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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/05/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 22 maggio 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 4797/2022 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, dall'avv. Giuseppe Cianniello, presso cui domicilia Parte_1
come in atti
OPPONENTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Anna Oliva ed elettivamente CP_1
domiciliato come in atti
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 102/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.09.2022 e ritualmente notificato, il ricorrente ha proposto opposizione nei confronti del DI n. 102/22 emesso dal Tribunale di Nola in data 13 luglio 2022 e notificato il 26 agosto 2022, con il quale era stata ingiunta la somma di € 12.716,54 corrisposta dall' , quale Gestore del Fondo di Garanzia, alla lavoratrice, sig.ra , a titolo di Tfr CP_1 Parte_2 maturato e non corrisposto dalla datrice di lavoro della quale Parte_3
1 il ricorrente era socio accomandatario illimitatamente responsabile, in virtù di Sentenza del Tribunale di Nola n. 925/12. CP_ A fondamento dell'opposizione ha dedotto la prescrizione quinquennale del credito dell' ai sensi dell'art. 2948 c.c., e nel merito, l'infondatezza della pretesa, concludendo per la revoca del DI opposto, con vittoria di spese. CP_ Nel costituirsi in giudizio, l' ha sostenuto, con articolate argomentazioni, l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, va analizzata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente.
Occorre partire dal dato normativo costituito dall'art. 2, comma 1, della L. n. 297/1982 il quale prevede che è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del Codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Possono richiedere l'intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo a questo Fondo (compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR, a carico dello speciale CP_1 fondo di cui all'art. 2 della L. n. 297/1982, è un diritto «distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro», trattandosi di prestazione previdenziale.
Pertanto, è allo stesso titolo – e non in qualità di condebitore solidale – che l' corrisponde ai CP_1 lavoratori i trattamenti di fine rapporto (Cass. civ., sez. VI, 9 giugno 2014, n. 12971).
Invero, il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1 corresponsione del trattamento di fine rapporto, a carico dello speciale fondo, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando pertanto esclusa la fattispecie di obbligazione solidale)
(Cass. civ., sez. lav., 7 agosto 2020. n. 16852; Cass. civ., sez. lav., 25 agosto 2020, n. 17643).
Ne deriva che se va riconosciuta natura previdenziale al diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo la corresponsione del TFR, altrettanto deve dirsi con riguardo al diritto dell' di recuperare CP_1 successivamente dal datore di lavoro quanto corrisposto in sua sostituzione riconosciuto dall'art. 2 2 comma 7 della medesima disposizione legislativa, dovendosi attribuire a quest'ultimo diritto carattere strumentale alla tutela del Fondo di Garanzia.
Trattandosi di credito di natura previdenziale, deve ritenersi che questo rimanga assoggettato al regime ordinario di prescrizione decennale decorrente dall'avvenuto pagamento, in assenza di una disposizione che, con riguardo a questo tipo di crediti, abbia (come l'art. 2948 c.c. per i crediti di natura retributiva) il valore di norma speciale derogatoria rispetto all'art. 2946 c.c.. Sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi che il Decreto Ingiuntivo sia stato notificato in data anteriore alla scadenza dei dieci anni decorrenti dalla data del pagamento della prestazione da parte dell' CP_2 avvenuto in data 18 luglio 2013 ( cfr, quietanza agli atti di parte opposta) .
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
L' opposto ha invocato, a fondamento della propria pretesa, il disposto di cui all'art. 2 co. 7 CP_2 della L 297/82, il quale stabilisce che "Il fondo è' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del Codice civile per le somme da esso pagate".
Deve invero ritenersi che dalle risultanze istruttorie acquisite anche nella presente fase a cognizione piena e nel contraddittorio delle parti è emerso che il diritto della dipendente della società Pt_3 di della quale il ricorrente era socio accomandatario era stato accertato
[...] Parte_3 con sentenza del Tribunale di Nola n. 925/12 che non risulta sia stata mai impugnata.
