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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/06/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4876/2021 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Giuseppe Carianni;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
C.F.: con sede in Viale Europa 65, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero P.IVA_1 CP_1
Fillioley;
CONVENUTA OPPOSTA
(c.f. e p.iva ), con sede in Messina, Via Antonio Bonsignore n. 1, quale CP_2 P.IVA_2
procuratrice di p. iva , con sede legale in Milano (MI), via San Controparte_3 P.IVA_3
Prospero n. 4, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e Mario Anzà;
INTERVENIENTE
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto del 22 marzo 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190
c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1268/2021 del 6 agosto 2021 emesso dal Tribunale di Siracusa con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 18.673,82, oltre interessi convenzionali, quale fideiussore di
[...]
Chiedeva quindi la revoca del decreto opposto attraverso Parte_2 l'accertamento della nullità del finanziamento del 17.02.2016 e del rapporto di conto corrente bancario per illegittima applicazione degli interessi, ed eccepiva altresì la decadenza dell'istituto di credito ex art. 1957 c.c.
Con comparsa di risposta del 18 febbraio 2022 si costituiva Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto.
Alla prima udienza il G.I. concedeva il termine di 15 giorni per l'esperimento del tentativo di mediazione, che aveva esito negativo;
alla successiva udienza venivano concessi i termini richiesti dalle parti per le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, all'esito dei quali non veniva concessa la CTU e le parti venivano “invitate a depositare conteggi concernenti l'anatocismo eventualmente maturato alla data del primo gennaio 2014 che va espunto dalle ragioni di dare e avere”.
Si costituiva in giudizio con memoria del 03.04.2024 la intervenendo quale mandataria di CP_2
Società a responsabilità limitata cessionaria del credito della nei Controparte_3 CP_4
confronti degli opponenti aderendo alla posizione difensiva e alle richieste della banca, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Con decreto del 22 marzo 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190
c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
***
Lamenta in primo luogo parte opponente la carenza di legittimazione della società intervenuta in quanto non avrebbe dimostrato in giudizio che il credito controverso era incluso fra quelli oggetto dell'operazione di cessione di crediti in blocco richiamata.
La censura è infondata.
Costituisce orientamento consolidato del Supremo Collegio a cui questo giudice intende prestare continuità, quello secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco eseguita a norma dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta così fra le tante Cass. n.
24798/2020 n. 4116/16;).
In conformità a tale principio di diritto va rilevato che dalla documentazione prodotta, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, risulta provato che il rapporto contrattuale sorto tra l'opponente e la rientra fra quelli oggetto della cessione in blocco intercorsa tra il menzionato CP_4 istituto di credito e la Invero risulta prodotto in atti il testo della Gazzetta Controparte_3
Ufficiale da cui risultano esplicitate le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni, a cui va ricondotta quella oggetto della pretesa azionata mediante l'opposto decreto.
Va precisato che in ogni caso secondo il consolidato orientamento reso sul punto dal Supremo
Collegio non sarebbe stato necessario il deposito di alcun contratto di cessione o altro documento riportante il credito specifico oggetto di giudizio, in quanto (Cass. 17110/2019) si ritiene che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. Secondo la richiamata decisione, ove si esigesse la indicazione della specifica enumerazione e la produzione del singolo documento verrebbe a vanificarsi la portata dell'art. 58
TUB, il quale volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art.
1264 e segg c.c., al precipuo fine di agevolare le operazioni delle cessioni in blocco che hanno portata molto diversa dalla singola cessione.
La pubblicazione nella G.U. sostituisce e assolve alla funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria e, in quanto tale, costituisce condizione necessaria e sufficiente per
l'opposizione della stessa ai debitori ceduti.
Sul punto chiarisce condivisibilmente la Suprema Corte: “La pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (vedi ex multi Cass. Civ. n. 20495/2020; Cass. Civ. n. 5997/2016).
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito espresse. Occorre in primo luogo evidenziare che l'odierno opponente non può essere qualificato come consumatore, in quanto titolare della gestione dell'impresa, rivestendo nella società la qualità di socio accomandatario, al quale, secondo le norme del codice civile(art. 2318 cod. civ.) spetta in via esclusiva l'amministrazione e la gestione della società essendo egli soggetto ad una responsabilità illimitata e solidale per l'adempimento delle obbligazioni sociali .
Ne deriva che non possono essere invocate le norme a tutela del consumatore come sostenuto dall'opponente.
Va quindi esaminata la eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 1957 c.c. dall'opponente secondo cui la banca non avrebbe posto in essere entro il termine decadenziale alcun atto di impulso come prescritto dalla invocata norma.
La eccezione è fondata per le ragioni di seguito espresse.
Va rilevato che nella lettera di fideiussione sottoscritta dalle odierne parti risulta mediante apposizione della clausola di cui al punto 10 del contratto, sottoposta ad approvazione mediante doppia sottoscrizione da parte dei garanti, che il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. è stato elevato a 24 mesi, così espressamente derogando alla previsione di durata del termine previsto dalla norma codicistica.
Ne consegue che al fine di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., il creditore aveva l'onere di
“proporre le sue istanze contro il debitore” entro ventiquattro mesi dall'invio della lettera di messa in mora e decadenza dal beneficio del termine, che nel caso di specie risulta inviata il 16 gennaio
2018 al debitore principale ed ai fideiussori, così rendendo pienamente da quel momento esigibile l'obbligazione di restituzione delle rate inevase e del capitale residuo, sì da poterla far ritenere scaduta.
Sostiene la opponente che nel caso di specie manchi la prova che l'opposta abbia agito anche stragiudizialmente nel predetto termine, essendo nell'arco del termine decadenziale stato depositato solo il ricorso per decreto ingiuntivo in data 25 maggio 2021, quando si era già verificata la decadenza, mancando ogni altra iniziativa anche stragiudiziale.
La tesi di parte opponente, pienamente condivisibile, non è incisa dalla previsione della clausola sub 5 del medesimo contratto che dispone che “ Il fideiussore deve pagare alla banca che ne fa espressa richiesta per iscritto, quanto dovutole per…”
Vero è che da una interpretazione sistematica di tale clausola con quella già richiamata prevista al punto 10, deve ritenersi che le parti abbiano concordemente inteso prevedere che la decadenza dal beneficio dal termine di cui all'art. 1957 c.c. poteva essere ostacolata anche mediante atto stragiudiziale e che se così non fosse non avrebbe alcun senso logico prevedere la possibilità a semplice richiesta da parte della mutuante di richiedere al debitore e al garante il pagamento. Tuttavia il fatto determinante ai fini della odierna decisione è che non è stato posto in essere alcun comportamento attivo da parte del creditore nell'arco temporale esteso a seguito della deroga ( entro il 16 gennaio 2020) per impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Per queste assorbenti ragioni la opposizione va quindi accolta con le conseguenze che ne derivano disponendosi la revoca nei confronti dell'opponente del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese processuali seguono la soccombenza in solido di Controparte_1
e di la quale mandataria di e possono liquidarsi come da
[...] CP_2 Controparte_3
dispositivo che segue applicando il DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
4876/2021 R.G., in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti Parte_1
di e di la quale mandataria di Controparte_1 CP_2 Controparte_3
revoca il decreto ingiuntivo n. 1268/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa;
condanna in solido e la quale mandataria di Controparte_1 CP_2 [...]
al rimborso in favore dell'opponente delle spese processuali che si liquidano nella somma CP_3
di euro 5.077,00 oltre al rimborso spese generali, iva e CPA.
Siracusa, 9 giugno 2025 Il Giudice
C. Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4876/2021 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Giuseppe Carianni;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
C.F.: con sede in Viale Europa 65, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero P.IVA_1 CP_1
Fillioley;
CONVENUTA OPPOSTA
(c.f. e p.iva ), con sede in Messina, Via Antonio Bonsignore n. 1, quale CP_2 P.IVA_2
procuratrice di p. iva , con sede legale in Milano (MI), via San Controparte_3 P.IVA_3
Prospero n. 4, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e Mario Anzà;
INTERVENIENTE
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto del 22 marzo 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190
c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1268/2021 del 6 agosto 2021 emesso dal Tribunale di Siracusa con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 18.673,82, oltre interessi convenzionali, quale fideiussore di
[...]
Chiedeva quindi la revoca del decreto opposto attraverso Parte_2 l'accertamento della nullità del finanziamento del 17.02.2016 e del rapporto di conto corrente bancario per illegittima applicazione degli interessi, ed eccepiva altresì la decadenza dell'istituto di credito ex art. 1957 c.c.
Con comparsa di risposta del 18 febbraio 2022 si costituiva Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto.
Alla prima udienza il G.I. concedeva il termine di 15 giorni per l'esperimento del tentativo di mediazione, che aveva esito negativo;
alla successiva udienza venivano concessi i termini richiesti dalle parti per le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, all'esito dei quali non veniva concessa la CTU e le parti venivano “invitate a depositare conteggi concernenti l'anatocismo eventualmente maturato alla data del primo gennaio 2014 che va espunto dalle ragioni di dare e avere”.
Si costituiva in giudizio con memoria del 03.04.2024 la intervenendo quale mandataria di CP_2
Società a responsabilità limitata cessionaria del credito della nei Controparte_3 CP_4
confronti degli opponenti aderendo alla posizione difensiva e alle richieste della banca, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Con decreto del 22 marzo 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190
c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
***
Lamenta in primo luogo parte opponente la carenza di legittimazione della società intervenuta in quanto non avrebbe dimostrato in giudizio che il credito controverso era incluso fra quelli oggetto dell'operazione di cessione di crediti in blocco richiamata.
La censura è infondata.
Costituisce orientamento consolidato del Supremo Collegio a cui questo giudice intende prestare continuità, quello secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco eseguita a norma dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta così fra le tante Cass. n.
24798/2020 n. 4116/16;).
