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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3094 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5577/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 09.04.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore;
elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. , che la rappresenta e difende per procura in atti - P.IVA_2
APPELLANTE -
E
(c.f. ) CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Stefania
Meoli (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLATA -
Oggetto: appello proposto dalla nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 597/2024 del Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in data
03.04.2014, resa tra le parti a definizione del giudizio recante n° R.G. 2094/2019 promosso da nei confronti di - opposizione a CP_1 Parte_1 intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 1 comma 274 L. 311/2004 – indennità di occupazione senza titolo di immobile del Controparte_2
IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 1 conviene in giudizio, dinanzi al primo Giudice, l' , CP_1 Parte_1 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale: sospendere
l'efficacia della seconda richiesta di pagamento di euro 17.260,40 degli eventuali suoi effetti, prodromici e successivi;
in via preliminare: dichiarare nulla e priva di effetto giuridico la seconda richiesta di pagamento di euro 17.260,40 opposta e/o comunque revocarla, per i motivi esposti in narrativa, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via principale: accertare e dichiarare che l'odierno opponente nulla deve per la somma apoditticamente determinata dall' , in ragione della fondatezza Parte_1
delle censure esposte. Con vittoria di spese di giudizio competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, allega:
- Di aver ricevuto, il 24.05.2019, la richiesta di pagamento datata 20.05.2019, per la somma complessiva di euro 17.260,40, calcolata in base ai canoni praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe a quello oggetto di causa e rivalutata secondo gli indici Istat, relativamente al periodo intercorso tra il 31.07.2015 e il 31.10.2018; che la lettera di tale “cartella” richiama il mancato pagamento della medesima somma all'esito della precedente richiesta del 15.02.2019 n. prot. 1780.
- La comunicazione della seconda richiesta di pagamento è inesistente per una serie di ragioni.
- La è venuta a conoscenza della pretesa creditoria dell' CP_1 Parte_1
a seguito della “notifica” della richiesta del 2018.
[...]
- L'alloggio in oggetto è contraddistinto dal n. 477 ed è stato assegnato, in concessione e in epoca risalente, al padre della opponente, dipendente delle saline, , il quale ha regolarmente corrisposto il canone Persona_1
concessorio sino alla sua morte, intervenuta il 28.07.2011, avendo ottenuto anche il rinnovo della concessione dal 01.01.2002 al 31.12.2011.
- L'assenza dei requisiti del titolo previsti dall'art. 1 comma 274 L. 311/2004.
- La mancanza di un previo accertamento giudiziario del credito azionato.
- La mancanza di un valido titolo per la richiesta di pagamento, non ancorata a parametri obiettivi e predeterminati, ma frutto di una determinazione unilaterale dell'amministrazione procedente, che non tiene conto dello stato di manutenzione del borgo delle Saline, all'interno del quale si trova l'immobile per cui è causa.
r.g. n.
2 - Violazione della delibera n. 36 del 29.06.2012 del Consiglio Comunale del di Tarquinia che avrebbe perseguito l'intento di promuovere lo CP_3 sviluppo e il progresso civile del territorio comunale, con l'obiettivo di condividere e di stabilire forme concessorie che tutelino gli attuali abitanti ex concessionari aventi diritto del Borgo delle Saline.
Con comparsa del 10.02.2022 si costituisce l' ; contestando i Parte_1 motivi di opposizione articolati dalla e ne chiede il rigetto. CP_1
La sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., definisce come di seguito la controversia: dovuto da l'importo di € 17.260,40 portato dall'atto di intimazione CP_1 opposto;
2) condanna l' convenuta al pagamento delle spese di Parte_1 lite, che liquida in complessivi € 2.811,00, di cui € 2.547,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Stefania Meoli quale procuratore antistatario>>.
A sostegno della decisione, le seguenti considerazioni.
- Oggetto di causa, è la pretesa risarcitoria dell' e la Parte_1
liquidazione del danno patrimoniale ricondotto alla occupazione sine titulo dell'immobile di proprietà del demanio.
- L'atto impugnato dalla non integra ingiunzione di pagamento dotata CP_1 di efficacia esecutiva ed emessa dall'Amministrazione nell'esercizio del potere di recuperare coattivamente il credito, ma costituzione in mora, contenente esclusivamente l'avvertimento della somma da pagare a titolo di indennizzo ed avente effetti interruttivi della prescrizione, con la conseguenza che l'azione esercitata dalla non può essere qualificata come opposizione ad CP_1 ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910, volta ad ottenere l'annullamento dell'atto impugnato.
- Si verte in ipotesi di mero accertamento negativo della pretesa creditoria vantata dall'amministrazione con l'atto di messa in mora, della quale si contesta sia l'an debeatur (allegando, la il subentro al legittimo assegnatario), sia il CP_1
quantum debeatur (per erroneità dei criteri di calcolo).
- La domanda è fondata: il pagamento dell'indennità di occupazione è richiesto ai sensi dell'art. 1, co. 274, L. n. 311 del 2004, che prevede espressamente che
"Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla
r.g. n. 3 notificazione, da parte dell ovvero degli enti gestori, della Parte_1
seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali"; tale norma non opera sul piano sostanziale, ma solo sul piano processuale, in quanto norma di favore, che consente, per i crediti afferenti all'utilizzo o anche per l'occupazione senza titolo di immobili di proprietà dello Stato, l'esecuzione esattoriale e non quella ordinaria, ma non attribuisce diritti, limitandosi a disciplinare le modalità di riscossione di somme già certe, liquide ed esigibili.
- L del Demanio non chiede, in via riconvenzionale, accertarsi il proprio Pt_1 diritto ad ottenere l'indennità di occupazione, con modalità di calcolo e nei limiti autonomamente predeterminati, essendosi limitata a chiedere il rigetto della domanda avversaria con conferma dell'intimazione in atti.
- Spese di lite regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate in dispositivo.
Con l'atto di appello, l' rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…) riconoscere la legittimità degli avvisi inizialmente opposti. Con vittoria di
spese>>.
Con comparsa del 09.02.2025, si costituisce e rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni.
<<in via pregiudiziale: sospendere l della seconda richiesta di pagamento>
€ 17.260,40 degli eventuali suoi effetti, prodromici e successivi;
in via preliminare: dichiarare nulla e priva di effetto giuridico la seconda richiesta di pagamento di €
17.260,40 opposta e/o comunque revocarla, per i motivi esposti in narrativa, in quanto infondata in fatto ed in diritto e mai notificata la prima richiesta dello stesso credito;
in via principale : accertare e dichiarare che l'odierna opponente nulla deve per la somma determinata apoditticamente dall' , in ragione della Parte_1
fondatezza delle censure esposte. Con vittoria di spese di giudizio competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario ed inoltre in accoglimento confermare la sentenza di prime cure ed IA (…) riconoscere e dichiarare tardiva, inammissibile ed improcedibile e comunque , rigettare , perché affatto destituito di fondamento l'Appello proposto dall' e per Controparte_4
l'effetto condannare l'appellante al rimborso delle spese comprese quelle generali e forfettarie ed al pagamento del compenso professionale conseguente al giudizio ,
r.g. n. 4 riconoscendo come dovuta una somma maggiore almeno nella misura media prevista dal DM 140/12 smi e così nella somma € 8,000,00 oltre aumento del 100% ex art 4,4° co DM 2012 per competenze professionali o la somma maggiore ritenuta di giustizia, con distrazione al legale scrivente, con ogni salvezza>>.
Con un unico motivo di appello, rubricato: “Circa la corretta interpretazione dell'art. 1, co. 274, della L. n. 311 del 2004 (c.d. legge finanziaria 2005)”, l' Parte_1 impugna la decisione nella parte in cui ritiene l'art. 1 co. 274 L. 311/2004 norma di disciplina delle sole modalità di riscossione di somme dovute, ove già certe, liquide ed esigibili e non consente, all' , di determinare unilateralmente il Parte_1 proprio credito in difetto di un titolo. Sostiene l'appellante, che per l'art. 1 comma 274 della legge finanziaria per il 2005, l'amministrazione procedente può determinare unilateralmente le somme dovute dal privato che, a qualsiasi titolo, utilizza gli immobili erariali, salva la possibilità, per il debitore, di contestare i criteri di determinazione della somma richiesta.
L'appello è meritevole di accoglimento.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2005), al comma 274 dell'art.1, recita : “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell ovvero degli enti gestori, della Parte_1
seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento è intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo non è effettuata nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all'ente gestore di voler adempiere, in unica soluzione, l'intera sorte del debito maturato, effettuando altresì contestualmente il relativo versamento. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto
l'accertamento, la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si estinguono di diritto con l'esatto adempimento di quanto previsto nel medesimo periodo.”.
Oggetto del presente giudizio è la contestazione, da parte di CP_1 dell'esistenza del credito azionato dall' per la occupazione senza Parte_1
r.g. n. 5 titolo dell'immobile per cui è causa, nonché dei criteri di determinazione unilaterale della somma chiesta a titolo di indennizzo.
Giova precisare che le questioni sollevate dalla in ordine alla nullità o CP_1
inesistenza della notifica della seconda richiesta di pagamento non hanno alcun rilievo, dato che nel proporre tempestiva impugnazione avverso tale richiesta di pagamento, la parte prova che essa ha raggiunto la destinataria e conseguito il proprio effetto, con la conseguenza che qualsivoglia vizio di notifica della richiesta comunicata non comporta la illegittimità della richiesta stessa, ma avrebbe, in astratto, avuto rilievo ai soli fini dell'ammissibilità di una impugnazione tardiva, ipotesi non ricorrente nel concreto.
Non rilevano neppure le questioni sollevate dalla sulla mancanza del titolo CP_1
esecutivo, in quanto non vi è stata l'iscrizione al ruolo della richiesta di pagamento, tempestivamente impugnata in questa sede.
Devono essere valutate, per effetto delle censure mosse dall' , le Parte_1 contestazioni della in punto di esistenza di un titolo per l'occupazione CP_1
dell'immobile e riguardo ai criteri di determinazione della somma richiesta a titolo di indennità di occupazione adottati unilateralmente dall' . Parte_1
L'esistenza del titolo per l'occupazione dell'immobile invero non è allegata neppure dalla opponente, che richiama l'esistenza di una concessione d'uso dell'immobile in favore del proprio genitore, dipendente delle saline, ormai deceduto nel 2011.
Un titolo personale della non è stato specificamente allegato e sicuramente CP_1
non è versato in atti.
Quanto alla contestazione dell'importo richiesto.
Non hanno pregio le difese della sulla mancata preventiva interlocuzione per CP_1 la determinazione dell'importo: la richiesta della pubblica amministrazione, per quanto di seguito, è sorretta da una istruttoria e la occupante non risulta aver mosso contestazioni alla prima richiesta di pagamento o inoltrato contestazioni alla amministrazione nel lasso di tempo intercorso tra la prima e la seconda richiesta di pagamento, evidentemente avendo rimesso le proprie contestazioni a questo giudizio.
L'importo richiesto con l'atto opposto in questa sede è fondato sulla scheda tecnica depositata dall'agenzia del demanio il 03.02.2023, nella quale è compiutamente descritto l'immobile con riguardo alla sua composizione ed estensione (l'immobile è composto da un alloggio, da un magazzino e da un orto di circa 1500 m²) nonché alla sua consistenza e posizione rispetto al centro storico di Tarquinia e al porto di Civitavecchia. La valutazione contenuta nella scheda tecnica tiene conto anche della fruttuosità dell'orto;
r.g. n. 6 indica i siti commerciali dai quali il tecnico redattore della scheda ha estrapolato i dati comparativi relativi ad immobili con caratteristiche analoghe a quell'oggetto di causa.
