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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 30/08/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1178/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del magistrato
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, all'udienza del 26.06.2025, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1178/23 R.G., avente ad oggetto: infortunio sul lavoro vertente tra
, (cod. fisc.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme via degli Equi n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Durante (c.f. ; P.E.C. ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso il suo studio sito in Lamezia Terme alla Via S. Miceli n. 24/O, come da procura in atti.
Ricorrente
e
, in persona del Controparte_1 suo rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Veneto n. 60, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Allegrini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti.
Resistente
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa - qui da intendersi integralmente riportate -, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.10.2023, premetteva che, in data Parte_1
22/12/2011, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa subìva un infortunio con conseguente “trauma da schiacciamento mano dx” per il quale, in data 19/12/2012, l' CP_1 riconosceva la conseguente menomazione quantificando i postumi residuati nella misura del 38%; che, a seguito di visita di revisione disposta dall' in data 25/08/2022, gli veniva comunicato CP_1 che il grado di menomazione dell'integrità psicofisica era quantificato nella percentuale del 34% in quanto i postumi risultavano migliorati;
che, a seguito della riduzione della percentuale veniva decurtata la rendita già percepita e riconosciuta dall' a far data del sinistro ( da € 781,30 ad € CP_1
636,84).
Parte ricorrente precisava, al riguardo, che tale valutazione doveva ritenersi erronea, in quanto, per come confermato dal proprio medico di parte, nessun miglioramento si riscontrava relativamente ai postumi derivanti dall'infortunio occorso nel 2012, al contrario, le condizioni di salute dovevano ritenersi aggravate in conseguenza della grave ipotrofia muscolare insorta successivamente all'infortunio medesimo, certamente, in conseguenza del mancato uso dell'arto.
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiarare che l'infortunio lavorativo avvenuto in data 22/12/2011, aveva causato una menomazione dell'integrità psico fisica pari a 38 punti percentuali, con conseguente quantificazione della rendita pari ad € 781,30 sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs. N.
38/2000 e del D.M. 12/7/2000 e che, alla data della visita collegiale del 25/5/2023, i postumi quantificati dall' in data 19/12/2012 non avevano avuto alcun miglioramento e, pertanto, il CP_1 grado di menomazione all'integrità psicofisica permanente era quantificabile nella misura del 38%.
Condannare per l'effetto, l' a corrispondere la differenza della somma trattenuta dall'ottobre CP_1
2022, pari ad euro 144,46 mensili (781,30-636,84) fino all'effettivo versamento della somma in precedenza riconosciuta pari ad euro 781,30, con conseguenziale condanna al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria sulle somme indebitamente trattenute.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex articolo 93 c.p.c..
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva che, per le conseguenze dell'infortunio occorso CP_1 al ricorrente nell'anno 2011, l'Istituto aveva costituito in favore dello stesso una rendita di grado pari al 38% (cfr. relazione di visita medica per accertamento postumi del 4/12/2012, doc. n. 01 fascicolo
) e che, in data 4/8/2022, il veniva sottoposto a revisione, in esito alla quale CP_1 Pt_1
l'Istituto, constatato il miglioramento dei postumi a suo carico, aveva ridotto il grado della rendita in suo godimento dal 38% al 34%; che, tale riduzione trovava compiuta giustificazione del miglioramento riscontrato a carico dell'articolarità di tutte le dita della mano destra e che, in ogni caso, la valutazione effettuata era quella massima concedibile ed era stata effettuata in conformità ai criteri applicativi della tabella delle menomazioni.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. Istruita la causa, veniva disposta consulenza tecnica e nominato il CTU dott.
[...]
, il quale esaminata la documentazione medica e sottoposto a visita il ricorrente Persona_1 affermava:
“I presenti accertamenti medico-legali, unitamente alla documentazione sanitaria esaminata, consentono di affermare che a seguito dell'evento lesivo verificatosi a seguito di Infortunio sul
Lavoro del 22.12.2011 il Sig. nato [...] ebbe a riportare “ampia ferita Parte_1
a margini sfrangiati eminenza tenar con lesione dei muscoli e frattura-lussazione del primo metacarpo e lesione capsulare. Frattura base falange prossimale del I dito, scuoiamento del III e IV dito.” Tale lesione è compatibile con la dinamica infortunistica riferita;
pienamente soddisfatti risultano, pertanto i criteri medico-legali di causa-effetto. La valutazione del danno dell'evento con riferimento al danno biologico fu: “Polso e mano ds: esiti fratturativi 1° MCT, falangi distali 3° e 4° dito, osteoporosi diffusa, esiti di lesioni muscolari;
Limitazione funzionale per oltre ½ dei movimenti di flesso estensione, ai gradi estremi della supinazione del polso;
Limitazione funzionale per circa
2/3 dell'articolarità attiva e passiva delle dita della mano con anchilosi del pollice in posizione favorevole;
Esiti cicatriziali della mano (38%)-(Coefficiente:0,7). Catanzaro 19.12.2012. In corso di revisione con comunicazione del 25.08.2022 la menomazione accertata per il caso attuale è: “Polso
e mano ds: esiti fratturativi 1° MCT, falangi distali 3° e 4° dito, osteoporosi diffusa, esiti di lesioni muscolari;
Limitazione funzionale per oltre ½ dei movimenti di flesso estensione, ai gradi Grado:
032% Il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica assunto ai sensi degli art. 38/2000 è pari
a: 034% Il coefficiente attribuito è pari a :0,6. I postumi sono risultati MIGLIORATI e il grado di menomazione risulta DIMINUITO DAL 038 AL 34%. Il coefficiente attribuito risulta DIMINUITO rispetto al precedente valore 0,7 La rendita sarà quindi DIMINUITA a decorrere dal 01.09.2022.
Allo stato attuale risulta affetto da “esiti di trauma complesso da schiacciamento mano dx con dolore e limitazione funzionale e riduzione della funzione prensile per le più semplici ADL”, che per la loro persistenza a distanza di anni sono da considerare permanenti. La riduzione della validità funzionale articolare e sintomatologica del periziando, in relazione allo stato anteriore
(nega precedenti traumatici), determina un danno biologico permanente, valutato secondo criteriologia Medico Legale di analogia e proporzionalità, (in riferimento alle tabelle di cui al D.M.
12 luglio 2000, pubblicate sul S.O. n. 119 della G.U. n. 172 del 25 luglio 2000), considerato l'esito della visita Fisiatrica del 26.02.2025; non si è ravvisato un miglioramento delle condizioni cliniche, per cui la menomazione ha pregiudicato gravemente l'attività svolta, si conferma un Grado di menomazione valutabile nella misura del 38 % Coefficiente: 0,7 con decorrenza dalla data di revisione del 04.08.2022”.
4. Rinviata la causa per discussione, a seguito dell'udienza del 26.6.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note depositate dalla sola parte ricorrente, la causa veniva decisa come da presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Ciò posto, alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda può trovare accoglimento.
Ed infatti, nel merito, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle valutazioni, che appaiono logiche e congruamente motivate, espresse dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale depositata.
Ed invero, sulla scorta della documentazione medica allegata al fascicolo attoreo, nonché in base all'esame obiettivo svolto, il CT ha accertato che i postumi invalidanti di cui è affetto il ricorrente
(meglio indicate nelle esiti medico-legali), quale conseguenza dell'infortunio subito il 22.12.2011, hanno determinato una inabilità permanente pari al 38% non essendo ravvisabili, contrariamente a quanto ritenuto dall' miglioramenti delle condizioni cliniche del periziando (peraltro non meglio CP_1 specificati dall'Istituto).
Sul punto si precisa che, a seguito del deposito della consulenza, l' non ha depositato note in CP_1 sostituzione di udienza non contestando le risultanze della CTU, né il medico nominato dal Tribunale ha dato atto del deposito di osservazioni alla bozza di relazione peritale. 6. Tenuto conto di quanto precede, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione, risultando fondate su idonei elementi di fatto, immuni da rilievi critici.
7. Ne consegue la condanna dell' al pagamento, in favore del ricorrente, in relazione al grado CP_1 riconosciuto, della rendit per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del
22/12/2011, di grado pari al 38 %, con decorrenza dalla data di revisione del 04.08.2022, con restituzione delle eventuali somme trattenute a decorrere da quella data.
L'importo spettante al ricorrente dovrà essere aumentato dei soli interessi legali, ex art. 16, c.6, L.
412/1991, dal dovuto al soddisfo.
8. Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell' in considerazione della CP_1 soccombenza nel giudizio e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico dell'Ente convenuto e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere a la rendita, CP_1 Parte_1 per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 22/12/2011, di grado pari al 38
%, con decorrenza dalla data di revisione del 04.08.2022, con restituzione delle eventuali somme trattenute a decorrere da quella data;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi CP_1 professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell'amministrazione convenuta le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Lamezia Terme, 30.08.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del magistrato
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, all'udienza del 26.06.2025, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1178/23 R.G., avente ad oggetto: infortunio sul lavoro vertente tra
, (cod. fisc.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme via degli Equi n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Durante (c.f. ; P.E.C. ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso il suo studio sito in Lamezia Terme alla Via S. Miceli n. 24/O, come da procura in atti.
Ricorrente
e
, in persona del Controparte_1 suo rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Veneto n. 60, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Allegrini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti.
Resistente
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa - qui da intendersi integralmente riportate -, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.10.2023, premetteva che, in data Parte_1
22/12/2011, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa subìva un infortunio con conseguente “trauma da schiacciamento mano dx” per il quale, in data 19/12/2012, l' CP_1 riconosceva la conseguente menomazione quantificando i postumi residuati nella misura del 38%; che, a seguito di visita di revisione disposta dall' in data 25/08/2022, gli veniva comunicato CP_1 che il grado di menomazione dell'integrità psicofisica era quantificato nella percentuale del 34% in quanto i postumi risultavano migliorati;
che, a seguito della riduzione della percentuale veniva decurtata la rendita già percepita e riconosciuta dall' a far data del sinistro ( da € 781,30 ad € CP_1
636,84).
Parte ricorrente precisava, al riguardo, che tale valutazione doveva ritenersi erronea, in quanto, per come confermato dal proprio medico di parte, nessun miglioramento si riscontrava relativamente ai postumi derivanti dall'infortunio occorso nel 2012, al contrario, le condizioni di salute dovevano ritenersi aggravate in conseguenza della grave ipotrofia muscolare insorta successivamente all'infortunio medesimo, certamente, in conseguenza del mancato uso dell'arto.
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiarare che l'infortunio lavorativo avvenuto in data 22/12/2011, aveva causato una menomazione dell'integrità psico fisica pari a 38 punti percentuali, con conseguente quantificazione della rendita pari ad € 781,30 sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs. N.
38/2000 e del D.M. 12/7/2000 e che, alla data della visita collegiale del 25/5/2023, i postumi quantificati dall' in data 19/12/2012 non avevano avuto alcun miglioramento e, pertanto, il CP_1 grado di menomazione all'integrità psicofisica permanente era quantificabile nella misura del 38%.
Condannare per l'effetto, l' a corrispondere la differenza della somma trattenuta dall'ottobre CP_1
2022, pari ad euro 144,46 mensili (781,30-636,84) fino all'effettivo versamento della somma in precedenza riconosciuta pari ad euro 781,30, con conseguenziale condanna al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria sulle somme indebitamente trattenute.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex articolo 93 c.p.c..
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva che, per le conseguenze dell'infortunio occorso CP_1 al ricorrente nell'anno 2011, l'Istituto aveva costituito in favore dello stesso una rendita di grado pari al 38% (cfr. relazione di visita medica per accertamento postumi del 4/12/2012, doc. n. 01 fascicolo
) e che, in data 4/8/2022, il veniva sottoposto a revisione, in esito alla quale CP_1 Pt_1
l'Istituto, constatato il miglioramento dei postumi a suo carico, aveva ridotto il grado della rendita in suo godimento dal 38% al 34%; che, tale riduzione trovava compiuta giustificazione del miglioramento riscontrato a carico dell'articolarità di tutte le dita della mano destra e che, in ogni caso, la valutazione effettuata era quella massima concedibile ed era stata effettuata in conformità ai criteri applicativi della tabella delle menomazioni.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. Istruita la causa, veniva disposta consulenza tecnica e nominato il CTU dott.
[...]
, il quale esaminata la documentazione medica e sottoposto a visita il ricorrente Persona_1 affermava:
“I presenti accertamenti medico-legali, unitamente alla documentazione sanitaria esaminata, consentono di affermare che a seguito dell'evento lesivo verificatosi a seguito di Infortunio sul
Lavoro del 22.12.2011 il Sig. nato [...] ebbe a riportare “ampia ferita Parte_1
a margini sfrangiati eminenza tenar con lesione dei muscoli e frattura-lussazione del primo metacarpo e lesione capsulare. Frattura base falange prossimale del I dito, scuoiamento del III e IV dito.” Tale lesione è compatibile con la dinamica infortunistica riferita;
pienamente soddisfatti risultano, pertanto i criteri medico-legali di causa-effetto. La valutazione del danno dell'evento con riferimento al danno biologico fu: “Polso e mano ds: esiti fratturativi 1° MCT, falangi distali 3° e 4° dito, osteoporosi diffusa, esiti di lesioni muscolari;
Limitazione funzionale per oltre ½ dei movimenti di flesso estensione, ai gradi estremi della supinazione del polso;
Limitazione funzionale per circa
2/3 dell'articolarità attiva e passiva delle dita della mano con anchilosi del pollice in posizione favorevole;
Esiti cicatriziali della mano (38%)-(Coefficiente:0,7). Catanzaro 19.12.2012. In corso di revisione con comunicazione del 25.08.2022 la menomazione accertata per il caso attuale è: “Polso
e mano ds: esiti fratturativi 1° MCT, falangi distali 3° e 4° dito, osteoporosi diffusa, esiti di lesioni muscolari;
Limitazione funzionale per oltre ½ dei movimenti di flesso estensione, ai gradi Grado:
032% Il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica assunto ai sensi degli art. 38/2000 è pari
a: 034% Il coefficiente attribuito è pari a :0,6. I postumi sono risultati MIGLIORATI e il grado di menomazione risulta DIMINUITO DAL 038 AL 34%. Il coefficiente attribuito risulta DIMINUITO rispetto al precedente valore 0,7 La rendita sarà quindi DIMINUITA a decorrere dal 01.09.2022.
Allo stato attuale risulta affetto da “esiti di trauma complesso da schiacciamento mano dx con dolore e limitazione funzionale e riduzione della funzione prensile per le più semplici ADL”, che per la loro persistenza a distanza di anni sono da considerare permanenti. La riduzione della validità funzionale articolare e sintomatologica del periziando, in relazione allo stato anteriore
(nega precedenti traumatici), determina un danno biologico permanente, valutato secondo criteriologia Medico Legale di analogia e proporzionalità, (in riferimento alle tabelle di cui al D.M.
12 luglio 2000, pubblicate sul S.O. n. 119 della G.U. n. 172 del 25 luglio 2000), considerato l'esito della visita Fisiatrica del 26.02.2025; non si è ravvisato un miglioramento delle condizioni cliniche, per cui la menomazione ha pregiudicato gravemente l'attività svolta, si conferma un Grado di menomazione valutabile nella misura del 38 % Coefficiente: 0,7 con decorrenza dalla data di revisione del 04.08.2022”.
4. Rinviata la causa per discussione, a seguito dell'udienza del 26.6.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note depositate dalla sola parte ricorrente, la causa veniva decisa come da presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Ciò posto, alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda può trovare accoglimento.
Ed infatti, nel merito, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle valutazioni, che appaiono logiche e congruamente motivate, espresse dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale depositata.
Ed invero, sulla scorta della documentazione medica allegata al fascicolo attoreo, nonché in base all'esame obiettivo svolto, il CT ha accertato che i postumi invalidanti di cui è affetto il ricorrente
(meglio indicate nelle esiti medico-legali), quale conseguenza dell'infortunio subito il 22.12.2011, hanno determinato una inabilità permanente pari al 38% non essendo ravvisabili, contrariamente a quanto ritenuto dall' miglioramenti delle condizioni cliniche del periziando (peraltro non meglio CP_1 specificati dall'Istituto).
Sul punto si precisa che, a seguito del deposito della consulenza, l' non ha depositato note in CP_1 sostituzione di udienza non contestando le risultanze della CTU, né il medico nominato dal Tribunale ha dato atto del deposito di osservazioni alla bozza di relazione peritale. 6. Tenuto conto di quanto precede, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione, risultando fondate su idonei elementi di fatto, immuni da rilievi critici.
7. Ne consegue la condanna dell' al pagamento, in favore del ricorrente, in relazione al grado CP_1 riconosciuto, della rendit per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del
22/12/2011, di grado pari al 38 %, con decorrenza dalla data di revisione del 04.08.2022, con restituzione delle eventuali somme trattenute a decorrere da quella data.
L'importo spettante al ricorrente dovrà essere aumentato dei soli interessi legali, ex art. 16, c.6, L.
412/1991, dal dovuto al soddisfo.
8. Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell' in considerazione della CP_1 soccombenza nel giudizio e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico dell'Ente convenuto e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere a la rendita, CP_1 Parte_1 per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 22/12/2011, di grado pari al 38
%, con decorrenza dalla data di revisione del 04.08.2022, con restituzione delle eventuali somme trattenute a decorrere da quella data;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi CP_1 professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell'amministrazione convenuta le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Lamezia Terme, 30.08.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara