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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 307/2024
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
assistita e difesa dall'Avv. URSINI PIERFRANCESCO
appellante
e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
CASAREALE ANNA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. dipendente della con qualifica di Controparte_1 Parte_1
“operatore certificatore - par. 170”, ha convenuto in giudizio la società sua datrice di lavoro innanzi al Tribunale del lavoro di Bari per sentir accertare il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione dovuta per le ferie annuali anche dei compensi percepiti con carattere di costanza e/o normalità a titolo di: trasferta e diaria ridotta A3 prevista dal CCNL art. 20/A e art. 21/A del 23.07.1976; indennità di presenza di cui all'accordo aziendale del 5.10.1988; indennità di presenza bis di cui al punto 2 dell'accordo del
4.5.1992; indennità incentivante prevista dall'accordo aziendale del 23.11.1984; indennità per turni avvicendati, di sabato lavorato, di chiamata e domenicale di cui all'Accordo del 1.8.1997; il tutto previa disapplicazione di eventuali norme e/o contratti collettivi in contrasto con la Direttiva Europea n. 88 del 2003, così come interpretata dalla C.G.U.E., con conseguente condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
2. Con sentenza definitiva in data 30.10.2023, l'adito Tribunale ha così statuito:
<accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire durante i periodi di ferie a far data dal 2015 la retribuzione nella misura corrispondente a quella ordinariamente corrisposta durante i periodi di servizio, comprese le seguenti voci retributive: a) indennità di presenza;
b) retribuzione per diarie e trasferte;
c) indennità per sabato lavorato;
d) indennità di chiamata;
e) indennità turni avvicendati;
e, per
l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle retribuzioni differenziali per i periodi di ferie goduti a decorrere dal 2015 oltre a interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo;
compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese di giudizio che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi € 1.029,50…>>.
2.1. Il primo giudice, in sintesi, ha così argomentato:
- è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società datrice, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, a decorrere dall'entrata in vigore della L. n. 92/2012, l'incertezza delle tutele applicabili alla risoluzione illegittima del rapporto lavorativo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale, pone il lavoratore in quella condizione di metus che esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro;
peraltro, il ricorrente ha limitato la domanda di differenze retributive a decorrere dal 2015, sicchè nessuna estinzione per prescrizione può dirsi maturata;
- non è ammissibile la richiesta di estensione della domanda di differenze retributive al periodo a decorrere dal 18.7.2007, nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della L. n. 92/2012, non ravvisandosi nel mutamento di indirizzo giurisprudenziale sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi un grave motivo di cui all'art. 420,
pag. 2/20 co. 1, c.p.c., tale da legittimare la modifica della domanda;
- parimenti inammissibile è la richiesta di inclusione nella retribuzione feriale dell'indennità di “manovra”, trattandosi di domanda nuova, formulata esclusivamente e per la prima volta nelle note conclusionali;
- è infondata la richiesta relativa all'indennità di presenza bis e all'indennità incentivante, trattandosi di voci retributive già incluse nella retribuzione erogata nel periodo di fruizione delle ferie, secondo quanto chiarito dalla stessa parte ricorrente nelle note conclusionali;
- per la restante parte, il ricorso è parzialmente fondato;
- infatti, la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, Dir. CE n. 2003/88 deve intendersi nel senso che per la durata delle ferie la retribuzione debba essere mantenuta e dunque il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo;
in particolare, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare spettante durante le ferie annuali, come pure gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del lavoratore, diversamente da quelli diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie;
- il ricorrente appartiene al personale dell'area operativa, preposto a svolgere attività di certificazione, attestazione e collaudo, anche con compiti di diagnostica, dell'esecuzione di complessi e rilevanti processi manutentivi o di installazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda;
- in applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria, nel caso di specie sono computabili nel calcolo della retribuzione feriale le indennità rivendicate dal lavoratore, in quanto intimamente correlate alle mansioni effettivamente svolte in via ordinaria, con la sola eccezione dell'indennità domenicale;
- infatti, dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo in contestazione, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono stati percepiti dall'istante con netta continuità e in modo non occasionale, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa, sicchè deve ritenersi che non abbiano carattere di pag. 3/20 eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale quantitativo;
- di contro, quanto all'indennità domenicale, la disamina delle buste paga prodotte fa emergere il carattere meramente occasionale e discontinuo della sua erogazione.
3. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 23.4.2024, la Parte_1
ha interposto appello. Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è
[...]
costituito con apposita memoria, per resistere all'avverso gravame. Acquisiti CP_1
i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 11.3.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. La società affida il gravame ad una pluralità di connessi motivi. Con il primo, denuncia la non corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento e, in particolare, l'erronea applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003, rilevando che il diritto comunitario – e segnatamente l'art. 51 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea – si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedere il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto.
Osserva, inoltre, che il concetto di retribuzione non è disciplinato nel diritto comunitario, né è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno e che comunque la legislazione italiana è più articolata e garantista di quella europea.
Sottolinea che le disposizioni dei contratti collettivi applicabili alla fattispecie e, in particolare, l'art. 6 del CCNL Autoferrotranvieri 23 luglio 1976, in base al quale durante i periodi di ferie al lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso contratto, consentono al lavoratore in ferie di percepire una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili, e, quindi, sostanzialmente equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Evidenzia che, poiché gli artt. 2109 c.c. e 10-18, D.Lgs. n. 66/2003 prevedono l'irrinunciabilità del diritto alle ferie e sanzioni per il datore di lavoro che non consente pag. 4/20 al lavoratore di usufruirne, le pronunce della Corte di Giustizia, in forza delle quali i criteri di calcolo della retribuzione feriale non devono costituire un deterrente alla richiesta di ferie, non hanno ragion d'essere nell'ordinamento giuridico italiano.
Aggiunge che, nel caso di specie, l'ammontare degli emolumenti aggiuntivi indicati in ricorso rappresenta una percentuale del tutto irrisoria e dunque inidonea a dissuadere il dipendente dal fruire delle ferie, rinunciando al riposo annuale.
Da ultimo, si duole della contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui ha affermato che l'erogazione di una retribuzione feriale determinata a un livello appena sufficiente non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione, senza tenere conto che, per il rapporto di lavoro deli autoferrotranvieri, la normativa contrattuale di settore indiscutibilmente assicura ai lavoratori in ferie la “retribuzione normale”, pressoché equivalente a quella spettante durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della
Direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
4.1. Con il secondo motivo, lamenta la violazione dell'art. 39 Cost. e degli artt. 1322 e
2067 c.c.
Sostiene, in primo luogo, che in forza dell'art. 39 Cost., il contratto collettivo costituisce una vera e propria fonte del diritto, obbligatoria per gli appartenenti alla categoria di riferimento e, pertanto, inderogabile e, in secondo luogo, che il predetto art. 36 non prevede una riserva di legge in ordine al calcolo della retribuzione feriale, bensì unicamente in merito alla durata massima della prestazione lavorativa.
Argomenta, poi, che interpretare la norma comunitaria in modo tale da escludere che le rappresentanze sindacali abbiano il potere di stabilire autonomamente i criteri di calcolo della retribuzione feriale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 Cost., equivale a ritenere esistente una riserva di legge non prevista nel nostro ordinamento.
Ritenendo che la retribuzione ordinaria prevista dal CCNL indiscutibilmente rispetti la prescrizione di idoneità del trattamento ex art. 36 Cost., invoca l'applicazione della previsione di cui alla contrattazione collettiva secondo cui tra le voci che concorrono alla formazione della c.d. “retribuzione normale” non sono incluse quelle rivendicate dal lavoratore, bensì solo le competenze a carattere fisso e continuativo.
4.2. Con il terzo motivo, si duole che il primo giudice non avrebbe considerato le pag. 5/20 eccezioni e i rilievi formulati in primo grado dalla società in riferimento a ciascuna delle indennità in contesa, con particolare riguardo al carattere di "non continuità" e "non fissità" delle stesse.
Analizza gli emolumenti in relazione ai quali il primo giudice ha riconosciuto la fondatezza della pretesa attorea, osservando, in particolare, che:
- le indennità di trasferta e di diaria ridotta, previste dagli artt. 20 e 21 CCNL
23.7.1976, hanno, anche in forza di quanto stabilito dall'art.51, TUIR n. 917/1986, come modificato dal d.lgs. n. 314/1997, natura di rimborso spese e sono collegate all'allontanamento dalla residenza di servizio, costituendo dunque una componente variabile della retribuzione;
- l'indennità per turni avvicendati spetta “per ogni effettiva giornata di prestazione” ed è espressamente esclusa dal novero delle voci costituenti la retribuzione normale;
- l'indennità di presenza, istituita con l'accordo aziendale del 5.10.1988, non è dovuta per espressa previsione nelle ipotesi di “malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettativa o congedi o assenza non retribuite”, ed è quindi connessa alla sola effettiva presenza in servizio;
essa inoltre costituisce sostanzialmente un premio di produzione, in quanto istituita nell'ambito della ricollocazione e distribuzione delle risorse destinate al fondo produttività;
- le indennità di sabato lavorato e domenicale hanno natura di compenso per lavoro straordinario e, oltre a costituire componenti variabili della retribuzione, sono anch'esse legate alla effettiva presenza in servizio;
- l'indennità di disponibilità, prevista dall'accordo aziendale del 1.8.1997 per il personale che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero, in ipotesi di effettivo utilizzo degli agenti ed in aggiunta all'eventuale compenso per lavoro straordinario, è un compenso dovuto per prestazioni lavorative variabili ed occasionali.
Sostiene, dunque, che tutte le indennità riconosciute dal Tribunale esulino dal concetto di indennità fisse e/o continuative ex art. 22, R.D. n. 148/31, né siano intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte, venendo corrisposte in via meramente eventuale, in caso di svolgimento di attività lavorativa in circostanze particolari e/o in presenza di specifici presupposti, comunque legati all'effettiva presenza in servizio.
pag. 6/20 4.3. Con il quarto motivo, lamenta la violazione dell'art. 1346 c.c., deducendo che il datore di lavoro ha l'esigenza di conoscere in anticipo il contenuto della propria prestazione, non potendo altrimenti rispondere di alcun inadempimento.
Argomenta, quindi, che l'ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore nei periodi di ferie non può che essere determinato ex ante o, quantomeno, ancorato a parametri precisi, certi e tali da non subire oscillazioni nel corso del rapporto di lavoro, non potendosi ritenere consentito un calcolo a posteriori delle spettanze retributive dovute sulla base di medie aritmetiche aleatorie e variabili di anno in anno e da dipendente a dipendente, in base alla frequenza della erogazione dei compensi in questione.
4.4. Con il quinto motivo, pur premettendo che “la domanda proposta in primo grado fosse limitata al periodo non prescritto”, con conseguente “difetto di interesse per entrambe le parti” ad una pronuncia sulla questione di prescrizione, stigmatizza l'erroneità dell'obiter dictum con cui il primo giudice avrebbe nondimeno affermato l'infondatezza della tesi giuridica della resistente, evidenziando la particolare stabilità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e la propria natura di società a capitale pubblico, concessionaria di un pubblico servizio.
5. Prima di passare alla disamina dei motivi di doglianza, non appare superfluo premettere che il lavoratore non ha censurato, mediante la proposizione di appello incidentale, la sentenza gravata nella parte in cui ha disatteso, per le diverse ragioni poc'anzi riepilogate, la pretesa attorea di inclusione nel computo della retribuzione feriale dell'indennità di presenza bis, dell'indennità incentivante, dell'indennità domenicale e dell'indennità di manovra ed ha reputato inammissibile la richiesta di estendere il periodo di riferimento per il calcolo delle differenze retributive – originariamente rivendicate con decorrenza dal 2015 – al quinquennio antecedente l'entrata in vigore della l. 92/2012 (ossia con decorrenza dal 18.7.2007); su tali punti, pertanto, si è formato il giudicato interno.
6. I motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati e vanno disattesi.
7. In linea con le motivazioni già espresse da questa Corte in numerosi precedenti conformi, va innanzi tutto chiarito che, come di recente ribadito da Cass., n.
19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con pag. 7/20 l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del
2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in
C-350/06 e C- 520/06, e altri). CP_2
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 Per_1
dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del
13/01/2022 nella causa C-514/20).
Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella Direttiva 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della Direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (v. Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021
n. 37589).
pag. 8/20 Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, si è, poi, chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e, a tal fine, si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, evidenziandosi il contrasto con il D.Lgs. n.
185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della Direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
“…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la
pag. 9/20 direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss. sentenza
Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” - come tale eventuale e variabile - “il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base”.
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste, dunque, nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché Persona_2
UL e a., EU:C:2009:18, punto 60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della Direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta durante i periodi di lavoro effettivo, il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della
Per_ sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa
C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte, nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli pag. 10/20 importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] “A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e
a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”.
7.1. Ne consegue che la circostanza che la società appellante si sia nella specie attenuta alle disposizioni contrattuali citate nell'atto di gravame in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune previsioni pattizie che correlano l'erogazione di specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità giornaliera di cui all'Accordo
Nazionale del 21.5.1981, l'indennità per turni avvicendati, ecc.) – non ha in questa sede alcuna rilevanza, dovendosi, in ogni caso, attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n.
22577 del 2012).
Parimenti, non rileva se il lavoratore abbia o meno formalmente invocato, in sede di ricorso introduttivo, la nullità del C.C.N.L. di riferimento per contrarietà a norme pag. 11/20 imperative, perché ciò che conta è che abbia dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e, in particolare, della citata Direttiva 2003/88/CE.
7.2. Chiarisce Cass., n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (v. altresì Cass. 35578/2023, che precisa come debba altresì trattarsi di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione, ovviamente, alla specifica mansione in esame).
8. Tanto premesso, merita piena condivisione la valutazione operata dal primo giudice in ordine alla computabilità nella base di calcolo della retribuzione feriale di ogni singola indennità riconosciuta in sentenza.
Con riferimento all'indennità di diarie e trasferte, va evidenziato che il fatto che l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del CCNL 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio e l'indennità di trasferta prevista dall'art. 20 con riferimento, invece, al personale degli impianti, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante
(cfr sent. cit.).
Tra l'altro, l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro,
pag. 12/20 escluse qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante).
Neppure giova - al fine di accreditarne la natura di rimborso spese – il richiamo all'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs 314/1997, ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48”: tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione, ma non è idonea a mutare la natura della indennità in questione.
9. Quanto all'indennità di presenza, deve osservarsi che tale emolumento, disciplinato dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre 1988, è riconosciuto – sotto la voce
“miglioramenti economici” – a tutto il personale in servizio, in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o assenze non retribuiti. È del tutto evidente, quindi, che anche questa indennità costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è stata attribuita indistintamente a tutto il personale, a eccezione di quello che non ha diritto a essere retribuito. Non vi è alcun motivo, pertanto, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore, non essendo in discussione che al dipendente, durante il periodo in esame, sia stata sempre corrisposta;
9.1. L'indennità di “turni avvicendati”, prevista dal paragrafo 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981, è riconosciuta a favore del personale che presta servizio ordinariamente secondo tale modalità di turno, sicché trattasi evidentemente, anche in tal caso, di importo pecuniario collegato all'esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
9.2. La questione è solo apparentemente diversa in relazione:
- all'indennità di “sabato lavorato” che risulta intrinsecamente collegata ad una specifica peculiarità professionale, siccome destinata ai lavoratori operanti nel settore officina e manutenzione, come tali attinti, in funzione di detta peculiarità, dalla nuova organizzazione del lavoro su sei giorni;
all'uopo occorre infatti richiamare quanto previsto alla pag. 2 dell'Accordo Aziendale 1.8.1997 (“Settore officina e manutenzione”): “in relazione alla nuova organizzazione del lavoro ed alla diversa distribuzione dell'orario di lavoro contrattuale su 6 giorni (a differenza di quanto
pag. 13/20 previsto, ad esempio, per il settore Uffici – v. pagina successiva dell'Accordo – che vede l'orario distribuito su 5 giorni lavorativi) dalle ore 7.00-7.30 alle ore 13.30- 14.00 con flessibilità di 15'-30' di posticipazione in entrata, per ogni sabato effettivamente lavorato sarà erogata una indennità di L. 13.000 (tredicimila). La Gestione si impegna, entro la fine del mese di settembre 1997, a ridiscutere anche l'articolazione dei turni del personale Manutenzione Linea e Manutenzione Rotabili”;
- all'indennità di “disponibilità” (o “chiamata”), disciplinata dall' Accordo Aziendale del 1.8.1997, riconosciuta al personale appartenente al settore esercizio e officina manutenzione, inserito in un elenco per avere dato la disponibilità a pronto intervento fuori dell'orario definito e nell' ipotesi di effettivo impiego.
9.3. Ed infatti, se è vero che trattasi, in qualche modo, di compensi che dipendono dal verificarsi di talune condizioni, è anche vero che, come ben evidenziato dal Tribunale, dalle buste paga allegate al ricorso introduttivo – mai specificamente contestate dall'azienda – emerge in modo evidente che (anche) i suddetti emolumenti – tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”, quale la media dei compensi percepiti dal dipendente, a tale titolo, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute – risultano corrisposti in modo pressochè stabile e continuativo.
Ne consegue che le suelencate indennità – come correttamente opinato dal primo giudice – sono tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa: esse, infatti, da un lato risultano connesse, come poc'anzi chiarito, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame (ad esempio l'indennità di disponibilità e l'indennità di sabato lavorato sono espressamente riservate al personale di macchina e/o operante nel settore manutenzione e officina); dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” – o, se vogliamo,
“ordinariamente” percepita dal lavoratore – nell'anno precedente la fruizione di ciascuna annualità di ferie, pur non avendo al contempo contribuito ad integrare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i periodi feriali.
10. Occorre a questo punto verificare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non pag. 14/20 significativamente apprezzabile, come già detto, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la Direttiva n.
88 del 2003 ha inteso evitare.
Sul punto è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
A differenza di quanto opinato da parte appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordato espressamente dalle sentenze innanzi citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, di talchè «…un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità̀ conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva: in particolare, la perdita della retribuzione è ancor più evidente quando il lavoratore fruisce di più giorni di ferie consecutivi nello stesso mese, tanto che, se in un mese gode - per esempio - di 15 giorni di ferie, la retribuzione percepita in quel mese è quasi la metà rispetto agli altri mesi.
pag. 15/20 10.1. Nella specie, non v'è dubbio che l'omessa inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale delle numerose indennità sopra elencate, abbia avuto un'effettiva potenzialità dissuasiva, come può facilmente desumersi dalla più volte rimarcata continuità della loro erogazione in busta paga e dalla loro stretta correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato. Tali elementi costituiscono indici fortemente sintomatici della natura retributiva delle citate voci, con la conseguenza che ben difficilmente ne potrebbe essere escluso il computo ai fini della determinazione della retribuzione feriale e, soprattutto, potrebbe essere negata la (potenziale) idoneità a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, perché la loro esclusione fa sì che la retribuzione percepita durante il periodo feriale si discosti in maniera sensibile da quella ordinariamente ricevuta.
10.2. Alla luce delle considerazioni che precedono è, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione che, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29.3.2023).
In tale contesto, si richiama anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del
13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.), ove è stato precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute: pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C- Per_4
619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).
Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto, laddove, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della
Direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta durante i periodi di pag. 16/20 lavoro effettivo, il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , EU:C:2018:1018, punto 44 e Email_1
la giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12,
EU:C:2014:351, punto 21).
11. Infondato è anche il quarto motivo, posto che, in base alle sentenze della Corte di
Giustizia innanzi richiamate, le spettanze del lavoratore sono determinabili in base ai compensi percepiti dal lavoratore durante un periodo di tempo rappresentativo, qual è quello dell'anno precedente, criterio non a caso qui non contestato da parte appellante,
e, quindi, facilmente determinabile anche anteriormente al godimento delle ferie da parte del datore di lavoro.
12. Infine, è palesemente inammissibile – e non può perciò essere scrutinato – l'ultimo motivo di gravame, atteso che è la stessa parte appellante ad affermare di non avervi alcun interesse (cfr. pag. 20 dell'atto di gravame : “…pur non essendovi interesse all'impugnazione del capo della decisione in questione…”), come risulta del tutto evidente in considerazione del fatto, espressamente ammesso dalla società datrice (cfr. pag. 19), che il ricorrente ha limitato la domanda proposta – e così il giudice la condanna al pagamento delle differenze retributive conseguentemente pronunciata – al periodo dal 2015 in poi, comunque ed in ogni caso estraneo all'eccezione preliminare, perché interamente a valle del periodo che a dire della stessa sarebbe coperto Parte_2 da prescrizione (tanto che a pag. 19 dell'atto di gravame si legge: “la limitazione temporale della domanda al quinquennio antecedente la messa in mora non richiedeva
l' esame della questione della prescrizione”).
E' evidente dunque, oltre che del tutto pacifico, che l'odierna appellante – per sua stessa ammissione – difetta di interesse all'impugnazione, perché non potrebbe trarre alcuna utilità giuridica dall'accoglimento della sua tesi in punto di diritto circa la decorrenza teorica della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro nella conclamata inipotizzabilità in concreto dell'estinzione del diritto nei limiti in cui lo stesso è stato pag. 17/20 esercitato e riconosciuto in giudizio (cfr. solo da ultimo Cass., 1770/2025: “le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta" sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione”; conf. Cass., 12733/2024: “L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire”; Cass., 9969/2023: “Il principio contenuto nell' articolo
100 del Cpc, secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui
l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte”).
13. Solo per completezza, va detto che il primo giudice non ha fatto altro che rilevare che nel caso di specie il rapporto di lavoro era ancora in corso e richiamare in modo pertinente l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplinato dalla l. n. 92 del 2012 e, in seguito, dal d.lgs. n. 23 del 2015, il termine di prescrizione dei diritti non già estinti alla data di entrata in vigore delle citate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché – in sintesi –
l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente effettuato ex post (cfr. Cass. 26246/2022;
Cass. 2431/2024).
pag. 18/20 14. Alla stregua delle dirimenti considerazioni che precedono, l'appello deve essere interamente respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata, restando assorbita ogni ulteriore questione controversa.
15. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. n.147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
16. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n.
228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.
Cass., SS.UU., 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da in Parte_1
persona del l.r.p.t., con ricorso depositato in data 23.4.2024, avverso la sentenza resa in data 30.10.2023 dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti di così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la società appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto.
pag. 19/20 Così deciso in Bari, il 11.3.2025
Il Consigliere relatore/estensore
Dott.ssa Valeria Spagnoletti
pag. 20/20
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 307/2024
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
assistita e difesa dall'Avv. URSINI PIERFRANCESCO
appellante
e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
CASAREALE ANNA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. dipendente della con qualifica di Controparte_1 Parte_1
“operatore certificatore - par. 170”, ha convenuto in giudizio la società sua datrice di lavoro innanzi al Tribunale del lavoro di Bari per sentir accertare il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione dovuta per le ferie annuali anche dei compensi percepiti con carattere di costanza e/o normalità a titolo di: trasferta e diaria ridotta A3 prevista dal CCNL art. 20/A e art. 21/A del 23.07.1976; indennità di presenza di cui all'accordo aziendale del 5.10.1988; indennità di presenza bis di cui al punto 2 dell'accordo del
4.5.1992; indennità incentivante prevista dall'accordo aziendale del 23.11.1984; indennità per turni avvicendati, di sabato lavorato, di chiamata e domenicale di cui all'Accordo del 1.8.1997; il tutto previa disapplicazione di eventuali norme e/o contratti collettivi in contrasto con la Direttiva Europea n. 88 del 2003, così come interpretata dalla C.G.U.E., con conseguente condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
2. Con sentenza definitiva in data 30.10.2023, l'adito Tribunale ha così statuito:
<accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire durante i periodi di ferie a far data dal 2015 la retribuzione nella misura corrispondente a quella ordinariamente corrisposta durante i periodi di servizio, comprese le seguenti voci retributive: a) indennità di presenza;
b) retribuzione per diarie e trasferte;
c) indennità per sabato lavorato;
d) indennità di chiamata;
e) indennità turni avvicendati;
e, per
l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle retribuzioni differenziali per i periodi di ferie goduti a decorrere dal 2015 oltre a interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo;
compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese di giudizio che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi € 1.029,50…>>.
2.1. Il primo giudice, in sintesi, ha così argomentato:
- è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società datrice, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, a decorrere dall'entrata in vigore della L. n. 92/2012, l'incertezza delle tutele applicabili alla risoluzione illegittima del rapporto lavorativo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale, pone il lavoratore in quella condizione di metus che esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro;
peraltro, il ricorrente ha limitato la domanda di differenze retributive a decorrere dal 2015, sicchè nessuna estinzione per prescrizione può dirsi maturata;
- non è ammissibile la richiesta di estensione della domanda di differenze retributive al periodo a decorrere dal 18.7.2007, nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della L. n. 92/2012, non ravvisandosi nel mutamento di indirizzo giurisprudenziale sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi un grave motivo di cui all'art. 420,
pag. 2/20 co. 1, c.p.c., tale da legittimare la modifica della domanda;
- parimenti inammissibile è la richiesta di inclusione nella retribuzione feriale dell'indennità di “manovra”, trattandosi di domanda nuova, formulata esclusivamente e per la prima volta nelle note conclusionali;
- è infondata la richiesta relativa all'indennità di presenza bis e all'indennità incentivante, trattandosi di voci retributive già incluse nella retribuzione erogata nel periodo di fruizione delle ferie, secondo quanto chiarito dalla stessa parte ricorrente nelle note conclusionali;
- per la restante parte, il ricorso è parzialmente fondato;
- infatti, la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, Dir. CE n. 2003/88 deve intendersi nel senso che per la durata delle ferie la retribuzione debba essere mantenuta e dunque il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo;
in particolare, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare spettante durante le ferie annuali, come pure gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del lavoratore, diversamente da quelli diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie;
- il ricorrente appartiene al personale dell'area operativa, preposto a svolgere attività di certificazione, attestazione e collaudo, anche con compiti di diagnostica, dell'esecuzione di complessi e rilevanti processi manutentivi o di installazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda;
- in applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria, nel caso di specie sono computabili nel calcolo della retribuzione feriale le indennità rivendicate dal lavoratore, in quanto intimamente correlate alle mansioni effettivamente svolte in via ordinaria, con la sola eccezione dell'indennità domenicale;
- infatti, dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo in contestazione, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono stati percepiti dall'istante con netta continuità e in modo non occasionale, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa, sicchè deve ritenersi che non abbiano carattere di pag. 3/20 eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale quantitativo;
- di contro, quanto all'indennità domenicale, la disamina delle buste paga prodotte fa emergere il carattere meramente occasionale e discontinuo della sua erogazione.
3. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 23.4.2024, la Parte_1
ha interposto appello. Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è
[...]
costituito con apposita memoria, per resistere all'avverso gravame. Acquisiti CP_1
i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 11.3.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. La società affida il gravame ad una pluralità di connessi motivi. Con il primo, denuncia la non corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento e, in particolare, l'erronea applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003, rilevando che il diritto comunitario – e segnatamente l'art. 51 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea – si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedere il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto.
Osserva, inoltre, che il concetto di retribuzione non è disciplinato nel diritto comunitario, né è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno e che comunque la legislazione italiana è più articolata e garantista di quella europea.
Sottolinea che le disposizioni dei contratti collettivi applicabili alla fattispecie e, in particolare, l'art. 6 del CCNL Autoferrotranvieri 23 luglio 1976, in base al quale durante i periodi di ferie al lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso contratto, consentono al lavoratore in ferie di percepire una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili, e, quindi, sostanzialmente equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Evidenzia che, poiché gli artt. 2109 c.c. e 10-18, D.Lgs. n. 66/2003 prevedono l'irrinunciabilità del diritto alle ferie e sanzioni per il datore di lavoro che non consente pag. 4/20 al lavoratore di usufruirne, le pronunce della Corte di Giustizia, in forza delle quali i criteri di calcolo della retribuzione feriale non devono costituire un deterrente alla richiesta di ferie, non hanno ragion d'essere nell'ordinamento giuridico italiano.
Aggiunge che, nel caso di specie, l'ammontare degli emolumenti aggiuntivi indicati in ricorso rappresenta una percentuale del tutto irrisoria e dunque inidonea a dissuadere il dipendente dal fruire delle ferie, rinunciando al riposo annuale.
Da ultimo, si duole della contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui ha affermato che l'erogazione di una retribuzione feriale determinata a un livello appena sufficiente non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione, senza tenere conto che, per il rapporto di lavoro deli autoferrotranvieri, la normativa contrattuale di settore indiscutibilmente assicura ai lavoratori in ferie la “retribuzione normale”, pressoché equivalente a quella spettante durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della
Direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
4.1. Con il secondo motivo, lamenta la violazione dell'art. 39 Cost. e degli artt. 1322 e
2067 c.c.
Sostiene, in primo luogo, che in forza dell'art. 39 Cost., il contratto collettivo costituisce una vera e propria fonte del diritto, obbligatoria per gli appartenenti alla categoria di riferimento e, pertanto, inderogabile e, in secondo luogo, che il predetto art. 36 non prevede una riserva di legge in ordine al calcolo della retribuzione feriale, bensì unicamente in merito alla durata massima della prestazione lavorativa.
Argomenta, poi, che interpretare la norma comunitaria in modo tale da escludere che le rappresentanze sindacali abbiano il potere di stabilire autonomamente i criteri di calcolo della retribuzione feriale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 Cost., equivale a ritenere esistente una riserva di legge non prevista nel nostro ordinamento.
Ritenendo che la retribuzione ordinaria prevista dal CCNL indiscutibilmente rispetti la prescrizione di idoneità del trattamento ex art. 36 Cost., invoca l'applicazione della previsione di cui alla contrattazione collettiva secondo cui tra le voci che concorrono alla formazione della c.d. “retribuzione normale” non sono incluse quelle rivendicate dal lavoratore, bensì solo le competenze a carattere fisso e continuativo.
4.2. Con il terzo motivo, si duole che il primo giudice non avrebbe considerato le pag. 5/20 eccezioni e i rilievi formulati in primo grado dalla società in riferimento a ciascuna delle indennità in contesa, con particolare riguardo al carattere di "non continuità" e "non fissità" delle stesse.
Analizza gli emolumenti in relazione ai quali il primo giudice ha riconosciuto la fondatezza della pretesa attorea, osservando, in particolare, che:
- le indennità di trasferta e di diaria ridotta, previste dagli artt. 20 e 21 CCNL
23.7.1976, hanno, anche in forza di quanto stabilito dall'art.51, TUIR n. 917/1986, come modificato dal d.lgs. n. 314/1997, natura di rimborso spese e sono collegate all'allontanamento dalla residenza di servizio, costituendo dunque una componente variabile della retribuzione;
- l'indennità per turni avvicendati spetta “per ogni effettiva giornata di prestazione” ed è espressamente esclusa dal novero delle voci costituenti la retribuzione normale;
- l'indennità di presenza, istituita con l'accordo aziendale del 5.10.1988, non è dovuta per espressa previsione nelle ipotesi di “malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettativa o congedi o assenza non retribuite”, ed è quindi connessa alla sola effettiva presenza in servizio;
essa inoltre costituisce sostanzialmente un premio di produzione, in quanto istituita nell'ambito della ricollocazione e distribuzione delle risorse destinate al fondo produttività;
- le indennità di sabato lavorato e domenicale hanno natura di compenso per lavoro straordinario e, oltre a costituire componenti variabili della retribuzione, sono anch'esse legate alla effettiva presenza in servizio;
- l'indennità di disponibilità, prevista dall'accordo aziendale del 1.8.1997 per il personale che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero, in ipotesi di effettivo utilizzo degli agenti ed in aggiunta all'eventuale compenso per lavoro straordinario, è un compenso dovuto per prestazioni lavorative variabili ed occasionali.
Sostiene, dunque, che tutte le indennità riconosciute dal Tribunale esulino dal concetto di indennità fisse e/o continuative ex art. 22, R.D. n. 148/31, né siano intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte, venendo corrisposte in via meramente eventuale, in caso di svolgimento di attività lavorativa in circostanze particolari e/o in presenza di specifici presupposti, comunque legati all'effettiva presenza in servizio.
pag. 6/20 4.3. Con il quarto motivo, lamenta la violazione dell'art. 1346 c.c., deducendo che il datore di lavoro ha l'esigenza di conoscere in anticipo il contenuto della propria prestazione, non potendo altrimenti rispondere di alcun inadempimento.
Argomenta, quindi, che l'ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore nei periodi di ferie non può che essere determinato ex ante o, quantomeno, ancorato a parametri precisi, certi e tali da non subire oscillazioni nel corso del rapporto di lavoro, non potendosi ritenere consentito un calcolo a posteriori delle spettanze retributive dovute sulla base di medie aritmetiche aleatorie e variabili di anno in anno e da dipendente a dipendente, in base alla frequenza della erogazione dei compensi in questione.
4.4. Con il quinto motivo, pur premettendo che “la domanda proposta in primo grado fosse limitata al periodo non prescritto”, con conseguente “difetto di interesse per entrambe le parti” ad una pronuncia sulla questione di prescrizione, stigmatizza l'erroneità dell'obiter dictum con cui il primo giudice avrebbe nondimeno affermato l'infondatezza della tesi giuridica della resistente, evidenziando la particolare stabilità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e la propria natura di società a capitale pubblico, concessionaria di un pubblico servizio.
