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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/04/2024, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. 5545/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5545/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TOSI EMILIA Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MEINI DARIO con il patrocinio dell'avv. MEINI DARIO Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. MEINI DARIO CP_3
con il patrocinio dell'avv. MEINI DARIO CP_4
, con il patrocinio dell'avv. MEINI DARIO CP_5
CONVENUTI
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 4 aprile 2018 il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
, sia i medici coinvolti – amministrativamente o concretamente – nelle Controparte_6 cure a lui dedicate in tale struttura, ovverosia il Primario (rectius, Responsabile della Struttura
Complessa di Neurologia degli civili di ), prof. il direttore CP_1 CP_1 Controparte_2 responsabile (del tempo) del Centro per l'epilessia degli adulti degli Spedali civili di Org_1
, dott.ssa e i neurologi curanti dott.ssa e dott.ssa CP_1 CP_4 CP_3 [...]
, affinché il Tribunale di Brescia volesse “accertare e dichiarare la responsabilità della CP_5 struttura sanitaria e dei medici operanti, ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ., per tutti i danni
1 subiti dal signor in ragione dell'errata diagnosi e, per l'effetto, condannare i Parte_1 convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro
42.399,10 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia e liquidata, se del caso anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al di del soddisfo effettivo”.
L'attore deduceva di essere stato colto, in data 2 dicembre 2011, presso la propria abitazione, da una violenta crisi convulsiva con morsus linguale e perdita di coscienza e, perciò, immediatamente condotto in autombulanza presso gli di . Qui - valutati dati CP_1 CP_1 anamnestici e considerati i risultati dei test neurologici specifici eseguiti ad hoc - il successivo 7 dicembre veniva ipotizzata la natura epilettica della crisi e, al fine di prevenire il rischio di ricorrenza dell'episodio convulsivo, veniva prescritta una terapia con il farmaco antiepilettico
RA, contenente il principio attivo Levetiracepam. Nei due anni successivi, il sig. si Pt_1 atteneva alla terapia prescritta assumendo il farmaco indicato e non pativa più alcuna crisi convulsiva. Nel medesimo periodo, però, egli accusava disagi di ordine metabolico, che risolveva correggendo il proprio regime alimentare sulla base dei consigli dei propri medici curanti. La percezione del rischio di essere affetto da epilessia, inoltre, avrebbe determinato altresì un disagio psicologico manifestatosi con l'insorgere di episodiche crisi di panico e timori di ricaduta. In questo periodo, inoltre, il sig. maturava la convinzione che la crisi patita nel dicembre Pt_1 del 2011, non avesse origine e carattere epilettici bensì fosse originata da una condizione ipoglicemica ignorata dagli Spedali civili che, se invece tempestivamente accertata, diagnosticata e risolta, avrebbe evitato la diagnosi “scorretta” e le cure e gli effetti conseguenti. Sulla scorta di tale convinzione e su indicazione di un neurologo di fiducia, il paziente, dal gennaio 2014, riduceva gradualmente la terapia farmacologica antiepilettica e, un anno e mezzo dopo, la interrompeva definitivamente.
Sotto il profilo clinico la tesi di parte attrice consisteva nell'escludere che la crisi convulsiva patita il 2 dicembre fosse di origine epilettica. A conforto di tale opinione sull'errore diagnostico e terapeutico dei sanitari convenuti e sui danni in tesi conseguenti, la difesa allegava, tra Pt_1 gli altri, un referto di visita neurologica del prof. e le perizie di parte del medico Persona_1 legale dott. e dello psichiatra forense dott. ed Persona_2 Persona_3 allegava una stima dei danni psicologici asseritamente patiti e di cui pretendeva il risarcimento
(danno biologico permanente del 7-8% e temporaneo al 100% per tre anni e mezzo).
Con comparsa di costituzione e risposta del 24 luglio 2018, la , Controparte_1 il prof. la dott.ssa la dott.ssa e la dott.ssa si costituivano CP_2 CP_4 CP_3 CP_5 ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree sulla base di una ricostruzione dei fatti diversa da quella offerta dall'attore ove si precisava, tra l'altro, che la crisi convulsiva del
2 dicembre 2011, non risultava la prima patita dal sig. e che vi fossero precisi ed Pt_1
2 oggettivi sintomi e riscontri a fondamento della formulata diagnosi di epilessia, a fronte dell'inconferenza della ipotesi alternativa di crisi metabolica ipoglicemica. Segnatamente, la difesa di parte convenuta: (i) eccepiva, innanzitutto, l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati nei confronti dei quattro medici coinvolti, in forza della natura aquiliana della responsabilità loro contestata, anche in attuazione dell'art. 7, comma III, della legge 24/2017; (ii) eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione attiva del prof. e della dott.ssa che nulla avevano, CP_2 CP_4 avuto a che fare con la gestione clinica diretta della vicenda del sig. ; (iii) contestava il Pt_1 contenuto, per sé non probatoriamente vincolante, del parere del dott. e delle perizie di Per_4 parte del dott. Consigliere e del dott. sul cui contenuto si fondavano le censure di Per_5 parte attrice;
(iv) contestava la sussistenza di condotte men che diligenti, addebitabili alle parti convenute, nella gestione clinica del signor e rilevava la oggettiva conformità delle Pt_1 condotte censurate alle indicazioni poste dalle linee guida di riferimento, vigenti nella comunità scientifica internazionale;
(v) rilevava l'esito positivo della terapia somministrata in pacifica assenza del manifestarsi di altre crisi convulsive in corso di assunzione del farmaco prescritto;
(vi) contestava il difetto di allegazione specifica e di prova di tutte le componenti della responsabilità invocata dalla parte attrice;
(vii) contestava an e quantum dei danni lamentati in quanto tutti genericamente dedotti e non provati;
(viii) reclamava, in subordine, comunque l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2236 c.c.; e della disciplina vigente in materia di lesioni micropermanenti - in relazione alle domande attoree - ove un danno biologico permanente fosse accertato e addebitato ad una o più delle parti convenute.
Autorizzato il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa è stata istruita con CTU medico legale affidata alla dott.ssa con il seguente quesito: “Esaminati atti Persona_6
e documenti di causa, - proceda il CTU a descrivere le cure e le terapie praticate presso gli di alla sig. durante i ricoveri e le visite dedotte in atto di CP_1 CP_1 Parte_1 citazione;
- stabilisca il CTU quali interventi e cure risultassero consoni rispetto alla situazione clinica del paziente;
- valuti il CTU se le cure e gli interventi necessari presentassero o meno problemi di particolare complessità; - valuti il CTU, sulla base di tutti i dati clinici e della documentazione sanitaria in atti, la correttezza della diagnosi e delle conseguenti cure assegnate dai medici convenuti;
- accerti in caso di diagnosi errata rispetto alle buone cure e alle linee guida secondo lo stato delle conoscenze al momento dei fatti, se dall'inesattezza della prestazione, siano derivate conseguenze pregiudizievoli per la salute della signor sia in Pt_1 termini di danno direttamente determinato sia in termini di conseguimento di condizioni di vita meno soddisfacenti;
- indichi il pregiudizio differenziale determinatosi rispetto al grado di invalidità che comunque sarebbe presumibilmente residuato pure in ipotesi di prestazione esatta, della riduzione della validità psico-fisica secondo valutazione a punti, - stabilisca la durata e il
3 grado di invalidità temporanea eventualmente addebitabile all'operato dei sanitari;
accerti la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate”.
Depositata la relazione il 7 marzo 2022 dal perito del Tribunale che la redigeva avvalendosi dell'ausiliario nel frattempo nominato nella persona del neurologo specialista dott.
[...]
direttore della di Treviso, la causa Persona_7 Organizzazione_2 veniva fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
L'eccezione di prescrizione della domanda di accertamento della responsabilità e della domanda risarcitoria formulata nei confronti dei medici coinvolti, prof. dott.ssa Controparte_2
dott.ssa e dott.ssa risulta infondata. CP_4 CP_3 CP_5
Nel caso di specie la responsabilità invocata verso i medici ha natura extracontrattuale soggetta, quindi, a prescrizione quinquennale. A tale conclusione si perviene, come illustrato da parte convenuta, considerando applicabile al caso in questione l'art. 7, comma 3 della legge 8 marzo
2017, n, 24: “l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”. Il legislatore, indicando come extracontrattuale la responsabilità dell'operatore sanitario (strutturato), ha in definitiva imposto uno degli inquadramenti già possibili sulla base della normativa esistente. La costante giurisprudenza della Corte costituzionale riconosce la legittimità delle norme interpretative (e dunque retroattive), ove disposte nei casi di incertezza normativa oggettiva e di grave contrasto giurisprudenziale, ovvero ancora nelle ipotesi di c.d. «incertezza normativa soggettiva», ossia generata dal consolidamento di un orientamento giurisprudenziale contrario alle intenzioni del legislatore. L'art. 7 trova origine e giustificazione proprio nell'intento del legislatore di chiarire la esatta interpretazione dell'art. 3 della legge Balduzzi, il cui richiamo all'art. 2043 c.c. non era bastato a sconfessare l'orientamento pretorio della responsabilità contrattuale da contatto sociale, generando un contrasto interpretativo tra i giudici di merito. La legge 24/2017 è entrata in vigore dal 1° aprile 2017 e la procedura di mediazione obbligatoria è stata incardinata il successivo 8 novembre 2017 perfezionando la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio il 5 aprile del
2018. Tuttavia posto che “in materia di responsabilità medica il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato, ex art. 2935 c.c., non quindi dal giorno in cui il comportamento del sanitario provoca il danno, né dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui il danneggiato, con la diligenza esigibile dall'uomo medio, possa avvedersi, sia dell'esistenza del pregiudizio, sia della derivazione causale di esso da un fatto colposo doloso di terzi” (Trib. Lecce sentenza n. 1299 del 3.5.2023) il termine di prescrizione nel caso concreto decorre dal 17.1.2024 quando il prof. dell' Persona_1 [...]
