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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n. rg3145 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3145 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. VECCHIARELLI MAURIZIO presso il quale elettivamente domicilia in Sesto Campano alla Via Marconi n. 20,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. VECCHIARELLI MAURIZIO presso il quale elettivamente domicilia in Sesto Campano alla Via Marconi n. 20,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/02/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
NAPOLI il 27/05/1993 e che dalla loro unione nascevano cinque figli: il 20.12.1993, il 26.11.1994, il 24.8.1999, Per_1 Per_2 Per_3
1 il 20.4.2003, maggiorenni ed economicamente autosufficienti e Per_4
infine il 16.9.2009, minore;
riferendo che tra le parti, in seguito a Per_5
comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
25.03.2022, era intervenuta separazione in forza di Pt_3
n.2769/2022 del 31.03.2022 resa nel procedimento RG 28972/21, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno divisi con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i figli maggiorenni sono tutti economicamente indipendenti ed hanno costituito propri nuclei familiari;
la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori e Persona_6
collocata presso la madre nell'abitazione sita in Napoli, Via Anna Maria Ortese n.
43, già casa coniugale che è stata già assegnata alla moglie all'esito dell'adozione dei provvedimenti presidenziali;
3) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente;
le decisioni di maggior interesse inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
la responsabilità potrà essere esercitata disgiuntamente in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
4) in considerazione dell'età della ragazza e dei cordiali rapporti intercorrenti fra i divorziandi, il padre potrà vedere la figlia liberamente, previo accordo con la madre da stabilirsi con un anticipo di almeno due giorni e nel rispetto degli impegni scolastici;
2 5) per la contribuzione al mantenimento della figlia minore, il padre corrisponderà alla madre un assegno mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente sulla base gli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
6) il padre corrisponderà, altresì, il 50% delle spese straordinarie nell'osservanza del protocollo sottoscritto tra l'Ecc.mo Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
7) l'assegno unico relativo alla minore sarà percepito integralmente dalla madre, l'altro genitore presta in merito pieno consenso;
8) le vacanze della figlia minore verranno così suddivise tra i genitori: - periodo natalizio: alternanza della settimana 23.12/30.12 con quella 31.12/06.01; - periodo pasquale: alternanza del periodo Venerdì Santo- domenica di Pasqua con quello dal Lunedì dell'Angelo — mercoledì successivo, data del termine delle vacanze scolastiche;
- periodo estivo: due settimane anche non continuative nei mesi di luglio
e/o di agosto di ogni anno, da concordare con la madre entro il 30.04 di ogni anno;
- allo stesso modo, saranno suddivise le ulteriori solennità religiose, civili e le ricorrenze dei compleanni;
9) sarà consentito il rilascio/rinnovo del passaporto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 27/05/1993 (atto n.60, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1993);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3145 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. VECCHIARELLI MAURIZIO presso il quale elettivamente domicilia in Sesto Campano alla Via Marconi n. 20,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. VECCHIARELLI MAURIZIO presso il quale elettivamente domicilia in Sesto Campano alla Via Marconi n. 20,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/02/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
NAPOLI il 27/05/1993 e che dalla loro unione nascevano cinque figli: il 20.12.1993, il 26.11.1994, il 24.8.1999, Per_1 Per_2 Per_3
1 il 20.4.2003, maggiorenni ed economicamente autosufficienti e Per_4
infine il 16.9.2009, minore;
riferendo che tra le parti, in seguito a Per_5
comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
25.03.2022, era intervenuta separazione in forza di Pt_3
n.2769/2022 del 31.03.2022 resa nel procedimento RG 28972/21, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno divisi con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i figli maggiorenni sono tutti economicamente indipendenti ed hanno costituito propri nuclei familiari;
la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori e Persona_6
collocata presso la madre nell'abitazione sita in Napoli, Via Anna Maria Ortese n.
43, già casa coniugale che è stata già assegnata alla moglie all'esito dell'adozione dei provvedimenti presidenziali;
3) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente;
le decisioni di maggior interesse inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
la responsabilità potrà essere esercitata disgiuntamente in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
4) in considerazione dell'età della ragazza e dei cordiali rapporti intercorrenti fra i divorziandi, il padre potrà vedere la figlia liberamente, previo accordo con la madre da stabilirsi con un anticipo di almeno due giorni e nel rispetto degli impegni scolastici;
2 5) per la contribuzione al mantenimento della figlia minore, il padre corrisponderà alla madre un assegno mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente sulla base gli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
6) il padre corrisponderà, altresì, il 50% delle spese straordinarie nell'osservanza del protocollo sottoscritto tra l'Ecc.mo Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
7) l'assegno unico relativo alla minore sarà percepito integralmente dalla madre, l'altro genitore presta in merito pieno consenso;
8) le vacanze della figlia minore verranno così suddivise tra i genitori: - periodo natalizio: alternanza della settimana 23.12/30.12 con quella 31.12/06.01; - periodo pasquale: alternanza del periodo Venerdì Santo- domenica di Pasqua con quello dal Lunedì dell'Angelo — mercoledì successivo, data del termine delle vacanze scolastiche;
- periodo estivo: due settimane anche non continuative nei mesi di luglio
e/o di agosto di ogni anno, da concordare con la madre entro il 30.04 di ogni anno;
- allo stesso modo, saranno suddivise le ulteriori solennità religiose, civili e le ricorrenze dei compleanni;
9) sarà consentito il rilascio/rinnovo del passaporto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 27/05/1993 (atto n.60, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1993);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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