Provvedimento: Atteso il principio generale secondo cui l'obbligazione contributiva riguarda, tranne eccezioni espressamente previste dalla legge, soltanto i soggetti del rapporto assicurativo previdenziale, la percentuale (pari al due per cento) sugli onorari percepiti dai commercialisti negli incarichi giudiziari o di sindaco nelle società, prevista dagli artt. 17, lett. C), e 20 della legge 3 febbraio 1963 n. 100 (sull'istituzione della cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti), è dovuta, in Mancanza di un'esplicita previsione normativa contraria, soltanto dagli iscritti a detta cassa. Ne' l'estensione dell'Obbligo anche ai non iscritti può desumersi dalla …
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