In conformità a tale principio di diritto va rilevato che dalla documentazione prodotta, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, risulta provato che il rapporto contrattuale sorto tra l'opponente e la rientra fra quelli oggetto della cessione in blocco intercorsa tra il menzionato CP_4 istituto di credito e la Invero risulta prodotto in atti il testo della Gazzetta Controparte_3
Ufficiale da cui risultano esplicitate le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni, a cui va ricondotta quella oggetto della pretesa azionata mediante l'opposto decreto.
Va precisato che in ogni caso secondo il consolidato orientamento reso sul punto dal Supremo
Collegio non sarebbe stato necessario il deposito di alcun contratto di cessione o altro documento riportante il credito specifico oggetto di giudizio, in quanto (Cass. 17110/2019) si ritiene che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. Secondo la richiamata decisione, ove si esigesse la indicazione della specifica enumerazione e la produzione del singolo documento verrebbe a vanificarsi la portata dell'art. 58
TUB, il quale volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art.
1264 e segg c.c., al precipuo fine di agevolare le operazioni delle cessioni in blocco che hanno portata molto diversa dalla singola cessione.
La pubblicazione nella G.U. sostituisce e assolve alla funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria e, in quanto tale, costituisce condizione necessaria e sufficiente per
l'opposizione della stessa ai debitori ceduti.
Sul punto chiarisce condivisibilmente la Suprema Corte: “La pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (vedi ex multi Cass. Civ. n. 20495/2020; Cass. Civ. n. 5997/2016).
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito espresse. Occorre in primo luogo evidenziare che l'odierno opponente non può essere qualificato come consumatore, in quanto titolare della gestione dell'impresa, rivestendo nella società la qualità di socio accomandatario, al quale, secondo le norme del codice civile(art. 2318 cod. civ.) spetta in via esclusiva l'amministrazione e la gestione della società essendo egli soggetto ad una responsabilità illimitata e solidale per l'adempimento delle obbligazioni sociali .
Ne deriva che non possono essere invocate le norme a tutela del consumatore come sostenuto dall'opponente.
Va quindi esaminata la eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 1957 c.c. dall'opponente secondo cui la banca non avrebbe posto in essere entro il termine decadenziale alcun atto di impulso come prescritto dalla invocata norma.
La eccezione è fondata per le ragioni di seguito espresse.
Va rilevato che nella lettera di fideiussione sottoscritta dalle odierne parti risulta mediante apposizione della clausola di cui al punto 10 del contratto, sottoposta ad approvazione mediante doppia sottoscrizione da parte dei garanti, che il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. è stato elevato a 24 mesi, così espressamente derogando alla previsione di durata del termine previsto dalla norma codicistica.
Ne consegue che al fine di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., il creditore aveva l'onere di
“proporre le sue istanze contro il debitore” entro ventiquattro mesi dall'invio della lettera di messa in mora e decadenza dal beneficio del termine, che nel caso di specie risulta inviata il 16 gennaio
2018 al debitore principale ed ai fideiussori, così rendendo pienamente da quel momento esigibile l'obbligazione di restituzione delle rate inevase e del capitale residuo, sì da poterla far ritenere scaduta.
Sostiene la opponente che nel caso di specie manchi la prova che l'opposta abbia agito anche stragiudizialmente nel predetto termine, essendo nell'arco del termine decadenziale stato depositato solo il ricorso per decreto ingiuntivo in data 25 maggio 2021, quando si era già verificata la decadenza, mancando ogni altra iniziativa anche stragiudiziale.
La tesi di parte opponente, pienamente condivisibile, non è incisa dalla previsione della clausola sub 5 del medesimo contratto che dispone che “ Il fideiussore deve pagare alla banca che ne fa espressa richiesta per iscritto, quanto dovutole per…”
Vero è che da una interpretazione sistematica di tale clausola con quella già richiamata prevista al punto 10, deve ritenersi che le parti abbiano concordemente inteso prevedere che la decadenza dal beneficio dal termine di cui all'art. 1957 c.c. poteva essere ostacolata anche mediante atto stragiudiziale e che se così non fosse non avrebbe alcun senso logico prevedere la possibilità a semplice richiesta da parte della mutuante di richiedere al debitore e al garante il pagamento. Tuttavia il fatto determinante ai fini della odierna decisione è che non è stato posto in essere alcun comportamento attivo da parte del creditore nell'arco temporale esteso a seguito della deroga ( entro il 16 gennaio 2020) per impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Per queste assorbenti ragioni la opposizione va quindi accolta con le conseguenze che ne derivano disponendosi la revoca nei confronti dell'opponente del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese processuali seguono la soccombenza in solido di Controparte_1
e di la quale mandataria di e possono liquidarsi come da
[...] CP_2 Controparte_3
dispositivo che segue applicando il DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
4876/2021 R.G., in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti Parte_1
di e di la quale mandataria di Controparte_1 CP_2 Controparte_3
revoca il decreto ingiuntivo n. 1268/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa;
condanna in solido e la quale mandataria di Controparte_1 CP_2 [...]
al rimborso in favore dell'opponente delle spese processuali che si liquidano nella somma CP_3
di euro 5.077,00 oltre al rimborso spese generali, iva e CPA.
Siracusa, 9 giugno 2025 Il Giudice
C. Maiore