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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/06/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1927/2024 R.G. sul ricorso depositato il 16/04/2024 proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante presidente pro tempore dr (difesa dall'Avv. Giovanni Taccone) Parte_2
nei confronti di , in persona del legale Controparte_1
rappresentante presidente pro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio
) nonché sulle cause riunite n. 1941/2024 e 1949/2024
CP_ proposte dalla stessa parte ricorrente difesa dallo stesso difensore nei confronti di ,
così definitivamente provvede:
“ Rigetta i ricorsi .
CP_ Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 7000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 09476202400000450000 (Fascicolo n. 2024/83151) e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e correlate somme aggiuntive per gli anni 2012, gestione datore di lavoro in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
1 3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa.
Parte ricorrente deduceva che: in data 16.02.2024 ha ricevuto da parte di la notificazione della Controparte_2 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 09476202400000450000 (Fascicolo n. 2024/83151) richiamante i seguenti avvisi di addebito portanti debiti che ricadono nella competenza per materia e territorio dell'On. Tribunale Civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro e per i quali viene proposta e delimitata espressamente la domanda giudiziale:
1) 394 2014 0000155750 000 presuntivamente notificato il 21.05.2014 afferente contributi IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e correlate somme aggiuntive per gli anni 2012, gestione datore di lavoro in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_1
2) 394 2014 0001840666 000 presuntivamente notificato il 22.09.2014 afferente contributi IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e correlate somme aggiuntive per gli anni 2012, gestione datore di lavoro in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_1
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda evidenziando, che: CP_1
Gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente sono i seguenti:
1. 39420140000155750000 – periodi 1-2-3-4/2011, 3-4/2012 – avviso notificato il 21.05.2014
– credito non ceduto
2. 39420140001840666000 – periodi 1-2/2012 – avviso notificato il 22.09.2014 – credito non ceduto.
****
Va detto che già in sede di fissazione dell'udienza venivano riuniti i procedimenti N. 1941/24 e 1949/24 per identità soggettiva delle parti e connessione oggettiva attenendo i giudizi alla stessa comunicazione preventiva di ipoteca sebbene contestando diversi avvisi di addebito
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato
Proc 1927/24.
In detto giudizio è contestata la prescrizione delle somme degli avvisi di addebito 394 2014 0000155750 000 e 394 2014 0001840666 000.
CP_
Quanto alla loro notifica l' si è costituito e ha provato la notifica degli avvisi di addebito.
In merito alla prescrizione , il legittimato passivo è l'ente creditore il termine è quinquennale, computato dalla data di scadenza del termine per pagare, al quale vanno aggiunti 311 giorni per sospensione a causa del Covid
2 CP_ Dopo la notifica degli avvisi di addebito, l' deduce altri atti interruttivi dichiarando che :
Si produce comunicazione di che dà conto dei seguenti Controparte_2
atti interruttivi della prescrizione
- per gli AVA nn. 39420140000155750000 - 39420140001840666000, le intimazioni di pagamento n. 09420179007474903000 notificata in data 28/09/2017, n.
09420189004080378000 notificata in data 13/06/2018, n. 09420229000577644000 notificata in data 01/03/2022, n. 09420239001976162000 notificata in data 13/04/2024, oltre alla Comunicazione Preventiva di Ipoteca n. 09476202400000450000 del 16/02/2024
(atto impugnato).
- per l'AVA n. 39420140000155750000, anche le Comunicazioni Preventive di Ipoteca n.
09476201400000778000 in data 11/12/2014 e n. 09476202300000200000 in data
27/06/2023, il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 09480202200005890000 in data
12/10/2022, il Pignoramento Presso Terzi n. 09484202300001221000 in data 06/06/2023;
- per l'AVA n. 39420140001840666000, anche il Preavviso di Fermo Amministrativo n.
09480202200005890000 in data 12/10/2022, il Pignoramento Presso Terzi n.
09484202300001221000 in data 06/06/2023 e la Comunicazione Preventiva di Ipoteca n.
09476202300000200000 in data 27/06/2023.
Il contribuente per gli AVA nn. 39420140000155750000 - 39420140001840666000 ha presentato Istanze di Maggior Rateizzo delle somme, pagato una rata per poi decadere dal beneficio per il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dal piano di ammortamento.
In data 31/07/2019 ha presentato Dichiarazione di Adesione alla Definizione Agevolata>.
CP_ In effetti produce prova pec di AVI n. 09420179007474903000 notificata in data 28/09/2017, e la AVI 09420189004080378000 notificata con PEC in data 13/06/2018, nonché avi 09420229000577644000 risulta notificata in data 01/03/2022,
Tutti i detti atti sono idonei a far ritenere infondata l'eccezione di prescrizione
Né parte ricorrente contesta la detta produzione .
Proc 1941/2024
In detto giudizio è contestata la prescrizione delle somme degli avvisi di addebito N. 394 2015 0002386622 000 e N. 394 2016 0002668231 000.
3 In merito alla notifica del ricorso parte ricorrente ha depositato la notifica regolare del ricorso dopo l'ordinanza .
CP_ L' costituendosi non fa riferimento specifico ai detti avvisi di addebito e all'udienza odierna ha chiesto estendersi i documenti prodotti .
CP_ Quanto alla notifica dei detti avvisi di addebito l' non produce prova
Quanto alla prescrizione vale quanto sopra detto in tema di principi.
CP_ Nello specifico però l' con il deposito del 14.5.2025 prova diverse intimazioni ( Avi notificata il 28.9.2017, avi notificata il 13.6.2018 , avi notificata il 1.3.2022 , avi notificata il 13.4.202) CPI notificata il 27.6.2023.
Parte ricorrente non dimostra l'impugnazione neppure della prima intimazione notificata nel 2017 per cui la omessa notifica degli avvisi di addebito è, comunque , sanata dalla notifica degli atti successivi la prescrizione non sussiste in quanto interrotta dalle intimazioni del 2017, del 2018 del 2022, del 2023 e del 2024 .
La domanda per detto ricorso va respinta .
Proc 1949/2024
In detto giudizio è contestata la prescrizione delle somme degli avvisi di addebito :
N. 394 2016 0002143484 000;
- N. 394 2016 0002143585 000;
- N. 394 2016 0002358604 000;
- N. 394 2016 0004550871 000;
- N. 394 2016 0004625776 000;
- N. 394 2016 0005019515 000;
CP_ Il ricorso è notificato ma l' solo in udienza chiede di estendere il deposito dei documenti ai predetti avvisi.
CP_ Quanto alla notifica dei detti avvisi di addebito l' non prova la notifica.
CP_
Nello specifico però l' con il deposito del 14.5.2025 prova diverse intimazioni ( Avi notificata il 28.9.2017, avi notificata il 13.6.2018 , avi notificata il 1.3.2022 , avi notificata il 13.4.202) e CPI notificata il 27.6.2023.
Parte ricorrente non dimostra l'impugnazione neppure della prima intimazione del 28.9.2017 ( che non riguarda solo gli ultimi tre avvisi di addebito , né la avi notificata il 13.6.2018 che riguarda tutti gli avvisi di addebito per cui la omessa notifica degli avvisi di addebito è sanata dalla notifica degli atti successivi per cui la prescrizione non sussiste in quanto interrotta sia quella originaria sia quella successiva non essendo maturato il termine quinquennale.
Anche la domanda per detto ricorso va respinta .
SPESE DEI GIUDIZI RIUNITI
4 Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 12.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1927/2024 R.G. sul ricorso depositato il 16/04/2024 proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante presidente pro tempore dr (difesa dall'Avv. Giovanni Taccone) Parte_2
nei confronti di , in persona del legale Controparte_1
rappresentante presidente pro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio
) nonché sulle cause riunite n. 1941/2024 e 1949/2024
CP_ proposte dalla stessa parte ricorrente difesa dallo stesso difensore nei confronti di ,
così definitivamente provvede:
“ Rigetta i ricorsi .
CP_ Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 7000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 09476202400000450000 (Fascicolo n. 2024/83151) e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e correlate somme aggiuntive per gli anni 2012, gestione datore di lavoro in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
1 3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa.
Parte ricorrente deduceva che: in data 16.02.2024 ha ricevuto da parte di la notificazione della Controparte_2 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 09476202400000450000 (Fascicolo n. 2024/83151) richiamante i seguenti avvisi di addebito portanti debiti che ricadono nella competenza per materia e territorio dell'On. Tribunale Civile di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro e per i quali viene proposta e delimitata espressamente la domanda giudiziale:
1) 394 2014 0000155750 000 presuntivamente notificato il 21.05.2014 afferente contributi IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e correlate somme aggiuntive per gli anni 2012, gestione datore di lavoro in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
CP_1
2) 394 2014 0001840666 000 presuntivamente notificato il 22.09.2014 afferente contributi IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e correlate somme aggiuntive per gli anni 2012, gestione datore di lavoro in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria. CP_1
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda evidenziando, che: CP_1
Gli avvisi di addebito relativi alla posizione previdenziale del ricorrente sono i seguenti:
1. 39420140000155750000 – periodi 1-2-3-4/2011, 3-4/2012 – avviso notificato il 21.05.2014
– credito non ceduto
2. 39420140001840666000 – periodi 1-2/2012 – avviso notificato il 22.09.2014 – credito non ceduto.
****
Va detto che già in sede di fissazione dell'udienza venivano riuniti i procedimenti N. 1941/24 e 1949/24 per identità soggettiva delle parti e connessione oggettiva attenendo i giudizi alla stessa comunicazione preventiva di ipoteca sebbene contestando diversi avvisi di addebito
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato
Proc 1927/24.
In detto giudizio è contestata la prescrizione delle somme degli avvisi di addebito 394 2014 0000155750 000 e 394 2014 0001840666 000.
CP_
Quanto alla loro notifica l' si è costituito e ha provato la notifica degli avvisi di addebito.
