CA
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N………
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 25-2-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.2042-24 RGAC, vertente
TRA
(avv.ti Carlo de Marchis e Flaminia Agostinelli) Parte_1
parte appellante
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pt
1 parte appellata contumace dando lettura del seguente dispositivo
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: condanna la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pt, al pagamento in favore di Pt_1
della somma di euro 5.988,51, oltre rivalutazione monetaria
[...] secondo gli indici Istat ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo;
condanna la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pt, a rimborsare a le Parte_1 spese del doppio grado, che si liquidano, per il primo grado, in euro
2.500, e, per il presente grado, in euro 2.500, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, nonché le spese per contributo unificato, ove versato.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 22-7-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Velletri pubblicata in data 2-2-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17/3/2020 il ricorrente ha dedotto: di aver lavorato per la società resistente dal 13 gennaio 2018 al 11 maggio 2019 in virtù di un contratto a tempo determinato successivamente prorogato, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, con mansioni di autista inquadrato nel III livello del CCNL Servizi Ausiliari e Fiduciari – SAFI con orario di lavoro a tempo pieno;
che la paga mensile base risultante dal CCNL e dalle buste paga era pari ad € 1.330,00, oltre, a decorrere dal novembre
2018, € 15,00 a titolo di , per un totale di € 1.345,00; che Pt_2 nelle buste paga, pur non risultando giorni di assenza, la convenuta lo aveva retribuito per un minor numero di CP_1 giornate lavorative rispetto a quelle effettivamente lavorate pari a 26; di non aver percepito i ratei della 13° mensilità, né il TFR;
di avere diritto ad ottenere la somma pari a 6.039,95 euro a titolo di differenze retributive, di cui € 224,21 per 13° mensilità e €
1.548,33 per TFR maturato e non percepito.
Ha quindi chiesto di: “Condannare la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] al pagamento in favore del Sig. della somma di € Parte_1
6.039,95, o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di paga giornaliera, ratei di 13^ mensiltià e
TFR e comunque per i motivi di cui al ricorso, anche ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed
3 onorari del giudizio oltre spese generali” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.La società si è Controparte_2 costituita in giudizio il 14/5/2021 per chiedere: “-in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande formulate nel ricorso per i motivi esposti nella premessa del presente atto al punto A), e, conseguentemente, rigettare il ricorso stesso;
-nel merito, respingere ogni domanda formulata dal ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto sempre per gli stessi motivi di cui sopra, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla resistente per le causali CP_1 ingiustificatamente rivendicate dal ricorrente;
-in via riconvenzionale, previa modifica del decreto di fissazione dell'udienza e previa fissazione con apposito decreto della nuova udienza di comparizione e discussione della causa in accoglimento dell'istanza qui formulata dalla Società ai sensi dell'art. 418
c.p.c., accertare e dichiarare che la
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. Sig. ha diritto ad ottenere la Parte_3 restituzione, da parte del Sig. dell'importo di € Parte_1
767,31 a titolo di mancato preavviso, ciò in forza delle motivazioni esposte al punto D) del presente atto, e, per l'effetto, condannare il medesimo ricorrente al pagamento del predetto importo di € 767,31 in favore della Società maggiorato degli interessi di mora dalla domanda all'effettivo soddisfo e della rivalutazione monetaria;
-in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le domande avversarie dovessero essere parzialmente o in toto accolte, detrarre dalle somme eventualmente riconosciute in favore del ricorrente l'importo di €.
767,31 a titolo di mancato preavviso, o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio. Con vittoria di spese
e competenze di lite”.
All'udienza del 20/7/2021 il Giudice ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata per i motivi indicati nel verbale d'udienza del 20/7/2021; l'udienza veniva rinviata per l'escussione dei testi ammessi al 5/4/2022; seguivano i differimenti d'ufficio
4 alle udienze del 9/11/2022, del 20/6/2023 e del 9/1/2024. A tale ultima udienza, è stata formulata proposta conciliativa disattesa dalle parti;
è stata quindi revocata l'ordinanza di ammissione dei testi di parte ricorrente per essere inammissibili le richieste di prova per testimoni indicate nel ricorso per mancata indicazione dei nominativi nell'atto introduttivo del giudizio, in violazione del disposto di cui all'art. 414 n 5 cpc.
