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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/06/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5469/2024
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MURARO SILVIA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
CONCETTO (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
1 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte attrice ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“Nel Merito:
1 Disporsi che il figlio minore nato a [...], CT, il 22 Persona_1
gennaio 2017, cod. fisc. , sia affidato in via c.d. “super CodiceFiscale_3
esclusiva” ai sensi dell'art. 337 c.c. alla madre sig.ra , nata a [...]
Soave, VR, il 07 luglio 2001 e residente in [...] – 37036 San Martino B.A.,
VR, anche per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore,
per le ragioni tutte esposte in narrativa.
2 Disporsi che il figlio minore abbia residenza e collocamento Persona_1
esclusivi presso la madre.
3 Darsi atto che la sig.ra allo stato non avanza al sig. Parte_1 [...]
alcuna richiesta di mantenimento per il figlio minore . 5 CP_2 Persona_1
4 Disporsi che, anche in considerazione dell'affido super esclusivo richiesto, il c.d.
“assegno unico universale” venga richiesto, percepito e trattenuto dalla sig.ra Pt_1
per l'intero, obbligandosi a rinnovare la domanda ogni anno.
5 Disporsi che il figlio minore sia fiscalmente a carico della Persona_1
madre.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.”
Conclusioni del PM: “nulla oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
2 Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
[...]
ha rappresentato che dalla relazione con Parte_1 [...]
in data 22.1.2017 è nato il figlio;
che subito CP_2 Persona_1
la nascita del figlio la relazione si è interrotta e la ricorrente è tornata a vivere in provincia di Verona;
che da allora è cresciuto solo con la madre nel Persona_1
totale disinteresse del padre;
che il padre non ha infatti sentito il figlio né contribuito al suo mantenimento;
che il minore presenta gravissime difficoltà di apprendimento tanto che la scuola e i servizi sociali che hanno in carico il minore hanno evidenziato la necessità di un approfondimento diagnostico;
che per procedere in tal senso è necessario il consenso del padre che tuttavia rifiuta ogni forma di contatto, ivi compresa la ricezione della raccomandata contenente il modulo per il consenso al trattamento sanitario.
Tanto premesso ha chiesto in via d'urgenza di autorizzare la ricorrente a sottoporre il figlio ad una visita neuropsichiatrica infantile e al conseguente percorso Persona_1
che dovesse essere indicato;
nel merito ha chiesto l'affido super-esclusivo, il collocamento del figlio presso di sé, di darsi atto che allo stato non avanza alcuna richiesta economica per il figlio mentre ha chiesto che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla ricorrente.
Il resistente non si è costituito nonostante regolare notifica.
Con provvedimento concesso inaudita altera parte ex art. 473 bis n. 15 c.p.c., confermato a seguito dell'instaurazione del contraddittorio, la Presidente ha autorizzato la sig.ra a sottoporre il figlio ad una visita neuropsichiatrica infantile e al Parte_1
conseguente percorso clinico.
All'udienza del 6.5.2025, a fronte dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stanti la mancata costituzione e la stessa presenza del resistente, è stata sentita la ricorrente la quale ha dichiarato che “con l'autorizzazione concessa mio figlio ha iniziato il percorso con la psicologa. Da settembre avrà la maestra di sostegno, c'è già stata una prima visita e siamo in attesa di ulteriori chiamate. Da quando mio figlio aveva 8 mesi, non ho più avuto contatti con il padre che non ha mai chiamato e che non sente mai il figlio, non ha mai versato alcuna somma per il mantenimento del figlio anche perchè per quello che ne so non ha mai lavorato. Ultimamente avevo provato a sentire la nonna paterna ma anche lei mi ha bloccato, la avevo detto che mi servivano delle firme per il bambino ma non ho avuto alcun riscontro”.
3 Tanto premesso ritiene il Collegio che la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore sia meritevole di accoglimento;
secondo quanto dalla stessa dichiarato, il padre non ha mai esercitato la responsabilità genitoriale né ha contribuito ai bisogni materiali e morali del minore.
La mancata costituzione del resistente, pur ritualmente citato, non ha permesso di instaurare un contraddittorio sul punto per valutare eventuali contestazioni e la scelta del convenuto di non costituirsi proprio nel giudizio incardinato per la regolamentazione delle funzioni genitoriali conferma il disinteresse del resistente rispetto alle esigenze di crescita, educazione e mantenimento del figlio.
Tale comportamento e le difficoltà già incontrate dalla ricorrente per la gestione ordinaria del figlio giustificano, oltre all'affidamento in via esclusiva del minore in capo alla madre ricorrente, anche la rimessione a quest'ultima delle decisioni di maggiore interesse per la minore, in virtù della deroga normativa stabilita dall'art. 337 quater comma terzo c.c. Gli inconvenienti incontrati dalla madre in situazioni di bisogno, per l'impossibilità di mettersi in contatto con il padre renda necessario assicurare una modalità di esercizio della responsabilità genitoriale che garantisca il completo e più celere assolvimento delle esigenze della minore, tenuto conto delle difficoltà che diversamente la madre continuerebbe ad incontrare per le decisioni relative alle questioni scolastiche e sanitarie.
Va quindi disposto che la madre ricorrente, cui deve essere rimesso l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva, possa anche prendere autonomamente e senza il previo consenso scritto del padre, le decisioni di maggiore interesse del figlio
[...]
, comprese quelle relative alle questioni scolastiche e ai trattamenti Persona_1
sanitari.
Il padre conserva il diritto – dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione della figlia minore ai sensi dell'art. 337 quater ultimo comma c.c.
A seguito dell'affido esclusivo e del collocamento anch'esso esclusivo presso la madre l'intero assegno unico deve essere interamente percepito da quest'ultima che avrà anche il diritto di chiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio.
La totale mancanza di contatti tra padre e figlio sin dalla sua nascita e il disinteresse manifestato con la mancata costituzione nel presente giudizio non consentono allo stato di regolamentare i diritto di visita del genitore non collocatario.
"In tema di contributo al mantenimento dei figli minori nel giudizio di separazione o divorzio, poiché la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta
4 all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti, con la conseguenza che i provvedimenti da emettere devono essereancorati ad una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio"
(Cass. 24/08/2018, n. 21178; Cass. 12/12/2005, n. 27391).
Ciò premesso, pur in assenza di domanda ritiene il Collegio che debba essere posto a carico del padre un contributo di mantenimento che, in mancanza di documentazione sulla situazione reddituale del padre, si ritiene equo determinare in € 250,00 mensili, con rivalutazione ISTAT annuale, comprensive delle spese straordinarie, come da Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di Verona, tenuto conto della non eccessività della somma rispetto alle verosimili esigenze del minore e della necessità che anche la padre, che non risulta privo della capacità lavorativa, contribuisca al mantenimento del proprio figlio.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo vanno poste a carico del convenuto, secondo il principio della soccombenza a favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
affida il figlio minore (nato in [...] il [...]) in via Persona_1
super esclusiva alla madre alla madre, che ne curerà l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni e che potrà assumere autonomamente e senza il consenso del padre le decisioni di maggiore interesse del figlio minore, comprese quelle relative alle questioni scolastiche, ai trattamenti sanitari ed al rilascio e rinnovo dei documenti, compresi quelli validi per l'espatrio, con collocamento presso la madre;
pone a carico di un contributo di mantenimento per il figlio, da versare CP_2 entro il 5 di ogni mese, di € 250 con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli incidi ISTAT, comprensivo delle spese straordinarie come da Protocollo di Verona da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre;
5 condanna a rifondere a favore dello Stato le spese di lite, che si CP_2
liquidano in € 5.261,00 per compensi oltre rimborso forfetario IVA e cpa.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 3.6.2025
La Giudice Estensore
dott. Silvia Rizzuto
La Presidente
dott. Antonella Guerra
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5469/2024
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MURARO SILVIA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
CONCETTO (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
1 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte attrice ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“Nel Merito:
1 Disporsi che il figlio minore nato a [...], CT, il 22 Persona_1
gennaio 2017, cod. fisc. , sia affidato in via c.d. “super CodiceFiscale_3
esclusiva” ai sensi dell'art. 337 c.c. alla madre sig.ra , nata a [...]
Soave, VR, il 07 luglio 2001 e residente in [...] – 37036 San Martino B.A.,
VR, anche per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore,
per le ragioni tutte esposte in narrativa.
2 Disporsi che il figlio minore abbia residenza e collocamento Persona_1
esclusivi presso la madre.
3 Darsi atto che la sig.ra allo stato non avanza al sig. Parte_1 [...]
alcuna richiesta di mantenimento per il figlio minore . 5 CP_2 Persona_1
4 Disporsi che, anche in considerazione dell'affido super esclusivo richiesto, il c.d.
“assegno unico universale” venga richiesto, percepito e trattenuto dalla sig.ra Pt_1
per l'intero, obbligandosi a rinnovare la domanda ogni anno.
5 Disporsi che il figlio minore sia fiscalmente a carico della Persona_1
madre.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.”
Conclusioni del PM: “nulla oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
2 Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
[...]
ha rappresentato che dalla relazione con Parte_1 [...]
in data 22.1.2017 è nato il figlio;
che subito CP_2 Persona_1
la nascita del figlio la relazione si è interrotta e la ricorrente è tornata a vivere in provincia di Verona;
che da allora è cresciuto solo con la madre nel Persona_1
totale disinteresse del padre;
che il padre non ha infatti sentito il figlio né contribuito al suo mantenimento;
che il minore presenta gravissime difficoltà di apprendimento tanto che la scuola e i servizi sociali che hanno in carico il minore hanno evidenziato la necessità di un approfondimento diagnostico;
che per procedere in tal senso è necessario il consenso del padre che tuttavia rifiuta ogni forma di contatto, ivi compresa la ricezione della raccomandata contenente il modulo per il consenso al trattamento sanitario.
Tanto premesso ha chiesto in via d'urgenza di autorizzare la ricorrente a sottoporre il figlio ad una visita neuropsichiatrica infantile e al conseguente percorso Persona_1
che dovesse essere indicato;
nel merito ha chiesto l'affido super-esclusivo, il collocamento del figlio presso di sé, di darsi atto che allo stato non avanza alcuna richiesta economica per il figlio mentre ha chiesto che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla ricorrente.
Il resistente non si è costituito nonostante regolare notifica.
Con provvedimento concesso inaudita altera parte ex art. 473 bis n. 15 c.p.c., confermato a seguito dell'instaurazione del contraddittorio, la Presidente ha autorizzato la sig.ra a sottoporre il figlio ad una visita neuropsichiatrica infantile e al Parte_1
conseguente percorso clinico.
All'udienza del 6.5.2025, a fronte dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stanti la mancata costituzione e la stessa presenza del resistente, è stata sentita la ricorrente la quale ha dichiarato che “con l'autorizzazione concessa mio figlio ha iniziato il percorso con la psicologa. Da settembre avrà la maestra di sostegno, c'è già stata una prima visita e siamo in attesa di ulteriori chiamate. Da quando mio figlio aveva 8 mesi, non ho più avuto contatti con il padre che non ha mai chiamato e che non sente mai il figlio, non ha mai versato alcuna somma per il mantenimento del figlio anche perchè per quello che ne so non ha mai lavorato. Ultimamente avevo provato a sentire la nonna paterna ma anche lei mi ha bloccato, la avevo detto che mi servivano delle firme per il bambino ma non ho avuto alcun riscontro”.
3 Tanto premesso ritiene il Collegio che la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore sia meritevole di accoglimento;
secondo quanto dalla stessa dichiarato, il padre non ha mai esercitato la responsabilità genitoriale né ha contribuito ai bisogni materiali e morali del minore.
La mancata costituzione del resistente, pur ritualmente citato, non ha permesso di instaurare un contraddittorio sul punto per valutare eventuali contestazioni e la scelta del convenuto di non costituirsi proprio nel giudizio incardinato per la regolamentazione delle funzioni genitoriali conferma il disinteresse del resistente rispetto alle esigenze di crescita, educazione e mantenimento del figlio.
Tale comportamento e le difficoltà già incontrate dalla ricorrente per la gestione ordinaria del figlio giustificano, oltre all'affidamento in via esclusiva del minore in capo alla madre ricorrente, anche la rimessione a quest'ultima delle decisioni di maggiore interesse per la minore, in virtù della deroga normativa stabilita dall'art. 337 quater comma terzo c.c. Gli inconvenienti incontrati dalla madre in situazioni di bisogno, per l'impossibilità di mettersi in contatto con il padre renda necessario assicurare una modalità di esercizio della responsabilità genitoriale che garantisca il completo e più celere assolvimento delle esigenze della minore, tenuto conto delle difficoltà che diversamente la madre continuerebbe ad incontrare per le decisioni relative alle questioni scolastiche e sanitarie.
Va quindi disposto che la madre ricorrente, cui deve essere rimesso l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva, possa anche prendere autonomamente e senza il previo consenso scritto del padre, le decisioni di maggiore interesse del figlio
[...]
, comprese quelle relative alle questioni scolastiche e ai trattamenti Persona_1
sanitari.
Il padre conserva il diritto – dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione della figlia minore ai sensi dell'art. 337 quater ultimo comma c.c.
A seguito dell'affido esclusivo e del collocamento anch'esso esclusivo presso la madre l'intero assegno unico deve essere interamente percepito da quest'ultima che avrà anche il diritto di chiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio.
La totale mancanza di contatti tra padre e figlio sin dalla sua nascita e il disinteresse manifestato con la mancata costituzione nel presente giudizio non consentono allo stato di regolamentare i diritto di visita del genitore non collocatario.
"In tema di contributo al mantenimento dei figli minori nel giudizio di separazione o divorzio, poiché la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta
4 all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti, con la conseguenza che i provvedimenti da emettere devono essereancorati ad una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio"
(Cass. 24/08/2018, n. 21178; Cass. 12/12/2005, n. 27391).
Ciò premesso, pur in assenza di domanda ritiene il Collegio che debba essere posto a carico del padre un contributo di mantenimento che, in mancanza di documentazione sulla situazione reddituale del padre, si ritiene equo determinare in € 250,00 mensili, con rivalutazione ISTAT annuale, comprensive delle spese straordinarie, come da Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di Verona, tenuto conto della non eccessività della somma rispetto alle verosimili esigenze del minore e della necessità che anche la padre, che non risulta privo della capacità lavorativa, contribuisca al mantenimento del proprio figlio.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo vanno poste a carico del convenuto, secondo il principio della soccombenza a favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
affida il figlio minore (nato in [...] il [...]) in via Persona_1
super esclusiva alla madre alla madre, che ne curerà l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni e che potrà assumere autonomamente e senza il consenso del padre le decisioni di maggiore interesse del figlio minore, comprese quelle relative alle questioni scolastiche, ai trattamenti sanitari ed al rilascio e rinnovo dei documenti, compresi quelli validi per l'espatrio, con collocamento presso la madre;
pone a carico di un contributo di mantenimento per il figlio, da versare CP_2 entro il 5 di ogni mese, di € 250 con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli incidi ISTAT, comprensivo delle spese straordinarie come da Protocollo di Verona da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre;
5 condanna a rifondere a favore dello Stato le spese di lite, che si CP_2
liquidano in € 5.261,00 per compensi oltre rimborso forfetario IVA e cpa.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 3.6.2025
La Giudice Estensore
dott. Silvia Rizzuto
La Presidente
dott. Antonella Guerra
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