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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/07/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE II CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. nel giudizio di primo grado iscritto al n. 1268 del ruolo generali degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Renzo Interlenghi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Enrico Barcaglioni in Ancona, piazza Stamira n. 13, giusta procura in atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
OPPONENTE
E
N. DEL TRIBUNALE DI ANCONA (C.F. Controparte_1 CP_2
), in persona del Curatore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianpaolo Sicuro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ancona, corso Mazzini n. 156, giusta procura in atti;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 208/2015 in materia di prestazione d'opera.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La motivazione della presente sentenza è redatta mediante succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Il giudizio è stato rimesso in decisione in virtù degli artt. 187, comma primo, c.p.c. e 80-bis disp. att.
c.p.c., tenuto conto del principio per cui la causa può essere assunta in decisione in ogni momento, laddove ritenuta matura per la decisione per la sussistenza di questioni pregiudiziali di rito anche in Pag. 1 di 9 assenza di appendici assertive e istruttorie (cfr. Cass., 11 marzo 2016, n. 4767; in termini Cass., 23 marzo 2017, n. 7474).
Il deposito della sentenza è stato riservato nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c., come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, disposizione resa applicabile anche ai giudizi già pendenti alla data del 28 febbraio 2023, come previsto dall'art. 7, comma 3, D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
2. La presente sentenza si pone a conclusione della fase di riassunzione a seguito della rimessione al primo giudice, disposta ai sensi dell'art. 354 c.p.c. dalla Corte di appello di Ancona con sentenza 2 aprile 2024, n. 534, del giudizio (originariamente iscritto al N.R.G. 1804/2015) di opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale, su ricorso di (all'epoca in bonis CP_1
e poi dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona nelle more dell'opposizione), aveva ingiunto ad il pagamento di euro 31.719,89 (oltre interessi e spese), a saldo del corrispettivo Parte_1 dovuto per la prestazione di servizi.
3. A fini di chiarezza e nei limiti di quanto in questa sede assume rilievo, appare opportuno sintetizzare come segue lo svolgimento della presente fase del giudizio:
- ha notificato al difensore costituito del la comparsa in Parte_1 CP_1 CP_1 riassunzione ex artt. 354 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. in data 2 luglio 2024 (cfr. pec di cui alla produzione nel presente giudizio dell'8 marzo 2025, ore 12.35);
- l'attore in riassunzione ha poi provveduto al deposito telematico della comparsa in riassunzione e dei fascicoli di parte di primo e secondo grado presso la Cancelleria del Tribunale il successivo 3 luglio 2024, ricevendo in pari data l'esito positivo dei “controlli automatici”, con dichiarazione che la “busta” di trasmissione era in attesa di accettazione (cfr. produzioni in giudizio dell'8 Pt_1 marzo 2025, ore 12.14, 12.19 e 12.25);
- i medesimi depositi sono stati successivamente rifiutati dalla Cancelleria l'8 ottobre 2024 (cfr. produzioni in giudizio da ultimo richiamate);
- in data 17 dicembre 2024, il , sul presupposto della mancata iscrizione a ruolo della CP_1 riassunzione nei termini di legge, ha domandato la definitiva esecutorietà del decreto opposto
(procedimento monitorio N.R.G. 161/2015), dichiarata dal giudice ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data
7 febbraio 2025;
- il successivo 26 febbraio 2025 – giorno antecedente l'udienza di comparizione indicata dall' nella comparsa in riassunzione – l'attore in riassunzione ha depositato, sempre Pt_1 nell'originario fascicolo RG 1804/2015, una “istanza di prosecuzione del giudizio”, in cui ha chiesto che venisse fissata una nuova udienza di prima comparizione, ritenendo correttamente depositata la comparsa in riassunzione, o, quantomeno, venisse autorizzata la rimessione in termini ai fini della tempestiva costituzione in giudizio, con fissazione in ogni caso della prima udienza;
Pag. 2 di 9 - iscritto a ruolo d'ufficio in data 5 marzo 2025 il presente fascicolo NRG 1268/2025, il Presidente
f.f. del Tribunale, con decreto del 7 marzo 2025, ritenuta la natura di mera irregolarità formale dell'omessa richiesta, da parte dell'attore in riassunzione, di sostituzione del giudice titolare del fascicolo di prime cure (nelle more trasferito ad altro Ufficio), ha assegnato il giudizio allo scrivente per il prosieguo della trattazione;
- con decreto in data 13 marzo è stata fissata l'udienza del 20 maggio 2025, in vista della quale il
TO si è costituito in giudizio;
- assegnati alle parti termine per note, il giudizio è stato rinviato all'udienza del 15 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
4. Ciò sinteticamente premesso, va respinta l'eccezione di tardività della riassunzione, ritenuta dal sul rilievo che il deposito della comparsa in riassunzione è avvenuto il 3 luglio 2024 CP_1 pur essendo il termine di cui all'art. 354 c.p.c. scaduto il 2 luglio 2024, mentre risulta fondata in via assorbente l'eccezione, sollevata dal medesimo , di inammissibilità della rimessione in CP_1 termini richiesta dalla controparte, in particolare per quanto concerne la sua tardività.
4.1. Ora, in via generale è noto che, a seguito della riassunzione, si ha la prosecuzione del giudizio precedentemente instaurato e non l'instaurazione di un nuovo giudizio.
Secondo la formulazione ratione temporis applicabile dell'art. 353 c.p.c., richiamato dall'art. 354, terzo comma, c.p.c. (trattandosi di giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023, in quanto introdotto in primo grado con il deposito del ricorso monitorio in data 14 gennaio 2015; cfr. sulla data di pendenza della lite SS.UU., n. 20596/2007), la riassunzione deve avvenire nel termine di tre mesi dalla notificazione della sentenza di appello.
Nell'interpretare tale disciplina, la più recente giurisprudenza di legittimità è costante nell'osservare che la notificazione della sentenza è un atto formale che non ammette equipollenti, sicché ad essa non può essere equiparata la mera comunicazione di deposito proveniente dalla cancelleria, e che, laddove difetti la notificazione, la riassunzione deve al più tardi avvenire entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di cui all'art. 327 c.p.c., al fine di evitare che la riassunzione sia sottratta a limiti temporali definiti e possa avvenire sine die (si veda sul punto Cass., 6 aprile 2016, n. 6622;
Cass., 7 giugno 2011, n. 12298; Cass., 5 giugno 2007, n. 13160).
Poiché, inoltre, non è prevista dalla legge una specifica forma dell'atto di riassunzione, essa deve avvenire mediante comparsa, in applicazione della previsione generale di cui all'art. 125 disp. att.
c.p.c.; ai fini della tempestività della riassunzione e, dunque, per evitare l'estinzione dell'intero processo, rileva che detta comparsa sia notificata alla parte convenuta in riassunzione entro il termine perentorio previsto dalla legge (cfr. sul punto Cass., 26 settembre 2007, n. 19957).
Pag. 3 di 9 Quanto al caso di specie, non risulta che la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 535/2024 sia stata notificata, essendo acquisita agli atti unicamente la sua comunicazione da parte della competente cancelleria (cfr. doc. 5 ); comunicazione che, come evidenziato, non rileva ai fini del CP_1 decorso del termine breve di riassunzione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c..
Pertanto, deve ritenersi la tempestività della comparsa in riassunzione, in quanto notificata dall' l difensore costituito del TO in data 2 luglio 2024 (ai sensi dell'art. 170 c.p.c., Pt_1 richiamato dall'art. 125, ultimo comma, disp. att. c.p.c.), risultando con ciò rispettato il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. a decorrere dal 2 aprile 2024, data di pubblicazione della sentenza di rimessione in primo grado.
Peraltro e in ogni caso, anche a voler ritenere l'equiparabilità tra la notificazione della sentenza e la comunicazione della stessa compiuta dalla cancelleria, si ha che risulta rispettato anche il termine perentorio di tre mesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., essendo la notifica della comparsa in riassunzione avvenuta il giorno di scadenza del termine trimestrale a tal fine previsto (rispettivamente, come detto, 2 luglio e 2 aprile 2024).
Con ciò va respinta l'eccezione di tardività della riassunzione proposta dal . CP_1
5. Tuttavia, risulta fondata e meritevole di accoglimento l'ulteriore eccezione del TO
(par. II comparsa) di inammissibilità della rimessione in termini, chiesta dall' “ai fini della Pt_1 tempestiva costituzione in giudizio”; istanza che questo giudice ritiene volta alla rimessione in termini ai fini del deposito telematico della comparsa in riassunzione, già notificata alla controparte, rifiutato dalla cancelleria.
Al riguardo, si considera che, a mente dell'art. 196-sexies disp. att. c.p.c. (applicabile ai procedimenti, come il presente, pendenti alla data del 1 gennaio 2023; cfr. art. 35, comma 2, D.Lgs. 10 ottobre 2022,
n. 149), il deposito telematico risulta eseguito quando è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e, segnatamente: in virtù dell'art. 13, comma 2, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, recante il regolamento concernente le regole tecniche sul processo civile, gli atti depositati si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la conferma della trasmissione secondo le specifiche tecniche stabilite dall'art. 34; le specifiche tecniche rilevanti ai fini che qui occupano (di cui alla circolare del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia 6 settembre 2024, vigenti dal 30 settembre 2024), prevedono l'accettazione automatica dei depositi, salvi i casi di anomalia bloccante ovvero quelli in cui è necessario l'intervento degli operatori di cancelleria, e dispongono che “Quando il deposito è automaticamente accettato dal sistema o sbloccato dall'intervento della cancelleria, il gestore dei servizi telematici invia al depositante una PEC contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto, con effetto a decorrere dal momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione da
Pag. 4 di 9 parte del gestore di posta elettronica certificata del depositante, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68. Quando vi è una anomalia bloccante, invece, il gestore dei servizi telematici invia al depositante una PEC, contenente la comunicazione del rifiuto dell'accettazione dell'atto”.
Vale, inoltre, richiamare quanto osservato da condivisa giurisprudenza di legittimità (Cass., 10 ottobre 2022, n. 29357), con principi che - pur resi nella vigenza dell'art. 16-bis, comma 7, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, oggi abrogato con l'entrata in vigore del novellato e sopra citato art. 196-sexies c.p.c. - rimangono tuttora applicabili, non risultando modificate le modalità di trasmissione dei depositi telematici e, cioè, l'invio mediante posta elettronica certificata:
- il deposito telematico si articola in quattro fasi, ciascuna corrispondente al rilascio di altrettanti messaggi di posta elettronica certificata: “1) «ricevuta di accettazione deposito», ossia la ricevuta di presa in carico del messaggio da parte del gestore p.e.c. del mittente;
attraverso questa ricevuta (c.d.