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito:
- rigetta il ricorso;
- dichiara non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale formulata;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_2 liquidate nella misura di € 2.108,00, oltre a € 316,20 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello il lavoratore.
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice ha rigettato la domanda ritenendo che il lavoratore non avesse assolto al proprio onere probatorio, laddove le differenze retributive richieste trovavano origine e riscontro documentale nelle buste paga in atti, dalle quali risultava che la cooperativa convenuta lo aveva retribuito con un parametro del tutto svincolato dalle giornate lavorative (pari a 26), tenuto conto che la paga base era pari ad €
1.330,00, poi € 1.345,00 (in ragione dell'E.A.R.).
-5 Non si è costituita la parte appellata, nonostante la rituale evocazione in giudizio, e quindi ne è stata dichiarata la contumacia.
-6 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova
5 documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
-7 Nel ricorso introduttivo del primo grado il lavoratore ha dedotto a fondamento della domanda, ai fini che qui interessano:
a) che la paga mensile base sulla scorta del CCNL e risultante dalle stesse buste paga era pari ad € 1.330,00, oltre, a decorrere dal novembre 2018, € 15,00 a titolo di per un totale di € Pt_2
1.345,00;
b) nella maggior parte delle buste paga, infatti, la cooperativa convenuta, pur indicando lo stesso numero di giornate lavorative, pari a 26, così come i giorni per la corresponsione degli assegni familiari, aveva, tuttavia, corrisposto al ricorrente una paga mensile inferiore, non retribuendo, quindi, tutte le giornate lavorative;
c) di avere sempre svolto la propria attività in tutte le giornate lavorative ad eccezione dei giorni di ferie o malattia che risultavano dalle buste paga in atti;
d) di avere elaborato un conteggio sulla base delle buste paga emesse dalla società, dalle quali emerge con assoluta evidenza la corresponsione della retribuzione mensile in misura errata.
6 Ha quindi prodotto in atti sia le buste paga da gennaio 2018 ad aprile 2019 (sub.3) che i conteggi (sub.5). L' ultima busta-paga, quella di maggio 2019, è stata prodotta dalla società, insieme alle altre.
In comparsa di risposta, la società ha addotto a fondamento delle sue difese, ai fini che qui interessano, che:
-a la mera enunciazione di aver svolto per tutto il periodo dedotto
26 giornate lavorative non trovava poi riscontro nelle buste paga, dove erano indicate le giornate di lavoro effettivamente svolte, quelle di ferie ed i giorni di malattia;
lo stesso ricorrente nel suo atto precisava sia di aver fruito delle ferie e sia di essersi assentato per malattia;
-b la controparte non aveva fornito alcuna prova sui giorni di lavoro effettivamente prestati;
-c di avere elaborato le buste paga in base ai giorni ed alle ore effettivamente prestate dal ricorrente e di avere regolarmente corrisposto gli importi.
Sono state prodotte in atti le buste-paga. I conteggi sono stati elaborati dal lavoratore utilizzando proprio la retribuzione base mensile indicata nelle buste-paga.
Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione della somma pretesa dall' attore, nell'ambito di una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt.167 comma 1°
e 416 comma 3° cpc.
Tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l' affermazione dell' erroneità della quantificazione. La contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all' attore di
7 conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.
Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile (v. Cass.4051-11, Cass.10116-15,
Cass.29236-17).
Tuttavia, il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere- dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica (Cass.20998-19).
-8 Ebbene, nessuna specifica contestazione è stata sollevata, nella comparsa di risposta depositata in primo grado dalla società, sui criteri di calcolo adottati nei conteggi e sulle modalità di esecuzione del calcolo.
Nessuna contestazione è stata effettuata in ordine alle somme percepite, come indicate nei conteggi posti dal lavoratore a fondamento della domanda.
La contestazione è stata del tutto generica in relazione alle giornate effettivamente lavorate.
Il giudice è chiamato a pronunciarsi su fatti che siano sostanzialmente controversi tra le parti;
ed anzi deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove raggiunte, i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (art.115 cpc). A tal fine non basta neanche che la parte interessata deduca genericamente l' esistenza dell' onere della prova a carico di
8 controparte su alcuni fatti o l' inidoneità dei documenti prodotti a provarli, bensì occorre che formuli una contestazione specifica mediante il richiamo a circostanze fattuali pertinenti e significative (Cass.17889-20, Cass.22701-17, Cass.10860-11,
Cass.8933-09). In particolare, in materia di prova civile, neanche la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 cpc (così, da ultimo, Cass. ord. n. 17889 del 27/08/2020).
L' onere della prova deve infatti essere contenuto entro limiti di ragionevolezza, e cioè nell' ambito delle deduzioni specifiche formulate dalle parti.
Nella specie, la non ha individuato, come avrebbe dovuto, CP_1 sulla base delle buste-paga in atti, né la (minore) quantità di giornale lavorate né la loro collocazione temporale con specifico riferimento ai mesi interessati.
Una contestazione specifica vi è stata esclusivamente con riferimento alle assenze per ferie e per malattia.
-9 Nell' ambito della materia del contendere, come sopra delimitata, le buste paga confermano l' entità della retribuzione base mensile individuata dal lavoratore come spettante. Da tale retribuzione il lavoratore ha detratto, nei conteggi, la retribuzione asseritamente percepita, quest' ultima comprensiva di retribuzione per ferie ed indennità di malattia e, come già evidenziato, non oggetto di specifica contestazione.
-10 Le giornate di ferie sono retribuite (art.42 CCNL), e dunque la retribuzione spettante a tale titolo è stata correttamente individuata nel suo importo integrale.
-11 Quanto ai giorni di malattia, l' art.68 del CCNL prevede che:
a) all'indennità di malattia da corrispondersi dall' anticipata CP_3 dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo
9 indeterminato e posta a conguaglio con i contributi dovuti all' , CP_3 si aggiunge, a carico dell'azienda, l'importo atto ad integrare la retribuzione giornaliera del lavoratore nella seguente misura:
- 75% per il periodo dal quarto al ventesimo giorno;
- 100% per il periodo successivo.
b) Il 50% della normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza non indennizzato dall' ). CP_3
Nei giorni di malattia, pertanto, non spetta necessariamente la retribuzione nella sua integrità - nella specie pari ad euro 1.330,00
e, a decorrere dal novembre 2018, pari ad euro 1.345,00 - come invece ritenuto nei conteggi.
-12 In particolare, il lavoratore è stato in malattia per un giorno nel settembre 2018 e per un giorno nel febbraio 2019; giorni nei quali spettava solo il 50% della retribuzione.
La retribuzione giornaliera ai sensi dell' art.58 del CCNL era nel primo caso di euro 51,15 (euro 1.330 : 26 giorni), e dunque per il periodo di malattia era dovuta la minore somma di euro 25,575 (50% di euro 51,15), e nel secondo caso di euro 51,73 (euro 1.345 : 26 giorni), e quindi nel periodo di malattia la somma dovuta era di euro 25,865 (50% di euro 51,73). Ne consegue che dalla retribuzione piena ritenuta dal lavoratore spettante nei mesi di settembre 2018
e febbraio 2019 vanno detratte, rispettivamente le somme di euro
25,575 (euro 51,15 – euro 25,575) e di euro 25,865 (euro 51,73 – euro 25,865) per un totale di euro 51,44.
Tale somma, non dovuta, va, infine, portata in detrazione rispetto alla somma complessivamente richiesta dal lavoratore di euro
6.039,95, sicchè resta dovuta la minore somma di euro 5.988,51.
-13 Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto va confermata, la parte appellata va condannata al pagamento della minore somma di euro
5.988,51, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed
10 interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo.
-14 Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito della risoluzione delle singole questioni trattate o delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all' esito finale della lite, senza che rilevi che per qualche questione oppure in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (arg. da Cass.13356-21,
Cass.18503-14).
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo anche in considerazione del valore della causa (scaglione fino ad euro
26.000), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Il Presidente est.
