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Decreto 2 giugno 2025
Decreto 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 02/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, così composta
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso il seguente
D E C R E T O nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G.V.G. 50195 dell'anno 2024 riservato in decisione all'udienza del 16/01/2025, sostituita con deposito di note scritte, vertente t r a
, rappresentato e difeso dall'avv. Santini Matteo per procura allegata Parte_1 al reclamo reclamante e
rappresentata e difesa dagli avv.ti Beccaro Enrico e Cucco Controparte_1
Simone per procura allegata alla comparsa di costituzione reclamata e con la partecipazione del Procuratore Generale
oggetto: reclamo avverso il decreto ex art. 710 c.p.c. del Tribunale di Roma reso nel proc. n. R.G. 4423/2022, pubblicato il 27.12.2023 Premesso che con ricorso depositato in data 11.03.2022 adiva il Tribunale di Roma Controparte_1
chiedendo, a modifica delle condizioni di divorzio definite con sentenza dello stesso
Tribunale n. 14615/2021 pubblicata il 20.09.2021, l'aumento del contributo paterno per il mantenimento delle due figlie (nate nel 2010 e 2013) da complessivi euro 600,00 a
2.000,00 e, in caso di trasferimento o cessazione della frequentazione scolastica delle minori presso l'istituto Convitto Nazionale, l'aumento pari ad euro 2.500,00; Pt_1
costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso;
[...]
con decreto n. 21300/2023 pubblicato il 27.12.2023 il Tribunale adito, in parziale modifica delle condizioni di divorzio, aumentava all'importo di complessivi euro
1.200,00 mensili il contributo dovuto dal a titolo di mantenimento delle figlie, Pt_1
per il periodo compreso tra i mesi di marzo 2022 e luglio 2023; compensava tra le parti le spese di lite;
il ha proposto reclamo con ricorso depositato il 25.01.2024, assumendo Pt_1
l'erronea valutazione del Tribunale in merito all'attualità dei presupposti necessari per la modifica, per essersi il primo giudice fondato su un dato reddituale circoscritto ad un tempo limitato e non più sussistente all'epoca di definizione del giudizio;
ha pertanto chiesto, in riforma della decisione, il rigetto della domanda di modifica proposta dalla controparte;
la costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 15.07.2024, ha contestato CP_1
il fondamento del reclamo e ne ha chiesto il rigetto;
con decreto presidenziale in data 07.03.2024, con il quale sono stati fissati i termini di costituzione del contraddittorio, le parti sono state invitate ad integrare l'istruttoria sulle rispettive capacità di reddito con la documentazione richiesta nonché autorizzate al deposito di note e repliche difensive successive alla produzione istruttoria;
il Procuratore generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo;
l'udienza del 16.01.2025 (cui la causa era differita d'ufficio dall'originaria udienza in data
19.12.2024) è stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine autorizzate i procuratori delle parti hanno ribadito le rispettive conclusioni già in atti;
la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione
Il reclamo è parzialmente fondato e viene accolto per quanto di ragione.
Il Tribunale, accertate le accresciute risorse economiche del conseguenti al Pt_1
distacco per lavoro in Spagna dall'agosto 2021 al luglio 2023, tenuto conto dei redditi e degli oneri sostenuti da entrambi gli ex-coniugi, ha rideterminato in 1200,00 euro mensili il contributo dovuto dal alla a titolo di mantenimento Pt_1 CP_1
ordinario delle due figlie a far data dalla domanda (marzo 2022) sino al luglio 2023, epoca di cessazione del lavoro all'estero e rientro del genitore in Italia, con successivo ripristino dell'assegno nella misura vigente sulla base delle condizioni di divorzio
(600,00 euro mensili oltre adeguamento Istat annuale).
La decisione è in parte censurabile.
Gli ex-coniugi, entrambi Ufficiali della Marina Militare e percettori di una retribuzione sostanzialmente paritaria, concordavano in sede di divorzio, definito con sentenza pubblicata appena sei mesi prima dell'introduzione del presente giudizio in primo grado, non solo l'ammontare del contributo paterno al mantenimento ordinario delle figlie a far data dal gennaio 2021 e il concorso alle spese straordinarie da sostenere per le stesse ma anche, con specifica clausola, che sull'assetto patrimoniale così convenuto non dovessero influire eventuali destinazioni all'estero dell'uno o dell'altro coniuge
(notoriamente comportanti la percezione di emolumenti maggiori).
Vero è che la sussistenza di tale clausola non impedisce la cognizione né limita la decisione del Giudice adito per la modifica delle condizioni di divorzio inerenti la prole minorenne, tuttavia essa deve essere valutata unitamente agli altri elementi dedotti dalle parti o comunque emergenti dagli atti, al fine di giungere ad una decisione che, volta all'interesse della prole, come previsto dall'art. 337 ter 4 comma c.c., non può non tener conto dell'accordo espresso dai genitori.
