Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2886/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di NO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 03/06/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di
NO , all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa
È presente per delega dell'avvocato Franco Camporese nonché nell'Interesse della odierna opposta l'avvocato Adele Beneduce la quale si riporta integralmente a CP_1
tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi tutti, nei precedenti verbali di udienza nonché nella memoria ex art 171 CPC ed alle conclusioni ivi rasse- gnate di cui chiede integrale accoglimento. La scrivente insiste per il rigetto della spie- gata opposizione con conferma del decreto ingiuntivo qui opposti. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa con attribuzione.
Fino alle ore 11.14 nessuno compare per l'opponente.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale, allorquando, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di NO , in composizione monocratica ed in perso-
na del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281
sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito
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S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2886/2024 r.g.a.c.
TRA legale rapp.te di c.f.: Parte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata alla VIA ON F. NAPOLITANO 9 P.IVA_1
80035 NOLA ITALIA presso lo studio dell'Avv. PALLADINO GIUSEPPE,
c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di pro- C.F._1
cura in atti
- OPPONENTE
E
c.f.: parte elettivamente domiciliata in VIA CP_1 P.IVA_2
ISTRIA 95 PADOVA, presso lo studio dell'Avv. CAMPORESE FRANCO ,
c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._2
procura in atti
- OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo in contestazione, in quanto infondato in fatto ed in diritto ed accertare che lo stesso nulla deve a parte opposta.
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Si costituiva l'opposta chiedendo rigettarsi la spiegata opposizione perché in- fondata in fatto ed in diritto ed evidenziando il difetto di procura, non essen- do più la società rappresentata di . Parte_1
Successivamente con decreto ex art. 171 bis, la scrivente rilevata la effettiva sussistenza del difetto di procura ex art. 182 c.p.c. (in quanto la procura alle liti versata in atti risultava rilasciata al difensore della opponente da P_
, nella qualità legale rappresentante, in luogo dei curatori
[...] Per_1
e nominati con decreto del 26.03.2024), assegna alla,
[...] Persona_2
ai sensi dell'art. 182 c.p.c., termine perentorio del 30 giorni dalla comunicazio- ne del presente provvedimento per sanare il predetto vizio.
Il suddetto termine spirava senza cha la parte onerata vi provvedesse, pertan- to, non risultando sanata la nullità da cui risulta affetto l'atto di opposizione, la stessa dovrà essere dichiarata improcedibile e, per l'effetto, il decreto ingiunti- vo -sostanzialmente da considerarsi non opposto- dovrà dichiararsi esecuto- rio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 (applicabile anche alle cause già pen- denti: art. 28: «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liqui- dazioni successive alla sua entrata in vigore.»; art. 29: «Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.»), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di NO, PRIMA SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di assorbita e disattesa ogni CP_2 CP_1
contraria istanze, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
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2) Condanna a rifondere in favore di Parte_1 [...]
le spese di giudizio, che liquidano in €.7.052,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso spese generali nella misura di legge, IVA e CPA nelle aliquote previ- ste, se dovute come per legge.
È verbale
Il Giudice
(dott.ssa Dora Tagliafierro)
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