Alessandro Nunziata
11
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 25-2-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.2042-24 RGAC, vertente
TRA
(avv.ti Carlo de Marchis e Flaminia Agostinelli) Parte_1
parte appellante
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pt
1 parte appellata contumace dando lettura del seguente dispositivo
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: condanna la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pt, al pagamento in favore di Pt_1
della somma di euro 5.988,51, oltre rivalutazione monetaria
[...] secondo gli indici Istat ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo;
condanna la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pt, a rimborsare a le Parte_1 spese del doppio grado, che si liquidano, per il primo grado, in euro
2.500, e, per il presente grado, in euro 2.500, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, nonché le spese per contributo unificato, ove versato.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 22-7-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Velletri pubblicata in data 2-2-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17/3/2020 il ricorrente ha dedotto: di aver lavorato per la società resistente dal 13 gennaio 2018 al 11 maggio 2019 in virtù di un contratto a tempo determinato successivamente prorogato, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, con mansioni di autista inquadrato nel III livello del CCNL Servizi Ausiliari e Fiduciari – SAFI con orario di lavoro a tempo pieno;
che la paga mensile base risultante dal CCNL e dalle buste paga era pari ad € 1.330,00, oltre, a decorrere dal novembre
2018, € 15,00 a titolo di , per un totale di € 1.345,00; che Pt_2 nelle buste paga, pur non risultando giorni di assenza, la convenuta lo aveva retribuito per un minor numero di CP_1 giornate lavorative rispetto a quelle effettivamente lavorate pari a 26; di non aver percepito i ratei della 13° mensilità, né il TFR;
di avere diritto ad ottenere la somma pari a 6.039,95 euro a titolo di differenze retributive, di cui € 224,21 per 13° mensilità e €
1.548,33 per TFR maturato e non percepito.
Ha quindi chiesto di: “Condannare la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] al pagamento in favore del Sig. della somma di € Parte_1
6.039,95, o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di paga giornaliera, ratei di 13^ mensiltià e
TFR e comunque per i motivi di cui al ricorso, anche ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed
3 onorari del giudizio oltre spese generali” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.La società si è Controparte_2 costituita in giudizio il 14/5/2021 per chiedere: “-in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande formulate nel ricorso per i motivi esposti nella premessa del presente atto al punto A), e, conseguentemente, rigettare il ricorso stesso;
-nel merito, respingere ogni domanda formulata dal ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto sempre per gli stessi motivi di cui sopra, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla resistente per le causali CP_1 ingiustificatamente rivendicate dal ricorrente;
-in via riconvenzionale, previa modifica del decreto di fissazione dell'udienza e previa fissazione con apposito decreto della nuova udienza di comparizione e discussione della causa in accoglimento dell'istanza qui formulata dalla Società ai sensi dell'art. 418
c.p.c., accertare e dichiarare che la
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. Sig. ha diritto ad ottenere la Parte_3 restituzione, da parte del Sig. dell'importo di € Parte_1
767,31 a titolo di mancato preavviso, ciò in forza delle motivazioni esposte al punto D) del presente atto, e, per l'effetto, condannare il medesimo ricorrente al pagamento del predetto importo di € 767,31 in favore della Società maggiorato degli interessi di mora dalla domanda all'effettivo soddisfo e della rivalutazione monetaria;
-in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le domande avversarie dovessero essere parzialmente o in toto accolte, detrarre dalle somme eventualmente riconosciute in favore del ricorrente l'importo di €.
767,31 a titolo di mancato preavviso, o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio. Con vittoria di spese
e competenze di lite”.
All'udienza del 20/7/2021 il Giudice ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata per i motivi indicati nel verbale d'udienza del 20/7/2021; l'udienza veniva rinviata per l'escussione dei testi ammessi al 5/4/2022; seguivano i differimenti d'ufficio
4 alle udienze del 9/11/2022, del 20/6/2023 e del 9/1/2024. A tale ultima udienza, è stata formulata proposta conciliativa disattesa dalle parti;
è stata quindi revocata l'ordinanza di ammissione dei testi di parte ricorrente per essere inammissibili le richieste di prova per testimoni indicate nel ricorso per mancata indicazione dei nominativi nell'atto introduttivo del giudizio, in violazione del disposto di cui all'art. 414 n 5 cpc.
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito:
- rigetta il ricorso;
- dichiara non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale formulata;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_2 liquidate nella misura di € 2.108,00, oltre a € 316,20 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello il lavoratore.
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice ha rigettato la domanda ritenendo che il lavoratore non avesse assolto al proprio onere probatorio, laddove le differenze retributive richieste trovavano origine e riscontro documentale nelle buste paga in atti, dalle quali risultava che la cooperativa convenuta lo aveva retribuito con un parametro del tutto svincolato dalle giornate lavorative (pari a 26), tenuto conto che la paga base era pari ad €
1.330,00, poi € 1.345,00 (in ragione dell'E.A.R.).
-5 Non si è costituita la parte appellata, nonostante la rituale evocazione in giudizio, e quindi ne è stata dichiarata la contumacia.
-6 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova
5 documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
-7 Nel ricorso introduttivo del primo grado il lavoratore ha dedotto a fondamento della domanda, ai fini che qui interessano:
a) che la paga mensile base sulla scorta del CCNL e risultante dalle stesse buste paga era pari ad € 1.330,00, oltre, a decorrere dal novembre 2018, € 15,00 a titolo di per un totale di € Pt_2
1.345,00;
b) nella maggior parte delle buste paga, infatti, la cooperativa convenuta, pur indicando lo stesso numero di giornate lavorative, pari a 26, così come i giorni per la corresponsione degli assegni familiari, aveva, tuttavia, corrisposto al ricorrente una paga mensile inferiore, non retribuendo, quindi, tutte le giornate lavorative;
c) di avere sempre svolto la propria attività in tutte le giornate lavorative ad eccezione dei giorni di ferie o malattia che risultavano dalle buste paga in atti;
d) di avere elaborato un conteggio sulla base delle buste paga emesse dalla società, dalle quali emerge con assoluta evidenza la corresponsione della retribuzione mensile in misura errata.
6 Ha quindi prodotto in atti sia le buste paga da gennaio 2018 ad aprile 2019 (sub.3) che i conteggi (sub.5). L' ultima busta-paga, quella di maggio 2019, è stata prodotta dalla società, insieme alle altre.
In comparsa di risposta, la società ha addotto a fondamento delle sue difese, ai fini che qui interessano, che:
-a la mera enunciazione di aver svolto per tutto il periodo dedotto
26 giornate lavorative non trovava poi riscontro nelle buste paga, dove erano indicate le giornate di lavoro effettivamente svolte, quelle di ferie ed i giorni di malattia;
lo stesso ricorrente nel suo atto precisava sia di aver fruito delle ferie e sia di essersi assentato per malattia;
-b la controparte non aveva fornito alcuna prova sui giorni di lavoro effettivamente prestati;
-c di avere elaborato le buste paga in base ai giorni ed alle ore effettivamente prestate dal ricorrente e di avere regolarmente corrisposto gli importi.
Sono state prodotte in atti le buste-paga. I conteggi sono stati elaborati dal lavoratore utilizzando proprio la retribuzione base mensile indicata nelle buste-paga.
Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione della somma pretesa dall' attore, nell'ambito di una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt.167 comma 1°
e 416 comma 3° cpc.
Tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l' affermazione dell' erroneità della quantificazione. La contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all' attore di
7 conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.
Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile (v. Cass.4051-11, Cass.10116-15,
Cass.29236-17).
Tuttavia, il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere- dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica (Cass.20998-19).
-8 Ebbene, nessuna specifica contestazione è stata sollevata, nella comparsa di risposta depositata in primo grado dalla società, sui criteri di calcolo adottati nei conteggi e sulle modalità di esecuzione del calcolo.
Nessuna contestazione è stata effettuata in ordine alle somme percepite, come indicate nei conteggi posti dal lavoratore a fondamento della domanda.
La contestazione è stata del tutto generica in relazione alle giornate effettivamente lavorate.
Il giudice è chiamato a pronunciarsi su fatti che siano sostanzialmente controversi tra le parti;
ed anzi deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove raggiunte, i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (art.115 cpc). A tal fine non basta neanche che la parte interessata deduca genericamente l' esistenza dell' onere della prova a carico di
8 controparte su alcuni fatti o l' inidoneità dei documenti prodotti a provarli, bensì occorre che formuli una contestazione specifica mediante il richiamo a circostanze fattuali pertinenti e significative (Cass.17889-20, Cass.22701-17, Cass.10860-11,
Cass.8933-09). In particolare, in materia di prova civile, neanche la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 cpc (così, da ultimo, Cass. ord. n. 17889 del 27/08/2020).
L' onere della prova deve infatti essere contenuto entro limiti di ragionevolezza, e cioè nell' ambito delle deduzioni specifiche formulate dalle parti.
Nella specie, la non ha individuato, come avrebbe dovuto, CP_1 sulla base delle buste-paga in atti, né la (minore) quantità di giornale lavorate né la loro collocazione temporale con specifico riferimento ai mesi interessati.
Una contestazione specifica vi è stata esclusivamente con riferimento alle assenze per ferie e per malattia.
-9 Nell' ambito della materia del contendere, come sopra delimitata, le buste paga confermano l' entità della retribuzione base mensile individuata dal lavoratore come spettante. Da tale retribuzione il lavoratore ha detratto, nei conteggi, la retribuzione asseritamente percepita, quest' ultima comprensiva di retribuzione per ferie ed indennità di malattia e, come già evidenziato, non oggetto di specifica contestazione.
-10 Le giornate di ferie sono retribuite (art.42 CCNL), e dunque la retribuzione spettante a tale titolo è stata correttamente individuata nel suo importo integrale.
-11 Quanto ai giorni di malattia, l' art.68 del CCNL prevede che:
a) all'indennità di malattia da corrispondersi dall' anticipata CP_3 dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo
9 indeterminato e posta a conguaglio con i contributi dovuti all' , CP_3 si aggiunge, a carico dell'azienda, l'importo atto ad integrare la retribuzione giornaliera del lavoratore nella seguente misura:
- 75% per il periodo dal quarto al ventesimo giorno;
- 100% per il periodo successivo.
b) Il 50% della normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza non indennizzato dall' ). CP_3
Nei giorni di malattia, pertanto, non spetta necessariamente la retribuzione nella sua integrità - nella specie pari ad euro 1.330,00
e, a decorrere dal novembre 2018, pari ad euro 1.345,00 - come invece ritenuto nei conteggi.
-12 In particolare, il lavoratore è stato in malattia per un giorno nel settembre 2018 e per un giorno nel febbraio 2019; giorni nei quali spettava solo il 50% della retribuzione.
La retribuzione giornaliera ai sensi dell' art.58 del CCNL era nel primo caso di euro 51,15 (euro 1.330 : 26 giorni), e dunque per il periodo di malattia era dovuta la minore somma di euro 25,575 (50% di euro 51,15), e nel secondo caso di euro 51,73 (euro 1.345 : 26 giorni), e quindi nel periodo di malattia la somma dovuta era di euro 25,865 (50% di euro 51,73). Ne consegue che dalla retribuzione piena ritenuta dal lavoratore spettante nei mesi di settembre 2018
e febbraio 2019 vanno detratte, rispettivamente le somme di euro
25,575 (euro 51,15 – euro 25,575) e di euro 25,865 (euro 51,73 – euro 25,865) per un totale di euro 51,44.
Tale somma, non dovuta, va, infine, portata in detrazione rispetto alla somma complessivamente richiesta dal lavoratore di euro
6.039,95, sicchè resta dovuta la minore somma di euro 5.988,51.
-13 Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto va confermata, la parte appellata va condannata al pagamento della minore somma di euro
5.988,51, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed
10 interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo.
-14 Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito della risoluzione delle singole questioni trattate o delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all' esito finale della lite, senza che rilevi che per qualche questione oppure in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (arg. da Cass.13356-21,
Cass.18503-14).
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo anche in considerazione del valore della causa (scaglione fino ad euro
26.000), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Il Presidente est.
Alessandro Nunziata
11