CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4371/2019 R.G, vertente
TRA
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
); nella qualità di eredi del prof. C.F._3 Persona_1
(C.F. ) in proprio e nella Parte_4 C.F._4 qualità di erede del prof. (C.F. Persona_1 Parte_5
) e (C.F. ), tutti C.F._5 Parte_6 C.F._6
elettivamente domiciliati in Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 5 presso l'avv. Angela Fiore (C.F. ; - pec: C.F._7
- fax: 087492702) che li rappresenta e difende in Email_1 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado;
appellanti
CONTRO
1. (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._8 domiciliato in Napoli alla Via Po n. 15 presso gli avv.ti Chiara Rammaro ed
Ernesto Aceto (C.F. ; pec: C.F._9 Email_2
0824601815) che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello; appellato
2. , (C.F. ), in persona del Sindaco Parte_7 P.IVA_1
pro tempore con sede in San Lorenzello (BN) alla Piazza F. Lavorgna n. 1, elettivamente domiciliato in Cerreto Sannita (BN) al Corso Marzio Carafa n. 151
1 presso l'avv. Vittoria Parente (C.F. pec: C.F._10
fax: 0824861137) che lo rappresenta e difende in Email_3
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
OGGETTO: riforma della sentenza n. 1452/2019 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 19.08.2019.
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e : Parte_4 Parte_5 Parte_6
“a) accogliere l'appello e, in riforma della sentenza n. 1452/2019 emessa dal Tribunale di
Benevento pubblicata il 19.08.2019 e notificata il 4 settembre 2019 nella causa RG n.
3000297/2011, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto introduttivo;
b) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
- Per l'appellato “in via preliminare e principale dichiarare Controparte_1
l'interruzione del processo per morte dell'appellante sig.ra deceduta in Parte_1
Salerno (SA) il 04.08.2023; dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o l'improponibilità del gravame nonché confermare la sentenza n. 1452/2019 pubblicata il 19.08.2019 dal Tribunale di Benevento;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario, Iva e
Cpa come per legge con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario”.
- Per l'appellato : “- dichiarare inammissibile, improponibile Parte_7
e rigettare l'appello come proposto dai sigg.ri , Parte_1 Parte_2
, , e avverso Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 la sentenza n.1452/19 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 19.08.19; confermare la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. Vinte le spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Primo grado: con atto notificato il 11.03.2011 conveniva in giudizio innanzi Controparte_1
al Tribunale di Benevento - Sezione distaccata di Guardia Sanframondi - il e la “ per sentire Parte_7 Controparte_2
accertare e dichiarare il diritto del dott. al pagamento delle Controparte_1
proprie spettanze professionali da parte del in persona Parte_7
del Sindaco p.t. e/o della in persona del legale Controparte_2
p.t. condannandoli a corrispondergli l'importo complessivo di € 5.448,96 oltre IVA al 20%, spese vive per € 108,98 (diritti pagati per il parere del Consiglio dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Caserta), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
vinte le spese di lite con distrazione in favore dell'avvocato antistatario”.
Premetteva che: il con determina n. 36 del 02.03.2007 del Servizio Parte_7
Tecnico Manutentivo ebbe ad affidare al Raggruppamento Temporaneo
Professionisti “ ed al dott. Controparte_2 CP_1
l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza durante
[...]
l'esecuzione dell'intervento P.O.R. 2000/2006 - Misura 4.17 e, Pt_8
precisamente, per gli interventi di ricostituzione del manto forestale e riqualificazione ambientale di aree di proprietà demaniale danneggiate dalle avversità atmosferiche e da incendi (località “La Pineta”), specificando che la funzione di responsabile della sicurezza doveva essere svolta esclusivamente dal dott. CP_1 il medesimo adempiva a quanto concordato garantendo il corretto svolgimento delle opere a farsi;
nel marzo 2009 il veniva informato che il di CP_1 Pt_7 Parte_7 aveva interamente corrisposto alla “ , il Controparte_2
compenso pattuito per l'incarico sopra specificato della qual cosa chiedeva chiarimenti;
poiché rimaneva senza esito la richiesta di pagamento inoltrata dal il CP_1
04.05.2010 al in uno alla parcella delle competenze Parte_7
3 professionali dal medesimo maturate come vistata dall'Ordine Professionale di appartenenza, il professionista si vedeva costretto a citare in giudizio il
[...]
e la per il pagamento di Parte_7 Controparte_2 quanto spettategli a seguito dell'attività svolta.
- Si costituiva la la quale: Controparte_2
1) eccepiva, quanto all'an debeatur, la necessità di specificare e provare l'effettiva opera prestata dal Lavorgna con riguardo ai lavori sopra specificati;
2) disconosceva il valore della parcella professionale posta a sostegno della domanda di pagamento atteso che essa, pur vistata dal competente Consiglio dell'Ordine, non esonerava il professionista dall'onere di provare sia l'entità dell'attività svolta che la sua rispondenza all'incarico affidatogli;
3) concludeva: “per il rigetto delle domande attoree, vinte le spese di giudizio”.
- Si costituiva il in persona del Sindaco p.t. il quale: Parte_7
1) in via preliminare chiedeva di essere estromesso dal giudizio difettando la sua legittimazione processuale passiva per avere l'Ente liquidato e pagato alla
Capogruppo del R.T.P. cui apparteneva il Controparte_2
tutte le competenze maturate per la “Direzione Lavori e Coordinamento CP_1 della sicurezza durante l'esecuzione dell'intervento P.O.R. Campania 2000/2006 - Misura
4.17” ivi compresa quelle relative alla sicurezza in fase di esecuzione;
2) sconfessava l'eccepita carenza del titolo posto a base del pagamento effettuato in ragione della documentazione prodotta e firmata dal unitamente alla CP_1 società (quali componenti il raggruppamento Controparte_2
temporaneo di fatto costituito tra professionisti) i quali dichiaravano di essere disposti ad espletare tutte le prestazioni oggetto del bando per l'importo di €.
14.442,50, come offerto per la Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento per la
Sicurezza in fase di esecuzione, praticando un ribasso dello 0,50% sulla somma complessiva di €.15.500,00;
3) concludeva per essere estromesso dal giudizio o, comunque, per il rigetto della domanda in suo danno perché infondata ed inammissibile, con condanna
4 dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria, vinte le spese e competenze del giudizio”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., svolta l'istruttoria con l'acquisizione di documenti, espletate le prove orali, disposta CTU per quantificare i compensi spettanti all'attore, all'udienza del 27.09.2017 la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'esito, il Tribunale di Benevento con provvedimento dell'11.04.2018 dichiarava l'interruzione del giudizio per intervenuta cancellazione della
[...]
dal registro delle imprese. Controparte_2
provvedeva tempestivamente a riassumere il giudizio nei Controparte_1 confronti dei soci della società cancellata identificati in: Parte_1
, nella qualità di eredi del prof. Parte_2 Parte_3 [...]
; in proprio e nella qualità di erede del prof. Persona_1 Parte_4
e insistendo per la Persona_1 Parte_5 Parte_6
decisione.
- Con comparsa del 19/11/2018, si costituivano i convenuti in riassunzione nelle loro qualità contestando la domanda del Lavorgna sia con riguardo all'an che al quantum debeatur;
allegavano in copia il bilancio finale di liquidazione al
31/12/2013; nota integrativa al bilancio;
verbale di assemblea ordinaria al
31/12/2013.
Eccepivano che all'atto della cancellazione non risultavano nell'attivo dello stato patrimoniale della società beni da liquidare per pagare i debiti residui o da ripartire tra i soci che pertanto, non rispondevano in luogo della società estinta per le obbligazioni dalla medesima assunte ma rimaste insoddisfatte.
- Si costituiva il il quale, nel riportarsi a tutto quanto Parte_7
dedotto ed eccepito con la prima memoria difensiva chiedeva, in via preliminare, che fosse dichiarata la sua carenza di legittimazione processuale passiva per avere
5 adempiuto l'obbligazione contratta con la società di professionisti convenuta;
nel merito instava per il rigetto della domanda avanzata dal dott. perché CP_1
infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 30.01.2019 la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la sentenza n. 1452/2019 pubblicata il 19.08.2019 il Tribunale di Benevento, così provvedeva: “condanna , , Parte_5 Parte_6 Parte_3
, e in solido tra di loro, a Parte_2 Parte_4 Parte_1 corrispondere a la somma di €.4629/62, oltre oneri di legge, se dovuti, Controparte_1 ed interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- rigetta la domanda proposta da nei confronti del Controparte_1 Parte_7
;
[...]
- pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico dei soccombenti in solido tra di loro;
- condanna , Parte_5 Parte_6 Parte_3 Parte_2
e in solido tra di loro alla refusione delle
[...] Parte_4 Parte_1 spese di lite in favore di parte attorea, che liquida in € 195 per esborsi ed € 2430 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, oltre spese di C.T.U., se corrisposte, con attribuzione in favore dell'avv. Ernesto Aceto, distrattario;
- compensa le spese di lite nel rapporto tra ed il Controparte_1 Parte_7
.”
[...]
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato a mezzo PEC il 02.10.2019 , Parte_1 Parte_2
, , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
impugnavano la prefata sentenza chiedendone l'integrale riforma in Parte_6
virtù di due ordini di motivi più innanzi oggetto di dettagliata disamina.
Si costituiva l'appellato deducendo l'inapplicabilità dell'art. Controparte_1
2945 c.c. atteso che le sue ragioni creditorie non potevano essere pregiudicate dalla cancellazione della società, avvenuta in corso di causa e mai dichiarata
6 dall'avverso difensore;
sosteneva la pretestuosità della impugnazione per essersi la società resa disponibile a corrispondere al creditore la somma di € 2.644,31 oltre oneri di legge quale quota parte del compenso maturato all'esito dell'incarico; chiedeva la conferma della sentenza gravata laddove ha individuato i soci quali successori a titolo universale dei rapporti patrimoniali, anche passivi, già in capo alla società cancellata e non ancora definiti;
sottolineava che gli appellanti avevano beneficiato di quanto pagato dal convenuto alla società poi cancellata sicché i soci, odierni appellanti, Pt_7
risultavano debitori del per un credito che la CP_1 Parte_2 [...]
aveva percepito senza titolo. Controparte_2
Si costituiva il che ribadiva: a) la correttezza della Parte_7
decisione gravata laddove ha accertato l'avvenuto pagamento da parte di esso
Ente di quanto dovuto per lo svolgimento dell'incarico controverso, comprensivo delle spettanze maturate sia da parte attorea che dalla Controparte_2
quale capogruppo del R.T.P. costituito con
[...] Controparte_1
b) configurava in capo ai successori della società convenuta l'obbligo di corrispondere al il compenso per l'espletamento dell'incarico affidatogli CP_1
dal non avendo la società convenuta contestato il diritto dell'attore al Pt_7 pagamento, determinato dalla c.t.u. anche alla luce della documentazione depositata.
Dopo diversi rinvii per ragioni di ruolo, all'udienza del 5.04.24 la causa veniva riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano le comparse conclusionali;
il e il CP_1 Pt_7 [...]
anche le memorie di replica;
all'esito la causa veniva rimessa al Parte_7
Collegio per la decisione.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato a mezzo PEC il 2.10.2019 a fronte della sentenza del Tribunale
7 di Benevento n. 1452/2019, pubblicata il 19.08.2019, notificata il 4.09.2019, nel rispetto del termine previsto dall'art 325 cpc.
Per ragioni di ordine logico giuridico merita di essere esaminata preliminarmente in rito l'eccezione sollevata dall'appellato finalizzata alla declaratoria dell'interruzione del giudizio per intervenuto decesso di una delle parti avversarie.
Invero, la Corte di Legittimità ha più volte sostenuto il principio di diritto secondo cui in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore,
l'omessa dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo ad opera del difensore della parte processuale che ne è stata colpita comporta, in applicazione del principio dell'ultrattività del mandato, che questi continui a rappresentarla come se l'evento stesso non si fosse verificato, spettando soltanto al difensore la scelta difensiva, di natura prettamente discrezionale, di dichiarare o meno l'intervenuto evento (cfr. Cass. civile , sez. I , 06/09/2024 n. 23961 nonché Cass. civ.n. 15295/14).
Va altresì disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato. Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo
342 cpc per essere state puntuali e precise le censure mosse alla decisione qui gravata, tant'è che l'appellato ha potuto compiutamente controdedurre e svolgere le sue difese.
Neppure è fondata la pretesa violazione dell'articolo 348 bis cpc.
Invero il giudizio è stato rinviato dapprima per la trattazione e poi per la precisazione delle conclusioni, da qui la preclusione dell'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di pronunciare l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc, quali l'aver dato atto della presenza delle parti, della costituzione dell'appellata e dell'avvenuto scambio della relativa comparsa, con rinvio "per la trattazione" ad un'udienza successiva (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio
8 2016). Né è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art 348 bis cpc atteso che, qualora la decisione, ancorché implicita di rigetto, come è avvenuto nel caso di specie, verta su questioni di carattere processuale, la decisione non è ulteriormente sindacabile nè davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità, alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. n. 10422/2019; Cass. n.
25154/2018).
Quanto al merito dei
MOTIVI DI APPELLO col primo gli appellanti censurano l'erroneità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2495, co. 2, c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. laddove ha sostenuto che la e non aveva contestato Parte_2 Controparte_2
l'an debeatur della pretesa avanzata dal dott. trascurando quanto contenuto sia CP_1 nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.6.2011 che nelle successive memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., con le quali la società di professionisti aveva documentalmente impugnato l'entità dei lavori che l'attore assumeva avere svolto nell'ambito dell'attività progettuale di cui all'incarico del atteso Parte_7 che, in un giudizio a cognizione piena, non è sufficiente l'allegazione della parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'Ordine, tra l'altro del tutto errata, atteso che suddividendo tra tutti i professionisti incaricati l'importo dell'offerta economica aggiudicata in ragione della quota-parte di lavoro da ciascuno espletato, la somma eventualmente spettante all'attore dovevasi determinare in circa € 2.644,31 che la
aveva offerto banco iudicis a tacitazione delle pretese attoree;
Controparte_2
col secondo: gli appellanti censurano l'errore in cui è incorso il Tribunale laddove, pur richiamando la sentenza della Cassazione n. 19580/2017, ne ha travisato il principio di diritto espresso in violazione dell'articolo 2495 com. 2 del Codice civile secondo cui, nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese l'eventuale esistenza di debiti sociali, noti o ignoti, non ancora soddisfatti non vale a mettere in discussione la definitiva ed irreversibile estinzione dell'ente sociale;
deducono che, sulla base del riformato art 2495 secondo comma Codice civile la
9 cancellazione dal Registro delle imprese di un soggetto giuridico ha natura costitutiva ed efficacia estintiva sicché i creditori insoddisfatti possono rivolgersi esclusivamente contro i soci fino a concorrenza delle somme dai medesimi riscosse come risultanti dal bilancio finale di liquidazione e dal piano di riparto;
rilevano che, come da allegato bilancio finale della società convenuta, ai soci non era stata distribuita nessuna posta attiva del patrimonio societario;
censurano la sentenza anche con riguardo alla condanna degli odierni appellanti al pagamento delle spese di lite.
Ciò posto, il Collegio in via preliminare ed assorbente ed in applicazione del principio della ragione più liquida, ritiene di dover esaminare la portata dell'art
2945 com. 2 cc riguardo all'opponibilità del debito sociale ai soci dopo l'estinzione e cancellazione della società dal registro delle Imprese. Invero trattasi di questione di più agevole e rapida soluzione rispetto alla verifica dell'an debeatur dei compensi richiesti dal Controparte_1
Il motivo è fondato.
Invero, secondo il vecchio art 2945 cc (anteriforma del diritto societario introdotto con la L. 3 ottobre 2001 n. 366) l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese determinava un fenomeno di tipo successorio tale che i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguevano ma si trasferivano in capo ai soci onde evitare di sacrificare il diritto dei creditori sociali che, altrimenti, sarebbero stati ingiustamente espropriati del loro credito per volontà unilaterale del debitore.
Il D.Lgs. n. 6 del 2003 ha modificato l'art 2495 cc che, al terzo comma, dispone che
“Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.
Ne segue che in base alla normativa in parola, una società può dirsi effettivamente
10 estinta soltanto qualora, oltre all'adempimento formale della cancellazione dal registro delle imprese, sia intervenuto il requisito sostanziale dall'effettivo completamento della liquidazione delle ragioni creditorie sia attive che passive, sostanziali che processuali ancora pendenti, con la precisazione che i debiti della società passano agli ex soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali, cui erano soggetti "pendente societate"(ex plurimis Cassazione civile sez. trib. del
17/05/2019, n.13386, nonché sentenza n. 21188/14). Cont Ebbene, gli effetti della cancellazione dal Registro delle Imprese di una (specie quando non residuino attivi da distribuire) sono stati oggetto di numerose pronunce della Corte di cassazione (in particolare delle Sezioni Unite nel 2013) e della giurisprudenza di merito. Tuttavia, la riforma del diritto societario (D.lgs. n.
6/2003), intervenuta sull'art. 2495 c.c., ha segnato un punto di svolta nella soluzione della controversia affermando che con la cancellazione dal Registro delle Imprese la società si estingue. Pertanto, il creditore della società, per vedere soddisfatto il proprio credito, dovrà dimostrare la distribuzione dell'attivo sociale tra i soci e la riscossione di poste attive in base al bilancio finale di liquidazione, circostanza quest'ultima che configura un elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore e soggiace al principio dell'onere della prova.
Per meglio dire, il creditore di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese (con riguardo ad eventuali sopravvivenze e/o sopravvenienze passive), dovrà allegare e provare che: a) vi erano poste attive risultanti dal bilancio finale di liquidazione;
b) che tali poste sono state liquidate, attribuite o sottratte dai soci in base al bilancio di liquidazione (cfr. Cass., Sez. U., nn. 6070 e
6071/2013 del 12 marzo 2013, e da ultimo Cassazione civile sez. III, 25/03/2021,
n.8521). Tale pronuncia riguarda l'ipotesi in cui dell'ex socio abbia inteso proseguire un giudizio pendente il quale la società si è estinta e cancellata dal registro delle imprese. Secondo i giudici di legittimità affinché la prosecuzione fosse possibile occorreva che: 1) il socio si qualificasse espressamente come successore nella titolarità della pretesa creditoria oggetto del giudizio pendente;
11 2) allegasse e dimostrasse che, sulla base del bilancio finale di liquidazione, la pretesa creditoria in questione era stata a lui attribuita, ovvero, laddove essa non fosse stata affatto oggetto di liquidazione o presa in considerazione nel bilancio finale di liquidazione, che l'omessa liquidazione non fosse conseguenza di una tacita rinunzia al relativo diritto di credito.
In via interpretativa, ed argomentando “a contrario”, eguale onere probatorio incombe sul creditore che convenga in giudizio gli ex soci di una società estinta e cancellata dal registro delle imprese per rispondere dei debiti sociali residuati alla liquidazione. Invero questi ultimi risponderanno nei limiti della quota loro liquidata sicché, nel caso in cui manchi un attivo sociale da ripartire in liquidazione, il creditore della società resterà insoddisfatto qualora non riesca a dimostrare l'esistenza di un attivo patrimoniale ovvero la sua mancata distribuzione.
Nel caso in cui alla liquidazione non sia residuata alcuna posta attiva (come nel caso di specie) và esclusa la responsabilità “pro quota” dei singoli soci, pur se l'eventuale azione dei creditori potrà fondarsi su altre ipotesi di responsabilità (ad esempio, abuso della personalità giuridica, condotte distrattive, occultamento di attivo) che esulano dalla previsione dell'art. 2495 c.c.
L'accoglimento del motivo è assorbente rispetto al primo motivo come sopra riportato.
Le spese, in considerazione della cancellazione della società convenuta nel corso del giudizio innanzi al Tribunale, meritano di essere compensate in ragione di ½ per il primo grado ed il secondo grado, sono poste per la restante parte a carico di che liquida in favore degli odierni appellanti che in € 73,50 Controparte_1 per spese vive nonché € 2237,00 per compensi professionali oltre spese genrali, iva e cpa come per legge. Sono compensate in ragione della metà le spese di CTU.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1452/2019, pubblicata il 19.08.2019, notificata il
12 4.09.2019, pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda introdotta da contro i soci della “ Controparte_1 [...]
quale soggetto giuridico estinto a seguito di cancellazione Controparte_2
dal Registro delle imprese, identificati in , ; Parte_1 Parte_2
nella qualità di eredi del prof. Parte_3 Persona_1
in proprio e nella qualità di erede del prof. Parte_4 [...]
; e;
Persona_1 Parte_5 Parte_6
2) compensa in ragione della metà le spese di lite tra le parti maturate per il primo grado ed il secondo grado, condannando a rifonderle per la Controparte_1 restante parte in favore di , ; Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi del prof.
[...] Persona_1 Parte_4
in proprio e nella qualità di erede del prof. ;
[...] Persona_1 [...]
e che liquida complessivamente in € 73,50 per Parte_5 Parte_6
spese vive nonché € 2237,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) compensa tra le parti in causa le spese di CTU in ragione della metà.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27/01/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
13