TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 29633 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
VERBALE D'UDIENZA
A TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 171 TER CPC
All'udienza del 15.11.2024, avanti al Giudice dott.ssa Rossella Maria Cannizzo, è stata chiamata la causa R.G. n. 29633 /2024;
Letti gli atti del procedimento;
Rilevato che l'udienza è tenuta nella forma della trattazione scritta;
Rilevato che parte attrice ha depositato note contenenti la dichiarazione di rinunciare agli atti del processo e chiede che ne venga dichiarata l'estinzione ai sensi dell'art. 306 cpc.
Il convenuto è contumace e che pertanto non è necessario notificargli la rinuncia ed ottenere l'accettazione.
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio di deliberare.
Il Giudice
Rossella Maria Cannizzo
All'esito della Camera di Consiglio il Giudice, Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo, emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 29633 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
con l'Avv. Ludovica De Falco Parte_1
attore
1 Contro:
Controparte_1
convenuto contumace
Oggetto: Responsabilità civile extracontrattuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice, con atto di citazione in riassunzione, conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale, la società , al fine di sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi esposti nel sopra ritrascritto ricorso in opposizione, accertare il danno biologico e morale subito dal minore in esito all'infortunio occorso in data 11.4.2022 Persona_1 mentre lo stesso si trovava nel giardino della scuola materna “ e per l'effetto CP_1 condannare la scuola opposta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal minore per un importo complessivo pari ad € 20.523,19, come analiticamente indicato in narrativa, oltre spese mediche sostenute pari ad € 555,53. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
A sostegno della propria domanda esponeva che: “con ricorso depositato in data
21.11.2023 e notificato a mezzo pec in data 16.2.2024 (doc. 12) il Sig. Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9861/2923 (R.G.N. 19055/2023) emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma in data 18.8.2023 eccependo e concludendo testualmente quanto segue: “Con decreto ingiuntivo n. 9851/2023 (R.G.N.
19055/2023) emesso dal Giudice di Pace di Roma e notificato in data 26.06.2023 (doc. 1) è stato ingiunto al Sig. il pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma di € 5.400,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio liquidate in € 500,00 per compensi, € 76,00 per esborsi, oltre IVA e CPA.
Deduce la creditrice che tale somma sarebbe dovuta, quanto ad € 2.400,00 a saldo della retta annuale
2021/2022, quanto ad € 3.000 a titolo di penale secondo quanto disposto dall'art. 5, co., 2 del
Regolamento negoziale sottoscritto tra le parti.”
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, parte attrice ha proposto opposizione adducendo motivi in fatto e diritti rilevando l''inesistenza della pretesa creditoria, per i quali si rinvia all'atto introduttivo, proponendo altresì azione riconvenzionale di risarcimento del danno.
Successivamente all'iscrizione a ruolo del procedimento e alla notifica al convenuto dell'atto di citazione in riassunzione, parte attrice depositava dichiarazione di rinuncia agli atti ex
2 art.306 cpc del seguente tenore: “- che il Sig. non ha interesse a coltivare il procedimento Pt_1 recante R.G.N. 29633/2024 avendo incardinato sempre dinanzi l'intestato Tribunale altra procedura nei confronti della Controparte_1
- che la rinuncia agli atti del presente giudizio è efficace di per sé e tale deve essere dichiarata, non necessitando di accettazione, anche perché la parte convenuta non è costituita;
- che il difensore dell'attore ha ricevuto con la procura alle liti rilasciata in calce ma su foglio separato alla comparsa in riassunzione, espresso potere di rinunciare agli atti del giudizio.
In considerazione di quanto sopra, il Sig. rappresentato e difeso come in epigrafe, a norma Parte_1 dell'art. 306 c.p.c. RINUNCIA Per mezzo del sottoscritto dfesnore agli atti del giudizio R.G.N.
29633/2024 contro la e chiede l'estinzione del procedimento.” Controparte_1
Parte convenuta rimaneva contumace.
Con decreto del 17.10.2024 questo giudice anticipava l'udienza al 15.11.2024 avvisando che, vista la richiesta della parte attrice, a tale udienza si sarebbe dichiarata l'estinzione della causa, riscontrandosi le ragioni.
Vista la richiesta di estinzione del processo per rinuncia agli atti, e rilevato che il convenuto non è costituito e che quindi la rinuncia non deve essere notificata alla parte o accettata da questi, ritenuta venuta meno la ragion d'essere della causa, ne va dichiarata l'estinzione per rinuncia agli atti.
Rilevato che per giurisprudenza prevalente l'estinzione per rinuncia agli atti del processo deve essere dichiarata dal giudice monocratico, con sentenza, (cfr. Cass.12 febbraio 2016 n.
2837, Cass. 15 marzo 2007 n. 6023; Cass. 10 ottobre 2006 n. 21707, Cass. 6 aprile 2006 n.
8041, Cass. 28 aprile 2004 n. 8092, Cass. 25 febbraio 2004 n. 3733, Cass. 22 ottobre 2002
n. 14889)
P.Q.M.
Il Tribunale, come giudice monocratico, definitivamente pronunciando, così decide: visto l'art. 306 cpc
- Dichiara estinto il procedimento per rinuncia agli atti.
- Nulla sulle spese
Si comunichi
Cosi deciso in Roma 15.11.2024
Il Giudice
Rossella Maria Cannizzo
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
VERBALE D'UDIENZA
A TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 171 TER CPC
All'udienza del 15.11.2024, avanti al Giudice dott.ssa Rossella Maria Cannizzo, è stata chiamata la causa R.G. n. 29633 /2024;
Letti gli atti del procedimento;
Rilevato che l'udienza è tenuta nella forma della trattazione scritta;
Rilevato che parte attrice ha depositato note contenenti la dichiarazione di rinunciare agli atti del processo e chiede che ne venga dichiarata l'estinzione ai sensi dell'art. 306 cpc.
Il convenuto è contumace e che pertanto non è necessario notificargli la rinuncia ed ottenere l'accettazione.
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio di deliberare.
Il Giudice
Rossella Maria Cannizzo
All'esito della Camera di Consiglio il Giudice, Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo, emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 29633 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
con l'Avv. Ludovica De Falco Parte_1
attore
1 Contro:
Controparte_1
convenuto contumace
Oggetto: Responsabilità civile extracontrattuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice, con atto di citazione in riassunzione, conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale, la società , al fine di sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi esposti nel sopra ritrascritto ricorso in opposizione, accertare il danno biologico e morale subito dal minore in esito all'infortunio occorso in data 11.4.2022 Persona_1 mentre lo stesso si trovava nel giardino della scuola materna “ e per l'effetto CP_1 condannare la scuola opposta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal minore per un importo complessivo pari ad € 20.523,19, come analiticamente indicato in narrativa, oltre spese mediche sostenute pari ad € 555,53. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
A sostegno della propria domanda esponeva che: “con ricorso depositato in data
21.11.2023 e notificato a mezzo pec in data 16.2.2024 (doc. 12) il Sig. Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9861/2923 (R.G.N. 19055/2023) emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma in data 18.8.2023 eccependo e concludendo testualmente quanto segue: “Con decreto ingiuntivo n. 9851/2023 (R.G.N.
19055/2023) emesso dal Giudice di Pace di Roma e notificato in data 26.06.2023 (doc. 1) è stato ingiunto al Sig. il pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma di € 5.400,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio liquidate in € 500,00 per compensi, € 76,00 per esborsi, oltre IVA e CPA.
Deduce la creditrice che tale somma sarebbe dovuta, quanto ad € 2.400,00 a saldo della retta annuale
2021/2022, quanto ad € 3.000 a titolo di penale secondo quanto disposto dall'art. 5, co., 2 del
Regolamento negoziale sottoscritto tra le parti.”
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, parte attrice ha proposto opposizione adducendo motivi in fatto e diritti rilevando l''inesistenza della pretesa creditoria, per i quali si rinvia all'atto introduttivo, proponendo altresì azione riconvenzionale di risarcimento del danno.
Successivamente all'iscrizione a ruolo del procedimento e alla notifica al convenuto dell'atto di citazione in riassunzione, parte attrice depositava dichiarazione di rinuncia agli atti ex
2 art.306 cpc del seguente tenore: “- che il Sig. non ha interesse a coltivare il procedimento Pt_1 recante R.G.N. 29633/2024 avendo incardinato sempre dinanzi l'intestato Tribunale altra procedura nei confronti della Controparte_1
- che la rinuncia agli atti del presente giudizio è efficace di per sé e tale deve essere dichiarata, non necessitando di accettazione, anche perché la parte convenuta non è costituita;
- che il difensore dell'attore ha ricevuto con la procura alle liti rilasciata in calce ma su foglio separato alla comparsa in riassunzione, espresso potere di rinunciare agli atti del giudizio.
In considerazione di quanto sopra, il Sig. rappresentato e difeso come in epigrafe, a norma Parte_1 dell'art. 306 c.p.c. RINUNCIA Per mezzo del sottoscritto dfesnore agli atti del giudizio R.G.N.
29633/2024 contro la e chiede l'estinzione del procedimento.” Controparte_1
Parte convenuta rimaneva contumace.
Con decreto del 17.10.2024 questo giudice anticipava l'udienza al 15.11.2024 avvisando che, vista la richiesta della parte attrice, a tale udienza si sarebbe dichiarata l'estinzione della causa, riscontrandosi le ragioni.
Vista la richiesta di estinzione del processo per rinuncia agli atti, e rilevato che il convenuto non è costituito e che quindi la rinuncia non deve essere notificata alla parte o accettata da questi, ritenuta venuta meno la ragion d'essere della causa, ne va dichiarata l'estinzione per rinuncia agli atti.
Rilevato che per giurisprudenza prevalente l'estinzione per rinuncia agli atti del processo deve essere dichiarata dal giudice monocratico, con sentenza, (cfr. Cass.12 febbraio 2016 n.
2837, Cass. 15 marzo 2007 n. 6023; Cass. 10 ottobre 2006 n. 21707, Cass. 6 aprile 2006 n.
8041, Cass. 28 aprile 2004 n. 8092, Cass. 25 febbraio 2004 n. 3733, Cass. 22 ottobre 2002
n. 14889)
P.Q.M.
Il Tribunale, come giudice monocratico, definitivamente pronunciando, così decide: visto l'art. 306 cpc
- Dichiara estinto il procedimento per rinuncia agli atti.
- Nulla sulle spese
Si comunichi
Cosi deciso in Roma 15.11.2024
Il Giudice
Rossella Maria Cannizzo
3