5. Prima di passare alla disamina dei motivi di doglianza, non appare superfluo premettere che il lavoratore non ha censurato, mediante la proposizione di appello incidentale, la sentenza gravata nella parte in cui ha disatteso, per le diverse ragioni poc'anzi riepilogate, la pretesa attorea di inclusione nel computo della retribuzione feriale dell'indennità di presenza bis, dell'indennità incentivante, dell'indennità domenicale e dell'indennità di manovra ed ha reputato inammissibile la richiesta di estendere il periodo di riferimento per il calcolo delle differenze retributive – originariamente rivendicate con decorrenza dal 2015 – al quinquennio antecedente l'entrata in vigore della l. 92/2012 (ossia con decorrenza dal 18.7.2007); su tali punti, pertanto, si è formato il giudicato interno.
6. I motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati e vanno disattesi.
7. In linea con le motivazioni già espresse da questa Corte in numerosi precedenti conformi, va innanzi tutto chiarito che, come di recente ribadito da Cass., n.
19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con pag. 7/20 l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del
2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in
C-350/06 e C- 520/06, e altri). CP_2
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 Per_1
dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del
13/01/2022 nella causa C-514/20).
Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella Direttiva 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della Direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (v. Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021
n. 37589).
pag. 8/20 Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, si è, poi, chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e, a tal fine, si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, evidenziandosi il contrasto con il D.Lgs. n.
185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della Direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
“…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la
pag. 9/20 direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss. sentenza
Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” - come tale eventuale e variabile - “il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base”.
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste, dunque, nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché Persona_2
UL e a., EU:C:2009:18, punto 60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della Direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta durante i periodi di lavoro effettivo, il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della
Per_ sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa
C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte, nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli pag. 10/20 importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] “A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e
a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”.
7.1. Ne consegue che la circostanza che la società appellante si sia nella specie attenuta alle disposizioni contrattuali citate nell'atto di gravame in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune previsioni pattizie che correlano l'erogazione di specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità giornaliera di cui all'Accordo
Nazionale del 21.5.1981, l'indennità per turni avvicendati, ecc.) – non ha in questa sede alcuna rilevanza, dovendosi, in ogni caso, attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n.
22577 del 2012).
Parimenti, non rileva se il lavoratore abbia o meno formalmente invocato, in sede di ricorso introduttivo, la nullità del C.C.N.L. di riferimento per contrarietà a norme pag. 11/20 imperative, perché ciò che conta è che abbia dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e, in particolare, della citata Direttiva 2003/88/CE.
7.2. Chiarisce Cass., n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (v. altresì Cass. 35578/2023, che precisa come debba altresì trattarsi di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione, ovviamente, alla specifica mansione in esame).
8. Tanto premesso, merita piena condivisione la valutazione operata dal primo giudice in ordine alla computabilità nella base di calcolo della retribuzione feriale di ogni singola indennità riconosciuta in sentenza.
Con riferimento all'indennità di diarie e trasferte, va evidenziato che il fatto che l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del CCNL 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio e l'indennità di trasferta prevista dall'art. 20 con riferimento, invece, al personale degli impianti, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante
(cfr sent. cit.).
Tra l'altro, l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro,
pag. 12/20 escluse qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante).
Neppure giova - al fine di accreditarne la natura di rimborso spese – il richiamo all'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs 314/1997, ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48”: tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione, ma non è idonea a mutare la natura della indennità in questione.
9. Quanto all'indennità di presenza, deve osservarsi che tale emolumento, disciplinato dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre 1988, è riconosciuto – sotto la voce
“miglioramenti economici” – a tutto il personale in servizio, in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o assenze non retribuiti. È del tutto evidente, quindi, che anche questa indennità costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è stata attribuita indistintamente a tutto il personale, a eccezione di quello che non ha diritto a essere retribuito. Non vi è alcun motivo, pertanto, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore, non essendo in discussione che al dipendente, durante il periodo in esame, sia stata sempre corrisposta;
9.1. L'indennità di “turni avvicendati”, prevista dal paragrafo 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981, è riconosciuta a favore del personale che presta servizio ordinariamente secondo tale modalità di turno, sicché trattasi evidentemente, anche in tal caso, di importo pecuniario collegato all'esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
9.2. La questione è solo apparentemente diversa in relazione:
- all'indennità di “sabato lavorato” che risulta intrinsecamente collegata ad una specifica peculiarità professionale, siccome destinata ai lavoratori operanti nel settore officina e manutenzione, come tali attinti, in funzione di detta peculiarità, dalla nuova organizzazione del lavoro su sei giorni;
all'uopo occorre infatti richiamare quanto previsto alla pag. 2 dell'Accordo Aziendale 1.8.1997 (“Settore officina e manutenzione”): “in relazione alla nuova organizzazione del lavoro ed alla diversa distribuzione dell'orario di lavoro contrattuale su 6 giorni (a differenza di quanto
pag. 13/20 previsto, ad esempio, per il settore Uffici – v. pagina successiva dell'Accordo – che vede l'orario distribuito su 5 giorni lavorativi) dalle ore 7.00-7.30 alle ore 13.30- 14.00 con flessibilità di 15'-30' di posticipazione in entrata, per ogni sabato effettivamente lavorato sarà erogata una indennità di L. 13.000 (tredicimila). La Gestione si impegna, entro la fine del mese di settembre 1997, a ridiscutere anche l'articolazione dei turni del personale Manutenzione Linea e Manutenzione Rotabili”;
- all'indennità di “disponibilità” (o “chiamata”), disciplinata dall' Accordo Aziendale del 1.8.1997, riconosciuta al personale appartenente al settore esercizio e officina manutenzione, inserito in un elenco per avere dato la disponibilità a pronto intervento fuori dell'orario definito e nell' ipotesi di effettivo impiego.
9.3. Ed infatti, se è vero che trattasi, in qualche modo, di compensi che dipendono dal verificarsi di talune condizioni, è anche vero che, come ben evidenziato dal Tribunale, dalle buste paga allegate al ricorso introduttivo – mai specificamente contestate dall'azienda – emerge in modo evidente che (anche) i suddetti emolumenti – tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”, quale la media dei compensi percepiti dal dipendente, a tale titolo, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute – risultano corrisposti in modo pressochè stabile e continuativo.
Ne consegue che le suelencate indennità – come correttamente opinato dal primo giudice – sono tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa: esse, infatti, da un lato risultano connesse, come poc'anzi chiarito, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame (ad esempio l'indennità di disponibilità e l'indennità di sabato lavorato sono espressamente riservate al personale di macchina e/o operante nel settore manutenzione e officina); dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” – o, se vogliamo,
“ordinariamente” percepita dal lavoratore – nell'anno precedente la fruizione di ciascuna annualità di ferie, pur non avendo al contempo contribuito ad integrare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i periodi feriali.
10. Occorre a questo punto verificare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non pag. 14/20 significativamente apprezzabile, come già detto, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la Direttiva n.
88 del 2003 ha inteso evitare.
Sul punto è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
A differenza di quanto opinato da parte appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordato espressamente dalle sentenze innanzi citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, di talchè «…un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità̀ conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva: in particolare, la perdita della retribuzione è ancor più evidente quando il lavoratore fruisce di più giorni di ferie consecutivi nello stesso mese, tanto che, se in un mese gode - per esempio - di 15 giorni di ferie, la retribuzione percepita in quel mese è quasi la metà rispetto agli altri mesi.
pag. 15/20 10.1. Nella specie, non v'è dubbio che l'omessa inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale delle numerose indennità sopra elencate, abbia avuto un'effettiva potenzialità dissuasiva, come può facilmente desumersi dalla più volte rimarcata continuità della loro erogazione in busta paga e dalla loro stretta correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato. Tali elementi costituiscono indici fortemente sintomatici della natura retributiva delle citate voci, con la conseguenza che ben difficilmente ne potrebbe essere escluso il computo ai fini della determinazione della retribuzione feriale e, soprattutto, potrebbe essere negata la (potenziale) idoneità a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, perché la loro esclusione fa sì che la retribuzione percepita durante il periodo feriale si discosti in maniera sensibile da quella ordinariamente ricevuta.
10.2. Alla luce delle considerazioni che precedono è, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione che, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29.3.2023).
In tale contesto, si richiama anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del
13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.), ove è stato precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute: pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C- Per_4
619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).
Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto, laddove, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della
Direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta durante i periodi di pag. 16/20 lavoro effettivo, il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , EU:C:2018:1018, punto 44 e Email_1
la giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12,
EU:C:2014:351, punto 21).
11. Infondato è anche il quarto motivo, posto che, in base alle sentenze della Corte di
Giustizia innanzi richiamate, le spettanze del lavoratore sono determinabili in base ai compensi percepiti dal lavoratore durante un periodo di tempo rappresentativo, qual è quello dell'anno precedente, criterio non a caso qui non contestato da parte appellante,
e, quindi, facilmente determinabile anche anteriormente al godimento delle ferie da parte del datore di lavoro.
12. Infine, è palesemente inammissibile – e non può perciò essere scrutinato – l'ultimo motivo di gravame, atteso che è la stessa parte appellante ad affermare di non avervi alcun interesse (cfr. pag. 20 dell'atto di gravame : “…pur non essendovi interesse all'impugnazione del capo della decisione in questione…”), come risulta del tutto evidente in considerazione del fatto, espressamente ammesso dalla società datrice (cfr. pag. 19), che il ricorrente ha limitato la domanda proposta – e così il giudice la condanna al pagamento delle differenze retributive conseguentemente pronunciata – al periodo dal 2015 in poi, comunque ed in ogni caso estraneo all'eccezione preliminare, perché interamente a valle del periodo che a dire della stessa sarebbe coperto Parte_2 da prescrizione (tanto che a pag. 19 dell'atto di gravame si legge: “la limitazione temporale della domanda al quinquennio antecedente la messa in mora non richiedeva
l' esame della questione della prescrizione”).
E' evidente dunque, oltre che del tutto pacifico, che l'odierna appellante – per sua stessa ammissione – difetta di interesse all'impugnazione, perché non potrebbe trarre alcuna utilità giuridica dall'accoglimento della sua tesi in punto di diritto circa la decorrenza teorica della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro nella conclamata inipotizzabilità in concreto dell'estinzione del diritto nei limiti in cui lo stesso è stato pag. 17/20 esercitato e riconosciuto in giudizio (cfr. solo da ultimo Cass., 1770/2025: “le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta" sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione”; conf. Cass., 12733/2024: “L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire”; Cass., 9969/2023: “Il principio contenuto nell' articolo
100 del Cpc, secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui
l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte”).
13. Solo per completezza, va detto che il primo giudice non ha fatto altro che rilevare che nel caso di specie il rapporto di lavoro era ancora in corso e richiamare in modo pertinente l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplinato dalla l. n. 92 del 2012 e, in seguito, dal d.lgs. n. 23 del 2015, il termine di prescrizione dei diritti non già estinti alla data di entrata in vigore delle citate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché – in sintesi –
l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente effettuato ex post (cfr. Cass. 26246/2022;
Cass. 2431/2024).
pag. 18/20 14. Alla stregua delle dirimenti considerazioni che precedono, l'appello deve essere interamente respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata, restando assorbita ogni ulteriore questione controversa.
15. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. n.147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
16. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n.
228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.
Cass., SS.UU., 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da in Parte_1
persona del l.r.p.t., con ricorso depositato in data 23.4.2024, avverso la sentenza resa in data 30.10.2023 dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti di così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la società appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto.
pag. 19/20 Così deciso in Bari, il 11.3.2025
Il Consigliere relatore/estensore
Dott.ssa Valeria Spagnoletti
pag. 20/20
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino