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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 406/2020
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 406/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 29 maggio 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 5
febbraio 2025
OGGETTO: d a
[...] (C.F. ), con sede in in Napoli (NA) - Parte_1 P.IVA_1
cod.: 140039 corso Garibaldi n. 32, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti NEGRINI ANTONIO e ANTUOFERMO
MARIA LUISA del Foro di Brescia, nonché dall'Avv. BENEDUCE
ANIELLO del Foro di Napoli, tutti procuratori domiciliatari come da procure agli atti.
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), con sede in Camignone di Controparte_1 P.IVA_2
1 Passirano (BS) - via Europa n. 50, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FACCOLI MATTEO del Foro di
Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 12.05.2020, n.
881/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“I- nel merito, in totale e/o parziale riforma della sentenza n. 881/2020
Tribunale di Brescia, per l'accoglimento delle proprie eccezioni e domande
come riportate ai capi BB, CC, DD, EE, FF nonché HH ed II delle pagine 58
e 59 del proprio atto di appello;
II- sempre nel merito, per il rigetto dell'appello incidentale come proposto
dalla in quanto destituito di ogni fondamento;
Controparte_2
III- in via istruttoria, per l'ammissione delle proprie richieste istruttorie
come riportate sub GG della pagina 59 dell'atto di appello;
IV- sempre in via istruttoria, per il rigetto delle avverse richieste istruttorie
come contenute alle pagine 35 e 36 dell'avversa Comparsa di costituzione.”.
Dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa:
IN VIA PRELIMINARE e/o PREGIUDIZIALE: dichiarare inammissibile
l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 881/2020 Parte_1
2 pronunciata dal Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice Dott.ssa
Elisabetta Arrigoni, in data 28.04.2020 e pubblicata in data 12.05.2020, per
violazione dei requisiti di cui all'art. 348 bis c.p.c. e per tutte le ragioni
meglio dedotte al punto B) della comparsa di costituzione e risposta.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- Respingere l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1
confermare i punti ex adverso impugnati della Sentenza n. 881/2020
pronunciata dal Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice Dott.ssa
Elisabetta Arrigoni, in data 28.04.2020 e pubblicata in data 12.05.2020.
- condannare la cod. fisc./p.iva: REA: NA Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Napoli, Corso Garibaldi n. 32, in persona del legale Num_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di a Controparte_1
titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. della somma di €
100.000,00=, o quella diversa somma determinata in via equitativa, per aver
agito nel presente giudizio con mala fede o colpa grave.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in parziale riforma della Sentenza
impugnata, n. 881/2020 del Tribunale di Brescia - pubblicata il 12/05/2020,
condannare la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs n. 231/02 calcolati
sulla somma capitale di € 1.270.050,00 dal 31.10.2014, data di ricevimento
della formale messa in mora, sino al saldo effettivo, confermando per il resto
la Sentenza impugnata.
IN OGNI CASO: condannare l'appellante alla rifusione in favore
dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio.
3 IN VIA ISTRUTTORIA: pur ritenendo la presente causa già matura per la
decisone, avendo la offerto prova documentale circa la Controparte_1
fondatezza delle proprie ragioni creditorie e non essendo la difesa di parte
appellante idonea, sul piano processuale, a confutare tale legittima pretesa,
in subordine, nell'ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita
dovesse ritenere di dare ingresso alle prove orali e senza inversione alcuna
dell'onere della prova che non compete, si chiede:
a) di essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che con la sottoscrizione dell'atto di cessione di credito in data
10.12.2013 la ha ceduto alla Fin.Alloys S.r.l. il credito di Controparte_1
cui alle fatture prodotte in atti sub doc. 32, che mi vengono rammostrate;
2) Vero che il credito vantato dalla ricorrente nei confronti della resistente
di cui all'accordo di transazione sottoscritto in Pontedera in data 28.03.2009
risulta appostato nei bilanci annuali della dall'esercizio Controparte_1
2009 sino ad oggi.
Si indicano a testimoni, con riserva di altri indicarne, anche a prova
contraria: 1) Dott.ssa 2) Tes_1 Controparte_3 [...]
c/o Tes_2 Controparte_1
Si chiede sin da ora di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli di
prova eventualmente dedotti ed ammessi ex adverso, con i testi sopra
indicati.
b) chiede all'intestata Corte di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Parte_1
l'esibizione in giudizio dei propri bilanci di esercizio dettagliati con i
[...]
sottoconti e le partite aperte verso i clienti e fornitori relativi agli esercizi
4 2009-2010-2011, nonché le schede contabili intestate alle ditte CP_4
e sia quali clienti sia quali fornitori, sempre con Controparte_1
riferimento agli esercizi 2009-2010-2011, precisando che la presente istanza
istruttoria si rende necessaria a seguito della produzione in atti dei bilanci e
delle note integrative della relative agli esercizi di cui sopra, Parte_1
dai quali non si può comprendere quali fossero le posizioni di debito/credito
in essere in tali anni verso e verso ed a Controparte_1 CP_4
riscontro di quanto prodotto in atti da quali docc. da 26 a Controparte_1
31.
c) si insiste nell'istanza di abilitazione alla prova contraria sui capitoli di
prova eventualmente ammessi ex adverso, con i testi già indicati.
Ci si oppone all'istanza proposta da parte appellante di delegare ex art. 203
c.p.c. la prova orale eventualmente ammessa.
In ogni caso: con vittoria di diritti e spese di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 702-bis c.p.c. depositato in data 16.04.2015 la società
ha convenuto innanzi al Tribunale di Brescia la società Controparte_1
perché fosse condannata a pagarle l'importo di € Parte_1
1.270.050,00, oltre a spese e interessi moratori ex d.lgs n. 231/02 calcolati dal 31.10.2014 - data di ricevimento della formale messa in mora - sino al saldo effettivo. La ricorrente deduceva, in particolare, di essere creditrice della predetta somma in forza dell'accordo di transazione sottoscritto in data
28.03.2009 con il quale la società si era accollata parte del Parte_1
5 debito di altra società, nei confronti della stessa CP_4 CP_1
[...]
Instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio la società Parte_1
chiedendo il rigetto delle domande svolte dalla ricorrente ed
[...]
eccependo l'inefficacia dell'accordo per carenza di potere rappresentativo di in capo al sottoscrittore , la nullità e/o Parte_1 Parte_2
l'inefficacia dell'accordo per assenza di reciproche concessioni, la carenza di individuazione e/o individuabilità delle fonti costitutive delle obbligazioni e la giustificazione causale delle stesse, nonché la nullità e/o inefficacia dell'accollo per difetto di causa e/o per indeterminatezza dell'oggetto.
All'udienza tenutasi in data 09.07.2015 il giudice disponeva la conversione del rito.
Assegnati alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., con ordinanza in data 29.11.2016 il giudice non ammetteva le istanze istruttorie formulate e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 03.05.2018.
All'udienza del 07.11.2019 il Tribunale tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, concedendo i termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 881/2020, pubblicata il 12.05.2020, il Tribunale di Brescia
così decideva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed
eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Condanna la società
convenuta al pagamento in favore dell'attrice di €.1.270.050, oltre interessi
6 legali dalla domanda al saldo. Condanna altresì la parte convenuta a
rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano come in parte
motiva.”.
In particolare, il Tribunale ha argomentato:
- che il credito azionato dalla società pari ad Controparte_1
€.1.270.050,00, derivava dall'accollo parziale da parte della società
del maggior debito di € 1.600.050,00 in capo alla società Parte_1
per forniture di materiale fatte a quest'ultima dalla società CP_4
ricorrente, detratto l'importo di € 330.000,00 già corrisposto dalla debitrice principale;
- che, ferme le sollevate censure di nullità ed inefficacia, la scrittura privata in questione non era stata oggetto di disconoscimento;
- che con missiva inviata nel novembre 2014 l'Avv. Beneduce, per conto della società aveva contestato la richiesta di pagamento Parte_1
avanzata dall'Avv. Faccoli, per conto della società di Controparte_1
€.1.270.050,00 affermando “successivamente alla sottoscrizione del
suindicato contratto, la suindicata obbligazione è stata integralmente estinta
da diversi anni, dalla quale emerge l'azzeramento di ogni pretesa creditoria
vantata dalla società da Ella assistita”;
- che dal tenore della missiva emergeva che l'obbligazione di pagamento di
€.1.270.050,00 non veniva contestata ma, piuttosto, ne veniva eccepito l'adempimento sulla scorta della contabilità in essere tra le due società;
- che tale ricostruzione risultava incompatibile con la difesa svolta dalla società per cui l'obbligazione sarebbe invece Parte_1
7 nulla/inefficace ab origine;
- che gli stessi capitoli di prova formulati dalla società - pur Parte_1
non ammessi – presupponevano l'esistenza del credito originario;
- che nessuna contestazione in ordine all'esistenza del credito originario (di
€ 1.600.050,00 per la fornitura dalla società alla società Controparte_1
era stata svolta dalla società né CP_4 Parte_1
successivamente all'accordo, né nel corso del giudizio;
- che pertanto il credito di €.
1.270.050 in capo alla società Controparte_1
nei confronti della società doveva ritenersi sussistente per Parte_1
essersi quest'ultima accollata il debito della società CP_4
- che la società non aveva provato che detto credito fosse Parte_1
stato estinto, essendo mancata la precisa allegazione dei controcrediti vantati dalla stessa e fatti oggetti di compensazione, non potendo in ogni caso valorizzarsi il generico richiamo alla contabilità tra le parti;
- che l'eccezione di inefficacia della scrittura privata per mancanza di potere rappresentativo in capo a , doveva essere superata atteso Parte_2
che l'affermazione dell'estinzione di una obbligazione ne presupponeva il riconoscimento;
- che nel verbale di assemblea ordinaria dei soci di del 23 Parte_1
marzo 2010 l'allora amministratore unico della Società, Dott.
[...]
, aveva dichiarato “E' a conoscenza di tutti noi che sin dal mese Parte_3
di aprile 2008 e fino ad oggi sono stato di fatto spogliato dell'attività di
gestione della società, dapprima per effetto della nomina, nell'aprile 2008 e
fino a luglio 2009, del sig. quale procuratore speciale Parte_2
8 con pieni poteri …”;
- che la scrittura privata posta a fondamento del credito non era comunque stata contestata in occasione del diverso giudizio avanti il Tribunale di Pisa,
sezione distaccata di Pontedera, e, pertanto, doveva ritenersi che, pur non risultando agli atti la procura speciale asseritamente conferita a Parte_2
, la scrittura privata dovesse ritenersi tacitamente ratificata;
[...]
- che la scrittura privata denominata “accordo di transazione con
annullamento del contratto di fornitura in essere tra le società CP_4
e e doveva qualificarsi quale contratto Parte_1 Controparte_1
plurilaterale in cui le parti, legate da rapporti di interessenza societaria,
regolavano tra loro vari rapporti;
- che, dall'esame complessivo dell'accordo, non risultava possibile rinvenire alcuno spostamento di ricchezza ingiustificato, o profili di invalidità, in quanto, la regolamentazione degli interessi, seppure espressa in forma sintetica, non poteva dirsi indeterminata rispondendo anzi ad una causa onerosa specifica, non essendo stato comunque dedotto che gli accordi assunti fossero solo apparenti.
Per tutte queste ragioni, in accoglimento della domanda avanzata da il Tribunale di Brescia condannava al Controparte_1 Parte_1
pagamento in favore della prima di €.1.270.050, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con refusione delle spese di lite.
Ha proposto appello la società chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza in forza di sette motivi.
Si è costituita la società contestando la fondatezza Controparte_1
9 dell'impugnazione avversaria e appellando incidentalmente la sentenza nella parte in cui la società era stata condannata al pagamento Parte_1
della sorte con gli “interessi legali” in luogo degli interessi moratori, come domandati in atto di citazione in prime cure, per il resto istando per la conferma della pronuncia impugnata.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del giorno 5 febbraio 2024, sostituita ex art 127-ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società lamenta la nullità della Parte_1
sentenza impugnata perché pronunciata in violazione dell'art. 112 c.p.c.,
avendo il giudice non solo mancato di osservare l'ordine logico delle questioni proposte dalla società ma anche, ed Parte_1
indipendentemente da ciò, tralasciato di esaminare l'Accordo e l'accollo alla luce della genericità ed indeterminatezza delle pattuizioni, del difetto di reciproche concessioni e del difetto di causa e/o per l'assenza e/o l'indeterminatezza dell'oggetto, ragioni tutte da cui sarebbe dovuta discendere la nullità dell'Accordo e/o dell'accollo.
L'appellante principale si duole, quindi, del carattere riduttivo della decisione, asseritamente in aperto contrasto con il contenuto dell'Accordo (in particolare, punti 2 e 3) e della logica giuridica.
Con il secondo motivo parte appellante principale lamenta che, essendo
10 l'estinzione dell'obbligazione stata proposta quale eccezione subordinata rispetto a quella della mancanza di ratifica - preliminare ed assorbente - il giudice non avrebbe potuto qualificare l'eccepita estinzione dell'obbligazione in termini di riconoscimento dell'Accordo.
Censura altresì la sentenza impugnata nella parte in cui riconosce la ratifica tacita dell'Accordo nel verbale dell'assemblea ordinaria di Parte_1
del 23 marzo 2010 e nel comportamento processuale tenuto avanti al
Tribunale di Pisa dove non sarebbe stata negata l'esistenza dell'Accordo:
invero, quanto al verbale d'assemblea, l'appellante principale argomenta che esso proviene da un soggetto terzo, non contiene alcun riconoscimento esplicito ed anzi, semmai, evidenzia come una ratifica sia mancata;
quanto al comportamento processuale innanzi al Tribunale di Pisa, invece, sostiene che, pur non essendo stata negata l'esistenza del documento, anche in quella sede comunque non vi sarebbe stata ratifica. Ciò, comunque, fermo che nessuno dei comportamenti contestati proveniva dal legale rappresentante della Società e che il non aveva mai avuto alcun potere di Parte_2
rappresentanza di né ne aveva mai rivestito il ruolo di Parte_1
procuratore generale o speciale, non essendo neppure stato socio della stessa nel periodo in questione.
L'appellante principale censura ancora la decisione impugnata nella parte in cui non considera che tanto l'Accordo quanto l'accollo, in quanto nulli per le ragioni di cui al primo motivo, non sarebbero comunque stati ratificabili, e che, in ogni caso, l'Accordo, essendo atto scritto rientrante nel quadro normativo della transazione per la quale è prevista ad probationem la forma
11 scritta, avrebbe dovuto, se del caso, essere ratificato con atto scritto e così
provato.
Con il terzo motivo la società lamenta che, ai sensi dei Parte_1
punti 2) e 3) dell'Accordo, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che, dopo la ricezione da parte della società della somma di € 330.000,00, CP_4
la società non vantava alcun credito nei confronti di Controparte_1
non potendo l'oggetto dell'accollo essere ricondotto al Parte_1
credito originariamente vantato dalla società nei confronti Controparte_1
della società credito di cui, tra l'altro, mancava la prova in atti CP_4
ed il cui onere probatorio sarebbe dovuto ricadere per vicinitas in capo alla
Controparte_1
Si duole, da ultimo, che, anche volendo ritenere la sussistenza di un credito dopo il pagamento della somma di € 330.000,00 da parte della società CP_4
questo avrebbe dovuto considerarsi tacitamente rimesso atteso che la
[...]
società non lo aveva fatto valere fino al 2014 e che lo stesso Controparte_1
era stato - seppur indirettamente - escluso tanto in occasione dell'assemblea ordinaria di del 29.11.2013, quanto in occasione della Controparte_5
cessione del credito del 10.12.2013.
Con il quarto motivo l'appellante principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'Accordo non fosse stato disconosciuto: in particolare ha evidenziato di aver eccepito, in via preliminare, la carenza di potere rappresentativo in capo al sig. , Parte_2
ed ha rilevato che il contenuto della comunicazione stragiudiziale del novembre 2014 - tra l'altro a firma del solo difensore e non controfirmata dal
12 legale rappresentante della società – contestava Parte_1
l'intervenuta estinzione dell'obbligazione e non l'adempimento.
L'appellante principale ha altresì evidenziato che le circostanze di prova articolate non presupponevano l'esistenza del credito non essendo stato rispettato l'ordine delle eccezioni come posto dalla società Parte_1
che, attraverso il capitolato di prova, mirava a dare integrazione alle presunzioni gravi, precise e concordanti risultanti dalla documentazione in atti e provare così l'ultima delle sollevate eccezioni, ossia la remissione del debito.
Con il quinto motivo per tutte le ragioni esposte nei Parte_1
precedenti motivi, lamenta che il Tribunale abbia errato nell'accogliere la domanda della società e, per l'effetto, chiede “accertare e Controparte_1
dichiarare preliminarmente che l'Accordo 28.03.2009 è inefficace per
l'assenza del potere di rappresentanza di in capo al signor Parte_1
stante la mancata ratifica da parte del legale Parte_2
rappresentante e, a seguire, per il caso di mancato accoglimento di detta
eccezione, che l'Accordo è nullo e/o inefficace per genericità evidente ed
indeterminatezza delle sue pattuizioni, che l'accollo è nullo per difetto di
reciproche concessioni, ovvero nullo e/o inefficace per difetto di causa e/o
per assenza e/o indeterminatezza dell'oggetto. In caso di mancato
accoglimento di queste degradate eccezioni che, stante il contenuto dei punti
2) e 3) dopo la ricezione da parte di della somma di € CP_1 CP_4
330.000,00 indicata al punto 4) dell'Accordo, non vantava alcuna ragione
di credito nei confronti di tanto meno di € 1.270.050,00, e che Parte_1
13 detta somma, ad ogni modo, non può ricavarsi dalla sottrazione operata dal
Giudice stante il venire meno del debito originario per compensazione;
e ciò
come affermato al punto 3) dell'Accordo.”.
Con il sesto motivo parte appellante censura la sentenza laddove ha condannato anche alla rifusione delle spese di lite che Parte_1
chiede siano poste a carico della società Controparte_1
Con il settimo motivo l'appellante ha insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori come dedotti nel procedimento di primo grado, in quanto finalizzati a dimostrare l'inesistenza del credito di Controparte_1
Il primo motivo di gravame principale non può essere condiviso quanto all'argomentazione secondo la quale sarebbe stato violato l'ordine di esame delle questioni come posto da parte appellante principale: in realtà non esiste nel nostro ordinamento un principio in forza del quale il Giudice sia vincolato all'ordine delle questioni come posto dalle parti;
il Supremo Collegio, infatti,
ha più volte ribadito la legittimità e la piena aderenza alla Costituzione del cd. “principio della ragione più liquida” che, al di là del necessario previo esame delle questioni di rito rispetto a quelle di merito, consente al Giudice
di definire la causa sulla base della ragione (di rito o di merito) ritenuta idonea alla decisione dell'intero giudizio (cfr. Cass. 30745/19 “L'ordine di
trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre
lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che
ritiene 'più liquida', gli impone, per contro, di esaminare per prime le
questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito.” e più recentemente in senso conforme Cass. 693/24). Il disposto di cui all'art. 276 secondo
14 comma c.p.c., infatti, ha riguardo all'ordine logico delle questioni e non all'ordine secondo il quale la parte ha sollevato le ha sollevate. In ogni caso si osserva che, quand'anche si aderisse alla prospettazione di parte appellante principale, questo Collegio non potrebbe limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado dovendo comunque entrare nel merito delle domande azionate in giudizio.
Il primo motivo di gravame principale deve essere disatteso anche quanto all'argomentazione secondo la quale il Giudice di primo grado avrebbe omesso di esaminare il negozio stipulato fra le parti sotto il profilo della genericità ed indeterminatezza delle pattuizioni, del difetto di reciproche concessioni e del difetto di causa e/o dell'assenza e/o dell'indeterminatezza dell'oggetto: in realtà il Giudice di primo grado ha esaminato le questioni sollevate respingendole, seppur con motivazione estremamente succinta. Si
osserva, infatti, che il provvedimento impugnato recita “La scrittura privata
denominata 'accordo di transazione con annullamento del contratto di
fornitura in essere tra le società e e CP_4 Parte_1 [...]
contratto plurilaterale in cui le parti, legate da Controparte_6
rapporti di interessenza societaria, regolano tra loro vari rapporti: lo
scioglimento del contratto tra e il pagamento di un credito CP_4 Parte_1
di verso la l'accollo di parte del debito da parte di CP_1 CP_7
; il credito di nei confronti di la liberazione di CP_8 CP_4 Parte_1
fideiussioni, la remissione di querela penale;
l'utilizzo dell'impianto di
acqua. Dall'esame complessivo dell'accordo non si rinviene alcuno
spostamento di ricchezza ingiustificato, né profili di invalidità. La
15 regolamentazione degli accordi seppure espressa in forma sintetica non
può dirsi indeterminata. Né è dedotto che gli accordi assunti fossero
apparenti. Nella scrittura privata le stesse parti danno atto nelle premesse
che 'la società ha un credito nei confronti di CP_4 Parte_1
per la vendita di un plesso industriale situato nel Comune di Nusco AV,
plesso ove attualmente la società svolge la propria Parte_1
attività.' L'assunzione di accollo pare pertanto rispondere ad una causa
onerosa ben determinata, a prescindere dalla rispondenza ad un equilibrio
non richiesta.”.
