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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1092/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv
Stefano Vaccari (c.f. e dall'avv. Massimo Ferrari C.F._6
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Reggio C.F._7
Emilia, alla Via della Torre n. 4
ricorrenti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
convenuto contumace OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015”.
Per i ricorrenti: “- accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale condannare il , in Controparte_1
persona del pro-tempore, al riconoscimento in favore dei CP_2
ricorrenti, tramite accredito sulla suddetta Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro
l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al
Pag. 2 di 11 risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 0 9.11.2024, i sopra indicati ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vin colata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, le so mme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
Pag. 3 di 11 - negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022 e 2022/2023;
- negli anni scolastici 2017/2018, Parte_2
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
- negli anni scolastici 2022/2023 e Parte_3
2023/2024;
- nell'anno scolastico 2022/2023; Parte_4
- negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Parte_5
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione t ra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante gli atti di diffida inviati e rimasti privi di riscontro.
Stante la ritualità della notifica, il convenuto non si CP_1
costituisce ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza cartolare del 04.04.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Pag. 4 di 11 Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
- la ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_1
nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto decorrente dal
18.11.2019 al 30.06.2020; nell'anno scolastico 2020/2021 con contratto decorrente dal 30.09.2020 al 30.06.2021; nell'anno scolastico 2021/2022 con contratto decorrente dal 0 4.09.2021 al
31.08.2022; nell'anno scolastico 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 31.08.2023;
- il ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_2
nell'anno scolastico 2017/2018 con contratto decorrente dal
02.10.2017 al 30.06.2018; nell'anno scolastico 2018/2019 con contratto decorrente dal 04 .10.2018 al 31.08.2019; nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto decorrente dal 16.09.2019
31.08.2020; nell'anno scolastico 2020/2021 con contratto decorrente dal 21.09.2020 al 31.08.2021;
- la ricorrente ha prestato attività di Parte_3
docenza nell'anno scolastico 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023; nell'anno scolastico
2023/2024 con contratto decorrente dal 11.09.2023 al
30.06.2024;
Pag. 5 di 11 - la ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_4
nell'anno scolastico 2022/2023 con contratto decorrente dal
01.09.2022 al 30.06.2023;
- la ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_5
nell'anno scolastico 2021/2022 con contratto decorrente dal
04.09.2021 al 31.08.2022; nell'anno scolastico 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 31.08.2023.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografic he, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché
Pag. 6 di 11 per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato d el , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarn e le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art.
Pag. 7 di 11 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di rag ioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pag. 8 di 11 Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai do cumenti prodotti in atti (cfr. copie di contratti di lavoro), i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova del presupposto della loro permanenza nel sistema delle docenze scolastiche al momento del deposito del ricorso, come risulta dalla documentazione in atti (cfr. GPS e contratti di lavoro/immissione a ruolo).
La prova dell'attività di docenza concretamente svolta non è Parte_ contestata, a fronte della contumacia del .
La domanda cumulativa deve trovare accoglimento e il va condannato a riconoscere ai ricorrenti l'utilizzo CP_1
della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, p er l'importo di euro
500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 6.500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seg uente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M.
147/2022 per le controversie di lavoro;
considerati il valore effettivo della controve rsia, le sole fasi di studio ed introduttiva
(data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decisoria), il numero delle parti aventi la stessa posizione processuale (che giustifica l'aumento ex art. 4
Pag. 9 di 11 comma 2 D.M. citato), il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. citato), i contrasti giurisprudenziali sull'oggetto del giudizio.
Sul punto, non si rinvengono ragioni per compensare le spese di lite sulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisione della C.G.U.E. è del maggio 2022 e la presente causa
è stata introdotta il 09.11.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 comma II
c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma I
D.L.132/2014 convertito con modificazione nella L. n.
162/2014, la Corte Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (Corte Costituzionale n. 77/2018), mentre nel caso in esame, all'epoca del deposito del ricorso ed ancor più della decisione, era gi à intervenuta C.G.U.E. 2022 (maggio) e
CdS, pubblicata il 16.03.2022, senza che il Ministero abbia inteso modificare la propria azione e quindi dando vita al presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando nella causa n. 1092/2024
R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio
Pag. 10 di 11 economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_4
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, per un importo di € 2.000,00 a favore di Parte_1
;
[...]
- agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021, per un importo di € 2.000,00 a favore di Parte_2
;
[...]
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo di
€ 1.000,00 a favore di Parte_3
- all'anno scolastico 2022/2023, per un importo di € 500,00 a favore di;
Parte_4
- agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2022, per un importo di
€ 1.000,00 a favore di . Parte_5
2) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere ai ricorrenti, con CP_2
distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi e in euro €
1.307,46 per compensi, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, 7/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 11 di 11
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1092/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ); Parte_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv
Stefano Vaccari (c.f. e dall'avv. Massimo Ferrari C.F._6
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Reggio C.F._7
Emilia, alla Via della Torre n. 4
ricorrenti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
convenuto contumace OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015”.
Per i ricorrenti: “- accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale condannare il , in Controparte_1
persona del pro-tempore, al riconoscimento in favore dei CP_2
ricorrenti, tramite accredito sulla suddetta Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro
l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al
Pag. 2 di 11 risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 0 9.11.2024, i sopra indicati ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vin colata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, le so mme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
Pag. 3 di 11 - negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022 e 2022/2023;
- negli anni scolastici 2017/2018, Parte_2
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
- negli anni scolastici 2022/2023 e Parte_3
2023/2024;
- nell'anno scolastico 2022/2023; Parte_4
- negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Parte_5
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione t ra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante gli atti di diffida inviati e rimasti privi di riscontro.
Stante la ritualità della notifica, il convenuto non si CP_1
costituisce ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza cartolare del 04.04.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Pag. 4 di 11 Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
- la ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_1
nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto decorrente dal
18.11.2019 al 30.06.2020; nell'anno scolastico 2020/2021 con contratto decorrente dal 30.09.2020 al 30.06.2021; nell'anno scolastico 2021/2022 con contratto decorrente dal 0 4.09.2021 al
31.08.2022; nell'anno scolastico 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 31.08.2023;
- il ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_2
nell'anno scolastico 2017/2018 con contratto decorrente dal
02.10.2017 al 30.06.2018; nell'anno scolastico 2018/2019 con contratto decorrente dal 04 .10.2018 al 31.08.2019; nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto decorrente dal 16.09.2019
31.08.2020; nell'anno scolastico 2020/2021 con contratto decorrente dal 21.09.2020 al 31.08.2021;
- la ricorrente ha prestato attività di Parte_3
docenza nell'anno scolastico 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023; nell'anno scolastico
2023/2024 con contratto decorrente dal 11.09.2023 al
30.06.2024;
Pag. 5 di 11 - la ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_4
nell'anno scolastico 2022/2023 con contratto decorrente dal
01.09.2022 al 30.06.2023;
- la ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_5
nell'anno scolastico 2021/2022 con contratto decorrente dal
04.09.2021 al 31.08.2022; nell'anno scolastico 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 31.08.2023.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografic he, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché
Pag. 6 di 11 per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato d el , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarn e le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art.
Pag. 7 di 11 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di rag ioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pag. 8 di 11 Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai do cumenti prodotti in atti (cfr. copie di contratti di lavoro), i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova del presupposto della loro permanenza nel sistema delle docenze scolastiche al momento del deposito del ricorso, come risulta dalla documentazione in atti (cfr. GPS e contratti di lavoro/immissione a ruolo).
La prova dell'attività di docenza concretamente svolta non è Parte_ contestata, a fronte della contumacia del .
La domanda cumulativa deve trovare accoglimento e il va condannato a riconoscere ai ricorrenti l'utilizzo CP_1
della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, p er l'importo di euro
500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 6.500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seg uente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M.
147/2022 per le controversie di lavoro;
considerati il valore effettivo della controve rsia, le sole fasi di studio ed introduttiva
(data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decisoria), il numero delle parti aventi la stessa posizione processuale (che giustifica l'aumento ex art. 4
Pag. 9 di 11 comma 2 D.M. citato), il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. citato), i contrasti giurisprudenziali sull'oggetto del giudizio.
Sul punto, non si rinvengono ragioni per compensare le spese di lite sulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisione della C.G.U.E. è del maggio 2022 e la presente causa
è stata introdotta il 09.11.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 comma II
c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma I
D.L.132/2014 convertito con modificazione nella L. n.
162/2014, la Corte Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (Corte Costituzionale n. 77/2018), mentre nel caso in esame, all'epoca del deposito del ricorso ed ancor più della decisione, era gi à intervenuta C.G.U.E. 2022 (maggio) e
CdS, pubblicata il 16.03.2022, senza che il Ministero abbia inteso modificare la propria azione e quindi dando vita al presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando nella causa n. 1092/2024
R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio
Pag. 10 di 11 economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_4
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, per un importo di € 2.000,00 a favore di Parte_1
;
[...]
- agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021, per un importo di € 2.000,00 a favore di Parte_2
;
[...]
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo di
€ 1.000,00 a favore di Parte_3
- all'anno scolastico 2022/2023, per un importo di € 500,00 a favore di;
Parte_4
- agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2022, per un importo di
€ 1.000,00 a favore di . Parte_5
2) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere ai ricorrenti, con CP_2
distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi e in euro €
1.307,46 per compensi, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, 7/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
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