In merito alla prescrizione , il legittimato passivo è l'ente creditore il termine è quinquennale, computato dalla data di scadenza del termine per pagare, al quale vanno aggiunti 311 giorni per sospensione a causa del Covid
2 CP_ Dopo la notifica degli avvisi di addebito, l' deduce altri atti interruttivi dichiarando che :
Si produce comunicazione di che dà conto dei seguenti Controparte_2
atti interruttivi della prescrizione
- per gli AVA nn. 39420140000155750000 - 39420140001840666000, le intimazioni di pagamento n. 09420179007474903000 notificata in data 28/09/2017, n.
09420189004080378000 notificata in data 13/06/2018, n. 09420229000577644000 notificata in data 01/03/2022, n. 09420239001976162000 notificata in data 13/04/2024, oltre alla Comunicazione Preventiva di Ipoteca n. 09476202400000450000 del 16/02/2024
(atto impugnato).
- per l'AVA n. 39420140000155750000, anche le Comunicazioni Preventive di Ipoteca n.
09476201400000778000 in data 11/12/2014 e n. 09476202300000200000 in data
27/06/2023, il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 09480202200005890000 in data
12/10/2022, il Pignoramento Presso Terzi n. 09484202300001221000 in data 06/06/2023;
- per l'AVA n. 39420140001840666000, anche il Preavviso di Fermo Amministrativo n.
09480202200005890000 in data 12/10/2022, il Pignoramento Presso Terzi n.
09484202300001221000 in data 06/06/2023 e la Comunicazione Preventiva di Ipoteca n.
09476202300000200000 in data 27/06/2023.
Il contribuente per gli AVA nn. 39420140000155750000 - 39420140001840666000 ha presentato Istanze di Maggior Rateizzo delle somme, pagato una rata per poi decadere dal beneficio per il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dal piano di ammortamento.
In data 31/07/2019 ha presentato Dichiarazione di Adesione alla Definizione Agevolata>.
CP_ In effetti produce prova pec di AVI n. 09420179007474903000 notificata in data 28/09/2017, e la AVI 09420189004080378000 notificata con PEC in data 13/06/2018, nonché avi 09420229000577644000 risulta notificata in data 01/03/2022,
Tutti i detti atti sono idonei a far ritenere infondata l'eccezione di prescrizione
Né parte ricorrente contesta la detta produzione .
Proc 1941/2024
In detto giudizio è contestata la prescrizione delle somme degli avvisi di addebito N. 394 2015 0002386622 000 e N. 394 2016 0002668231 000.
3 In merito alla notifica del ricorso parte ricorrente ha depositato la notifica regolare del ricorso dopo l'ordinanza .
CP_ L' costituendosi non fa riferimento specifico ai detti avvisi di addebito e all'udienza odierna ha chiesto estendersi i documenti prodotti .
CP_ Quanto alla notifica dei detti avvisi di addebito l' non produce prova
Quanto alla prescrizione vale quanto sopra detto in tema di principi.
CP_ Nello specifico però l' con il deposito del 14.5.2025 prova diverse intimazioni ( Avi notificata il 28.9.2017, avi notificata il 13.6.2018 , avi notificata il 1.3.2022 , avi notificata il 13.4.202) CPI notificata il 27.6.2023.
Parte ricorrente non dimostra l'impugnazione neppure della prima intimazione notificata nel 2017 per cui la omessa notifica degli avvisi di addebito è, comunque , sanata dalla notifica degli atti successivi la prescrizione non sussiste in quanto interrotta dalle intimazioni del 2017, del 2018 del 2022, del 2023 e del 2024 .
La domanda per detto ricorso va respinta .
Proc 1949/2024
In detto giudizio è contestata la prescrizione delle somme degli avvisi di addebito :
N. 394 2016 0002143484 000;
- N. 394 2016 0002143585 000;
- N. 394 2016 0002358604 000;
- N. 394 2016 0004550871 000;
- N. 394 2016 0004625776 000;
- N. 394 2016 0005019515 000;
CP_ Il ricorso è notificato ma l' solo in udienza chiede di estendere il deposito dei documenti ai predetti avvisi.
CP_ Quanto alla notifica dei detti avvisi di addebito l' non prova la notifica.
CP_
Nello specifico però l' con il deposito del 14.5.2025 prova diverse intimazioni ( Avi notificata il 28.9.2017, avi notificata il 13.6.2018 , avi notificata il 1.3.2022 , avi notificata il 13.4.202) e CPI notificata il 27.6.2023.
Parte ricorrente non dimostra l'impugnazione neppure della prima intimazione del 28.9.2017 ( che non riguarda solo gli ultimi tre avvisi di addebito , né la avi notificata il 13.6.2018 che riguarda tutti gli avvisi di addebito per cui la omessa notifica degli avvisi di addebito è sanata dalla notifica degli atti successivi per cui la prescrizione non sussiste in quanto interrotta sia quella originaria sia quella successiva non essendo maturato il termine quinquennale.
Anche la domanda per detto ricorso va respinta .
SPESE DEI GIUDIZI RIUNITI
4 Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 12.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5