Dalle considerazioni che precedono discende che non può ritenersi la nullità
della sentenza impugnata.
Il secondo motivo di appello risulta fondato e merita accoglimento: invero il
Giudice di primo grado ha ritenuto l'efficacia dell'accordo posto a fondamento della pretesa azionata dalla società nei Controparte_1
confronti della società argomentando dall'intervenuto Parte_1
riconoscimento dell'obbligazione e, conseguentemente, dalla configurabilità
di una ratifica tacita del negozio stipulato dal procuratore sprovvisto dei poteri. Tale valutazione non può essere condivisa: si osserva, infatti, che –
come riconosciuto dallo stesso Giudice di primo grado – non è stata prodotta in causa alcuna procura che legittimasse il sig. a Parte_2
sottoscrivere l'accordo per cui è causa per conto della società Parte_1
né dalle visure camerali versate in atti da quest'ultima (cfr. doc. 2, 16
[...]
e 17 di parte appellante principale – fascicolo di primo grado) emerge in alcun modo la sussistenza di poteri in capo al firmatario dell'accordo de quo;
16 si osserva ancora che l'accordo sulla base del quale la società CP_1
ha agito nei confronti della società ha, secondo la
[...] Parte_1
qualificazione operatane dalla stessa società natura di Controparte_1
transazione con la conseguenza che risulta applicabile il , ex art. 1399 primo comma c.c., disposto di cui all'art. 1967 c.c. e con l'ulteriore conseguenza che la ratifica sarebbe dovuta avvenire per iscritto, circostanza pacificamente non documentata (e per vero neppure allegata) nell'ambito del presente giudizio;
si osserva ancora che, quand'anche si volesse propendere per la tesi della stessa parte appellante principale secondo la quale il negozio non avrebbe natura transattiva stante l'assenza di reciproche concessioni, in ogni caso nella condotta della società sia nell'ambito del Parte_1
presente giudizio che precedentemente, non risultano ravvisabili gli estremi della ratifica tacita del negozio stipulato dal falsus procurator in quanto nel presente giudizio l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione è
stata svolta da parte appellante principale solo in via subordinata rispetto all'eccezione di inefficacia dell'accordo e che, precedentemente, la medesima eccezione (secondo quanto emergente dal doc. 18 di parte appellata principale – fascicolo di primo grado) è stata formulata dal solo difensore con la conseguenza che non può argomentarsene la natura di riconoscimento implicito del debito stante la provenienza dal terzo;
del pari del tutto inconcludente ai fini della configurazione di una ratifica tacita dell'accordo risulta il contenuto del verbale di assemblea in data 23 marzo
2010 (cfr. doc. 12 di parte appellata principale – fascicolo di primo grado)
atteso che la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'appellante
17 principale all'organo interno alla società stessa, oltre a provenire da un terzo,
fa generico riferimento al sig. quale “procuratore Parte_2
speciale con pieni poteri” e non consente di configurare la volontà specifica di fare proprio il singolo atto posto in essere dal falsus procurator (arg. Cass.
21517/16 “La delibera con cui viene approvato il bilancio della società di
capitali, non traducendosi nell'approvazione dei singoli atti gestori, può
configurarsi come ratifica tacita degli atti giuridici posti in essere dal
soggetto che abbia agito in qualità di rappresentante della società senza
averne i poteri, o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, solo ove risulti
accertata univocamente, al di là della mera approvazione, la volontà
specifica di far proprio l'atto posto in essere dal 'falsus procurator'”);
neppure può evincersi una ratifica tacita nella condotta tenuta dalla società
nel procedimento innanzi al Tribunale di Pisa – Sezione Parte_1
distaccata di Pontedera – nel quale , secondo quanto sommariamente indicato dal Giudice nel doc. 25 di parte appellata principale – fascicolo di primo grado, l'appellante principale non avrebbe disconosciuto l'esistenza dell'accordo in quanto, al di là del rilievo che la difesa attiene ad una pretesa azionata nei confronti dell'appellante principale dalla società CP_4
non dall'odierna appellata principale che pure era parte nel procedimento,
con la conseguenza che l'atteggiamento processuale non sembra suscettibile di spiegare effetti nei confronti di quest'ultima ed al di là del fatto che l'affermazione risulta contenuta nell'ambito di un provvedimento ex art. 700
c.p.c. che, in quanto tale, non risulta idoneo a far stato fra le parti, si rileva decisivamente che non risulta essere stato prodotto l'atto difensivo della
18 società in tale procedimento cautelare con la conseguenza Parte_1
che neppure risulta possibile per questo Collegio verificare se, con la costituzione in giudizio, abbia effettivamente inteso fare proprio l'atto sottoscritto dal falsus procurator.
Dalle considerazioni che precedono discende che deve essere accertata l'inefficacia nei confronti della società dell'accordo posto Parte_1
dalla società a fondamento della pretesa da quest'ultima Controparte_1
azionata nei confronti della prima con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata respingendo la domanda;
discende altresì che risultano assorbiti tutti gli ulteriori motivi di gravame principale;
discende infine che, stante la reiezione della domanda, deve essere respinto l'unico motivo di gravame incidentale formulato dalla società
Controparte_1
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite di ambo i gradi del giudizio che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza e che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività processuali espletate ed al medio livello di complessità delle questioni dibattute, sono liquidate quanto ai compensi, secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18, in complessivi € 31.118,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge per il primo grado di cui € 5.989,00 per la fase di studio (valore medio), € 3.764,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 11.730,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo essendo state depositate le memorie ex art. 183
sesto comma c.p.c. ma non essendo stato espletato alcun incombente
19 istruttorio) ed in complessivi € 9.920,00 per la fase decisionale (valore medio) nonché, secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22, in complessivi €
24.064,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, per il presente grado di giudizio di cui € 7,418,00 per la fase di studio
(valore medio), € 4,313,00 per la fase introduttiva (valore medio), €
12,3333,00 per la fase decisionale (valore medio). Quanto alle spese vive le stesse, in assenza di prova in ordine a maggiori spese vive sostenute, sono liquidate nella misura di € 2.556,00 di cui € 2.529,00 per contributo unificato pagato dall'appellante principale e di cui € 27,00 per diritti di cancelleria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1. in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza n.
881/2020 del Tribunale di Brescia respinge la domanda azionata dalla società
Controparte_1
2. respinge l'appello incidentale;
3. condanna la società a rifondere alla società Controparte_1 Parte_1
le spese di ambo i gradi del giudizio liquidate, quanto ai compensi, in
[...]
complessivi € 31.118,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
CPA, come per legge, per il primo grado di giudizio ed in complessivi €
24.064,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge e, quanto alle spese vive, in complessivi € 2.556,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
20 IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Maura Mancini
21
IL PRESIDENTE
dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 406/2020
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 406/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 29 maggio 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 5
febbraio 2025
OGGETTO: d a
[...] (C.F. ), con sede in in Napoli (NA) - Parte_1 P.IVA_1
cod.: 140039 corso Garibaldi n. 32, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti NEGRINI ANTONIO e ANTUOFERMO
MARIA LUISA del Foro di Brescia, nonché dall'Avv. BENEDUCE
ANIELLO del Foro di Napoli, tutti procuratori domiciliatari come da procure agli atti.
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), con sede in Camignone di Controparte_1 P.IVA_2
1 Passirano (BS) - via Europa n. 50, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FACCOLI MATTEO del Foro di
Brescia, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 12.05.2020, n.
881/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“I- nel merito, in totale e/o parziale riforma della sentenza n. 881/2020
Tribunale di Brescia, per l'accoglimento delle proprie eccezioni e domande
come riportate ai capi BB, CC, DD, EE, FF nonché HH ed II delle pagine 58
e 59 del proprio atto di appello;
II- sempre nel merito, per il rigetto dell'appello incidentale come proposto
dalla in quanto destituito di ogni fondamento;
Controparte_2
III- in via istruttoria, per l'ammissione delle proprie richieste istruttorie
come riportate sub GG della pagina 59 dell'atto di appello;
IV- sempre in via istruttoria, per il rigetto delle avverse richieste istruttorie
come contenute alle pagine 35 e 36 dell'avversa Comparsa di costituzione.”.
Dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa:
IN VIA PRELIMINARE e/o PREGIUDIZIALE: dichiarare inammissibile
l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 881/2020 Parte_1
2 pronunciata dal Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice Dott.ssa
Elisabetta Arrigoni, in data 28.04.2020 e pubblicata in data 12.05.2020, per
violazione dei requisiti di cui all'art. 348 bis c.p.c. e per tutte le ragioni
meglio dedotte al punto B) della comparsa di costituzione e risposta.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- Respingere l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1
confermare i punti ex adverso impugnati della Sentenza n. 881/2020
pronunciata dal Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice Dott.ssa
Elisabetta Arrigoni, in data 28.04.2020 e pubblicata in data 12.05.2020.
- condannare la cod. fisc./p.iva: REA: NA Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Napoli, Corso Garibaldi n. 32, in persona del legale Num_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di a Controparte_1
titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. della somma di €
100.000,00=, o quella diversa somma determinata in via equitativa, per aver
agito nel presente giudizio con mala fede o colpa grave.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in parziale riforma della Sentenza
impugnata, n. 881/2020 del Tribunale di Brescia - pubblicata il 12/05/2020,
condannare la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs n. 231/02 calcolati
sulla somma capitale di € 1.270.050,00 dal 31.10.2014, data di ricevimento
della formale messa in mora, sino al saldo effettivo, confermando per il resto
la Sentenza impugnata.
IN OGNI CASO: condannare l'appellante alla rifusione in favore
dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio.
3 IN VIA ISTRUTTORIA: pur ritenendo la presente causa già matura per la
decisone, avendo la offerto prova documentale circa la Controparte_1
fondatezza delle proprie ragioni creditorie e non essendo la difesa di parte
appellante idonea, sul piano processuale, a confutare tale legittima pretesa,
in subordine, nell'ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita
dovesse ritenere di dare ingresso alle prove orali e senza inversione alcuna
dell'onere della prova che non compete, si chiede:
a) di essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che con la sottoscrizione dell'atto di cessione di credito in data
10.12.2013 la ha ceduto alla Fin.Alloys S.r.l. il credito di Controparte_1
cui alle fatture prodotte in atti sub doc. 32, che mi vengono rammostrate;
2) Vero che il credito vantato dalla ricorrente nei confronti della resistente
di cui all'accordo di transazione sottoscritto in Pontedera in data 28.03.2009
risulta appostato nei bilanci annuali della dall'esercizio Controparte_1
2009 sino ad oggi.
Si indicano a testimoni, con riserva di altri indicarne, anche a prova
contraria: 1) Dott.ssa 2) Tes_1 Controparte_3 [...]
c/o Tes_2 Controparte_1
Si chiede sin da ora di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli di
prova eventualmente dedotti ed ammessi ex adverso, con i testi sopra
indicati.
b) chiede all'intestata Corte di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Parte_1
l'esibizione in giudizio dei propri bilanci di esercizio dettagliati con i
[...]
sottoconti e le partite aperte verso i clienti e fornitori relativi agli esercizi
4 2009-2010-2011, nonché le schede contabili intestate alle ditte CP_4
e sia quali clienti sia quali fornitori, sempre con Controparte_1
riferimento agli esercizi 2009-2010-2011, precisando che la presente istanza
istruttoria si rende necessaria a seguito della produzione in atti dei bilanci e
delle note integrative della relative agli esercizi di cui sopra, Parte_1
dai quali non si può comprendere quali fossero le posizioni di debito/credito
in essere in tali anni verso e verso ed a Controparte_1 CP_4
riscontro di quanto prodotto in atti da quali docc. da 26 a Controparte_1
31.
c) si insiste nell'istanza di abilitazione alla prova contraria sui capitoli di
prova eventualmente ammessi ex adverso, con i testi già indicati.
Ci si oppone all'istanza proposta da parte appellante di delegare ex art. 203
c.p.c. la prova orale eventualmente ammessa.
In ogni caso: con vittoria di diritti e spese di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 702-bis c.p.c. depositato in data 16.04.2015 la società
ha convenuto innanzi al Tribunale di Brescia la società Controparte_1
perché fosse condannata a pagarle l'importo di € Parte_1
1.270.050,00, oltre a spese e interessi moratori ex d.lgs n. 231/02 calcolati dal 31.10.2014 - data di ricevimento della formale messa in mora - sino al saldo effettivo. La ricorrente deduceva, in particolare, di essere creditrice della predetta somma in forza dell'accordo di transazione sottoscritto in data
28.03.2009 con il quale la società si era accollata parte del Parte_1
5 debito di altra società, nei confronti della stessa CP_4 CP_1
[...]
Instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio la società Parte_1
chiedendo il rigetto delle domande svolte dalla ricorrente ed
[...]
eccependo l'inefficacia dell'accordo per carenza di potere rappresentativo di in capo al sottoscrittore , la nullità e/o Parte_1 Parte_2
l'inefficacia dell'accordo per assenza di reciproche concessioni, la carenza di individuazione e/o individuabilità delle fonti costitutive delle obbligazioni e la giustificazione causale delle stesse, nonché la nullità e/o inefficacia dell'accollo per difetto di causa e/o per indeterminatezza dell'oggetto.
All'udienza tenutasi in data 09.07.2015 il giudice disponeva la conversione del rito.
Assegnati alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., con ordinanza in data 29.11.2016 il giudice non ammetteva le istanze istruttorie formulate e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 03.05.2018.
All'udienza del 07.11.2019 il Tribunale tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, concedendo i termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 881/2020, pubblicata il 12.05.2020, il Tribunale di Brescia
così decideva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed
eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Condanna la società
convenuta al pagamento in favore dell'attrice di €.1.270.050, oltre interessi
6 legali dalla domanda al saldo. Condanna altresì la parte convenuta a
rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano come in parte
motiva.”.
In particolare, il Tribunale ha argomentato:
- che il credito azionato dalla società pari ad Controparte_1
€.1.270.050,00, derivava dall'accollo parziale da parte della società
del maggior debito di € 1.600.050,00 in capo alla società Parte_1
per forniture di materiale fatte a quest'ultima dalla società CP_4
ricorrente, detratto l'importo di € 330.000,00 già corrisposto dalla debitrice principale;
- che, ferme le sollevate censure di nullità ed inefficacia, la scrittura privata in questione non era stata oggetto di disconoscimento;
- che con missiva inviata nel novembre 2014 l'Avv. Beneduce, per conto della società aveva contestato la richiesta di pagamento Parte_1
avanzata dall'Avv. Faccoli, per conto della società di Controparte_1
€.1.270.050,00 affermando “successivamente alla sottoscrizione del
suindicato contratto, la suindicata obbligazione è stata integralmente estinta
da diversi anni, dalla quale emerge l'azzeramento di ogni pretesa creditoria
vantata dalla società da Ella assistita”;
- che dal tenore della missiva emergeva che l'obbligazione di pagamento di
€.1.270.050,00 non veniva contestata ma, piuttosto, ne veniva eccepito l'adempimento sulla scorta della contabilità in essere tra le due società;
- che tale ricostruzione risultava incompatibile con la difesa svolta dalla società per cui l'obbligazione sarebbe invece Parte_1
7 nulla/inefficace ab origine;
- che gli stessi capitoli di prova formulati dalla società - pur Parte_1
non ammessi – presupponevano l'esistenza del credito originario;
- che nessuna contestazione in ordine all'esistenza del credito originario (di
€ 1.600.050,00 per la fornitura dalla società alla società Controparte_1
era stata svolta dalla società né CP_4 Parte_1
successivamente all'accordo, né nel corso del giudizio;
- che pertanto il credito di €.
1.270.050 in capo alla società Controparte_1
nei confronti della società doveva ritenersi sussistente per Parte_1
essersi quest'ultima accollata il debito della società CP_4
- che la società non aveva provato che detto credito fosse Parte_1
stato estinto, essendo mancata la precisa allegazione dei controcrediti vantati dalla stessa e fatti oggetti di compensazione, non potendo in ogni caso valorizzarsi il generico richiamo alla contabilità tra le parti;
- che l'eccezione di inefficacia della scrittura privata per mancanza di potere rappresentativo in capo a , doveva essere superata atteso Parte_2
che l'affermazione dell'estinzione di una obbligazione ne presupponeva il riconoscimento;
- che nel verbale di assemblea ordinaria dei soci di del 23 Parte_1
marzo 2010 l'allora amministratore unico della Società, Dott.
[...]
, aveva dichiarato “E' a conoscenza di tutti noi che sin dal mese Parte_3
di aprile 2008 e fino ad oggi sono stato di fatto spogliato dell'attività di
gestione della società, dapprima per effetto della nomina, nell'aprile 2008 e
fino a luglio 2009, del sig. quale procuratore speciale Parte_2
8 con pieni poteri …”;
- che la scrittura privata posta a fondamento del credito non era comunque stata contestata in occasione del diverso giudizio avanti il Tribunale di Pisa,
sezione distaccata di Pontedera, e, pertanto, doveva ritenersi che, pur non risultando agli atti la procura speciale asseritamente conferita a Parte_2
, la scrittura privata dovesse ritenersi tacitamente ratificata;
[...]
- che la scrittura privata denominata “accordo di transazione con
annullamento del contratto di fornitura in essere tra le società CP_4
e e doveva qualificarsi quale contratto Parte_1 Controparte_1
plurilaterale in cui le parti, legate da rapporti di interessenza societaria,
regolavano tra loro vari rapporti;
- che, dall'esame complessivo dell'accordo, non risultava possibile rinvenire alcuno spostamento di ricchezza ingiustificato, o profili di invalidità, in quanto, la regolamentazione degli interessi, seppure espressa in forma sintetica, non poteva dirsi indeterminata rispondendo anzi ad una causa onerosa specifica, non essendo stato comunque dedotto che gli accordi assunti fossero solo apparenti.
Per tutte queste ragioni, in accoglimento della domanda avanzata da il Tribunale di Brescia condannava al Controparte_1 Parte_1
pagamento in favore della prima di €.1.270.050, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con refusione delle spese di lite.
Ha proposto appello la società chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza in forza di sette motivi.
Si è costituita la società contestando la fondatezza Controparte_1
9 dell'impugnazione avversaria e appellando incidentalmente la sentenza nella parte in cui la società era stata condannata al pagamento Parte_1
della sorte con gli “interessi legali” in luogo degli interessi moratori, come domandati in atto di citazione in prime cure, per il resto istando per la conferma della pronuncia impugnata.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del giorno 5 febbraio 2024, sostituita ex art 127-ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società lamenta la nullità della Parte_1
sentenza impugnata perché pronunciata in violazione dell'art. 112 c.p.c.,
avendo il giudice non solo mancato di osservare l'ordine logico delle questioni proposte dalla società ma anche, ed Parte_1
indipendentemente da ciò, tralasciato di esaminare l'Accordo e l'accollo alla luce della genericità ed indeterminatezza delle pattuizioni, del difetto di reciproche concessioni e del difetto di causa e/o per l'assenza e/o l'indeterminatezza dell'oggetto, ragioni tutte da cui sarebbe dovuta discendere la nullità dell'Accordo e/o dell'accollo.
L'appellante principale si duole, quindi, del carattere riduttivo della decisione, asseritamente in aperto contrasto con il contenuto dell'Accordo (in particolare, punti 2 e 3) e della logica giuridica.
Con il secondo motivo parte appellante principale lamenta che, essendo
10 l'estinzione dell'obbligazione stata proposta quale eccezione subordinata rispetto a quella della mancanza di ratifica - preliminare ed assorbente - il giudice non avrebbe potuto qualificare l'eccepita estinzione dell'obbligazione in termini di riconoscimento dell'Accordo.
Censura altresì la sentenza impugnata nella parte in cui riconosce la ratifica tacita dell'Accordo nel verbale dell'assemblea ordinaria di Parte_1
del 23 marzo 2010 e nel comportamento processuale tenuto avanti al
Tribunale di Pisa dove non sarebbe stata negata l'esistenza dell'Accordo:
invero, quanto al verbale d'assemblea, l'appellante principale argomenta che esso proviene da un soggetto terzo, non contiene alcun riconoscimento esplicito ed anzi, semmai, evidenzia come una ratifica sia mancata;
quanto al comportamento processuale innanzi al Tribunale di Pisa, invece, sostiene che, pur non essendo stata negata l'esistenza del documento, anche in quella sede comunque non vi sarebbe stata ratifica. Ciò, comunque, fermo che nessuno dei comportamenti contestati proveniva dal legale rappresentante della Società e che il non aveva mai avuto alcun potere di Parte_2
rappresentanza di né ne aveva mai rivestito il ruolo di Parte_1
procuratore generale o speciale, non essendo neppure stato socio della stessa nel periodo in questione.
L'appellante principale censura ancora la decisione impugnata nella parte in cui non considera che tanto l'Accordo quanto l'accollo, in quanto nulli per le ragioni di cui al primo motivo, non sarebbero comunque stati ratificabili, e che, in ogni caso, l'Accordo, essendo atto scritto rientrante nel quadro normativo della transazione per la quale è prevista ad probationem la forma
11 scritta, avrebbe dovuto, se del caso, essere ratificato con atto scritto e così
provato.
Con il terzo motivo la società lamenta che, ai sensi dei Parte_1
punti 2) e 3) dell'Accordo, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che, dopo la ricezione da parte della società della somma di € 330.000,00, CP_4
la società non vantava alcun credito nei confronti di Controparte_1
non potendo l'oggetto dell'accollo essere ricondotto al Parte_1
credito originariamente vantato dalla società nei confronti Controparte_1
della società credito di cui, tra l'altro, mancava la prova in atti CP_4
ed il cui onere probatorio sarebbe dovuto ricadere per vicinitas in capo alla
Controparte_1
Si duole, da ultimo, che, anche volendo ritenere la sussistenza di un credito dopo il pagamento della somma di € 330.000,00 da parte della società CP_4
questo avrebbe dovuto considerarsi tacitamente rimesso atteso che la
[...]
società non lo aveva fatto valere fino al 2014 e che lo stesso Controparte_1
era stato - seppur indirettamente - escluso tanto in occasione dell'assemblea ordinaria di del 29.11.2013, quanto in occasione della Controparte_5
cessione del credito del 10.12.2013.
Con il quarto motivo l'appellante principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'Accordo non fosse stato disconosciuto: in particolare ha evidenziato di aver eccepito, in via preliminare, la carenza di potere rappresentativo in capo al sig. , Parte_2
ed ha rilevato che il contenuto della comunicazione stragiudiziale del novembre 2014 - tra l'altro a firma del solo difensore e non controfirmata dal
12 legale rappresentante della società – contestava Parte_1
l'intervenuta estinzione dell'obbligazione e non l'adempimento.
L'appellante principale ha altresì evidenziato che le circostanze di prova articolate non presupponevano l'esistenza del credito non essendo stato rispettato l'ordine delle eccezioni come posto dalla società Parte_1
che, attraverso il capitolato di prova, mirava a dare integrazione alle presunzioni gravi, precise e concordanti risultanti dalla documentazione in atti e provare così l'ultima delle sollevate eccezioni, ossia la remissione del debito.
Con il quinto motivo per tutte le ragioni esposte nei Parte_1
precedenti motivi, lamenta che il Tribunale abbia errato nell'accogliere la domanda della società e, per l'effetto, chiede “accertare e Controparte_1
dichiarare preliminarmente che l'Accordo 28.03.2009 è inefficace per
l'assenza del potere di rappresentanza di in capo al signor Parte_1
stante la mancata ratifica da parte del legale Parte_2
rappresentante e, a seguire, per il caso di mancato accoglimento di detta
eccezione, che l'Accordo è nullo e/o inefficace per genericità evidente ed
indeterminatezza delle sue pattuizioni, che l'accollo è nullo per difetto di
reciproche concessioni, ovvero nullo e/o inefficace per difetto di causa e/o
per assenza e/o indeterminatezza dell'oggetto. In caso di mancato
accoglimento di queste degradate eccezioni che, stante il contenuto dei punti
2) e 3) dopo la ricezione da parte di della somma di € CP_1 CP_4
330.000,00 indicata al punto 4) dell'Accordo, non vantava alcuna ragione
di credito nei confronti di tanto meno di € 1.270.050,00, e che Parte_1
13 detta somma, ad ogni modo, non può ricavarsi dalla sottrazione operata dal
Giudice stante il venire meno del debito originario per compensazione;
e ciò
come affermato al punto 3) dell'Accordo.”.
Con il sesto motivo parte appellante censura la sentenza laddove ha condannato anche alla rifusione delle spese di lite che Parte_1
chiede siano poste a carico della società Controparte_1
Con il settimo motivo l'appellante ha insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori come dedotti nel procedimento di primo grado, in quanto finalizzati a dimostrare l'inesistenza del credito di Controparte_1
Il primo motivo di gravame principale non può essere condiviso quanto all'argomentazione secondo la quale sarebbe stato violato l'ordine di esame delle questioni come posto da parte appellante principale: in realtà non esiste nel nostro ordinamento un principio in forza del quale il Giudice sia vincolato all'ordine delle questioni come posto dalle parti;
il Supremo Collegio, infatti,
ha più volte ribadito la legittimità e la piena aderenza alla Costituzione del cd. “principio della ragione più liquida” che, al di là del necessario previo esame delle questioni di rito rispetto a quelle di merito, consente al Giudice
di definire la causa sulla base della ragione (di rito o di merito) ritenuta idonea alla decisione dell'intero giudizio (cfr. Cass. 30745/19 “L'ordine di
trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre
lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che
ritiene 'più liquida', gli impone, per contro, di esaminare per prime le
questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito.” e più recentemente in senso conforme Cass. 693/24). Il disposto di cui all'art. 276 secondo
14 comma c.p.c., infatti, ha riguardo all'ordine logico delle questioni e non all'ordine secondo il quale la parte ha sollevato le ha sollevate. In ogni caso si osserva che, quand'anche si aderisse alla prospettazione di parte appellante principale, questo Collegio non potrebbe limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado dovendo comunque entrare nel merito delle domande azionate in giudizio.
Il primo motivo di gravame principale deve essere disatteso anche quanto all'argomentazione secondo la quale il Giudice di primo grado avrebbe omesso di esaminare il negozio stipulato fra le parti sotto il profilo della genericità ed indeterminatezza delle pattuizioni, del difetto di reciproche concessioni e del difetto di causa e/o dell'assenza e/o dell'indeterminatezza dell'oggetto: in realtà il Giudice di primo grado ha esaminato le questioni sollevate respingendole, seppur con motivazione estremamente succinta. Si
osserva, infatti, che il provvedimento impugnato recita “La scrittura privata
denominata 'accordo di transazione con annullamento del contratto di
fornitura in essere tra le società e e CP_4 Parte_1 [...]
contratto plurilaterale in cui le parti, legate da Controparte_6
rapporti di interessenza societaria, regolano tra loro vari rapporti: lo
scioglimento del contratto tra e il pagamento di un credito CP_4 Parte_1
di verso la l'accollo di parte del debito da parte di CP_1 CP_7
; il credito di nei confronti di la liberazione di CP_8 CP_4 Parte_1
fideiussioni, la remissione di querela penale;
l'utilizzo dell'impianto di
acqua. Dall'esame complessivo dell'accordo non si rinviene alcuno
spostamento di ricchezza ingiustificato, né profili di invalidità. La
15 regolamentazione degli accordi seppure espressa in forma sintetica non
può dirsi indeterminata. Né è dedotto che gli accordi assunti fossero
apparenti. Nella scrittura privata le stesse parti danno atto nelle premesse
che 'la società ha un credito nei confronti di CP_4 Parte_1
per la vendita di un plesso industriale situato nel Comune di Nusco AV,
plesso ove attualmente la società svolge la propria Parte_1
attività.' L'assunzione di accollo pare pertanto rispondere ad una causa
onerosa ben determinata, a prescindere dalla rispondenza ad un equilibrio
non richiesta.”.
Dalle considerazioni che precedono discende che non può ritenersi la nullità
della sentenza impugnata.
Il secondo motivo di appello risulta fondato e merita accoglimento: invero il
Giudice di primo grado ha ritenuto l'efficacia dell'accordo posto a fondamento della pretesa azionata dalla società nei Controparte_1
confronti della società argomentando dall'intervenuto Parte_1
riconoscimento dell'obbligazione e, conseguentemente, dalla configurabilità
di una ratifica tacita del negozio stipulato dal procuratore sprovvisto dei poteri. Tale valutazione non può essere condivisa: si osserva, infatti, che –
come riconosciuto dallo stesso Giudice di primo grado – non è stata prodotta in causa alcuna procura che legittimasse il sig. a Parte_2
sottoscrivere l'accordo per cui è causa per conto della società Parte_1
né dalle visure camerali versate in atti da quest'ultima (cfr. doc. 2, 16
[...]
e 17 di parte appellante principale – fascicolo di primo grado) emerge in alcun modo la sussistenza di poteri in capo al firmatario dell'accordo de quo;
16 si osserva ancora che l'accordo sulla base del quale la società CP_1
ha agito nei confronti della società ha, secondo la
[...] Parte_1
qualificazione operatane dalla stessa società natura di Controparte_1
transazione con la conseguenza che risulta applicabile il , ex art. 1399 primo comma c.c., disposto di cui all'art. 1967 c.c. e con l'ulteriore conseguenza che la ratifica sarebbe dovuta avvenire per iscritto, circostanza pacificamente non documentata (e per vero neppure allegata) nell'ambito del presente giudizio;
si osserva ancora che, quand'anche si volesse propendere per la tesi della stessa parte appellante principale secondo la quale il negozio non avrebbe natura transattiva stante l'assenza di reciproche concessioni, in ogni caso nella condotta della società sia nell'ambito del Parte_1
presente giudizio che precedentemente, non risultano ravvisabili gli estremi della ratifica tacita del negozio stipulato dal falsus procurator in quanto nel presente giudizio l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione è
stata svolta da parte appellante principale solo in via subordinata rispetto all'eccezione di inefficacia dell'accordo e che, precedentemente, la medesima eccezione (secondo quanto emergente dal doc. 18 di parte appellata principale – fascicolo di primo grado) è stata formulata dal solo difensore con la conseguenza che non può argomentarsene la natura di riconoscimento implicito del debito stante la provenienza dal terzo;
del pari del tutto inconcludente ai fini della configurazione di una ratifica tacita dell'accordo risulta il contenuto del verbale di assemblea in data 23 marzo
2010 (cfr. doc. 12 di parte appellata principale – fascicolo di primo grado)
atteso che la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'appellante
17 principale all'organo interno alla società stessa, oltre a provenire da un terzo,
fa generico riferimento al sig. quale “procuratore Parte_2
speciale con pieni poteri” e non consente di configurare la volontà specifica di fare proprio il singolo atto posto in essere dal falsus procurator (arg. Cass.
21517/16 “La delibera con cui viene approvato il bilancio della società di
capitali, non traducendosi nell'approvazione dei singoli atti gestori, può
configurarsi come ratifica tacita degli atti giuridici posti in essere dal
soggetto che abbia agito in qualità di rappresentante della società senza
averne i poteri, o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, solo ove risulti
accertata univocamente, al di là della mera approvazione, la volontà
specifica di far proprio l'atto posto in essere dal 'falsus procurator'”);
neppure può evincersi una ratifica tacita nella condotta tenuta dalla società
nel procedimento innanzi al Tribunale di Pisa – Sezione Parte_1
distaccata di Pontedera – nel quale , secondo quanto sommariamente indicato dal Giudice nel doc. 25 di parte appellata principale – fascicolo di primo grado, l'appellante principale non avrebbe disconosciuto l'esistenza dell'accordo in quanto, al di là del rilievo che la difesa attiene ad una pretesa azionata nei confronti dell'appellante principale dalla società CP_4
non dall'odierna appellata principale che pure era parte nel procedimento,
con la conseguenza che l'atteggiamento processuale non sembra suscettibile di spiegare effetti nei confronti di quest'ultima ed al di là del fatto che l'affermazione risulta contenuta nell'ambito di un provvedimento ex art. 700
c.p.c. che, in quanto tale, non risulta idoneo a far stato fra le parti, si rileva decisivamente che non risulta essere stato prodotto l'atto difensivo della
18 società in tale procedimento cautelare con la conseguenza Parte_1
che neppure risulta possibile per questo Collegio verificare se, con la costituzione in giudizio, abbia effettivamente inteso fare proprio l'atto sottoscritto dal falsus procurator.
Dalle considerazioni che precedono discende che deve essere accertata l'inefficacia nei confronti della società dell'accordo posto Parte_1
dalla società a fondamento della pretesa da quest'ultima Controparte_1
azionata nei confronti della prima con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata respingendo la domanda;
discende altresì che risultano assorbiti tutti gli ulteriori motivi di gravame principale;
discende infine che, stante la reiezione della domanda, deve essere respinto l'unico motivo di gravame incidentale formulato dalla società
Controparte_1
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite di ambo i gradi del giudizio che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza e che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività processuali espletate ed al medio livello di complessità delle questioni dibattute, sono liquidate quanto ai compensi, secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18, in complessivi € 31.118,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge per il primo grado di cui € 5.989,00 per la fase di studio (valore medio), € 3.764,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 11.730,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo essendo state depositate le memorie ex art. 183
sesto comma c.p.c. ma non essendo stato espletato alcun incombente
19 istruttorio) ed in complessivi € 9.920,00 per la fase decisionale (valore medio) nonché, secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22, in complessivi €
24.064,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, per il presente grado di giudizio di cui € 7,418,00 per la fase di studio
(valore medio), € 4,313,00 per la fase introduttiva (valore medio), €
12,3333,00 per la fase decisionale (valore medio). Quanto alle spese vive le stesse, in assenza di prova in ordine a maggiori spese vive sostenute, sono liquidate nella misura di € 2.556,00 di cui € 2.529,00 per contributo unificato pagato dall'appellante principale e di cui € 27,00 per diritti di cancelleria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1. in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza n.
881/2020 del Tribunale di Brescia respinge la domanda azionata dalla società
Controparte_1
2. respinge l'appello incidentale;
3. condanna la società a rifondere alla società Controparte_1 Parte_1
le spese di ambo i gradi del giudizio liquidate, quanto ai compensi, in
[...]
complessivi € 31.118,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
CPA, come per legge, per il primo grado di giudizio ed in complessivi €
24.064,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge e, quanto alle spese vive, in complessivi € 2.556,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
20 IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Maura Mancini
21
IL PRESIDENTE
dott. Cesare Massetti