prevista l'operatività dell'assicurazione per l'infortunio derivante dall'uso di vettura, a condizione che l'assicurato fosse abilitato alla guida della stessa ossia fosse munito di valida patente di guida. Tale clausola, infatti, concretizzava disposizioni di legge di natura imperativa riguardanti la circolazione e tendeva solamente a precisare e circoscrivere l'oggetto dell'obbligazione di garanzia.
1.5 L'opponente, inoltre, ha eccepito l'inoperatività della medesima clausola, sul rilievo che il contratto prevede la rinuncia all'azione di rivalsa qualora il conducente del veicolo, al momento del sinistro, risulti sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
L'eccezione di inoperatività della clausola che prevede la rivalsa non è fondata, atteso che, come risulta dal tenore letterale della previsione della rinuncia alla rivalsa - nel caso in cui il conducente sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti al momento del sinistro - essa è prevista solo in caso di veicoli trasporto cose intestati a società, a favore del proprietario del veicolo, ovvero del locatario nel caso di leasing, evidentemente nel caso in cui il conducente sia soggetto diverso dai predetti, come nel caso di specie.
2.1 Alla luce di quanto osservato, deve ritenersi che, in ragione delle previsioni contrattuali di cui trattasi, il conducente che guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è tenuto a rifondere la compagnia assicuratrice di tutte le somme da essa versate a terzi.
Nel caso di specie la circostanza che il guidasse dopo aver assunto sostanze stupefacenti Pt_1 emerge con certezza dalla copia degli atti redatti dalla polizia intervenuta, che attestano il fatto che allo stesso siano stati riscontrati i valori di seguito richiamati. Dalla documentazione in atti risulta, invero, che dopo aver riscontrato l'esito positivo per la sostanza “THC – 5” dell'accertamento preliminare per la verifica dell'assunzione di sostanze stupefacenti, effettuata nell'immediatezza del sinistro, la Polizia abbia proceduto all'accompagnamento del Cosenza, con il suo consenso, presso il Pronto Soccorso
pagina 12 di 21 degli Spedali Civili di RE per la sottoposizione a prelievo del sangue, con procedura cd “di massima urgenza”, i cui esiti, delle ore 19:37, indicavano: “a) Etanolo < 0,1 g/L; b) Cannabinoidi
Positivo (senza specifica di alcuna percentuale di sostanza)”. Dal referto relativo alla procedura cd
"ordinaria", attivata contestualmente a quella di "massima urgenza", successivamente inoltrato al
Nucleo Infortunistica Stradale del Comando risultavano i seguenti esiti: “a) ALC. CO (sangue) negativo g/L 0,03; b) THCCOOH (urine) POS > 200.00 ng/ml e THC (sangue) POS 3.90 ng/ml”; inoltre risulta che "L'analisi eseguita su sangue è risultata POSITIVA per IN (THC) e quindi compatibile con guida in stato di alterazione psico-fisica” (cfr. doc. 3 fasc. monitorio).
Ne consegue che sussistono i presupposti perché operi, nei confronti del Cosenza, l'art. 2 delle condizioni generali, già richiamato.
Né risultano condivisibili le argomentazioni dell'opponente circa l'assenza di nesso causale tra l'utilizzo di sostanze stupefacenti e il sinistro.
Sul punto devono richiamarsi i condivisibili principi giurisprudenziali espressi in relazione al rilievo della sussistenza dello stato di ebbrezza, secondo cui qualora le parti di un contratto abbiano subordinato taluni effetti - e in particolare la non operatività dell'assicurazione e l'insorgenza del diritto di rivalsa in favore dell'assicuratore - alla sussistenza dello stato di ebbrezza, deve ritenersi che esse abbiano fatto riferimento necessariamente alla nozione normativa di tale stato.
Dunque, in assenza di specificazioni convenzionali dello stato di ebbrezza, esso va identificato con lo stato di ebbrezza previsto dal Codice della Strada, atteso che lo “stato di ebbrezza”, quale presupposto di fatto a cui collegare effetti giuridici, è una nozione normativa e non naturalistica;
ne consegue che, per accertare l'esclusione dell'operatività della polizza e l'insorgenza del diritto di rivalsa dell'assicurazione è imprescindibile far riferimento alla definizione di “stato di ebbrezza” rilevante per l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice della Strada vigente all'epoca del sinistro (cfr., ex multis,
Cass. del 13.05.2021, n. 12900).
Ebbene, il principio richiamato trova certamente applicazione anche in relazione alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, essendo dunque sufficiente che sia stata elevata la relativa contravvenzione nei confronti del conducente.
Sempre in relazione all'ipotesi di guida in stato di ebbrezza, la giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha precisato che l'azione di rivalsa può essere esercitata a prescindere dal fatto che l'infrazione all'art.
pagina 13 di 21 186 del Codice della Strada sia stata in seguito confermata o meno dal giudice penale ovvero in sede di opposizione al verbale dal giudice civile, bastando a giustificarla la constatazione, posta in essere dagli agenti intervenuti a seguito del sinistro ed impressa sul verbale. Si è dunque affermato che la rivalsa può essere attivata dalla compagnia ove sia stata effettuata la contestazione dell'infrazione all'art. 186 C.d.S. nei confronti del conducente, non essendo necessario che detta contestazione superi il vaglio del giudice competente per accertarne la fondatezza (cfr., ex plurimis, Cass., 23.03.2022 n.
9418). Tali principi risultano certamente applicabili anche nel caso di accertamento dell'infrazione all'art. 187 C.d.S.
Nel caso di specie, a seguito dei controlli sullo stato psicofisico, gli agenti accertatori della Polizia
Locale – Nucleo Infortunistica Stradale di RE, intervenuti nell'immediatezza del sinistro, hanno proceduto a contestare a carico di la violazione di cui all'art. 187, comma 1 C.d.S. Parte_1
(guida in stato di alterazione correlata all'uso di sostanze psicotrope).
Dalle condizioni di polizza già richiamate deve quindi desumersi che l'esclusione dell'operatività della polizza opera solo che sia stata effettuata contestazione della violazione nei confronti dell'assicurato, non essendo necessario che tale contestazione sia oggetto di ulteriore vaglio da parte del giudice di merito, in presenza della relativa constatazione fatta dai verbalizzanti.
In applicazione dei principi richiamati, deve dunque ritenersi acclarato il diritto di
[...] alla restituzione, da parte del convenuto, di quanto versato alla danneggiata dal Controparte_1 sinistro oggetto di causa, a titolo di rivalsa, sulla scorta di quanto pattuito dalle parti.
2.2 Anche la circostanza che il sinistro sia addebitabile alla responsabilità del convenuto emerge in modo incontrovertibile dagli atti, posto che sia dagli accertamenti della Polizia intervenuta che dalle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti a sommarie informazioni Testimone_1 [...]
, lo stesso nonché il padre risulta acclarato che in data Tes_2 Parte_1 Persona_4
01/06/2022, alle ore 14:24 circa, allorché alla guida dell'autocarro Renault Trafic tg. Parte_1
EX769CC percorreva Via San Zeno, in RE, in direzione Sud-Nord all'interno della corsia di sinistra, abbia investito il pedone la quale era intenta ad attraversare la strada Persona_1 sull'attraversamento pedonale ivi presente, con direzione Ovest-Est. Risulta altresì che a seguito del violento urto la sia stata caricata sul cofano dell'autocarro, urtando con il capo il parabrezza Per_1
pagina 14 di 21 del veicolo e venendo poi proiettata a terra a molti metri di distanza (circa 32,13 metri dalla fine dell'attraversamento pedonale).
Non vi possono essere dubbi, dunque, quanto all'esclusiva responsabilità di nella Parte_1 determinazione del sinistro (a carico del quale, invero è stata rilevata anche l'infrazione dall'art. 191, comma 1 CdS, per aver omesso di dare la precedenza al pedone che transitava sull'attraversamento pedonale).
Come è noto, invero, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale trova applicazione la previsione di cui all'art. 2054, comma 1 c.c., in base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La responsabilità del conducente si presume, salvo questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento, o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
Nell'ipotesi di investimento di un pedone, in particolare, deve escludersi la responsabilità del conducente ai sensi dall'art. 2054 c.c. ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, tale da sorprendere il conducente, sicché l'automobilista si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso, dovendo pertanto escludersi la responsabilità del conducente ove risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento (in questo senso cfr., ex multis, Cass. 25.09.2014 n. 20307).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pagina 15 di 21 pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio per i pedoni;
cfr., sul punto, Cass. pen.,
12.10.2005 n. 44651; Cass. pen., 13.10.2005 n. 40908).
Fatta tale premessa, nel caso di specie deve ritenersi che non sia stata superata la presunzione di colpa del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c.; né è emersa alcuna circostanza idonea a far ritenere che il pedone abbia adottato una condotta imprudente o anomale, atteso che la stava Per_1 regolarmente attraversando la strada sulle strisce pedonali. Né può rilevare quanto dedotto dall'attore opponente in relazione alla condotta di guida tenuta da altro soggetto – che, secondo l'attore – gli avrebbe ostruito la visuale, trattandosi di mere allegazioni di parte prive di ogni supporto probatorio.