RAC o RdA) il sistema attesta che l'atto è stato inviato dalla postazione di lavoro (PDL) ed è stato accettato dal sistema per essere inoltrato all'ufficio giudiziario destinatario;
2) «ricevuta di avvenuta consegna», con la quale il gestore p.e.c. del Ministero della Giustizia, destinatario del messaggio, attesta che lo stesso è stato ricevuto nella sua casella (c.d. RdAC); 3) «esito controlli automatici deposito», inviata dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia contenente l'esito dei controlli che il sistema effettua automaticamente sulla busta, il quale potrebbe contenere la segnalazione di "errori" tali da giustificare un rifiuto del deposito (poi comunicato dalla cancelleria col "quarto messaggio p.e.c."); 4) «accettazione deposito», p.e.c. inviata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario destinatario del deposito telematico e contenente l'esito di accettazione o di rifiuto del deposito stesso”;
- la tempestività del deposito va verificata in relazione al momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna (cfr. le pronunce ivi menzionate: Cass. Sez. U. n. 22834 del 21/07/2022; Cass. n.
12422 dell'11/05/2021; n. 19796 del 12/07/2021; n. 19163 del 15/09/2020; n. 4787 del 01/03/2018;
n. 1366 del 19/01/2018);
- per quanto in questa sede di maggiore interesse, “Va tuttavia rimarcato che, in alcuni precedenti in argomento, pur ribadendosi che, ai fini della valutazione sulla tempestività, il deposito si considera perfezionato al momento del rilascio della , si precisa anche che tale effetto è «anticipato e Pt_2 provvisorio rispetto all'ultima PEC» e, cioè, subordinato «al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva», sicché esclusivamente con l'accettazione del cancelliere (la quarta p.e.c.), «e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così
Pag. 5 di 9 visibile alle controparti» (v. Cass. n. 28982 del 08/11/2019; n. 17404 del 20/08/2020; 27654 del
21/09/2022). Tale precisazione va certamente condivisa ma conduce solo ad affermare, nel caso di esito negativo dell'intero procedimento, la necessità di una rinnovazione del deposito previa la concessione della rimessione in termini ex art. 153, comma secondo, cod. proc. civ., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito (v. in tal senso Cass. n. 17404 del 2020, cit.; n. 6147 del 2020, cit.)” (Cass., n.
29357/2022 cit.).
Con ulteriore e più ampio riferimento all'istituto della rimessione in termini, la giurisprudenza della
S.C. è pacifica nell'affermarne i seguenti presupposti: 1) la non imputabilità della decadenza maturata, in quanto cagionata da fattore estraneo alla sfera di dominio della parte, non riconducibile alla volontà della parte e consistente nell'assoluta impossibilità di osservare le disposizioni processuali, essendo a tal fine insufficienti mere difficoltà e irrilevante la buona fede;
2) la tempestività della reazione della parte decaduta, che deve attivarsi entro un termine ragionevolmente contenuto, nel rispetto del generale principio di ragionevole durata del processo (si vedano ex multis
Cass., 17 febbraio 2025, n. 4034; Cass., 21 novembre 2023, n. 32296; Cass., n. 29357/2022 cit.; tutte rese in tema di deposito telematico;
v. anche Cass., 24 agosto 2023, n. 25228; Cass., 11 novembre
2020, n. 25289; Cass., 6 luglio 2018, n. 17729; Cass., 28 settembre 2011, n. 19836).
Ancor più di recente, si è osservato che la reazione della parte deve essere connotata da immediatezza
(v. Cass., 21 marzo 2025, n. 7631).
Alla luce di tutto quanto precede, non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rimessione in termini dell'opponente ai fini dell'iscrizione a ruolo della comparsa in riassunzione.
Come in precedenza rilevato, il rifiuto del deposito telematico da parte della cancelleria è stato comunicato con pec (c.d. “quarta pec”) dell'8 ottobre 2024; invece, la prima comprovata reazione della parte a tale rifiuto si è avuta soltanto in data 26 febbraio 2025, a distanza di oltre quattro mesi, data in cui è stata depositata l'istanza di prosecuzione del giudizio, peraltro soltanto il giorno anteriore all'udienza di comparizione indicata nella comparsa in riassunzione.
Tale condotta non rappresenta una tempestiva (e ancor meno immediata) reazione che consenta la rimessione in termini.
Né, a fronte di un simile lasso temporale, può assumere rilievo il documentato decesso di altra collega di studio del difensore dell'opponente – ragione, questa, addotta a sostegno della tardiva conoscenza del rifiuto di cancelleria – specie a considerare che detta avvocato non aveva mai assunto alcun mandato difensivo nel presente giudizio e che il decesso è avvenuto in data 21 ottobre 2024 (v. certificato prodotto il 30 maggio 2025) e, dunque, in un congruo termine successivo al rifiuto di cancelleria della comparsa in riassunzione, avvenuto, come detto, l'8 ottobre 2024.
Pag. 6 di 9 5.1. Tanto considerato, è altresì noto che, a mente dell'art. 647 c.p.c., la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo è dovuta non soltanto quando non è proposta opposizione nel termine di legge, ma anche (ipotesi in questa sede rilevante) quando l'opponente non si è costituito nel termine di legge, da individuarsi nel termine di dieci giorni dalla notificazione ex art. 165 c.p.c..
Fattispecie, quest'ultima, che il TO opposto ha rappresentato al giudice del provvedimento monitorio, il quale ha dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo in data 7 febbraio
2025.
Come osservato da costante giurisprudenza, la mancata o tardiva costituzione della parte opponente
(al pari della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione) comporta l'improcedibilità dell'opposizione e l'esecutività del decreto ingiuntivo, il quale acquista l'autorità di cosa giudicata sostanziale sull'esistenza, sull'entità e sul titolo del credito, avendo riguardo a quanto dedotto e deducibile nell'unitario giudizio, a natura bifasica, costituito dalla fase monitoria e da quella di opposizione;
trattasi di questione che prescinde dall'eventuale costituzione del creditore opposto, che assume rilievo pregiudiziale e che è rilevabile anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio
(cfr. Cass., 30 dicembre 2021, n. 42040; Cass., 19 settembre 2017, n. 21692; Cass., 22 giugno 1999,
n. 6304; Cass., 26 marzo 1991, n. 3258; Cass., 3 aprile 1990, n. 2707; nella giurisprudenza di merito più recente, v. Trib. Ascoli Piceno, 28 dicembre 2024, n. 811, Trib. Torino, 7 marzo 2019, n. 1069, e
13 aprile 2018, n. 1733, Trib. Roma, 16 maggio 2018, n. 9962).
Inoltre, proprio tale peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cioè che, come detto, la mancata o tardiva costituzione dell'opponente implica improcedibilità dell'opposizione ex art. 647
c.p.c.) comporta ulteriormente l'inapplicabilità al medesimo giudizio dell'ipotesi di estinzione mediata di cui agli artt. 171 e 307, comma primo, c.p.c.; segnatamente – mentre negli ordinari giudizi di cognizione, al fine di evitare l'estinzione per mancata costituzione delle parti, il processo può essere riassunto nel termine perentorio di cui all'art. 307, comma primo, c.p.c. – il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è disciplinato da un sistema normativo completo e autonomo, che, alla luce del disposto dell'art. 647 c.p.c., non consente di applicarvi tale fattispecie di riassunzione, sicché la mancata o tardiva costituzione è causa di immediata improcedibilità dell'opposizione (cfr. al riguardo
Cass., 11 luglio 2006, n. 15727; Cass., 26 maggio 2004, n. 10116; Cass., 30 marzo 1998, n. 3316;
Cass., 20 agosto 1992, n. 9684; Cass., n. 2707/1990 cit.)
Ad avviso del Tribunale, i principi che precedono devono essere applicati anche all'ipotesi qui sussistente di violazione del termine di costituzione dell'opponente nella fase di riassunzione dell'opposizione dal medesimo proposta.
Infatti, la ratio sottesa all'improcedibilità per mancata (o tardiva) costituzione di cui all'art. 647 c.p.c.
è quella, connaturata al procedimento monitorio, di consentire al creditore di munirsi di un titolo
Pag. 7 di 9 esecutivo in tempi rapidi e più celeri rispetto a quelli di un ordinario giudizio di cognizione;
in tal senso si spiega la previsione per cui la mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'opponente, anziché determinare una stasi del processo in pendenza del termine per la riassunzione (come avviene in linea generale a mente degli artt. 171 e 307 comma primo c.p.c.) determina l'immediata esecutività del decreto opposto e l'acquisto degli effetti della cosa giudicata.
Tale essendo la finalità del procedimento, essa va ritenuta insita anche nella fase di riassunzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, tenuto conto che la riassunzione costituisce una mera fase, dovuta all'anomalo sviluppo del processo, dell'unitario giudizio introdotto dal creditore con il deposito del ricorso monitorio.
Depone in tal senso, del resto, l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la parte che si onera di riassumere il processo viene a trovarsi nella stessa posizione processuale in cui, nell'originaria vocatio in jus, si trova l'attore, sicché ad essa si applica il termine di costituzione di cui all'art. 165
c.p.c. (Cass., 21 dicembre 1987, n. 9524 e Cass., 7 maggio 1969, n. 1556).
In ultima analisi, dunque, deve concludersi che la mancata o tardiva costituzione dell'opponente determini l'improcedibilità dell'opposizione, a mente dell'art. 647 c.p.c., tanto nell'ipotesi di tardiva iscrizione a ruolo della originaria citazione in opposizione, quanto nell'ipotesi, in questa sede rilevante, del tardivo deposito della comparsa in riassunzione del medesimo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Da ultimo, non può operare nel caso di specie il disposto di cui all'art. 647, ultimo comma, c.p.c., secondo cui, pur a seguito della dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo, è fatta salva la proponibilità dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c..
In particolare, le ragioni sopra evidenziate in ordine all'insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini dell'opponente valgono a ritenere parimenti insussistenti le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore di cui all'art. 650 c.p.c., data per nota alla parte opponente la facoltà (esercitata con la notifica della comparsa in riassunzione) di riassumere il giudizio a seguito della sentenza n. 534/2024 della Corte di appello di Ancona.
6. In ragione di quanto precede, assorbita ogni altra questione non esaminata, l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da contro il va dichiarata Parte_1 CP_1 CP_1 improcedibile per mancato rispetto del termine di costituzione dell'opponente nella fase di riassunzione ex art. 354 c.p.c..
7. Non è luogo a provvedere sulla definitiva esecutorietà del decreto opposto, in quanto già dichiarata dal giudice monitorio con proprio decreto ex art. 647 c.p.c. in data 7 febbraio 2025.
8. La reciproca soccombenza sulle eccezioni esaminate, nonché in ogni caso la peculiarità della vicenda in assenza di precedenti giurisprudenziali specifici in tema di rimessione in termini per
Pag. 8 di 9 la costituzione telematica nella fase di riassunzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, comporta la compensazione delle spese di lite della presente fase di riassunzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 1268/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) dichiara improcedibile l'opposizione promossa da contro il Parte_1 CP_1 CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 208/2015 di questo Tribunale, già dichiarato esecutivo ai sensi
[...] dell'art. 647 c.p.c.;
2) compensa tra le parti le spese di lite della presente fase di riassunzione.
Così deciso in Ancona il 27 luglio 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE II CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. nel giudizio di primo grado iscritto al n. 1268 del ruolo generali degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Renzo Interlenghi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Enrico Barcaglioni in Ancona, piazza Stamira n. 13, giusta procura in atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
OPPONENTE
E
N. DEL TRIBUNALE DI ANCONA (C.F. Controparte_1 CP_2
), in persona del Curatore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianpaolo Sicuro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ancona, corso Mazzini n. 156, giusta procura in atti;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 208/2015 in materia di prestazione d'opera.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La motivazione della presente sentenza è redatta mediante succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Il giudizio è stato rimesso in decisione in virtù degli artt. 187, comma primo, c.p.c. e 80-bis disp. att.
c.p.c., tenuto conto del principio per cui la causa può essere assunta in decisione in ogni momento, laddove ritenuta matura per la decisione per la sussistenza di questioni pregiudiziali di rito anche in Pag. 1 di 9 assenza di appendici assertive e istruttorie (cfr. Cass., 11 marzo 2016, n. 4767; in termini Cass., 23 marzo 2017, n. 7474).
Il deposito della sentenza è stato riservato nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c., come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, disposizione resa applicabile anche ai giudizi già pendenti alla data del 28 febbraio 2023, come previsto dall'art. 7, comma 3, D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
2. La presente sentenza si pone a conclusione della fase di riassunzione a seguito della rimessione al primo giudice, disposta ai sensi dell'art. 354 c.p.c. dalla Corte di appello di Ancona con sentenza 2 aprile 2024, n. 534, del giudizio (originariamente iscritto al N.R.G. 1804/2015) di opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale, su ricorso di (all'epoca in bonis CP_1
e poi dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona nelle more dell'opposizione), aveva ingiunto ad il pagamento di euro 31.719,89 (oltre interessi e spese), a saldo del corrispettivo Parte_1 dovuto per la prestazione di servizi.
3. A fini di chiarezza e nei limiti di quanto in questa sede assume rilievo, appare opportuno sintetizzare come segue lo svolgimento della presente fase del giudizio:
- ha notificato al difensore costituito del la comparsa in Parte_1 CP_1 CP_1 riassunzione ex artt. 354 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. in data 2 luglio 2024 (cfr. pec di cui alla produzione nel presente giudizio dell'8 marzo 2025, ore 12.35);
- l'attore in riassunzione ha poi provveduto al deposito telematico della comparsa in riassunzione e dei fascicoli di parte di primo e secondo grado presso la Cancelleria del Tribunale il successivo 3 luglio 2024, ricevendo in pari data l'esito positivo dei “controlli automatici”, con dichiarazione che la “busta” di trasmissione era in attesa di accettazione (cfr. produzioni in giudizio dell'8 Pt_1 marzo 2025, ore 12.14, 12.19 e 12.25);
- i medesimi depositi sono stati successivamente rifiutati dalla Cancelleria l'8 ottobre 2024 (cfr. produzioni in giudizio da ultimo richiamate);
- in data 17 dicembre 2024, il , sul presupposto della mancata iscrizione a ruolo della CP_1 riassunzione nei termini di legge, ha domandato la definitiva esecutorietà del decreto opposto
(procedimento monitorio N.R.G. 161/2015), dichiarata dal giudice ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data
7 febbraio 2025;
- il successivo 26 febbraio 2025 – giorno antecedente l'udienza di comparizione indicata dall' nella comparsa in riassunzione – l'attore in riassunzione ha depositato, sempre Pt_1 nell'originario fascicolo RG 1804/2015, una “istanza di prosecuzione del giudizio”, in cui ha chiesto che venisse fissata una nuova udienza di prima comparizione, ritenendo correttamente depositata la comparsa in riassunzione, o, quantomeno, venisse autorizzata la rimessione in termini ai fini della tempestiva costituzione in giudizio, con fissazione in ogni caso della prima udienza;
Pag. 2 di 9 - iscritto a ruolo d'ufficio in data 5 marzo 2025 il presente fascicolo NRG 1268/2025, il Presidente
f.f. del Tribunale, con decreto del 7 marzo 2025, ritenuta la natura di mera irregolarità formale dell'omessa richiesta, da parte dell'attore in riassunzione, di sostituzione del giudice titolare del fascicolo di prime cure (nelle more trasferito ad altro Ufficio), ha assegnato il giudizio allo scrivente per il prosieguo della trattazione;
- con decreto in data 13 marzo è stata fissata l'udienza del 20 maggio 2025, in vista della quale il
TO si è costituito in giudizio;
- assegnati alle parti termine per note, il giudizio è stato rinviato all'udienza del 15 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
4. Ciò sinteticamente premesso, va respinta l'eccezione di tardività della riassunzione, ritenuta dal sul rilievo che il deposito della comparsa in riassunzione è avvenuto il 3 luglio 2024 CP_1 pur essendo il termine di cui all'art. 354 c.p.c. scaduto il 2 luglio 2024, mentre risulta fondata in via assorbente l'eccezione, sollevata dal medesimo , di inammissibilità della rimessione in CP_1 termini richiesta dalla controparte, in particolare per quanto concerne la sua tardività.
4.1. Ora, in via generale è noto che, a seguito della riassunzione, si ha la prosecuzione del giudizio precedentemente instaurato e non l'instaurazione di un nuovo giudizio.
Secondo la formulazione ratione temporis applicabile dell'art. 353 c.p.c., richiamato dall'art. 354, terzo comma, c.p.c. (trattandosi di giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023, in quanto introdotto in primo grado con il deposito del ricorso monitorio in data 14 gennaio 2015; cfr. sulla data di pendenza della lite SS.UU., n. 20596/2007), la riassunzione deve avvenire nel termine di tre mesi dalla notificazione della sentenza di appello.
Nell'interpretare tale disciplina, la più recente giurisprudenza di legittimità è costante nell'osservare che la notificazione della sentenza è un atto formale che non ammette equipollenti, sicché ad essa non può essere equiparata la mera comunicazione di deposito proveniente dalla cancelleria, e che, laddove difetti la notificazione, la riassunzione deve al più tardi avvenire entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di cui all'art. 327 c.p.c., al fine di evitare che la riassunzione sia sottratta a limiti temporali definiti e possa avvenire sine die (si veda sul punto Cass., 6 aprile 2016, n. 6622;
Cass., 7 giugno 2011, n. 12298; Cass., 5 giugno 2007, n. 13160).
Poiché, inoltre, non è prevista dalla legge una specifica forma dell'atto di riassunzione, essa deve avvenire mediante comparsa, in applicazione della previsione generale di cui all'art. 125 disp. att.
c.p.c.; ai fini della tempestività della riassunzione e, dunque, per evitare l'estinzione dell'intero processo, rileva che detta comparsa sia notificata alla parte convenuta in riassunzione entro il termine perentorio previsto dalla legge (cfr. sul punto Cass., 26 settembre 2007, n. 19957).
Pag. 3 di 9 Quanto al caso di specie, non risulta che la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 535/2024 sia stata notificata, essendo acquisita agli atti unicamente la sua comunicazione da parte della competente cancelleria (cfr. doc. 5 ); comunicazione che, come evidenziato, non rileva ai fini del CP_1 decorso del termine breve di riassunzione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c..
Pertanto, deve ritenersi la tempestività della comparsa in riassunzione, in quanto notificata dall' l difensore costituito del TO in data 2 luglio 2024 (ai sensi dell'art. 170 c.p.c., Pt_1 richiamato dall'art. 125, ultimo comma, disp. att. c.p.c.), risultando con ciò rispettato il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. a decorrere dal 2 aprile 2024, data di pubblicazione della sentenza di rimessione in primo grado.
Peraltro e in ogni caso, anche a voler ritenere l'equiparabilità tra la notificazione della sentenza e la comunicazione della stessa compiuta dalla cancelleria, si ha che risulta rispettato anche il termine perentorio di tre mesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., essendo la notifica della comparsa in riassunzione avvenuta il giorno di scadenza del termine trimestrale a tal fine previsto (rispettivamente, come detto, 2 luglio e 2 aprile 2024).
Con ciò va respinta l'eccezione di tardività della riassunzione proposta dal . CP_1
5. Tuttavia, risulta fondata e meritevole di accoglimento l'ulteriore eccezione del TO
(par. II comparsa) di inammissibilità della rimessione in termini, chiesta dall' “ai fini della Pt_1 tempestiva costituzione in giudizio”; istanza che questo giudice ritiene volta alla rimessione in termini ai fini del deposito telematico della comparsa in riassunzione, già notificata alla controparte, rifiutato dalla cancelleria.
Al riguardo, si considera che, a mente dell'art. 196-sexies disp. att. c.p.c. (applicabile ai procedimenti, come il presente, pendenti alla data del 1 gennaio 2023; cfr. art. 35, comma 2, D.Lgs. 10 ottobre 2022,
n. 149), il deposito telematico risulta eseguito quando è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e, segnatamente: in virtù dell'art. 13, comma 2, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, recante il regolamento concernente le regole tecniche sul processo civile, gli atti depositati si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la conferma della trasmissione secondo le specifiche tecniche stabilite dall'art. 34; le specifiche tecniche rilevanti ai fini che qui occupano (di cui alla circolare del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia 6 settembre 2024, vigenti dal 30 settembre 2024), prevedono l'accettazione automatica dei depositi, salvi i casi di anomalia bloccante ovvero quelli in cui è necessario l'intervento degli operatori di cancelleria, e dispongono che “Quando il deposito è automaticamente accettato dal sistema o sbloccato dall'intervento della cancelleria, il gestore dei servizi telematici invia al depositante una PEC contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto, con effetto a decorrere dal momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione da
Pag. 4 di 9 parte del gestore di posta elettronica certificata del depositante, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68. Quando vi è una anomalia bloccante, invece, il gestore dei servizi telematici invia al depositante una PEC, contenente la comunicazione del rifiuto dell'accettazione dell'atto”.
Vale, inoltre, richiamare quanto osservato da condivisa giurisprudenza di legittimità (Cass., 10 ottobre 2022, n. 29357), con principi che - pur resi nella vigenza dell'art. 16-bis, comma 7, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, oggi abrogato con l'entrata in vigore del novellato e sopra citato art. 196-sexies c.p.c. - rimangono tuttora applicabili, non risultando modificate le modalità di trasmissione dei depositi telematici e, cioè, l'invio mediante posta elettronica certificata:
- il deposito telematico si articola in quattro fasi, ciascuna corrispondente al rilascio di altrettanti messaggi di posta elettronica certificata: “1) «ricevuta di accettazione deposito», ossia la ricevuta di presa in carico del messaggio da parte del gestore p.e.c. del mittente;
attraverso questa ricevuta (c.d.
RAC o RdA) il sistema attesta che l'atto è stato inviato dalla postazione di lavoro (PDL) ed è stato accettato dal sistema per essere inoltrato all'ufficio giudiziario destinatario;
2) «ricevuta di avvenuta consegna», con la quale il gestore p.e.c. del Ministero della Giustizia, destinatario del messaggio, attesta che lo stesso è stato ricevuto nella sua casella (c.d. RdAC); 3) «esito controlli automatici deposito», inviata dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia contenente l'esito dei controlli che il sistema effettua automaticamente sulla busta, il quale potrebbe contenere la segnalazione di "errori" tali da giustificare un rifiuto del deposito (poi comunicato dalla cancelleria col "quarto messaggio p.e.c."); 4) «accettazione deposito», p.e.c. inviata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario destinatario del deposito telematico e contenente l'esito di accettazione o di rifiuto del deposito stesso”;
- la tempestività del deposito va verificata in relazione al momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna (cfr. le pronunce ivi menzionate: Cass. Sez. U. n. 22834 del 21/07/2022; Cass. n.
12422 dell'11/05/2021; n. 19796 del 12/07/2021; n. 19163 del 15/09/2020; n. 4787 del 01/03/2018;
n. 1366 del 19/01/2018);
- per quanto in questa sede di maggiore interesse, “Va tuttavia rimarcato che, in alcuni precedenti in argomento, pur ribadendosi che, ai fini della valutazione sulla tempestività, il deposito si considera perfezionato al momento del rilascio della , si precisa anche che tale effetto è «anticipato e Pt_2 provvisorio rispetto all'ultima PEC» e, cioè, subordinato «al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva», sicché esclusivamente con l'accettazione del cancelliere (la quarta p.e.c.), «e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così
Pag. 5 di 9 visibile alle controparti» (v. Cass. n. 28982 del 08/11/2019; n. 17404 del 20/08/2020; 27654 del
21/09/2022). Tale precisazione va certamente condivisa ma conduce solo ad affermare, nel caso di esito negativo dell'intero procedimento, la necessità di una rinnovazione del deposito previa la concessione della rimessione in termini ex art. 153, comma secondo, cod. proc. civ., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito (v. in tal senso Cass. n. 17404 del 2020, cit.; n. 6147 del 2020, cit.)” (Cass., n.
29357/2022 cit.).
Con ulteriore e più ampio riferimento all'istituto della rimessione in termini, la giurisprudenza della
S.C. è pacifica nell'affermarne i seguenti presupposti: 1) la non imputabilità della decadenza maturata, in quanto cagionata da fattore estraneo alla sfera di dominio della parte, non riconducibile alla volontà della parte e consistente nell'assoluta impossibilità di osservare le disposizioni processuali, essendo a tal fine insufficienti mere difficoltà e irrilevante la buona fede;
2) la tempestività della reazione della parte decaduta, che deve attivarsi entro un termine ragionevolmente contenuto, nel rispetto del generale principio di ragionevole durata del processo (si vedano ex multis
Cass., 17 febbraio 2025, n. 4034; Cass., 21 novembre 2023, n. 32296; Cass., n. 29357/2022 cit.; tutte rese in tema di deposito telematico;
v. anche Cass., 24 agosto 2023, n. 25228; Cass., 11 novembre
2020, n. 25289; Cass., 6 luglio 2018, n. 17729; Cass., 28 settembre 2011, n. 19836).
Ancor più di recente, si è osservato che la reazione della parte deve essere connotata da immediatezza
(v. Cass., 21 marzo 2025, n. 7631).
Alla luce di tutto quanto precede, non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rimessione in termini dell'opponente ai fini dell'iscrizione a ruolo della comparsa in riassunzione.
Come in precedenza rilevato, il rifiuto del deposito telematico da parte della cancelleria è stato comunicato con pec (c.d. “quarta pec”) dell'8 ottobre 2024; invece, la prima comprovata reazione della parte a tale rifiuto si è avuta soltanto in data 26 febbraio 2025, a distanza di oltre quattro mesi, data in cui è stata depositata l'istanza di prosecuzione del giudizio, peraltro soltanto il giorno anteriore all'udienza di comparizione indicata nella comparsa in riassunzione.
Tale condotta non rappresenta una tempestiva (e ancor meno immediata) reazione che consenta la rimessione in termini.
Né, a fronte di un simile lasso temporale, può assumere rilievo il documentato decesso di altra collega di studio del difensore dell'opponente – ragione, questa, addotta a sostegno della tardiva conoscenza del rifiuto di cancelleria – specie a considerare che detta avvocato non aveva mai assunto alcun mandato difensivo nel presente giudizio e che il decesso è avvenuto in data 21 ottobre 2024 (v. certificato prodotto il 30 maggio 2025) e, dunque, in un congruo termine successivo al rifiuto di cancelleria della comparsa in riassunzione, avvenuto, come detto, l'8 ottobre 2024.
Pag. 6 di 9 5.1. Tanto considerato, è altresì noto che, a mente dell'art. 647 c.p.c., la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo è dovuta non soltanto quando non è proposta opposizione nel termine di legge, ma anche (ipotesi in questa sede rilevante) quando l'opponente non si è costituito nel termine di legge, da individuarsi nel termine di dieci giorni dalla notificazione ex art. 165 c.p.c..
Fattispecie, quest'ultima, che il TO opposto ha rappresentato al giudice del provvedimento monitorio, il quale ha dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo in data 7 febbraio
2025.
Come osservato da costante giurisprudenza, la mancata o tardiva costituzione della parte opponente
(al pari della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione) comporta l'improcedibilità dell'opposizione e l'esecutività del decreto ingiuntivo, il quale acquista l'autorità di cosa giudicata sostanziale sull'esistenza, sull'entità e sul titolo del credito, avendo riguardo a quanto dedotto e deducibile nell'unitario giudizio, a natura bifasica, costituito dalla fase monitoria e da quella di opposizione;
trattasi di questione che prescinde dall'eventuale costituzione del creditore opposto, che assume rilievo pregiudiziale e che è rilevabile anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio
(cfr. Cass., 30 dicembre 2021, n. 42040; Cass., 19 settembre 2017, n. 21692; Cass., 22 giugno 1999,
n. 6304; Cass., 26 marzo 1991, n. 3258; Cass., 3 aprile 1990, n. 2707; nella giurisprudenza di merito più recente, v. Trib. Ascoli Piceno, 28 dicembre 2024, n. 811, Trib. Torino, 7 marzo 2019, n. 1069, e
13 aprile 2018, n. 1733, Trib. Roma, 16 maggio 2018, n. 9962).
Inoltre, proprio tale peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cioè che, come detto, la mancata o tardiva costituzione dell'opponente implica improcedibilità dell'opposizione ex art. 647
c.p.c.) comporta ulteriormente l'inapplicabilità al medesimo giudizio dell'ipotesi di estinzione mediata di cui agli artt. 171 e 307, comma primo, c.p.c.; segnatamente – mentre negli ordinari giudizi di cognizione, al fine di evitare l'estinzione per mancata costituzione delle parti, il processo può essere riassunto nel termine perentorio di cui all'art. 307, comma primo, c.p.c. – il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è disciplinato da un sistema normativo completo e autonomo, che, alla luce del disposto dell'art. 647 c.p.c., non consente di applicarvi tale fattispecie di riassunzione, sicché la mancata o tardiva costituzione è causa di immediata improcedibilità dell'opposizione (cfr. al riguardo
Cass., 11 luglio 2006, n. 15727; Cass., 26 maggio 2004, n. 10116; Cass., 30 marzo 1998, n. 3316;
Cass., 20 agosto 1992, n. 9684; Cass., n. 2707/1990 cit.)
Ad avviso del Tribunale, i principi che precedono devono essere applicati anche all'ipotesi qui sussistente di violazione del termine di costituzione dell'opponente nella fase di riassunzione dell'opposizione dal medesimo proposta.
Infatti, la ratio sottesa all'improcedibilità per mancata (o tardiva) costituzione di cui all'art. 647 c.p.c.
è quella, connaturata al procedimento monitorio, di consentire al creditore di munirsi di un titolo
Pag. 7 di 9 esecutivo in tempi rapidi e più celeri rispetto a quelli di un ordinario giudizio di cognizione;
in tal senso si spiega la previsione per cui la mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'opponente, anziché determinare una stasi del processo in pendenza del termine per la riassunzione (come avviene in linea generale a mente degli artt. 171 e 307 comma primo c.p.c.) determina l'immediata esecutività del decreto opposto e l'acquisto degli effetti della cosa giudicata.
Tale essendo la finalità del procedimento, essa va ritenuta insita anche nella fase di riassunzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, tenuto conto che la riassunzione costituisce una mera fase, dovuta all'anomalo sviluppo del processo, dell'unitario giudizio introdotto dal creditore con il deposito del ricorso monitorio.
Depone in tal senso, del resto, l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la parte che si onera di riassumere il processo viene a trovarsi nella stessa posizione processuale in cui, nell'originaria vocatio in jus, si trova l'attore, sicché ad essa si applica il termine di costituzione di cui all'art. 165
c.p.c. (Cass., 21 dicembre 1987, n. 9524 e Cass., 7 maggio 1969, n. 1556).
In ultima analisi, dunque, deve concludersi che la mancata o tardiva costituzione dell'opponente determini l'improcedibilità dell'opposizione, a mente dell'art. 647 c.p.c., tanto nell'ipotesi di tardiva iscrizione a ruolo della originaria citazione in opposizione, quanto nell'ipotesi, in questa sede rilevante, del tardivo deposito della comparsa in riassunzione del medesimo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Da ultimo, non può operare nel caso di specie il disposto di cui all'art. 647, ultimo comma, c.p.c., secondo cui, pur a seguito della dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo, è fatta salva la proponibilità dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c..
In particolare, le ragioni sopra evidenziate in ordine all'insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini dell'opponente valgono a ritenere parimenti insussistenti le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore di cui all'art. 650 c.p.c., data per nota alla parte opponente la facoltà (esercitata con la notifica della comparsa in riassunzione) di riassumere il giudizio a seguito della sentenza n. 534/2024 della Corte di appello di Ancona.
6. In ragione di quanto precede, assorbita ogni altra questione non esaminata, l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da contro il va dichiarata Parte_1 CP_1 CP_1 improcedibile per mancato rispetto del termine di costituzione dell'opponente nella fase di riassunzione ex art. 354 c.p.c..
7. Non è luogo a provvedere sulla definitiva esecutorietà del decreto opposto, in quanto già dichiarata dal giudice monitorio con proprio decreto ex art. 647 c.p.c. in data 7 febbraio 2025.
8. La reciproca soccombenza sulle eccezioni esaminate, nonché in ogni caso la peculiarità della vicenda in assenza di precedenti giurisprudenziali specifici in tema di rimessione in termini per
Pag. 8 di 9 la costituzione telematica nella fase di riassunzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, comporta la compensazione delle spese di lite della presente fase di riassunzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 1268/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) dichiara improcedibile l'opposizione promossa da contro il Parte_1 CP_1 CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 208/2015 di questo Tribunale, già dichiarato esecutivo ai sensi
[...] dell'art. 647 c.p.c.;
2) compensa tra le parti le spese di lite della presente fase di riassunzione.
Così deciso in Ancona il 27 luglio 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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