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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/01/2024, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2388/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2388/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1 avoni;
- parte attrice - contro
(C.F. E P.IVA: ), in persona del Presidente e Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 mpor a e difesa d teo Cerretti;
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: Nel merito:
1. Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della in persona del Presidente della e Controparte_1 CP_1 legale rappresentante pro-tempore, in ordine al verificarsi del sinistro in premessa e, per l'effetto,
2. Condannare la in persona del e legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierna attrice, per complessivi euro 8.313,76, ovvero nella somma diversa minore
o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria […]”
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare: Nel merito, in via principale: Pt_ rigettare integralmente, per i motivi di cui in narrativa, le domande formulate dalla Sig.ra nei confronti della
in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, sia sotto il profilo dell'an c quantum debeatur, Controparte_1 oltre che non provate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria […]”.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Sull'oggetto del giudizio.
1.1. La presente controversia ha ad oggetto la domanda, formulata da di Parte_1 risarcimento dei danni subiti (quantificati in € 8.313,76) a seguito del sinistro verificatosi, in data 24.08.2021, sulla rotonda posta in prossimità del casello autostradale della A1- lungo la S.P. ex S.S. 234, nel territorio di Ospedaletto Lodigiano allorché il marito dell'attrice, sig. alla guida Persona_1 della motocicletta Harley Davidson di proprietà della sig.ra è sci sa di una Pt_1 macchia oleosa presente sul manto stradale. CP_ Sulla base di tali circostanze ha quindi prospettato la responsabilità dell' convenuto, quale custode della pubblica via, ex art. 2051 c.c..
In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze a fondamento delle proprie domande:
- di essere proprietaria della moto Harley Davidson, targata AM12905;
- che il giorno 24.08.2021, il sig. marito dell'attrice, insieme al figlio minore Controparte_4 stava p , nel territorio di Ospedaletto Persona_2 Org_1 ida del predetto veicolo;
- che percorrendo la rotatoria, posta prima del casello autostradale della A1, nonostante la bassa velocità, il sig. a perso il controllo del motociclo a causa del manto stradale reso Per_1 viscido dalla p sostanza oleosa, non debitamente segnalata;
- che sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri di Codogno, i quali hanno verificato la presenza di una macchia di carburante sulla sede stradale, tale da rendere il manto viscido e sdrucciolevole;
- che a causa del sinistro occorso, il motociclo ha subito ingenti danni materiali, anche alle componenti interne meccaniche, quantificati dalla concessionaria in € Controparte_5 8.313,76;
- che in data 14.08.2021, sempre nella rotatoria sita in prossimità dell'autostrada, lungo la SP 234, due motociclisti erano stati coinvolti in un analogo incidente stradale, a causa della presenza di una chiazza di carburante sul manto stradale;
- che la situazione di pericolo era, dunque, insorta da un lasso di tempo tale da consentire all'Ente di averne conoscenza e di intervenire rimuovendo la macchia o, quantomeno, accertato il ripetersi sistematico di simili episodi, di posizionare debita cartellonistica, atta a segnalare la situazione di pericolo della strada;
- che in data 29.10.2021 parte attrice ha inviato alla Provincia di Lodi comunicazione di formale messa in mora e diffida ad adempiere ex art. 1219 c.c., stante la responsabilità dell'amministrazione provinciale ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.;
- che l'Ente, ricevuta la richiesta di risarcimento danni, ha comunicato alla sig.ra la propria Pt_1 incompetenza in favore di Organizzazione_2
- che cui l'attrice aveva inviato richiesta di risarcimento, ha Organizzazione_2 com icato è affidato in concessione alla Organizzazione_3
ma al momento del sinistro e ancora oggi il medesimo, come da Verba
[...] tra le parti, è stato consegnato per la realizzazione di lavori alla che quindi ne diventa Controparte_1 responsabile a tutti gli effetti”;
- che la sig.ra ha inviato, pertanto, nuova diffida alla n data 28 gennaio Pt_1 CP_1 CP_1 2022;
- che la Compagnia assicurativa incaricata dalla Provincia per la gestione del Controparte_6 sinistro, ha negato la sussistenz nsabilità in capo all'Ente;
pagina 2 di 4 - che in data 31.03. 2022 è stato trasmesso l'invito alla negoziazione assistita a cui la CP_1 a comunicato di non aderire.
[...] CP_ 1.2. L' convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infon fatto e in diritto.
1.3. La causa è stata istruita mediante l'assunzione all'udienza del 16.06.2023 della prova orale richiesta da parte attrice.
La Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato il giudizio per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.12.2023, all'esito della quale, viste le note depositate dalle parti, si è riservata di depositare la sentenza nel termine di 30 giorni.
2. Sulla responsabilità ex art. 2051 della Controparte_1 CP_ 2.1 La dedotta responsabilità dell' convenuto deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ex ar 1 c.c..
Com'è noto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo confermato da una recente sentenza a Sezioni Unite, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. L'art. 2051 c.c., infatti, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima (Cass. SS.UU., ord. n. 20943/2022).
Una volta provate queste circostanze, il custode, per andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fatto naturale o del terzo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. L'imprevedibilità e l'inevitabilità vanno intese da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Inoltre, la Cassazione ha precisato che le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere (Cass. Civ., SS.UU., citata).
2.2. Così come allegato dall'attore e non contestato dall'ente convenuto, deve ritenersi provato che l'area in cui è avvenuto il sinistro ha i requisiti per ritenere che su di essa sia esercitata, da parte della la custodia presupposta per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.. Controparte_1
2.3. Alla luce delle risultanze istruttorie in atti, si deve ritenere che l'attrice abbia dato prova dei fatti costitutivi della domanda formulata, dimostrando che l'incidente è stato causato della presenza della macchia d'olio.
I testimoni e hanno entrambi confermato di aver visto il sig. Testimone_1 Testimone_2 vel rdere il controllo del veicolo dopo aver impegnato Per_1 la rotatoria posta prima del casello autostradale della A1, in particolare, la sig.ra ha precisato Tes_2 che “probabilmente il conducente della moto non si era accorto che la strada era scivolosa”.
La presenza di materiale scivoloso è provata anche dalle risultanze dei Carabinieri intervenuti sul luogo che hanno dato atto che “sul posto si constatava effettivamente che un motociclista tale […] in Controparte_4 sella alla propria Harley Davinson targata AM12905 a causa del fondo reso viscido da oli bilmente da qualche veicolo in transito nonostante la bassa velocita, rovinava a terra”.
Sebbene sia dimostrato il nesso di causalità materiale tra il danno-evento rappresentato dalla caduta e la macchia d'olio, non può tuttavia affermarsi la responsabilità risarcitoria dell'Ente convenuto.
Nel caso di specie, la macchia di olio deve essere stata necessariamente dispersa al suolo da un veicolo transitato in precedenza;
tale circostanza è riconducibile nel novero del fatto del terzo, idoneo a liberare il custode da responsabilità, integrando il caso fortuito.
pagina 3 di 4 Sul punto, si richiama il condivisibile orientamento giurisprudenziale che ritiene che “quando il danno sia stato determinato da cause non intrinseche alla cosa demaniale (come il vizio costruttivo o manutentivo), ma estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 c.c.. Il caso della macchia d'olio su asfalto è assolutamente emblematico della seconda situazione riguardante i beni demaniali, nella quale è destinata a presentarsi più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (ex plurimis Cass 10643/2012).
Nel caso in esame, il teste ha dichiarato “quando la moto è caduta ci siamo fermati e nello scendere dalla Tes_1 macchina sono scivolato sulla macchina, odorava di gasolio e sembrava fresca”.
Analogamente, la teste ha riferito quanto segue “una volta scesi dalla macchina, ho visto sull'asfalto Tes_2 questa macchia oleosa, si ntissimo. Quando ho visto la moto cadere, ho accostato sulla sinistra e il mio compagno che viaggiava al mio fianco, scendendo dall'auto ha rischiato di scivolare”, precisando “la macchia sembrava fresca, rimanendo là fermi un po' la macchia sembrava essere diventata meno scivolosa”.
I testimoni hanno quindi confermato che la macchia di olio era fresca, sicché deve ritenersi che la perdita di tale materiale fosse avvenuta in un tempo assai prossimo al passaggio del veicolo dell'attore, tenuto altresì conto che il materiale oleoso è destinato per sua natura a perdere le caratteristiche di pericolosità in un tempo ridotto, in forza dell'esposizione agli agenti atmosferici e al traffico veicolare.
L'Ente si è trovato nella impossibilità oggettiva di apprestare gli interventi necessari per rimuovere il pericolo e né gli atti di causa né le testimonianze assunte forniscono elementi di fatto che consentano, in ragione delle peculiarità delle condizioni dei luoghi, di discostarsi da tale valutazione.
Si osserva, infine, che in occasione del sinistro occorso in data 14.08.2021 (doc. n. 1 di parte convenuta) l'Ente si è tempestivamente adoperato per la messa in sicurezza della strada, perciò dev'essere escluso che la stessa macchia oleosa sia stata la causa del sinistro oggetto di causa.
Sulla base di tali considerazioni, va esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Controparte_1
3. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite devono essere interamente poste a carico di parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo applicati i valori medi del DM n. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva, i valori medi del DM n. 147/2022 per la fase istruttoria e i valori minimi del medesimo DM per la fase conclusionale dal momento che gli scritti conclusionali, in massima parte, costituiscono riproduzione del contenuto dei precedenti atti (scaglione 5.201,00 – 26.000,00).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande formulate da parte attrice nei confronti della Provincia di CP_1
2. condanna a rimborsare in favore della le spese di giudizio, che Parte_1 CP_1 CP_1 liquida in € 4.146,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge
Lodi, 11 gennaio 2024
La Giudice
Dott.ssa Grazia C. Roca
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2388/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1 avoni;
- parte attrice - contro
(C.F. E P.IVA: ), in persona del Presidente e Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 mpor a e difesa d teo Cerretti;
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: Nel merito:
1. Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della in persona del Presidente della e Controparte_1 CP_1 legale rappresentante pro-tempore, in ordine al verificarsi del sinistro in premessa e, per l'effetto,
2. Condannare la in persona del e legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierna attrice, per complessivi euro 8.313,76, ovvero nella somma diversa minore
o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria […]”
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare: Nel merito, in via principale: Pt_ rigettare integralmente, per i motivi di cui in narrativa, le domande formulate dalla Sig.ra nei confronti della
in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, sia sotto il profilo dell'an c quantum debeatur, Controparte_1 oltre che non provate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria […]”.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Sull'oggetto del giudizio.
1.1. La presente controversia ha ad oggetto la domanda, formulata da di Parte_1 risarcimento dei danni subiti (quantificati in € 8.313,76) a seguito del sinistro verificatosi, in data 24.08.2021, sulla rotonda posta in prossimità del casello autostradale della A1- lungo la S.P. ex S.S. 234, nel territorio di Ospedaletto Lodigiano allorché il marito dell'attrice, sig. alla guida Persona_1 della motocicletta Harley Davidson di proprietà della sig.ra è sci sa di una Pt_1 macchia oleosa presente sul manto stradale. CP_ Sulla base di tali circostanze ha quindi prospettato la responsabilità dell' convenuto, quale custode della pubblica via, ex art. 2051 c.c..
In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze a fondamento delle proprie domande:
- di essere proprietaria della moto Harley Davidson, targata AM12905;
- che il giorno 24.08.2021, il sig. marito dell'attrice, insieme al figlio minore Controparte_4 stava p , nel territorio di Ospedaletto Persona_2 Org_1 ida del predetto veicolo;
- che percorrendo la rotatoria, posta prima del casello autostradale della A1, nonostante la bassa velocità, il sig. a perso il controllo del motociclo a causa del manto stradale reso Per_1 viscido dalla p sostanza oleosa, non debitamente segnalata;
- che sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri di Codogno, i quali hanno verificato la presenza di una macchia di carburante sulla sede stradale, tale da rendere il manto viscido e sdrucciolevole;
- che a causa del sinistro occorso, il motociclo ha subito ingenti danni materiali, anche alle componenti interne meccaniche, quantificati dalla concessionaria in € Controparte_5 8.313,76;
- che in data 14.08.2021, sempre nella rotatoria sita in prossimità dell'autostrada, lungo la SP 234, due motociclisti erano stati coinvolti in un analogo incidente stradale, a causa della presenza di una chiazza di carburante sul manto stradale;
- che la situazione di pericolo era, dunque, insorta da un lasso di tempo tale da consentire all'Ente di averne conoscenza e di intervenire rimuovendo la macchia o, quantomeno, accertato il ripetersi sistematico di simili episodi, di posizionare debita cartellonistica, atta a segnalare la situazione di pericolo della strada;
- che in data 29.10.2021 parte attrice ha inviato alla Provincia di Lodi comunicazione di formale messa in mora e diffida ad adempiere ex art. 1219 c.c., stante la responsabilità dell'amministrazione provinciale ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.;
- che l'Ente, ricevuta la richiesta di risarcimento danni, ha comunicato alla sig.ra la propria Pt_1 incompetenza in favore di Organizzazione_2
- che cui l'attrice aveva inviato richiesta di risarcimento, ha Organizzazione_2 com icato è affidato in concessione alla Organizzazione_3
ma al momento del sinistro e ancora oggi il medesimo, come da Verba
[...] tra le parti, è stato consegnato per la realizzazione di lavori alla che quindi ne diventa Controparte_1 responsabile a tutti gli effetti”;
- che la sig.ra ha inviato, pertanto, nuova diffida alla n data 28 gennaio Pt_1 CP_1 CP_1 2022;
- che la Compagnia assicurativa incaricata dalla Provincia per la gestione del Controparte_6 sinistro, ha negato la sussistenz nsabilità in capo all'Ente;
pagina 2 di 4 - che in data 31.03. 2022 è stato trasmesso l'invito alla negoziazione assistita a cui la CP_1 a comunicato di non aderire.
[...] CP_ 1.2. L' convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infon fatto e in diritto.
1.3. La causa è stata istruita mediante l'assunzione all'udienza del 16.06.2023 della prova orale richiesta da parte attrice.
La Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato il giudizio per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.12.2023, all'esito della quale, viste le note depositate dalle parti, si è riservata di depositare la sentenza nel termine di 30 giorni.
2. Sulla responsabilità ex art. 2051 della Controparte_1 CP_ 2.1 La dedotta responsabilità dell' convenuto deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ex ar 1 c.c..
Com'è noto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo confermato da una recente sentenza a Sezioni Unite, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. L'art. 2051 c.c., infatti, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima (Cass. SS.UU., ord. n. 20943/2022).
Una volta provate queste circostanze, il custode, per andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fatto naturale o del terzo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. L'imprevedibilità e l'inevitabilità vanno intese da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Inoltre, la Cassazione ha precisato che le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere (Cass. Civ., SS.UU., citata).
2.2. Così come allegato dall'attore e non contestato dall'ente convenuto, deve ritenersi provato che l'area in cui è avvenuto il sinistro ha i requisiti per ritenere che su di essa sia esercitata, da parte della la custodia presupposta per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.. Controparte_1
2.3. Alla luce delle risultanze istruttorie in atti, si deve ritenere che l'attrice abbia dato prova dei fatti costitutivi della domanda formulata, dimostrando che l'incidente è stato causato della presenza della macchia d'olio.
I testimoni e hanno entrambi confermato di aver visto il sig. Testimone_1 Testimone_2 vel rdere il controllo del veicolo dopo aver impegnato Per_1 la rotatoria posta prima del casello autostradale della A1, in particolare, la sig.ra ha precisato Tes_2 che “probabilmente il conducente della moto non si era accorto che la strada era scivolosa”.
La presenza di materiale scivoloso è provata anche dalle risultanze dei Carabinieri intervenuti sul luogo che hanno dato atto che “sul posto si constatava effettivamente che un motociclista tale […] in Controparte_4 sella alla propria Harley Davinson targata AM12905 a causa del fondo reso viscido da oli bilmente da qualche veicolo in transito nonostante la bassa velocita, rovinava a terra”.
Sebbene sia dimostrato il nesso di causalità materiale tra il danno-evento rappresentato dalla caduta e la macchia d'olio, non può tuttavia affermarsi la responsabilità risarcitoria dell'Ente convenuto.
Nel caso di specie, la macchia di olio deve essere stata necessariamente dispersa al suolo da un veicolo transitato in precedenza;
tale circostanza è riconducibile nel novero del fatto del terzo, idoneo a liberare il custode da responsabilità, integrando il caso fortuito.
pagina 3 di 4 Sul punto, si richiama il condivisibile orientamento giurisprudenziale che ritiene che “quando il danno sia stato determinato da cause non intrinseche alla cosa demaniale (come il vizio costruttivo o manutentivo), ma estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 c.c.. Il caso della macchia d'olio su asfalto è assolutamente emblematico della seconda situazione riguardante i beni demaniali, nella quale è destinata a presentarsi più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (ex plurimis Cass 10643/2012).
Nel caso in esame, il teste ha dichiarato “quando la moto è caduta ci siamo fermati e nello scendere dalla Tes_1 macchina sono scivolato sulla macchina, odorava di gasolio e sembrava fresca”.
Analogamente, la teste ha riferito quanto segue “una volta scesi dalla macchina, ho visto sull'asfalto Tes_2 questa macchia oleosa, si ntissimo. Quando ho visto la moto cadere, ho accostato sulla sinistra e il mio compagno che viaggiava al mio fianco, scendendo dall'auto ha rischiato di scivolare”, precisando “la macchia sembrava fresca, rimanendo là fermi un po' la macchia sembrava essere diventata meno scivolosa”.
I testimoni hanno quindi confermato che la macchia di olio era fresca, sicché deve ritenersi che la perdita di tale materiale fosse avvenuta in un tempo assai prossimo al passaggio del veicolo dell'attore, tenuto altresì conto che il materiale oleoso è destinato per sua natura a perdere le caratteristiche di pericolosità in un tempo ridotto, in forza dell'esposizione agli agenti atmosferici e al traffico veicolare.
L'Ente si è trovato nella impossibilità oggettiva di apprestare gli interventi necessari per rimuovere il pericolo e né gli atti di causa né le testimonianze assunte forniscono elementi di fatto che consentano, in ragione delle peculiarità delle condizioni dei luoghi, di discostarsi da tale valutazione.
Si osserva, infine, che in occasione del sinistro occorso in data 14.08.2021 (doc. n. 1 di parte convenuta) l'Ente si è tempestivamente adoperato per la messa in sicurezza della strada, perciò dev'essere escluso che la stessa macchia oleosa sia stata la causa del sinistro oggetto di causa.
Sulla base di tali considerazioni, va esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Controparte_1
3. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite devono essere interamente poste a carico di parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo applicati i valori medi del DM n. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva, i valori medi del DM n. 147/2022 per la fase istruttoria e i valori minimi del medesimo DM per la fase conclusionale dal momento che gli scritti conclusionali, in massima parte, costituiscono riproduzione del contenuto dei precedenti atti (scaglione 5.201,00 – 26.000,00).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande formulate da parte attrice nei confronti della Provincia di CP_1
2. condanna a rimborsare in favore della le spese di giudizio, che Parte_1 CP_1 CP_1 liquida in € 4.146,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge
Lodi, 11 gennaio 2024
La Giudice
Dott.ssa Grazia C. Roca
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