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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/11/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 23 ottobre 2025, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. ROMELE MARA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BAZZANA MICHELA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 23 ottobre 2025; Parte_1
1 per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 23 ottobre Controparte_1
2025; per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che dalla relazione con , in data 29 Parte_1 Controparte_1 dicembre 2021, nasceva il figlio , si rivolgeva all'intestato Tribunale al fine di Persona_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla prole. Si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza del 23 ottobre 2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano l'accordo riportato in dispositivo. Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo riportato in dispositivo e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013. Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Con particolare riguardo al regime di affido, il Collegio evidenzia che la scelta concorde delle parti per il modello privilegiato dal legislatore risulta conforme al superiore interesse dei minore, malgrado nell'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali di Grumello del Monte, depositata in data 9 ottobre 2025, il Servizio abbia concluso, evidenziando che “A fronte della conflittualità persistente e limitante nell'evoluzione progettuale, si ritiene che il minore debba essere affidato al Servizio territorialmente competente in ambito di istruzione, sanitario e educativo. Tale restrizione risulta necessaria a garantire l'assunzione di decisioni di maggiore interesse per il bambino, oltre a favorire un'inclusione paritaria dei genitori nelle scelte e attività riguardanti la vita del figlio, in quanto diversamente vi è il rischio che l'incomunicabilità tra le parti non permetta il fluire delle informazioni”. Ciò in quanto, nella relazione richiamata, i Servizi Sociali hanno dato atto del fatto che entrambi i genitori rispondono in maniera adeguata ai bisogni evolutivi del minore, evidenziando l'assenza di motivi ostativi all'introduzione del pernottamento del bambino presso il padre, sostenendo
2 che, in seno alla coppia genitoriale, sussista un problema di conflittualità e di comunicazione. Le criticità evidenziate dal Servizio non permettono, invero, di esprimere un giudizio di inidoneità al concreto esercizio della funzione genitoriale per entrambi i genitori, non potendosi pertanto limitarne la responsabilità genitoriale, mediante la previsione dell'affido del minore al Comune di residenza per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti ai sensi dell'art. 333 c.c. Peraltro, il Collegio osserva che le difficoltà riscontrate con riguardo alle dinamiche conflittuali in atto possano essere efficacemente superate con l'ausilio del Servizio, tenuto conto del fatto che entrambi i genitori hanno dichiarato espressamente di voler proseguire con il monitoraggio, impegnandosi a prendere parte a tutti i percorsi che saranno mantenuti e/o attivati nell'interesse del minore, anche in considerazione del fatto che, nell'intero corso del processo, entrambe le parti hanno sempre collaborato attivamente con i
Servizi Sociali. A tal riguardo, anche la clausola dell'accordo relativa all'impegno assunto reciprocamente dalle parti al fine di intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale consente di ritenere che i genitori mostrino un atteggiamento collaborativo, avendo preso atto delle dinamiche conflittuali evidenziate, nella prospettiva di porvi rimedio, trattandosi, in definitiva, di una previsione che consente di ritenere che l'affido condiviso rappresenti la soluzione maggiormente rispondente all'interesse di nel caso concreto. Non è poi superfluo rilevare che l'elaborazione Per_1 giurisprudenziale di legittimità ha distinto l'affido dei minori ai Servizi Sociali dalle ipotesi in cui si verta invece in interventi di sostegno e supporto alle famiglie;
in tale seconda evenienza, invero, viene in rilievo un affiancamento dei Servizi Sociali nell'ottica di ampliare le risorse di cui dispone il nucleo familiare e di esercitare anche un'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo medesimo senza farsi luogo ad un provvedimento ablativo o limitativo della responsabilità genitoriale, potendosi quindi qualificare l'intervento dei Servizi come “mandato di vigilanza e supporto” e restando intatta la responsabilità genitoriale sui minori. Diversamente, nell'ipotesi in cui vengano adottati provvedimenti che limitino o escludano la responsabilità genitoriale, può configurarsi, invece, un vero e proprio affido ai Servizi Sociali, con conseguente trasferimento a quest'ultimo di una sfera più o meno ampia dei poteri/doveri legati all'esercizio della responsabilità genitoriale, proporzionato al grado di incidenza del provvedimento sulla potestà in capo ai genitori. Per tutte le ragioni sopra esposte, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non vi siano i presupposti, per limitare la responsabilità genitoriale di alcuno dei genitori, tenuto conto dell'adesione di entrambi al percorso di supporto alla genitorialità e della dichiarata disponibilità alla prosecuzione del monitoraggio e al percorso di coordinazione genitoriale.
Ne consegue che l'affiancamento dei Servizi al nucleo familiare deve essere qualificato come
“mandato di vigilanza e supporto”, fermo l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori e il suo collocamento presso la madre.
3 Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- Affido condiviso di a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, che Per_1
lo terrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé;
- Frequentazioni padre-figlio regolate come segue: - a weekend alternati, il padre starà con il minore a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza del padre, il padre starà con il minore anche un pomeriggio con pernottamento in un giorno infra-settimanale da individuare di concerto con la madre;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza della madre, il padre starà con il minore due pomeriggi infra-settimanali con pernottamento da individuare di concerto con la madre;
-vacanze natalizie, ad anni alterni, il figlio starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre starà con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, il figlio starà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, il figlio starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
il giorno del compleanno di , entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere insieme al minore parte della Per_1
giornata, decidendo di comune le relative modalità (ad esempio, un genitore farà la mattina fino al termine del pranzo, l'altro genitore farà il pomeriggio fino al termine della cena); resta salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti;
- Entrambi i genitori dichiarano la propria disponibilità a proseguire il monitoraggio con i Servizi
Sociali in essere, impegnandosi pertanto a prendere parte a tutti i percorsi che il Servizio riterrà opportuno attivare nell'interesse del minore;
- I genitori si impegnano altresì a intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale da svolgersi tramite i Servizi Sociali, oppure privatamente;
- obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, dell'importo mensile di euro 300,00
(importo annualmente rivalutabile con indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico,
4 abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
5 a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
6 Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
Spese di lite compensate”; dispone che i Servizi Sociali competenti per il Comune di Luzzana, in collaborazione con Servizi
Sociali competenti per il Comune di Mornico al Serio, proseguano con la presa in carico del figlio minore e del nucleo familiare, per l'espletamento di un'attenta e marcata attività di monitoraggio Per_1
sul nucleo familiare e sulla situazione del minore al fine di attuare e/o proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni per la tutela del superiore interesse del minore;
compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti, ai Servizi
Sociali territorialmente competenti per il Comune di Luzzana e per il Comune di Mornico al Serio
( e ), CP_2 Controparte_3 nonché per la trasmissione al Giudice Tutelare per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Presidente
Dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
Dr.ssa Liboria Maria Stancampiano
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 23 ottobre 2025, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. ROMELE MARA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BAZZANA MICHELA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 23 ottobre 2025; Parte_1
1 per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 23 ottobre Controparte_1
2025; per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che dalla relazione con , in data 29 Parte_1 Controparte_1 dicembre 2021, nasceva il figlio , si rivolgeva all'intestato Tribunale al fine di Persona_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla prole. Si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza del 23 ottobre 2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano l'accordo riportato in dispositivo. Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo riportato in dispositivo e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013. Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Con particolare riguardo al regime di affido, il Collegio evidenzia che la scelta concorde delle parti per il modello privilegiato dal legislatore risulta conforme al superiore interesse dei minore, malgrado nell'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali di Grumello del Monte, depositata in data 9 ottobre 2025, il Servizio abbia concluso, evidenziando che “A fronte della conflittualità persistente e limitante nell'evoluzione progettuale, si ritiene che il minore debba essere affidato al Servizio territorialmente competente in ambito di istruzione, sanitario e educativo. Tale restrizione risulta necessaria a garantire l'assunzione di decisioni di maggiore interesse per il bambino, oltre a favorire un'inclusione paritaria dei genitori nelle scelte e attività riguardanti la vita del figlio, in quanto diversamente vi è il rischio che l'incomunicabilità tra le parti non permetta il fluire delle informazioni”. Ciò in quanto, nella relazione richiamata, i Servizi Sociali hanno dato atto del fatto che entrambi i genitori rispondono in maniera adeguata ai bisogni evolutivi del minore, evidenziando l'assenza di motivi ostativi all'introduzione del pernottamento del bambino presso il padre, sostenendo
2 che, in seno alla coppia genitoriale, sussista un problema di conflittualità e di comunicazione. Le criticità evidenziate dal Servizio non permettono, invero, di esprimere un giudizio di inidoneità al concreto esercizio della funzione genitoriale per entrambi i genitori, non potendosi pertanto limitarne la responsabilità genitoriale, mediante la previsione dell'affido del minore al Comune di residenza per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti ai sensi dell'art. 333 c.c. Peraltro, il Collegio osserva che le difficoltà riscontrate con riguardo alle dinamiche conflittuali in atto possano essere efficacemente superate con l'ausilio del Servizio, tenuto conto del fatto che entrambi i genitori hanno dichiarato espressamente di voler proseguire con il monitoraggio, impegnandosi a prendere parte a tutti i percorsi che saranno mantenuti e/o attivati nell'interesse del minore, anche in considerazione del fatto che, nell'intero corso del processo, entrambe le parti hanno sempre collaborato attivamente con i
Servizi Sociali. A tal riguardo, anche la clausola dell'accordo relativa all'impegno assunto reciprocamente dalle parti al fine di intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale consente di ritenere che i genitori mostrino un atteggiamento collaborativo, avendo preso atto delle dinamiche conflittuali evidenziate, nella prospettiva di porvi rimedio, trattandosi, in definitiva, di una previsione che consente di ritenere che l'affido condiviso rappresenti la soluzione maggiormente rispondente all'interesse di nel caso concreto. Non è poi superfluo rilevare che l'elaborazione Per_1 giurisprudenziale di legittimità ha distinto l'affido dei minori ai Servizi Sociali dalle ipotesi in cui si verta invece in interventi di sostegno e supporto alle famiglie;
in tale seconda evenienza, invero, viene in rilievo un affiancamento dei Servizi Sociali nell'ottica di ampliare le risorse di cui dispone il nucleo familiare e di esercitare anche un'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo medesimo senza farsi luogo ad un provvedimento ablativo o limitativo della responsabilità genitoriale, potendosi quindi qualificare l'intervento dei Servizi come “mandato di vigilanza e supporto” e restando intatta la responsabilità genitoriale sui minori. Diversamente, nell'ipotesi in cui vengano adottati provvedimenti che limitino o escludano la responsabilità genitoriale, può configurarsi, invece, un vero e proprio affido ai Servizi Sociali, con conseguente trasferimento a quest'ultimo di una sfera più o meno ampia dei poteri/doveri legati all'esercizio della responsabilità genitoriale, proporzionato al grado di incidenza del provvedimento sulla potestà in capo ai genitori. Per tutte le ragioni sopra esposte, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non vi siano i presupposti, per limitare la responsabilità genitoriale di alcuno dei genitori, tenuto conto dell'adesione di entrambi al percorso di supporto alla genitorialità e della dichiarata disponibilità alla prosecuzione del monitoraggio e al percorso di coordinazione genitoriale.
Ne consegue che l'affiancamento dei Servizi al nucleo familiare deve essere qualificato come
“mandato di vigilanza e supporto”, fermo l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori e il suo collocamento presso la madre.
3 Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- Affido condiviso di a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, che Per_1
lo terrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé;
- Frequentazioni padre-figlio regolate come segue: - a weekend alternati, il padre starà con il minore a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza del padre, il padre starà con il minore anche un pomeriggio con pernottamento in un giorno infra-settimanale da individuare di concerto con la madre;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza della madre, il padre starà con il minore due pomeriggi infra-settimanali con pernottamento da individuare di concerto con la madre;
-vacanze natalizie, ad anni alterni, il figlio starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre starà con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, il figlio starà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, il figlio starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
il giorno del compleanno di , entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere insieme al minore parte della Per_1
giornata, decidendo di comune le relative modalità (ad esempio, un genitore farà la mattina fino al termine del pranzo, l'altro genitore farà il pomeriggio fino al termine della cena); resta salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti;
- Entrambi i genitori dichiarano la propria disponibilità a proseguire il monitoraggio con i Servizi
Sociali in essere, impegnandosi pertanto a prendere parte a tutti i percorsi che il Servizio riterrà opportuno attivare nell'interesse del minore;
- I genitori si impegnano altresì a intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale da svolgersi tramite i Servizi Sociali, oppure privatamente;
- obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, dell'importo mensile di euro 300,00
(importo annualmente rivalutabile con indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico,
4 abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
5 a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
6 Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
Spese di lite compensate”; dispone che i Servizi Sociali competenti per il Comune di Luzzana, in collaborazione con Servizi
Sociali competenti per il Comune di Mornico al Serio, proseguano con la presa in carico del figlio minore e del nucleo familiare, per l'espletamento di un'attenta e marcata attività di monitoraggio Per_1
sul nucleo familiare e sulla situazione del minore al fine di attuare e/o proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni per la tutela del superiore interesse del minore;
compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti, ai Servizi
Sociali territorialmente competenti per il Comune di Luzzana e per il Comune di Mornico al Serio
( e ), CP_2 Controparte_3 nonché per la trasmissione al Giudice Tutelare per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Presidente
Dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
Dr.ssa Liboria Maria Stancampiano
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