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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1416/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 10 maggio 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
3663/2024, pubblicata il 03/04/2024,
DA
(CF. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Giuseppe de Simone e con elezione di domicilio presso il suo studio in
Roma, Via Augusto Bevignani n. 9, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
APPELLANTE
CONTRO
in persona dei procuratori speciali dott. ed avv. Controparte_1 Controparte_2
(in forza di Procure Speciali rilasciate avanti il notaio dr. Controparte_3 Persona_1
in data 19 ottobre 2022 repertori n. 25872 e 25875), con il patrocinio dell'avv. Nicola
Guastadisegni e con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, via Fontana n. 25, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3663/2024, pubblicata il
03/04/2024, in materia di “Leasing”. pagina 1 di 13
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: disporre la rimessione pregiudiziale alla stessa
Corte di Cassazione, ex art. 363 bis c.p.c., affinché, previa opportuna assegnazione alle Sezioni
Unite, il giudice della nomofilachia risolva la seguente questione: “Dica la Corte di
Cassazione se, relativamente al periodo compreso tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio
2008, il tasso contrattuale che sia stato determinato facendo riferimento al tasso Euribor, fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza, così come accertato dalla
Commissione Antitrust Europea il 4 dicembre 2013, sia, in ogni caso, nullo, ovvero in presenza di quali presupposti debba dichiararsi tale nullità, ovvero, ancora, se, in tale ipotesi, competa all'avente diritto unicamente azione di tipo risarcitorio nei confronti dei responsabili”.
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre consulenza tecnica specialistica, sottoponendo al nominato ausiliario i seguenti quesiti: “Verifichi il CTU: a) se i criteri di costruzione del piano finanziario risultino determinati ovvero siano univocamente determinabili;
b) se i criteri di determinazione del metodo di variazione, ricalcolo ed attualizzazione dei canoni risultino determinati ovvero siano univocamente determinabili;
c) se i criteri di determinazione del tasso interno di attualizzazione risultino determinati ovvero siano univocamente determinabili;
d) se
i criteri di individuazione del parametro Euribor utilizzato risultino determinati ovvero siano univocamente determinabili;
e) se il tasso base ed il tasso leasing risultino determinati ovvero siano univocamente determinabili;
f) se sia stata quantificata la parte del capitale ammortizzabile e del fattore di attualizzazione, da restituirsi col pagamento dei canoni periodici separatamente ovvero cumulativamente con la parte del capitale, da pagarsi all'atto dell'esercizio dell'opzione di riscatto finale, indicandone i rispettivi valori;
g) in mancanza, quantifichi separatamente i due valori e li raffronti con le somme complessivamente corrisposte dall'Utilizzatore alla Concedente;
h) quale sia il valore finanziario delle componenti di attualizzazione e quale sia stato il metodo di calcolo, il regime finanziario, in capitalizzazione
pagina 2 di 13 semplice o composta e la formula matematica adottata e se sia possibile stabilirne il valore;
i) quale sia la concreta incidenza, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, delle componenti di attualizzazione implicite sull'entità degli addebiti a carico dell'attrice; l) quale sia la misura degli interessi corrispettivi, moratori, anatocistici, nonchè delle indicizzazioni, tenendo conto dei criteri di attualizzazione applicati, quantificandone distintamente gli importi;
m) ridetermini il CTU il rapporto controverso attraverso due conteggi, il primo applicando il tasso ex art. 117 TUB ed il secondo mantenendo il tasso convenzionale ed applicando il regime finanziario dell'interesse semplice e calcoli, in entrambe le ipotesi, la differenza tra gli interessi corrisposti e quelli che sarebbero stati da corrispondere in forza dei predetti tassi sostitutivi, quantificando l'indebito da restituire alla parte attrice;
n) accerti il CTU il costo totale del leasing, tenendo conto della misura del tasso degli interessi corrispettivi, di quelli moratori, dell'incidenza del pagamento anticipato del maxi canone iniziale, nonché della misura del TIR
o TIA, tanto del capitale ammortizzabile (capitale investito, detratto il maxi canone iniziale), che del prezzo di opzione finale di acquisto, nonché delle spese, anche di assicurazione, delle commissioni, anche di estinzione anticipata, calcolando, a tal fine, anche l'importo delle penalità previste nelle CGC e comunque di tutti gli oneri indicati nell'art. 644 IV co. C.P.; o) verifichi il CTU se il costo totale del leasing, come sopra determinato, abbia superato il tasso soglia pro tempore vigente alle date della stipula, della consegna e del riscatto ed, in caso positivo, azzeri, ai sensi dell'art. 1815 II co. c.c., tutti gli interessi, tutte le spese, tutte le commissioni e tutte le penali, quantificando l'indebito da restituire alla parte attrice”.
NEL MERITO:
1) in accoglimento del primo motivo di appello ed in riforma della decisione del Tribunale sul punto, accertare e dichiarare che il contratto controverso non rispetta le vigenti disposizioni normative in materia di trasparenza, di pattuizione delle condizioni economiche e di informativa dell'utilizzatore e, per gli effetti, rideterminare il rapporto per cui è causa con applicazione della sanzione di cui all'art. 117 TUB e condannare parte appellata a restituire i maggiori interessi pagati dall'utilizzatore, in luogo di quelli dovuti al tasso legale sostitutivo del 2,9810%, per l'importo di euro 107.855,70, ovvero per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo;
pagina 3 di 13 2) in accoglimento del secondo motivo di appello ed in riforma della decisione del Tribunale sul punto, accertare e dichiarare che, per effetto del regime finanziario composto utilizzato dalla concedente per la costruzione del piano di rimborso, gli interessi addebitati all'utilizzatore non sono stati calcolati solo sul capitale residuo ma anche sugli interessi maturati, in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c. e, per gli effetti, rideterminare il rapporto controverso con applicazione del regime della capitalizzazione semplice degli interessi e condannare parte appellata a restituire i maggiori interessi pagati dall'utilizzatore, in luogo di quelli dovuti in regime semplice, per l'importo di euro 51.266,57, ovvero per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo.
3) in accoglimento del terzo motivo di appello ed in riforma della decisione del Tribunale sul punto, accertare e dichiarare la nullità degli interessi debitori ultralegali applicati dalla società appellata e pagati dalla parte appellante per il periodo compreso tra il 29 settembre
2005 ed il 30 maggio 2008, in forza delle decisioni della Commissione Europea del 4 dicembre
2013 e del 7 dicembre 2016 e, per gli effetti, condannare parte appellata alla restituzione dei maggiori interessi pagati dall'utilizzatore, rispetto a quelli dovuti al saggio legale, per
l'importo di euro 29.772,88, ovvero per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo;
4) in ogni caso, condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: respingere la richiesta di rimessione alla Corte di cassazione del quesito posto da controparte non essendo necessario né rilevante per il contenzioso in corso nonché superata dalla clausola contrattuale n. 3;
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: respingere l'appello proposto da in persona Parte_1
del legale rappresentante, perché infondato in fatto ed in diritto sulla base di quanto innanzi dedotto;
pagina 4 di 13 IN OGNI CASO: dichiarare la prescrizione del diritto e respingere la domanda di condanna di a corrispondere la somma di € 29.772,88 oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 formulata dall'appellante; condannare in persona del legale rappresentante, a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
tutte le spese sostenute o tutte le somme che è stata condannata a pagare nelle varie controversie.
Con vittoria di spese legali di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Milano esponendo: Parte_1
- di avere stipulato con in data 2 luglio 2002 il contratto di leasing n. Controparte_1
IM220515, avente ad oggetto un fabbricato ad uso artigianale sito in Natisone, via del
Collio n. 5;
- di avere estinto anticipatamente il suddetto contratto, riscattando la proprietà dell'immobile e versando a la somma di euro 673.000,00; Controparte_1
- di avere verificato il pagamento in favore di di interessi superiori a Controparte_1
quelli dovuti e di averne chiesta la restituzione, senza ottenere riscontro positivo.
A fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - in via principale, la mancanza Parte_1
della indicazione, nel contratto di leasing dedotto in causa, del del Tasso Leasing;
- in CP_4
via gradata, la mancanza della indicazione e della pattuizione del regime finanziario di determinazione dei canoni e di costruzione del piano dei pagamenti e l'illegittimità per violazione dell'art. 1283 c.c. del piano di rimborso in regime composto, in ragione degli effetti anatocistici da esso prodotti;
- in via ulteriormente gradata, l'illiceità della indicizzazione riferita al tasso Euribor, quantomeno per il periodo (2005/2008) nel quale ne è stata accertata la manipolazione. ha quindi concluso per la condanna di a restituire gli interessi Parte_1 Controparte_1
incassati eccedenza (quantificati, in via principale, in euro 107.855,70, in via subordinata in euro 51.266,57 e in via ulteriormente subordinata in euro 29.772,88).
pagina 5 di 13 si è costituita nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande avversarie.
In particolare, la società concedente: - ha fatto rilevare come il contratto di leasing stipulato con fosse antecedente all'entrata in vigore delle norme che hanno introdotto l'obbligo Parte_1
di indicazione del Tasso Leasing e del TAN;
- ha escluso che l'ammortamento alla francese determini fenomeni anatocistici;
- ha evidenziato come le intese illecite accertate dalla
Commissione Antitrust Europea in relazione all'Euribor fossero state concluse successivamente alla stipulazione del contratto dedotto in causa.
Il Tribunale, con la sentenza n. 3663/2024 depositata il 3 aprile 2024, ha rigettato le domande di Parte_1
Le argomentazioni del Tribunale possono essere sintetizzate come segue:
1) la doglianza inerente alla mancata indicazione nei contratti del tasso di leasing è irrilevante, giacché il relativo obbligo è stato disposto dalle norme di trasparenza della
Banca d'Italia emanate il 25 luglio 2003 ed entrate in vigore il 1° ottobre successivo, mentre il contratto di cui è causa è stato stipulato il 2 luglio 2002 e l'ultima modifica è intervenuta l'11 aprile 2003; pertanto, non vi era spazio per il tasso leasing;
2) nei contratti di leasing non è necessaria l'indicazione del TAN;
ciò anche in considerazione del fatto che il contratto di leasing non ha una esclusiva funzione di finanziamento (avendo anche una funzione di scambio) e che è conseguentemente impossibile calcolare con precisione il TAN, non potendosi estrapolare dal corrispettivo complessivo del leasing la quota riferita al finanziamento;
3) il contratto di leasing deve riportare il t.a.e.g., ai sensi del d. lgs. n. 385/1993 solo se stipulato con un consumatore;
negli altri casi, è sufficiente che il testo del contratto riporti il c.d. tasso leasing, sempre che sia stato stipulato successivamente al 1° ottobre
2003; neppure deve ricorrere l'indicatore sintetico di costo;
4) in via di principio, il piano di ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi su interessi;
inoltre, la conoscenza del tipo di piano di ammortamento adottato non è necessaria per comprendere in modo determinato e trasparente quale sia l'impegno finanziario assunto con la stipulazione del contratto;
pagina 6 di 13 5) la società convenuta non sembra avere fatto parte dell'intesa illecita che ha manipolato i tassi Euribor;
6) in ogni caso, non si può semplicisticamente parlare di nullità; “l'ordinamento è netto nel senso di un diritto al risarcimento del danno”;
7) l'orientamento seguito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 34889/2023 non può essere condiviso;
la disciplina contenuta nella dir. 2014/104/UE, trasposta nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 3/2017 attribuisce la legittimazione passiva per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza esclusivamente all'autore della violazione;
8) il contratto dedotto in causa è stato stipulato nel 2002, prima che si realizzassero le intese illecite sanzionate dalla Commissione Antitrust Europea. ha impugnato la sentenza di primo grado, articolando tre motivi di appello: con Parte_1
il primo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso la necessità dell'indicazione del TAN e del Tasso Leasing;
con il secondo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha dato rilievo alla mancata indicazione del piano di rimborso a capitalizzazione composta e non ha comunque ravvisato la illegittimità di esso per violazione dell'art. 1283 cc.; con il terzo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha dato rilievo alla presenza, nel contratto stipulato fra le parti, del rinvio al tasso Euribor per la indicizzazione dei canoni.
Il primo motivo di appello non è fondato.
Secondo la tesi di non sarebbe rilevante il momento di entrata in vigore delle norme Parte_1 di trasparenza della Banca d'Italia che hanno disposto l'indicazione del TAN e del Tasso
Leasing, poiché l'obbligo di indicare e di pattuire per iscritto il tasso che il soggetto finanziato si trova a dover pagare è previsto dall'art. 1284 c.c.
Relativamente a tale doglianza, occorre innanzitutto rammentare che in tema di leasing, “il canone pattuito - anche se la sua funzione causale è prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari
e degli utili di rischio di impresa - ha comunque natura di corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico- economica dello stesso;
alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale,
pagina 7 di 13 gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1284 c.c.” (v. Cass. n. 14760/2008, da ultimo richiamata da Cass. n. 35101/2024, la quale si è pronunciata in una fattispecie di leasing immobiliare).
Nella medesima sentenza n. 35101/2024, la Corte di Cassazione ha inoltre precisato che l'indicazione del TAN non vale a rendere il contratto più trasparente rispetto a quanto non evincibile dal tenore del suo contenuto;
infatti “il TAN è un tasso solo nominale, perché non tiene conto del tipo di rateizzazione e, quindi, non dà conto dell'effettivo costo del credito formato dalle sole componenti di capitale ed interessi (ora) prescritte dalla Banca d'Italia per il leasing, non essendo il tasso effettivamente praticato ricavabile dividendo per dodici il TAN”.
Con riferimento al tasso leasing, una volta chiarita la impossibilità di sanzionarne la mancata indicazione in ragione della antecedenza del contratto dedotto in causa rispetto alle norme di trasparenza della Banca d'Italia che ne hanno disposto l'indicazione (emanate il 25 luglio 2003 ed entrate in vigore il 1° ottobre successivo), si reputa comunque opportuno evidenziare, per completezza, come gli elementi desumibili dal suddetto contratto fossero idonei ad affermare la determinabilità per relationem del tasso applicabile.
L'indicazione del corrispettivo della compravendita dell'immobile corrisposto al venditore dalla società di leasing (euro 1.190.000,00), dell'importo del canone iniziale (euro 13.506,46), del numero delle rate (107), dell'ammontare di esse (euro 13.506,46) e del valore di riscatto
(euro 345,10), nonché la precisazione del criterio di indicizzazione (Euribor 3Mesi/365) e della base di riferimento (3,40%) sono infatti dati sufficienti per calcolare il tasso leasing, inteso come tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti.
Del resto, tale tasso è stato agevolmente determinato (grazie all'applicazione di un procedimento di calcolo matematico) nella percentuale del 4,852% dal consulente di parte nominato da il quale ha anche ricostruito il piano di rimborso e ha individuato per Parte_1
pagina 8 di 13 ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi, senza segnalare la sussistenza di profili di ambiguità dei dati.
Il secondo motivo di appello è parimenti infondato. ha fatto rilevare che l'omessa indicazione, nel contratto, del tipo di ammortamento Parte_1 applicato ha determinato l'opacità delle condizioni economiche, essendo stata preclusa all'utilizzatore la possibilità di conoscere il maggior costo del finanziamento derivante dall'ammortamento in regime composto.
In particolare, l'appellante, senza prendere in considerazione le specifiche caratteristiche del contratto dedotto in causa, ha descritto in termini matematici le modalità di determinazione degli interessi nei contratti di finanziamento con ammortamento alla francese, denunciandone gli effetti anatocistici.
A questo riguardo, si reputano dirimenti i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 15130/2024.
In particolare, sul tema dell'anatocismo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (richiamate dalle successive pronunce delle sezioni semplici, tra cui Cass. n. 8322/2025) hanno chiarito che:
i) “con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e
l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”;
ii) “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo
pagina 9 di 13 alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi"; né "opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale
(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo
(quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione”;
iii) “il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”.
Sul tema della determinatezza dell'oggetto del contratto, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno evidenziato che “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” e che “l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del
pagina 10 di 13 contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti”.
In questa prospettiva, va quindi ribadito che il contratto di leasing dedotto in causa contiene tutte le indicazioni previste dalla normativa applicabile ratione temporis, cioè il prezzo di acquisto del bene concesso in leasing, l'importo iniziale corrisposto dall'utilizzatore, il numero e l'ammontare delle rate, la periodicità del rimborso, il prezzo per l'esercizio dell'opzione e il criterio di indicizzazione.
Trattandosi di un contratto di leasing al quale, considerati i soggetti coinvolti, non è applicabile la normativa consumeristica, la mancata consegna del piano di ammortamento non è circostanza rilevante ai fini della validità delle pattuizioni aventi ad oggetto gli interessi (non essendo tale consegna prevista da alcuna disposizione né primaria né secondaria), dovendo invece essere valorizzata la possibilità per l'utilizzatore di conoscere la portata dell'impegno economico assunto, indipendentemente dalla esistenza di modalità alternative e meno gravose di calcolo degli interessi.
Tale possibilità risulta garantita dalla esplicitazione dei dati sopra richiamati;
la concreta idoneità di essi a ricostruire il tasso leasing e il piano di rimborso dell'operazione economica stipulata fra le parti trova riscontro, come si è già sopra evidenziato, nella consulenza di parte commissionata dalla società appellante.
Peraltro, le ipotesi di calcolo inserite nella suddetta consulenza di parte sono finalizzate a comprovare che, con un altro sistema di capitalizzazione (c.d. semplice), le rate del mutuo sarebbero state di misura inferiore, ma la maggiore convenienza di un sistema diverso rispetto a quello pattuito non può condurre ad una declaratoria di nullità o ad un accertamento di inadempimento a carico della società di leasing.
Infine, deve essere disatteso anche il terzo motivo di appello.
Con riguardo alla manipolazione del tasso Euribor e alle conseguenze ad essa ricollegate dalla società appellante, va dato rilievo al fatto, sottolineato nella sentenza di primo grado, della antecedenza del contratto dedotto in causa rispetto alle intese restrittive della concorrenza pagina 11 di 13 dirette ad alterare l'Euribor, sanzionate con le decisioni della Commissione Antitrust Europea del 2013 e del 2016. Il suddetto dato temporale preclude di ritenere che il contratto di leasing stipulato fra le parti costituisca un contratto a valle delle suddette intese e che sia quindi travolto dalla nullità di esse.
Ponendosi in quest'ottica, la richiesta di rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione ex art.363 bis c.p.c. va dichiarata inammissibile in quanto non necessaria per la definizione del presente giudizio.
In ogni caso, per completezza, si reputa utile richiamare l'orientamento secondo il quale “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso
d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in
"applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della
l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (Cass. n. 12007/2024).
Nella fattispecie concreta, non è stato dimostrato che abbia partecipato alle Controparte_1
intese illecite.
***
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'appello deve essere rigettato.
In ossequio al criterio della soccombenza, è tenuta a rifondere in favore di Parte_1
le spese del grado, le quali sono liquidate applicando gli importi medi di cui Controparte_1
al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del
DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3663/2024, pubblicata il 03/04/2024,
[...]
così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna a rifondere in favore di le spese del presente Parte_1 Controparte_1
grado, liquidate in euro 12.154,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano il 10/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 10 maggio 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
3663/2024, pubblicata il 03/04/2024,
DA
(CF. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Giuseppe de Simone e con elezione di domicilio presso il suo studio in
Roma, Via Augusto Bevignani n. 9, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
APPELLANTE
CONTRO
in persona dei procuratori speciali dott. ed avv. Controparte_1 Controparte_2
(in forza di Procure Speciali rilasciate avanti il notaio dr. Controparte_3 Persona_1
in data 19 ottobre 2022 repertori n. 25872 e 25875), con il patrocinio dell'avv. Nicola
Guastadisegni e con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, via Fontana n. 25, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3663/2024, pubblicata il
03/04/2024, in materia di “Leasing”. pagina 1 di 13
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: disporre la rimessione pregiudiziale alla stessa
Corte di Cassazione, ex art. 363 bis c.p.c., affinché, previa opportuna assegnazione alle Sezioni
Unite, il giudice della nomofilachia risolva la seguente questione: “Dica la Corte di
Cassazione se, relativamente al periodo compreso tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio
2008, il tasso contrattuale che sia stato determinato facendo riferimento al tasso Euribor, fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza, così come accertato dalla
Commissione Antitrust Europea il 4 dicembre 2013, sia, in ogni caso, nullo, ovvero in presenza di quali presupposti debba dichiararsi tale nullità, ovvero, ancora, se, in tale ipotesi, competa all'avente diritto unicamente azione di tipo risarcitorio nei confronti dei responsabili”.
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre consulenza tecnica specialistica, sottoponendo al nominato ausiliario i seguenti quesiti: “Verifichi il CTU: a) se i criteri di costruzione del piano finanziario risultino determinati ovvero siano univocamente determinabili;
b) se i criteri di determinazione del metodo di variazione, ricalcolo ed attualizzazione dei canoni risultino determinati ovvero siano univocamente determinabili;
c) se i criteri di determinazione del tasso interno di attualizzazione risultino determinati ovvero siano univocamente determinabili;
d) se
i criteri di individuazione del parametro Euribor utilizzato risultino determinati ovvero siano univocamente determinabili;
e) se il tasso base ed il tasso leasing risultino determinati ovvero siano univocamente determinabili;
f) se sia stata quantificata la parte del capitale ammortizzabile e del fattore di attualizzazione, da restituirsi col pagamento dei canoni periodici separatamente ovvero cumulativamente con la parte del capitale, da pagarsi all'atto dell'esercizio dell'opzione di riscatto finale, indicandone i rispettivi valori;
g) in mancanza, quantifichi separatamente i due valori e li raffronti con le somme complessivamente corrisposte dall'Utilizzatore alla Concedente;
h) quale sia il valore finanziario delle componenti di attualizzazione e quale sia stato il metodo di calcolo, il regime finanziario, in capitalizzazione
pagina 2 di 13 semplice o composta e la formula matematica adottata e se sia possibile stabilirne il valore;
i) quale sia la concreta incidenza, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, delle componenti di attualizzazione implicite sull'entità degli addebiti a carico dell'attrice; l) quale sia la misura degli interessi corrispettivi, moratori, anatocistici, nonchè delle indicizzazioni, tenendo conto dei criteri di attualizzazione applicati, quantificandone distintamente gli importi;
m) ridetermini il CTU il rapporto controverso attraverso due conteggi, il primo applicando il tasso ex art. 117 TUB ed il secondo mantenendo il tasso convenzionale ed applicando il regime finanziario dell'interesse semplice e calcoli, in entrambe le ipotesi, la differenza tra gli interessi corrisposti e quelli che sarebbero stati da corrispondere in forza dei predetti tassi sostitutivi, quantificando l'indebito da restituire alla parte attrice;
n) accerti il CTU il costo totale del leasing, tenendo conto della misura del tasso degli interessi corrispettivi, di quelli moratori, dell'incidenza del pagamento anticipato del maxi canone iniziale, nonché della misura del TIR
o TIA, tanto del capitale ammortizzabile (capitale investito, detratto il maxi canone iniziale), che del prezzo di opzione finale di acquisto, nonché delle spese, anche di assicurazione, delle commissioni, anche di estinzione anticipata, calcolando, a tal fine, anche l'importo delle penalità previste nelle CGC e comunque di tutti gli oneri indicati nell'art. 644 IV co. C.P.; o) verifichi il CTU se il costo totale del leasing, come sopra determinato, abbia superato il tasso soglia pro tempore vigente alle date della stipula, della consegna e del riscatto ed, in caso positivo, azzeri, ai sensi dell'art. 1815 II co. c.c., tutti gli interessi, tutte le spese, tutte le commissioni e tutte le penali, quantificando l'indebito da restituire alla parte attrice”.
NEL MERITO:
1) in accoglimento del primo motivo di appello ed in riforma della decisione del Tribunale sul punto, accertare e dichiarare che il contratto controverso non rispetta le vigenti disposizioni normative in materia di trasparenza, di pattuizione delle condizioni economiche e di informativa dell'utilizzatore e, per gli effetti, rideterminare il rapporto per cui è causa con applicazione della sanzione di cui all'art. 117 TUB e condannare parte appellata a restituire i maggiori interessi pagati dall'utilizzatore, in luogo di quelli dovuti al tasso legale sostitutivo del 2,9810%, per l'importo di euro 107.855,70, ovvero per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo;
pagina 3 di 13 2) in accoglimento del secondo motivo di appello ed in riforma della decisione del Tribunale sul punto, accertare e dichiarare che, per effetto del regime finanziario composto utilizzato dalla concedente per la costruzione del piano di rimborso, gli interessi addebitati all'utilizzatore non sono stati calcolati solo sul capitale residuo ma anche sugli interessi maturati, in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c. e, per gli effetti, rideterminare il rapporto controverso con applicazione del regime della capitalizzazione semplice degli interessi e condannare parte appellata a restituire i maggiori interessi pagati dall'utilizzatore, in luogo di quelli dovuti in regime semplice, per l'importo di euro 51.266,57, ovvero per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo.
3) in accoglimento del terzo motivo di appello ed in riforma della decisione del Tribunale sul punto, accertare e dichiarare la nullità degli interessi debitori ultralegali applicati dalla società appellata e pagati dalla parte appellante per il periodo compreso tra il 29 settembre
2005 ed il 30 maggio 2008, in forza delle decisioni della Commissione Europea del 4 dicembre
2013 e del 7 dicembre 2016 e, per gli effetti, condannare parte appellata alla restituzione dei maggiori interessi pagati dall'utilizzatore, rispetto a quelli dovuti al saggio legale, per
l'importo di euro 29.772,88, ovvero per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo;
4) in ogni caso, condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: respingere la richiesta di rimessione alla Corte di cassazione del quesito posto da controparte non essendo necessario né rilevante per il contenzioso in corso nonché superata dalla clausola contrattuale n. 3;
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: respingere l'appello proposto da in persona Parte_1
del legale rappresentante, perché infondato in fatto ed in diritto sulla base di quanto innanzi dedotto;
pagina 4 di 13 IN OGNI CASO: dichiarare la prescrizione del diritto e respingere la domanda di condanna di a corrispondere la somma di € 29.772,88 oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 formulata dall'appellante; condannare in persona del legale rappresentante, a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
tutte le spese sostenute o tutte le somme che è stata condannata a pagare nelle varie controversie.
Con vittoria di spese legali di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Milano esponendo: Parte_1
- di avere stipulato con in data 2 luglio 2002 il contratto di leasing n. Controparte_1
IM220515, avente ad oggetto un fabbricato ad uso artigianale sito in Natisone, via del
Collio n. 5;
- di avere estinto anticipatamente il suddetto contratto, riscattando la proprietà dell'immobile e versando a la somma di euro 673.000,00; Controparte_1
- di avere verificato il pagamento in favore di di interessi superiori a Controparte_1
quelli dovuti e di averne chiesta la restituzione, senza ottenere riscontro positivo.
A fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - in via principale, la mancanza Parte_1
della indicazione, nel contratto di leasing dedotto in causa, del del Tasso Leasing;
- in CP_4
via gradata, la mancanza della indicazione e della pattuizione del regime finanziario di determinazione dei canoni e di costruzione del piano dei pagamenti e l'illegittimità per violazione dell'art. 1283 c.c. del piano di rimborso in regime composto, in ragione degli effetti anatocistici da esso prodotti;
- in via ulteriormente gradata, l'illiceità della indicizzazione riferita al tasso Euribor, quantomeno per il periodo (2005/2008) nel quale ne è stata accertata la manipolazione. ha quindi concluso per la condanna di a restituire gli interessi Parte_1 Controparte_1
incassati eccedenza (quantificati, in via principale, in euro 107.855,70, in via subordinata in euro 51.266,57 e in via ulteriormente subordinata in euro 29.772,88).
pagina 5 di 13 si è costituita nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande avversarie.
In particolare, la società concedente: - ha fatto rilevare come il contratto di leasing stipulato con fosse antecedente all'entrata in vigore delle norme che hanno introdotto l'obbligo Parte_1
di indicazione del Tasso Leasing e del TAN;
- ha escluso che l'ammortamento alla francese determini fenomeni anatocistici;
- ha evidenziato come le intese illecite accertate dalla
Commissione Antitrust Europea in relazione all'Euribor fossero state concluse successivamente alla stipulazione del contratto dedotto in causa.
Il Tribunale, con la sentenza n. 3663/2024 depositata il 3 aprile 2024, ha rigettato le domande di Parte_1
Le argomentazioni del Tribunale possono essere sintetizzate come segue:
1) la doglianza inerente alla mancata indicazione nei contratti del tasso di leasing è irrilevante, giacché il relativo obbligo è stato disposto dalle norme di trasparenza della
Banca d'Italia emanate il 25 luglio 2003 ed entrate in vigore il 1° ottobre successivo, mentre il contratto di cui è causa è stato stipulato il 2 luglio 2002 e l'ultima modifica è intervenuta l'11 aprile 2003; pertanto, non vi era spazio per il tasso leasing;
2) nei contratti di leasing non è necessaria l'indicazione del TAN;
ciò anche in considerazione del fatto che il contratto di leasing non ha una esclusiva funzione di finanziamento (avendo anche una funzione di scambio) e che è conseguentemente impossibile calcolare con precisione il TAN, non potendosi estrapolare dal corrispettivo complessivo del leasing la quota riferita al finanziamento;
3) il contratto di leasing deve riportare il t.a.e.g., ai sensi del d. lgs. n. 385/1993 solo se stipulato con un consumatore;
negli altri casi, è sufficiente che il testo del contratto riporti il c.d. tasso leasing, sempre che sia stato stipulato successivamente al 1° ottobre
2003; neppure deve ricorrere l'indicatore sintetico di costo;
4) in via di principio, il piano di ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi su interessi;
inoltre, la conoscenza del tipo di piano di ammortamento adottato non è necessaria per comprendere in modo determinato e trasparente quale sia l'impegno finanziario assunto con la stipulazione del contratto;
pagina 6 di 13 5) la società convenuta non sembra avere fatto parte dell'intesa illecita che ha manipolato i tassi Euribor;
6) in ogni caso, non si può semplicisticamente parlare di nullità; “l'ordinamento è netto nel senso di un diritto al risarcimento del danno”;
7) l'orientamento seguito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 34889/2023 non può essere condiviso;
la disciplina contenuta nella dir. 2014/104/UE, trasposta nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 3/2017 attribuisce la legittimazione passiva per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza esclusivamente all'autore della violazione;
8) il contratto dedotto in causa è stato stipulato nel 2002, prima che si realizzassero le intese illecite sanzionate dalla Commissione Antitrust Europea. ha impugnato la sentenza di primo grado, articolando tre motivi di appello: con Parte_1
il primo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso la necessità dell'indicazione del TAN e del Tasso Leasing;
con il secondo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha dato rilievo alla mancata indicazione del piano di rimborso a capitalizzazione composta e non ha comunque ravvisato la illegittimità di esso per violazione dell'art. 1283 cc.; con il terzo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha dato rilievo alla presenza, nel contratto stipulato fra le parti, del rinvio al tasso Euribor per la indicizzazione dei canoni.
Il primo motivo di appello non è fondato.
Secondo la tesi di non sarebbe rilevante il momento di entrata in vigore delle norme Parte_1 di trasparenza della Banca d'Italia che hanno disposto l'indicazione del TAN e del Tasso
Leasing, poiché l'obbligo di indicare e di pattuire per iscritto il tasso che il soggetto finanziato si trova a dover pagare è previsto dall'art. 1284 c.c.
Relativamente a tale doglianza, occorre innanzitutto rammentare che in tema di leasing, “il canone pattuito - anche se la sua funzione causale è prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari
e degli utili di rischio di impresa - ha comunque natura di corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico- economica dello stesso;
alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale,
pagina 7 di 13 gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1284 c.c.” (v. Cass. n. 14760/2008, da ultimo richiamata da Cass. n. 35101/2024, la quale si è pronunciata in una fattispecie di leasing immobiliare).
Nella medesima sentenza n. 35101/2024, la Corte di Cassazione ha inoltre precisato che l'indicazione del TAN non vale a rendere il contratto più trasparente rispetto a quanto non evincibile dal tenore del suo contenuto;
infatti “il TAN è un tasso solo nominale, perché non tiene conto del tipo di rateizzazione e, quindi, non dà conto dell'effettivo costo del credito formato dalle sole componenti di capitale ed interessi (ora) prescritte dalla Banca d'Italia per il leasing, non essendo il tasso effettivamente praticato ricavabile dividendo per dodici il TAN”.
Con riferimento al tasso leasing, una volta chiarita la impossibilità di sanzionarne la mancata indicazione in ragione della antecedenza del contratto dedotto in causa rispetto alle norme di trasparenza della Banca d'Italia che ne hanno disposto l'indicazione (emanate il 25 luglio 2003 ed entrate in vigore il 1° ottobre successivo), si reputa comunque opportuno evidenziare, per completezza, come gli elementi desumibili dal suddetto contratto fossero idonei ad affermare la determinabilità per relationem del tasso applicabile.
L'indicazione del corrispettivo della compravendita dell'immobile corrisposto al venditore dalla società di leasing (euro 1.190.000,00), dell'importo del canone iniziale (euro 13.506,46), del numero delle rate (107), dell'ammontare di esse (euro 13.506,46) e del valore di riscatto
(euro 345,10), nonché la precisazione del criterio di indicizzazione (Euribor 3Mesi/365) e della base di riferimento (3,40%) sono infatti dati sufficienti per calcolare il tasso leasing, inteso come tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti.
Del resto, tale tasso è stato agevolmente determinato (grazie all'applicazione di un procedimento di calcolo matematico) nella percentuale del 4,852% dal consulente di parte nominato da il quale ha anche ricostruito il piano di rimborso e ha individuato per Parte_1
pagina 8 di 13 ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi, senza segnalare la sussistenza di profili di ambiguità dei dati.
Il secondo motivo di appello è parimenti infondato. ha fatto rilevare che l'omessa indicazione, nel contratto, del tipo di ammortamento Parte_1 applicato ha determinato l'opacità delle condizioni economiche, essendo stata preclusa all'utilizzatore la possibilità di conoscere il maggior costo del finanziamento derivante dall'ammortamento in regime composto.
In particolare, l'appellante, senza prendere in considerazione le specifiche caratteristiche del contratto dedotto in causa, ha descritto in termini matematici le modalità di determinazione degli interessi nei contratti di finanziamento con ammortamento alla francese, denunciandone gli effetti anatocistici.
A questo riguardo, si reputano dirimenti i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 15130/2024.
In particolare, sul tema dell'anatocismo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (richiamate dalle successive pronunce delle sezioni semplici, tra cui Cass. n. 8322/2025) hanno chiarito che:
i) “con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e
l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”;
ii) “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo
pagina 9 di 13 alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi"; né "opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale
(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo
(quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione”;
iii) “il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”.
Sul tema della determinatezza dell'oggetto del contratto, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno evidenziato che “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” e che “l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del
pagina 10 di 13 contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti”.
In questa prospettiva, va quindi ribadito che il contratto di leasing dedotto in causa contiene tutte le indicazioni previste dalla normativa applicabile ratione temporis, cioè il prezzo di acquisto del bene concesso in leasing, l'importo iniziale corrisposto dall'utilizzatore, il numero e l'ammontare delle rate, la periodicità del rimborso, il prezzo per l'esercizio dell'opzione e il criterio di indicizzazione.
Trattandosi di un contratto di leasing al quale, considerati i soggetti coinvolti, non è applicabile la normativa consumeristica, la mancata consegna del piano di ammortamento non è circostanza rilevante ai fini della validità delle pattuizioni aventi ad oggetto gli interessi (non essendo tale consegna prevista da alcuna disposizione né primaria né secondaria), dovendo invece essere valorizzata la possibilità per l'utilizzatore di conoscere la portata dell'impegno economico assunto, indipendentemente dalla esistenza di modalità alternative e meno gravose di calcolo degli interessi.
Tale possibilità risulta garantita dalla esplicitazione dei dati sopra richiamati;
la concreta idoneità di essi a ricostruire il tasso leasing e il piano di rimborso dell'operazione economica stipulata fra le parti trova riscontro, come si è già sopra evidenziato, nella consulenza di parte commissionata dalla società appellante.
Peraltro, le ipotesi di calcolo inserite nella suddetta consulenza di parte sono finalizzate a comprovare che, con un altro sistema di capitalizzazione (c.d. semplice), le rate del mutuo sarebbero state di misura inferiore, ma la maggiore convenienza di un sistema diverso rispetto a quello pattuito non può condurre ad una declaratoria di nullità o ad un accertamento di inadempimento a carico della società di leasing.
Infine, deve essere disatteso anche il terzo motivo di appello.
Con riguardo alla manipolazione del tasso Euribor e alle conseguenze ad essa ricollegate dalla società appellante, va dato rilievo al fatto, sottolineato nella sentenza di primo grado, della antecedenza del contratto dedotto in causa rispetto alle intese restrittive della concorrenza pagina 11 di 13 dirette ad alterare l'Euribor, sanzionate con le decisioni della Commissione Antitrust Europea del 2013 e del 2016. Il suddetto dato temporale preclude di ritenere che il contratto di leasing stipulato fra le parti costituisca un contratto a valle delle suddette intese e che sia quindi travolto dalla nullità di esse.
Ponendosi in quest'ottica, la richiesta di rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione ex art.363 bis c.p.c. va dichiarata inammissibile in quanto non necessaria per la definizione del presente giudizio.
In ogni caso, per completezza, si reputa utile richiamare l'orientamento secondo il quale “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso
d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in
"applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della
l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (Cass. n. 12007/2024).
Nella fattispecie concreta, non è stato dimostrato che abbia partecipato alle Controparte_1
intese illecite.
***
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'appello deve essere rigettato.
In ossequio al criterio della soccombenza, è tenuta a rifondere in favore di Parte_1
le spese del grado, le quali sono liquidate applicando gli importi medi di cui Controparte_1
al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del
DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3663/2024, pubblicata il 03/04/2024,
[...]
così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna a rifondere in favore di le spese del presente Parte_1 Controparte_1
grado, liquidate in euro 12.154,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano il 10/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 13 di 13