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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
la Giudice, Sonia Salvatori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 762/2025 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alberto Pezziardi, domiciliato come da ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. e P.IV ); Controparte_1 P.IV_1
CONVENUTA contumace
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
«a) In punto contratto a termine e costituzione del rapporto
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o annullabilità e in ogni caso l'illegittimità e/o inefficacia del termine apposto al contratto intercorso tra il Sig. e la Società Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, dichiarare che tra le parti si è costituito un rapporto a
[...] tempo pieno e indeterminato, con inquadramento del ricorrente al V livello del CCNL applicato, a far data dal 31.08.2023 ovvero dal 04.09.2023, o dalla diversa data che dovesse emergere in corso di causa, con ogni consequenziale pronuncia prevista ex lege;
1 - dichiarare tenuta e condannare, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/2015, la società resistente al risarcimento del danno in favore del Sig.
[...] nella misura massima prevista ex lege e, pertanto, pari a 12 Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto – che è di € 1.879,36 lordi - o nella diversa misura ritenuta di giustizia, in ogni caso non inferiore a 2,5 mensilità
IN VIA SUBORDINATA:
- nell'ipotesi in cui non si ravvisasse la nullità e/o annullabilità e/o
l'illegittimità e/o inefficacia del termine apposto al contratto, accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro è proseguito oltre il termine previsto dall'art. 22 co. II del D.lgs. 81/2015 e, per l'effetto, dichiarare la conversione del rapporto in tempo indeterminato a far data dal 24.04.2024
o da quella diversa che emergerà in corso di causa, con ogni consequenziale pronuncia prevista ex lege;
- dichiarare tenuta e condannare la resistente a versare in favore del CP_2 ricorrente la maggiorazione sulle retribuzioni dovute nel periodo intercorrente tra il 04.03.2024 e il 24.04.2024 per un importo pari ad €
1.115,22 lordi o alla maggiore o minore somma accertanda in corso di causa.
b) In punto impugnazione del licenziamento
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità del licenziamento orale intimato in data 10.06.2024 nei confronti del ricorrente;
conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la società resistente ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 23/2015:
• alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
• al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto - che è di € 1.879,36 lordi - corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore alle 5 mensilità;
• al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse applicabile l'art. 2 D.lgs. n.
23/2015, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, il
2 licenziamento irrogato nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o inefficace e comunque privo di giusta causa e/o giustificato motivo;
- conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la società resistente, ai sensi dell'art. 3 co I D.lgs. n. 23/2015, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità compresa tra le 3 e le 6 mensilità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto – che è di € 1.879,36 lordi - quantificandola nella misura massima prevista ex lege o, in subordine, in quella ritenuta di giustizia.
c) In punto retributivo
- Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il sussistere di differenze retributive in favore del lavoratore maturate a titolo di retribuzione ordinaria, ratei maturati (per ferie, festività 13esime,
14esima, ecc..,) retribuzione per lavoro straordinario, indennità dovute per la mancata adesione alla Bilateralità e per il mancato versamento al fondo sanilog, ecc…. per importo pari ad € 10.594,38 lordi alla maggiore o minore somma accertanda in corso di causa;
- per l'effetto condannare la società resistente, , C.F. e Controparte_1
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IV_1 con sede legale in Torino, Corso Massimo D'Azeglio n. 60, al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda complessiva di € 10.594,38 lordi, o la maggiore o minore somma accertanda in corso di causa».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
1. con ricorso depositato in data 27.01.2025, ritualmente notificato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art.
3-ter, comma
2, l. n. 53/1994, parte ricorrente ha evocato in giudizio la società CP_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui sopra.
[...]
2. Parte ricorrente, in fatto, ha allegato:
- di aver iniziato a prestare attività lavorativa in favore della convenuta il
31.08.2023, con mansioni di magazziniere, presso il capannone sito in
Torino, via Reiss Romoli n. 122/9, e che il rapporto di lavoro è stato regolarizzato, tramite invio del modello solo a far data dal Pt_2
04.09.2023;
-che nel modello UNILAV si dava atto dell'assunzione in forza di un contratto a tempo determinato con termine finale al 04.03.2024, mansioni di addetto
3 alla gestione dei magazzini e professioni assimilate, inquadramento nel livello 5 del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica (cfr. doc. 2 ric.);
- di non aver mai sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato;
- di aver svolto, nel corso del rapporto lavorativo, mansioni di magazziniere e, dal 04.12.2023 anche quelle di autista, rispettando gli orari di lavoro dedotti nei capi 11 e 16 del ricorso;
- di aver percepito solo alcuni acconti sulla retribuzione dovutagli, corrisposti a mezzo bonifico e/o in contanti, per un totale di € 9.442,00 netti, pari a € 12.262,34 lordi, senza mai ricevere le busta paga;
- che il rapporto di lavoro è proseguito, senza soluzione di continuità, anche dopo la scadenza del termine finale, in assenza di proroga, come comprovato dai messaggi prodotti in atti (cfr. nota riepilogativa depositata in data
28.5.2025);
- che in data 10.06.2024 il sig. titolare della società Persona_1 convenuta, tramite un messaggio vocale Whatsapp proveniente dal cellulare della moglie sig.ra , gli ha intimato di non presentarsi più al Parte_3 lavoro (cfr. doc. 7 ric.)
- di aver impugnato il licenziamento con lettera inviata a mezzo pec in data
31.07.2024 (doc. 8 ric.).
3. La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
4. All'udienza del 09.05.2025, il ricorrente, liberamente interrogato, ha dichiarato di rinunciare «alla richiesta di accertamento del rapporto di lavoro con decorrenza dal 31.8.2023 ed alla domanda di differenze retributive per lavoro straordinario e per il lavoro prestato nelle giornate dal 31.8.2023 fino al
3.9.2023».
5. La causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria.
Rilevato.
6. I fatti dedotti in ricorso, con riguardo alle domande in punto accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e in punto licenziamento verbale, devono ritenersi provati in ragione sia della documentazione prodotta da parte ricorrente e in particolare: la comunicazione di assunzione UNI-LAV sub doc. 2; la certificazione del Centro per l'Impiego di
Torino sub doc. 6; le varie chat di cui ai docc. 3-4-5 ric. e alla nota autorizzata del 28.05.2025; l'audio di cui alla chat Whatsapp del 10.06.2024 concernente il licenziamento sub doc. 7, sia del complessivo contegno processuale assunto da parte della società convenuta.
4 Quest'ultima, infatti, non solo non ha assolto agli oneri di costituzione in giudizio e di puntuale contestazione delle specifiche circostanze menzionate nell'atto introduttivo ex art. 416 c.p.c., nonché all'onere di comparizione in udienza per rispondere all'interrogatorio ex art. 420, comma 1, c.p.c.; ma non ha neanche risposto al formale interrogatorio dedotto, con conseguente rilevanza in senso ammissivo ex art. 232 c.p.c.
7. Non può, peraltro, ritenersi sussistere, in relazione alla posizione della convenuta, un difetto di conoscenza del presente giudizio, in grado di assurgere a giustificato motivo dovuto ad una mancata o mancata o irregolare notifica degli atti di causa. Deve infatti osservarsi in proposito che la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione prima udienza è stato correttamente notificato mediante inserimento nel Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art.
3-ter, comma 2, l. n. 53/1994, stante l'impossibilità di una ordinaria notifica via pec all'indirizzo della società come risultante dal pubblico registro NI (cfr. invio e ricevuta di mancata consegna del 05.02.2025 sub nota del 07.05.2025, contenente il seguente errore: “5.1.1 - Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido”).
Tale indirizzo pec risulta, peraltro, coincidente non solo con quello presso il quale il ricorrente aveva notificato - con esito positivo - l'impugnazione del licenziamento (cfr. doc. 8), ma anche con quello riportato nella visura camerale estratta il 20.03.2025 e depositata dal ricorrente in data 01.04.2025.
Inoltre, all'udienza del 09.05.2025 parte ricorrente ha prodotto comunicazione proveniente dal gestore del servizio pec, con riferimento alla suddetta notifica con esito negativo, secondo cui: «la Mancata Consegna viene generata dal nostro sistema nel caso in cui il sistema del destinatario non risponda in tempi utili (24 ore) o nel caso in cui la casella del destinatario non sia attiva. Il fatto che un indirizzo pec sia registrato in Inipec non dimostra che sia attivo. Ricordiamo infine che la mail di Consegna viene generata solo dal sistema del destinatario» (doc. 3 sub nota del 28.05.2025).
D'altronde, deve anche osservarsi che persino la notifica effettuata a mezzo ufficiale giudiziario del verbale di udienza 18.03.2025, contenente l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, alla sede legale della convenuta risultante dalla visura camerale abbia avuto esito negativo (cfr. notifica del 26.03.2025 prodotta con nota del 11.04.2025), costringendo dunque a nuova notifica del ricorso, del decreto e dei verbali di udienza, sempre a mezzo ufficiale giudiziario, presso la residenza del legale rappresentante sig. ove si è Persona_1
5 perfezionata mediante consegna dell'atto a mani al suocero convivente sig.
[...]
(cfr. notifica del 23.04.2025 sub nota 07.05.2025). Pt_4
Alla luce di quanto sopra, deve pertanto ritenersi che nessun errore o negligenza possa essere imputata a parte ricorrente, e che le difficoltà riscontrate in sede di notifica degli atti siano riconducibili unicamente al destinatario della medesima.
8. Tornando all'esame del merito, deve innanzitutto accogliersi la domanda di accertamento della nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro intercorso per difetto di forma scritta (cfr. doc. 2).
L'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015 prescrive espressamente che: «con
l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione […]».
La giurisprudenza di legittimità in materia ha enunciato il seguente principio:
«ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta - prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi (cfr. Cass. n. 13393 del 2017) - della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del 2016), ovviamente in momento antecedente
o contestuale all'inizio del rapporto;
non è, quindi, sufficiente la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poichè la consegna in questione - benchè seguita dall'espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro» (Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 2774/2018).
Pertanto, in assenza di prova contraria (del cui onere era gravata la parte convenuta) circa la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato in ottemperanza alla citata disciplina legislativa, deve accertarsi e dichiararsi che tra il sig. e la convenuta , con decorrenza Parte_1 Controparte_1 dal 04.09.2023, si è costituito un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento del ricorrente nel V livello del
CCNL Autotrasporto Merci e Logistica.
9. Dev'essere accolta, inoltre, la domanda avente ad oggetto le rivendicate differenze retributive, esclusi i crediti pretesi per lavoro straordinario ed a titolo
6 di retribuzione per il periodo 31.08.2023-03.09.2023, siccome oggetto di rinuncia.
In ragione della disciplina relativa alla distribuzione dei carichi probatori ex art. 2697 c.c., se sul lavoratore che agisce in giudizio per domandare il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti dal proprio datore di lavoro grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, al contempo grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver corrisposto correttamente la retribuzione concordata.
L'orientamento della Cassazione, infatti, è costante nell'affermare che: «una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n. 4512 del 1992)» (Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n.
10663/2024).
Nel caso di specie, l'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, così come l'inquadramento, la retribuzione mensile e lo svolgimento di determinate mansioni, sono documentalmente dimostrate (v. UNI-LAV sub doc. 2, CCNL
Autotrasporto Merci e Logistica sub doc. 11).
Dunque, tenuto anche conto che la mancata risposta della parte convenuta al formale interrogatorio dedotto è rilevante in senso ammissivo ai sensi dell'art. 232 c.p.c., può ritenersi accertato il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme dovutegli a titolo di retribuzione ordinaria, ratei maturati per ferie, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché a titolo di indennità per mancata adesione alla ai sensi dell'Accordo interconfederale del Parte_5
17.12.2021 (cfr. pag. 291, doc. 10) e per il mancato versamento della quota al
Fondo Sanilog prevista dall'art. 51 del CCNL applicato (pag. 188, doc. 10), con esclusione di quanto rivendicato a titolo di TFR per le ragioni di cui infra.
10. Il conteggio aggiornato, riferito al periodo 04.09.2023-10.06.2024 e prodotto da parte ricorrente sub doc. 4 nota autorizzata del 28.05.2025, è conforme alle previsioni e ai dati retributivi inerenti al rapporto di lavoro in oggetto e dunque esso, in assenza di puntuali contestazioni ad opera della parte convenuta, ed espunte le somme nette percepite nel corso del rapporto di lavoro previa corretta lordizzazione, può essere posto a fondamento della presente decisione laddove individua l'ammontare del credito maturato dal ricorrente in
7 complessivi € 6.733,54 lordi, al cui pagamento dev'essere quindi condannata la società convenuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo, nonché all'accantonamento dei ratei di TFR maturati e maturandi.
11. Infine, anche la domanda dichiarativa dell'inefficacia del licenziamento verbale irrogato al ricorrente merita accoglimento;
è provato che il rapporto di lavoro tra le parti è cessato in data 10.06.2024 per iniziativa esclusiva del datore di lavoro che ha licenziato il ricorrente in forma verbale (cfr. messaggio audio a mezzo chat Whatsapp sub doc. 7 ric.); pertanto, detto licenziamento deve essere dichiarato inefficace per difetto della forma scritta;
la norma contenuta nell'art. 2, della l. n. 604/66, stabilisce che il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro e che il licenziamento intimato oralmente è inefficace. Né il datore di lavoro ha dimostrato - come era suo onere - di aver provveduto secondo il disposto della predetta norma.
Alla fattispecie in esame è applicabile la normativa di cui al d.lgs. n. 23/2015, atteso che il ricorrente è stato assunto successivamente al 07.03.2015, data di entrata in vigore del citato decreto.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 23/2015, la società convenuta deve essere condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad
€ 1.879,36 lordi, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
La società convenuta deve, inoltre, essere condannata per il medesimo periodo al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
12. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara che tra le parti in data 04.09.2023 si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con diritto del
8 ricorrente ad essere inquadrato nel V livello del CCNL Autotrasporto
Merci e Logistica;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma lorda di € 6.733,54, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo, nonché all'accantonamento dei ratei di TFR maturati e maturandi;
- dichiara inefficace il licenziamento intimato oralmente al ricorrente in data 10.06.2024 e, per l'effetto, ordina alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
- condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad euro 1.879,36 lordi, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
- condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 4.200,00, oltre spese generali al 15%, IV, CPA e C.U. se versato, da distrarsi in favore dell'avv. Alberto Pezziardi procuratore antistatario di parte ricorrente.
Torino, 30.05.2025 la Giudice
Sonia Salvatori
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
la Giudice, Sonia Salvatori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 762/2025 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alberto Pezziardi, domiciliato come da ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. e P.IV ); Controparte_1 P.IV_1
CONVENUTA contumace
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
«a) In punto contratto a termine e costituzione del rapporto
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o annullabilità e in ogni caso l'illegittimità e/o inefficacia del termine apposto al contratto intercorso tra il Sig. e la Società Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, dichiarare che tra le parti si è costituito un rapporto a
[...] tempo pieno e indeterminato, con inquadramento del ricorrente al V livello del CCNL applicato, a far data dal 31.08.2023 ovvero dal 04.09.2023, o dalla diversa data che dovesse emergere in corso di causa, con ogni consequenziale pronuncia prevista ex lege;
1 - dichiarare tenuta e condannare, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/2015, la società resistente al risarcimento del danno in favore del Sig.
[...] nella misura massima prevista ex lege e, pertanto, pari a 12 Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto – che è di € 1.879,36 lordi - o nella diversa misura ritenuta di giustizia, in ogni caso non inferiore a 2,5 mensilità
IN VIA SUBORDINATA:
- nell'ipotesi in cui non si ravvisasse la nullità e/o annullabilità e/o
l'illegittimità e/o inefficacia del termine apposto al contratto, accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro è proseguito oltre il termine previsto dall'art. 22 co. II del D.lgs. 81/2015 e, per l'effetto, dichiarare la conversione del rapporto in tempo indeterminato a far data dal 24.04.2024
o da quella diversa che emergerà in corso di causa, con ogni consequenziale pronuncia prevista ex lege;
- dichiarare tenuta e condannare la resistente a versare in favore del CP_2 ricorrente la maggiorazione sulle retribuzioni dovute nel periodo intercorrente tra il 04.03.2024 e il 24.04.2024 per un importo pari ad €
1.115,22 lordi o alla maggiore o minore somma accertanda in corso di causa.
b) In punto impugnazione del licenziamento
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità del licenziamento orale intimato in data 10.06.2024 nei confronti del ricorrente;
conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la società resistente ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 23/2015:
• alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
• al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto - che è di € 1.879,36 lordi - corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore alle 5 mensilità;
• al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse applicabile l'art. 2 D.lgs. n.
23/2015, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, il
2 licenziamento irrogato nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o inefficace e comunque privo di giusta causa e/o giustificato motivo;
- conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la società resistente, ai sensi dell'art. 3 co I D.lgs. n. 23/2015, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità compresa tra le 3 e le 6 mensilità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto – che è di € 1.879,36 lordi - quantificandola nella misura massima prevista ex lege o, in subordine, in quella ritenuta di giustizia.
c) In punto retributivo
- Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il sussistere di differenze retributive in favore del lavoratore maturate a titolo di retribuzione ordinaria, ratei maturati (per ferie, festività 13esime,
14esima, ecc..,) retribuzione per lavoro straordinario, indennità dovute per la mancata adesione alla Bilateralità e per il mancato versamento al fondo sanilog, ecc…. per importo pari ad € 10.594,38 lordi alla maggiore o minore somma accertanda in corso di causa;
- per l'effetto condannare la società resistente, , C.F. e Controparte_1
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IV_1 con sede legale in Torino, Corso Massimo D'Azeglio n. 60, al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda complessiva di € 10.594,38 lordi, o la maggiore o minore somma accertanda in corso di causa».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
1. con ricorso depositato in data 27.01.2025, ritualmente notificato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art.
3-ter, comma
2, l. n. 53/1994, parte ricorrente ha evocato in giudizio la società CP_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui sopra.
[...]
2. Parte ricorrente, in fatto, ha allegato:
- di aver iniziato a prestare attività lavorativa in favore della convenuta il
31.08.2023, con mansioni di magazziniere, presso il capannone sito in
Torino, via Reiss Romoli n. 122/9, e che il rapporto di lavoro è stato regolarizzato, tramite invio del modello solo a far data dal Pt_2
04.09.2023;
-che nel modello UNILAV si dava atto dell'assunzione in forza di un contratto a tempo determinato con termine finale al 04.03.2024, mansioni di addetto
3 alla gestione dei magazzini e professioni assimilate, inquadramento nel livello 5 del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica (cfr. doc. 2 ric.);
- di non aver mai sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato;
- di aver svolto, nel corso del rapporto lavorativo, mansioni di magazziniere e, dal 04.12.2023 anche quelle di autista, rispettando gli orari di lavoro dedotti nei capi 11 e 16 del ricorso;
- di aver percepito solo alcuni acconti sulla retribuzione dovutagli, corrisposti a mezzo bonifico e/o in contanti, per un totale di € 9.442,00 netti, pari a € 12.262,34 lordi, senza mai ricevere le busta paga;
- che il rapporto di lavoro è proseguito, senza soluzione di continuità, anche dopo la scadenza del termine finale, in assenza di proroga, come comprovato dai messaggi prodotti in atti (cfr. nota riepilogativa depositata in data
28.5.2025);
- che in data 10.06.2024 il sig. titolare della società Persona_1 convenuta, tramite un messaggio vocale Whatsapp proveniente dal cellulare della moglie sig.ra , gli ha intimato di non presentarsi più al Parte_3 lavoro (cfr. doc. 7 ric.)
- di aver impugnato il licenziamento con lettera inviata a mezzo pec in data
31.07.2024 (doc. 8 ric.).
3. La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
4. All'udienza del 09.05.2025, il ricorrente, liberamente interrogato, ha dichiarato di rinunciare «alla richiesta di accertamento del rapporto di lavoro con decorrenza dal 31.8.2023 ed alla domanda di differenze retributive per lavoro straordinario e per il lavoro prestato nelle giornate dal 31.8.2023 fino al
3.9.2023».
5. La causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria.
Rilevato.
6. I fatti dedotti in ricorso, con riguardo alle domande in punto accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e in punto licenziamento verbale, devono ritenersi provati in ragione sia della documentazione prodotta da parte ricorrente e in particolare: la comunicazione di assunzione UNI-LAV sub doc. 2; la certificazione del Centro per l'Impiego di
Torino sub doc. 6; le varie chat di cui ai docc. 3-4-5 ric. e alla nota autorizzata del 28.05.2025; l'audio di cui alla chat Whatsapp del 10.06.2024 concernente il licenziamento sub doc. 7, sia del complessivo contegno processuale assunto da parte della società convenuta.
4 Quest'ultima, infatti, non solo non ha assolto agli oneri di costituzione in giudizio e di puntuale contestazione delle specifiche circostanze menzionate nell'atto introduttivo ex art. 416 c.p.c., nonché all'onere di comparizione in udienza per rispondere all'interrogatorio ex art. 420, comma 1, c.p.c.; ma non ha neanche risposto al formale interrogatorio dedotto, con conseguente rilevanza in senso ammissivo ex art. 232 c.p.c.
7. Non può, peraltro, ritenersi sussistere, in relazione alla posizione della convenuta, un difetto di conoscenza del presente giudizio, in grado di assurgere a giustificato motivo dovuto ad una mancata o mancata o irregolare notifica degli atti di causa. Deve infatti osservarsi in proposito che la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione prima udienza è stato correttamente notificato mediante inserimento nel Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art.
3-ter, comma 2, l. n. 53/1994, stante l'impossibilità di una ordinaria notifica via pec all'indirizzo della società come risultante dal pubblico registro NI (cfr. invio e ricevuta di mancata consegna del 05.02.2025 sub nota del 07.05.2025, contenente il seguente errore: “5.1.1 - Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido”).
Tale indirizzo pec risulta, peraltro, coincidente non solo con quello presso il quale il ricorrente aveva notificato - con esito positivo - l'impugnazione del licenziamento (cfr. doc. 8), ma anche con quello riportato nella visura camerale estratta il 20.03.2025 e depositata dal ricorrente in data 01.04.2025.
Inoltre, all'udienza del 09.05.2025 parte ricorrente ha prodotto comunicazione proveniente dal gestore del servizio pec, con riferimento alla suddetta notifica con esito negativo, secondo cui: «la Mancata Consegna viene generata dal nostro sistema nel caso in cui il sistema del destinatario non risponda in tempi utili (24 ore) o nel caso in cui la casella del destinatario non sia attiva. Il fatto che un indirizzo pec sia registrato in Inipec non dimostra che sia attivo. Ricordiamo infine che la mail di Consegna viene generata solo dal sistema del destinatario» (doc. 3 sub nota del 28.05.2025).
D'altronde, deve anche osservarsi che persino la notifica effettuata a mezzo ufficiale giudiziario del verbale di udienza 18.03.2025, contenente l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, alla sede legale della convenuta risultante dalla visura camerale abbia avuto esito negativo (cfr. notifica del 26.03.2025 prodotta con nota del 11.04.2025), costringendo dunque a nuova notifica del ricorso, del decreto e dei verbali di udienza, sempre a mezzo ufficiale giudiziario, presso la residenza del legale rappresentante sig. ove si è Persona_1
5 perfezionata mediante consegna dell'atto a mani al suocero convivente sig.
[...]
(cfr. notifica del 23.04.2025 sub nota 07.05.2025). Pt_4
Alla luce di quanto sopra, deve pertanto ritenersi che nessun errore o negligenza possa essere imputata a parte ricorrente, e che le difficoltà riscontrate in sede di notifica degli atti siano riconducibili unicamente al destinatario della medesima.
8. Tornando all'esame del merito, deve innanzitutto accogliersi la domanda di accertamento della nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro intercorso per difetto di forma scritta (cfr. doc. 2).
L'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015 prescrive espressamente che: «con
l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione […]».
La giurisprudenza di legittimità in materia ha enunciato il seguente principio:
«ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta - prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi (cfr. Cass. n. 13393 del 2017) - della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del 2016), ovviamente in momento antecedente
o contestuale all'inizio del rapporto;
non è, quindi, sufficiente la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poichè la consegna in questione - benchè seguita dall'espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro» (Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 2774/2018).
Pertanto, in assenza di prova contraria (del cui onere era gravata la parte convenuta) circa la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato in ottemperanza alla citata disciplina legislativa, deve accertarsi e dichiararsi che tra il sig. e la convenuta , con decorrenza Parte_1 Controparte_1 dal 04.09.2023, si è costituito un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento del ricorrente nel V livello del
CCNL Autotrasporto Merci e Logistica.
9. Dev'essere accolta, inoltre, la domanda avente ad oggetto le rivendicate differenze retributive, esclusi i crediti pretesi per lavoro straordinario ed a titolo
6 di retribuzione per il periodo 31.08.2023-03.09.2023, siccome oggetto di rinuncia.
In ragione della disciplina relativa alla distribuzione dei carichi probatori ex art. 2697 c.c., se sul lavoratore che agisce in giudizio per domandare il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti dal proprio datore di lavoro grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, al contempo grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver corrisposto correttamente la retribuzione concordata.
L'orientamento della Cassazione, infatti, è costante nell'affermare che: «una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n. 4512 del 1992)» (Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n.
10663/2024).
Nel caso di specie, l'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, così come l'inquadramento, la retribuzione mensile e lo svolgimento di determinate mansioni, sono documentalmente dimostrate (v. UNI-LAV sub doc. 2, CCNL
Autotrasporto Merci e Logistica sub doc. 11).
Dunque, tenuto anche conto che la mancata risposta della parte convenuta al formale interrogatorio dedotto è rilevante in senso ammissivo ai sensi dell'art. 232 c.p.c., può ritenersi accertato il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere le somme dovutegli a titolo di retribuzione ordinaria, ratei maturati per ferie, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché a titolo di indennità per mancata adesione alla ai sensi dell'Accordo interconfederale del Parte_5
17.12.2021 (cfr. pag. 291, doc. 10) e per il mancato versamento della quota al
Fondo Sanilog prevista dall'art. 51 del CCNL applicato (pag. 188, doc. 10), con esclusione di quanto rivendicato a titolo di TFR per le ragioni di cui infra.
10. Il conteggio aggiornato, riferito al periodo 04.09.2023-10.06.2024 e prodotto da parte ricorrente sub doc. 4 nota autorizzata del 28.05.2025, è conforme alle previsioni e ai dati retributivi inerenti al rapporto di lavoro in oggetto e dunque esso, in assenza di puntuali contestazioni ad opera della parte convenuta, ed espunte le somme nette percepite nel corso del rapporto di lavoro previa corretta lordizzazione, può essere posto a fondamento della presente decisione laddove individua l'ammontare del credito maturato dal ricorrente in
7 complessivi € 6.733,54 lordi, al cui pagamento dev'essere quindi condannata la società convenuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo, nonché all'accantonamento dei ratei di TFR maturati e maturandi.
11. Infine, anche la domanda dichiarativa dell'inefficacia del licenziamento verbale irrogato al ricorrente merita accoglimento;
è provato che il rapporto di lavoro tra le parti è cessato in data 10.06.2024 per iniziativa esclusiva del datore di lavoro che ha licenziato il ricorrente in forma verbale (cfr. messaggio audio a mezzo chat Whatsapp sub doc. 7 ric.); pertanto, detto licenziamento deve essere dichiarato inefficace per difetto della forma scritta;
la norma contenuta nell'art. 2, della l. n. 604/66, stabilisce che il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro e che il licenziamento intimato oralmente è inefficace. Né il datore di lavoro ha dimostrato - come era suo onere - di aver provveduto secondo il disposto della predetta norma.
Alla fattispecie in esame è applicabile la normativa di cui al d.lgs. n. 23/2015, atteso che il ricorrente è stato assunto successivamente al 07.03.2015, data di entrata in vigore del citato decreto.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 23/2015, la società convenuta deve essere condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad
€ 1.879,36 lordi, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
La società convenuta deve, inoltre, essere condannata per il medesimo periodo al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
12. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara che tra le parti in data 04.09.2023 si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con diritto del
8 ricorrente ad essere inquadrato nel V livello del CCNL Autotrasporto
Merci e Logistica;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma lorda di € 6.733,54, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo, nonché all'accantonamento dei ratei di TFR maturati e maturandi;
- dichiara inefficace il licenziamento intimato oralmente al ricorrente in data 10.06.2024 e, per l'effetto, ordina alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
- condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad euro 1.879,36 lordi, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
- condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 4.200,00, oltre spese generali al 15%, IV, CPA e C.U. se versato, da distrarsi in favore dell'avv. Alberto Pezziardi procuratore antistatario di parte ricorrente.
Torino, 30.05.2025 la Giudice
Sonia Salvatori
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