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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/02/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 12.2.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3367/2022 R.G.L., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Di Natale Parte_1
-RICORRENTE-
e
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con gli avv. Giulio Peco e Chiara CP_1
Contursi
-RESISTENTE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 29.4.2022, il ricorrente in epigrafe indicato deduceva: “1) il ricorrente dal 1.01.2019 al 31.12.2019 ha svolto attività di operaio agricolo per n. 166 giornate
e come per legge è stato iscritto, per le medesime giornate, negli elenchi nominativi OTD per
l'anno 2019 del comune di residenza, di cui al R.D. n. 1949/40, art. 12 e successive modificazioni
(all.2); 2) di talché, vantando almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione volontaria nonché l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti nell'anno in cui si riferisce la domanda per oltre 102 giorni nel biennio (all.3), il ricorrente in data 13.01.2020, ha ritualmente presentato la domanda intesa ad ottenere
l'indennità di disoccupazione agricola;
3) in riscontro alla predetta domanda, l' a titolo CP_2
di indennità di disoccupazione agricola, ha indennizzato 42 giornate, liquidando euro 736,85
(all.4). 4) L'indennizzo di un numero di giornate inferiori rispetto a quelle lavorate e la liquidazione di un importo al di sotto di quello spettante è di per certo dovuto al riconoscimento in favore del sig. della pensione cd. “quota 100”, cat. VR n. 30045952 con decorrenza dal Pt_1
1 aprile 2019 (all.6). 5) Tuttavia a causa della violazione dell'art. 14 del D.L. 4/19 l'
[...]
, ha provveduto ad elaborare in data 26 marzo 2020 l'indebito pensionistico CP_3
1 relativo ai ratei di pensione cd. “quota 100” percepiti dal 1.04.2019 al 30.04.2020, pari ad euro
6.137,38 ed a sospendere l'erogazione della prestazione (all.5). 6) Dunque, il proseguimento dell'attività lavorativa da parte del sig. durante l'anno 2019 ed il contestuale Pt_1
riconoscimento della pensione “cd. quota 100”, da un lato ha determinato l'insorgere dell'indebito pensionistico e dall'altro ha determinato una liquidazione a titolo di indennità di disoccupazione ben inferiore rispetto a quella spettante, avendogli l'Istituto indennizzato sole 42 giornate a fronte delle 166 giornate lavorate nell'anno 2019. 7) Pertanto, avendo l' CP_2
iniziato il recupero delle somme percepite a titolo di pensione cd. “quota 100”, ad oggi pari ad euro 1.227,60, avrebbe dovuto compensare l'indebito iniziale a fronte dei 4.523,50 dovuti a titolo di ds agricola(come emerge dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del presente ricorso, all. 1), avendo l'istituto utilizzato ai fini del calcolo una retribuzione giornaliera pari ad euro 74,86 ed avendo il sig. lavorato per 166 giornate.(all. n. 2) Di talché il ricorrente Pt_1
sarebbe ancora debitore di euro 1.883,88 al 01/04/2022 somma della quale deve detrarsi quanto già trattenuto, euro 1.227,60 residuando un debito di euro 656,28. 8) Per le suesposte ragioni in data 30.09.2020 è stato proposto ricorso amministrativo al quale l' ha riscontrato con CP_2
delibera del 28.10.2020 (all.7) con la quale ha sostenuto che risulta “corretto il pagamento della prestazione fatto solo su 42 giornate”.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare la infondatezza dell'indebito pari ad euro 6.137,38 e per l'effetto riconoscere
l'esistenza di un debito residuo pari ad euro 656,28; B) dichiarare l'illegittimità ed irripetibilità parziale del recupero indebito e provvedere al ricalcolo dello stesso nel limite di una somma residua pari ad euro 656,28; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' eccepiva preliminarmente la decadenza ex art. 47, comma 3 , del d.P.R. 1970 n. 639 e, nel merito, difendeva la legittimità del proprio operato, contestando la fondatezza delle avverse pretese ed invocandone l'integrale rigetto.
In particolare, l'Ente convenuto evidenziava che: - “… parte ricorrente è decaduta dal potere di azione giudiziale contro la quantificazione della DS/Agr. 2019”, - “…la pensione quota 100 non
è stata eliminata ma ne è stato solo sospeso (retroattivamente) il pagamento nel periodo in cui sono stati percepiti i redditi da lavoro dipendente, nonché nei mesi dell'anno precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia. I ratei di pensione relativi a tali periodi non dovevano essere corrisposti e devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033
c.c. ...” e – “…Di conseguenza, anche ammettendo che debba porre in compensazione CP_1
2 l'indebito pensionistico con l'indennità di disoccupazione, l'importo della medesima è ormai incontestabile”.
Istruita documentalmente, la causa, nella quale la scrivente è subentrata il 9.2.2024, perveniva all'udienza di discussione del 7.2.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127- ter c.p.c.
Acquisite, pertanto, note di trattazione scritta da almeno una delle parti, la causa veniva decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente.
2. - La domanda attorea è solo in parte fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, è - anzitutto - pacifico tra le parti, oltre che documentato, che: a) dal 1° aprile 2019 il ricorrente è titolare di pensione anticipata quota 100, VR 30045952 [doc. B.1 fascicolo ]; b) CP_1
essendo tale pensione incumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, l'indennità di disoccupazione agricola 2019, chiesta il 13/01/2020 [doc. B.4 fascicolo ], è stata liquidata e CP_1
concessa per sole 42 giornate, invece che per 166 giornate iscritte negli elenchi OTD, ovvero per un solo terzo di anno solare che va dal 01/01/2019 al 31/03/2019 [docc. B.5 e B.6 fascicolo
]; c) il ricorrente ha svolto attività da lavoro dipendente successivamente alla decorrenza CP_1
della pensione [doc. B.3 fascicolo ]; d) poiché la legge prevede che la pensione non è CP_1
cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (art. 14 D.L.
n. 4/2019), ciò ha comportato la determinazione di un indebito, pari ad euro 6.137,38, per quanto corrisposto su pensione da aprile 2019 sino a marzo 2020 [doc. B.2 fascicolo ]; e) da aprile CP_1
2020 si perfezionavano i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Ciò posto, l'originario indebito pensionistico, pari ad €. 6.137,38, non è contestato né nell'an, né nel quantum da parte ricorrente, il quale, piuttosto, ritiene che l' avrebbe dovuto CP_1
compensare tale indebito iniziale con l'importo, maggiore di quello in effetti erogato dall' , CP_1 di €. 4.523,50, asseritamente dovutogli a titolo di disoccupazione agricola per 166 giornate, di talché egli sarebbe ancora debitore di euro 1.883,88 al 01/04/2022, somma della quale deve detrarsi quanto già trattenuto dall' , pari ad euro 1.227,60, residuando, per tal via, un debito CP_1
di euro 656,28.
Sennonché, appare condivisibile la difesa dell' , secondo la quale il quantum dell'indennità CP_1
di disoccupazione non è più contestabile, essendo maturata la decadenza annuale ex art. 47, comma 3 , del d.P.R. 1970 n. 639.
Fondata, infatti, è l'eccezione spiegata dall' , giacché l'azione giudiziaria diretta ad ottenere CP_1
una liquidazione maggiore dell'indennità di ds/agr., avrebbe dovuto essere proposta entro il
3 29.11.2021 (ovvero entro un anno dal 29.10.2020, giorno successivo alla comunicazione della decisione del ricorso da parte del Comitato Provinciale), mentre invece il deposito del ricorso introduttivo del giudizio risale al 29.4.2022.
Ne consegue la concreta impraticabilità del meccanismo di compensazione preteso dall'istante.
Avendo, tuttavia, quest'ultimo chiesto la rideterminazione del credito dell' oggetto di CP_1
indebito ed essendosi tale credito effettivamente ridotto a seguito dei recuperi pacificamente operati dall' in misura di €. 1.227,60, la domanda va accolta per quanto di ragione, CP_1
dovendosi accertare che alla data del 29.4.2022, di introduzione del giudizio, il debito residuo del ricorrente nei confronti dell' era pari ad 4.909,78 (€. 6.137,38 indebito iniziale - €. 1.227,60 CP_1
quote di pensione cd. “quota 100” pacificamente recuperate alla data del 29.4.2022).
3. – Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Invero, per un verso, dall'incontestabilità dell'importo corrisposto al ricorrente a titolo di ds/agr.
è derivata la fondatezza dell'originario indebito preteso dall , per altro verso, il CP_1
ridimensionamento del credito è conseguenza dei recuperi legittimamente operati dall' in CP_1
forza di tale indebito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice, dott.ssa Valentina di Leo, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che alla data del
29.4.2022, di introduzione del giudizio, il debito residuo del ricorrente nei confronti dell' era pari ad 4.909,78; CP_1
b) spese compensate.
Foggia, 12.2.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina di Leo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 12.2.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3367/2022 R.G.L., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Di Natale Parte_1
-RICORRENTE-
e
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con gli avv. Giulio Peco e Chiara CP_1
Contursi
-RESISTENTE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 29.4.2022, il ricorrente in epigrafe indicato deduceva: “1) il ricorrente dal 1.01.2019 al 31.12.2019 ha svolto attività di operaio agricolo per n. 166 giornate
e come per legge è stato iscritto, per le medesime giornate, negli elenchi nominativi OTD per
l'anno 2019 del comune di residenza, di cui al R.D. n. 1949/40, art. 12 e successive modificazioni
(all.2); 2) di talché, vantando almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione volontaria nonché l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti nell'anno in cui si riferisce la domanda per oltre 102 giorni nel biennio (all.3), il ricorrente in data 13.01.2020, ha ritualmente presentato la domanda intesa ad ottenere
l'indennità di disoccupazione agricola;
3) in riscontro alla predetta domanda, l' a titolo CP_2
di indennità di disoccupazione agricola, ha indennizzato 42 giornate, liquidando euro 736,85
(all.4). 4) L'indennizzo di un numero di giornate inferiori rispetto a quelle lavorate e la liquidazione di un importo al di sotto di quello spettante è di per certo dovuto al riconoscimento in favore del sig. della pensione cd. “quota 100”, cat. VR n. 30045952 con decorrenza dal Pt_1
1 aprile 2019 (all.6). 5) Tuttavia a causa della violazione dell'art. 14 del D.L. 4/19 l'
[...]
, ha provveduto ad elaborare in data 26 marzo 2020 l'indebito pensionistico CP_3
1 relativo ai ratei di pensione cd. “quota 100” percepiti dal 1.04.2019 al 30.04.2020, pari ad euro
6.137,38 ed a sospendere l'erogazione della prestazione (all.5). 6) Dunque, il proseguimento dell'attività lavorativa da parte del sig. durante l'anno 2019 ed il contestuale Pt_1
riconoscimento della pensione “cd. quota 100”, da un lato ha determinato l'insorgere dell'indebito pensionistico e dall'altro ha determinato una liquidazione a titolo di indennità di disoccupazione ben inferiore rispetto a quella spettante, avendogli l'Istituto indennizzato sole 42 giornate a fronte delle 166 giornate lavorate nell'anno 2019. 7) Pertanto, avendo l' CP_2
iniziato il recupero delle somme percepite a titolo di pensione cd. “quota 100”, ad oggi pari ad euro 1.227,60, avrebbe dovuto compensare l'indebito iniziale a fronte dei 4.523,50 dovuti a titolo di ds agricola(come emerge dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del presente ricorso, all. 1), avendo l'istituto utilizzato ai fini del calcolo una retribuzione giornaliera pari ad euro 74,86 ed avendo il sig. lavorato per 166 giornate.(all. n. 2) Di talché il ricorrente Pt_1
sarebbe ancora debitore di euro 1.883,88 al 01/04/2022 somma della quale deve detrarsi quanto già trattenuto, euro 1.227,60 residuando un debito di euro 656,28. 8) Per le suesposte ragioni in data 30.09.2020 è stato proposto ricorso amministrativo al quale l' ha riscontrato con CP_2
delibera del 28.10.2020 (all.7) con la quale ha sostenuto che risulta “corretto il pagamento della prestazione fatto solo su 42 giornate”.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare la infondatezza dell'indebito pari ad euro 6.137,38 e per l'effetto riconoscere
l'esistenza di un debito residuo pari ad euro 656,28; B) dichiarare l'illegittimità ed irripetibilità parziale del recupero indebito e provvedere al ricalcolo dello stesso nel limite di una somma residua pari ad euro 656,28; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' eccepiva preliminarmente la decadenza ex art. 47, comma 3 , del d.P.R. 1970 n. 639 e, nel merito, difendeva la legittimità del proprio operato, contestando la fondatezza delle avverse pretese ed invocandone l'integrale rigetto.
In particolare, l'Ente convenuto evidenziava che: - “… parte ricorrente è decaduta dal potere di azione giudiziale contro la quantificazione della DS/Agr. 2019”, - “…la pensione quota 100 non
è stata eliminata ma ne è stato solo sospeso (retroattivamente) il pagamento nel periodo in cui sono stati percepiti i redditi da lavoro dipendente, nonché nei mesi dell'anno precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia. I ratei di pensione relativi a tali periodi non dovevano essere corrisposti e devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033
c.c. ...” e – “…Di conseguenza, anche ammettendo che debba porre in compensazione CP_1
2 l'indebito pensionistico con l'indennità di disoccupazione, l'importo della medesima è ormai incontestabile”.
Istruita documentalmente, la causa, nella quale la scrivente è subentrata il 9.2.2024, perveniva all'udienza di discussione del 7.2.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127- ter c.p.c.
Acquisite, pertanto, note di trattazione scritta da almeno una delle parti, la causa veniva decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente.
2. - La domanda attorea è solo in parte fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, è - anzitutto - pacifico tra le parti, oltre che documentato, che: a) dal 1° aprile 2019 il ricorrente è titolare di pensione anticipata quota 100, VR 30045952 [doc. B.1 fascicolo ]; b) CP_1
essendo tale pensione incumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, l'indennità di disoccupazione agricola 2019, chiesta il 13/01/2020 [doc. B.4 fascicolo ], è stata liquidata e CP_1
concessa per sole 42 giornate, invece che per 166 giornate iscritte negli elenchi OTD, ovvero per un solo terzo di anno solare che va dal 01/01/2019 al 31/03/2019 [docc. B.5 e B.6 fascicolo
]; c) il ricorrente ha svolto attività da lavoro dipendente successivamente alla decorrenza CP_1
della pensione [doc. B.3 fascicolo ]; d) poiché la legge prevede che la pensione non è CP_1
cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (art. 14 D.L.
n. 4/2019), ciò ha comportato la determinazione di un indebito, pari ad euro 6.137,38, per quanto corrisposto su pensione da aprile 2019 sino a marzo 2020 [doc. B.2 fascicolo ]; e) da aprile CP_1
2020 si perfezionavano i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Ciò posto, l'originario indebito pensionistico, pari ad €. 6.137,38, non è contestato né nell'an, né nel quantum da parte ricorrente, il quale, piuttosto, ritiene che l' avrebbe dovuto CP_1
compensare tale indebito iniziale con l'importo, maggiore di quello in effetti erogato dall' , CP_1 di €. 4.523,50, asseritamente dovutogli a titolo di disoccupazione agricola per 166 giornate, di talché egli sarebbe ancora debitore di euro 1.883,88 al 01/04/2022, somma della quale deve detrarsi quanto già trattenuto dall' , pari ad euro 1.227,60, residuando, per tal via, un debito CP_1
di euro 656,28.
Sennonché, appare condivisibile la difesa dell' , secondo la quale il quantum dell'indennità CP_1
di disoccupazione non è più contestabile, essendo maturata la decadenza annuale ex art. 47, comma 3 , del d.P.R. 1970 n. 639.
Fondata, infatti, è l'eccezione spiegata dall' , giacché l'azione giudiziaria diretta ad ottenere CP_1
una liquidazione maggiore dell'indennità di ds/agr., avrebbe dovuto essere proposta entro il
3 29.11.2021 (ovvero entro un anno dal 29.10.2020, giorno successivo alla comunicazione della decisione del ricorso da parte del Comitato Provinciale), mentre invece il deposito del ricorso introduttivo del giudizio risale al 29.4.2022.
Ne consegue la concreta impraticabilità del meccanismo di compensazione preteso dall'istante.
Avendo, tuttavia, quest'ultimo chiesto la rideterminazione del credito dell' oggetto di CP_1
indebito ed essendosi tale credito effettivamente ridotto a seguito dei recuperi pacificamente operati dall' in misura di €. 1.227,60, la domanda va accolta per quanto di ragione, CP_1
dovendosi accertare che alla data del 29.4.2022, di introduzione del giudizio, il debito residuo del ricorrente nei confronti dell' era pari ad 4.909,78 (€. 6.137,38 indebito iniziale - €. 1.227,60 CP_1
quote di pensione cd. “quota 100” pacificamente recuperate alla data del 29.4.2022).
3. – Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Invero, per un verso, dall'incontestabilità dell'importo corrisposto al ricorrente a titolo di ds/agr.
è derivata la fondatezza dell'originario indebito preteso dall , per altro verso, il CP_1
ridimensionamento del credito è conseguenza dei recuperi legittimamente operati dall' in CP_1
forza di tale indebito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice, dott.ssa Valentina di Leo, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che alla data del
29.4.2022, di introduzione del giudizio, il debito residuo del ricorrente nei confronti dell' era pari ad 4.909,78; CP_1
b) spese compensate.
Foggia, 12.2.2025 La Giudice
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