CA
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2153/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MANGANI FERRUCCIO ( , C.F._2 appellante e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. CAVALIERE MAURIZIO ( , C.F._4 appellata
Conclusioni per «Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, Parte_1 ogni contraria istanza reietta e disattesa, in riforma dell'appellata sentenza:
1. in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza n. 253/2022, Repert. n. 584/2022 – R.G. 2713/2018 emessa in data 22.04.2022 e depositata telematicamente in data 28.04.2022 – accertare e dichiarare che nulla è dovuto, ad alcun titolo, dal sig. alla sig.ra Parte_1
. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio»; per : «conclude come in comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta», ossia «respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata per i motivi indicati in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi».
Rilevato ha proposto appello avverso la sentenza n. 253 Parte_1 del 2022 del Tribunale di Prato, con la quale, revocato il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da , è stato condannato a Controparte_1 pagarle la somma di euro 12.500,00, oltre interessi, e a rifonderle 2/3 delle spese processuali – distratte a favore del difensore – compensato il residuo
1/3.
La D'ST aveva agito in via monitoria per farsi restituire l'importo di euro 18.500,00 complessivamente erogato al in più tranches. Parte_1
Quest'ultimo aveva eccepito di essere vittima di usura da parte del marito della controparte, e di aver restituito per eccesso Controparte_2
l'importo oggetto della pretesa restitutoria.
Il Tribunale, respinte le istanze istruttorie avanzate dal ha Parte_1 revocato il decreto, ritenendo che il credito risultasse estinto per l'importo di euro 6.000,00, e condannato l'opponente al pagamento del residuo, dovuto in ragione della confessione stragiudiziale da questi resa alla controparte.
pag. 2/9 L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica»;
2. «omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie»;
3. «motivazione assente in ordine alle richieste istruttorie ex art. 210
c.p.c.»;
4. «erronea condanna alle spese di lite».
Si è costituita in giudizio la , protestando l'infondatezza del CP_1 gravame.
È stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza del 26 novembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 28 novembre, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
A ridosso della scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale, il difensore di parte appellante ha chiesto di essere rimesso in termini, istanza che è stata respinta in ragione della mancata maturazione della decadenza, salva diversa valutazione ove la richiesta fosse stata successivamente reiterata (ciò che poi non è, in concreto, accaduto).
Considerato
1. Con il primo motivo d'impugnazione il censura la Parte_1 sentenza, lamentando che il Tribunale non abbia considerato la ricostruzione fattuale da egli offerta, che, ove accompagnata all'espletamento dell'istruttoria richiesta (anche in appello) e non espletata, avrebbe condotto a riscontrare l'avvenuto pagamento di quanto preteso.
pag. 3/9 Con il secondo lamenta la mancata adeguata considerazione del materiale probatorio acquisito, anch'esso congruente nel senso di confermare la ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella condivisa dal Tribunale.
Con il terzo lamenta che, senza motivazione, non sia stata assecondata la richiesta di ordini di esibizione.
I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, sono destituiti di fondamento.
Nella fattispecie vengono delineate due alternative ricostruzioni dei fatti.
Secondo la D'ST, essa avrebbe prestato in più tranches alla controparte l'importo complessivo di euro 18.500,00.
Tale ricostruzione trova conforto documentale nella dichiarazione (doc.
1 fasc. monitorio) in cui il afferma effettivamente di aver ricevuto Parte_1 dalla D'ST la citata somma in tre tranches (la prima, del 31 marzo
2011, per euro 5.000,00; la seconda, del 7 luglio 2011, per euro 7.500,00 e la terza, del 31 ottobre 2011, per euro 6.000,00) e di rilasciare «per la restituzione di suddetti prestiti» 11 cambiali da euro 1.000,00 e 15 da euro
500,00.
Dunque, alla stregua della citata dichiarazione, il rapporto di mutuo è intercorso con la , l'importo prestato è quello originariamente CP_1 azionato in via monitoria e coincide esattamente con quello da restituire mediante i 26 effetti cambiari rilasciati – 6 dei quali onorati per l'ammontare di euro 6.000,00 (docc.
2-8 fasc. appellante) – con la conseguente mancanza di interessi.
A fronte della citata ricostruzione fattuale, il ha sostenuto Parte_1 che nessun rapporto sia intercorso con la , a lui sconosciuta, ma CP_1 con il marito al quale egli avrebbe consegnato una serie di Controparte_2 assegni con prenditore in bianco e postadatati emessi dalla propria figlia, in cambio dei quali riceveva di volta in volta importi ben più ridotti, titoli che pag. 4/9 poi il girava a terzi, in tal modo praticando usura ai suoi danni. CP_2
Attraverso tale meccanismo, poiché detti assegni sarebbero stati emessi per un ammontare complessivo superiore al credito residuo, questo risulterebbe estinto.
La descritta versione dei fatti, tuttavia, è totalmente incompatibile con l'altra.
In particolare, il rapporto non sarebbe intercorso con la , CP_1 bensì con il di lei coniuge;
le erogazioni sarebbero intervenute con modalità quantitativo-temporali assolutamente differenti e il prestito complessivamente elargito sarebbe stato tutt'altro che non feneratizio, addirittura usurario, e da restituire non mediante effetti cambiari rilasciati dal quanto con l'emissione di assegni con prenditore in bianco, Parte_1 postdatati ed emessi dalla figlia per importi da un minimo di euro 300,00 a un massimo di euro 1.700,00 e successivamente consegnati a terzi.
Orbene, tale ricostruzione, non può essere condivisa perché confligge con quella oggetto della dichiarazione resa dal alla D' e Parte_1 CP_1 sopra richiamata.
La dichiarazione in questione costituisce confessione stragiudiziale – come ritenuto dal Tribunale – e non una promessa di pagamento – come appare sostenuto dall'appellante – rammentandosi che «[l]a promessa di pagamento, anche se titolata, diverge dalla confessione in quanto, mentre la prima consiste in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza» (Cass.
n. 23246 del 2017, in massima).
Nella specie non emerge in alcun modo una manifestazione di volontà del di impegnarsi a un pagamento, quanto, piuttosto, la Parte_1 dichiarazione di scienza in merito all'accaduto, ossia alla ricezione degli pag. 5/9 importi dalla controparte, al titolo ed alle modalità quantitativo-temporali alla cui stregua sono stati elargiti e all'emissione delle cambiali attraverso cui operare la restituzione, fatti obiettivi sfavorevoli al dichiarante.
Qualificata in termini confessori la dichiarazione in questione, essa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2735, primo comma, e 2733, secondo comma, c.c. «forma piena prova» contro il Parte_1
Da tanto consegue che la versione alternativa dallo stesso fornita non può trovare riscontro.
Infatti, «[l]a confessione può esser invalidata (e non “revocata”, perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato» (Cass. n. 17716 del 2020, in massima).
Nella specie, il non ha dimostrato il vizio d'origine della Parte_1 dichiarazione confessoria, limitandosi a sostenere, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., che essa sia stata “imposta” dal marito della , CP_1 senza allegare prima ancora che dimostrare (nessun capitolo di prova è stato formulato al riguardo) se, in particolare, vi sia stata violenza e in cosa essa sia consistita.
Alla luce di tale rilievo e in applicazione del principio giurisprudenziale poc'anzi richiamato, le prove testimoniali articolate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., tese a dimostrare la ricostruzione offerta dall'appellante, sono irrilevanti, ancora rammentandosi che «[l]a confessione stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta fa piena prova contro colui che l'ha fatta, così come quella giudiziale (artt. 2733 e 2735 cod. civ.), e quindi rende pag. 6/9 inammissibile la prova testimoniale diretta a contrastare le risultanze della confessione» (Cass. n. 3975 del 2001, in massima).
Analoghe conclusioni debbono trarsi con riferimento sia agli assegni prodotti (docc.
9-16 fasc. appellante) sia agli ordini di esibizione ex art. 210
c.p.c. – su cui il Tribunale si è espresso nell'ordinanza istruttoria del 26 luglio 2019, respingendo l'istanza «in considerazione del rapporto sottostante ai titoli richiamati», immediatamente prima ritenuto incompatibile con il valore confessorio da riconoscere alla più volte citata dichiarazione del
– richiesti in merito alla documentazione bancaria relativa ai Parte_1 conti corrente su cui sarebbero stati versati gli assegni e ai titoli medesimi, pur sempre funzionali a confutare la veridicità dei fatti confessati a beneficio della versione con essi incompatibile (rilievo che consente di considerare la reiezione ribadita implicitamente nella valorizzazione in sentenza della dichiarazione confessoria da cui non discostarsi).
Allo stesso modo deve concludersi con riguardo alle sommarie informazioni assunte nel corso del procedimento penale («liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.»: Cass. n. 18025 del
2019, in massima) e alle conclusioni tratte, anche alla loro stregua, dalla
Guardia di finanza nell'annotazione di polizia giudiziaria (doc. 23 fasc. appellante), poi non condivise dall'autorità giudiziaria, tanto dal p.m. presso il Tribunale di Prato, che ha chiesto l'archiviazione, quanto dal g.i.p. presso il medesimo Ufficio, che l'ha disposta.
In conclusione, in ragione dell'efficacia probatoria piena da riconoscere alla dichiarazione confessoria rilasciata dal le risultanze Parte_1 probatorie acquisite o delle quali si è invocata l'acquisizione non possono soccorrere in questa sede al fine di comprovare la tesi ricostruttiva sostenuta dall'appellante – a prescindere dalla relativa verosimiglianza – funzionalmente alla quale sono stati articolati i primi tre motivi di gravame, inevitabilmente da rigettare.
pag. 7/9 2. Con il quarto motivo l'appellante si duole della statuizione in punto di spese (di cui è stato gravato in ragione di 2/3, compensato il residuo 1/3), attesa l'asserita fondatezza delle proprie ragioni come espresse nelle censure precedentemente esaminate.
Alla loro infondatezza consegue necessariamente anche la reiezione del quarto motivo.
3. In conclusione, l'appello dev'essere respinto e, per l'effetto, la sentenza gravata va confermata.
4. Le spese di lite afferenti al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei valori minimi relativi allo scaglione di riferimento (euro 5.201,00 – euro 26.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi in appello.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 253 del 2022 del Tribunale di Prato, che per l'effetto conferma;
2. condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_1 le spese di lite afferenti al presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.966,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, pag. 8/9 da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
28 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MANGANI FERRUCCIO ( , C.F._2 appellante e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. CAVALIERE MAURIZIO ( , C.F._4 appellata
Conclusioni per «Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, Parte_1 ogni contraria istanza reietta e disattesa, in riforma dell'appellata sentenza:
1. in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza n. 253/2022, Repert. n. 584/2022 – R.G. 2713/2018 emessa in data 22.04.2022 e depositata telematicamente in data 28.04.2022 – accertare e dichiarare che nulla è dovuto, ad alcun titolo, dal sig. alla sig.ra Parte_1
. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio»; per : «conclude come in comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta», ossia «respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata per i motivi indicati in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi».
Rilevato ha proposto appello avverso la sentenza n. 253 Parte_1 del 2022 del Tribunale di Prato, con la quale, revocato il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da , è stato condannato a Controparte_1 pagarle la somma di euro 12.500,00, oltre interessi, e a rifonderle 2/3 delle spese processuali – distratte a favore del difensore – compensato il residuo
1/3.
La D'ST aveva agito in via monitoria per farsi restituire l'importo di euro 18.500,00 complessivamente erogato al in più tranches. Parte_1
Quest'ultimo aveva eccepito di essere vittima di usura da parte del marito della controparte, e di aver restituito per eccesso Controparte_2
l'importo oggetto della pretesa restitutoria.
Il Tribunale, respinte le istanze istruttorie avanzate dal ha Parte_1 revocato il decreto, ritenendo che il credito risultasse estinto per l'importo di euro 6.000,00, e condannato l'opponente al pagamento del residuo, dovuto in ragione della confessione stragiudiziale da questi resa alla controparte.
pag. 2/9 L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica»;
2. «omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie»;
3. «motivazione assente in ordine alle richieste istruttorie ex art. 210
c.p.c.»;
4. «erronea condanna alle spese di lite».
Si è costituita in giudizio la , protestando l'infondatezza del CP_1 gravame.
È stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza del 26 novembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 28 novembre, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
A ridosso della scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale, il difensore di parte appellante ha chiesto di essere rimesso in termini, istanza che è stata respinta in ragione della mancata maturazione della decadenza, salva diversa valutazione ove la richiesta fosse stata successivamente reiterata (ciò che poi non è, in concreto, accaduto).
Considerato
1. Con il primo motivo d'impugnazione il censura la Parte_1 sentenza, lamentando che il Tribunale non abbia considerato la ricostruzione fattuale da egli offerta, che, ove accompagnata all'espletamento dell'istruttoria richiesta (anche in appello) e non espletata, avrebbe condotto a riscontrare l'avvenuto pagamento di quanto preteso.
pag. 3/9 Con il secondo lamenta la mancata adeguata considerazione del materiale probatorio acquisito, anch'esso congruente nel senso di confermare la ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella condivisa dal Tribunale.
Con il terzo lamenta che, senza motivazione, non sia stata assecondata la richiesta di ordini di esibizione.
I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, sono destituiti di fondamento.
Nella fattispecie vengono delineate due alternative ricostruzioni dei fatti.
Secondo la D'ST, essa avrebbe prestato in più tranches alla controparte l'importo complessivo di euro 18.500,00.
Tale ricostruzione trova conforto documentale nella dichiarazione (doc.
1 fasc. monitorio) in cui il afferma effettivamente di aver ricevuto Parte_1 dalla D'ST la citata somma in tre tranches (la prima, del 31 marzo
2011, per euro 5.000,00; la seconda, del 7 luglio 2011, per euro 7.500,00 e la terza, del 31 ottobre 2011, per euro 6.000,00) e di rilasciare «per la restituzione di suddetti prestiti» 11 cambiali da euro 1.000,00 e 15 da euro
500,00.
Dunque, alla stregua della citata dichiarazione, il rapporto di mutuo è intercorso con la , l'importo prestato è quello originariamente CP_1 azionato in via monitoria e coincide esattamente con quello da restituire mediante i 26 effetti cambiari rilasciati – 6 dei quali onorati per l'ammontare di euro 6.000,00 (docc.
2-8 fasc. appellante) – con la conseguente mancanza di interessi.
A fronte della citata ricostruzione fattuale, il ha sostenuto Parte_1 che nessun rapporto sia intercorso con la , a lui sconosciuta, ma CP_1 con il marito al quale egli avrebbe consegnato una serie di Controparte_2 assegni con prenditore in bianco e postadatati emessi dalla propria figlia, in cambio dei quali riceveva di volta in volta importi ben più ridotti, titoli che pag. 4/9 poi il girava a terzi, in tal modo praticando usura ai suoi danni. CP_2
Attraverso tale meccanismo, poiché detti assegni sarebbero stati emessi per un ammontare complessivo superiore al credito residuo, questo risulterebbe estinto.
La descritta versione dei fatti, tuttavia, è totalmente incompatibile con l'altra.
In particolare, il rapporto non sarebbe intercorso con la , CP_1 bensì con il di lei coniuge;
le erogazioni sarebbero intervenute con modalità quantitativo-temporali assolutamente differenti e il prestito complessivamente elargito sarebbe stato tutt'altro che non feneratizio, addirittura usurario, e da restituire non mediante effetti cambiari rilasciati dal quanto con l'emissione di assegni con prenditore in bianco, Parte_1 postdatati ed emessi dalla figlia per importi da un minimo di euro 300,00 a un massimo di euro 1.700,00 e successivamente consegnati a terzi.
Orbene, tale ricostruzione, non può essere condivisa perché confligge con quella oggetto della dichiarazione resa dal alla D' e Parte_1 CP_1 sopra richiamata.
La dichiarazione in questione costituisce confessione stragiudiziale – come ritenuto dal Tribunale – e non una promessa di pagamento – come appare sostenuto dall'appellante – rammentandosi che «[l]a promessa di pagamento, anche se titolata, diverge dalla confessione in quanto, mentre la prima consiste in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza» (Cass.
n. 23246 del 2017, in massima).
Nella specie non emerge in alcun modo una manifestazione di volontà del di impegnarsi a un pagamento, quanto, piuttosto, la Parte_1 dichiarazione di scienza in merito all'accaduto, ossia alla ricezione degli pag. 5/9 importi dalla controparte, al titolo ed alle modalità quantitativo-temporali alla cui stregua sono stati elargiti e all'emissione delle cambiali attraverso cui operare la restituzione, fatti obiettivi sfavorevoli al dichiarante.
Qualificata in termini confessori la dichiarazione in questione, essa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2735, primo comma, e 2733, secondo comma, c.c. «forma piena prova» contro il Parte_1
Da tanto consegue che la versione alternativa dallo stesso fornita non può trovare riscontro.
Infatti, «[l]a confessione può esser invalidata (e non “revocata”, perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato» (Cass. n. 17716 del 2020, in massima).
Nella specie, il non ha dimostrato il vizio d'origine della Parte_1 dichiarazione confessoria, limitandosi a sostenere, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., che essa sia stata “imposta” dal marito della , CP_1 senza allegare prima ancora che dimostrare (nessun capitolo di prova è stato formulato al riguardo) se, in particolare, vi sia stata violenza e in cosa essa sia consistita.
Alla luce di tale rilievo e in applicazione del principio giurisprudenziale poc'anzi richiamato, le prove testimoniali articolate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., tese a dimostrare la ricostruzione offerta dall'appellante, sono irrilevanti, ancora rammentandosi che «[l]a confessione stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta fa piena prova contro colui che l'ha fatta, così come quella giudiziale (artt. 2733 e 2735 cod. civ.), e quindi rende pag. 6/9 inammissibile la prova testimoniale diretta a contrastare le risultanze della confessione» (Cass. n. 3975 del 2001, in massima).
Analoghe conclusioni debbono trarsi con riferimento sia agli assegni prodotti (docc.
9-16 fasc. appellante) sia agli ordini di esibizione ex art. 210
c.p.c. – su cui il Tribunale si è espresso nell'ordinanza istruttoria del 26 luglio 2019, respingendo l'istanza «in considerazione del rapporto sottostante ai titoli richiamati», immediatamente prima ritenuto incompatibile con il valore confessorio da riconoscere alla più volte citata dichiarazione del
– richiesti in merito alla documentazione bancaria relativa ai Parte_1 conti corrente su cui sarebbero stati versati gli assegni e ai titoli medesimi, pur sempre funzionali a confutare la veridicità dei fatti confessati a beneficio della versione con essi incompatibile (rilievo che consente di considerare la reiezione ribadita implicitamente nella valorizzazione in sentenza della dichiarazione confessoria da cui non discostarsi).
Allo stesso modo deve concludersi con riguardo alle sommarie informazioni assunte nel corso del procedimento penale («liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.»: Cass. n. 18025 del
2019, in massima) e alle conclusioni tratte, anche alla loro stregua, dalla
Guardia di finanza nell'annotazione di polizia giudiziaria (doc. 23 fasc. appellante), poi non condivise dall'autorità giudiziaria, tanto dal p.m. presso il Tribunale di Prato, che ha chiesto l'archiviazione, quanto dal g.i.p. presso il medesimo Ufficio, che l'ha disposta.
In conclusione, in ragione dell'efficacia probatoria piena da riconoscere alla dichiarazione confessoria rilasciata dal le risultanze Parte_1 probatorie acquisite o delle quali si è invocata l'acquisizione non possono soccorrere in questa sede al fine di comprovare la tesi ricostruttiva sostenuta dall'appellante – a prescindere dalla relativa verosimiglianza – funzionalmente alla quale sono stati articolati i primi tre motivi di gravame, inevitabilmente da rigettare.
pag. 7/9 2. Con il quarto motivo l'appellante si duole della statuizione in punto di spese (di cui è stato gravato in ragione di 2/3, compensato il residuo 1/3), attesa l'asserita fondatezza delle proprie ragioni come espresse nelle censure precedentemente esaminate.
Alla loro infondatezza consegue necessariamente anche la reiezione del quarto motivo.
3. In conclusione, l'appello dev'essere respinto e, per l'effetto, la sentenza gravata va confermata.
4. Le spese di lite afferenti al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei valori minimi relativi allo scaglione di riferimento (euro 5.201,00 – euro 26.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi in appello.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 253 del 2022 del Tribunale di Prato, che per l'effetto conferma;
2. condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_1 le spese di lite afferenti al presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.966,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, pag. 8/9 da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
28 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 9/9