Nella stima dell'indennizzo, dalla scheda, risulta che il tecnico ha apportato adattamenti tenuto conto delle peculiarità dell'immobile per cui è causa.
Per contro, la opponente, con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, si limita a difese generiche in ordine allo stato di manutenzione dell'immobile. A tal fine, riporta uno stralcio della descrizione del borgo di cui è parte l'immobile, descrizione contenuta nel verbale di presa in consegna e assunzione, in consistenza, tra i beni patrimoniali dello Stato, del complesso immobiliare in Tarquinia, località “Saline”, all'interno del quale si trova l'immobile oggetto di causa. Tuttavia, lo stralcio di verbale richiamato dalla opponente non è riferibile all'immobile oggetto di causa che, ripetesi, è parte di ben più ampio complesso industriale di trasformazione ormai in disuso.
Dalla lettura complessiva di detto verbale, si evince che oltre allo stabilimento dove veniva effettuata la lavorazione , l'impacchettamento e lo stoccaggio dei sali, in quello che è un vero e proprio “Borgo”, sono ricompresi molti edifici, destinati ad uffici della direzione, ad alloggi di servizio, ad abitazioni di operai con relative pertinenze, una chiesa, un circolo ricreativo, un'infermeria, un serbatoio, campi per attività sportive, vasche di decantazione dell'acqua marina collegate attraverso diverse opere idrauliche, stazioni di pompaggio dell'acqua che registravano il processo produttivo e altro.
Dal verbale di consegna risulta, altresì, che l'attività lavorativa è cessata dal 1997 e questo ha determinato l'abbandono della realtà edilizia.
Certo emerge da tale verbale che gli stabili erano fatiscenti, interessati da crolli parziali e avarie delle coperture degli impianti infissi, ma emerge anche che alcuni appartamenti erano ancora abitati dai dipendenti AAMS in servizio o in quiescenza e si trovavano in condizioni meno disastrose, inoltre emerge che ci sono alcuni appartamenti posti nel fabbricato identificato con la particella 18 del foglio 110, che sono stati recentemente ristrutturati a cura dell'amministrazione, seppure presentano fenomeni di umidità.
L'immobile oggetto di causa (appartamento e magazzino) si trova nel fabbricato 9, identificato al catasto fabbricati proprio al foglio 110, con la conseguenza che lo stralcio del verbale di consegna richiamato dalla opponente non è riferibile all'immobile occupato dalla le cui difese, dunque, non inficiano la liquidazione azionata CP_1
dall' sulla base della dettagliata scheda tecnica versata in atti. Parte_1
Ciò detto, la richiesta di pagamento opposta, seppure non è titolo esecutivo, concretizza la domanda di pagamento della pubblica amministrazione e non è efficacemente r.g. n. 7 contrastata dalla impugnazione proposta dalla che, in accoglimento CP_1
dell'appello dell' e in riforma della sentenza impugnata, viene Parte_1
respinta.
Spese di lite.
Per il doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: tra euro 5.201,00 a euro 26.000,00; compensi medi;
esclusa, per il giudizio di appello, la fase istruttoria).
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull' appello, come in atti proposto dalla nei confronti di avverso la sentenza n. 597/2024 Parte_1 CP_1
del Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in data 03.04.2014, resa tra le parti a definizione del giudizio recante n° R.G. 2094/2019 promosso da nei CP_1
confronti di , ogni diversa conclusione disattesa, così provvede: Parte_1
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge la opposizione di avverso la intimazione di pagamento datata 20.05.2019 e notificata il CP_1
24.05.2019 n. prot.5574.
- Condanna a rifondere, all' , le spese di lite che CP_1 Parte_1
liquida, per il primo grado, in euro 5.077,00 per compensi oltre a rimborso forfettario
(15%), IVA e CPA come per legge e, per il grado di appello, in euro 3.966,00 per compensi e euro 355,50 per spese, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
Roma, 12.05.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 8