Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/06/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2655/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. IZZIA FRANCESCO e , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA DELLE ORNE N. 14 38122 TRENTO, presso il difensore avv.
IZZIA FRANCESCO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE: Nel merito: per i motivi in fatto ed in diritto esposti in tutti gli scritti difensivi di parte attrice in quanto da quest'ultima verbalizzato in sede di udienza, ed alla luce di tutto Parte_1
quanto affermato, rilevato, dedotto, ed eccepito da parte attrice in corso di causa, accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 17.05.2023 tra Parte_1
quale parte committente, e le società (P.IVA ed Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
(P.IVA ), quali appaltatori, condannare la convenuta (P.IVA – P.IVA_3 CP_4 P.IVA_3
pagina 1 di 4
Borgo D'Anaunia (TN) Via Battisti n.33, ai sensi degli artt. 1458 c.c. e 2033 c.c., in subordine anche ai sensi dell'art. 2036 c.c., ed in via ulteriormente subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c. e comunque ai sensi di legge, alla restituzione in favore dell'attore (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore (C.F. ), con sede in Via Controparte_5 C.F._1
Moggioli n.8 – Trento (TN), dell' importo di € 28.207,15 - versato da ad Parte_1 CP_4
a titolo di acconto per l'esecuzione dei lavori appaltati con i contratto d'appalto d.d. 17.05.2023 a
[...] saldo della fattura n. 259/DE emessa da in data 8.06.2023 dall'importo di 17.896 euro e Controparte_4 della fattura n. 260/DE emessa da in data 8.06.2023 dall'importo di 10.311,15 euro, Controparte_4
lavori poi rimasti completamente ineseguiti - o di quella somma maggiore o minore che riterrà emersa in corso di causa, oltre a rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
In ogni caso: con vittoria di spese processuali (anche con riferimento alle procedure di negoziazione assistita e di mediazione), anticipazioni, compensi ex D.M. 147/2022, oltre rimborso spese generali al
15%, oltre a CPA ed IVA nella misura di legge se dovuta, tenendo conto del comportamento processuale delle Società convenute e della mancata adesione di queste ultime alla procedura di mediazione civile.
In via istruttoria: per i motivi esposti in tutti i propri scritti difensivi ed in quanto verbalizzato in occasione dell'udienza del 7.05.2025, l'attore (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore (C.F. ), con sede in Via Controparte_5 C.F._1
Moggioli n.8 – Trento (TN), senza accettare alcun inversione dell'onere della prova, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie a prova diretta ed a prova contraria dal medesimo formulate - incluse tutte le istanze istruttorie proposte nella propria memoria ex art. 171-ter n.2 c.p.c - insistendo in particolare affinché venga ammessa la prova testimoniale sui capitoli da 1 a 17 della memoria ex art. 171-ter n.2 c.p.c di mediante i testi ivi indicati, signori Parte_1 Testimone_1 Tes_2
e
[...] Controparte_5
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.19.11.24 il ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_6
e la asserendo che il 17.5.2023 aveva stipulato con la
[...] CP_4 Controparte_6
[... un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di alcune opere da eseguire sull'immobile attoreo (e rientranti nel cd. Superbonus 110 %). Ha affermato che a tale contratto aveva aderito anche la con comunicazione dd. 17.5.2023. CP_4
Ha precisato che era stato previsto che il corrispettivo di € 536.882,63, iva inclusa, fosse sostenuto con i benefici fiscali previsti dalla normativa in materia di superbonus, mentre l'importo residuo di €
pagina 2 di 4 53.688,26 iva incluso (per gestione della pratica di sconto in fatture) e di € 34.309, iva inclusa, rientranti nel c.d. bonus casa al 50 % ) rimanessero a carico del condominio. Ha asserito che le parti avevano pattuito che i lavori iniziassero entro il termine essenziale dell'1.6.2023 e terminassero entro il
30.9.2023.
Ha precisato di aver corrisposto alla a titolo di acconto, la somma di € 17.896,00, iva CP_4 compresa (fattura n.259/DE dd. 8.6.2023) e di € 10.311,15, iva compresa (fattura n.260/De dd.
8.6.2023).
Ha asserito che controparte non aveva iniziato alcun lavoro entro il termine essenziale previsto e che, pertanto, il condominio si era avvalso della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 20 del contratto di appalto e, in ogni caso, aveva dichiarato di ritenere risolto il contratto per decorrenza del termine essenziale.
Ha asserito che la non aveva provveduto a restituire gli acconti ricevuti;
ha chiesto, CP_4
pertanto, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di appalto e che la fosse CP_4
condannata a corrispondere la somma complessiva di € 28.207,15.
Nessuno si costituiva per i convenuti i quali venivano dichiarati contumaci.
***
La domanda attorea è fondata.
Risulta documentalmente che le parti hanno concluso il 17.5.2023 un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di alcune opere da eseguire sull'immobile attoreo (e rientranti nel cd. Superbonus
110 %).
L'appaltatore (art. 10) si impegnava “a dare inizio ai lavori elencati nel computo metrico estimativo allegato “A” entro il giorno 1 giugno 2023 e a proseguirli ed ultimarli….entro il giorno 20 settembre
2023 da ritenersi termine essenziale”.
L'attore ha dedotto (e provato doc. 11) che i lavori non sono iniziati né sono stati conclusi dalle imprese appaltatrici entro il termine contrattualmente previsto.
Si deve, al riguardo, ritenere che il termine sopra indicato fosse essenziale ex art. 1457 c.c.; e ciò sia alla stregua della espressione letterale utilizzata dai contraenti, sia in considerazione della natura del contratto (sottoposto alla normativa – ed alle relative scadenze – in tema di Superbonus).
Per inciso, va, al contrario, escluso che potesse avere efficacia la clausola risolutiva espressa (anch'essa invocata dal ) prevista dall'art. 20 del contratto, in considerazione della sua genericità Parte_1
(ordinanza n.32681 del 12/12/2019: “Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più
pagina 3 di 4 obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto”).
In ogni caso, il contratto d'appalto deve ritenersi risolto per decorrenza del termine essenziale.
Ne consegue che l'attore ha diritto – ex art. 1458 c.c. – ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di acconto (doc.8) e pari a complessivi € 28.207,15, oltre ad interessi legali dal
12.6.2023 al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno così liquidate (tenendo conto della semplicità della vertenza, del carattere contumacia e del fatto che non è stata svolta alcuna istruttoria):
fase studio: € 1.701,00;
fase introduttiva: € 1.204,00;
fase istruttoria: € 1.806,00;
fase decisionale: € 2.905,00; totale € 7.616,00 – 50 % = € 3.808,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accerta l'intervenuta risoluzione – ex art. 1457 c.c. – del contratto di appalto intercorso tra le parti;
2. Condanna la a restituire al la somma di € 28.207,15, oltre ad CP_4 Parte_1
interessi legali dal 12.6.2023 al saldo;
3. Condanna la e la a rimborsare al le CP_4 Controparte_6 Parte_1 spese di lite che liquida in € 3.808,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15
% ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 12/06/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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