, Dipartimento di Neuroscienze, Centro diagnosi e cura Organizzazione_3
4 epilessie ha scritto nel referto della visita: “Poiché si tratta di una singola crisi è unanimemente riconosciuto che non sia possibile formulare una diagnosi di epilessia e giustificare una profilassi prolungata” (doc. 9 citazione). Il giorno di decorrenza del periodo prescrizionale non coincide quindi con il giorno in cui è stata posta la presuntivamente errata diagnosi di epilessia, durante il primo ricovero del 2.12.2011 ma il fatto, in relazione al quale decorre il termine ex art. 2947, comma 1, c.c., coincide con il momento in cui viene ad emersione il completamento della fattispecie costitutiva del diritto, da accertarsi, rispetto al soggetto danneggiato, secondo un criterio oggettivo di conoscibilità, in quanto riconducibile al termine iniziale di oggettiva conoscibilità della ipotizzata errata diagnosi, nel caso concreto.
Quindi posto che la prima comunicazione inviata dall'attore ai medici convenuti, interruttiva della prescrizione dei diritti azionati dal sig. nel corrente processo è stata trasmessa in Pt_1 data 3 marzo 2017 e ricevuta in data 7 marzo 2017 (doc. 13 di parte attrice), il termine di prescrizione non era decorso.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei convenuti prof. e Controparte_2 dott.ssa risulta fondata in quanto costoro non hanno direttamente partecipato o CP_4 sono stati direttamente coinvolti nella vicenda clinica del sig. . Pt_1
Invero il coinvolgimento processuale dei due menzionati professionisti interviene solo in ragione della loro posizione apicale nel quadro organizzativo della Controparte_6
(l'uno è il primario/responsabile della struttura complessa di neurologia della convenuta e CP_6 la seconda era, al tempo, inserita nel Centro regionale per la cura della epilessia degli adulti del medesimo nosocomio). Da tale collocazione e solo per essa, parte attrice deduce quella che, si palesa come un'inammissibile responsabilità oggettiva, in assenza di alcun riferito e specifico contatto clinico dei due medici in questione con il paziente e con la sua vicenda clinica. Quanto, poi, alla dott.ssa altresì senza alcun elemento – allegato o provato da parte attrice – che CP_4 ella avesse un potere di interferenza, vigilanza o conoscenza sulle attività di reparto.
Sul punto la giurisprudenza di merito ha affermato che: “Il primario ospedaliero ha la responsabilità dei malati della divisione (per i quali ha l'obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici, che gli aiuti e gli assistenti devono seguire) e deve, conseguentemente, avere puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i degenti, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza. Ciò nondimeno, costui non può essere chiamato a rispondere di ogni evento dannoso che si verifichi in sua assenza nel reparto affidato alla sua responsabilità non essendo esigibile un controllo continuo ed analitico di tutte le attività terapeutiche che vi si compiono. La sua responsabilità deve quindi fondarsi su indici fattuali o altri elementi circostanziati puntualmente allegati o almeno dedotti dal danneggiato.”
(Tribunale, Varese, Sentenza 16/02/2010 n. 16). Nella parte motiva di tale Sentenza si legge: “la sua [ndr.: del Primario] responsabilità presuppone un coefficiente psicologico di partecipazione,
5 già sul piano omissivo e, in genere, si ricollega all'omessa predisposizione delle condizioni perché i medici possano operare secondo correttezza ovvero all'omesso intervento salvifico ove un errore sia stato commesso. … In altri termini, non si può intravedere nella condotta del primario, in assenza di specifiche ulteriori allegazioni, una responsabilità “da posizione”: ed, invero, lo sforzo prossimo all'impossibilità, di cui all'art. 1218 c.c., è mitigato dalla teoria della inesigibilità che manleva il debitore da responsabilità ove una condotta differente da quella tenuta non fosse esigibile”. Ciò è vero, a fortiori, per la dott.ssa che, oltre a non aver CP_4 conosciuto direttamente la vicenda clinica del sig. , neppure ha alcuna responsabilità di Pt_1 struttura complessa.
Conclusivamente la responsabilità del direttore di struttura per deficit organizzativo è una responsabilità che opera nei limiti in cui era effettivamente esigibile il rispetto della regola cautelare nel singolo caso (fatto storico e particolarità del caso concreto), discende soprattutto da circostanze specifiche, dedotte e provate dall'attore, quali ad esempio la carente assegnazione di compiti e mansioni al personale, la mancata definizione dei criteri diagnostici e terapeutici generali e specifici, la carente vigilanza e verifica sull'attività autonoma e delegata dei medici addetti alla struttura soprattutto per ciò che attiene alla collaborazione interna tra loro (scambio di informazioni ecc.), il mancato esercizio del potere di avocazione della gestione del trattamento sanitario quando la situazione di complessità o di pericolo per il paziente lo richiede ovvero la carente compilazione della cartella clinica.
Nessuna delle predette circostanze è stata dedotta dall'attore in relazione alla posizione del prof.
o della dott.ssa per cui va esclusa legittimazione passiva dei predetti medici CP_2 CP_4 convenuti.
Nel merito la tesi prospettata da parte attrice, sulla eziologia della crisi convulsiva patita dal sig.
il 2 dicembre 2011, risulta puntualmente, in modo argomentato ed esaustivo smentita Pt_1 dalla CTU esperita in giudizio.
La perizia della dott.ssa e del neurologo specialista dott. è fondata su una Per_6 Per_7 motivazione articolata ed adeguata, sostenuta dalle indicazioni delle linee guida vigenti in materia, confortata dai dati anamnestici e dagli esiti degli esami strumentali dell'attore, esaustiva per aver affrontato ogni profilo della vicenda (implicazioni metaboliche, analisi della crisi patita, dei sintomi pregressi e della condizione successiva, anamnesi diretta e risalente, valutazione della documentazione clinica e degli esiti delle indagini strumentali disponibili, valutazione dello specifico rischio di ricorrenza, adozione delle misure terapeutiche più caute e prudenti attesa la giovane età del paziente, esiti delle terapie ecc.) e priva di alcuna incongruenza logica o scientifica. Infine essa è stata redatta e valutata nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti, dando conto e valutando anche le osservazioni formulate dal CT di parte attrice
(da pagina 17 a pagina 18).
6 Segnatamente, la perizia della dott.ssa innanzitutto precisa, in fatto, la vicenda oggetto Per_6 di esame, rilevando dalla documentazione clinica in atti e dagli accertamenti medico legali, che:
- l'episodio convulsivo patito il 2 dicembre 2011 dall'attore era “caratterizzato da perdita di coscienza e crisi tonico clonica con morsus” (pagina 12);
- i sanitari convenuti effettuavano “gli opportuni accertamenti, incluso: - imaging di risonanza
(che evidenziava la presenza di cisti aracnoidea temporo – polare sinistra di dimensioni massime di 4 cm con rimodellamento del lobo temporale); - ed elettroencefalogramma (che evidenziava anomalie elettriche lente irritative fronto temporali a destra e diffuse alla totalità dell'emisfero ed alle regioni omologhe controlaterali)” (pagina 12);
- la terapia farmacologica con veniva disposta proprio in considerazione “dei dati clinico- Org_4 anamnestici, della lesione alla RM ecnefalo, delle anomalie EEG” (pagina 12);
- il paziente “proseguiva la terapia a domicilio per circa tre anni e mezzo, sospendendola definitivamente nell'estate 2015” (pagina 12);
- “il paziente nega di aver subito ulteriori attacchi” (pagina 12);
- il dott. (medico della a cui si era rivolto l'attore) Per_8 Organizzazione_5
“confermava l'ipotesi diagnostica e la terapia con ” (pagina 13); Org_4
- nel corso di un ricovero del settembre 2013, organizzato per verificare il dubbio di aver patito una crisi ipoglicemica, venivano eseguiti test metabolici “i quali, tuttavia, davano esito negativo”
(pagina 13);
- quanto ai malesseri metabolici per i quali il sig. dubitava dell'origine epilettica della Pt_1 crisi del 2 dicembre 2011, “alcuni consigli nutrizionali gli consentivano di non sperimentare più
i sopra descritti episodi di malessere” (pagina 13);
- il neurologo che ha censurato la diagnosi e la terapia disposte dai sanitari convenuti, il prof.
dell'ospedale di nel gennaio 2014 non interrompeva immediatamente e Per_1 Org_3 definitivamente la terapia che aveva valutato inopportuna, bensì “prescriveva l'effettuazione di una nuova risonanza magnetica ad alto campo e di un nuovo elettroencefalogramma, sicchè già
a gennaio 2014 cominciava a scalare il keppra, per arrivare a dosaggi subterapeutici a gennaio
2015 e, poi, sospendere la somministrazione nell'estate 2015, dopo un ulteriore elettroencefalogramma” (pagina 13).
Tanto precisato in ordine alla vicenda clinica del signor , la CTU proseguiva valutando il Pt_1 merito medico legale di tali premesse in fatto e stabiliva con riferimento alla correttezza della diagnosi del carattere epilettico della crisi patita dall'attore il 2.12.2011 (CTU, pagina 13): “Il signor ha presentato una crisi convulsiva isolata, non caratterizzata da alcun elemento Pt_1 che potesse far pensare ad una crisi sintomatica per un disordine metabolico (ovvero secondaria ad una precisa causa esterna di tipo metabolico) con le caratteristiche tipiche della crisi epilettica di tipo generalizzato (scosse tonicocloniche, morsus, stato post-critico e completa amnesia per l'episodio), come emerge dalla lettera di dimissione del ricovero del 2011”.
7 Con riferimento alla correttezza della terapia somministrata in relazione alla sua conformità con quanto disposto dalle linee guida di riferimento del tempo a fronte della presenza di un alto rischio di ricorrenza (recidiva) delle crisi (CTU, pagine 13, ultimo capoverso e 14, primo capoverso) concludeva che: “In questi casi le linee guida di riferimento al tempo (Linee guida
LICE 2006) prevedevano (ed ancor oggi lo prevedono quelle aggiornate) la possibilità di iniziare fin dalla prima crisi la terapia in circostanze di elevato rischio di ricorrenza. Il rischio elevato di ricorrenza è stato determinato da studi epidemiologici prospettici come legato a fattori quali anomalie EEG o alterazioni strutturali a livello cerebrale (Linee guida: La decisione di trattare con farmaci antiepilettici una prima crisi è largamente determinata dal rischio di ricorrenza della crisi. Anche se tale rischio varia da caso a caso, i tassi più elevati di ricorrenza si osservano in presenza di un EEG patologico e di un danno encefalico documentato (Berg and
Shinnar, 1991) (Classe 1). In generale, il rischio è più elevato nei primi 12 mesi e tende ad azzerarsi dopo 2 anni (Beghi, 2003). Studi di classe 1 e 2 hanno dimostrato in maniera consistente che la terapia di una prima crisi epilettica non provocata tende a ridurre il rischio di ricorrenza nei primi anni dopo la crisi ma non modifica la probabilità di remissione a lungo termine dell'epilessia sia nei bambini che negli adulti (Musicco et al, 1997; Hirtz et al, 2003;
Marson et al, 2005). Raccomandazioni. Il trattamento indiscriminato della prima crisi epilettica non provocata è sconsigliato. Il trattamento può essere considerato in casi particolari, particolarmente nei soggetti nei quali i dati clinici e strumentali indichino un elevato rischio di ricorrenza (presenza di una lesione del sistema nervoso centrale e/o di anomalie epilettiformi nell'EEG) e in coloro nei quali il bilancio tra i rischi ed i benefici del trattamento sia a favore di questi ultimi per condizioni sociali, emotive e personali”. In particolare, quanto alla presenza, nel concreto caso del sig. del rischio di ricorrenza (recidiva) alla luce dei dati Pt_1 anamnestici e strumentali che lo riguardavano (CTU pag. 14) è stato spiegato: “Si fa presente come sia sufficiente una delle due caratteristiche per aumentare il rischio di ricorrenza mentre nel erano presenti entrambi i fattori (presenza di lesione del sistema nervoso centrale e Pt_1 presenza di anomalie epilettiformi nell'EEG). La presenza di crisi epilettiche nei pazienti con cisti aracnoidee è controversa in letteratura ma non escludibile in assoluto nel singolo caso.
Inoltre valutando l'anamnesi del signor , vi era anche il fondato dubbio che la crisi non Pt_1 fosse la prima manifestazione assoluta di epilessia, essendo stati descritti fenomeni di “dejia vu”
e “deja vecu”. Si tratta di sensazioni di “già visto” e “già vissuto” che possono costituire fenomeni fisiologici, se molto sporadici, ma anche tipici dell'epilessia ad insorgenza dal lobo temporale all'interno di un adeguato contesto clinico come una crisi generalizzata). In tal caso, la terapia antiepilettica diventa mandatoria”.
Per cui la CTU riconosceva come corretto lo scopo cautelativo della terapia prescritta al sig.
, in presenza di alto rischio di ricorrenza (CTU, pag. 14) “Lo scopo della terapia è, Pt_1
8 appunto, quello di ridurre il rischio di una nuova crisi, che potrebbe capitare in ogni momento
(alla guida, sul lavoro, in situazioni che potrebbero mettere in pericolo il paziente)”.
Nella relazione della CTU è anche puntualmente stata affrontata la questione dell'infondatezza della tesi, alternativa a quella dell'origine epilettica della crisi del 2.12.2011, di una causa metabolica (Ipoglicemia scatenante), non valutata dai sanitari convenuti e alla presenza di disagi e malesseri nel periodo di assunzione del farmaco prescritto (CTU, pag. 14 e 15).
La CTU ha dato conto di come, al termine della discussione del caso tra CTU e CCTTPP, sentiti i consulenti di entrambe le parti, “Si conclude comunque che la diagnosi di ipoglicemia è dubitativa anche al termine degli accertamenti metabolici” (CTU, pag. 12). 11. In secondo luogo, nel corso dell'articolato argomentare della CTU, si dà conto di come gli elementi accertati, caratterizzanti la crisi del 2 dicembre 2011, non fossero in alcun modo suggestivi di un problema metabolico e presentassero invece “le caratteristiche tipiche della crisi epilettica di tipo generalizzato (scosse tonicocloniche, morsus, stato post-critico e completa amnesia per
l'episodio)” (punto 34 della Conclusionale e pag. 13 della CTU.). 12. Le scosse, lo stato post critico, il morsus e l'amnesia sono fatti certificati dalla documentazione clinica prodotta dalle parti ed esaminata dal CTU (tra gli altri, doc. 1 Verbale di PS del 2.12.2011 e doc. 2 estratto
Cartella clinica che costituiscono pacificamente atti dotati dell'efficacia probatoria dell'atto pubblico, a norma degli artt. 2699 e 2700 c.c.). Ciò detto, peraltro, si tratta di fatti tutti riferiti e dalla madre del l'attore, all'atto della accettazione in P.S. e, quanto alla perdita di coscienza, al morsus e all'amnesia, anche espressamente confermati dal medesimo sig. nel corso Pt_1 dell'esame cui è stato sottoposto dal CTU in data 18 ottobre 2021 (CTU pag. 9, paragrafo
“Anamnesi patologica prossima”). S'intende che la dichiarata amnesia non consente al di Pt_1 ricordare l'altro sintomo indicato in CTU (le crisi tonicocloniche) né, però, di smentire sul punto quanto dichiarato dalla madre ed attestato dal medico/pubblico ufficiale che ha redatto i medesimi documenti. In terzo luogo, si precisa altresì come i problemi metabolici dichiarati dal
(che non hanno comunque consentito di ritenere certa la diagnosi di ipoglicemia) “sono Pt_1 scomparsi con la modifica dell'alimentazione, evitando pasti pesanti” (CTU, pagina 15, primo capoverso).
Si rileva, infine, che il ctp attoreo in alcun modo contesta la presenza degli elementi che la dott.ssa allega a sostegno della correttezza della valutazione di alto rischio di Per_6 ricorrenza futura di nuove crisi (e, quindi, di correttezza della diagnosi di origine epilettica della crisi esaminata). Il dott. infatti, si limita a ribadire quanto già affermato nel corso dei Per_9 lavori peritali (e, come visto, negato dal CTU) in ordine alla opportunità di approfondire l'origine metabolico ipoglicemica della crisi comiziale patita dal sig. non formulando alcuna Pt_1 obiezione alle valutazioni svolte dal CTU sotto il profilo strettamente neurologico.
Alla pagina 19 della CTU, la dott.ssa risponde alle residue perplessità del Consulente Per_6 di parte attrice (riportate integralmente a pag. 18 della relazione di CTU), dott. sulla Per_9
9 possibile origine metabolica della crisi comiziale indagata nel corrente processo, osservando che
“l'osservazione fatta dal CTP dà per scontato che, siccome il paziente aveva presentato sintomi di ipoglicemia, peraltro atipici, stante che comparivano dopo il pasto, che era presente dopo pranzo se non ricordo male, allora anche la crisi tonico clonica generalizzata presentata in data
2 dicembre 2011 sarebbe stata dovuta all'ipoglicemia. L'assunto è speculativo ed improbabile perché: 1) la crisi convulsiva da ipoglicemia è evento raro;
2) pur non trattando l'ipoglicemia altre crisi non si sono verificate;
3) è stata instaurata invece terapia specifica con risultato. Per quanto riguarda il trattamento della crisi del 2 dicembre 2011 sussistevano i tre elementi, quando ne sarebbe stato sufficiente anche uno solo, che secondo linee guida consentono di iniziare una terapia. La scelta di cominciare la terapia è stata condivisa con il paziente, come le linee guida citate indicano: il paziente l'ha assunta per diversi anni senza problemi e senza lamentare effetti collaterali. Si ricorda infine la lunga durata del periodo di riduzione di dosaggio, con richiesta di accertamenti elettroencefalografici, per giungere alla interruzione della terapia da parte del neurologico curante, indice, quindi, che questi non aveva la piena tranquillità della sospensione rapida del trattamento in quanto non necessario o non indicato”.
La perizia di CTU ha quindi diffusamente ed espressamente analizzato l'eziologia alternativa rappresentata da parte attrice, ritenendola infine non ragionevolmente riferibile al caso concreto sottoposto alla sua valutazione.
La CTU ha anche valutato la durata del trattamento e la decisione di sospendere - con cautela e lenta progressività - l'assunzione del RA (CTU, pag. 15) osservando: “come dopo 2-3 anni senza crisi è possibile, sempre condividendo la decisione con il paziente e pesando rischi e benefici, la sospensione della terapia, ma a quel punto il paziente si è rivolto ad un altro centro
(Prof )”. Le stesse linea guida già più sopra ricordate prevedono che un trattamento Per_1 antiepilettico potrebbe essere sospeso dopo un periodo minimo di due anni di libertà da crisi;
un periodo più breve di libertà da crisi dovrebbe essere sconsigliato a causa di un più alto rischio di recidiva [Forza della raccomandazione: B].
A fronte della perentoria affermazione del Prof circa l'erroneità della prescrizione del Per_1 farmaco antiepilettico, in realtà la sospensione della terapia da parte dello stesso professionista è stata prescritta gradualmente ma non in tempi rapidi, come sarebbe stato il caso di fronte ad una terapia sbagliata e incongrua (dalla Monografia del prodotto se si deve interrompere il trattamento con si raccomanda una sospensione graduale (ad es. negli adulti e negli CP_7 adolescenti di peso superiore a 50 kg: diminuzione di 500 mg due volte al giorno ad intervalli di tempo compresi tra due e quattro settimane). Invece nel caso in oggetto la sospensione è avvenuta nel corso di un anno e mezzo, sotto monitoraggio EEG. Ciò fa pensare al timore di nuove crisi da parte del sanitario che, addirittura, ha richiesto un EEG dopo un anno di decalage, prima di sospendere definitivamente anche il dosaggio di 250 mg/die, assolutamente subterapeutico e quindi da ritenersi del tutto inefficace nella prevenzione di eventuali crisi.
10 In sostanza, operata la prima riduzione di 500 mg (da 750 x2die a 250 x 2/die), il 17 gennaio
2014, il dott. – ove davvero avesse ritenuto scorretta e dannosa la diagnosi di epilessia e il Per_4 conseguente trattamento con – avrebbe tranquillamente potuto interrompere l'assunzione Org_4 del farmaco due/quattro settimane dopo la prima riduzione e, quindi, nella prima settimana/seconda di febbraio 2014 (passando da 250 mg x 2/die a zero, come indicato in posologia ufficiale del . Invece, come detto, il dott. precisa che “prima tuttavia di Org_4 Per_4 procedere alla sospensione appare prudente rivalutare l'EEC dal momento che il riscontro EEG risale ad un anno orsono, allorché era ben maggiore la posologia del farmaco. Sino al prossimo controllo EEG conserva la piccola dose di ” (atto di citazione, pag. 3). Il “prossimo Org_4 controllo EEG” non viene però disposto dal dott. a febbraio o marzo 2014 ma nell'estate Per_4
2015. Delle due l'una: o il dott. era realmente convinto della dannosità della terapia Per_4 antiepilettica – e proseguendola per un anno e mezzo si è reso responsabile di averla confermata, peraltro interrompendo in tal modo l'eventuale nesso di causa tra danno patito dal sig. e Pt_1 la prescrizione farmacologica ospedaliera che fosse stata ritenuta non corretta – oppure egli ha ritenuto, come i medici convenuti, che la terapia più opportuna e cauta, nell'interesse del paziente, fosse quella a suo tempo prescritta, prolungata per il periodo minimo già indicato dai neurologi della convenuta e stabilito dalla comunità scientifica (2-4 anni a seconda della evoluzione del caso concreto) interrompibile previa valutazione, anche strumentale, della riottenuta condizione neurologica non più patologica.
La CTU ha ritenuto in definitiva che la prescrizione della terapia antiepilettica non sia stata errata né che il suo prolungamento da parte dei sanitari del Regionale per l'epilessia abbia Org_6 contravvenuto le regole del ben agire medico nell'ambito specialistico di riferimento.
Esposte le predette valutazioni la CTU concludeva (CTU, pag. 16, paragrafo “Conclusioni”) che:
“al ricovero del signor agli Spedali di in data 2.12.2011 per crisi tonico Pt_1 CP_6 CP_1 clonica, furono effettuati tutti gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni per casi consimili, secondo le indicazioni di e le linee guida di riferimento per il periodo. Le cure e gli Parte_2 interventi necessari non presentavano problemi di particolare complessità. La diagnosi di epilessia era una diagnosi possibile, e non errata, per come si è presentata la storia del paziente
e per l'esito degli accertamenti eseguiti;
più in particolare, la terapia antiepilettica era appropriata, in quanto somministrata per principio di doverosa prudenza, in relazione al rischio non trascurabile di recidiva e non può essere considerata censurabile. Non ci sono regole assolute per la prosecuzione della terapia antiepilettica;
2 anni costituiscono il limite minimo prima di interromperla. La terapia antiepilettica è stata sospesa con lentissimo decorso nel giro di un anno e mezzo previa verifica elettroencefalografica (quindi, evidentemente, con il massimo della cautela) anche da parte dello specialista che ha posto in dubbio la diagnosi di epilessia”.
La CTU anche alla luce delle osservazioni del consulente di parte attrice (riportate integralmente alla pagina 17 della CTU - che rinnovava la convinzione di un'origine metabolica della crisi del
11 2.12.2011 come asseritamente dovuta a ipoglicemia), confermava integralmente le proprie conclusioni, osservando (CTU pag. 18), tra l'altro, che l'assunto ribadito dal perito della difesa nelle proprie osservazioni fosse “speculativo ed improbabile perché: 1) la crisi Pt_1 convulsiva da ipoglicemia è evento raro;
2) pur non trattando l'ipoglicemia altre crisi non si sono verificate;
3) è stata instaurata invece terapia specifica con risultato”.
Le conclusioni cui è pervenuto il Consulente del Tribunale con argomentazioni esaustive e coerenti sotto il profilo logico scientifico portano ad escludere nel merito la sussistenza dei presupposti fondativi della domanda proposta dall'attore.
A quanto detto si aggiunga la carenza sotto il profilo assertivo e di prova dei danni lamentati dall'attore, osservando che al più sarebbero da limitarsi ad un danno temporaneo;
invero nel corso della sessione di accertamento peritale del 18 ottobre 2021, alla presenza del CTU e dei consulenti delle parti convenute, pur ribadendo le censure all'operato dei sanitari bresciani che il
CTU ha respinto, lo stesso consulente tecnico di parte attrice ha considerato “Le conseguenze di questa errata diagnosi non sono di carattere permanente ma temporaneo, con difficoltà quantificabile dal punto di vista biologico” (CTU, pagina 11).
Considerata la peculiarità del caso e la non conoscibilità a priori delle argomentazioni e valutazioni sotto il profilo medico legale della vicenda si ritengono sussistenti i presupposti per dichiarare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge le domande di parte attrice.
Dichiara la compensazione delle spese di lite.
Conferma il decreto di liquidazione delle spese di CTU del 5.5.2022.
Brescia, 11 aprile 2024
Il Giudice
Elena Fondrieschi
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5545/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TOSI EMILIA Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MEINI DARIO con il patrocinio dell'avv. MEINI DARIO Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. MEINI DARIO CP_3
con il patrocinio dell'avv. MEINI DARIO CP_4
, con il patrocinio dell'avv. MEINI DARIO CP_5
CONVENUTI
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 4 aprile 2018 il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
, sia i medici coinvolti – amministrativamente o concretamente – nelle Controparte_6 cure a lui dedicate in tale struttura, ovverosia il Primario (rectius, Responsabile della Struttura
Complessa di Neurologia degli civili di ), prof. il direttore CP_1 CP_1 Controparte_2 responsabile (del tempo) del Centro per l'epilessia degli adulti degli Spedali civili di Org_1
, dott.ssa e i neurologi curanti dott.ssa e dott.ssa CP_1 CP_4 CP_3 [...]
, affinché il Tribunale di Brescia volesse “accertare e dichiarare la responsabilità della CP_5 struttura sanitaria e dei medici operanti, ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ., per tutti i danni
1 subiti dal signor in ragione dell'errata diagnosi e, per l'effetto, condannare i Parte_1 convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro
42.399,10 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia e liquidata, se del caso anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento al di del soddisfo effettivo”.
L'attore deduceva di essere stato colto, in data 2 dicembre 2011, presso la propria abitazione, da una violenta crisi convulsiva con morsus linguale e perdita di coscienza e, perciò, immediatamente condotto in autombulanza presso gli di . Qui - valutati dati CP_1 CP_1 anamnestici e considerati i risultati dei test neurologici specifici eseguiti ad hoc - il successivo 7 dicembre veniva ipotizzata la natura epilettica della crisi e, al fine di prevenire il rischio di ricorrenza dell'episodio convulsivo, veniva prescritta una terapia con il farmaco antiepilettico
RA, contenente il principio attivo Levetiracepam. Nei due anni successivi, il sig. si Pt_1 atteneva alla terapia prescritta assumendo il farmaco indicato e non pativa più alcuna crisi convulsiva. Nel medesimo periodo, però, egli accusava disagi di ordine metabolico, che risolveva correggendo il proprio regime alimentare sulla base dei consigli dei propri medici curanti. La percezione del rischio di essere affetto da epilessia, inoltre, avrebbe determinato altresì un disagio psicologico manifestatosi con l'insorgere di episodiche crisi di panico e timori di ricaduta. In questo periodo, inoltre, il sig. maturava la convinzione che la crisi patita nel dicembre Pt_1 del 2011, non avesse origine e carattere epilettici bensì fosse originata da una condizione ipoglicemica ignorata dagli Spedali civili che, se invece tempestivamente accertata, diagnosticata e risolta, avrebbe evitato la diagnosi “scorretta” e le cure e gli effetti conseguenti. Sulla scorta di tale convinzione e su indicazione di un neurologo di fiducia, il paziente, dal gennaio 2014, riduceva gradualmente la terapia farmacologica antiepilettica e, un anno e mezzo dopo, la interrompeva definitivamente.
Sotto il profilo clinico la tesi di parte attrice consisteva nell'escludere che la crisi convulsiva patita il 2 dicembre fosse di origine epilettica. A conforto di tale opinione sull'errore diagnostico e terapeutico dei sanitari convenuti e sui danni in tesi conseguenti, la difesa allegava, tra Pt_1 gli altri, un referto di visita neurologica del prof. e le perizie di parte del medico Persona_1 legale dott. e dello psichiatra forense dott. ed Persona_2 Persona_3 allegava una stima dei danni psicologici asseritamente patiti e di cui pretendeva il risarcimento
(danno biologico permanente del 7-8% e temporaneo al 100% per tre anni e mezzo).
Con comparsa di costituzione e risposta del 24 luglio 2018, la , Controparte_1 il prof. la dott.ssa la dott.ssa e la dott.ssa si costituivano CP_2 CP_4 CP_3 CP_5 ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree sulla base di una ricostruzione dei fatti diversa da quella offerta dall'attore ove si precisava, tra l'altro, che la crisi convulsiva del
2 dicembre 2011, non risultava la prima patita dal sig. e che vi fossero precisi ed Pt_1
2 oggettivi sintomi e riscontri a fondamento della formulata diagnosi di epilessia, a fronte dell'inconferenza della ipotesi alternativa di crisi metabolica ipoglicemica. Segnatamente, la difesa di parte convenuta: (i) eccepiva, innanzitutto, l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati nei confronti dei quattro medici coinvolti, in forza della natura aquiliana della responsabilità loro contestata, anche in attuazione dell'art. 7, comma III, della legge 24/2017; (ii) eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione attiva del prof. e della dott.ssa che nulla avevano, CP_2 CP_4 avuto a che fare con la gestione clinica diretta della vicenda del sig. ; (iii) contestava il Pt_1 contenuto, per sé non probatoriamente vincolante, del parere del dott. e delle perizie di Per_4 parte del dott. Consigliere e del dott. sul cui contenuto si fondavano le censure di Per_5 parte attrice;
(iv) contestava la sussistenza di condotte men che diligenti, addebitabili alle parti convenute, nella gestione clinica del signor e rilevava la oggettiva conformità delle Pt_1 condotte censurate alle indicazioni poste dalle linee guida di riferimento, vigenti nella comunità scientifica internazionale;
(v) rilevava l'esito positivo della terapia somministrata in pacifica assenza del manifestarsi di altre crisi convulsive in corso di assunzione del farmaco prescritto;
(vi) contestava il difetto di allegazione specifica e di prova di tutte le componenti della responsabilità invocata dalla parte attrice;
(vii) contestava an e quantum dei danni lamentati in quanto tutti genericamente dedotti e non provati;
(viii) reclamava, in subordine, comunque l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2236 c.c.; e della disciplina vigente in materia di lesioni micropermanenti - in relazione alle domande attoree - ove un danno biologico permanente fosse accertato e addebitato ad una o più delle parti convenute.
Autorizzato il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa è stata istruita con CTU medico legale affidata alla dott.ssa con il seguente quesito: “Esaminati atti Persona_6
e documenti di causa, - proceda il CTU a descrivere le cure e le terapie praticate presso gli di alla sig. durante i ricoveri e le visite dedotte in atto di CP_1 CP_1 Parte_1 citazione;
- stabilisca il CTU quali interventi e cure risultassero consoni rispetto alla situazione clinica del paziente;
- valuti il CTU se le cure e gli interventi necessari presentassero o meno problemi di particolare complessità; - valuti il CTU, sulla base di tutti i dati clinici e della documentazione sanitaria in atti, la correttezza della diagnosi e delle conseguenti cure assegnate dai medici convenuti;
- accerti in caso di diagnosi errata rispetto alle buone cure e alle linee guida secondo lo stato delle conoscenze al momento dei fatti, se dall'inesattezza della prestazione, siano derivate conseguenze pregiudizievoli per la salute della signor sia in Pt_1 termini di danno direttamente determinato sia in termini di conseguimento di condizioni di vita meno soddisfacenti;
- indichi il pregiudizio differenziale determinatosi rispetto al grado di invalidità che comunque sarebbe presumibilmente residuato pure in ipotesi di prestazione esatta, della riduzione della validità psico-fisica secondo valutazione a punti, - stabilisca la durata e il
3 grado di invalidità temporanea eventualmente addebitabile all'operato dei sanitari;
accerti la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate”.
Depositata la relazione il 7 marzo 2022 dal perito del Tribunale che la redigeva avvalendosi dell'ausiliario nel frattempo nominato nella persona del neurologo specialista dott.
[...]
direttore della di Treviso, la causa Persona_7 Organizzazione_2 veniva fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
L'eccezione di prescrizione della domanda di accertamento della responsabilità e della domanda risarcitoria formulata nei confronti dei medici coinvolti, prof. dott.ssa Controparte_2
dott.ssa e dott.ssa risulta infondata. CP_4 CP_3 CP_5
Nel caso di specie la responsabilità invocata verso i medici ha natura extracontrattuale soggetta, quindi, a prescrizione quinquennale. A tale conclusione si perviene, come illustrato da parte convenuta, considerando applicabile al caso in questione l'art. 7, comma 3 della legge 8 marzo
2017, n, 24: “l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”. Il legislatore, indicando come extracontrattuale la responsabilità dell'operatore sanitario (strutturato), ha in definitiva imposto uno degli inquadramenti già possibili sulla base della normativa esistente. La costante giurisprudenza della Corte costituzionale riconosce la legittimità delle norme interpretative (e dunque retroattive), ove disposte nei casi di incertezza normativa oggettiva e di grave contrasto giurisprudenziale, ovvero ancora nelle ipotesi di c.d. «incertezza normativa soggettiva», ossia generata dal consolidamento di un orientamento giurisprudenziale contrario alle intenzioni del legislatore. L'art. 7 trova origine e giustificazione proprio nell'intento del legislatore di chiarire la esatta interpretazione dell'art. 3 della legge Balduzzi, il cui richiamo all'art. 2043 c.c. non era bastato a sconfessare l'orientamento pretorio della responsabilità contrattuale da contatto sociale, generando un contrasto interpretativo tra i giudici di merito. La legge 24/2017 è entrata in vigore dal 1° aprile 2017 e la procedura di mediazione obbligatoria è stata incardinata il successivo 8 novembre 2017 perfezionando la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio il 5 aprile del
2018. Tuttavia posto che “in materia di responsabilità medica il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato, ex art. 2935 c.c., non quindi dal giorno in cui il comportamento del sanitario provoca il danno, né dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui il danneggiato, con la diligenza esigibile dall'uomo medio, possa avvedersi, sia dell'esistenza del pregiudizio, sia della derivazione causale di esso da un fatto colposo doloso di terzi” (Trib. Lecce sentenza n. 1299 del 3.5.2023) il termine di prescrizione nel caso concreto decorre dal 17.1.2024 quando il prof. dell' Persona_1 [...]
, Dipartimento di Neuroscienze, Centro diagnosi e cura Organizzazione_3
4 epilessie ha scritto nel referto della visita: “Poiché si tratta di una singola crisi è unanimemente riconosciuto che non sia possibile formulare una diagnosi di epilessia e giustificare una profilassi prolungata” (doc. 9 citazione). Il giorno di decorrenza del periodo prescrizionale non coincide quindi con il giorno in cui è stata posta la presuntivamente errata diagnosi di epilessia, durante il primo ricovero del 2.12.2011 ma il fatto, in relazione al quale decorre il termine ex art. 2947, comma 1, c.c., coincide con il momento in cui viene ad emersione il completamento della fattispecie costitutiva del diritto, da accertarsi, rispetto al soggetto danneggiato, secondo un criterio oggettivo di conoscibilità, in quanto riconducibile al termine iniziale di oggettiva conoscibilità della ipotizzata errata diagnosi, nel caso concreto.
Quindi posto che la prima comunicazione inviata dall'attore ai medici convenuti, interruttiva della prescrizione dei diritti azionati dal sig. nel corrente processo è stata trasmessa in Pt_1 data 3 marzo 2017 e ricevuta in data 7 marzo 2017 (doc. 13 di parte attrice), il termine di prescrizione non era decorso.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei convenuti prof. e Controparte_2 dott.ssa risulta fondata in quanto costoro non hanno direttamente partecipato o CP_4 sono stati direttamente coinvolti nella vicenda clinica del sig. . Pt_1
Invero il coinvolgimento processuale dei due menzionati professionisti interviene solo in ragione della loro posizione apicale nel quadro organizzativo della Controparte_6
(l'uno è il primario/responsabile della struttura complessa di neurologia della convenuta e CP_6 la seconda era, al tempo, inserita nel Centro regionale per la cura della epilessia degli adulti del medesimo nosocomio). Da tale collocazione e solo per essa, parte attrice deduce quella che, si palesa come un'inammissibile responsabilità oggettiva, in assenza di alcun riferito e specifico contatto clinico dei due medici in questione con il paziente e con la sua vicenda clinica. Quanto, poi, alla dott.ssa altresì senza alcun elemento – allegato o provato da parte attrice – che CP_4 ella avesse un potere di interferenza, vigilanza o conoscenza sulle attività di reparto.
Sul punto la giurisprudenza di merito ha affermato che: “Il primario ospedaliero ha la responsabilità dei malati della divisione (per i quali ha l'obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici, che gli aiuti e gli assistenti devono seguire) e deve, conseguentemente, avere puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i degenti, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza. Ciò nondimeno, costui non può essere chiamato a rispondere di ogni evento dannoso che si verifichi in sua assenza nel reparto affidato alla sua responsabilità non essendo esigibile un controllo continuo ed analitico di tutte le attività terapeutiche che vi si compiono. La sua responsabilità deve quindi fondarsi su indici fattuali o altri elementi circostanziati puntualmente allegati o almeno dedotti dal danneggiato.”
(Tribunale, Varese, Sentenza 16/02/2010 n. 16). Nella parte motiva di tale Sentenza si legge: “la sua [ndr.: del Primario] responsabilità presuppone un coefficiente psicologico di partecipazione,
5 già sul piano omissivo e, in genere, si ricollega all'omessa predisposizione delle condizioni perché i medici possano operare secondo correttezza ovvero all'omesso intervento salvifico ove un errore sia stato commesso. … In altri termini, non si può intravedere nella condotta del primario, in assenza di specifiche ulteriori allegazioni, una responsabilità “da posizione”: ed, invero, lo sforzo prossimo all'impossibilità, di cui all'art. 1218 c.c., è mitigato dalla teoria della inesigibilità che manleva il debitore da responsabilità ove una condotta differente da quella tenuta non fosse esigibile”. Ciò è vero, a fortiori, per la dott.ssa che, oltre a non aver CP_4 conosciuto direttamente la vicenda clinica del sig. , neppure ha alcuna responsabilità di Pt_1 struttura complessa.
Conclusivamente la responsabilità del direttore di struttura per deficit organizzativo è una responsabilità che opera nei limiti in cui era effettivamente esigibile il rispetto della regola cautelare nel singolo caso (fatto storico e particolarità del caso concreto), discende soprattutto da circostanze specifiche, dedotte e provate dall'attore, quali ad esempio la carente assegnazione di compiti e mansioni al personale, la mancata definizione dei criteri diagnostici e terapeutici generali e specifici, la carente vigilanza e verifica sull'attività autonoma e delegata dei medici addetti alla struttura soprattutto per ciò che attiene alla collaborazione interna tra loro (scambio di informazioni ecc.), il mancato esercizio del potere di avocazione della gestione del trattamento sanitario quando la situazione di complessità o di pericolo per il paziente lo richiede ovvero la carente compilazione della cartella clinica.
Nessuna delle predette circostanze è stata dedotta dall'attore in relazione alla posizione del prof.
o della dott.ssa per cui va esclusa legittimazione passiva dei predetti medici CP_2 CP_4 convenuti.
Nel merito la tesi prospettata da parte attrice, sulla eziologia della crisi convulsiva patita dal sig.
il 2 dicembre 2011, risulta puntualmente, in modo argomentato ed esaustivo smentita Pt_1 dalla CTU esperita in giudizio.
La perizia della dott.ssa e del neurologo specialista dott. è fondata su una Per_6 Per_7 motivazione articolata ed adeguata, sostenuta dalle indicazioni delle linee guida vigenti in materia, confortata dai dati anamnestici e dagli esiti degli esami strumentali dell'attore, esaustiva per aver affrontato ogni profilo della vicenda (implicazioni metaboliche, analisi della crisi patita, dei sintomi pregressi e della condizione successiva, anamnesi diretta e risalente, valutazione della documentazione clinica e degli esiti delle indagini strumentali disponibili, valutazione dello specifico rischio di ricorrenza, adozione delle misure terapeutiche più caute e prudenti attesa la giovane età del paziente, esiti delle terapie ecc.) e priva di alcuna incongruenza logica o scientifica. Infine essa è stata redatta e valutata nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti, dando conto e valutando anche le osservazioni formulate dal CT di parte attrice
(da pagina 17 a pagina 18).
6 Segnatamente, la perizia della dott.ssa innanzitutto precisa, in fatto, la vicenda oggetto Per_6 di esame, rilevando dalla documentazione clinica in atti e dagli accertamenti medico legali, che:
- l'episodio convulsivo patito il 2 dicembre 2011 dall'attore era “caratterizzato da perdita di coscienza e crisi tonico clonica con morsus” (pagina 12);
- i sanitari convenuti effettuavano “gli opportuni accertamenti, incluso: - imaging di risonanza
(che evidenziava la presenza di cisti aracnoidea temporo – polare sinistra di dimensioni massime di 4 cm con rimodellamento del lobo temporale); - ed elettroencefalogramma (che evidenziava anomalie elettriche lente irritative fronto temporali a destra e diffuse alla totalità dell'emisfero ed alle regioni omologhe controlaterali)” (pagina 12);
- la terapia farmacologica con veniva disposta proprio in considerazione “dei dati clinico- Org_4 anamnestici, della lesione alla RM ecnefalo, delle anomalie EEG” (pagina 12);
- il paziente “proseguiva la terapia a domicilio per circa tre anni e mezzo, sospendendola definitivamente nell'estate 2015” (pagina 12);
- “il paziente nega di aver subito ulteriori attacchi” (pagina 12);
- il dott. (medico della a cui si era rivolto l'attore) Per_8 Organizzazione_5
“confermava l'ipotesi diagnostica e la terapia con ” (pagina 13); Org_4
- nel corso di un ricovero del settembre 2013, organizzato per verificare il dubbio di aver patito una crisi ipoglicemica, venivano eseguiti test metabolici “i quali, tuttavia, davano esito negativo”
(pagina 13);
- quanto ai malesseri metabolici per i quali il sig. dubitava dell'origine epilettica della Pt_1 crisi del 2 dicembre 2011, “alcuni consigli nutrizionali gli consentivano di non sperimentare più
i sopra descritti episodi di malessere” (pagina 13);
- il neurologo che ha censurato la diagnosi e la terapia disposte dai sanitari convenuti, il prof.
dell'ospedale di nel gennaio 2014 non interrompeva immediatamente e Per_1 Org_3 definitivamente la terapia che aveva valutato inopportuna, bensì “prescriveva l'effettuazione di una nuova risonanza magnetica ad alto campo e di un nuovo elettroencefalogramma, sicchè già
a gennaio 2014 cominciava a scalare il keppra, per arrivare a dosaggi subterapeutici a gennaio
2015 e, poi, sospendere la somministrazione nell'estate 2015, dopo un ulteriore elettroencefalogramma” (pagina 13).
Tanto precisato in ordine alla vicenda clinica del signor , la CTU proseguiva valutando il Pt_1 merito medico legale di tali premesse in fatto e stabiliva con riferimento alla correttezza della diagnosi del carattere epilettico della crisi patita dall'attore il 2.12.2011 (CTU, pagina 13): “Il signor ha presentato una crisi convulsiva isolata, non caratterizzata da alcun elemento Pt_1 che potesse far pensare ad una crisi sintomatica per un disordine metabolico (ovvero secondaria ad una precisa causa esterna di tipo metabolico) con le caratteristiche tipiche della crisi epilettica di tipo generalizzato (scosse tonicocloniche, morsus, stato post-critico e completa amnesia per l'episodio), come emerge dalla lettera di dimissione del ricovero del 2011”.
7 Con riferimento alla correttezza della terapia somministrata in relazione alla sua conformità con quanto disposto dalle linee guida di riferimento del tempo a fronte della presenza di un alto rischio di ricorrenza (recidiva) delle crisi (CTU, pagine 13, ultimo capoverso e 14, primo capoverso) concludeva che: “In questi casi le linee guida di riferimento al tempo (Linee guida
LICE 2006) prevedevano (ed ancor oggi lo prevedono quelle aggiornate) la possibilità di iniziare fin dalla prima crisi la terapia in circostanze di elevato rischio di ricorrenza. Il rischio elevato di ricorrenza è stato determinato da studi epidemiologici prospettici come legato a fattori quali anomalie EEG o alterazioni strutturali a livello cerebrale (Linee guida: La decisione di trattare con farmaci antiepilettici una prima crisi è largamente determinata dal rischio di ricorrenza della crisi. Anche se tale rischio varia da caso a caso, i tassi più elevati di ricorrenza si osservano in presenza di un EEG patologico e di un danno encefalico documentato (Berg and
Shinnar, 1991) (Classe 1). In generale, il rischio è più elevato nei primi 12 mesi e tende ad azzerarsi dopo 2 anni (Beghi, 2003). Studi di classe 1 e 2 hanno dimostrato in maniera consistente che la terapia di una prima crisi epilettica non provocata tende a ridurre il rischio di ricorrenza nei primi anni dopo la crisi ma non modifica la probabilità di remissione a lungo termine dell'epilessia sia nei bambini che negli adulti (Musicco et al, 1997; Hirtz et al, 2003;
Marson et al, 2005). Raccomandazioni. Il trattamento indiscriminato della prima crisi epilettica non provocata è sconsigliato. Il trattamento può essere considerato in casi particolari, particolarmente nei soggetti nei quali i dati clinici e strumentali indichino un elevato rischio di ricorrenza (presenza di una lesione del sistema nervoso centrale e/o di anomalie epilettiformi nell'EEG) e in coloro nei quali il bilancio tra i rischi ed i benefici del trattamento sia a favore di questi ultimi per condizioni sociali, emotive e personali”. In particolare, quanto alla presenza, nel concreto caso del sig. del rischio di ricorrenza (recidiva) alla luce dei dati Pt_1 anamnestici e strumentali che lo riguardavano (CTU pag. 14) è stato spiegato: “Si fa presente come sia sufficiente una delle due caratteristiche per aumentare il rischio di ricorrenza mentre nel erano presenti entrambi i fattori (presenza di lesione del sistema nervoso centrale e Pt_1 presenza di anomalie epilettiformi nell'EEG). La presenza di crisi epilettiche nei pazienti con cisti aracnoidee è controversa in letteratura ma non escludibile in assoluto nel singolo caso.
Inoltre valutando l'anamnesi del signor , vi era anche il fondato dubbio che la crisi non Pt_1 fosse la prima manifestazione assoluta di epilessia, essendo stati descritti fenomeni di “dejia vu”
e “deja vecu”. Si tratta di sensazioni di “già visto” e “già vissuto” che possono costituire fenomeni fisiologici, se molto sporadici, ma anche tipici dell'epilessia ad insorgenza dal lobo temporale all'interno di un adeguato contesto clinico come una crisi generalizzata). In tal caso, la terapia antiepilettica diventa mandatoria”.
Per cui la CTU riconosceva come corretto lo scopo cautelativo della terapia prescritta al sig.
, in presenza di alto rischio di ricorrenza (CTU, pag. 14) “Lo scopo della terapia è, Pt_1
8 appunto, quello di ridurre il rischio di una nuova crisi, che potrebbe capitare in ogni momento
(alla guida, sul lavoro, in situazioni che potrebbero mettere in pericolo il paziente)”.
Nella relazione della CTU è anche puntualmente stata affrontata la questione dell'infondatezza della tesi, alternativa a quella dell'origine epilettica della crisi del 2.12.2011, di una causa metabolica (Ipoglicemia scatenante), non valutata dai sanitari convenuti e alla presenza di disagi e malesseri nel periodo di assunzione del farmaco prescritto (CTU, pag. 14 e 15).
La CTU ha dato conto di come, al termine della discussione del caso tra CTU e CCTTPP, sentiti i consulenti di entrambe le parti, “Si conclude comunque che la diagnosi di ipoglicemia è dubitativa anche al termine degli accertamenti metabolici” (CTU, pag. 12). 11. In secondo luogo, nel corso dell'articolato argomentare della CTU, si dà conto di come gli elementi accertati, caratterizzanti la crisi del 2 dicembre 2011, non fossero in alcun modo suggestivi di un problema metabolico e presentassero invece “le caratteristiche tipiche della crisi epilettica di tipo generalizzato (scosse tonicocloniche, morsus, stato post-critico e completa amnesia per
l'episodio)” (punto 34 della Conclusionale e pag. 13 della CTU.). 12. Le scosse, lo stato post critico, il morsus e l'amnesia sono fatti certificati dalla documentazione clinica prodotta dalle parti ed esaminata dal CTU (tra gli altri, doc. 1 Verbale di PS del 2.12.2011 e doc. 2 estratto
Cartella clinica che costituiscono pacificamente atti dotati dell'efficacia probatoria dell'atto pubblico, a norma degli artt. 2699 e 2700 c.c.). Ciò detto, peraltro, si tratta di fatti tutti riferiti e dalla madre del l'attore, all'atto della accettazione in P.S. e, quanto alla perdita di coscienza, al morsus e all'amnesia, anche espressamente confermati dal medesimo sig. nel corso Pt_1 dell'esame cui è stato sottoposto dal CTU in data 18 ottobre 2021 (CTU pag. 9, paragrafo
“Anamnesi patologica prossima”). S'intende che la dichiarata amnesia non consente al di Pt_1 ricordare l'altro sintomo indicato in CTU (le crisi tonicocloniche) né, però, di smentire sul punto quanto dichiarato dalla madre ed attestato dal medico/pubblico ufficiale che ha redatto i medesimi documenti. In terzo luogo, si precisa altresì come i problemi metabolici dichiarati dal
(che non hanno comunque consentito di ritenere certa la diagnosi di ipoglicemia) “sono Pt_1 scomparsi con la modifica dell'alimentazione, evitando pasti pesanti” (CTU, pagina 15, primo capoverso).
Si rileva, infine, che il ctp attoreo in alcun modo contesta la presenza degli elementi che la dott.ssa allega a sostegno della correttezza della valutazione di alto rischio di Per_6 ricorrenza futura di nuove crisi (e, quindi, di correttezza della diagnosi di origine epilettica della crisi esaminata). Il dott. infatti, si limita a ribadire quanto già affermato nel corso dei Per_9 lavori peritali (e, come visto, negato dal CTU) in ordine alla opportunità di approfondire l'origine metabolico ipoglicemica della crisi comiziale patita dal sig. non formulando alcuna Pt_1 obiezione alle valutazioni svolte dal CTU sotto il profilo strettamente neurologico.
Alla pagina 19 della CTU, la dott.ssa risponde alle residue perplessità del Consulente Per_6 di parte attrice (riportate integralmente a pag. 18 della relazione di CTU), dott. sulla Per_9
9 possibile origine metabolica della crisi comiziale indagata nel corrente processo, osservando che
“l'osservazione fatta dal CTP dà per scontato che, siccome il paziente aveva presentato sintomi di ipoglicemia, peraltro atipici, stante che comparivano dopo il pasto, che era presente dopo pranzo se non ricordo male, allora anche la crisi tonico clonica generalizzata presentata in data
2 dicembre 2011 sarebbe stata dovuta all'ipoglicemia. L'assunto è speculativo ed improbabile perché: 1) la crisi convulsiva da ipoglicemia è evento raro;
2) pur non trattando l'ipoglicemia altre crisi non si sono verificate;
3) è stata instaurata invece terapia specifica con risultato. Per quanto riguarda il trattamento della crisi del 2 dicembre 2011 sussistevano i tre elementi, quando ne sarebbe stato sufficiente anche uno solo, che secondo linee guida consentono di iniziare una terapia. La scelta di cominciare la terapia è stata condivisa con il paziente, come le linee guida citate indicano: il paziente l'ha assunta per diversi anni senza problemi e senza lamentare effetti collaterali. Si ricorda infine la lunga durata del periodo di riduzione di dosaggio, con richiesta di accertamenti elettroencefalografici, per giungere alla interruzione della terapia da parte del neurologico curante, indice, quindi, che questi non aveva la piena tranquillità della sospensione rapida del trattamento in quanto non necessario o non indicato”.
La perizia di CTU ha quindi diffusamente ed espressamente analizzato l'eziologia alternativa rappresentata da parte attrice, ritenendola infine non ragionevolmente riferibile al caso concreto sottoposto alla sua valutazione.
La CTU ha anche valutato la durata del trattamento e la decisione di sospendere - con cautela e lenta progressività - l'assunzione del RA (CTU, pag. 15) osservando: “come dopo 2-3 anni senza crisi è possibile, sempre condividendo la decisione con il paziente e pesando rischi e benefici, la sospensione della terapia, ma a quel punto il paziente si è rivolto ad un altro centro
(Prof )”. Le stesse linea guida già più sopra ricordate prevedono che un trattamento Per_1 antiepilettico potrebbe essere sospeso dopo un periodo minimo di due anni di libertà da crisi;
un periodo più breve di libertà da crisi dovrebbe essere sconsigliato a causa di un più alto rischio di recidiva [Forza della raccomandazione: B].
A fronte della perentoria affermazione del Prof circa l'erroneità della prescrizione del Per_1 farmaco antiepilettico, in realtà la sospensione della terapia da parte dello stesso professionista è stata prescritta gradualmente ma non in tempi rapidi, come sarebbe stato il caso di fronte ad una terapia sbagliata e incongrua (dalla Monografia del prodotto se si deve interrompere il trattamento con si raccomanda una sospensione graduale (ad es. negli adulti e negli CP_7 adolescenti di peso superiore a 50 kg: diminuzione di 500 mg due volte al giorno ad intervalli di tempo compresi tra due e quattro settimane). Invece nel caso in oggetto la sospensione è avvenuta nel corso di un anno e mezzo, sotto monitoraggio EEG. Ciò fa pensare al timore di nuove crisi da parte del sanitario che, addirittura, ha richiesto un EEG dopo un anno di decalage, prima di sospendere definitivamente anche il dosaggio di 250 mg/die, assolutamente subterapeutico e quindi da ritenersi del tutto inefficace nella prevenzione di eventuali crisi.
10 In sostanza, operata la prima riduzione di 500 mg (da 750 x2die a 250 x 2/die), il 17 gennaio
2014, il dott. – ove davvero avesse ritenuto scorretta e dannosa la diagnosi di epilessia e il Per_4 conseguente trattamento con – avrebbe tranquillamente potuto interrompere l'assunzione Org_4 del farmaco due/quattro settimane dopo la prima riduzione e, quindi, nella prima settimana/seconda di febbraio 2014 (passando da 250 mg x 2/die a zero, come indicato in posologia ufficiale del . Invece, come detto, il dott. precisa che “prima tuttavia di Org_4 Per_4 procedere alla sospensione appare prudente rivalutare l'EEC dal momento che il riscontro EEG risale ad un anno orsono, allorché era ben maggiore la posologia del farmaco. Sino al prossimo controllo EEG conserva la piccola dose di ” (atto di citazione, pag. 3). Il “prossimo Org_4 controllo EEG” non viene però disposto dal dott. a febbraio o marzo 2014 ma nell'estate Per_4
2015. Delle due l'una: o il dott. era realmente convinto della dannosità della terapia Per_4 antiepilettica – e proseguendola per un anno e mezzo si è reso responsabile di averla confermata, peraltro interrompendo in tal modo l'eventuale nesso di causa tra danno patito dal sig. e Pt_1 la prescrizione farmacologica ospedaliera che fosse stata ritenuta non corretta – oppure egli ha ritenuto, come i medici convenuti, che la terapia più opportuna e cauta, nell'interesse del paziente, fosse quella a suo tempo prescritta, prolungata per il periodo minimo già indicato dai neurologi della convenuta e stabilito dalla comunità scientifica (2-4 anni a seconda della evoluzione del caso concreto) interrompibile previa valutazione, anche strumentale, della riottenuta condizione neurologica non più patologica.
La CTU ha ritenuto in definitiva che la prescrizione della terapia antiepilettica non sia stata errata né che il suo prolungamento da parte dei sanitari del Regionale per l'epilessia abbia Org_6 contravvenuto le regole del ben agire medico nell'ambito specialistico di riferimento.
Esposte le predette valutazioni la CTU concludeva (CTU, pag. 16, paragrafo “Conclusioni”) che:
“al ricovero del signor agli Spedali di in data 2.12.2011 per crisi tonico Pt_1 CP_6 CP_1 clonica, furono effettuati tutti gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni per casi consimili, secondo le indicazioni di e le linee guida di riferimento per il periodo. Le cure e gli Parte_2 interventi necessari non presentavano problemi di particolare complessità. La diagnosi di epilessia era una diagnosi possibile, e non errata, per come si è presentata la storia del paziente
e per l'esito degli accertamenti eseguiti;
più in particolare, la terapia antiepilettica era appropriata, in quanto somministrata per principio di doverosa prudenza, in relazione al rischio non trascurabile di recidiva e non può essere considerata censurabile. Non ci sono regole assolute per la prosecuzione della terapia antiepilettica;
2 anni costituiscono il limite minimo prima di interromperla. La terapia antiepilettica è stata sospesa con lentissimo decorso nel giro di un anno e mezzo previa verifica elettroencefalografica (quindi, evidentemente, con il massimo della cautela) anche da parte dello specialista che ha posto in dubbio la diagnosi di epilessia”.
La CTU anche alla luce delle osservazioni del consulente di parte attrice (riportate integralmente alla pagina 17 della CTU - che rinnovava la convinzione di un'origine metabolica della crisi del
11 2.12.2011 come asseritamente dovuta a ipoglicemia), confermava integralmente le proprie conclusioni, osservando (CTU pag. 18), tra l'altro, che l'assunto ribadito dal perito della difesa nelle proprie osservazioni fosse “speculativo ed improbabile perché: 1) la crisi Pt_1 convulsiva da ipoglicemia è evento raro;
2) pur non trattando l'ipoglicemia altre crisi non si sono verificate;
3) è stata instaurata invece terapia specifica con risultato”.
Le conclusioni cui è pervenuto il Consulente del Tribunale con argomentazioni esaustive e coerenti sotto il profilo logico scientifico portano ad escludere nel merito la sussistenza dei presupposti fondativi della domanda proposta dall'attore.
A quanto detto si aggiunga la carenza sotto il profilo assertivo e di prova dei danni lamentati dall'attore, osservando che al più sarebbero da limitarsi ad un danno temporaneo;
invero nel corso della sessione di accertamento peritale del 18 ottobre 2021, alla presenza del CTU e dei consulenti delle parti convenute, pur ribadendo le censure all'operato dei sanitari bresciani che il
CTU ha respinto, lo stesso consulente tecnico di parte attrice ha considerato “Le conseguenze di questa errata diagnosi non sono di carattere permanente ma temporaneo, con difficoltà quantificabile dal punto di vista biologico” (CTU, pagina 11).
Considerata la peculiarità del caso e la non conoscibilità a priori delle argomentazioni e valutazioni sotto il profilo medico legale della vicenda si ritengono sussistenti i presupposti per dichiarare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge le domande di parte attrice.
Dichiara la compensazione delle spese di lite.
Conferma il decreto di liquidazione delle spese di CTU del 5.5.2022.
Brescia, 11 aprile 2024
Il Giudice
Elena Fondrieschi
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