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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 14/01/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 247 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
elettivamente domiciliata in Ischia alla via Corso Parte_1
Vittoria Colonna n.74 nello studio dell'avv. Emanuele Di Meglio che la rappresenta e difende
Appellante
E
e entrambi elettivamente CP_1 Controparte_2
domiciliati in Napoli, alla via Chiatamone 53/C, presso lo studio dell'Avv. Ersilio
Mele dal quale sono rappresentati e difesi
Appellati
NONCHÉ
in persona del Controparte_3
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli via Alcide De Gasperi n.4, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.n.p.s., presso l'avv.
Gianfranco Pepe che lo rappresenta e difende
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 01.02.2024, Parte_1
ha proposto appello avverso la sent. n. 7682/2023 pubblicata in data
[...] 19.12.2023 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la sua domanda di accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato con nel periodo dal 01.03.1996 e con CP_1
dal 03.01.2000 con conseguente condanna dei Controparte_2
convenuti al pagamento delle differenze retributive, condannandola al pagamento delle spese di lite. A sostegno delle proprie ragioni, ha lamentato essenzialmente una erronea valutazione del materiale probatorio raccolto.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento della propria domanda – così come formulata in primo grado – in riforma della sentenza impugnata.
Si sono costituiti gli appellati che hanno eccepito la tardività dell'appello depositato oltre i trenta giorni dalla notifica della sentenza (notifica avvenuta in data
20.12.2023), l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 434 e 436bis
c.p.c. e la sua infondatezza nel merito chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Si è costituito, altresì, l'I.N.P.S. che ha concluso nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, ogni contraria istanza disattesa, pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande attoree relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato e condannando all'adempimento contributivo il datore di lavoro”.
All'odierna udienza – trattata in modalità scritta - su richiesta dei procuratori delle parti che hanno depositato apposite note, la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve affermarsi la tempestività dell'appello.
Invero, parti appellate hanno effettivamente provato di aver tentato la notifica della sentenza oggi impugnata, non consegnata al procuratore costituito della originaria parte ricorrente (oggi appellante) per “casella piena”.
Sul punto è recentemente intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite affermando il seguente principio: “nel regime antecedente alla novella recata dal D.Lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art.
3- bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura "casella piena"), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. "RdAC"). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo
PEC” (Cass. civ. S.U. n. 28452/2024). La Corte, quindi, richiamata anche la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 149/2022 la cui disciplina è stata sospesa fino al 31.12.2024, ha altresì sottolineato che “il mancato assolvimento all'onere di diligenza nella tenuta e nel controllo della casella di PEC da parte del soggetto abilitato esterno, imposto dall'art. 20 del D.M. n. 44/2011, non è senza effetti, non potendo ridondare in danno del notificante.
Trova, infatti, applicazione il principio ribadito da questa Sezioni Unite con la sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016, secondo cui in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento.
Pertanto, ove la notificazione telematica ad istanza di parte, effettuata dall'avvocato ai sensi dell'art.
3-bis della legge n. 53/1994, non si sia perfezionata per una causa imputabile al destinatario (ipotesi che annovera quella della casella di PEC del destinatario "piena") e ciò abbia comportato la scadenza di un termine processuale stabilito a pena di decadenza, il notificante potrà attivare nuovamente,
e tempestivamente, il procedimento notificatorio e beneficiare, ai fini del rispetto del termine di decadenza posto a suo svantaggio, del momento in cui è stata inviata la originaria notifica a mezzo PEC (con generazione, quindi, della ricevuta di accettazione), seppur esitata con avviso di mancata consegna per una causa imputabile al notificatario”.
Poiché nel caso in esame alla notifica del dicembre 2023 (non andata a buon fine per “casella piena”) non è seguita alcuna ulteriore valida notifica, non può dirsi verificata la condizione per il termine breve per la proposizione dell'appello.
Cosicché il deposito del ricorso avvenuto nei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza deve ritenersi tempestivo.
Va, a tal punto, ancora preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame. Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l.
n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II,
29.8.2019 n. 21824).
Nel caso in esame, parte appellante ha proposto censure sufficientemente specifiche alla sentenza impugnata.
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Oggetto della presente controversia è l'accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e i due medici, dott.ri Parte_1 CP_1
e . CP_2
All'uopo è ancora una volta opportuno rimarcare che la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 c.c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato gli elementi, essenziali o complementari, che devono sussistere ai fini della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, non potendo la natura subordinata del rapporto di lavoro costituire oggetto di presunzione nemmeno iuris tantum.
In primis, è fondamentale dimostrare il vincolo della subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'imprenditore, mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante. Tale vincolo di subordinazione può essere desunto anche da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari nell'ambito di un apprezzamento globale quali: il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa.
È stato, infatti, più volte affermato dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito che tale soggezione ad ordini e direttive, associata al pieno inserimento nell'organizzazione aziendale derivante dallo svolgimento dell'attività con uso di beni di proprietà della stessa (attrezzature e materiali), alla corresponsione di un compenso mensile, al rispetto di un orario di lavoro regolare sono indici sintomatici della subordinazione.
Nel caso in esame, correttamente il Tribunale ha escluso categoricamente potesse ritenersi fondata la domanda della originaria ricorrente (oggi appellante) già solo sulla base delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo in considerazione delle difese dei resistenti (odierni appellati).
Emergeva, infatti, ictu oculi una assoluta discrepanza tra gli orari di lavoro e le mansioni asseritamente svolti dalla lavoratrice e gli orari di presenza dei medici nello studio.
Invero, la ha affermato di aver lavorato nei periodi oggetto di causa Parte_1
sempre di mattina (con orario dalle 9:00 alle 15:00) dal lunedì al venerdì e, a decorrere da una data imprecisata, anche il martedì dalle 15:30 alle 21:30, laddove e avevano precisato di essere stati presenti allo studio CP_1 CP_2
per ricevere i pazienti soltanto tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 16:00/16:30 fino alle 18:30/19:00. Ora, la non coincidenza degli orari di lavoro rende assolutamente poco credibile lo svolgimento delle mansioni allegate
(e, in particolare, compilazione della lista degli appuntamenti per le visite, ricezione clienti con indicazione dei turni di attesa, compilazione delle ricette di prescrizione farmaci, prescrizione di accertamenti diagnostici e visite specialistiche mediante utilizzo del formulario ricette lasciato in studio dai convenuti già firmato, emissione delle prescrizioni tramite Pc con utilizzo delle password dei predetti medici) che necessariamente presuppongono la presenza dei dottori nello studio. E ciò in disparte la considerazione – ben messa in evidenza dal primo giudice – che, pur a fronte di mansioni di non particolare contenuto, la direzione ed il controllo dell'esecuzione della prestazione implicano necessariamente un incontro fisico tra il datore di lavoro ed il lavoratore. Incontro che, per quanto sopra rilevato, non vi è sostanzialmente mai stato.
D'altro canto, le deposizioni testimoniali – e in particolar modo quelle dei pazienti dei due appellati della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare – hanno appieno confermato la versione dei fatti fornita dai resistenti. Nessuno dei testi in questione ha confermato la presenza della lavoratrice nei giorni e negli orari di ricevimento di e;
tutti sono stati concordi nel riferire di aver avuto CP_1 CP_2
sempre rapporti diretti con i suddetti medici sia per prendere gli appuntamenti, che per essere ricevuti nello studio, di aver inserito – fin tanto che non è stato introdotto il sistema della mail – le richieste di ricette mediche in una cassetta (senza alcun nominativo) all'interno dello studio dalla quale, successivamente, prelevavano la prescrizione fatta dal dottore, di non essersi mai interfacciati con la . Parte_1
Addirittura, una teste, ha espressamente dichiarato: Testimone_1
“Ricordo che una mattina andai allo studio che si trova in Via Cartaromana perché necessitavo di una prescrizione di farmaci, e la mi disse di rivolgermi Parte_1 direttamente la dottore perché non era la sua segretaria”.
D'altro canto, la presenza della odierna appellante nello studio medico non è mai stata negata dai due appellati che, però, hanno tenuto a sottolineare che l'unico ad avere un rapporto di lavoro subordinato con la era il dott. Parte_1 Per_1
altro medico presente nello studio, pur non negando di essersi – sporadicamente – serviti delle prestazioni della alla quale, proprio per questo (e Parte_1
comunque per il tramite del dott. cui direttamente consegnavano le Per_1
relative somme) hanno dato un contributo economico.
Del tutto, irrilevanti, viceversa, si palesano le dichiarazioni dei testi indotti dalla ricorrente.
Quanto al egli ha confermato ulteriormente gli orari di lavoro sia della Per_1
che di e , pur riferendo che le mansioni Parte_1 CP_1 CP_2
che la ricorrente svolgeva per lui le svolgeva anche a favore degli altri due medici.
Ma tale affermazione nulla dice in merito a quelli che sono gli elementi caratterizzanti della subordinazione, tanto più che gli stessi appellati mai hanno negato di essersi, talvolta, serviti delle prestazioni della ricorrente. Ma soprattutto
– come già sopra rimarcato – sono proprio le testimonianze (tutte conformi tra loro) dei pazienti dei due medici che sconfessano la tesi attorea, pazienti che direttamente hanno riferito del rapporto avuto, nel corso degli anni, sia con i medici che con la
. Parte_1
Anche l'altro teste, si rivela del tutto inattendibile, per quelli Testimone_2 che il Tribunale ha definito come “oggettivi difetti mnemonici”. Ma al di là delle palesi contraddizioni in cui il teste è caduto, non si può fare a meno di notare che egli nulla ha saputo riferire al soggetto che ha assunto e licenziato la lavoratrice, alla vincolatività dell'orario di lavoro, al potere di controllo e direttivo del datore di lavoro, all'obbligo di presenza sul posto di lavoro, all'obbligo di giustificare eventuali assenze o di certificare le malattie, al sistema di retribuzione utilizzato, alle conseguenze di un eventuale inadempimento della prestazione lavorativa.
Né – ai fini della qualificazione del rapporto tra le parti – è stata prodotta idonea prova documentale. Si condivide, sul punto, quanto osservato dal Tribunale: “Detta occasionalità si evince anche dalla sensibile discontinuità temporale delle trascrizioni dei messaggi versate in atti, che le parti hanno inviato mediante il servizio WhatsApp, riferibili a questioni, in ampio senso, lavorative - peraltro intercalati da numerosi scambi di auguri e saluti – che avrebbero dovuto riguardare tutti i pazienti dei due medici o comunque un'ampia percentuale degli stessi, quale condizione indispensabile per attribuire alla lavoratrice il ruolo di
'segretaria' dell'uno e dell'altro”. Invero, occorre ribadirlo, anche se dai messaggi emerge che siano state date delle indicazioni lavorative dai due medici alla
, ciò non toglie che siffatte indicazioni ben si conciliano sia con la Parte_1
presenza della nello studio medico, sia con il riconoscimento da parte Parte_1
dei due appellati di aver sporadicamente utilizzato le prestazioni della appellante.
In conclusione, l'appello va rigettato.
La natura delle parti e particolarità della controversia inducono alla compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado. Ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro