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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 27/06/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 534/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Sani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Bruno Cantone del Foro di Napoli, presso il cui studio sito al Centro Direzionale Is E4 Palazzo Fadim
è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla citazione;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore e l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Margiotta del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona alla Via Lamaccio è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA – OPPOSTA
nonché contro
C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_3
Luigi De Meis Margiotta del Foro di Avezzano, presso il cui studio sito in Avezzano (AQ) in via
Armando Diaz n. 49 è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 21.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione del 20.10.2024 ha proposto opposizione avverso il d.i. n. CP_1 108/2024 emesso in data 30.7.2024 dall'intestato Tribunale nei confronti di per € CP_2
142.391,36 a titolo di credito da inadempimento da contratto di subappalto asseritamente ripassato tra le parti ed avente ad oggetto lavori eseguiti presso il Condominio Piviere ed il Condominio Via
Volta in Campo di Giove.
1 A sostegno dell'opposizione, premesso il proprio ruolo di General Contractor e di subappaltatrice di
(con la quale erano stati stipulati i n. 2 contratti prodotti), ha eccepito: CP_3 CP_1
-che senza alcuna autorizzazione aveva deciso di stipulare con un contratto di CP_3 CP_2 subappalto per talune specifiche lavorazioni;
-che non aveva terminato i lavori in entrambi i cantieri nel termine del 31.12.2023, così CP_3 da rendere necessario che l'opponente sostenesse costi ingenti per far completare le opere tramite mezzi e manodopera di imprese terze nel cantiere di Via Volta e sottoscrivesse un oneroso accordo transattivo col Condominio Piviere;
-l'insussistenza di alcun rapporto contrattuale con ricorrente in via monitoria;
CP_2
-la radicale inesistenza del credito ivi azionato;
-la carenza dei requisiti di legge legittimanti la emissione del titolo monitorio.
Ha quindi chiesto dichiararsi la nullità del d.i., la carenza di legittimazione attiva di revocare CP_2 il d.i. e, citata in giudizio con il medesimo atto anche accertarsi l'inadempimento CP_3 contrattuale di quest'ultima e condannarla al risarcimento del danno nei termini quantificati in atti.
2.Con comparsa del 27.1.2025 si è costituita in giudizio contestando le avverse deduzioni, CP_2 avanzando istanza ex art. 648 c.p.c. e chiedendo il rigetto della domanda avversaria con conferma del d.i.
3.Con comparsa di pari data si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente, da CP_3 un lato, la nullità della propria chiamata in causa per essere stata citata in assenza della preventiva autorizzazione del Giudice, intervenuta solo in epoca successiva e non seguita da nuova citazione;
dall'altro, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sulmona per competenza esclusiva del
Tribunale di L'Aquila ex art. 25 dei contratti di subappalto conclusi con . Nel merito ha CP_1 contestato le allegazioni svolte dall'opponente, chiedendo il rigetto di tutte le domande nonché in via riconvenzionale condannarsi al pagamento di € 194.561,59, di cui € 161.533,51 a titolo di CP_1 secondo SAL non pagato ed € 33.028,08, illegittimamente detratti dal primo SAL, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, dalla scadenza al saldo.
4.Sollecitato in sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. il contraddittorio delle parti in ordine alla questione preliminare di incompetenza territoriale sollevata da le parti hanno CP_3 trattato la questione nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c. nonché in prima udienza.
Sul punto , nella memoria n. 1 ha dedotto che “In merito all'eccezione di incompetenza per CP_1 territorio, non si contesta l'esistenza della clausola contrattuale tra e la CP_1 CP_3 quale però non è applicabile nel presente giudizio, ove è coinvolta altresì la in ogni Controparte_2 caso ci si rimette alla decisione che vorrà assumere l'Ill.mo Giudice adito” e in udienza ha argomentato che “l'opposizione del decreto ingiuntivo esercita una vis actractiva rispetto al rapporto processuale che si instaura per effetto della chiamata del terzo, unico ad essere disciplinato dalla clausola contrattuale richiamata da Si rimette in ogni caso alla valutazione della Corte”. CP_3
non ha preso specifica posizione sulla questione in esame, limitandosi ad insistere CP_2 nell'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c.
ha invece insistito nell'accoglimento della propria eccezione, anche in udienza (“Insiste CP_3 nell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Sulmona in forza della clausola negoziale che fissa la competenza esclusiva del Tribunale di L'Aquila”), mentre nella
2 memoria n. 1 ha fatto rilevare che la scelta di di resistere anziché di aderire alla medesima CP_1 ne comporta la condanna alle spese.
*
5.Preliminarmente, va disattesa l'eccezione preliminare di nullità della chiamata in causa del terzo sollevata da e argomentata sulla circostanza di essere stata citata direttamente da CP_3 CP_1 con lo stesso atto di citazione in opposizione a d.i., senza preliminarmente chiedere ed ottenere dal
Giudice la relativa autorizzazione, intervenuta solo ex post ma alla quale non è seguita una ulteriore rituale citazione.
L'eccezione non è fondata.
Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto a chiarire la linea di confine tra nullità e mera irregolarità della chiamata del terzo in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, risolta nei seguenti termini: “L'opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato;
né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante” (cfr. Cass. Sez. 3, 12/03/2024, n. 6503, Rv. 670398 - 01).
Nel caso in esame, la chiamata in causa del terzo svolta in via anticipata rispetto alla richiesta e all'autorizzazione del Giudice integra una mera irregolarità, in quanto in citazione tale autorizzazione
è stata comunque richiesta (cfr. punto n. 1 delle conclusioni) e la stessa è poi pervenuta: ad avviso di chi scrive sussiste quindi una ipotesi di mera difformità rispetto al rituale ordine cronologico degli atti processuali, essendo pacifico che, nella vicenda che occupa, l'autorizzazione sia stata comunque richiesta e poi accordata.
6.Diversamente, l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Sulmona sollevata sempre dalla terza chiamata va accolta in quanto fondata per i motivi che seguono.
Va anzitutto premesso che alcun dubbio sussiste in ordine alla competenza (anche territoriale) dell'intestato Tribunale ai fini dell'emissione del d.i. n. 108/2024 del 30.7.2024, in quanto avente ad oggetto un presunto credito fondato su dedotti inadempimenti contrattuali verificatisi in seno ai lavori di subappalto nei due citati condomini siti nel Ccomune di Campo Di Giove (AQ).
D'altro canto, e tuttavia, parte opponente contestualmente all'opposizione, ha chiamato CP_1 in causa la propria subappaltatrice assumendone il ruolo di unica subappaltante di CP_3 soggetto rispetto al quale si è dichiarata del tutto priva di vincoli negoziali. CP_2 CP_1
È sempre infatti che, illustrati i fatti di causa e nell'argomentare la necessità della chiamata CP_1 del terzo, scrive: “Tutte le precisazioni rese impongono la presenza nel giudizio della CP_3 società con sede in Capistrello alla via Giberghe n.78, p.iva , domiciliata all'indirizzo P.IVA_3 pec: Invero, come già detto la mancata esecuzione di opere in cantiere, sia per Email_1
Via Volta che per Piviere, impone da un lato l'accertamento delle responsabilità e, conseguentemente, l'obbligo in capo alle parti che hanno avuto ruoli nell'esecuzione, di risarcire i danni provocati. Inoltre, solo per la denegata ipotesi in cui si intenda accogliere le domande
3 formulate da appare evidente che debba quantomeno essere tenuta indenne CP_2 CP_1 dal pagamento di qualsivoglia importo dalla Ricorre pertanto nel caso di specie CP_3
l'ipotesi di estendere il giudizio alla stante l'esigenza di compiere accertamenti CP_3 congiunti tra le parti, nonché ai fini della domanda di garanzia” (pag. 10-11 citazione).
Senonché emerge per l'effetto in via documentale la fondatezza di quanto eccepito da in CP_3 quanto l'art. 25 di entrambi i contratti di subappalto ripassati da e relativi CP_1 CP_3 ai due distinti cantieri, recitano “Foro competente - Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di L'Aquila, nel cui circondario ha sede l'immobile condominiale oggetto dei lavori” (cfr. doc.
1-2 comparsa CP_3
Tornando all'esame delle domande riconvenzionali svolte da nei confronti di CP_1 CP_3 alcun dubbio residua circa la loro intrinseca inerenza all'esecuzione dei contratti in parola, trattandosi di accertare l'inadempimento negoziale della subappaltatrice e, nel caso, condannarla al risarcimento del danno, ovvero di essere dalla stessa tenuta indenne di quanto dovesse essere tenuta a CP_1 Contro corrispondere a
Da quanto appena esposto emerge pertanto in maniera evidente, essendo stato riconosciuto dalla stessa parte opponente, la necessità di una trattazione unitaria nel medesimo processo, stante la unicità della causa petendi sottesa a tutte le domande svolte.
Tale circostanza, a fronte dell'eccezione di incompetenza territoriale della terza chiamata, impone quindi una scelta tra:
affermare la competenza del Tribunale di Sulmona, indubbiamente sussistente sotto il profilo Contro monitorio e nella cognizione dei rapporti tra e che pacificamente non hanno pattuito CP_1 deroghe alla Foro ordinariamente competente) ma in aperta violazione dell'art. 25 dei contratti conclusi dalla stessa chiamante con chiamata, oppure CP_1 CP_3
declinare la competenza del Tribunale di Sulmona in favore del Tribunale di L'Aquila, nel rispetto della clausola negoziale derogatoria pattuita dall'opponente e dalla terza chiamata e in accoglimento dell'eccezione ritualmente sollevata da CP_3
Sul punto si è comunque rimessa alle valutazioni del Tribunale. CP_1
Ad avviso della Corte, diversamente da quanto argomentato da , e ribadita la competenza CP_1 Contro del Tribunale adito nei rapporti tra e una volta che il giudizio viene esteso nei riguardi CP_1 di altro soggetto su iniziativa di una parte che con tale chiamato ha pattuito una espressa deroga al foro ordinario competente, diviene il foro oggetto di deroga ad esercitare la vis attractiva nei confronti del foro che sarebbe stato invece ordinariamente competente, con la conseguenza che la trattazione dovrà svolgersi unitariamente in tale sede (nella specie innanzi al Tribunale di L'Aquila).
Contro Si osserva a proposito che tanto che pur non aderendo all'eccezione, non si sono CP_1 specificamente opposte, limitandosi la prima a rimettersi al Tribunale e la seconda a non prendere puntuale posizione sul punto.
La soluzione così come dianzi prospettata trova peraltro conferma, su un piano più sistematico, nei principi espressi dalla Corte di Cassazione a mente della quale “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che
4 trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. In tale giudizio riassunto è, pertanto, ammissibile l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, seppur non avanzata in precedenza, potendo la riassunzione cumulare in sé anche la funzione introduttiva di un nuovo giudizio e non traducendosi ciò in una violazione del contraddittorio, in quanto il chiamato non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente già maturate nella precedente fase del giudizio” (cfr. Cass. Sez. 6, 14/01/2022, n. 1121, Rv. 663541 - 01).
In altri termini, la declaratoria di incompetenza territoriale implica ex se la revoca del decreto ingiuntivo (ragione per la quale, peraltro, il presente provvedimento riveste la forma di sentenza) ma d'altra parte trasforma il giudizio di opposizione in un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale le pretese avanzate da tutte le parti potranno essere debitamente accertate innanzi al Giudice del foro attraente.
In applicazione della clausola di cui all'art. 25 dei citati contratti e stante la mancata opposizione di Contro (terza rispetto ai medesimi), non sussiste la competenza del Tribunale di Sulmona in relazione alla presente controversia, bensì del Tribunale di L'Aquila. Per l'effetto deve essere revocato il provvedimento di ingiunzione e dichiarata la competenza di tale Tribunale.
7.Il contegno tenuto da parte opponente, che ancorché non abbia aderito all'eccezione si è rimessa comunque alle valutazioni del Giudice, nonché l'oggettiva peculiarità delle questioni trattate costituiscono motivo idoneo a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
-accerta la carenza di competenza del Tribunale di Sulmona in favore del Tribunale di L'Aquila;
-revoca il decreto ingiuntivo n. 108/2024 emesso in data 30.7.2024 dal Tribunale di Sulmona;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sulmona, 27/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Sani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Sani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Bruno Cantone del Foro di Napoli, presso il cui studio sito al Centro Direzionale Is E4 Palazzo Fadim
è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla citazione;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore e l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Margiotta del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in Sulmona alla Via Lamaccio è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA – OPPOSTA
nonché contro
C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_3
Luigi De Meis Margiotta del Foro di Avezzano, presso il cui studio sito in Avezzano (AQ) in via
Armando Diaz n. 49 è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 21.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione del 20.10.2024 ha proposto opposizione avverso il d.i. n. CP_1 108/2024 emesso in data 30.7.2024 dall'intestato Tribunale nei confronti di per € CP_2
142.391,36 a titolo di credito da inadempimento da contratto di subappalto asseritamente ripassato tra le parti ed avente ad oggetto lavori eseguiti presso il Condominio Piviere ed il Condominio Via
Volta in Campo di Giove.
1 A sostegno dell'opposizione, premesso il proprio ruolo di General Contractor e di subappaltatrice di
(con la quale erano stati stipulati i n. 2 contratti prodotti), ha eccepito: CP_3 CP_1
-che senza alcuna autorizzazione aveva deciso di stipulare con un contratto di CP_3 CP_2 subappalto per talune specifiche lavorazioni;
-che non aveva terminato i lavori in entrambi i cantieri nel termine del 31.12.2023, così CP_3 da rendere necessario che l'opponente sostenesse costi ingenti per far completare le opere tramite mezzi e manodopera di imprese terze nel cantiere di Via Volta e sottoscrivesse un oneroso accordo transattivo col Condominio Piviere;
-l'insussistenza di alcun rapporto contrattuale con ricorrente in via monitoria;
CP_2
-la radicale inesistenza del credito ivi azionato;
-la carenza dei requisiti di legge legittimanti la emissione del titolo monitorio.
Ha quindi chiesto dichiararsi la nullità del d.i., la carenza di legittimazione attiva di revocare CP_2 il d.i. e, citata in giudizio con il medesimo atto anche accertarsi l'inadempimento CP_3 contrattuale di quest'ultima e condannarla al risarcimento del danno nei termini quantificati in atti.
2.Con comparsa del 27.1.2025 si è costituita in giudizio contestando le avverse deduzioni, CP_2 avanzando istanza ex art. 648 c.p.c. e chiedendo il rigetto della domanda avversaria con conferma del d.i.
3.Con comparsa di pari data si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente, da CP_3 un lato, la nullità della propria chiamata in causa per essere stata citata in assenza della preventiva autorizzazione del Giudice, intervenuta solo in epoca successiva e non seguita da nuova citazione;
dall'altro, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sulmona per competenza esclusiva del
Tribunale di L'Aquila ex art. 25 dei contratti di subappalto conclusi con . Nel merito ha CP_1 contestato le allegazioni svolte dall'opponente, chiedendo il rigetto di tutte le domande nonché in via riconvenzionale condannarsi al pagamento di € 194.561,59, di cui € 161.533,51 a titolo di CP_1 secondo SAL non pagato ed € 33.028,08, illegittimamente detratti dal primo SAL, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, dalla scadenza al saldo.
4.Sollecitato in sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. il contraddittorio delle parti in ordine alla questione preliminare di incompetenza territoriale sollevata da le parti hanno CP_3 trattato la questione nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c. nonché in prima udienza.
Sul punto , nella memoria n. 1 ha dedotto che “In merito all'eccezione di incompetenza per CP_1 territorio, non si contesta l'esistenza della clausola contrattuale tra e la CP_1 CP_3 quale però non è applicabile nel presente giudizio, ove è coinvolta altresì la in ogni Controparte_2 caso ci si rimette alla decisione che vorrà assumere l'Ill.mo Giudice adito” e in udienza ha argomentato che “l'opposizione del decreto ingiuntivo esercita una vis actractiva rispetto al rapporto processuale che si instaura per effetto della chiamata del terzo, unico ad essere disciplinato dalla clausola contrattuale richiamata da Si rimette in ogni caso alla valutazione della Corte”. CP_3
non ha preso specifica posizione sulla questione in esame, limitandosi ad insistere CP_2 nell'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c.
ha invece insistito nell'accoglimento della propria eccezione, anche in udienza (“Insiste CP_3 nell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Sulmona in forza della clausola negoziale che fissa la competenza esclusiva del Tribunale di L'Aquila”), mentre nella
2 memoria n. 1 ha fatto rilevare che la scelta di di resistere anziché di aderire alla medesima CP_1 ne comporta la condanna alle spese.
*
5.Preliminarmente, va disattesa l'eccezione preliminare di nullità della chiamata in causa del terzo sollevata da e argomentata sulla circostanza di essere stata citata direttamente da CP_3 CP_1 con lo stesso atto di citazione in opposizione a d.i., senza preliminarmente chiedere ed ottenere dal
Giudice la relativa autorizzazione, intervenuta solo ex post ma alla quale non è seguita una ulteriore rituale citazione.
L'eccezione non è fondata.
Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto a chiarire la linea di confine tra nullità e mera irregolarità della chiamata del terzo in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, risolta nei seguenti termini: “L'opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato;
né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante” (cfr. Cass. Sez. 3, 12/03/2024, n. 6503, Rv. 670398 - 01).
Nel caso in esame, la chiamata in causa del terzo svolta in via anticipata rispetto alla richiesta e all'autorizzazione del Giudice integra una mera irregolarità, in quanto in citazione tale autorizzazione
è stata comunque richiesta (cfr. punto n. 1 delle conclusioni) e la stessa è poi pervenuta: ad avviso di chi scrive sussiste quindi una ipotesi di mera difformità rispetto al rituale ordine cronologico degli atti processuali, essendo pacifico che, nella vicenda che occupa, l'autorizzazione sia stata comunque richiesta e poi accordata.
6.Diversamente, l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Sulmona sollevata sempre dalla terza chiamata va accolta in quanto fondata per i motivi che seguono.
Va anzitutto premesso che alcun dubbio sussiste in ordine alla competenza (anche territoriale) dell'intestato Tribunale ai fini dell'emissione del d.i. n. 108/2024 del 30.7.2024, in quanto avente ad oggetto un presunto credito fondato su dedotti inadempimenti contrattuali verificatisi in seno ai lavori di subappalto nei due citati condomini siti nel Ccomune di Campo Di Giove (AQ).
D'altro canto, e tuttavia, parte opponente contestualmente all'opposizione, ha chiamato CP_1 in causa la propria subappaltatrice assumendone il ruolo di unica subappaltante di CP_3 soggetto rispetto al quale si è dichiarata del tutto priva di vincoli negoziali. CP_2 CP_1
È sempre infatti che, illustrati i fatti di causa e nell'argomentare la necessità della chiamata CP_1 del terzo, scrive: “Tutte le precisazioni rese impongono la presenza nel giudizio della CP_3 società con sede in Capistrello alla via Giberghe n.78, p.iva , domiciliata all'indirizzo P.IVA_3 pec: Invero, come già detto la mancata esecuzione di opere in cantiere, sia per Email_1
Via Volta che per Piviere, impone da un lato l'accertamento delle responsabilità e, conseguentemente, l'obbligo in capo alle parti che hanno avuto ruoli nell'esecuzione, di risarcire i danni provocati. Inoltre, solo per la denegata ipotesi in cui si intenda accogliere le domande
3 formulate da appare evidente che debba quantomeno essere tenuta indenne CP_2 CP_1 dal pagamento di qualsivoglia importo dalla Ricorre pertanto nel caso di specie CP_3
l'ipotesi di estendere il giudizio alla stante l'esigenza di compiere accertamenti CP_3 congiunti tra le parti, nonché ai fini della domanda di garanzia” (pag. 10-11 citazione).
Senonché emerge per l'effetto in via documentale la fondatezza di quanto eccepito da in CP_3 quanto l'art. 25 di entrambi i contratti di subappalto ripassati da e relativi CP_1 CP_3 ai due distinti cantieri, recitano “Foro competente - Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di L'Aquila, nel cui circondario ha sede l'immobile condominiale oggetto dei lavori” (cfr. doc.
1-2 comparsa CP_3
Tornando all'esame delle domande riconvenzionali svolte da nei confronti di CP_1 CP_3 alcun dubbio residua circa la loro intrinseca inerenza all'esecuzione dei contratti in parola, trattandosi di accertare l'inadempimento negoziale della subappaltatrice e, nel caso, condannarla al risarcimento del danno, ovvero di essere dalla stessa tenuta indenne di quanto dovesse essere tenuta a CP_1 Contro corrispondere a
Da quanto appena esposto emerge pertanto in maniera evidente, essendo stato riconosciuto dalla stessa parte opponente, la necessità di una trattazione unitaria nel medesimo processo, stante la unicità della causa petendi sottesa a tutte le domande svolte.
Tale circostanza, a fronte dell'eccezione di incompetenza territoriale della terza chiamata, impone quindi una scelta tra:
affermare la competenza del Tribunale di Sulmona, indubbiamente sussistente sotto il profilo Contro monitorio e nella cognizione dei rapporti tra e che pacificamente non hanno pattuito CP_1 deroghe alla Foro ordinariamente competente) ma in aperta violazione dell'art. 25 dei contratti conclusi dalla stessa chiamante con chiamata, oppure CP_1 CP_3
declinare la competenza del Tribunale di Sulmona in favore del Tribunale di L'Aquila, nel rispetto della clausola negoziale derogatoria pattuita dall'opponente e dalla terza chiamata e in accoglimento dell'eccezione ritualmente sollevata da CP_3
Sul punto si è comunque rimessa alle valutazioni del Tribunale. CP_1
Ad avviso della Corte, diversamente da quanto argomentato da , e ribadita la competenza CP_1 Contro del Tribunale adito nei rapporti tra e una volta che il giudizio viene esteso nei riguardi CP_1 di altro soggetto su iniziativa di una parte che con tale chiamato ha pattuito una espressa deroga al foro ordinario competente, diviene il foro oggetto di deroga ad esercitare la vis attractiva nei confronti del foro che sarebbe stato invece ordinariamente competente, con la conseguenza che la trattazione dovrà svolgersi unitariamente in tale sede (nella specie innanzi al Tribunale di L'Aquila).
Contro Si osserva a proposito che tanto che pur non aderendo all'eccezione, non si sono CP_1 specificamente opposte, limitandosi la prima a rimettersi al Tribunale e la seconda a non prendere puntuale posizione sul punto.
La soluzione così come dianzi prospettata trova peraltro conferma, su un piano più sistematico, nei principi espressi dalla Corte di Cassazione a mente della quale “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che
4 trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. In tale giudizio riassunto è, pertanto, ammissibile l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, seppur non avanzata in precedenza, potendo la riassunzione cumulare in sé anche la funzione introduttiva di un nuovo giudizio e non traducendosi ciò in una violazione del contraddittorio, in quanto il chiamato non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente già maturate nella precedente fase del giudizio” (cfr. Cass. Sez. 6, 14/01/2022, n. 1121, Rv. 663541 - 01).
In altri termini, la declaratoria di incompetenza territoriale implica ex se la revoca del decreto ingiuntivo (ragione per la quale, peraltro, il presente provvedimento riveste la forma di sentenza) ma d'altra parte trasforma il giudizio di opposizione in un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale le pretese avanzate da tutte le parti potranno essere debitamente accertate innanzi al Giudice del foro attraente.
In applicazione della clausola di cui all'art. 25 dei citati contratti e stante la mancata opposizione di Contro (terza rispetto ai medesimi), non sussiste la competenza del Tribunale di Sulmona in relazione alla presente controversia, bensì del Tribunale di L'Aquila. Per l'effetto deve essere revocato il provvedimento di ingiunzione e dichiarata la competenza di tale Tribunale.
7.Il contegno tenuto da parte opponente, che ancorché non abbia aderito all'eccezione si è rimessa comunque alle valutazioni del Giudice, nonché l'oggettiva peculiarità delle questioni trattate costituiscono motivo idoneo a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
-accerta la carenza di competenza del Tribunale di Sulmona in favore del Tribunale di L'Aquila;
-revoca il decreto ingiuntivo n. 108/2024 emesso in data 30.7.2024 dal Tribunale di Sulmona;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sulmona, 27/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Sani
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