Ne consegue che deve ritenersi accertato che l'opponente è tenuto a rimborsare all'assicuratrice quanto da quest'ultima corrisposto alla danneggiata.
2.3 ha valutato i danni subiti da in conseguenza Controparte_1 Persona_1 dell'illecito del convenuto sulla base della propria perizia di parte (doc. 7 fascicolo monitorio), utilizzando le tabelle in uso al Tribunale di Milano. Ha pertanto concluso una transazione, autorizzata dal Giudice Tutelare, nella quale ha liquidato in euro 90.000,00 la somma corrisposta a titolo risarcitorio alla danneggiata, oltre ad euro 11.419,20 in favore a titolo di spese in favore dei procuratori
(accessori inclusi, cfr. docc.
8-10 fascicolo monitorio).
L'importo complessivo liquidato alla danneggiata a titolo risarcitorio, pari ad euro 90.000,00 secondo quanto previsto dalla transazione conclusa dalle parti risulta comprensivo di sorte, accessori e spese.
Più specificamente, la perizia del fiduciario della compagnia assicuratrice ha accertato una invalidità permanente in capo alla nella misura del 18%, e una invalidità temporanea totale per gg 45, Per_1 al 75% gg 20, al 50% per gg 40 e al 25% per ulteriori gg 60, oltre ad euro 176,80 per spese mediche documentate.
Attese le contestazioni sollevate dall'opponente in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale operata dalla compagnia in favore della si è ritenuto di disporsi c.t.u. medico- Per_1 legale nel presente giudizio, al fine di accertare la congruità degli importi risarcitori corrisposti da
Controparte_1
Il c.t.u. dott. ha dato atto della mancata presentazione della perizianda alla visita e ha Persona_5 proceduto agli accertamenti richiesti nei limiti di quanto emergente dalla documentazione in atti. Per tale ragione ha precisato che, poiché le conseguenze anatomo-funzionali delle lesioni sono state pagina 16 di 21 ricavabili soltanto dalla documentazione e non riscontrabili direttamente ed oggettivamente, ai fini della valutazione del danno temporaneo e del danno permanente ha potuto fornire soltanto valori indicativi espressi in un “range” fra possibile valore minimo e massimo.
Sulla base di tali premesse, il c.t.u. ha osservato che per quanto concerne il danno temporaneo, “si può ritenere esservi stata una inabilità temporanea biologica assoluta di 44 giorni al 100% (documentata con certezza dalle copie delle cartelle cliniche dei ricoveri) e successivamente, in relazione al decorso medio di casi analoghi, da 60 a 120 giorni di inabilità temporanea parziale al tasso medio del 50%”, non potendosi indicare il grado sofferenza senza un colloquio diretto (cfr. relazione c.t.u., pag. 23).
Per quanto riguarda i postumi permanenti, viste le “linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della Società Italiana di Medicina Legale e della Ass.ni
(SIMLA) ed. 2016 relative ai traumi cranici gravi, agli esiti cicatriziali e alle fratture rachidee, il c.t.u. ha ritenuto adeguata una valutazione del danno biologico complessiva compresa fra il 18% e il 20% dell'integrità psico-fisica totale, anche in questo caso non potendo indicare il grado sofferenza in assenza di un colloquio diretto con la danneggiata.
Questo giudice ritiene di condividere le risultanze della espletata c.t.u.
In punto di liquidazione del danno non patrimoniale giova rammentarsi che la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, non potendosi tuttavia attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
Nell'ambito del danno non patrimoniale, infatti, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte categorie di danno;
ne consegue che risulta necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte), imponendosi una valutazione congiunta di tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato sugli aspetti relazionali della vita, da ritenersi compresi nel danno biologico c.d. dinamico.
pagina 17 di 21 Sulla scorta di tali principi l'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano ha individuato i parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, confluiti nelle note “tabelle” espresse in moneta attuale, che sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (Cass.
7.06.2011 n.
12408; Cass. 30.06.2011 n. 14402; Cass. 20.04.2017, n. 9950).
Ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica esprime, pertanto, la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, restando preclusa la possibilità di un separato e autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie.
Deve altresì rammentarsi che le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un punto base di danno non patrimoniale, che si compone del “punto di danno biologico” (seconda colonna delle Tabelle) e di una componente ulteriore aggiuntiva (“aumento”, terza colonna delle Tabelle), indicata in termini percentuali: tali due componenti, sommate, costituiscono il punto base del danno non patrimoniale
(quarta colonna delle Tabelle). Nella relazione che accompagna tali Tabelle viene chiarito che la componente di cui alla seconda colonna è da intendersi quale “danno biologico standard”, quale lesione all'integrità psico-fisica, mentre la componente aggiuntiva (l'“aumento” percentuale) è da intendersi quale danno morale, vale a dire quale sofferenza soggettiva.
Ciò osservato, nel caso di specie, sulla base degli elementi in atti deve ritenersi che la componente del danno non patrimoniale relativa alla sofferenza interiore appaia congruamente compensata nei termini standard con i valori medi, riconosciuti in via presuntiva nella tabella milanese.
Tenuto conto delle accertate invalidità e dell'età della danneggiata (anni 15), delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei menzionati criteri tabellari adottati da questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico e da sofferenza soggettiva, si stima equo liquidare con le modalità che seguono il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute subito da Persona_1
In relazione alla liquidazione del danno biologico da inabilità temporanea, si ritiene equo attribuire il valore monetario medio di euro 120,00 per ogni giorno di inabilità assoluta, non ravvisandosi nel caso di specie elementi sufficienti a determinare un aumento oltre tale valore medio (secondo le tabelle pagina 18 di 21 all'epoca vigenti), e così liquidare l'importo di euro 10.680,00 (sulla base delle indicazioni del c.t.u. di
44 gg al 100% e 90 gg al 50%, quale media tra 60 e 120 gg).
Considerata la natura necessariamente approssimativa della valutazione effettuata dal c.t.u., in assenza di esame diretto sulla il c.t.u. ha indicato l'invalidità permanente in un range compreso tra il Per_1
18 e il 20%. Prendendosi quale valore intermedio il 19%, ne risulta una quantificazione del danno da invalidità permanente in euro 75.743,00; in caso di riconoscimento di una invalidità del 20%, sarebbe liquidabile un importo pari ad euro 82.917,00, e ciò senza alcuna personalizzazione.
Il c.t.u. ha altresì ritenuto la congruità delle spese mediche in atti, per complessivi euro 259,30, come liquidati dalla compagnia.
Pur non essendovi in atti elementi per valutare la correttezza del riconoscimento di una personalizzazione del 5%, e pur considerate le incertezze derivanti dalla valutazione approssimativa effettuata dal c.t.u., in assenza di esame diretto sulla persona della danneggiata, non può in ogni caso che ritenersi la congruità dell'importo complessivamente riconosciuto in favore della stessa da
[...]
pari ad euro 90.000,00, considerati tutti gli elementi in atti ed incluse le spese Controparte_1 mediche e gli accessori.
Alla luce di quanto osservato appare del tutto giustificato a termini di polizza l'indennizzo che
[...] ha corrisposto alla danneggiata e, di conseguenza, fondata la domanda di rivalsa Controparte_1 qui formulata, che deve pertanto trovare accoglimento, anche per quanto concerne le spese legali corrisposte dalla compagnia assicuratrice.
Ed invero, risultano del tutto generiche le contestazioni sollevate dall'opponente in relazione alla debenza e alla misura di tali spese – liquidate in euro 9.000,00 oltre accessori – considerato che le stesse risultano congruamente proporzionate al risarcimento riconosciuto.
Ne consegue che l'opposizione proposta da deve essere rigettata, con conseguente Parte_1 conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
pagina 19 di 21 4. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, a conferma dei provvedimenti istruttori emessi in corso di causa.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore del decisum, della media complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate in favore della convenuta opposta e a carico dell'opponente in complessivi euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate in via provvisoria in corso di causa, sono poste definitivamente a carico della parte opponente.
Parte attrice ha altresì richiesto il rimborso delle spese di c.t.p. per euro 183,00, in relazione all'attività svolta dal dott. (cfr. documenti prodotti in allegato alle note del 18.06.25). Per_3
La condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma unicamente quella della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass., 25.03.2003, n. 4357).
Nel caso di specie può pertanto essere riconosciuto a l'importo di euro Controparte_1
183,00, risultante dalla parcella depositata dalla parte, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il c.t.p.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2930/2023, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di RE;
- condanna la parte opponente a rifondere delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in complessivi euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre ad euro 183,00 per spese di c.t.p.;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico della parte opponente. pagina 20 di 21 Così deciso in RE il 16.10.2025
Il Giudice dott. Laura Frata
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