Detta clausola trovava indubbio fondamento di ragionevolezza nella tipologia della comune attività di lavoro, in ragione della quale, come dedotto dalla stessa CP_1
nel ricorso in primo grado, per entrambi i coniugi erano facilmente prevedibili, con manifestazione di disponibilità proponibile ogni anno, occasioni di lavoro all'estero per periodi temporanei. Ciò è tanto vero che come è avvenuto per il destinato per lavoro in Spagna Pt_1
dall'agosto 2021 al luglio 2023, così è avvenuto di recente per la destinata per CP_1
lavoro negli Stati Uniti d'America (vedi provvedimento di autorizzazione del trasferimento delle figlie con la madre emesso dal Tribunale di Roma nel luglio 2024 in altro giudizio, dalla stessa allegato alle note depositate il 16.12.2024, CP_1
documento che si ritiene utilizzabile, pur se depositato al di fuori del contraddittorio autorizzato, poiché già noto al il quale, controparte anche in quella sede, Pt_1
avrebbe potuto anch'egli provvedere alla produzione tempestiva e comunque nulla ha contestato, in ordine alla tardività del deposito, nelle conclusioni scritte depositate il
14.1.2025).
Ciò premesso, occorre valutare se l'aumento del reddito conseguito dal nel Pt_1
periodo di lavoro all'estero abbia rappresentato una valenza particolarmente significativa, per l'ammontare in concreto percepito e per la durata temporale della percezione, tale da non potersi ritenere la circostanza presumibilmente ricompresa nella previsione della clausola concordata in sede di divorzio.
Se, da un lato, è inverosimile che i coniugi, entrambi ufficiali della Marina Militare, non fossero in grado di prevedere le possibili indennità per lavoro all'estero, in termini di entità degli importi attribuiti mensilmente, proprio per la comune attività di lavoro e le altrettanto comuni prospettive, dall'altro lato è ragionevole ritenere che la durata della permanenza lavorativa all'estero possa essere diversa per singola situazione e che, ove prolungata oltre l'anno, determini effettivamente un miglioramento complessivo della capacità di reddito del genitore tale da giustificare che di tale miglioramento benefici, nella quotidianità, anche la prole.
Nella fattispecie è invero avvenuto che il per due anni, ha percepito emolumenti Pt_1
mensili (7500,00 euro in media) pari a circa il triplo della retribuzione mensile ordinaria per il lavoro in Italia (2500 euro in media); nello stesso periodo ha sostenuto oneri abitativi pari a 620 euro mensili ed esborsi per i rientri in Italia a fine settimana alternati, per la frequentazione delle figlie;
il maggior reddito gli ha altresì permesso, una volta rientrato in Italia, di affrontare, stipulando un mutuo, l'acquisto di una casa.
La nello stesso periodo, percepiva emolumenti pari a 2700/2800 euro medi CP_1
mensili (vedi buste paga e documentazione bancaria relative agli anni 2022/23) ed otteneva anch'ella un miglioramento delle proprie risorse economiche grazie alla disponibilità di un alloggio di servizio a canone agevolato (270 euro mensili a fronte del pregresso canone di locazione di oltre 1000,00 euro mensili).
Negli anni in questione gli ex-coniugi sostenevano in pari quota le spese scolastiche e straordinarie per le figlie. Non risulta, invece, poiché non dedotto dalla richiedente, che le figlie, per mutate esigenze, avessero necessità di essere sostenute con impegni economici significativamente maggiori da quelli concordati appena pochi mesi prima dell'introduzione del giudizio.
Alla stregua dei superiori elementi di valutazione ritiene la Corte di condividere la statuizione del primo giudice circa la sussistenza dei presupposti (un significativo miglioramento delle risorse del genitore obbligato al versamento dell'assegno per le figlie) per mutare -nei limiti del periodo determinato- l'assetto dei rapporti patrimoniali convenuto in sede di divorzio;
non ritiene invece corretta la misura del quantum stabilito in aumento, che viene fissato più congruamente, rispetto alle esigenze di vita delle figlie notoriamente presumibili in ragione dell'età (12 e 9 anni nel periodo di riferimento), nella somma di 900,00 euro mensili.
Il tenore della decisione, valutato all'esito complessivo della lite, giustifica la compensazione delle spese processuali anche del presente grado.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto da nei confronti di e in parziale riforma del decreto del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Roma n. 21300/23 impugnato, così dispone:
-ridetermina nell'importo mensile di 900,00 euro l'assegno di mantenimento per le figlie dovuto dal alla nel periodo marzo 2022-luglio 2023; Pt_1 CP_1
-compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 15.05.2025
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, così composta
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso il seguente
D E C R E T O nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G.V.G. 50195 dell'anno 2024 riservato in decisione all'udienza del 16/01/2025, sostituita con deposito di note scritte, vertente t r a
, rappresentato e difeso dall'avv. Santini Matteo per procura allegata Parte_1 al reclamo reclamante e
rappresentata e difesa dagli avv.ti Beccaro Enrico e Cucco Controparte_1
Simone per procura allegata alla comparsa di costituzione reclamata e con la partecipazione del Procuratore Generale
oggetto: reclamo avverso il decreto ex art. 710 c.p.c. del Tribunale di Roma reso nel proc. n. R.G. 4423/2022, pubblicato il 27.12.2023 Premesso che con ricorso depositato in data 11.03.2022 adiva il Tribunale di Roma Controparte_1
chiedendo, a modifica delle condizioni di divorzio definite con sentenza dello stesso
Tribunale n. 14615/2021 pubblicata il 20.09.2021, l'aumento del contributo paterno per il mantenimento delle due figlie (nate nel 2010 e 2013) da complessivi euro 600,00 a
2.000,00 e, in caso di trasferimento o cessazione della frequentazione scolastica delle minori presso l'istituto Convitto Nazionale, l'aumento pari ad euro 2.500,00; Pt_1
costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso;
[...]
con decreto n. 21300/2023 pubblicato il 27.12.2023 il Tribunale adito, in parziale modifica delle condizioni di divorzio, aumentava all'importo di complessivi euro
1.200,00 mensili il contributo dovuto dal a titolo di mantenimento delle figlie, Pt_1
per il periodo compreso tra i mesi di marzo 2022 e luglio 2023; compensava tra le parti le spese di lite;
il ha proposto reclamo con ricorso depositato il 25.01.2024, assumendo Pt_1
l'erronea valutazione del Tribunale in merito all'attualità dei presupposti necessari per la modifica, per essersi il primo giudice fondato su un dato reddituale circoscritto ad un tempo limitato e non più sussistente all'epoca di definizione del giudizio;
ha pertanto chiesto, in riforma della decisione, il rigetto della domanda di modifica proposta dalla controparte;
la costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 15.07.2024, ha contestato CP_1
il fondamento del reclamo e ne ha chiesto il rigetto;
con decreto presidenziale in data 07.03.2024, con il quale sono stati fissati i termini di costituzione del contraddittorio, le parti sono state invitate ad integrare l'istruttoria sulle rispettive capacità di reddito con la documentazione richiesta nonché autorizzate al deposito di note e repliche difensive successive alla produzione istruttoria;
il Procuratore generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo;
l'udienza del 16.01.2025 (cui la causa era differita d'ufficio dall'originaria udienza in data
19.12.2024) è stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine autorizzate i procuratori delle parti hanno ribadito le rispettive conclusioni già in atti;
la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione
Il reclamo è parzialmente fondato e viene accolto per quanto di ragione.
Il Tribunale, accertate le accresciute risorse economiche del conseguenti al Pt_1
distacco per lavoro in Spagna dall'agosto 2021 al luglio 2023, tenuto conto dei redditi e degli oneri sostenuti da entrambi gli ex-coniugi, ha rideterminato in 1200,00 euro mensili il contributo dovuto dal alla a titolo di mantenimento Pt_1 CP_1
ordinario delle due figlie a far data dalla domanda (marzo 2022) sino al luglio 2023, epoca di cessazione del lavoro all'estero e rientro del genitore in Italia, con successivo ripristino dell'assegno nella misura vigente sulla base delle condizioni di divorzio
(600,00 euro mensili oltre adeguamento Istat annuale).
La decisione è in parte censurabile.
Gli ex-coniugi, entrambi Ufficiali della Marina Militare e percettori di una retribuzione sostanzialmente paritaria, concordavano in sede di divorzio, definito con sentenza pubblicata appena sei mesi prima dell'introduzione del presente giudizio in primo grado, non solo l'ammontare del contributo paterno al mantenimento ordinario delle figlie a far data dal gennaio 2021 e il concorso alle spese straordinarie da sostenere per le stesse ma anche, con specifica clausola, che sull'assetto patrimoniale così convenuto non dovessero influire eventuali destinazioni all'estero dell'uno o dell'altro coniuge
(notoriamente comportanti la percezione di emolumenti maggiori).
Vero è che la sussistenza di tale clausola non impedisce la cognizione né limita la decisione del Giudice adito per la modifica delle condizioni di divorzio inerenti la prole minorenne, tuttavia essa deve essere valutata unitamente agli altri elementi dedotti dalle parti o comunque emergenti dagli atti, al fine di giungere ad una decisione che, volta all'interesse della prole, come previsto dall'art. 337 ter 4 comma c.c., non può non tener conto dell'accordo espresso dai genitori.
Detta clausola trovava indubbio fondamento di ragionevolezza nella tipologia della comune attività di lavoro, in ragione della quale, come dedotto dalla stessa CP_1
nel ricorso in primo grado, per entrambi i coniugi erano facilmente prevedibili, con manifestazione di disponibilità proponibile ogni anno, occasioni di lavoro all'estero per periodi temporanei. Ciò è tanto vero che come è avvenuto per il destinato per lavoro in Spagna Pt_1
dall'agosto 2021 al luglio 2023, così è avvenuto di recente per la destinata per CP_1
lavoro negli Stati Uniti d'America (vedi provvedimento di autorizzazione del trasferimento delle figlie con la madre emesso dal Tribunale di Roma nel luglio 2024 in altro giudizio, dalla stessa allegato alle note depositate il 16.12.2024, CP_1
documento che si ritiene utilizzabile, pur se depositato al di fuori del contraddittorio autorizzato, poiché già noto al il quale, controparte anche in quella sede, Pt_1
avrebbe potuto anch'egli provvedere alla produzione tempestiva e comunque nulla ha contestato, in ordine alla tardività del deposito, nelle conclusioni scritte depositate il
14.1.2025).
Ciò premesso, occorre valutare se l'aumento del reddito conseguito dal nel Pt_1
periodo di lavoro all'estero abbia rappresentato una valenza particolarmente significativa, per l'ammontare in concreto percepito e per la durata temporale della percezione, tale da non potersi ritenere la circostanza presumibilmente ricompresa nella previsione della clausola concordata in sede di divorzio.
Se, da un lato, è inverosimile che i coniugi, entrambi ufficiali della Marina Militare, non fossero in grado di prevedere le possibili indennità per lavoro all'estero, in termini di entità degli importi attribuiti mensilmente, proprio per la comune attività di lavoro e le altrettanto comuni prospettive, dall'altro lato è ragionevole ritenere che la durata della permanenza lavorativa all'estero possa essere diversa per singola situazione e che, ove prolungata oltre l'anno, determini effettivamente un miglioramento complessivo della capacità di reddito del genitore tale da giustificare che di tale miglioramento benefici, nella quotidianità, anche la prole.
Nella fattispecie è invero avvenuto che il per due anni, ha percepito emolumenti Pt_1
mensili (7500,00 euro in media) pari a circa il triplo della retribuzione mensile ordinaria per il lavoro in Italia (2500 euro in media); nello stesso periodo ha sostenuto oneri abitativi pari a 620 euro mensili ed esborsi per i rientri in Italia a fine settimana alternati, per la frequentazione delle figlie;
il maggior reddito gli ha altresì permesso, una volta rientrato in Italia, di affrontare, stipulando un mutuo, l'acquisto di una casa.
La nello stesso periodo, percepiva emolumenti pari a 2700/2800 euro medi CP_1
mensili (vedi buste paga e documentazione bancaria relative agli anni 2022/23) ed otteneva anch'ella un miglioramento delle proprie risorse economiche grazie alla disponibilità di un alloggio di servizio a canone agevolato (270 euro mensili a fronte del pregresso canone di locazione di oltre 1000,00 euro mensili).
Negli anni in questione gli ex-coniugi sostenevano in pari quota le spese scolastiche e straordinarie per le figlie. Non risulta, invece, poiché non dedotto dalla richiedente, che le figlie, per mutate esigenze, avessero necessità di essere sostenute con impegni economici significativamente maggiori da quelli concordati appena pochi mesi prima dell'introduzione del giudizio.
Alla stregua dei superiori elementi di valutazione ritiene la Corte di condividere la statuizione del primo giudice circa la sussistenza dei presupposti (un significativo miglioramento delle risorse del genitore obbligato al versamento dell'assegno per le figlie) per mutare -nei limiti del periodo determinato- l'assetto dei rapporti patrimoniali convenuto in sede di divorzio;
non ritiene invece corretta la misura del quantum stabilito in aumento, che viene fissato più congruamente, rispetto alle esigenze di vita delle figlie notoriamente presumibili in ragione dell'età (12 e 9 anni nel periodo di riferimento), nella somma di 900,00 euro mensili.
Il tenore della decisione, valutato all'esito complessivo della lite, giustifica la compensazione delle spese processuali anche del presente grado.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto da nei confronti di e in parziale riforma del decreto del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Roma n. 21300/23 impugnato, così dispone:
-ridetermina nell'importo mensile di 900,00 euro l'assegno di mantenimento per le figlie dovuto dal alla nel periodo marzo 2022-luglio 2023; Pt_1 CP_1
-compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 15.05.2025
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari