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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 195 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
tra
, elettivamente domiciliata presso il Parte_1 domicilio digitale degli avv.ti Lucia Ghinelli ed Alessandro Tarantini, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti ---------------------------
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e
tramite la procuratrice e quest'ultima Controparte_1 CP_2 tramite la procuratrice – società tra avvocati per azioni, CP_3 elettivamente domiciliata in Bari, corso A. De Gasperi n. 292, presso lo studio dell'avv. Sergio Carabellese, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Concio, giusta procura in atti ----------------------------------------
Banca MPS s.p.a., elettivamente domiciliata in Lecce, via Sardegna n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesco San Martino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti -----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- appellate
Conclusioni: all' udienza del 29 novembre 2024, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo Proposta, dalla nei confronti di Banca MPS Parte_1
s.p.a., domanda di ripetizione di indebito, previa declaratoria di nullità parziale del contratto di conto corrente tra essi intercorso, con riguardo a tassi di interesse usurari, anatocismo e commissione di massimo scoperto, con sentenza n. 2028/20 del 18.12.20, il Tribunale di Trani ha respinto la domanda e condannato l'attrice alla rifusione delle spese giudiziali.
Ha proposto appello avverso la sentenza la , Parte_1 chiedendo l'accoglimento della sua domanda, con vittoria di spese.
Si è costituita la intervenuta in primo grado quale Controparte_1 cessionaria del credito di Banca MPS s.p.a., chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Eseguito l'ordine ex art. 331 c.p.c. di integrazione del contraddittorio nei confronti di Banca MPS s.p.a., la quale, costituendosi, ha, in via pregiudiziale, eccepito l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, si è disposta ed espletata una c.t.u.
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 cpc per deposito di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da Banca MPS s.p.a.
E' pacifico, ma anche documentato, che la abbia convenuto in Pt_1 giudizio in primo grado Banca MPS s.p.a., la quale è rimasta contumace, mentre si è costituta, con atto di intervento volontario, Controparte_1
in veste di cessionaria del credito della convenuta.
[...]
Ebbene, a fronte della citazione in appello della sola Controparte_1
questa Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio ex art.
[...]
331 cpc nei confronti di Banca MPS s.p.a., che, in quanto parte del giudizio di primo grado, è litisconsorte necessario in appello.
Pertanto, eseguito ritualmente l'ordine giudiziale ex art. 331 cpc, il processo ha potuto proseguire il suo corso a contraddittorio integro.
L'art. 331, 2° co., cpc è, infatti, chiaro nel prevedere l'inammissibilità dell'appello nel sol caso in cui nessuna delle parti provveda all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato, ma – come si è detto – non è questo il caso. Né può obiettarsi che l'appello notificato solo ad alcune delle parti del giudizio di primo grado comporti comunque l'inammissibiltà dell'impugnazione.
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, infatti,
“l'omessa notificazione dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sull'ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma rende necessaria l'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice – in mancanza della quale si verifica una nullità rilevabile d'ufficio nei gradi successivi – anche quando il litisconsorte non sia stato indicato nell'atto di impugnazione”
(Cass. 19910/18; 18364/13; 3071/11; 9977/08).
In definitiva, non solo la notificazione dell'appello limitata ad alcune parti necessarie impedisce il formarsi del giudicato anche nei confronti dei litisconsorti necessari esclusi dalla lite in secondo grado, ma l'integrazione del contraddittorio scongiura la nullità della decisione del giudice di appello.
Venendo al merito del gravame, col primo motivo si censura la violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. nonché dell'art. 7 della delibera
CICR del 9.2.00, per non aver il Tribunale - a dire dell'appellante erroneamente - accertato l'illegittimità dell' applicata capitalizzazione degli interessi.
La censura è fondata.
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76,
Cost., l'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono disciplinate - secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo - dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo (Cass. n. 2374, 3096,
12507 del 1999; 8442/02; 4490/02; 17338/02; 12222/03; s.u. 21095/04).
