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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/11/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 225/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda sezione civile
Riunita in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 225/2025, promossa da
(con sede legale a Milano, in largo Augusto, n. 1/A, angolo Via Parte_1
Verziere 13 - C.F. e P. Iva: - iscritta all'Albo delle Banche codice ABI n. P.IVA_1
3158.3, capogruppo del gruppo bancario , gruppi bancari n. Parte_1 CP_1
3158), in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nedo Corti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE Contro
(P. Iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore Generale pro - tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'Avv. Danilo Vallone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Sentenza n. 1198/2024 dell'8 luglio 2024 (resa nel procedimento n. R.G.
4108/2021), il Tribunale di Ragusa rigettava la domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' - avente ad oggetto
[...] Controparte_2
la condanna di quest'ultima al pagamento di alcuni crediti ceduti all'attrice da NE
EN S.p.A. -, nonché la subordinata domanda di indennizzo a titolo di indebito arricchimento.
Il Tribunale accoglieva l'eccezione preliminare - sollevata dall' - di CP_3
prescrizione estintiva quinquennale del credito azionato, in quanto derivante da fatture del 2012 emesse per la somministrazione di energia elettrica e, come tale, soggetto alla detta prescrizione breve.
Riteneva assorbite tutte le ulteriori questioni e dichiarava infondata anche la domanda subordinata di arricchimento senza causa per difetto del requisito di sussidiarietà ex art. 2042 c.c.
Per l'effetto, condannava a rimborsare all' Parte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.077,00 per Controparte_2
compensi, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2025, la società soccombente proponeva appello avverso la citata sentenza, spiegando tre motivi di gravame. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 maggio 2025, si costituiva in giudizio l' , che deduceva l'improcedibilità e/o Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello, nonché la sua infondatezza, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
In esito all'udienza cartolare di discussione dell'11 novembre 2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la nullità della sentenza per violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 2934, 2943, comma 4, c.c. e artt.
21, comma 2, e 45 del decreto legislativo n. 82/2005 nonché per omessa pronuncia e per erronea motivazione.
In particolare, censura la mancata pronuncia del Tribunale sull'efficacia (o meno) della notificazione dell'atto di cessione dei crediti quale idoneo atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c.
Deduce poi che il primo giudice ha errato nel ritenere inidonee a interrompere la prescrizione, per mancanza di sottoscrizione, le comunicazioni inviate a mezzo PE, rilevando che invece le stesse risultano conformi al dettato di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 82/2005 sul “Valore giuridico della trasmissione” e, nonostante la carenza di firma digitale, sono certamente riconducibili a essa Parte_1
stanti la mancata contestazione della provenienza delle PE e la sussistenza
[...]
dei requisiti ex art. 20, comma 1 - bis, dello stesso decreto legislativo n. 82/2005 sulla “Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici”.
Con il secondo motivo di appello rileva la nullità della sentenza per violazione del principio di soccombenza relativamente alla regolamentazione dell'onere delle spese di lite, chiedendo che le stesse vengano disciplinate in coerenza con l'accoglimento dell'impugnazione.
Con il terzo motivo di gravame richiama integralmente tutte le deduzioni ed eccezioni proposte negli atti del primo giudizio e non trattate dal Tribunale, in quanto rimaste assorbite.
I motivi di gravame sono fondati, e l'appello va pertanto accolto per le seguenti ragioni.
Il Tribunale, sulla base della pronuncia n. 12182/2021 della Corte di Cassazione, ha preliminarmente dichiarato estinto il credito azionato da per Parte_1
decorso del relativo termine quinquennale di prescrizione, ritenendo che le richieste di pagamento e le messe in mora inviate via PE (prodotte da parte attrice nel giudizio di primo grado in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. del
21.04.2022) non costituiscano idonei atti interruttivi, in quanto privi del requisito essenziale della sottoscrizione.
La tesi non è condivisibile.
Infatti, il giudice di prime cure non ha considerato che la trasmissione di lettere e documenti via PE garantisce la provenienza del messaggio dal titolare della casella certificata, laddove, come nel caso di specie, la stessa non venga contestata.
Tale tipologia di trasmissione è idonea a raggiungere lo scopo proprio della sottoscrizione, in quanto ne garantisce la certezza della provenienza rendendola manifesta (ex multis, v. Cass. Civ., sez. trib., n. 35541/2023; Comm. trib. prov.le
Milano sez. VI, n.4751/2018).
Nella fattispecie in esame l' non ha mai contestato la provenienza CP_3
delle PE, che, dunque, devono correttamente ritenersi riconducibili a
[...]
Parte_1 In tal senso, può dirsi soddisfatto il requisito della sottoscrizione quale modalità di assunzione della paternità della dichiarazione, rispondente alla forma prescritta per la validità degli atti di costituzione in mora (Cass. Civ., n. 12182/2021).
E risulta debitamente documentato l'invio degli atti di messa in mora tramite le PE del 27.10.2016, del 6.03.2018, del 29.11.2018, del 22.02.2020 e del 17.02.2021 (in atti le relative ricevute di accettazione e consegna).
Privo di pregio è allora l'assunto di parte appellata circa la mancata sottoscrizione delle relative PE, in quanto non risultano in contestazione la correttezza e la riferibilità delle stesse PE a e la loro corretta ricezione, con Parte_1
conseguenti presunzione di conoscenza di esse da parte della destinataria, nonché raggiungimento dello scopo degli atti di costituzione in mora.
Inconferente è anche l'ulteriore tesi sostenuta dall odierna appellata CP_2
sull'inidoneità di tali PE a valere quali atti interruttivi della prescrizione, in quanto non accompagnate da una specifica richiesta di pagamento.
Infatti, è possibile evincere la volontà di di far valere il suo Parte_1
diritto di credito (con l'effetto sostanziale di costituire in mora l e di CP_3
fungere da atto interruttivo della prescrizione) dal contenuto del messaggio di testo delle PE (“in allegato trasmettiamo l'estratto conto debitore al trimestre di riferimento, unitamente all'allegato che riepiloga i conteggi relativi agli interessi di mora per mancato/tardivo pagamento”).
A tal proposito, la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che “l'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943, c. 4, c.c., in sinergia con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 c.c.” (ex multis, Cass. Civ., n. 13430/2025).
In definitiva, le trasmissioni effettuate via PE da all' Parte_1 CP_3
sono idonei atti di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., poiché ne
[...]
soddisfano i requisiti.
Pertanto, tali richieste di pagamento, inviate periodicamente dal 2016 al 2020 valgono quali atti interruttivi della prescrizione ex art. 2943, comma 4, c.c., con il conseguente non compimento del relativo termine quinquennale (via via interrotto dagli atti stragiudiziali di messa in mora e dalla successiva notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado).
E ciò non senza rilevare altresì che l'Azienda sanitaria appellata, nel dedurre, in primo grado, il comunque avvenuto pagamento della sorte capitale in questione
(pur se in riferimento a ordinativi di pagamento di per sé inidonei, per quanto si dirà infra, a estinguere il debito), ha anche rinunciato, ai sensi del terzo comma dell'art. 2937 c.c., alla prescrizione, avendo posto in essere un fatto incompatibile con la volontà di valersi della stessa prescrizione.
Ciò posto, trattando il merito delle questioni che, rimaste assorbite in primo grado, le parti hanno integralmente richiamato nella presente sede processuale, va innanzitutto rilevato che ha dato la prova di essere subentrata Parte_1
nella titolarità dei crediti de quibus quale cessionaria di NE EN S.p.A., producendo l'atto di cessione dei crediti del 7 dicembre 2012 (stipulato con la cedente nella forma della scrittura privata autenticata da notaio) e la ricevuta della relativa notificazione a mezzo UNEP eseguita nei confronti dell di in data CP_2
21 dicembre 2012.
Per quanto riguarda l'eccezione di “mancanza del contratto” formulata dall , CP_2
la stessa appare, innanzitutto, in contrasto con l'ulteriore condotta processuale di quest'ultima, che ha poi ammesso l'esistenza del contratto di fornitura di energia elettrica.
Infatti, nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, essa si è contraddetta, rilevando che “le pretese per cui agisce parte attrice riguardano la somministrazione di energia elettrica e gas disposta in favore dell'
[...]
all'esito di procedura concorsuale pubblica, a cui ha fatto Controparte_2
seguito la stipula del contratto tra l odierna convenuta e la società NE EN
s.p.a.”.
Inoltre, la somministrazione di energia elettrica, dalla quale deriva il credito in oggetto, pur se di fonte contrattuale, è stata attivata anche nell'ambito del regime di salvaguardia, previsto ex lege in favore di soggetti di particolari dimensioni che non possono rimanere sprovvisti di energia elettrica.
In particolare, il cd. regime di salvaguardia è stato istituito dall'art. 1, comma 4, del decreto legge n. 73/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2007, per tutti gli utenti (enti pubblici e imprese) che non hanno effettuato la scelta (o sono rimasti privi) di un fornitore sul mercato libero di energia e siano intestatari di almeno un sito di media o alta tensione sul territorio nazionale, ovvero siano titolari di soli siti di bassa tensione con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.
Pertanto, l'erogazione del servizio di salvaguardia (e le relative obbligazioni) si perfezionano ope legis (ex art. 1173 c.c.) e non con la formale sottoscrizione di un contratto, pur restando per il fruitore finale la possibilità di rivolgersi, in qualsiasi momento, ad altro venditore sul libero mercato.
(cessionaria dei crediti in questione) ha documentalmente Parte_1
dimostrato che, nel periodo relativo alle fatture azionate, NE EN S.p.A. ha somministrato energia elettrica in favore dell' operando in regime di CP_3 salvaguardia. Tale circostanza è stata adeguatamente provata, in quanto emergente non solo dalle fatture e dalle relative condizioni contrattuali prodotte in atti (v. i documenti allegati alla memoria di parte attrice ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. del
16 maggio 2022), ma anche dalle stesse ammissioni dell' . CP_2
È stato dunque assolto l'onere della prova gravante sul creditore ai sensi dell'art. 2697 c.c., che pone appunto su colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro l'onere di provare il fatto costitutivo dell'asserito credito, ossia la fonte negoziale o legale del preteso diritto e la scadenza del relativo termine (ex multis, Cass. Civ., n. 127/2022; n. 128/2022; n.
13240/2019).
Appare irrilevante anche l'argomentazione sulla mancata accettazione della cessione dello stesso credito da parte dell' , in deroga (posta dal R.D. n. CP_2
2440/1923) al principio generale di libera cedibilità (anche senza il consenso del debitore) di cui all'art. 1260 c.c., e sulla conseguente carenza di legittimazione attiva in capo a Parte_1
Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che “il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n.
2440 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali” (Cass. Civ. n.
29420/2023).
Sussiste quindi la legittimazione attiva dell'odierna appellante.
L eccepisce, inoltre, l'intervenuto pagamento delle somme di cui alle CP_3
fatture, producendo, all'uopo, i mandati di pagamento effettuati per la Società NE
e le note di credito emesse a favore della stessa (documenti nn. 3 Controparte_2
e 4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado). Tuttavia, i mandati di pagamento non valgono a provare l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria e, di conseguenza, non liberano la debitrice.
Infatti, “Il mandato di pagamento è l'ordinativo, impartito al tesoriere del competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone il pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore dell'ente pubblico;
esso costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e pertanto la sua mera emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio,
a meno che il mandato non risulti quietanzato dalla tesoreria.
In particolare, “la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla
Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente” (Cass. Civ., n.
29776/2020).
Nel caso di specie, non vi è prova né che il pagamento sia stato eseguito dalla tesoreria, né che la creditrice abbia almeno ricevuto la comunicazione dell'emissione degli ordini di pagamento.
L'Azienda appellata deduce anche che l'avvenuto pagamento può essere dimostrato dalle note di credito emesse da NE EN in proprio favore.
Tale argomentazione appare inconferente, in quanto, in realtà, sono state prodotte in giudizio storni di fatture e non vere e proprie note di credito, e, in ogni caso, le stesse fanno riferimento non alle fatture oggetto di causa, bensì, ad altre e distinte fatture. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi comprovata la titolarità del diritto di credito in capo a Parte_1
È parimenti dimostrato il richiesto quantum derivante dalla sommatoria delle cifre di cui alle sette fatture azionate (per un totale di euro 6.019,36 per sorte capitale).
L'importo dovuto per ogni singola fattura non è stato contestato, né è stata fornita adeguata prova di un effettivo saldo della detta somma.
La riconosciuta fondatezza della domanda principale di adempimento contrattuale comporta l'assorbimento della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., in quanto riproposta dall'appellante soltanto in via subordinata.
In accoglimento del primo e del terzo motivo di appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, l' va quindi condannata al Controparte_2
pagamento, in favore di a) della predetta somma di euro Parte_1
6.019,36, oltre agli interessi legali di mora ex art. 5 d. lgs. n. 231/2002 a decorrere dalle scadenze indicate dall'art. 4 dello stesso d. lgs. sino all'effettivo soddisfo;
b) degli interessi anatocistici (con lo stesso tasso) maturati e maturandi sui detti interessi legali di mora a decorrere dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
c) dell'ulteriore somma di euro 280,00, a titolo di risarcimento ex art. 6, comma 2, del citato d. lgs. n. 231/2002.
Avuto riguardo all'esito globale della controversia e anche in accoglimento (quanto al primo grado) del secondo motivo di gravame, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'
[...]
appellata. CP_2
Le stesse spese vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri (medi per il primo grado e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del presente grado di appello, e minimi per la fase di trattazione di quest'ultimo grado, non essendo stata ivi svolta una specifica attività istruttoria) previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo al valore (compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00) della presente controversia.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 225/2025 R.G.,
in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1198/2024 del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento n. 4108/2021 R.G.), e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
a) della somma di euro 6.019,36, oltre agli interessi legali di mora ex Parte_1
art. 5 d. lgs. n. 231/2002 a decorrere dalle scadenze indicate dall'art. 4 dello stesso d. lgs. sino all'effettivo soddisfo;
b) degli interessi anatocistici (con lo stesso tasso) maturati e maturandi sui detti interessi legali di mora a decorrere dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
c) dell'ulteriore somma di euro
280,00, a titolo di risarcimento ex art. 6, comma 2, del citato d. lgs. n. 231/2002;
condanna l'appellata al rimborso, in favore Controparte_2
dell'appellante delle spese processuali di entrambi i gradi di Parte_1
giudizio, che liquida: a) quanto al primo grado, in euro 264,00 per spese vive e in complessivi euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, Iva e Cpa;
b) quanto al presente grado d'appello, in euro 382,50 per spese vive e in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro
1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, Iva e Cpa come per legge. Così deciso in Catania il 18 novembre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda sezione civile
Riunita in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 225/2025, promossa da
(con sede legale a Milano, in largo Augusto, n. 1/A, angolo Via Parte_1
Verziere 13 - C.F. e P. Iva: - iscritta all'Albo delle Banche codice ABI n. P.IVA_1
3158.3, capogruppo del gruppo bancario , gruppi bancari n. Parte_1 CP_1
3158), in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nedo Corti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE Contro
(P. Iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Direttore Generale pro - tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'Avv. Danilo Vallone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Sentenza n. 1198/2024 dell'8 luglio 2024 (resa nel procedimento n. R.G.
4108/2021), il Tribunale di Ragusa rigettava la domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' - avente ad oggetto
[...] Controparte_2
la condanna di quest'ultima al pagamento di alcuni crediti ceduti all'attrice da NE
EN S.p.A. -, nonché la subordinata domanda di indennizzo a titolo di indebito arricchimento.
Il Tribunale accoglieva l'eccezione preliminare - sollevata dall' - di CP_3
prescrizione estintiva quinquennale del credito azionato, in quanto derivante da fatture del 2012 emesse per la somministrazione di energia elettrica e, come tale, soggetto alla detta prescrizione breve.
Riteneva assorbite tutte le ulteriori questioni e dichiarava infondata anche la domanda subordinata di arricchimento senza causa per difetto del requisito di sussidiarietà ex art. 2042 c.c.
Per l'effetto, condannava a rimborsare all' Parte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.077,00 per Controparte_2
compensi, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2025, la società soccombente proponeva appello avverso la citata sentenza, spiegando tre motivi di gravame. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 maggio 2025, si costituiva in giudizio l' , che deduceva l'improcedibilità e/o Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello, nonché la sua infondatezza, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
In esito all'udienza cartolare di discussione dell'11 novembre 2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la nullità della sentenza per violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 2934, 2943, comma 4, c.c. e artt.
21, comma 2, e 45 del decreto legislativo n. 82/2005 nonché per omessa pronuncia e per erronea motivazione.
In particolare, censura la mancata pronuncia del Tribunale sull'efficacia (o meno) della notificazione dell'atto di cessione dei crediti quale idoneo atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c.
Deduce poi che il primo giudice ha errato nel ritenere inidonee a interrompere la prescrizione, per mancanza di sottoscrizione, le comunicazioni inviate a mezzo PE, rilevando che invece le stesse risultano conformi al dettato di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 82/2005 sul “Valore giuridico della trasmissione” e, nonostante la carenza di firma digitale, sono certamente riconducibili a essa Parte_1
stanti la mancata contestazione della provenienza delle PE e la sussistenza
[...]
dei requisiti ex art. 20, comma 1 - bis, dello stesso decreto legislativo n. 82/2005 sulla “Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici”.
Con il secondo motivo di appello rileva la nullità della sentenza per violazione del principio di soccombenza relativamente alla regolamentazione dell'onere delle spese di lite, chiedendo che le stesse vengano disciplinate in coerenza con l'accoglimento dell'impugnazione.
Con il terzo motivo di gravame richiama integralmente tutte le deduzioni ed eccezioni proposte negli atti del primo giudizio e non trattate dal Tribunale, in quanto rimaste assorbite.
I motivi di gravame sono fondati, e l'appello va pertanto accolto per le seguenti ragioni.
Il Tribunale, sulla base della pronuncia n. 12182/2021 della Corte di Cassazione, ha preliminarmente dichiarato estinto il credito azionato da per Parte_1
decorso del relativo termine quinquennale di prescrizione, ritenendo che le richieste di pagamento e le messe in mora inviate via PE (prodotte da parte attrice nel giudizio di primo grado in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. del
21.04.2022) non costituiscano idonei atti interruttivi, in quanto privi del requisito essenziale della sottoscrizione.
La tesi non è condivisibile.
Infatti, il giudice di prime cure non ha considerato che la trasmissione di lettere e documenti via PE garantisce la provenienza del messaggio dal titolare della casella certificata, laddove, come nel caso di specie, la stessa non venga contestata.
Tale tipologia di trasmissione è idonea a raggiungere lo scopo proprio della sottoscrizione, in quanto ne garantisce la certezza della provenienza rendendola manifesta (ex multis, v. Cass. Civ., sez. trib., n. 35541/2023; Comm. trib. prov.le
Milano sez. VI, n.4751/2018).
Nella fattispecie in esame l' non ha mai contestato la provenienza CP_3
delle PE, che, dunque, devono correttamente ritenersi riconducibili a
[...]
Parte_1 In tal senso, può dirsi soddisfatto il requisito della sottoscrizione quale modalità di assunzione della paternità della dichiarazione, rispondente alla forma prescritta per la validità degli atti di costituzione in mora (Cass. Civ., n. 12182/2021).
E risulta debitamente documentato l'invio degli atti di messa in mora tramite le PE del 27.10.2016, del 6.03.2018, del 29.11.2018, del 22.02.2020 e del 17.02.2021 (in atti le relative ricevute di accettazione e consegna).
Privo di pregio è allora l'assunto di parte appellata circa la mancata sottoscrizione delle relative PE, in quanto non risultano in contestazione la correttezza e la riferibilità delle stesse PE a e la loro corretta ricezione, con Parte_1
conseguenti presunzione di conoscenza di esse da parte della destinataria, nonché raggiungimento dello scopo degli atti di costituzione in mora.
Inconferente è anche l'ulteriore tesi sostenuta dall odierna appellata CP_2
sull'inidoneità di tali PE a valere quali atti interruttivi della prescrizione, in quanto non accompagnate da una specifica richiesta di pagamento.
Infatti, è possibile evincere la volontà di di far valere il suo Parte_1
diritto di credito (con l'effetto sostanziale di costituire in mora l e di CP_3
fungere da atto interruttivo della prescrizione) dal contenuto del messaggio di testo delle PE (“in allegato trasmettiamo l'estratto conto debitore al trimestre di riferimento, unitamente all'allegato che riepiloga i conteggi relativi agli interessi di mora per mancato/tardivo pagamento”).
A tal proposito, la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che “l'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943, c. 4, c.c., in sinergia con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 c.c.” (ex multis, Cass. Civ., n. 13430/2025).
In definitiva, le trasmissioni effettuate via PE da all' Parte_1 CP_3
sono idonei atti di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., poiché ne
[...]
soddisfano i requisiti.
Pertanto, tali richieste di pagamento, inviate periodicamente dal 2016 al 2020 valgono quali atti interruttivi della prescrizione ex art. 2943, comma 4, c.c., con il conseguente non compimento del relativo termine quinquennale (via via interrotto dagli atti stragiudiziali di messa in mora e dalla successiva notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado).
E ciò non senza rilevare altresì che l'Azienda sanitaria appellata, nel dedurre, in primo grado, il comunque avvenuto pagamento della sorte capitale in questione
(pur se in riferimento a ordinativi di pagamento di per sé inidonei, per quanto si dirà infra, a estinguere il debito), ha anche rinunciato, ai sensi del terzo comma dell'art. 2937 c.c., alla prescrizione, avendo posto in essere un fatto incompatibile con la volontà di valersi della stessa prescrizione.
Ciò posto, trattando il merito delle questioni che, rimaste assorbite in primo grado, le parti hanno integralmente richiamato nella presente sede processuale, va innanzitutto rilevato che ha dato la prova di essere subentrata Parte_1
nella titolarità dei crediti de quibus quale cessionaria di NE EN S.p.A., producendo l'atto di cessione dei crediti del 7 dicembre 2012 (stipulato con la cedente nella forma della scrittura privata autenticata da notaio) e la ricevuta della relativa notificazione a mezzo UNEP eseguita nei confronti dell di in data CP_2
21 dicembre 2012.
Per quanto riguarda l'eccezione di “mancanza del contratto” formulata dall , CP_2
la stessa appare, innanzitutto, in contrasto con l'ulteriore condotta processuale di quest'ultima, che ha poi ammesso l'esistenza del contratto di fornitura di energia elettrica.
Infatti, nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, essa si è contraddetta, rilevando che “le pretese per cui agisce parte attrice riguardano la somministrazione di energia elettrica e gas disposta in favore dell'
[...]
all'esito di procedura concorsuale pubblica, a cui ha fatto Controparte_2
seguito la stipula del contratto tra l odierna convenuta e la società NE EN
s.p.a.”.
Inoltre, la somministrazione di energia elettrica, dalla quale deriva il credito in oggetto, pur se di fonte contrattuale, è stata attivata anche nell'ambito del regime di salvaguardia, previsto ex lege in favore di soggetti di particolari dimensioni che non possono rimanere sprovvisti di energia elettrica.
In particolare, il cd. regime di salvaguardia è stato istituito dall'art. 1, comma 4, del decreto legge n. 73/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2007, per tutti gli utenti (enti pubblici e imprese) che non hanno effettuato la scelta (o sono rimasti privi) di un fornitore sul mercato libero di energia e siano intestatari di almeno un sito di media o alta tensione sul territorio nazionale, ovvero siano titolari di soli siti di bassa tensione con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.
Pertanto, l'erogazione del servizio di salvaguardia (e le relative obbligazioni) si perfezionano ope legis (ex art. 1173 c.c.) e non con la formale sottoscrizione di un contratto, pur restando per il fruitore finale la possibilità di rivolgersi, in qualsiasi momento, ad altro venditore sul libero mercato.
(cessionaria dei crediti in questione) ha documentalmente Parte_1
dimostrato che, nel periodo relativo alle fatture azionate, NE EN S.p.A. ha somministrato energia elettrica in favore dell' operando in regime di CP_3 salvaguardia. Tale circostanza è stata adeguatamente provata, in quanto emergente non solo dalle fatture e dalle relative condizioni contrattuali prodotte in atti (v. i documenti allegati alla memoria di parte attrice ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. del
16 maggio 2022), ma anche dalle stesse ammissioni dell' . CP_2
È stato dunque assolto l'onere della prova gravante sul creditore ai sensi dell'art. 2697 c.c., che pone appunto su colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro l'onere di provare il fatto costitutivo dell'asserito credito, ossia la fonte negoziale o legale del preteso diritto e la scadenza del relativo termine (ex multis, Cass. Civ., n. 127/2022; n. 128/2022; n.
13240/2019).
Appare irrilevante anche l'argomentazione sulla mancata accettazione della cessione dello stesso credito da parte dell' , in deroga (posta dal R.D. n. CP_2
2440/1923) al principio generale di libera cedibilità (anche senza il consenso del debitore) di cui all'art. 1260 c.c., e sulla conseguente carenza di legittimazione attiva in capo a Parte_1
Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che “il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n.
2440 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali” (Cass. Civ. n.
29420/2023).
Sussiste quindi la legittimazione attiva dell'odierna appellante.
L eccepisce, inoltre, l'intervenuto pagamento delle somme di cui alle CP_3
fatture, producendo, all'uopo, i mandati di pagamento effettuati per la Società NE
e le note di credito emesse a favore della stessa (documenti nn. 3 Controparte_2
e 4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado). Tuttavia, i mandati di pagamento non valgono a provare l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria e, di conseguenza, non liberano la debitrice.
Infatti, “Il mandato di pagamento è l'ordinativo, impartito al tesoriere del competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone il pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore dell'ente pubblico;
esso costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e pertanto la sua mera emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio,
a meno che il mandato non risulti quietanzato dalla tesoreria.
In particolare, “la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla
Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente” (Cass. Civ., n.
29776/2020).
Nel caso di specie, non vi è prova né che il pagamento sia stato eseguito dalla tesoreria, né che la creditrice abbia almeno ricevuto la comunicazione dell'emissione degli ordini di pagamento.
L'Azienda appellata deduce anche che l'avvenuto pagamento può essere dimostrato dalle note di credito emesse da NE EN in proprio favore.
Tale argomentazione appare inconferente, in quanto, in realtà, sono state prodotte in giudizio storni di fatture e non vere e proprie note di credito, e, in ogni caso, le stesse fanno riferimento non alle fatture oggetto di causa, bensì, ad altre e distinte fatture. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi comprovata la titolarità del diritto di credito in capo a Parte_1
È parimenti dimostrato il richiesto quantum derivante dalla sommatoria delle cifre di cui alle sette fatture azionate (per un totale di euro 6.019,36 per sorte capitale).
L'importo dovuto per ogni singola fattura non è stato contestato, né è stata fornita adeguata prova di un effettivo saldo della detta somma.
La riconosciuta fondatezza della domanda principale di adempimento contrattuale comporta l'assorbimento della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., in quanto riproposta dall'appellante soltanto in via subordinata.
In accoglimento del primo e del terzo motivo di appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, l' va quindi condannata al Controparte_2
pagamento, in favore di a) della predetta somma di euro Parte_1
6.019,36, oltre agli interessi legali di mora ex art. 5 d. lgs. n. 231/2002 a decorrere dalle scadenze indicate dall'art. 4 dello stesso d. lgs. sino all'effettivo soddisfo;
b) degli interessi anatocistici (con lo stesso tasso) maturati e maturandi sui detti interessi legali di mora a decorrere dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
c) dell'ulteriore somma di euro 280,00, a titolo di risarcimento ex art. 6, comma 2, del citato d. lgs. n. 231/2002.
Avuto riguardo all'esito globale della controversia e anche in accoglimento (quanto al primo grado) del secondo motivo di gravame, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'
[...]
appellata. CP_2
Le stesse spese vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri (medi per il primo grado e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del presente grado di appello, e minimi per la fase di trattazione di quest'ultimo grado, non essendo stata ivi svolta una specifica attività istruttoria) previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo al valore (compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00) della presente controversia.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 225/2025 R.G.,
in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1198/2024 del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento n. 4108/2021 R.G.), e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
a) della somma di euro 6.019,36, oltre agli interessi legali di mora ex Parte_1
art. 5 d. lgs. n. 231/2002 a decorrere dalle scadenze indicate dall'art. 4 dello stesso d. lgs. sino all'effettivo soddisfo;
b) degli interessi anatocistici (con lo stesso tasso) maturati e maturandi sui detti interessi legali di mora a decorrere dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
c) dell'ulteriore somma di euro
280,00, a titolo di risarcimento ex art. 6, comma 2, del citato d. lgs. n. 231/2002;
condanna l'appellata al rimborso, in favore Controparte_2
dell'appellante delle spese processuali di entrambi i gradi di Parte_1
giudizio, che liquida: a) quanto al primo grado, in euro 264,00 per spese vive e in complessivi euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, Iva e Cpa;
b) quanto al presente grado d'appello, in euro 382,50 per spese vive e in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro
1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, Iva e Cpa come per legge. Così deciso in Catania il 18 novembre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro