Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Concetta Zappalà Presidente
Dott. Fabio Conti Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Decidendo all'indomani della scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 8 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 849/2023 R.G. promossa da
, in persona del legale rappr. pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alfonsino Imparato e dall'avv. Antonello Monoriti per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliati presso il proprio ufficio di Messina;
appellante contro
, nata a [...] il Controparte_1
2.01.1977 appellata contumace
Avente ad oggetto: indebito su prestazione agricola.
SVOLGIMENTO DLE GIUDIZIO
Con ricorso al Tribunale di Patti del 25 ottobre 2022 la sig.ra , premessa Controparte_1
la propria qualità di bracciante agricola iscritta negli elenchi del comune di residenza, narrava di avere lavorato alle dipendenze della ditta Qualiter s.r.l. nel 2020 per 102 giornate. Lamentava che l' con provvedimento del 22 maggio 2022, le aveva Pt_1 comunicato l'intenzione di recuperare € 1.165,31 euro assuntamente erogati "in più" sull'indennità di disoccupazione agricola 2020 a causa della “mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli o dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”.
l'indeterminatezza della richiesta e rivendicava la genuinità del rapporto e il conseguente proprio diritto ad ottenere la prestazione temporanea oggetto di ripetizione.
Nella costituzione dell' che contestava il ricorso, eccependo la decadenza ex art. 22 Pt_1
del D.L. 7/70 invocandone il rigetto, il giudice del Tribunale di Patti, con la sentenza n.
2304 del 23 novembre 2023, annullava il provvedimento di indebito, rilevando che l' non aveva allegato e provato di avere erogato le somme ritenute indebite. Pt_1
Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2023 l' proponeva appello contestando la Pt_1
motivazione della sentenza.
Depositava, ove necessario, il prospetto di pagamento della prestazione di disoccupazione agricola 2020 erogata.
Ribadiva la già eccepita decadenza sostanziale, ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/70, essendo stata la cancellata per l'anno in questione come evincibile Controparte_1 dall'estratto storico dell' e resa edotta della notizia con la stessa comunicazione di Pt_2 ripetizione d'indebito in oggetto recapitatale in data 22.05.2022.
Sottolineava ancora che, sebbene la avesse proposto ricorso alla Controparte_1
commissione CISOA il 22.07.22 e depositato successivamente il ricorso in data 25 ottobre 2022, questo sarebbe tardivo. Contestava pure la mancata valutazione delle prove fornite a fondamento del disconoscimento del rapporto di lavoro con la ditta
Qualiter.
L'appellata, benché regolarmente citata - con notifica a mezzo pec all'indirizzo del difensore in I grado avv. Carmela Bonina, ritualmente ricevuta - non si costituiva restando contumace.
Esaminati gli atti e disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art 127 ter c.p.c., in esito al deposito di note dell'appellante, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima doglianza l'istituto appellante contesta la sentenza laddove, senza neppure esaminare la eccezione preliminare di decadenza ex art. 22 D.L. 7/70 sollevata dall'istituto, ha ritenuto non dimostrato l'avvenuto pagamento della prestazione oggetto di ripetizione ed ha dichiarato implicitamente assorbiti gli altri motivi di ricorso, senza richiedere alcun tipo di approfondimento istruttorio.
Pag. 2 di 5 Secondo l'istituto è provato per tabulas che la prestazione è stata effettivamente pagata ed a sostegno di tale assunto produce un prospetto telematico estratto dal c.d. cassetto previdenziale dell'assicurata.
La doglianza è fondata.
La motivazione offerta dal primo giudice risulta fondata su circostanze non corrispondenti al vero, dal momento che la ha introdotto il giudizio sostenendo e CP_1 in ricorso a pag. 3,che: «immotivatamente, erroneamente ed illegittimamente l' Pt_1
richiede la restituzione di somme forse mai erogate ad oggi».
Non vi è pertanto in atti alcuna negazione del pagamento delle somme in parola, ma solo un'affermazione vaga ed incerta che avrebbe richiesto, quanto meno, un approfondimento istruttorio.
Il tenore ambiguo delle allegazioni apriva un campo di indagine che avrebbe dovuto indurre il Giudice ad approfondire l'argomento ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
In tale situazione di semiplena probatio, vanno senz'altro acquisita ai sensi dell'art. 437
c.p.c., perché assolutamente indispensabili, le registrazioni contabili dei pagamenti effettuati dall'ente, in procedura estratto dell'anagrafica dell'indebito dell'anno 2020 in cui si attesta che sono stati versati in data 7.06.21 attraverso accredito su Poste Italiane
S.p.A. 2049,98 euro in favore della lavoratrice a titolo di prestazioni agricole anno
2020.
L'integrazione di tali documenti in uno con l'esposizione ambigua contenuta nel ricorso amministrativo consente di ritenere provato che l'appellata ha ricevuto le somme, di cui viene chiesta la ripetizione.
Va adesso esaminata l'eccezione di decadenza riproposta dall' che risulta fondata. Pt_1
Per giurisprudenza costante (per tutte Cass. sez. VI-L 17653/2020), l'inosservanza dei termini ex art. 22 D.L. 7/1970 per la proposizione dell'azione giudiziaria, a seguito anche della mera presa di conoscenza della cancellazione, comporta la decadenza, insuscettibile di sanatoria e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato interno che, in questo caso non è configurabile perché il tribunale ha deciso prescindendo da ogni accertamento sull'effettività del rapporto lavorativo.
Orbene, considerato che la richiesta di indebito conteneva espresso ed inequivoco riferimento all'intervenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori, dalla
Pag. 3 di 5 data del suo recapito (9 dicembre 2021) è iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola che nella specie è stato rispettato poiché il ricorso amministrativo
è stato, invero, depositato in data 3 gennaio 2022.
Il ricorso alla CI è stato presentato in data 3 gennaio 2022 .
In data 22 febbraio 2022 la commissione ha parzialmente accolto il ricorso con esito comunicato tramite pec del 2 marzo 2022.
Nei successivi 30 gg la ricorrente non ha proposto ricorso di secondo grado alla CAU, pertanto in data 1^ aprile 2022 la cancellazione delle giornate 2020, è divenuta definitiva ed è iniziato a decorrere il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria.
La ricorrente avrebbe, quindi potuto adire il tribunale entro il 30 luglio 2022; rilevato che il ricorso de quo è stato depositato solo in data 25 ottobre 2022 può dirsi maturata la decadenza ex art.22 D.L. n. 7/190. La definitiva cancellazione comporta anche la perdita della prestazione previdenziale così come maturata nel periodo coperto dalla cancellazione stessa.
L'appello va pertanto accolto per tale ragione, rimanendo assorbite le ulteriori doglianze.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio ne va disposto l'esonero, alla luce della recente pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione n. 37973/22 in fattispecie del tutto assimilabile alla presente. I giudici di Cassazione, rimeditando un precedente orientamento espresso con pronunce n. 16676/2020 e n. 33109/22, dando continuità a
Cass. n. 24365 del 2022, e muovendo le mosse dalla ratio del diritto all'esonero in quanto volto a facilitare l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale in relazione a
“prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno" precisano come l'art.152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. debba intendersi strettamente riferito alle sole domande tendenti ad ottenere, quale oggetto diretto del giudizio, prestazioni previdenziali od assistenziali, e che tale deve considerarsi anche quello con cui viene chiesto il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, contemporaneamente, la "percezione" del beneficio previdenziale negato, ovvero chiesto in restituzione, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori
Pag. 4 di 5 agricoli. Come precisato dalla Corte di legittimità, l'iscrizione negli elenchi costituisce uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale “che, invero, non può essere "riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi”. Dal che ne consegue che, essendo obbligata la parte ricorrente ad avanzare domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione al fine di conseguire il diritto alla prestazione previdenziale, quest'ultimo va considerato quale oggetto principale della domanda “e non mera conseguenza indiretta ed eventuale della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione”.
Nel caso in esame risulta che l'originaria ricorrente aveva, in primo grado di lite, presentato rituale dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Pertanto, va disposto l'esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell' e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, Pt_1
rigetta le domande proposte da con ricorso del 25 ottobre Controparte_1
2022 ; esonera la dalle spese di entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
Messina, 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Concetta Zappalà )
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Luisa Paternò funzionario addetto all'Ufficio del Processo
Pag. 5 di 5