Né si ravvisano argomenti che possano indurre a modificare l'indirizzo interpretativo ormai consolidato, in base al quale la capitalizzazione degli interessi passivi è fondata su un uso meramente "negoziale", inidoneo, come tale, a porsi quale fonte legittima di deroga rispetto alla disciplina delineata dall'art. 1283 c.c. Fin dalla citata sentenza n. 2374 del 16 marzo 1999, venne, infatti, puntualmente evidenziato dalla Cassazione che:
a) la norma dell'art. 1283 c.c. - ritenuta pacificamente di carattere imperativo e di natura eccezionale - ammette la possibilità che gli interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi nella sola ipotesi di interessi dovuti per almeno un semestre, e sempre che vi sia stata formulazione di una domanda giudiziale ovvero per effetto di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi, previsione - quest'ultima - chiaramente correlata all'esigenza di evitare che l'accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore si trovi necessitato ad accettare per poter accedere al credito;
b) l'art. 1283 c.c. può essere derogato da usi contrari, ma deve trattarsi di veri e propri usi normativi (artt. 1 e 8 disp. sulla legge in generale), e non di semplici usi negoziali (art. 1340 c.c.) o interpretativi (art. 1368 c.c.),
l'uso normativo consistendo nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratti di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis");
c) l'indagine in materia porta ad escludere l'esistenza di una consuetudine normativa, in virtù della quale nei rapporti tra banca e cliente gli interessi a carico di quest'ultimo possano essere capitalizzati (e quindi possano produrre ulteriori interessi) ogni trimestre;
d) nessun rilievo possono assumere al riguardo le c.d. norme bancarie uniformi predisposte dall'associazione di categoria (Associazione bancaria italiana - ABI), trattandosi di proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dall'associazione alle banche associate, aventi natura pattizia e tali, quindi, da poter determinare un uso meramente negoziale, non certo normativo;
e) dalla comune esperienza emerge, peraltro, che i clienti si adeguano all'inserimento di tali clausole, non in quanto ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisca al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari, atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui si sostanzia l'opinio juris ac necessitatis.
Orbene, il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., e rilevabile dal giudice anche d'ufficio, riguarda qualsiasi forma di capitalizzazione
(anche annuale), che va, pertanto, ritenuta illegittima, in quanto basata su un uso negoziale, e non su una vera e propria norma consuetudinaria.
Le ragioni della nullità delle clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente per contrasto con l'art. 1283 c.c. non investono, infatti, esclusivamente il profilo della periodizzazione trimestrale, ma si estendono alla pratica dell'anatocismo in sé e per sé considerata, e quindi a prescindere dalla cadenza annuale o trimestrale della stessa, dovendosi escludere - in tema di operazioni bancarie in conto corrente - l'applicazione analogica della norma di cui all'art. 1831 c.c., la quale, in tema di conto corrente ordinario, prevede la chiusura periodica del conto e la liquidazione del saldo (Cass. 19341/15).
Gli interessi a debito del correntista devono, pertanto, essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione, ostandovi il divieto di cui alla norma citata (Cass. 17150/16; s.u. 24418/10).
Né potrebbe ragionevolmente sostenersi che la richiamata pronuncia delle sezioni unite n. 24418 del 2010, con la quale si è escluso il diritto a qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, integri un'ipotesi di c.d. overruling, con conseguente esigenza di rimedi a tutela dell'affidamento incolpevole della banca (expressis verbis, Cass.
20172/13).
Ai fini di tali rimedi rileva, infatti, il solo mutamento, nella giurisprudenza di legittimità, della consolidata interpretazione di norme di carattere processuale, e sempre che si tratti di mutamento in senso restrittivo delle facoltà delle parti, mentre, nella specie, il chiarimento delle sezioni unite non ha comportato alcuna modifica della precedente giurisprudenza della Suprema Corte ed ha riguardato norme di diritto sostanziale (sez. un. 15144/11).
In conclusione, la capitalizzazione degli interessi passivi deve sempre essere eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarla, salvo per il periodo successivo alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Dopo l'entrata in vigore della detta delibera è, infatti, espressamente consentita la capitalizzazione degli interessi (attivi e passivi), purché concordata per iscritto e nel rispetto della condizione di reciprocità prevista dal combinato disposto dell'art. 120 del decreto legislativo l settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) e degli artt. 2 e
6 della delibera medesima.
Questo però sino al 2013, giacché l'art. 1, comma 629, della l. n.
147/2013 (legge di stabilità del 2014) ha modificato l'art. 120, co. 2,
TUB, ripristinando il divieto codicistico - posto dall'art. 1283 c.c. - di applicazione degli interessi anatocistici1.
Mentre, infatti, nel testo del 1999 era stabilito che il CICR disciplinasse modalità e criteri per "la produzione di interessi sugli interessi" maturati nelle operazioni eseguite nell'esercizio dell'attività bancaria, la norma introdotta nel 2013, nel prevedere che il Comitato per il credito ed il risparmio indichi modalità e criteri "per la produzione di interessi" sulle dette operazioni, non contiene più l'esplicito riferimento agli interessi anatocistici.
Né è dato di concludere diversamente sulla base della successiva lettera b) del secondo comma dell'art. 120, ove è detto che il CICR debba comunque prevedere che "gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".
Per quanto, infatti, il riferimento agli "interessi periodicamente capitalizzati" possa far pensare all'applicazione di interessi su interessi, deve, tuttavia, ritenersi, in linea con la dominante dottrina e la giurisprudenza prevalente (da ultimo, Cass. 21344/24), che il legislatore, nel parlare di "interessi periodicamente capitalizzati", abbia fatto uso di una dizione impropria per riferirsi agli interessi semplicemente contabilizzati, vale a dire a quegli interessi che, essendo maturati e da conteggiare a credito o a debito dell'una e dell'altra parte del rapporto bancario, debbano sommarsi al capitale, senza tuttavia confondersi con esso. Lo scenario delineato dalla norma è, dunque, quello in cui è escluso l'effetto della vera e propria capitalizzazione, attraverso cui gli interessi, divenuti capitale, generano, quali frutti civili di questo, ulteriori interessi.
D'altronde, la tesi secondo cui la norma novellata nel 2013 vieti ogni forma di anatocismo è coerente con la documentazione dei lavori parlamentari, da cui emerge che la proposta di legge n. 1661 della XVII legislatura (da cui si originò il testo normativo in esame) muoveva dall'intendimento di "mettere la parola fine" al fenomeno della capitalizzazione composta, attraverso cui gli interessi capitalizzati in un dato periodo producono a loro volta interessi nei periodi successivi.
Nello stesso senso anche l'interpretazione della Banca d'TA, secondo cui l'art. 120, nella versione modificata dalla legge del 2013, pone "la regola fondamentale del divieto di produzione di interessi anatocistici".
In definitiva, la norma in esame rappresenta un'anticipazione, ancorché formulata lessicalmente in modo poco felice, del precetto, assai più puntuale, della successiva versione dell'art. 120, comma 2, introdotta dalla l. n. 49 del 2016, per cui gli interessi debitori maturati "non possono produrre interessi ulteriori" e vanno "calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".
Escluso, quindi, che dal 2014 le banche potessero continuare a capitalizzare interessi in conformità della delibera CICR del 9 febbraio
2000, tale pratica non poteva trovare attuazione, e ciò a prescindere dall'intervento delle nuove disposizioni attuative che il CICR era incaricato di emanare.
Non merita, infatti, condivisione la tesi delle banche appellate, secondo cui la modifica dell'art. 120 t.u.b. abbisognasse di una norma regolamentare per trovare effettiva applicazione (cfr. pg. 7 comparsa conclusionale ). CP_1
In realtà, la delib. CICR del 9 febbraio 2000 dava attuazione alla versione del secondo comma dell'art. 120 t.u.b. introdotta col d.l.vo n. 342/1999, che, però, è stato "sostituito" – come si è visto - dal comma 629 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013: quella versione della norma è stata espunta dall'ordinamento e, in mancanza di disciplina transitoria, ha cessato di regolamentare la fattispecie da essa normata. Pertanto, venuta meno la norma primaria che la legittimava, detta delibera non è più stata in grado di disciplinare i rapporti bancari per il periodo segnato dalla vigenza del nuovo quadro regolatorio. Peraltro, mentre il previgente art. 120, comma 2, per essere attuato, aveva bisogno di una disciplina di dettaglio che stabilisse le condizioni in presenza delle quali la pratica dell'anatocismo fosse autorizzata, la nuova norma primaria, nel vietare l'anatocismo, non necessita di alcun completamento, rendendo di fatto superfluo l'intervento del CICR sul punto specifico, giustificato, semmai, su altri temi (specificamente individuati dalla Banca d'TA nella proposta di delibera formulata al
CICR nel 2015).
Ciò detto, tornando al caso di specie, manca la prova che, per il periodo dal 2000 al 2013, la capitalizzazione sia stata applicata con pari periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori sulla base di un apposito accordo delle parti rispettoso del dettato normativo.
Ragion per cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare illegittimi gli addebiti contestati, anziché rigettare la domanda di ripetizione del correntista, come invece ha fatto, ingiustamente prescindendo dal divieto ex art. 1283 c.c. e, per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 e sino al 2013, ritenendo osservato l'obbligo di cui all'art. 120 TUB.
Col secondo motivo di appello si censura il rigetto dell'eccezione di usurarietà del tasso di interesse, per omessa valutazione delle prove documentali ed error in iudicando.
La censura è infondata.
Dalla svolta c.t.u. è emerso che il tasso pattuito nel c/c (8,875% per intra- fido e 17,25% per extra-fido) non è usurario, in quanto inferiore al tasso soglia (all'epoca del 18,645%), e che l'unico superamento della soglia usuraria si riscontra nel primo trimestre del 2011, ma è irrilevante, non essendo dovuto all'esercizio dello jus variandi, bensì a riduzione del tasso soglia.
Si ricade, cioè, nell'ipotesi della cd. usura sopravvenuta, ovvero quella che si caratterizza per pattuizioni, che, pur se valide al momento della contrattazione, siano successivamente venute a trovarsi non corrispondenti ai valori numerici rilevati periodicamente ed espressi dai tassi soglia e che, secondo la S.C., non comporta “la nullità o l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l'illiceità della pretesa di pagamento del debitore” (s.u. 24675/17; anche Cass. 9762/18).
La valutazione dell'usurarietà deve, infatti, riguardare il tasso originariamente pattuito o modificato ex art. 118 tub (Cass. 18227/24), e non il momento del pagamento. Alla base di tale approdo ermeneutico, la considerazione che, in base alla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, co. 1, d. l. 394/2000 (convertito in l. n. 24/2001), ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, 2° co. c.c. “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Inoltre, la formulazione estremamente ampia della norma d'interpretazione autentica non dà spazio ad alcuna forma di discriminazione tra diverse forme di credito, sicché i principi affermati dalla sentenza n. 24675/17 si applicano anche agli altri rapporti bancari, compreso quindi il conto corrente (cfr. Cass. 19/07/2021, n. 20626; nella giurisprudenza di merito, cfr. T. Roma, 6/02/2018, 26/10/2018,
21/11/2019; T. Brescia, 23/2/2018; T. Ravenna, 20/03/2018; T. Monza,
13/6/2018; T. Milano, 14/09/2018, 5/11/2018; T. , 21/02/2019; T. CP_4
, 26/2/2019; , 21/6/2019; T. Mantova, 26/6/2019; T. CP_5 CP_6
3/1/2021; T. 23/3/2021). CP_7 CP_8
Col terzo motivo di appello, si critica il rigetto dell'eccezione di nullità della clausola relativa alla c.m.s., per aver il Tribunale ritenuto determinata e, quindi, valida la pattuizione, nonostante l'omessa indicazione della base di calcolo e dei criteri di periodicità della commissione, in violazione e falsa applicazione degli articoli 1346 e 1418
c.c.
La censura è fondata.
Ai fini della validità della c.m.s., è, infatti, necessario che siano stabiliti in modo chiaro tutti gli elementi che concorrono a determinarla
(percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e che sia indicato se per “massimo scoperto” debba intendersi il debito massimo che il conto raggiunge, anche in un solo giorno, in assenza o oltre il fido concesso, o, invece, quello che si prolunga per un certo periodo di tempo.
Pertanto, in mancanza di elementi certi e determinati per la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di commissione di massimo scoperto, la clausola va dichiarata nulla ed il relativo addebito espunto dal calcolo del saldo (Cass. 19825/2022; nella giurisprudenza di merito, cfr.
T. Pavia, 20-09-2016; T. Bari, 28-7-2015; T. Torino, 20-6-2015; T.
Verona, 27-3-2015; T. Potenza 25-2-2015; T. Alessandria, 21-2-2015; T.
Nola, 20-2-2015; T. Bari, 24-4-2014; T. Reggio Emilia, 23-4-2014; T.
Prato, 5-11-2013; T. Padova, 26-07-2012; T. Piacenza 12-04- 2011; T.
Milano, 3-01-2011; T. Milano, 05-07-2010; Trib. Teramo 18.1.2010; T.
Busto Arsizio-Gallarate, 9-12- 2009; T. 10.6.2008; T. CP_9 Benevento, 13-02-2007; T. Bari, 11-01-2007; T. Monza, 12-12-2005; T.
Campi Salentina, 03-11-2005; T. Torino, 23-07-2003).
Ed è proprio il caso di specie, in cui la clausola si limita ad indicare l'aliquota percentuale e la periodicità trimestrale, senza la necessaria contestuale previsione degli altri elementi necessari a determinarla
(ovvero base di calcolo e criteri di addebito).
Va, dunque, dichiarata la nullità della clausola in questione, per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c.
Col quarto motivo di appello, si censura il mancato riconoscimento dell'illegittimo addebito delle spese di gestione.
La censura è inammissibile.
Il giudice ha escluso l'illegittimità dell'addebito sia per la genericità della contestazione sia per essere le spese di gestione del conto specificamente approvate per iscritto.
Spettava, dunque, all'appellante censurare specificamente entrambe le argomentazioni, indicando pertinenti ragioni di dissenso rispetto ad esse.
Ciò per il principio di specificità dei motivi di appello di cui all'art. 342
c.p.c., che richiede la delimitazione del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità del gravame (Cass.
2028/18; sez. un. 27199/17; 21336/17; 2143/15).
Inammissibilità che non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l'attività difensiva dell'appellato, ma può essere rilevata dal giudice anche d' ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti (Cass. 25218/11; 25588/10; 20261/06; 12984/06; 5445/06; 22906/05; 23742/04; 14251/04: “L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art. 342 c.p.c., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata”).
Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicché è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio
(Cass. 6396/04).
L'atto di appello deve, perciò, investire la motivazione posta a base della sentenza, restando altrimenti inammissibile per carenza degli elementi essenziali e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi (Cass. 19989/17, per cui è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata;
6978/13; 238/10; 4829/09;
12700/01). Al punto che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'impugnazione, per essere ammissibile, deve risultare articolata in uno spettro di censure tali da investire utilmente tutti gli ordini di ragioni, dato che la mancata critica di uno di essi comporterebbe che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non o male censurato e priverebbe il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (in termini, Cass. 3386/11; 22118/07; 24189/06;
3965/02; 7077/01; 4424/01; 4349/01; 7948/99; 11961/92; 2499/73).
Tornando al caso di specie, l'appellante, anziché investire di specifica censura le motivazioni in forza delle quali il giudice ha ritenuto dovute le spese di gestione del conto, ne ha del tutto prescisso, limitandosi a richiamare le contestazioni della ctp, che il Tribunale non ha affatto trascurato, ma ha ritenuto generiche.
Ebbene, rideterminato il saldo con l'esclusione sia della capitalizzazione degli interessi che della c.m.s., dal calcolo del c.t.u., ineccepibile sul piano metodologico e neppure contestato dall'appellata (la quale nessuna osservazione ha fatto pervenire nel termine appositamente assegnatole), risulta un credito dell'appellante pari a €24.168,72.
Ne consegue, pertanto, in riforma della sentenza, la condanna di MPS spa, non anche di in quanto mera cessionaria del Controparte_10 credito (e non, quindi, successore nel debito), al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di €24.168,72, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 2028/20 del 18.12.20 emessa dal Tribunale di
Trani, così provvede:
1. accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza, condanna Banca MPS s.p.a. al pagamento, in favore della , di €24.168,72, oltre gli interessi Parte_1 legali dalla domanda al saldo;
2. condanna Banca MPS s.p.a. e in solido, alla Controparte_10 rifusione, in favore della , delle spese Parte_1 giudiziali, liquidate in €5.077,00 per il primo grado ed in €5.809,00 per l'appello, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. pone le spese di ctu (liquidate come in atti) definitivamente a carico di
Banca MPS s.p.a. e in solido tra loro. Controparte_10
Così deciso, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 120 t.u.b. è stato nuovamente modificato per effetto dell'art. 17- bis D.L. n. 18 del 2016, inserito in sede di conversione dalla L. n. 49 del
2016. In tale definitiva versione, la lett. b) del comma 2 del cit. art. 120 risulta essere stata novellata nel senso che "gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".