E'pure emerso che, a seguito dell'esito infruttuoso del tentativo di pignoramento mobiliare in atti – la dipendente ha proposto istanza di intervento da parte del Fondo di garanzia contro l'insolvenza CP_ presso l' ottenendo il pagamento delle somme indicate specificamente nell'atto di quietanza a CP_ sua firma, pure in atti nel fascicolo
Tale documentazione induce a ritenere provato il diritto di credito della lavoratrice dipendente nei confronti dell'odierno opponente – consacrato dal titolo giudiziale definitivo – Parte_2 nonché il presupposto dell'intervento del Fondo di garanzia, nonché ancora il pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute per il TFR, per come indicate nel predetto titolo esecutivo e maggiorato per gli accessori maturati per il ritardo nel pagamento, nella misura esatta indicata nella quietanza di pagamento del 18.07.2013. CP_ Ne consegue la prova della sussistenza del diritto di surroga dell' nei confronti del datore di lavoro insolvente. Secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, infatti, allorché il Fondo abbia provveduto all'adempimento dell'obbligo già gravante sul datore di lavoro, è legittimato ad agire nei confronti di quest'ultimo
3 per il recupero di quanto erogato in favore del lavoratore, sia in sede di esecuzione concorsuale che in sede di esecuzione individuale.
Come ribadito anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, è evidente che tale surrogazione consegue all'intervento dell'ente previdenziale imputabile al fatto del datore di lavoro resosi inadempiente all'obbligo di corrispondere il T.f.r. a causa della propria insolvenza, e ciò secondo principi desumibili dagli artt. 1886 e 1916 c.c.; da ciò deriva che in sede di azione surrogatoria il
Fondo non deve dimostrare al datore di lavoro inadempiente la sussistenza degli elementi costitutivi della autonoma fattispecie previdenziale, ma deve provare l'avvenuta erogazione della prestazione CP_ assicurativa ai lavoratori ed il diritto al t.f.r. in capo ai lavoratori cui il Fondo e cioè l' è surrogato per legge ( in questi termini Cass., sent. n. 25682/2019).
Tanto premesso, devono ritenersi prive di pregio le ulteriori deduzioni ed eccezioni di parte opponente.
Deve invero ritenersi irrilevante ogni deduzione in ordine alla corretta sussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia, in quanto circostanza non richiesta per l'espletamento dell'azione CP_ di surroga da parte dell' e che in ogni caso risulta provata dai documenti prodotti.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione non può che essere respinta e confermato il Decreto
Ingiuntivo opposto. Il pagamento delle spese di lite segue il regime della soccombenza e si liquida come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi data la non complessità delle questioni ed esclusa ogni attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.102 del 2022 del
Tribunale di Nola;
b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
1865,00, oltre spese generali, uva e cpa come per legge.
Così deciso in Nola il 23 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 22 maggio 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 4797/2022 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, dall'avv. Giuseppe Cianniello, presso cui domicilia Parte_1
come in atti
OPPONENTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Anna Oliva ed elettivamente CP_1
domiciliato come in atti
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 102/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.09.2022 e ritualmente notificato, il ricorrente ha proposto opposizione nei confronti del DI n. 102/22 emesso dal Tribunale di Nola in data 13 luglio 2022 e notificato il 26 agosto 2022, con il quale era stata ingiunta la somma di € 12.716,54 corrisposta dall' , quale Gestore del Fondo di Garanzia, alla lavoratrice, sig.ra , a titolo di Tfr CP_1 Parte_2 maturato e non corrisposto dalla datrice di lavoro della quale Parte_3
1 il ricorrente era socio accomandatario illimitatamente responsabile, in virtù di Sentenza del Tribunale di Nola n. 925/12. CP_ A fondamento dell'opposizione ha dedotto la prescrizione quinquennale del credito dell' ai sensi dell'art. 2948 c.c., e nel merito, l'infondatezza della pretesa, concludendo per la revoca del DI opposto, con vittoria di spese. CP_ Nel costituirsi in giudizio, l' ha sostenuto, con articolate argomentazioni, l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, va analizzata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente.
Occorre partire dal dato normativo costituito dall'art. 2, comma 1, della L. n. 297/1982 il quale prevede che è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del Codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Possono richiedere l'intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo a questo Fondo (compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR, a carico dello speciale CP_1 fondo di cui all'art. 2 della L. n. 297/1982, è un diritto «distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro», trattandosi di prestazione previdenziale.
Pertanto, è allo stesso titolo – e non in qualità di condebitore solidale – che l' corrisponde ai CP_1 lavoratori i trattamenti di fine rapporto (Cass. civ., sez. VI, 9 giugno 2014, n. 12971).
Invero, il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1 corresponsione del trattamento di fine rapporto, a carico dello speciale fondo, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando pertanto esclusa la fattispecie di obbligazione solidale)
(Cass. civ., sez. lav., 7 agosto 2020. n. 16852; Cass. civ., sez. lav., 25 agosto 2020, n. 17643).
Ne deriva che se va riconosciuta natura previdenziale al diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo la corresponsione del TFR, altrettanto deve dirsi con riguardo al diritto dell' di recuperare CP_1 successivamente dal datore di lavoro quanto corrisposto in sua sostituzione riconosciuto dall'art. 2 2 comma 7 della medesima disposizione legislativa, dovendosi attribuire a quest'ultimo diritto carattere strumentale alla tutela del Fondo di Garanzia.
Trattandosi di credito di natura previdenziale, deve ritenersi che questo rimanga assoggettato al regime ordinario di prescrizione decennale decorrente dall'avvenuto pagamento, in assenza di una disposizione che, con riguardo a questo tipo di crediti, abbia (come l'art. 2948 c.c. per i crediti di natura retributiva) il valore di norma speciale derogatoria rispetto all'art. 2946 c.c.. Sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi che il Decreto Ingiuntivo sia stato notificato in data anteriore alla scadenza dei dieci anni decorrenti dalla data del pagamento della prestazione da parte dell' CP_2 avvenuto in data 18 luglio 2013 ( cfr, quietanza agli atti di parte opposta) .
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
L' opposto ha invocato, a fondamento della propria pretesa, il disposto di cui all'art. 2 co. 7 CP_2 della L 297/82, il quale stabilisce che "Il fondo è' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del Codice civile per le somme da esso pagate".
Deve invero ritenersi che dalle risultanze istruttorie acquisite anche nella presente fase a cognizione piena e nel contraddittorio delle parti è emerso che il diritto della dipendente della società Pt_3 di della quale il ricorrente era socio accomandatario era stato accertato
[...] Parte_3 con sentenza del Tribunale di Nola n. 925/12 che non risulta sia stata mai impugnata.
E'pure emerso che, a seguito dell'esito infruttuoso del tentativo di pignoramento mobiliare in atti – la dipendente ha proposto istanza di intervento da parte del Fondo di garanzia contro l'insolvenza CP_ presso l' ottenendo il pagamento delle somme indicate specificamente nell'atto di quietanza a CP_ sua firma, pure in atti nel fascicolo
Tale documentazione induce a ritenere provato il diritto di credito della lavoratrice dipendente nei confronti dell'odierno opponente – consacrato dal titolo giudiziale definitivo – Parte_2 nonché il presupposto dell'intervento del Fondo di garanzia, nonché ancora il pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute per il TFR, per come indicate nel predetto titolo esecutivo e maggiorato per gli accessori maturati per il ritardo nel pagamento, nella misura esatta indicata nella quietanza di pagamento del 18.07.2013. CP_ Ne consegue la prova della sussistenza del diritto di surroga dell' nei confronti del datore di lavoro insolvente. Secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, infatti, allorché il Fondo abbia provveduto all'adempimento dell'obbligo già gravante sul datore di lavoro, è legittimato ad agire nei confronti di quest'ultimo
3 per il recupero di quanto erogato in favore del lavoratore, sia in sede di esecuzione concorsuale che in sede di esecuzione individuale.
Come ribadito anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, è evidente che tale surrogazione consegue all'intervento dell'ente previdenziale imputabile al fatto del datore di lavoro resosi inadempiente all'obbligo di corrispondere il T.f.r. a causa della propria insolvenza, e ciò secondo principi desumibili dagli artt. 1886 e 1916 c.c.; da ciò deriva che in sede di azione surrogatoria il
Fondo non deve dimostrare al datore di lavoro inadempiente la sussistenza degli elementi costitutivi della autonoma fattispecie previdenziale, ma deve provare l'avvenuta erogazione della prestazione CP_ assicurativa ai lavoratori ed il diritto al t.f.r. in capo ai lavoratori cui il Fondo e cioè l' è surrogato per legge ( in questi termini Cass., sent. n. 25682/2019).
Tanto premesso, devono ritenersi prive di pregio le ulteriori deduzioni ed eccezioni di parte opponente.
Deve invero ritenersi irrilevante ogni deduzione in ordine alla corretta sussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia, in quanto circostanza non richiesta per l'espletamento dell'azione CP_ di surroga da parte dell' e che in ogni caso risulta provata dai documenti prodotti.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione non può che essere respinta e confermato il Decreto
Ingiuntivo opposto. Il pagamento delle spese di lite segue il regime della soccombenza e si liquida come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi data la non complessità delle questioni ed esclusa ogni attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.102 del 2022 del
Tribunale di Nola;
b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
1865,00, oltre spese generali, uva e cpa come per legge.
Così deciso in Nola il 23 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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