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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 3921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3921 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 29/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 18985/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:10 sono presenti l'avv. SALPIETRO GIUSEPPINA in sostituzione dell'avv. ULIZZI ROSOLINO per parte ricorrente nonché l'avv.
PERITORE GIULIA in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 16:05 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18985 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ULIZZI ROSOLINO Parte_1
- opponente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-opposto - oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del
29/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre spese CP_2
generali, e oltre CPA e IVA, se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/12/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso il decreto CP_2
ingiuntivo n. 1305/2024, deducendone l'illegittimità per indeterminatezza, genericità e carenza di prova della pretesa creditoria, nonché allegando l'irripetibilità della somma chiesta in restituzione sulla scorta dell'art. 13 della legge n. 412/1991, laddove dispone sia l'irripetibilità delle somme erogate in eccesso al pensionato che la decadenza dal diritto a ripetere le somme trascorso un anno dall'erogazione stessa.
Rappresentando pertanto la necessarietà della tutela della propria buona fede, anche ai sensi dell'art. 1175 C.c. e chiedendo la revoca del decreto opposto
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
P.Q.M.
Il ricorso è infondato.
Deve osservarsi in primo luogo che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un procedimento a cognizione piena che si sovrappone e si sostituisce a quello monitorio e nel quale le parte opposta è chiamata a dare prova piena e certa del proprio credito e la parte opponente è onerata di dimostrare la sussistenza di cause estintive, impeditive o modificative della propria obbligazione.
Riguardo alla distribuzione degli oneri probatori in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il contesto della disciplina generale presuppone che il creditore, il quale agisca per il pagamento di un suo credito, sia onerato soltanto della prova del rapporto o del titolo all'origine del proprio diritto, mentre, integrando il pagamento un fatto estintivo dell'obbligazione, l'onere della prova di tale fatto non può che incombere al debitore che lo eccepisca
Deve essere rigettata l'eccezione preliminare formulata dalla parte ricorrente, circa l'insufficienza dell'attestazione del funzionario dell'ente previdenziale all'emissione del provvedimento monitorio, attesa la giurisprudenza formatasi sul punto e sulla portata dell'art. 635 comma 2° C.p.c. e, sulla scorta del precedente assunto sul riparto degli oneri probatori, occorre rilevare che l' costituendosi, ha specificato la causa del proprio CP_2
credito, attribuendola alla mancata comunicazione dei redditi da pensione estera percepiti dal di lei coniuge, incidenti sulla prestazione erogata
(assegno sociale), dovendosi pertanto ritenere assolto l'onere probatorio ex art. 2697 C.c. su di esso gravante.
Tanto premesso, va dichiarata l'inapplicabilità della disciplina dettata dal richiamato art. 13 della L. 412/1991, lex specialis dettata in materia pensionistica, insuscettibile di estensione analogica ad altre prestazioni, sia di natura previdenziale che assistenziale.
L'assegno sociale goduto dalla ricorrente è prestazione meramente assistenziale, trovando la propria natura non su un precedente rapporto di provvista contributiva, ma esclusivamente nella legge istitutiva (art. 3 comma 6° della L.
8.8.1995 n. 335) sulla scorta dello stato d'indigenza del richiedente.
In quanto prestazione, la ripetizione delle somme erogate in eccesso o in assenza del diritto, soggiacciono alla disciplina codicistica di cui all'art. 2033 C.c., senza alcun termine decadenziale e con la sola limitazione del termine di prescrizione ordinario sancito dall'art. 2946 C.c.
Tale disciplina è stata poi temperata dalla giurisprudenza di legittimità che, prima con sentenza n. 1446/2008, poi con sentenza n. 28771/2018, poi ancora con numerose altre sentenze, ha definitivamente consolidato l'orientamento sull'irripetibilità delle somme erogate in eccesso (per motivi reddituali) anteriormente all'accertamento, in assenza di dolo del pensionato.
Tutte tali pronunce hanno quale minimo comun denominatore l'assenza di dolo dell'accicpiens, anche meramente omissivo, e la non ascrivibilità al suo fatto della errata erogazione.
Il D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 ha introdotto il comma 10bis all'art. 35 del D.L.207/2008 conv. in L. 14/2009 “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli che erogano la prestazione. In caso Controparte_3
di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Tale norma quindi, se da una parte esonera chi presenti dichiarazioni reddituali all'amministrazione finanziaria da ogni comunicazione dei medesimi dati pure agli enti erogatori prestazioni, dall'atra obbliga chi non dichiari nulla all'amministrazione finanziaria a comunicare all'Ente
l'esistenza e la misura di redditi incidenti.
Nel caso di specie, la prestazione incidente sul reddito era la pensione estera goduta dal marito, non dichiarata al momento della domanda di prestazione e, successivamente, non dichiarata nl modello RED 2013, non presentando poi alcun modello RED negli anni successivi.
E così, dietro richiesta di comunicazione dei dati, la ricorrente dichiarava nel 2017 il percepimento di soli redditi da casa di abitazione.
Dichiarando l'esistenza della pensione estera del coniuge, incidente sul reddito, soltanto a seguito di ulteriori solleciti.
Orbene, disponendo la prefata legge l'esonero dalla comunicazione RED sui redditi incidenti per chi presenti personalmente la dichiarazione dei redditi, specularmente tale obbligo invece persiste per chi non presenti alcuna dichiarazione dei redditi al fisco, sia per assenza o irrisorietà di redditi personali, che per mera omissione.
Dacché deve rilevarsi che la conoscibilità dei redditi dichiarati quale esimente dall'altrui azione di ripetizione (cfr. Cass. 13223/2020) deve riguardare i redditi dell'assistito, e non certamente i redditi di altri che, per la tipologia di prestazione possano risultare incidenti o meno.
Considerando quindi già non rilevante che nella dichiarazione reddituale del coniuge detta pensione fosse indicata, va comunque osservato che, all'atto della domanda, quanto nei modelli RED presentati, più volte la ricorrente ometteva di informare l' sui redditi percepiti dal marito. CP_1
Tale condotta omissiva, pur non potendo presumersi che fosse posta in essere dolosamente, è stata comunque tale da indurre in errore l' , CP_1
erogando una prestazione che n avrebbe dovuto essere erogata.
Così, richiamando l'invocato art. 1175 C.c., sugli obblighi di correttezza e buona fede, appare piuttosto evidente che, all'instaurazione del rapporto e poi in occasione delle successive comunicazioni, sia stata la condotta della ricorrente a violare tali obblighi, non potendo quindi invocare legittimamente la tutela del proprio affidamento.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
PQM
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 29/09/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 29/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 18985/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:10 sono presenti l'avv. SALPIETRO GIUSEPPINA in sostituzione dell'avv. ULIZZI ROSOLINO per parte ricorrente nonché l'avv.
PERITORE GIULIA in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 16:05 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18985 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ULIZZI ROSOLINO Parte_1
- opponente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-opposto - oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del
29/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre spese CP_2
generali, e oltre CPA e IVA, se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/12/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso il decreto CP_2
ingiuntivo n. 1305/2024, deducendone l'illegittimità per indeterminatezza, genericità e carenza di prova della pretesa creditoria, nonché allegando l'irripetibilità della somma chiesta in restituzione sulla scorta dell'art. 13 della legge n. 412/1991, laddove dispone sia l'irripetibilità delle somme erogate in eccesso al pensionato che la decadenza dal diritto a ripetere le somme trascorso un anno dall'erogazione stessa.
Rappresentando pertanto la necessarietà della tutela della propria buona fede, anche ai sensi dell'art. 1175 C.c. e chiedendo la revoca del decreto opposto
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
P.Q.M.
Il ricorso è infondato.
Deve osservarsi in primo luogo che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un procedimento a cognizione piena che si sovrappone e si sostituisce a quello monitorio e nel quale le parte opposta è chiamata a dare prova piena e certa del proprio credito e la parte opponente è onerata di dimostrare la sussistenza di cause estintive, impeditive o modificative della propria obbligazione.
Riguardo alla distribuzione degli oneri probatori in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il contesto della disciplina generale presuppone che il creditore, il quale agisca per il pagamento di un suo credito, sia onerato soltanto della prova del rapporto o del titolo all'origine del proprio diritto, mentre, integrando il pagamento un fatto estintivo dell'obbligazione, l'onere della prova di tale fatto non può che incombere al debitore che lo eccepisca
Deve essere rigettata l'eccezione preliminare formulata dalla parte ricorrente, circa l'insufficienza dell'attestazione del funzionario dell'ente previdenziale all'emissione del provvedimento monitorio, attesa la giurisprudenza formatasi sul punto e sulla portata dell'art. 635 comma 2° C.p.c. e, sulla scorta del precedente assunto sul riparto degli oneri probatori, occorre rilevare che l' costituendosi, ha specificato la causa del proprio CP_2
credito, attribuendola alla mancata comunicazione dei redditi da pensione estera percepiti dal di lei coniuge, incidenti sulla prestazione erogata
(assegno sociale), dovendosi pertanto ritenere assolto l'onere probatorio ex art. 2697 C.c. su di esso gravante.
