Ordinanza cautelare 25 giugno 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00338/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00823/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 823 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Vitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Andria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe De Candia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento -OMISSIS-, comunicato in pari data, a firma del Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica – Servizio SUE del Comune di Andria, recante diniego alla richiesta di permesso di costruire - -OMISSIS- – Fascicolo-OMISSIS- del 29 settembre 2023 per l’intervento edilizio consistente nella demolizione dei volumi esistenti e la realizzazione di un nuovo fabbricato residenziale per civile abitazione ubicato alla -OMISSIS- e -OMISSIS-, ricadente in -OMISSIS- del P.R.G., identificato nel N.C.E.U. al -OMISSIS-;
- del preavviso di diniego -OMISSIS- del 6 febbraio 2025 – comunicato in pari data, a firma del Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica – Servizio SUE del Comune di Andria;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. MA LI e uditi per le parti i difensori l'avv. Francesco Bruno, su delega orale dell'avv. Giovanni Vitti, per la parte ricorrente, e l'avv. Giuseppe De Candia, per il comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – In data 29 settembre 2023, gli odierni ricorrenti, in qualità di proprietari, hanno presentato al Comune di Andria domanda per il rilascio del permesso di costruire per la demolizione di volumi esistenti e contestuale ricostruzione di un nuovo fabbricato residenziale per civile abitazione, ubicato in Andria, alla -OMISSIS- e -OMISSIS-, identificato nel N.C.E.U. al -OMISSIS- - -OMISSIS-, ricadente in -OMISSIS- del P.R.G., all’interno di in una maglia urbanistica edificata e priva di vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali.
2. – Decorso il termine di 90 giorni per l’adozione del provvedimento conclusivo, in assenza di comunicazione di motivi ostativi o di espresso diniego e in mancanza di vincoli, i ricorrenti hanno inteso formarsi il silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 380/2001, a partire dal 29 dicembre 2023.
3. – Con provvedimento del Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, edilizia Privata, Controllo del Territorio -OMISSIS-, il Comune di Andria ha tuttavia negato il permesso di costruire, asseritamente formatosi per silenzio, valutando l’intervento in oggetto non conforme alla normativa di legge e regolamentare comunale, stante il mancato rispetto del rapporto di maglia edificata, prescritto dall’art. 3 della L.R. n. 6/1985.
Più in particolare, l’amministrazione ha escluso dal computo il fabbricato esistente da demolire, considerando il lotto come “libero”, con conseguente riduzione della percentuale di edificato al 63%, inferiore al minimo del 66% stabilito dalla normativa regionale.
4. – Con l’odierno ricorso, notificato il 26 maggio 2025 e depositato il successivo 30, i ricorrenti hanno impugnato il menzionato provvedimento di diniego, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia. Hanno in sintesi dedotto le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 2, comma 8-bis, della L. n. 241/1990, in combinato disposto con l’art. 20, commi 3, 6 e 8, del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) e anche dell’art. 20, comma 1, della L. n. 241/90. La domanda di permesso di costruire è stata presentata il 29 settembre 2023, mentre il provvedimento conclusivo di diniego è stato emesso il 27 marzo 2025, dopo quasi 18 mesi dalla presentazione della domanda e, pertanto, ben oltre i termini di legge pari a 90 o 100 giorni previsti dall’art. 20, commi 3 e 6, del T.U. Edilizia per la definizione del procedimento di rilascio del permesso di costruire, ossia 60 giorni per la conclusione della istruttoria più 30 o, in caso di preavviso di rigetto comunicato nei termini, 40 giorni, per la determinazione finale. Ne discende che sulla domanda di permesso di costruire si è formato il silenzio assenso, stante anche l’assenza di vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali.
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 20 del d.p.r. n. 380/2001, dell’art. 6.6 bis delle NTE del PRG del comune di Andria. Violazione dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 6/1985. Violazione della libertà di iniziativa economica (art. 41 della Costituzione; art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea). Eccesso di potere per carente e difettosa istruttoria, erronea presupposizione, sviamento, travisamento, difetto di motivazione, illogicità. Violazione del giusto procedimento, dell’art. 97 della Costituzione.
L’amministrazione avrebbe erroneamente calcolato la percentuale di edificato, escludendo dal computo il fabbricato esistente da demolire, trattando il lotto come “libero” e riducendo il rapporto di maglia edificata al 63%, inferiore alla soglia minima dei due terzi prevista dall’art. 3 della L.R. n. 6/1985, anziché considerare lo stato reale dei luoghi.
5. – Con ordinanza n. 211 del 25 giugno 2025, il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare, per insussistenza del danno grave e irreparabile avuto riguardo anche alla natura del provvedimento. Tuttavia, rilevata la mancata costituzione in giudizio del Comune di Andria, ha disposto incombenti istruttori a carico dell’amministrazione, richiedendo l’acquisizione agli atti della causa della “documentazione relativa alla verifica istruttoria eseguita -OMISSIS- dal tecnico incaricato, … nonché ogni altro elemento utile, a cura del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del territorio del comune di Andria, in ordine alle ragioni che si oppongono alla formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20 d.p.r. 380/2001”.
6. – Il Comune di Andria si è quindi costituito in giudizio in data 25 settembre 2025 ed ha depositato documentazione in adempimento all’ordinanza istruttoria.
7. – All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025, il Presidente, rilevato il tardivo adempimento degli incombenti istruttori da parte del Comune, ha disposto il rinvio della trattazione della causa al 27 gennaio 2026, concedendo termini a difesa.
8. – Con memoria depositata il 22 dicembre 2025, parte ricorrente ha replicato alle difese dell’amministrazione.
9. – All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. – Il ricorso è fondato.
Punto centrale della controversia è la corretta modalità di calcolo del rapporto di maglia edificata previsto dall’art. 3 della Legge regionale n. 6/1985, sulla cui interpretazione le parti prospettano soluzioni contrapposte.
L’amministrazione comunale esclude dal computo il fabbricato esistente da demolire, trattando il lotto come “libero” e quantificando, così, un rapporto di maglia edificata pari al 63%, al di sotto della soglia minima imposta dalla menzionata legge regionale.
I ricorrenti, al contrario, includono i volumi preesistenti nel calcolo, per raggiungere in questo modo la soglia minima del rapporto di maglia edificata, pari al 66%.
2.- Per stabilire quale sia il criterio ermeneutico corretto da applicare, è necessario partire da un dato di fatto incontestato: sull’area interessata dall’intervento insiste già un manufatto e quindi preesistono dei volumi. Diverso è invece l’incidenza del manufatto ai fini del calcolo sull’edificato, in quanto da abbattere.
3.- Su questa premessa, l’intervento auspicato dai ricorrenti rientra nella tipologia della “ristrutturazione edilizia” - ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) - caratterizzata da un nesso di continuità tra l’edificio originario e quello da realizzare.
Come chiarito da recente giurisprudenza, la demolizione e ricostruzione rientra nel novero della “nuova costruzione” anziché della ristrutturazione ove manchi continuità con il preesistente edificio, ipotesi che non ricorre nel caso in esame.
4.- Nello specifico, anche a seguito delle modifiche introdotte - dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 - all'art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, le quali hanno ampliato la nozione di ristrutturazione edilizia, un intervento di demolizione e ricostruzione si qualifica come nuova costruzione, e non come ristrutturazione, quando non conserva alcuna traccia dell'immobile preesistente e determina un carico urbanistico del tutto nuovo e diverso da quello originario: la valutazione circa la sussistenza di elementi di continuità tra l'edificio demolito e quello ricostruito costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 17 luglio 2020, n. 2700).
5.- Nel caso in questione, l’intervento per il quale i ricorrenti hanno richiesto il rilascio del permesso di costruire consiste nella demolizione di volumi già esistenti e nella contestuale ricostruzione di un fabbricato insistente su un’area urbanizzata e priva di vincoli.
La demolizione del preesistente è strumentale al compimento del progetto e costituisce il rimedio edilizio più efficiente per realizzare il manufatto di destinazione, preferibile dunque, per ragioni di tecnica costruttiva, alla preservazione del preesistente. La demolizione, pertanto, non è elemento di per sé rilevante per azzerare i volumi preesistenti i quali, proprio perché già presenti, vanno logicamente computati nel calcolo del rapporto di maglia edificata.
Ne consegue che il lotto non può essere considerato come “libero” in quanto nello stesso è preesistente comunque un manufatto da abbattere per poi essere, in diverse forme, ricostruito.
6. – Per quanto sopra esposto, il provvedimento di diniego deve ritenersi illegittimo e va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.500,00, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA LI, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA LI |
IL SEGRETARIO