CASS
Sentenza 7 febbraio 2023
Sentenza 7 febbraio 2023
Massime • 1
In tema di richiesta di rimborso di imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili, non sussiste il diritto alla restituzione dell'imposta sostitutiva, già versata, a seguito dell'avvenuto irreversibile perfezionamento dell'obbligazione tributaria in virtù della libera scelta effettuata del contribuente, il quale abbia optato per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento del dovuto nella prospettiva di un risparmio in caso di futura cessione.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2023, n. 3714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3714 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: FR AR, domiciliata in Roma, p.zza Cavour presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall’Avv. Riccardo Mazzon;
– ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n.770/2/18 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 26 giugno 2018; udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti;
OR imposta sostitutiva rivalutazione immobili Civile Sent. Sez. 5 Num. 3714 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 07/02/2023 2 udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe LO il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso principale e accogliersi il ricorso incidentale;
Fatti di causa. MA ES, proprietaria di un compendio immobiliare sito in un’area ricadente in una variante al piano di recupero di iniziativa pubblica (che prevedeva la demolizione dei fabbricanti esistenti e la ricostruzione di nuovi immobili), paventando l’ipotesi che l’Agenzia delle entrate potesse considerare l’atto di compravendita come cessione di area fabbricabile, pagò, sulla base di perizia sul valore dell’esistente, l’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili ai sensi dell’art. 2, comma 229, della legge n. 191 del 2009. In seguito alla vendita del compendio immobiliare, con apposita istanza, rigettata dall’Ufficio, chiese il rimborso dell’imposta sostitutiva versata. Il ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego al rimborso fu accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia ma la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Veneto (d’ora in poi C.T.R.) la quale ha confermato l’atto di diniego. In particolare, il Giudice d’appello, rilevava, da un canto, che il Piano di recupero prevedeva la demolizione dei fabbricati insistenti sul terreno di proprietà della contribuente e la ricostruzione di nuovi immobili;
dall’altro, che la contribuente aveva, volontariamente, chiesto di pagare l’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili e che tale pagamento aveva avuto riflessi sull’avvenuta compravendita. Avverso la sentenza MA ES ha proposto ricorso su unico motivo. 3 Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate la quale propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato affidato a unico motivo. La Sesta Sezione Civile- sottosezione tributaria, all’esito della camera di consiglio del 23 settembre 2020, riteneva che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte era chiamata a pronunciarsi rendesse opportuna la trattazione in pubblica udienza. La causa è stata, quindi, rimessa per la discussione alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023 in prossimità della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso incidentale e l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso principale, MA ES deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della normativa relativa alla cessione di fabbricati e terreni rientranti in un piano di recupero-art.67, comma primo, del TUIR censurando il capo della sentenza impugnata con cui la C.T.R. aveva ritenuto che la riqualificazione dell’atto di cessione, di immobili da demolire in cessione di area edificabile, era del tutto legittima visto che il Piano di recupero prevedeva la demolizione dei fabbricati esistenti e l’edificazione di nuovi. In particolare, la difesa evidenzia come, in materia, la giurisprudenza di questa Corte si sia consolidata nel senso di ritenere che non possa considerarsi cessione d’area edificabile una cessione di fabbricato e che, nella specie, l’atto di compravendita aveva avuto a oggetto i fabbricati. 1.1 La censura è inammissibile per difetto di interesse. Il ricorso, infatti, limitato al passo motivazionale sopra riportato non si confronta 4 con altra argomentazione svolta dalla C.T.R. costituente autonoma ratio decidendi , idonea a reggere la decisione. 1.2 La C.T.R., infatti, oltre all’argomentazione censurata con il mezzo di impugnazione, ha affermato: da rimarcare, inoltre, come la contribuente abbia volontariamente chiesto di pagare l’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili e come detto pagamento abbia avuto riflessi sulla compravendita avvenuta per, poi, concludere che Il Collegio ritiene che l’istanza di restituzione in esame non possa trovare accoglimento. 1.3 Appare evidente, dal tenore dell’argomentazione, che il Giudice di appello abbia voluto, in adesione all’orientamento pacifico in materia di questa Corte (v. Cass., 21.02.2020, n. 4659; id. n. 19215 del 2.08.2017), ritenere non sussistere il diritto alla restituzione dell’imposta sostitutiva, già versata, per l’avvenuto irreversibile perfezionamento dell'obbligazione tributaria in virtù della libera scelta effettuata del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento del dovuto nella prospettiva di un risparmio in caso di futura cessione. 2.All’inammissibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto da parte integralmente vittoriosa nel grado di appello. 3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi euro 8.000,00 (ottomila), oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da 5 parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, in camera di consiglio della Sezione, il 25
– ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n.770/2/18 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 26 giugno 2018; udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti;
OR imposta sostitutiva rivalutazione immobili Civile Sent. Sez. 5 Num. 3714 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 07/02/2023 2 udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe LO il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso principale e accogliersi il ricorso incidentale;
Fatti di causa. MA ES, proprietaria di un compendio immobiliare sito in un’area ricadente in una variante al piano di recupero di iniziativa pubblica (che prevedeva la demolizione dei fabbricanti esistenti e la ricostruzione di nuovi immobili), paventando l’ipotesi che l’Agenzia delle entrate potesse considerare l’atto di compravendita come cessione di area fabbricabile, pagò, sulla base di perizia sul valore dell’esistente, l’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili ai sensi dell’art. 2, comma 229, della legge n. 191 del 2009. In seguito alla vendita del compendio immobiliare, con apposita istanza, rigettata dall’Ufficio, chiese il rimborso dell’imposta sostitutiva versata. Il ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego al rimborso fu accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia ma la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Veneto (d’ora in poi C.T.R.) la quale ha confermato l’atto di diniego. In particolare, il Giudice d’appello, rilevava, da un canto, che il Piano di recupero prevedeva la demolizione dei fabbricati insistenti sul terreno di proprietà della contribuente e la ricostruzione di nuovi immobili;
dall’altro, che la contribuente aveva, volontariamente, chiesto di pagare l’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili e che tale pagamento aveva avuto riflessi sull’avvenuta compravendita. Avverso la sentenza MA ES ha proposto ricorso su unico motivo. 3 Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate la quale propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato affidato a unico motivo. La Sesta Sezione Civile- sottosezione tributaria, all’esito della camera di consiglio del 23 settembre 2020, riteneva che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte era chiamata a pronunciarsi rendesse opportuna la trattazione in pubblica udienza. La causa è stata, quindi, rimessa per la discussione alla pubblica udienza del 25 gennaio 2023 in prossimità della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso incidentale e l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso principale, MA ES deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della normativa relativa alla cessione di fabbricati e terreni rientranti in un piano di recupero-art.67, comma primo, del TUIR censurando il capo della sentenza impugnata con cui la C.T.R. aveva ritenuto che la riqualificazione dell’atto di cessione, di immobili da demolire in cessione di area edificabile, era del tutto legittima visto che il Piano di recupero prevedeva la demolizione dei fabbricati esistenti e l’edificazione di nuovi. In particolare, la difesa evidenzia come, in materia, la giurisprudenza di questa Corte si sia consolidata nel senso di ritenere che non possa considerarsi cessione d’area edificabile una cessione di fabbricato e che, nella specie, l’atto di compravendita aveva avuto a oggetto i fabbricati. 1.1 La censura è inammissibile per difetto di interesse. Il ricorso, infatti, limitato al passo motivazionale sopra riportato non si confronta 4 con altra argomentazione svolta dalla C.T.R. costituente autonoma ratio decidendi , idonea a reggere la decisione. 1.2 La C.T.R., infatti, oltre all’argomentazione censurata con il mezzo di impugnazione, ha affermato: da rimarcare, inoltre, come la contribuente abbia volontariamente chiesto di pagare l’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili e come detto pagamento abbia avuto riflessi sulla compravendita avvenuta per, poi, concludere che Il Collegio ritiene che l’istanza di restituzione in esame non possa trovare accoglimento. 1.3 Appare evidente, dal tenore dell’argomentazione, che il Giudice di appello abbia voluto, in adesione all’orientamento pacifico in materia di questa Corte (v. Cass., 21.02.2020, n. 4659; id. n. 19215 del 2.08.2017), ritenere non sussistere il diritto alla restituzione dell’imposta sostitutiva, già versata, per l’avvenuto irreversibile perfezionamento dell'obbligazione tributaria in virtù della libera scelta effettuata del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento del dovuto nella prospettiva di un risparmio in caso di futura cessione. 2.All’inammissibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto da parte integralmente vittoriosa nel grado di appello. 3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi euro 8.000,00 (ottomila), oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da 5 parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, in camera di consiglio della Sezione, il 25