Tanto premesso, va dichiarata l'inapplicabilità della disciplina dettata dal richiamato art. 13 della L. 412/1991, lex specialis dettata in materia pensionistica, insuscettibile di estensione analogica ad altre prestazioni, sia di natura previdenziale che assistenziale.
L'assegno sociale goduto dalla ricorrente è prestazione meramente assistenziale, trovando la propria natura non su un precedente rapporto di provvista contributiva, ma esclusivamente nella legge istitutiva (art. 3 comma 6° della L.
8.8.1995 n. 335) sulla scorta dello stato d'indigenza del richiedente.
In quanto prestazione, la ripetizione delle somme erogate in eccesso o in assenza del diritto, soggiacciono alla disciplina codicistica di cui all'art. 2033 C.c., senza alcun termine decadenziale e con la sola limitazione del termine di prescrizione ordinario sancito dall'art. 2946 C.c.
Tale disciplina è stata poi temperata dalla giurisprudenza di legittimità che, prima con sentenza n. 1446/2008, poi con sentenza n. 28771/2018, poi ancora con numerose altre sentenze, ha definitivamente consolidato l'orientamento sull'irripetibilità delle somme erogate in eccesso (per motivi reddituali) anteriormente all'accertamento, in assenza di dolo del pensionato.
Tutte tali pronunce hanno quale minimo comun denominatore l'assenza di dolo dell'accicpiens, anche meramente omissivo, e la non ascrivibilità al suo fatto della errata erogazione.
Il D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 ha introdotto il comma 10bis all'art. 35 del D.L.207/2008 conv. in L. 14/2009 “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli che erogano la prestazione. In caso Controparte_3
di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Tale norma quindi, se da una parte esonera chi presenti dichiarazioni reddituali all'amministrazione finanziaria da ogni comunicazione dei medesimi dati pure agli enti erogatori prestazioni, dall'atra obbliga chi non dichiari nulla all'amministrazione finanziaria a comunicare all'Ente
l'esistenza e la misura di redditi incidenti.
Nel caso di specie, la prestazione incidente sul reddito era la pensione estera goduta dal marito, non dichiarata al momento della domanda di prestazione e, successivamente, non dichiarata nl modello RED 2013, non presentando poi alcun modello RED negli anni successivi.
E così, dietro richiesta di comunicazione dei dati, la ricorrente dichiarava nel 2017 il percepimento di soli redditi da casa di abitazione.
Dichiarando l'esistenza della pensione estera del coniuge, incidente sul reddito, soltanto a seguito di ulteriori solleciti.
Orbene, disponendo la prefata legge l'esonero dalla comunicazione RED sui redditi incidenti per chi presenti personalmente la dichiarazione dei redditi, specularmente tale obbligo invece persiste per chi non presenti alcuna dichiarazione dei redditi al fisco, sia per assenza o irrisorietà di redditi personali, che per mera omissione.
Dacché deve rilevarsi che la conoscibilità dei redditi dichiarati quale esimente dall'altrui azione di ripetizione (cfr. Cass. 13223/2020) deve riguardare i redditi dell'assistito, e non certamente i redditi di altri che, per la tipologia di prestazione possano risultare incidenti o meno.
Considerando quindi già non rilevante che nella dichiarazione reddituale del coniuge detta pensione fosse indicata, va comunque osservato che, all'atto della domanda, quanto nei modelli RED presentati, più volte la ricorrente ometteva di informare l' sui redditi percepiti dal marito. CP_1
Tale condotta omissiva, pur non potendo presumersi che fosse posta in essere dolosamente, è stata comunque tale da indurre in errore l' , CP_1
erogando una prestazione che n avrebbe dovuto essere erogata.
Così, richiamando l'invocato art. 1175 C.c., sugli obblighi di correttezza e buona fede, appare piuttosto evidente che, all'instaurazione del rapporto e poi in occasione delle successive comunicazioni, sia stata la condotta della ricorrente a violare tali obblighi, non potendo quindi invocare legittimamente la tutela del proprio affidamento.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
PQM
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 29/09/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini