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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 04/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LOMBARDI MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA OBERDAN 4 GORGONZOLA presso il difensore avv. LOMBARDI MASSIMO
ATTRICE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZI GEMMA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA 71 07100 SASSARI presso il difensore avv. MAURIZI
GEMMA
CONVENUTA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
R.G. 311/2018 chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività, la revoca del decreto ingiuntivo;
accertare che sul c/c 388.53 acceso in data 28.10.2009 presso la Filiale di Nuoro
[...]
chiuso in data 9.5.2016 sono stati applicati interessi e spese non Controparte_2
pattuite e non dovute e compensare tale somma con quanto richiesto dalla convenuta.
La parte attrice ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nuoro in favore del
Tribunale di Oristano in quanto la convenuta risiede a Oristano e in ragione dell'applicazione del foro del consumatore;
che l'estratto di saldaconto non è sufficiente a dimostrare il credito della Banca;
che pagina 1 di 8 la fideiussione è nulla per violazione dell'art. 2, L. 297/1990; che la commissione di massimo scoperto
è stata applicata illegittimamente;
che sono stati applicati interessi anatocistici e usurari.
Con comparsa depositata il 21.3.2019 si è costituita in giudizio la la quale Controparte_1 ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione ad agire dell'opponente, stante la qualità di garante autonomo;
il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale;
dichiararsi la nullità della citazione;
la conferma del decreto opposto.
La società convenuta ha dedotto il mancato esperimento della procedura di mediazione;
che il contratto di conto corrente e di fideiussione sono stati conclusi a Nuoro;
che la signora non Pt_1
può essere considerata consumatore, in quanto Presidente del CDA della Pitagi s.r.l.; che il contratto stipulato dall'attrice va qualificato come contratto autonomo di garanzia.
Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto ed esperita con esito negativo la procedura della mediazione, con ordinanza del 23.2.2021 è stata disposta la ctu contabile.
All'udienza del 31.1.2023 le parti hanno confermato le conclusioni già rassegnate e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Con sentenza non definitiva del 23.6.2023 il Tribunale ha respinto la domanda avanzata da parte opponente volta a dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nuoro;
ha respinto la domanda avanzata da parte opposta volta ad accertare il difetto di legittimazione di ha Parte_1
rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza al fine di consentire alle parti di prendere posizione sulla mancata indicazione, nel contratto, del tasso di interesse applicato e delle altre condizioni. E' stata altresì evidenziata l'irrilevanza dell'eccezione relativa alla nullità delle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in quanto contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, individuate nella «clausola di reviviscenza», nella «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», nella «clausola di sopravvivenza», a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate», in quanto la parte opponente non ha eccepito la liberazione del fideiussore per il fatto che il creditore non avrebbe proposto le sue istanze entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, né l'applicazione da parte della banca della clausola di reviviscenza e di sopravvivenza.
Svolta l'integrazione della ctu, all'udienza del 26.3.2024, tenuta mediante trattazione scritta, la parte opponente ha chiesto, “in via preliminare, per i motivi di cui in premessa, dichiarare la propria pagina 2 di 8 incompetenza territoriale, e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto perché invalido o nullo e rimettere le parti dinanzi al competente Tribunale di Oristano;
In via preliminare e d'urgenza sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale nel merito revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 311/2018 del 22/11/2018,
R.G. n. 1124/2018 qui opposto, per le motivazioni in fatto ed in diritto dedotte in narrativa, in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto;
accertare, conseguentemente, in ragione delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che sul conto ordinario n. c/c 388.53 accesso in data
28/10/2009 presso la Filiale di Nuoro di e chiuso in data Controparte_3
09/05/2016 intestato a Pitagi s.r.l., si sono rinvenuti interessi e spese non pattuite pertanto non dovute e, conseguentemente, compensare tali somme con quanto richiesto dalla convenuta opposta con ogni provvedimento consequenziale relativamente alla determinazione del saldo. La parte opposta ha chiesto
“A) in via principale, confermare il decreto ingiuntivo n. 311/2018 emesso dal Tribunale di Nuoro in data 22/11/2018 avverso la sig.ra in qualità di garante della fallita Pitagi S.r.l., Parte_1 rigettando l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e diritto. B) In via meramente subordinata: condannare la sig.ra al pagamento della minore somma di euro 450.249,77 o Parte_1
comunque alla minore somma di cui alla CTU depositata in atti C) Rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e diritto. D ) Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 29.8.2024 il giudice ha rimesso la causa sul ruolo disponendo che il ctu effettuasse i calcoli escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Svolta la ctu e chiesti ulteriori chiarimenti al consulente, all'udienza odierna le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate. Il giudice ha deciso la causa con la presente sentenza di cui ha dato lettura.
1) La domanda di parte attrice diretta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto è fondata e va accolta.
Come è stato evidenziato anche nella sentenza non definitiva, il decreto ingiuntivo ha per oggetto il pagamento a favore della della somma di € 597.776,25 da parte di Controparte_1 Parte_1
in qualità di garante della Pitagi s.r.l. per l'esposizione sul c/c n. 388.53 aperto presso il
[...] in data 28.10.2009 e chiuso in data 9.5.2016. Controparte_3
pagina 3 di 8 L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente è già stata decisa con la sentenza del 23.6.2023, così come l'eccezione relativa alla qualificazione del contratto di garanzia come fideiussione e alla nullità per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) L. 287/1990, per cui tali questioni non devono essere esaminate in questa decisione.
Come risulta dalla documentazione prodotta, in data 11.12.2010 ha Parte_1
comunicato alla di costituirsi fideiussore della Pitagi s.r.l. fino Controparte_3 alla concorrenza dell'importo di € 360.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni verso la banca dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura. L'atto negoziale prevede che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio. In data
10.06.2011 ha esteso la garanzia già prestata fino al limite di € 660.000,00. Parte_1
Dai documenti prodotti risulta che in data 28.10.2009 la Pitagi s.r.l. ha aperto presso la
[...]
il conto corrente n. 388.53, su cui in data 15.12.2014 è stata concessa una Controparte_3 linea di credito di € 40.000,00 con validità sino alla revoca utilizzabile mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 388.53 alle condizioni ivi indicate (parametro Euribor 3 mesi/365 media mese in corso, quale rilevato e pubblicato, relativamente ad ogni mese solare, dal quotidiano Il sole 24 ore o altro quotidiano economico equipollente, maggiorato di uno spread del 9,480%; in ipotesi di utilizzo oltre il limite concesso sarà applicato il tasso extrafido nominale annuo del 15,850%); una linea di credito dell'importo di € 10.000,00 con validità sino al 31.03.2015 mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 388.53 alle condizioni ivi indicate (tasso nominale annuo del 12,450%; in ipotesi di utilizzo extra-fido il tasso nominale annuo sarà del 15,850%).
La parte opponente, invece, non ha depositato alcuna documentazione da cui risultino le condizioni contrattuali applicate al rapporto di conto corrente stipulato nel 2009, né il tasso di interesse pattuito.
Secondo quanto dispone l'art. 117, D. Lgvo 385/1993 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, nella formulazione vigente all'epoca della conclusione del contratto, “4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora (…) 6. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi pagina 4 di 8 nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
Alla luce di tale disposizione, deve ritenersi che i tassi di interesse relativi al rapporto di conto corrente per cui è causa, a decorrere dalla sua apertura fino all'apertura della linea di credito del
15.12.2024, non essendo stati previsti in forma scritta nel contratto prodotto, debbano essere determinati secondo i criteri indicati nell'art. 117. Con riferimento al periodo successivo all'apertura della linea di credito, trovano applicazione, invece, i tassi di interesse ivi indicati.
Per quanto concerne la capitalizzazione trimestrale degli interessi va ricordato che secondo quanto stabilisce la delibera CICR del 9.2.2000, emanata in attuazione dell'art. 120 comma 2 TUB
(nella disciplina anteriore alle modifiche introdotte dalle l. 147/2013 e dal D.L. 18/2016), i saldi debitori e creditori devono prevedere la stessa periodicità nel conteggio degli interessi.
Nel caso di specie, nel contratto del 2009 depositato non è prevista alcuna clausola in materia di capitalizzazione trimestrale;
di conseguenza nella determinazione del credito vantato dalla banca non può tenersi conto di alcuna capitalizzazione di interessi.
Per quanto concerne il periodo successivo all'apertura della linea di credito, va rilevato che in seguito all'entrata in vigore dell'art. 120 TUB nel testo modificato dalla legge n. 147/2013, a decorrere dall'1.1.2014 è stato previsto che "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".
Come ha evidenziato la giurisprudenza, la norma circoscrive la portata della capitalizzazione degli interessi periodicamente conteggiati, escludendo che tale operazione contabile possa consentire alcun prodotto anatocistico (v. Trib. Milano, 25 marzo 2015; Trib. Milano, 3 aprile 2015; Trib. Reggio
Calabria 27.01.2022). Tale interpretazione è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera,
pagina 5 di 8 ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Cass., n. 21344/2024).
Di conseguenza, deve escludersi la capitalizzazione trimestrale degli interessi fino alla data di chiusura del rapporto intervenuta il 10.5.2016.
La parte attrice opponente ha contestato l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto.
Nella fattispecie in esame la CMS non risulta pattuita nel contratto del 2009.
Nel contratto di apertura di credito del 2014 è stata prevista la commissione di istruttoria veloce per i rapporti affidati e il corrispettivo sull'accordato.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, la commissione di massimo scoperto costituisce “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (v. Cass. n. 870/2006). La commissione di massimo scoperto è stata disciplinata dall'art. 2 bis, L. n. 2 del 2009, ai sensi del quale “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la CMS se il saldo del cliente risulta a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto, non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente,
e sia specificamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5%, per trimestre dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di rimunerazione”, e in seguito alla modifica introdotta dal D.L. 201/2011, dall'art. 117-bis TUB, che nella formulazione attuale dispone che i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche pagina 6 di 8 tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente;
il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2.
Nel caso di specie non vi è alcuna pattuizione in ordine alla misura della CMS, né alle modalità concrete della sua applicazione. Di conseguenza non possono ritenersi dovute le somme annotate nel conto corrente a titolo di commissione di massimo scoperto, mentre vanno riconosciute le somme previste a titolo di commissione istruttoria veloce e di corrispettivo sull'accordato previste nel contratto di apertura di credito del dicembre 2014.
Con riferimento alla contestazione relativo all'usurarietà degli interessi va rilevato che il ctu ha riscontrato il superamento del tasso soglia nel I trimestre 2015 e nel IV trimestre 2015. Come hanno evidenziato le Sezioni Unite della Cassazione, non può ritenersi l'illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi (v. Cass., n.
24675/2017). Nel caso di specie non risulta che i tassi fossero superiori al tasso soglia al momento della pattuizione. Di conseguenza deve escludersi che trovi applicazione l'art. 1815, 2° comma, c.c.
Per quanto concerne la quantificazione della somma derivante dallo scoperto di conto corrente n.
388.53, il giudice non ha motivo di discostarsi dall'accertamento svolto dal ctu che ha ricalcolato il saldo a debito nell'importo di € 500.396,16, con esclusione delle somme addebitate a titolo di cms, di ogni forma di capitalizzazione e con applicazione dei tassi indicati dall'art. 117 del T.U. bancario fino all'applicazione dell'apertura della linea di credito.
Deve ritenersi pertanto che l'attrice, in qualità di fideiussore, sia tenuta a corrispondere alla parte convenuta la somma di € 500.396,16 per lo scoperto del conto corrente n. 388.53.
pagina 7 di 8 Il decreto ingiuntivo pertanto va revocato e va condannata a corrispondere a Parte_1 favore della convenuta la somma di € 500.396,16, oltre interessi legali a decorrere dalla costituzione in mora (data di notifica del decreto ingiuntivo) sino al saldo.
Considerato il parziale accoglimento delle domande avanzate dalla parte opposta, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura del 50%. La parte opponente va condannata a corrispondere a favore della parte opposta il 50% delle spese di lite, liquidate per tale quota in dispositivo sulla base del valore della causa e dell'attività svolta.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico della parte opponente e della parte opposta nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 311/2018;
- condanna la parte opponente a corrispondere a favore della parte opposta la somma di €
500.396,16, oltre interessi legali a decorrere dalla costituzione in mora (data di notifica del decreto ingiuntivo) sino al saldo;
- condanna la parte opponente a corrispondere a favore della parte opposta il 50% delle spese di lite, che liquida per tale quota in € 10.740,4 per compensi, € 435,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico delle parti opponenti e della parte opposta nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Nuoro, il 4 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Tiziana Longu
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LOMBARDI MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA OBERDAN 4 GORGONZOLA presso il difensore avv. LOMBARDI MASSIMO
ATTRICE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZI GEMMA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA 71 07100 SASSARI presso il difensore avv. MAURIZI
GEMMA
CONVENUTA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
R.G. 311/2018 chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività, la revoca del decreto ingiuntivo;
accertare che sul c/c 388.53 acceso in data 28.10.2009 presso la Filiale di Nuoro
[...]
chiuso in data 9.5.2016 sono stati applicati interessi e spese non Controparte_2
pattuite e non dovute e compensare tale somma con quanto richiesto dalla convenuta.
La parte attrice ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nuoro in favore del
Tribunale di Oristano in quanto la convenuta risiede a Oristano e in ragione dell'applicazione del foro del consumatore;
che l'estratto di saldaconto non è sufficiente a dimostrare il credito della Banca;
che pagina 1 di 8 la fideiussione è nulla per violazione dell'art. 2, L. 297/1990; che la commissione di massimo scoperto
è stata applicata illegittimamente;
che sono stati applicati interessi anatocistici e usurari.
Con comparsa depositata il 21.3.2019 si è costituita in giudizio la la quale Controparte_1 ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione ad agire dell'opponente, stante la qualità di garante autonomo;
il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale;
dichiararsi la nullità della citazione;
la conferma del decreto opposto.
La società convenuta ha dedotto il mancato esperimento della procedura di mediazione;
che il contratto di conto corrente e di fideiussione sono stati conclusi a Nuoro;
che la signora non Pt_1
può essere considerata consumatore, in quanto Presidente del CDA della Pitagi s.r.l.; che il contratto stipulato dall'attrice va qualificato come contratto autonomo di garanzia.
Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto ed esperita con esito negativo la procedura della mediazione, con ordinanza del 23.2.2021 è stata disposta la ctu contabile.
All'udienza del 31.1.2023 le parti hanno confermato le conclusioni già rassegnate e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Con sentenza non definitiva del 23.6.2023 il Tribunale ha respinto la domanda avanzata da parte opponente volta a dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nuoro;
ha respinto la domanda avanzata da parte opposta volta ad accertare il difetto di legittimazione di ha Parte_1
rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza al fine di consentire alle parti di prendere posizione sulla mancata indicazione, nel contratto, del tasso di interesse applicato e delle altre condizioni. E' stata altresì evidenziata l'irrilevanza dell'eccezione relativa alla nullità delle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in quanto contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, individuate nella «clausola di reviviscenza», nella «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», nella «clausola di sopravvivenza», a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate», in quanto la parte opponente non ha eccepito la liberazione del fideiussore per il fatto che il creditore non avrebbe proposto le sue istanze entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, né l'applicazione da parte della banca della clausola di reviviscenza e di sopravvivenza.
Svolta l'integrazione della ctu, all'udienza del 26.3.2024, tenuta mediante trattazione scritta, la parte opponente ha chiesto, “in via preliminare, per i motivi di cui in premessa, dichiarare la propria pagina 2 di 8 incompetenza territoriale, e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto perché invalido o nullo e rimettere le parti dinanzi al competente Tribunale di Oristano;
In via preliminare e d'urgenza sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale nel merito revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 311/2018 del 22/11/2018,
R.G. n. 1124/2018 qui opposto, per le motivazioni in fatto ed in diritto dedotte in narrativa, in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto;
accertare, conseguentemente, in ragione delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che sul conto ordinario n. c/c 388.53 accesso in data
28/10/2009 presso la Filiale di Nuoro di e chiuso in data Controparte_3
09/05/2016 intestato a Pitagi s.r.l., si sono rinvenuti interessi e spese non pattuite pertanto non dovute e, conseguentemente, compensare tali somme con quanto richiesto dalla convenuta opposta con ogni provvedimento consequenziale relativamente alla determinazione del saldo. La parte opposta ha chiesto
“A) in via principale, confermare il decreto ingiuntivo n. 311/2018 emesso dal Tribunale di Nuoro in data 22/11/2018 avverso la sig.ra in qualità di garante della fallita Pitagi S.r.l., Parte_1 rigettando l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e diritto. B) In via meramente subordinata: condannare la sig.ra al pagamento della minore somma di euro 450.249,77 o Parte_1
comunque alla minore somma di cui alla CTU depositata in atti C) Rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e diritto. D ) Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 29.8.2024 il giudice ha rimesso la causa sul ruolo disponendo che il ctu effettuasse i calcoli escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Svolta la ctu e chiesti ulteriori chiarimenti al consulente, all'udienza odierna le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate. Il giudice ha deciso la causa con la presente sentenza di cui ha dato lettura.
1) La domanda di parte attrice diretta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto è fondata e va accolta.
Come è stato evidenziato anche nella sentenza non definitiva, il decreto ingiuntivo ha per oggetto il pagamento a favore della della somma di € 597.776,25 da parte di Controparte_1 Parte_1
in qualità di garante della Pitagi s.r.l. per l'esposizione sul c/c n. 388.53 aperto presso il
[...] in data 28.10.2009 e chiuso in data 9.5.2016. Controparte_3
pagina 3 di 8 L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente è già stata decisa con la sentenza del 23.6.2023, così come l'eccezione relativa alla qualificazione del contratto di garanzia come fideiussione e alla nullità per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) L. 287/1990, per cui tali questioni non devono essere esaminate in questa decisione.
Come risulta dalla documentazione prodotta, in data 11.12.2010 ha Parte_1
comunicato alla di costituirsi fideiussore della Pitagi s.r.l. fino Controparte_3 alla concorrenza dell'importo di € 360.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni verso la banca dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura. L'atto negoziale prevede che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio. In data
10.06.2011 ha esteso la garanzia già prestata fino al limite di € 660.000,00. Parte_1
Dai documenti prodotti risulta che in data 28.10.2009 la Pitagi s.r.l. ha aperto presso la
[...]
il conto corrente n. 388.53, su cui in data 15.12.2014 è stata concessa una Controparte_3 linea di credito di € 40.000,00 con validità sino alla revoca utilizzabile mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 388.53 alle condizioni ivi indicate (parametro Euribor 3 mesi/365 media mese in corso, quale rilevato e pubblicato, relativamente ad ogni mese solare, dal quotidiano Il sole 24 ore o altro quotidiano economico equipollente, maggiorato di uno spread del 9,480%; in ipotesi di utilizzo oltre il limite concesso sarà applicato il tasso extrafido nominale annuo del 15,850%); una linea di credito dell'importo di € 10.000,00 con validità sino al 31.03.2015 mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 388.53 alle condizioni ivi indicate (tasso nominale annuo del 12,450%; in ipotesi di utilizzo extra-fido il tasso nominale annuo sarà del 15,850%).
La parte opponente, invece, non ha depositato alcuna documentazione da cui risultino le condizioni contrattuali applicate al rapporto di conto corrente stipulato nel 2009, né il tasso di interesse pattuito.
Secondo quanto dispone l'art. 117, D. Lgvo 385/1993 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, nella formulazione vigente all'epoca della conclusione del contratto, “4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora (…) 6. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi pagina 4 di 8 nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
Alla luce di tale disposizione, deve ritenersi che i tassi di interesse relativi al rapporto di conto corrente per cui è causa, a decorrere dalla sua apertura fino all'apertura della linea di credito del
15.12.2024, non essendo stati previsti in forma scritta nel contratto prodotto, debbano essere determinati secondo i criteri indicati nell'art. 117. Con riferimento al periodo successivo all'apertura della linea di credito, trovano applicazione, invece, i tassi di interesse ivi indicati.
Per quanto concerne la capitalizzazione trimestrale degli interessi va ricordato che secondo quanto stabilisce la delibera CICR del 9.2.2000, emanata in attuazione dell'art. 120 comma 2 TUB
(nella disciplina anteriore alle modifiche introdotte dalle l. 147/2013 e dal D.L. 18/2016), i saldi debitori e creditori devono prevedere la stessa periodicità nel conteggio degli interessi.
Nel caso di specie, nel contratto del 2009 depositato non è prevista alcuna clausola in materia di capitalizzazione trimestrale;
di conseguenza nella determinazione del credito vantato dalla banca non può tenersi conto di alcuna capitalizzazione di interessi.
Per quanto concerne il periodo successivo all'apertura della linea di credito, va rilevato che in seguito all'entrata in vigore dell'art. 120 TUB nel testo modificato dalla legge n. 147/2013, a decorrere dall'1.1.2014 è stato previsto che "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".
Come ha evidenziato la giurisprudenza, la norma circoscrive la portata della capitalizzazione degli interessi periodicamente conteggiati, escludendo che tale operazione contabile possa consentire alcun prodotto anatocistico (v. Trib. Milano, 25 marzo 2015; Trib. Milano, 3 aprile 2015; Trib. Reggio
Calabria 27.01.2022). Tale interpretazione è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera,
pagina 5 di 8 ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Cass., n. 21344/2024).
Di conseguenza, deve escludersi la capitalizzazione trimestrale degli interessi fino alla data di chiusura del rapporto intervenuta il 10.5.2016.
La parte attrice opponente ha contestato l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto.
Nella fattispecie in esame la CMS non risulta pattuita nel contratto del 2009.
Nel contratto di apertura di credito del 2014 è stata prevista la commissione di istruttoria veloce per i rapporti affidati e il corrispettivo sull'accordato.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, la commissione di massimo scoperto costituisce “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (v. Cass. n. 870/2006). La commissione di massimo scoperto è stata disciplinata dall'art. 2 bis, L. n. 2 del 2009, ai sensi del quale “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la CMS se il saldo del cliente risulta a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto, non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente,
e sia specificamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5%, per trimestre dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di rimunerazione”, e in seguito alla modifica introdotta dal D.L. 201/2011, dall'art. 117-bis TUB, che nella formulazione attuale dispone che i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche pagina 6 di 8 tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente;
il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2.
Nel caso di specie non vi è alcuna pattuizione in ordine alla misura della CMS, né alle modalità concrete della sua applicazione. Di conseguenza non possono ritenersi dovute le somme annotate nel conto corrente a titolo di commissione di massimo scoperto, mentre vanno riconosciute le somme previste a titolo di commissione istruttoria veloce e di corrispettivo sull'accordato previste nel contratto di apertura di credito del dicembre 2014.
Con riferimento alla contestazione relativo all'usurarietà degli interessi va rilevato che il ctu ha riscontrato il superamento del tasso soglia nel I trimestre 2015 e nel IV trimestre 2015. Come hanno evidenziato le Sezioni Unite della Cassazione, non può ritenersi l'illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi (v. Cass., n.
24675/2017). Nel caso di specie non risulta che i tassi fossero superiori al tasso soglia al momento della pattuizione. Di conseguenza deve escludersi che trovi applicazione l'art. 1815, 2° comma, c.c.
Per quanto concerne la quantificazione della somma derivante dallo scoperto di conto corrente n.
388.53, il giudice non ha motivo di discostarsi dall'accertamento svolto dal ctu che ha ricalcolato il saldo a debito nell'importo di € 500.396,16, con esclusione delle somme addebitate a titolo di cms, di ogni forma di capitalizzazione e con applicazione dei tassi indicati dall'art. 117 del T.U. bancario fino all'applicazione dell'apertura della linea di credito.
Deve ritenersi pertanto che l'attrice, in qualità di fideiussore, sia tenuta a corrispondere alla parte convenuta la somma di € 500.396,16 per lo scoperto del conto corrente n. 388.53.
pagina 7 di 8 Il decreto ingiuntivo pertanto va revocato e va condannata a corrispondere a Parte_1 favore della convenuta la somma di € 500.396,16, oltre interessi legali a decorrere dalla costituzione in mora (data di notifica del decreto ingiuntivo) sino al saldo.
Considerato il parziale accoglimento delle domande avanzate dalla parte opposta, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura del 50%. La parte opponente va condannata a corrispondere a favore della parte opposta il 50% delle spese di lite, liquidate per tale quota in dispositivo sulla base del valore della causa e dell'attività svolta.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico della parte opponente e della parte opposta nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 311/2018;
- condanna la parte opponente a corrispondere a favore della parte opposta la somma di €
500.396,16, oltre interessi legali a decorrere dalla costituzione in mora (data di notifica del decreto ingiuntivo) sino al saldo;
- condanna la parte opponente a corrispondere a favore della parte opposta il 50% delle spese di lite, che liquida per tale quota in € 10.740,4 per compensi, € 435,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico delle parti opponenti e della parte opposta nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Nuoro, il 4 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Tiziana Longu
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