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Ordinanza 23 marzo 2025
Ordinanza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, ordinanza 23/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori Magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) dott. Caterina Greco Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento n° 127-1/2025, promosso da
[...]
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonino Parte_1
Bunone che lo rappresenta e difende.
-Appellante
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Cacioppo.
Appellato
La Corte,
Letti gli atti;
Udito il Consigliere Relatore;
sciogliendo la riserva;
ritenuto che l'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata - con la quale il Tribunale G.L. di Agrigento ha respinto la domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguiti all'Infortunio sul lavoro in itinere patito il 12.06.2020 e condannato il ricorrente al ristoro all' CP_1 delle spese di lite liquidate in € 1.000,00 - sul presupposto dell'erronea valutazione degli elementi dedotti a fondamento del nesso causale e della sussistenza del danno biologico, evidenziando, altresì, il grave pregiudizio patrimoniale che subirebbe dall'esecuzione medesima stante il perdurare della situazione antigiuridica e il timore che nelle more del processo, possano essere attivate procedure di recupero coattivo del credito non spettante;
considerato che l'appellante non ha neppure allegato né provato di versare in condizioni economiche e/o familiari tali da rendere eccessivamente oneroso l'esborso delle spese di lite, in sé non particolarmente elevato, né ha allegato alcunché in ordine alla sussistenza di un irreparabile danno in tesi derivante dalla eventuale esecuzione della sentenza impugnata, peraltro ancora non iniziata;
ritenuta, pertanto, l'infondatezza della richiesta;
valutata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 431 comma 7° cod. proc. civ. per condannare il ricorrente al pagamento di una pena pecuniaria, che deve determinarsi in misura pari ad € 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza. Condanna il ricorrente al pagamento della pena pecuniaria di € 500,00. Palermo, 18 marzo 2025.
IL PRESIDENTE
Maria G. Di Marco
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori Magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) dott. Caterina Greco Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento n° 127-1/2025, promosso da
[...]
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonino Parte_1
Bunone che lo rappresenta e difende.
-Appellante
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Cacioppo.
Appellato
La Corte,
Letti gli atti;
Udito il Consigliere Relatore;
sciogliendo la riserva;
ritenuto che l'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata - con la quale il Tribunale G.L. di Agrigento ha respinto la domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguiti all'Infortunio sul lavoro in itinere patito il 12.06.2020 e condannato il ricorrente al ristoro all' CP_1 delle spese di lite liquidate in € 1.000,00 - sul presupposto dell'erronea valutazione degli elementi dedotti a fondamento del nesso causale e della sussistenza del danno biologico, evidenziando, altresì, il grave pregiudizio patrimoniale che subirebbe dall'esecuzione medesima stante il perdurare della situazione antigiuridica e il timore che nelle more del processo, possano essere attivate procedure di recupero coattivo del credito non spettante;
considerato che l'appellante non ha neppure allegato né provato di versare in condizioni economiche e/o familiari tali da rendere eccessivamente oneroso l'esborso delle spese di lite, in sé non particolarmente elevato, né ha allegato alcunché in ordine alla sussistenza di un irreparabile danno in tesi derivante dalla eventuale esecuzione della sentenza impugnata, peraltro ancora non iniziata;
ritenuta, pertanto, l'infondatezza della richiesta;
valutata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 431 comma 7° cod. proc. civ. per condannare il ricorrente al pagamento di una pena pecuniaria, che deve determinarsi in misura pari ad € 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza. Condanna il ricorrente al pagamento della pena pecuniaria di € 500,00. Palermo, 18 marzo 2025.
IL PRESIDENTE
Maria G. Di Marco